Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3095 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
di RG 20083 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO sezione VIII civile
Riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori
Dott. Maria Rita Cordova Presidente
Dott.ssa Giulia Sicignano Giudice
Dott.ssa Cristina Bassi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato il 29/05/2024 e iscritta al n. 20083/2024 pendente tra
nato a [...] il [...] (cf ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], Milano, con l'Avv. Giuliano Maggioni ricorrente nei confronti di con l'ADS Avv. Antonio Zenari - nata a [...] il Controparte_1
25/12/1944 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Zenari del Foro di Milano C.F._2
(cfr. provvedimento autorizzativo del GT del 25/9/2024); resistente
e con l'intervento di
(C.F. ), residente in Vigolzone (PC) alla Controparte_2 C.F._3 Via Roma n. 131, figlia della IG.ra , con l'Avv. Guido Mannina Controparte_1
parte intervenuta
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO – (cfr. visto del 23.12.2024) parte necessaria
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1
– attualmente sottoposta ad amministrazione di sostegno.
In particolare, in via di estrema sintesi e per quel che importa in questa sede, il ricorrente - marito della IG.ra - ha allegato che dal 2021 (dopo una precedente procedura CP_1 conclusasi con la rinuncia agli atti) la stessa è sottoposta a misura di amministrazione di sostegno in ragione delle sue condizioni di salute.
Nell'ambito della procedura di amministratore di sostegno, era stato originariamente nominato quale ADS provvisorio il ricorrente ma, successivamente, il GT anche alla luce della partecipazione al giudizio della figlia (odierna intervenuta) ha nominato quale ADS un terzo professionista estraneo al nucleo – l'Avv. Zenari.
Il provvedimento del GT è stato oggetto di gravame da parte dell'odierno ricorrente che è stato rigettato.
Secondo le allegazioni del ricorrente, questi “Nel 2014 il IG. si trovò a Pt_1 fronteggiare un gravissimo stato di salute (venne ricoverato con urgenza per tutta una serie di patologie cardiache), [… in …] una situazione di previsione in breve termine di improvviso accadimento infausto, il IG. in accordo con la moglie decise di Pt_1 recedere dalla cointestazione dei cc/cc bancari, che dunque rimasero intestati alla sola IG.ra . Successivamente la previsione non si avverò, ma i coniugi non provvidero CP_1 a ristabilire la situazione antecedente”.
Sotto questo profilo, l'attuale misura di protezione della amministrazione di sostegno della IG.ra con nomina di un professionista esterno al nucleo e diverso dal marito CP_1 odierno ricorrente avrebbe portato lo stesso IG. in una situazione economicamente Pt_1 complessa atteso che “[gli ] sono rimasti l'uso della casa coniugale in cui vive, un immobile di cui percepisce il canone di affitto annuale di circa € 8.000,00 lordi e la pensione di circa € 800,00 mensili, è costretto ad una economia di sopravvivenza e, quel che più conta, è impossibilitato a compiere ogni intervento volto a migliorare le condizioni di Cont vita della moglie (l Avv. Zenari si limita infatti alle strette incombenze burocratiche)
[…] Tutto ciò che i coniugi possiedono in beni. La nomina del IG. Persona_1
come tutore della moglie segnerebbe la continuità di una vita comune che non Pt_1 dovrebbe mai venire meno” (cfr. ricorso introduttivo).
Alla luce di quanto sopra, l'odierno ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'interdizione della moglie IG.ra candidandosi come tutore al fine di “assistere al meglio la moglie e CP_1 rientrare in possesso e quindi disporre della propria quota del patrimonio familiare.
Aggiunge che gli atti dispositivi della propria quota avrebbero come unico e solo fine di potere garantire alla moglie una assistenza adeguata e confortevole”, ciò anche alla luce del fatto che patrimonio familiare consta di due immobili cointestati e di “[…] una somma di denaro contante di € 430.000,00 custodita in cassette di sicurezza bancarie, non possono sussistere dubbi sulla circostanza che, così come per gli immobili, il IG. Parte_1 sia titolare della metà del denaro contante e quindi della somma di € 215.000,00”.
