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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 24/04/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 917/2019 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BROCATO OTTAVIO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. BILARDO SANTA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 22/05/2019 ha adito il Tribunale di Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto esponendo di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della sig.ra svolgendo le mansioni di colf convivente liv. Controparte_1
BS, dal 22 febbraio 2011 al 13 febbraio 2019; che la propria posizione è stata regolarizzata solo a far data dal 18 gennaio 2016, per un numero di ore inferiori a quelle realmente lavorate;
che il rapporto di lavoro si è svolto a Barcellona Pozzo Di Gotto presso l'abitazione della parte resistente con il seguente orario: da lunedì al sabato dalle ore 07,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 22,00, la domenica dalle ore 07,00 alle ore 12,00 e dalle ore 20,00 alle ore 22,00; di aver percepito € 400,00 mensili dall'inizio del rapporto di lavoro sino al mese di dicembre del 2014; € 500,00 mensili dal mese di gennaio a dicembre del 2015; € 600,00 mensili dal 2016 fino alla fine del rapporto di lavoro;
€ 600,00 a titolo di tredicesima mensilità esclusivamente per gli anni 2016, 2017 e 2018 ed € 1.800,00 a titolo di TFR;
di aver goduto annualmente di due settimane di ferie che, tuttavia, non le sono mai state retribuite.
Ritenendo che le retribuzioni percepite siano state inadeguate all'orario di lavoro ed alle funzioni svolte, rispetto a quanto previsto dal CCNL Collaboratori familiari – Lavoro
Domestico del 1° febbraio 2007 e del 2013 ed in violazione dei principi di cui all'art. 36 della Cost, ha dedotto di essere ancora creditrice delle seguenti somme: Parte_2
€ 45.808,44, € 19.460,77,
[...] Parte_3 Parte_4
€ 19.287,87, Retribuzione ordinaria € 37.930,78, € 3.372,45, 13/esima
[...] Parte_5
€ 5.234,09, € 7.434,11, TFR € 6.325,19. Quindi, a fronte della retribuzione Parte_6
globalmente percepita pari ad € 50.900,00, la sig.ra ha dedotto di essere Pt_1 creditrice, per le causali di cui sopra, della complessiva somma di € 144.853,70.
La ricorrente ha conclusivamente chiesto di: - ritenere e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato nei periodi e per le causali di cui in narrativa alle dipendenze della sig.ra svolgendo le mansioni di colf liv. BS;
- Controparte_1
condannare la sig.ra a pagare in favore della sig.ra Controparte_1 [...]
per i titoli e le causali meglio specificate in narrativa la complessiva somma Pt_1 di €.144.853,70, con la rivalutazione legale prevista dall'art. 429 c.p.c. e con gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto a quella dell'effettivo saldo od a quell'altra somma maggiore o minore meglio vista.
Si è costituita contestando la sussistenza di qualsiasi rapporto di Controparte_1
lavoro sino al 18 gennaio 2016, data dalla quale la ricorrente è stata assunta con contratto part-time per 25 ore settimanali e retribuzione di euro 600,00 mensili;
ha dedotto, che prima di tale momento, tra le parti era esistente un rapporto di amicizia e di reciproca disponibilità allo scambio di favori;
che il rapporto iniziato il 18.01.2016 è cessato il
13.02.2019, data di ricezione della lettera del 08.02.2019 con cui comunicava alla ricorrente il licenziamento in tronco per giusta causa a causa di episodi di negligenza, omissioni, maltrattamenti verbali, fisici e psicologici e vessazioni.
Ha dedotto che nessuna somma è dovuta a titolo di differenze retributive ed ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna al risarcimento del danno per lite temerario ex art. 96
c.p.c..; in via subordinata, ha chiesto di limitare le spettanze al periodo18.01.2016-
13.02.2019 disciplinato dal contratto part-time per 25 ore settimanali, con decurtazione della somma di € 300,00 corrisposta per 15 giorni del mese di febbraio 2019 a titolo di mancato preavviso. La causa è stata istruita con assunzione dell'interrogatorio formale delle parti e con la prova per testi.