Sotto il profilo della nomina del ricorrente stesso come tutore, poi, è stato allegato che il ricorrente è nato [...] “[…]Ha avuto gravi patologie cardiache, che ha superato e versa oggi in condizioni di salute sia fisiche sia mentali idonee per condurre una vita autonoma correttamente amministrata E' certamente condizionato – e chi non lo è ! – dall'epoca in cui è nato e affronta con difficoltà l'attuale modo di vivere basato sull'avvento
2 della tecnologia digitale. Fatica a comprendere i rischi connessi con il possesso di grosse somme di denaro contante […] ma non è privo di senso critico e di propensione all'adattamento […] e adesso che le vicende della vita hanno ritorto gli effetti di quella decisione contro lo stesso IG. non è possibile che la Giustizia non ponga Parte_1 riparo”.
Si è costituito in giudizio altresì la IG.ra in persona dell'Avv. Zenari suo CP_1 Contr amministratore di sostegno dando atto che l' ha provveduto alla cura degli interessi della beneficiaria provvedendo a risolvere il problema legato all'antiriciclaggio rispetto alla somma contante rinvenuta in cassetta di sicurezza e riversando il relativo denaro in conti correnti. La resistente , in persona del suo ADS, chiedeva – pertanto – il rigetto del CP_1 ricorso.
È intervenuta nel presente procedimento la figlia del ricorrente e della interdicenda,
chiedendo il rigetto della domanda azionata sulla base di una serie di Controparte_2 considerazione e tra l'altro allegando che in realtà il denaro originariamente contenuto nelle cassette di sicurezza sarebbe stato di proprietà della sola madre in quanto derivante dalla vendita di immobili pro quota di proprietà della stessa e la cui metà di corrispettivo è stato percepito dallo stesso ricorrente;
le altre somme liquide della deriverebbero da CP_1 stipendi e pensioni “da lei prelevati dal conto corrente e riversati in contanti nella sia cassetta!!!” (cfr. comparsa di costituzione . Controparte_2
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la IG.ra ha chiesto il rigetto della Controparte_2 domanda avanzata dal ricorrente con condanna dello stesso alle spese legali e al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Le parti procedevano al deposito delle repliche e delle ulteriori difese.
All'udienza del 04.11.2024 il Giudice Delegato procedeva, tra l'altro, all'esame della resistente rinviando poi lo stesso per problemi tecnici ad altra udienza ove, rilevato il tenore delle risposte della IG.ra , ne riteneva la superfluità. CP_1
In quella sede il GD sentiva anche il ricorrente che dichiarava “…io non voglio l'amministrare di sostegno: io voglio amministrami io. Io ho perso tutti i mieie diritti di uomo libero. Se io fossi tutore, potrei usare i mie beni. Avevo chiesto almeno la metà che mi spetta per legge. Questo mi è stato negato. Mi è stato risposto che per avere la metà dei beni mi dovevo separare: io che sono della vecchia guardia, ci tengo al mio onore e in chiesa si dice che non ci si può separare” (cfr. verbale del 01.12.2024)
Il Giudice, in esito all'udienza, assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie conclusionali fissando l'udienza per la rimessione al Collegio per i l 10 marzo 2025.
Le parti così precisavano le rispettive conclusioni
- per parte ricorrente: “nel merito accertare a carico della IG.ra le condizioni di abituale infermità di Controparte_1 mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi e, per l'effetto, dichiarare l'interdizione della IG.ra per assicurare la sua adeguata protezione;
Controparte_1 dichiarare la cessazione dell'amministrazione di sostegno di cui al decreto n. 12659/21 del 22/7/2021 del Tribunale di Milano (Sez. VIII Civ. – n.R.G. 8035/21 – G.T. Dr.ssa Lorenza
Zuffada) con ogni conseguente determinazione;
3 previo accertamento che i beni mobili della IG.ra , con particolare riferimento ai CP_1 cc/cc bancari ed alle connesse cassette di sicurezza, fanno parte della comunione tra i coniugi e quindi per la metà sono di proprietà del IG. , nominare tutore Parte_1 della IG.ra il marito IG. con ogni conseguente Controparte_1 Parte_1 determinazione;
in via istruttoria nominare un CTU affinchè provveda, anche come delegato del Tribunale all'esame di cui all'art. 419.1 C.C., ed alla redazione di una relazione medica sulle condizioni fisiche e mentali della IG.ra . Controparte_1
Con riserva di integrazioni e modifiche nei limiti di legge.”
-per parte resistente “ PRELIMINARMENTE Controparte_1
Rigettare il ricorso per nomina di Tutore Giudiziario proposto dal IG. in Parte_1 favore della di lui consorte, , per-ché inammissibile. Controparte_1
NEL MERITO
Rigettare il ricorso per nomina di Tutore Giudiziario proposto dal IG. in Parte_1 favore della di lui consorte, , per-ché infondato in fatto e in diritto. Controparte_1
IN SUBORDINE
Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle richieste della resi-stente, ci si oppone alla richiesta di nomina di tutore nella persona del ricorrente, IG. , e si chiede Parte_1 che venga nominata per-sona diversa e terzo professionista.
Con ogni riserva di legge.
Con vittoria di spese, competenze e accessori di legge, oltre alla maggiorazione del 15% ai sensi del D.M. 55/2014”
- per parte intervenuta “- nel merito, in via principale: Controparte_2
a) rigettare la richiesta di interdizione della IG.ra , per i motivi esposti, Controparte_1 in particolare, perché già beneficiaria di Amministrazione di Sostegno, unico istituto adeguato alla situazione temporale;
b) per l'effetto, rigettare ogni ulteriore richiesta avanzata dal ricorrente;
c) condannare il IG. al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Parte_1
- nel merito, in via subordinata: in caso di accoglimento dell'istanza di interdizione, la resistente si propone quale tutore della madre non sussistendo motivi contrari o conflitto di interessi;
- sempre nel merito e in estremo subordine: in caso di accoglimento dell'istanza di interdizione, qualora non si ritenesse idonea la nomina a tutore della figlia, si chiede venga nominato un terzo professionista da individuarsi nella persona dell'Avv. Zenari Antonio, Cont oggi già della interdicenda.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”
Le parti, procedevano, quindi al deposito degli scritti difensivi finali e all'udienza del 14.03.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
4 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare di rito – l'inammissibilità della domanda di accertamento che i beni della sono parte della comunione tra i coniugi CP_1
In via preliminare di rito, la parte ricorrente ha proposto domanda di accertamento “[…] che i beni mobili della IG.ra , con particolare riferimento ai cc/cc bancari ed alle CP_1 connesse cassette di sicurezza, fanno parte della comunione tra i coniugi e quindi per la metà sono di proprietà del IG. , nominare tutore della IG.ra Parte_1 CP_1
il marito IG. con ogni conseguente determinazione”. La
[...] Parte_1 domanda è inammissibile.
Infatti il rito speciale in materia di famiglia e persone ha ad oggetto le sole materie espressamente richiamate dall'art. 473bis c.p.c. con espressa esclusione, in sede di secondo periodo del primo comma, dei procedimenti - inter alia - volti allo scioglimento della comunione legale.
Nel caso di specie, peraltro, la domanda proposta non rientra nell'ambito delle materie che possono essere oggetto dello speciale rito in materia di persone e famiglia. In ogni caso, la domanda è formulata come di mero accertamento e, in assenza di ulteriori statuizioni, non è sorretta da interesse ad agire atteso che – stante il solo mero accertamento richiesto – non si comprende quale sia l'utilità che il ricorrente miri ad ottenere.
La domanda deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile.