Ritenuto non necessario disporre c.t.u. contabile ( cfr ordinanza del 12.02.2025), alla udienza del 15 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è decisa come segue.
2- Preliminarmente si osserva che secondo l'art. 2094 del c.c. "è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Secondo la
Suprema Corte l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis
Cass. sez. lav. 28.9.2006 n. 21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858; Cass. sez. lav.
24.2.2006 n. 4171; Cass. 23.9.2005 n. 18660). In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa. L'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato ricade sul lavoratore e si estrinseca nella rigorosa dimostrazione di ciò che costituisce l'essenza precipua del vincolo di subordinazione, ossia la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. n.
1555/2020; Cass. n. 11653/2018; Cass. n. 24561/2013; Cass. n. 2728/2010; Cass. n.
7966/2006). Peraltro, il potere gerarchico e direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (invero di per sé compatibili anche con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi mediante ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti la prestazione lavorativa, nonché nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della stessa (cfr. Cass. n. 29646/2018; Cass. n. 1692/2015; Cass. n. 7024/2015; Cass. n. 17992/2010; Cass. n. 26986/2009; Cass. n.
20002/2004; Cass. n. 5989/2001).
La S.C. ha inoltre precisato che altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare come lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del detto elemento determinante. In tutte le ipotesi, in altre parole, in cui l'apprezzamento della subordinazione non è agevole, soccorrono al giudice una serie di criteri distintivi sussidiari, quali, tra gli altri, la continuità nello svolgimento della prestazione lavorativa, la cadenza periodica del relativo compenso, l'alienità del risultato, l'osservanza di un vincolo di orario di lavoro, l'assenza di rischio economico in capo al lavoratore, che costituiscono, globalmente considerati nell'ambito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della subordinazione, indizi gravi, precisi e concordanti, rivelatori di tale sussistenza. Conclusivamente (cfr Cass. 21194 del 2020), il requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, con l'inserimento nella organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione assumono rilievo sussidiario, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa. Una volta provato da parte del lavoratore lo svolgimento dell'attività lavorativa, la stessa si presume effettuata a titolo oneroso, a meno che non risulti che la stessa sia stata resa affectionis vel benevolentiae causa, ovvero in vista di vantaggi indiretti che il lavoratore intendeva trarre dalla gratuità della stessa, ben potendo le parti -nell'esercizio dell'autonomia privata non limitata, sotto questo profilo, dagli artt. 36 Cost., 2094, 2099 e 2113 c.c. che, presupponendo il diritto alla retribuzione, riguardano il rapporto di lavoro a titolo oneroso - legittimamente prevedere la prestazione di attività lavorativa gratuita;
tale ultima prova - che va ricavata in modo rigoroso da elementi oggettivi e soggettivi, quali il tipo e le concrete modalità del rapporto, la qualità e la condizione economico-sociale dei soggetti, nonché le relazioni personali tra essi - è invece a carico del beneficiario della prestazione lavorativa
(ovverosia del datore di lavoro), e non può consistere nella semplice inerzia del prestatore d'opera, seppur prolungata nel tempo, nel chiedere un compenso per la prestazione stessa, né nel mero rapporto di convivenza (sul punto si vedano, tra le tante, Cass. civ., sez. lav., 16 febbraio 1993, n. 1895; Cass. civ., sez. lav., 21 gennaio 1988 n.
447; Cass. civ., sez. lav., 29 agosto 1987 n. 7148; Cass. civ., sez. lav., 12 giugno 1987
n. 5182).
Si osserva, altresì, che, per quello che concerne le voci relative all'indennità sostitutiva di ferie non godute, al lavoro straordinario e, o, supplementare, ai permessi non goduti e non retribuiti, alle maggiorazioni previste per il lavoro festivo e domenicale, trova applicazione il criterio generale delineato dall'art. 2697 c.c.
Con riferimento al lavoro straordinario o supplementare, la consolidata giurisprudenza suole affermare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (Cass. n. 16150/2018), senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr. Cass. n. 16150/2018; Cass. n. 4076/2018; Cass. n.