Sempre in via preliminare, di rito – l'eccezione di inammissibilità in ordine alla costituzione di a mezzo dell'amministratore di sostegno. Controparte_1
Con memoria del 25.11.2024 il ricorrente ha sollevato un'eccezione in ordine alla inammissibilità della costituzione in giudizio della IG.ra a mezzo del Controparte_1 suo ADS – Avv. Antonio Zenari qualificando detta eccezione quale relativa alla “corretta instaurazione del contraddittorio, che può essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio”.
Secondo quanto argomentato in merito la tematica sarebbe stata affrontata dalla Corte di
Cassazione con Ordinanza 24732/2024 che avrebbe stabilito la nullità e l'inammissibilità della costituzione in nome e per conto del beneficiario senza alcuna procura a prescindere dall'autorizzazione del GT e, in ogni caso, ha rilevato la sussistenza di un conflitto di interessi dell'amministratore di sostegno.
L'eccezione è tardiva ed infondata.
In via preliminare, quanto alla corretta instaurazione del contraddittorio basti osservarsi come l'interdicenda sia parte necessaria del giudizio e, nel caso di specie, la stessa non può che stare in giudizio per il tramite del suo rappresentante legale – ovverosia l'amministratore di sostegno, autorizzato a svolgere il ruolo di procuratore legale della stessa dal GT.
L'eccezione, peraltro, è stata sollevata tardivamente atteso che la stessa non ha avuto luogo nella prima difesa utile successiva alla costituzione della IGnora a mezzo del CP_1 proprio amministratore di sostegno, bensì successivamente alla celebrazione dell'udienza (dopo che il ricorrente aveva avuto a sua disposizione le tre memorie istruttorie e l'udienza stessa in cui sollevarla)
L'eccezione è anche infondata. Si osserva in particolare come la Corte di Cassazione con la sentenza 24732/2024 si sia pronunciata su una fattispecie di diritto radicalmente diversa da
5 quella oggetto del presente procedimento: ovverosia quella in cui l'amministratore di sostegno provvisorio si costituisca in nome e per conto della persona beneficiaria nell'ambito della stessa procedura di amministrazione di sostegno (nella quale è stato nominato) in sede di gravame (in particolare Cass. 24732/2024 “L'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice, ma un gestore degli interessi del beneficiario, eventualmente dotato di poteri di rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti dal decreto di nomina, tra i quali non rientra - nel rito ratione temporis applicabile - quello di rappresentarlo nel giudizio di impugnazione del decreto di apertura dell'amministrazione, diritto che spetta personalmente al beneficiario (Cass. n. 451 del 08/01/2024)”).
Nel caso di specie, invece, al netto dell'oggetto del presente procedimento, la IG.ra
è resistente e parte necessaria e in questa sede si costituisce in persona CP_1 dell'amministratore di sostegno che ha la sua rappresentanza legale in forza del decreto di Contr nomina (non oggetto di gravame in questa sede) e con l'assistenza tecnica dell' a ciò autorizzato dal GT. Sotto questo profilo, peraltro, si osserva come qualsivoglia eventuale Contr conflitto di interessi tra l' nel suo ruolo tipico e la possibilità di prestare patrocinio legale in questa sede è già stato valutato dal GT in sede di provvedimento di autorizzazione alla costituzione nel presente giudizio.
Nel merito, la domanda principale di interdizione della IG.ra Controparte_1
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
In via generale ed astratta deve osservarsi come nel vigente sistema normativo, in cui alle tradizionali misure di protezione della interdizione della inabilitazione si è affiancata l'amministrazione di sostegno, la giurisprudenza è chiara nell'affermare – per quel che importa in questa sede - che il ricorso all'istituto dell'interdizione debba rispondere ad un criterio di extrema ratio nel senso che deve ricorrervisi solo ed esclusivamente in quei casi in cui l'amministrazione di sostegno non sia in grado di assicurare le eIGenze di tutela della persona beneficiaria in quanto non in grado di rispondere ai suoi bisogni ed interessi (in termini “La scelta tra i diversi istituti previsti dal legislatore a tutela della persona (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno) deve, quindi, essere effettuata tenendo in considerazione il fatto che l'interdizione, in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano ha, comunque, carattere residuale, e deve essere riservata a quelle fattispecie in cui nessun'altra misura sarebbe idonea a conseguire l'effetto protettivo” Tribunale di Ascoli Piceno, 617/2023, “Il rapporto tra amministrazione di sostegno ed interdizione si configura quale rapporto di genere a specie, in quanto l'interdizione si pone come misura residuale, da disporre solo quando sia necessaria ad assicurare all'incapace adeguata protezione. Da ciò consegue che le persone impossibilitate a provvedere ai propri interessi vanno tutelate di regola attraverso
l'amministrazione di sostegno e solo nel caso in cui la nomina di un amministratore di sostegno si riveli insufficiente ad offrire protezione all'incapace è consentito ricorrere all'istituto della interdizione.” Tribunale di Messina, 2162/2022). È stato precisato sulla scorta della giurisprudenza che il criterio che deve guidare l'interprete nell'applicazione dell'una ovvero dell'altra misura non può essere “quantitativo” (ovverosia basato sul grado, la gravità dell'incapacità) ma avendo a riguardo le eIGenze proprie, soggettive dell'inabile ai fini della sua piena tutela
In questo contesto, la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno quale misura adattabile e modulabile alle diverse eIGenze del beneficiario anche in considerazione delle mutevoli eIGenze che vengono in considerazione con il trascorrere del tempo, con il
6 mutamento delle condizioni cliniche ecc. è tendenzialmente da preferirsi all'interdizione che diviene misura da prendere in considerazione solo ove la prima non sia in grado di proteggere gli interessi della persona beneficiaria.
Nel caso di specie, deve osservarsi come alcuna eIGenza della beneficiaria sia individuata quale non soddisfabile dalla misura dell'amministrazione di sostegno. In particolare, non corrisponde al vero che le condizioni di salute della “daranno atto della necessità CP_1 della misura dell'interdizione e della inadeguatezza e dello sviamento dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno” atteso che non sono le condizioni di salute più o meno gravi di un soggetto ad orientare l'interprete nella applicazione della misura dell'ADS ovvero dell'interdizione.
Le condizioni di salute della beneficiaria, infatti, non sono in discussione anche sotto il profilo della gravità, ma ciò non porta di per sé ad accogliere la domanda di interdizione. L'alternativa tra amministrazione di sostegno e interdizione, infatti, non si basa sulla gravità
o meno della situazione clinica del beneficiario.
Si osserva, in particolare, che la richiesta del ricorrente di modifica a beneficio della IG.ra risulta, in realtà, essere motivata non già da eIGenze di maggior tutela della CP_1 beneficiaria, bensì dà eIGenze proprie del ricorrente – ovverosia la necessità di voler rientrare del patrimonio che egli afferma aver trasferito alla beneficiaria (per il tramite della nomina di esso stesso come tutore).
In altri termini, non viene rappresentata in atti una eIGenza di tutela della beneficiaria che sia insoddisfatta o che non possa essere soddisfatta per il tramite della misura dell'amministrazione di sostegno. Cont Sul punto, anche le generiche contestazioni all'operato dell' sono fatte non avendo a riferimento la misura in sé, bensì eventualmente le modalità con le quali l'amministratore di sostegno nominato gestisce la procedura – doglianza che non può aver sede in questo procedimento.
A ben vedere, nel caso di specie quelle che vengono allegate quali eIGenze a fronte delle quali dovrebbe disporsi la misura dell'interdizione in luogo di quella dell'amministrazione di sostegno non sono neppure individuate quali eIGenze della beneficiaria ed emergono, di converso, eIGenze del ricorrente – marito della stessa.
Non coglie nel segno rispetto all'oggetto del presente procedimento la allegazione in merito al fatto che “1 – I IG.ri e costituiscono un nucleo Parte_1 Controparte_1 familiare in comunione dei beni. […] che di per sé sola giustifica il diritto del IG. Pt_1 ad occuparsi direttamente della moglie e ad amministrare i beni familiari” (cfr. prima memoria ricorrente).