1389/2003; Cass. n. 8006/1998).
Alla valutazione equitativa, infatti, il giudice può fare ricorso quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta, ma non anche quando si tratti di determinare la misura medesima in rapporto al fatto costitutivo, rappresentato nella specie dalle ore di lavoro straordinario prestato, che deve essere invece, in ogni caso, dimostrato dal lavoratore in termini sufficientemente concreti e realistici, con la sola possibilità per il giudice di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
Ai fini del corretto assolvimento dell'onus probandi, dunque, è necessario, non già che sia fornita genericamente la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, ma è piuttosto necessario che siano dimostrati, sia pure in termini minimali, tanto il numero di ore per le quali si è effettivamente protratta la prestazione lavorativa oltre il tempo prestabilito, quanto l'esatta collocazione cronologica di quest'ultima, e dunque che sia accertato, mediante una plena probatio, quando i limiti di orario, di fatto, siano stati effettivamente superati (Trib. Foggia n. 1177/2020; Trib. Prato n. 73/2020; Trib. Brescia
n. 401/2019; Trib. Siena n. 7/2018; Trib. Nola n. 1566/2017; Trb. Bari n. 1868/2017;
Trib. Firenze n. 215/2017; Trib. Pescara n. 526/2016; Trib. Roma n. 5908/2014).
Inoltre, va rilevato che costituisce ius receptum nella giurisprudenza della Suprema
Corte il principio secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. Cass.
n. 9791/2020; Cass. n. 7696/2020; Cass. n. 8521/2015; Cass. n. 26985/2009; Cass. n.
3619/2007).
Parimenti, l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., su parte ricorrente allorché l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e, o, di ulteriori voci di retribuzione.
In tal caso, il lavoratore deve fornire la prova dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta e, dunque, deve dare dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua effettiva e specifica articolazione oraria, delle mansioni svolte, oltre che dell'insufficienza ovvero dell'inadeguatezza (in relazione al C.C.N.L. di riferimento) della retribuzione concretamente percepita (cfr. Cass. n. 24920/2020; Cass. n. 7842/2018; Cass. n.
11781/2011; Cass. n. 26808/2007; Cass. n. 6332/2001; Trib. Velletri n. 3/2020; Trib.
Catania n. 4772/2019; Trib. Trani n. 2296/2019; Trib. Reggio Calabria n. 1505/2019).
3- Nel presente giudizio, non appare raggiunta la rigorosa prova, richiesta dalla Suprema
Corte, sia della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 2011 al
2016 -periodo asseritamente non contrattualizzato-, né delle maggiori ore di lavoro svolte nel periodo contrattualizzato.
4- Esaminando le prove orali assunte in giudizio risulta quanto segue: ha dichiarato di essersi recata dal 2011 al 2016 per due/tre volte alla Parte_7 settimana nell'abitazione della resistente per effettuare le pulizie dell'abitazione e di fermarsi per circa due ore ogni volta;
ha dichiarato di non aver mai visto la ricorrente a lavorare presso l'abitazione, ma di averla vista a volte per fare visita. Ha aggiunto che dal 2016 al 2019 si recava presso l'abitazione della resistente per fare le pulizia più approfondite due/tre volte al mese e che, in tali occasioni, la ricorrente non era presente;
che la resistente le aveva riferito di aver assunto la ricorrente per qualche ora al giorno;
che dal 2016 al 2019, la resistente le riferì che la ricorrente si era assentata più volte, anche senza comunicarlo e che, conseguentemente, lei si recava presso l'abitazione per la pulizia della casa e per l'igiene personale circa 3/4 volte alla settimana;
che la resistente le riferì che la ricorrente a volte non si recava sul posto di lavoro, non le preparava da mangiare e non provvedeva alla pulizia della casa e della sua persona e per questo veniva richiesto il suo aiuto;
ha riferito che la si confidava con lei CP_1
dicendole che litigava con la ricorrente;
che nel febbraio 2019 i parenti le dissero di non andare a trovarla perché stava male;
che dopo due giorni circa si recò presso l'abitazione della per le pulizie, su richiesta della nipote – dott.ssa CP_1 Persona_1
e che la resistente era scossa e le riferì che aveva avuto un litigio con la ricorrente che l'aveva spinta, malmenata e minacciata di morte e di fare le magie nere per fare morire lei e i suoi parenti;
che da quel momento ritornò a casa della resistente per le pulizia per due/tre volte alla settimana.
, convivente della ricorrente da circa 10 anni, ha dichiarato che il suo Persona_2 rapporto con la ricorrente era iniziato nell'anno 2013 e che ella gli aveva riferito che già dall'anno 2011 lavorava per la resistente presso la sua abitazione in Barcellona, Via
Milano 65. Ha riferito che svolgeva le mansioni di badante e che viveva dalla resistente;
che l'unico giorno di riposo era la domenica dalle 12 alle 20 e poi tornava a dormire dalla che durante la settimana, la ricorrente le riferì che aveva due ore di riposo CP_1
dalle 14 alle 16, anche se a volte in queste ore aiutava la nipote a portare a passeggio il cane della Nulla ha saputo riferire sulle altre circostanze articolate in ricorso. CP_1
, nipote della resistente, ha confermato le circostanze esposte Persona_1
nella memoria di costituzione riferendo che la ricorrente veniva chiamata dalla zia secondo le esigenze;
che a volte la ricorrente è mancata per circa 4 (quattro) mesi e che loro credevano non sarebbe più tornata e che, poi, grazie all'aiuto economico del cognato, , è rientrata;
che spesso la resistente era sola perché la ricorrente Persona_3 si assentava senza giustificato motivo;
che accompagnava la zia all'Ufficio Postale per ritirare la pensione e che la ricorrente veniva retribuita in sua presenza;
che la zia le riferì che la ricorrente a volte non le preparava i pasti, non provvedeva alla cura della persona, alla pulizia della casa, cosa che constatava personalmente;
che la zia le riferì di aggressioni fisiche e di essere stata presente, insieme alla sorella, quando la ricorrente la minacciò di morte, di farle una fattura a lei e ai suoi parenti e che, in conseguenza di tali fatti, la zia ebbe un malore e fu condotta al Pronto Soccorso;
che la zia le riferì che una volta fu spinta e che diverse volte, più di cinque volte, fu aggredita verbalmente. Ha dichiarato che, prima della instaurazione del rapporto di lavoro, tra le parti c'era un legame di amicizia, a volte mangiavano insieme. Ha dichiarato che la ricorrente non dormiva a casa della zia. ha dichiarato che la ricorrente ha lavorato presso la dal 2011 al Tes_1 CP_1
19.02.2019. Ha riferito di recarsi presso l'abitazione della circa tre volte alla CP_1
settimana, prevalentemente di pomeriggio, per 1/ 1,5 ore, per trascorre un po' di tempo con la ricorrente. Ha dichiarato che la ricorrente faceva le pulizie presso l'abitazione della si prendeva cura dell'anziana e della figlia di una nipote, precisamente di CP_1
che la ricorrente dormiva a casa della che a domeniche alterne, la Per_1 CP_1
ricorrente e la andavano a mangiare a casa sua, anche con la nipotina;
ha CP_1
dichiarato che la ricorrente lavorava tutti i giorni dalla 07,00 alle 22,00 con due ore libere, dalle 14 alle 16, e, durante queste ore, portava la nipote a passeggio o le faceva fare i compiti;
che fu invitata alla comunione della bambina;
che si prendeva cura del giardino;
che la ricorrente le disse che si occupava anche di fare la spesa, ma anche le nipoti se ne occupavano.
5- La valutazione complessiva delle prove orali assunte consente di ritenere non rigorosamente dimostrato il costrutto di parte ricorrente.
Invero, il teste , convivente della ricorrente da circa 10 anni, nulla Persona_2
avrebbe potuto riferire -per conoscenza diretta- in relazione al supposto rapporto di lavoro subordinato iniziato nel 2011, posto che la sua relazione con la ricorrente-come dallo stesso dichiarato- solo nel 2013. Parte_8
Quello che riferisce è, pertanto, de relato actoris, ovvero ha deposto su circostanze riferitigli dalla stessa ricorrente, con conseguente sostanziale irrilevanza del suo narrato.