L'unione coniugale tra il e la non è posta nel dubbio e la procedura in Pt_1 CP_1 essere dell'amministrazione di sostegno non incide sotto questo profilo. Si tratta, invero, di una allegazione che nulla ha a che vedere con la domanda proposta nel presente procedimento – ovverosia – l'interdizione della attuale beneficiaria di amministrazione di sostegno.
Si osserva come non sia per il tramite dell'interdizione che il possa trovare Pt_1 soddisfazione alla sua eIGenza di cura e assistenza della né alla sua eIGenza di CP_1 gestione patrimoniale.
7 Sotto questo ultimo, profilo, si osserva come, anche qualora il Tribunale in questa sede accogliesse la domanda di interdizione, rimetterebbe poi al GT la scelta in ordine al tutore e, analogamente a quanto è avvenuto in sede di amministrazione di sostegno, anche in sede di interdizione la scelta in ordine al tutore ben potrebbe (sia pure non necessariamente) ricadere su un soggetto diverso dal ricorrente (peraltro per sua stessa ammissione uomo ormai anziano e con scarsa dimestichezza con gli strumenti informatici).
Allo stato, pertanto, atteso che la tutela delle eIGenze della beneficiaria non è neppure messa in dubbio, non sussistono i presupposti per l'accoglimento delle richieste della parte ricorrente.
La domanda ec art. 96 c.p.c.
La parte intervenuta ha formulato domanda di condanna al risarcimento Controparte_2 del danno ex art. 96 c.p.c.
Si ritiene che la domanda non sia fondata atteso che, nonostante l'infondatezza del ricorso, non sussiste dolo né tantomeno colpa grave della parte nella proposizione della presente azione.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte resistente in persona dell'ADS che si liquidano nella somma di Euro Controparte_1
3.809,00 oltre rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA come per legge (applicati i parametri di riferimento per le cause con valore indeterminabile, complessità bassa, ai medi quanto alla fase di studio ed introduttiva e ai minimi quanto alla fase istruttoria e decisionale).
Quanto alla parte intervenuta, vittoriosa anch'essa nel merito e soccombente solo rispetto alla domanda ex art. 96 c.p.c., stante l'ammissione a gratuito patrocinio come in atti ( delibera del 30/10/2024 n 2024/6846) deve osservarsi che la Corte di Cassazione con orientamento condiviso dal Collegio ha affermato il seguente principio di diritto qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, “il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello
Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite
l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”1.
Tanto premesso, la parte ricorrente deve essere condannata a rifondere all'Erario, ex art. 133
DPR 115/2002, le spese di lite che – tenuto conto dell'attività professionale svolta, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa – vengono liquidate in € 3.429,00 (applicata una compensazione del 10% alla luce
8 della soccombenza rispetto alla domanda ex art. 96 c.p.c.) oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge.
PQM
Il Tribunale di Milano – sezione VIII civile, nella composizione di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando, nella controversia civile n. di RG 20083/2024, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di mero accertamento della comunione dei beni mobili della IG.ra ; Controparte_1
RIGETTA la domanda di interdizione proposta dal ricorrente nei confronti della IG.ra
; Controparte_1
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte intervenuta CP_2
nei confronti del ricorrente;
[...]
CONDANNA la parte ricorrente al pagamento delle spese legali nei confronti della resistente liquidate in Euro 3.809,00 oltre rimborso forfettario Controparte_1 delle spese, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA la parte ricorrente a rifondere all'Erario le spese legali sostenute in favore della parte intervenuta liquidate in Euro 3.429,00 oltre rimborso Controparte_2 forfettario delle spese, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in data 08.04.2025 nella camera di conIGlio della sezione VIII civile del
Tribunale di Milano.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Cristina Bassi Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Cordova
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Corte Di Cassazione Sez. 2, Ordinanza N. 22017 Del 11/09/2018; Sez.
6 - L, Ordinanza N. 11590 Del
03/05/2019.