Secondo la S.C., in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (cfr Cass. n. 569/2015).
La teste ha dichiarato che la ricorrente ha lavorato presso la dal Tes_1 CP_1
2011 al 19.02.2019, ma non risulta quale sia la fonte della sua conoscenza o del suo convincimento;
né appare sufficiente a ritenere dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, secondo le modalità orarie e con le mansioni esposte in ricorso, la circostanza che la si recasse presso la casa della per circa tre Tes_1 CP_1
volte alla settimana, prevalentemente di pomeriggio, per 1/1,5 ore, posto che la ricorrente ha dedotto invece di aver lavorato -per tutto il periodo- sostanzialmente per l'intera giornata, eccetto due ore libere dalle 14 alle 16. I testi di parte ricorrente, invero, sembrano avere più che altro una conoscenza dei fatti di causa de relato actoris, con le conseguenze di cui si è detto in termini di sostanziale irrilevanza delle deposizioni.
5.1- Di segno diametralmente opposto sono, inoltre, le deposizioni dei testi di parte resistente.
La teste ha, ad esempio, dichiarato di essersi recata dal 2011 al 2016 per Parte_7 due/tre volte alla settimana nell'abitazione della resistente per effettuare le pulizie della casa e di fermarsi per circa due ore ogni volta, aggiungendo di non aver mai visto la ricorrente a lavorare presso l'abitazione, ma di averla vista, a volte, per fare visita.
Il teste ha altresì dichiarato che, anche nel periodo 2016/2019, si recava presso l'abitazione della resistente per le pulizie più approfondite della abitazione circa due/tre volte al mese e che la ricorrente non era presente;
ha aggiunto anche che la ricorrente in tale periodo si era assentata più volte, anche senza comunicarlo e che, conseguentemente, lei stessa si recava presso l'abitazione per la pulizia della casa e per l'igiene personale della sig.ra circa 3/4 volte alla settimana. CP_1
Alla luce della deposizione del teste appare legittimo quantomeno dubitare che la Pt_7
avesse la necessità anche dei servigi della ricorrente - quale colf- nel periodo CP_1
2011/2016, posto che aveva già una persona che si occupava delle pulizie per due/tre volte alla settimana.
Inoltre, la teste ha riferito, con dovizia di particolari, di un lungo Persona_1
periodo di assenza della ricorrente, addirittura per ben 4 (quattro) mesi e che solo grazie all'aiuto economico del cognato ( ) della dichiarante, la ricorrente Persona_3
avrebbe fatto rientro. La circostanza delle assenze della ricorrente nel periodo 2016/2019
è stata confermata anche dal teste la quale ha aggiunto che, in tali Parte_7 occasioni, era lei ad occuparsi della pulizia della casa e dell'igiene della resistente per tre/quattro volte alla settimana.
Appare, invero, davvero singolare che un lavoratore subordinato, che è soggetto al potere gerarchico, direttivo ed organizzativo del datore di lavoro, possa allontanarsi dal luogo di lavoro per un periodo di tempo così prolungato.
Tale circostanza, invero, mina la stessa attendibilità dei testi di parte ricorrente, i quali hanno riferito sostanzialmente di un regolare e continuativo rapporto di lavoro tra le parti in causa.
In definitiva, ritiene il Tribunale che il ricorso debba essere rigettato, alla luce degli esiti contrastanti delle prove assunte. della sostanziale insufficienza del narrato dei testi di parte ricorrente e considerato che l'onere della prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, così come del maggiore orario di lavoro svolto, ricade sul lavoratore/ricorrente.
Si osserva, infatti, che secondo la S.C. “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” ( cfr Cass. n. 4773/2015 e n. 3468/2010).
6-Le spese di lite, in ragione della controvertibilità delle questioni affrontate, meritano di essere compensate tra le parti, con conseguente rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.
( vedi Cass. n. 26544/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 917/2019 RG, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 24.04.2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano