TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1227/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
03/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. ANTONELLO MARIA CHIARA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FERRI MARIA ANGELA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 4.4.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (nata a [...]_1
(TV) il 21/08/1981) e (nato a [...] il [...]), Parte_2
matrimonio contratto il 18/12/2010 e iscritto al n. 126, Parte II, Anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Per_ Per
● con riferimento ai figli minorenni non autonomi economicamente e ed al diritto di visita del Per_3
Per_ Per genitore non previamente convivente. I figli minorenni e verranno affidati ad Per_3
entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso. In forza di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse dei tre figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa le questioni più importanti relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui tre figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi
Per_ Per periodi di convivenza. I figli minorenni e manterranno la residenza anagrafica presso la madre Per_3
OR presso l'immobile sito a Ponte di Piave (TV), Via Vittime di Marcinelle n. 22. Il signor Parte_1
avrà diritto di vedere i figli ogniqualvolta lo vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con le loro esigenze Pt_2
2 e tenerli secondo il calendario che segue, di fatto già utilizzato e collaudato negli anni (dall'allontanamento del padre dalla casa familiare): Settimana A: i minori rimangono con la madre dal martedì a pranzo fino al venerdì mattina (quando questa li accompagna a scuola). La madre recupera poi i minori sabato tardo pomeriggio e tornano presso l'abitazione del padre la domenica sera per cena e successivo pernotto. Settimana 2B i minori rimangono presso il padre fino a mercoledì mattina quando li accompagna a scuola. I minori fanno rientro alla casa materna dal pranzo del mercoledì e ivi rimangono fino a sabato tardo pomeriggio. II padre li riprende per cena. Si parte quindi con il calendario della settimana A. Nei periodi di permanenza dei minori presso il padre si precisa che sarà sempre compito di questo prelevarli dalla casa familiare ove dimorano. Allo stesso modo, nei periodi di permanenza dei minori presso la madre, sarà compito della prelevarli Pt_1
dalla dimora del padre. Durante le vacanze scolastiche estive i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive (ma non frazionabili per un periodo continuativo inferiore ai sette giorni) da concordarsi almeno quattro settimane prima con riferimento al periodo di vacanza prescelto, alla durata dello stesso, alla destinazione della vacanza e ad un recapito telefonico qualora lo stesso fosse diverso dai consueti. Durante le vacanze Natalizie i minori trascorreranno 7 giorni con ciascun genitore (ovvero dal 23 dicembre al 30 dicembre con uno e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro); tre giorni con ciascun genitore durante le vacanze pasquali, (venerdì- domenica con uno e lunedì mercoledì con l'altro); ad anni alterni i minori trascorreranno le festività civili e religiose a sequenza alternata con ciascun genitore;
● Con riferimento all'assegnazione della casa familiare. Per le ragioni di cui al punto 2) il predetto immobile viene assegnato ai minori che ivi continueranno a vivere unitamente alla madre e ciò finché l'ultimo dei figli non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Le spese ordinarie comprese quelle di manutenzione dell'immobile e dei relativi impianti e quelle per le utenze (luce, acqua, gas, rifiuti, telefonia, internet), relative all'immobile in questione, saranno interamente a carico della . La OR si impegna a mantenere Pt_1 Pt_1
l'immobile con i relativi arredi di proprietà del in buono stato di manutenzione, fatta salva, ovviamente l'usura Pt_2
ordinaria della quale la OR non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile e, relativamente alla quale Pt_1
non le potrà in alcun caso essere addebitato alcun risarcimento. La OR precisa infatti che già al momento Pt_1
dell'uscita del marito dalla casa familiare alcune parti dell'immobile rappresentavano delle criticità: (ad es: le zanzariere apposte alle finestre erano rotte, ecc).
3 La OR avrà la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria residenza e quella dei figli, Pt_1
purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la OR sarà Parte_1
tenuta a darne notizia al con congruo preavviso;
Pt_2
2) Con riferimento alla casa familiare di proprietà del ma assegnata alla ed ai figli minori, si Pt_2 Pt_1
precisa che il proprietario (il si farà esclusivo carico dell'interezza delle spese condominiali relative all'immobile Pt_2
oltre all'interezza delle spese straordinarie relative allo stesso, ivi compresa l'assicurazione annuale della casa medesima (il signor avrà cura di interessarsi circa la stipula della polizza dandone ogni riferimento alla OR ). Con Pt_2 Pt_1
riferimento all'assicurazione relativa all'anno 2023 2024 il entro la data dell'udienza presidenziale avrà già Pt_2
provveduto alla restituzione alla della cifra da questa anticipata (448 euro per ciascun anno). Il potrà Pt_1 Pt_2
sostituire a propria discrezione la polizza sulla casa attualmente in essere con altra, avente per oggetto lo stesso rischio. Il signor si impegna altresì alla gestione costante (proprio o delegando terzi dei quali provvederà al pagamento) del Pt_2
giardino pertinenziale all'abitazione.
3) Con riferimento al concorso al mantenimento dei figli. Il signor provvederà al concorso nel mantenimento Pt_2
ordinario dei figli minori mediante la contribuzione di euro 300,00 mensili (trecento/00) al mese per ciascun figlio, per complessivi euro 900,00 (novecento/00) al mese da versarsi alla OR entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese Pt_1
nel conto corrente intestato alla medesima, i cui estremi sono noti alla parte onerata. Il suddetto assegno di mantenimento verrà aggiornato annualmente secondo le variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a far data dal dodicesimo mese successivo all'udienza. Il signor provvederà al concorso al Pt_2
pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, viaggi studio, attività ricreative e comunque ogni altra spesa), relative ai figli nella misura pari al 60 %. Il rimanente 40% verrà corrisposto dalla OR . Tutte le spese Pt_1
straordinarie verranno previamente concordate per iscritto tra i genitori e comunque documentate facendo espresso riferimento, circa la disciplina delle spese straordinarie, a quanto stabilito nell'allegato 3 del Protocollo per il processo di famiglia del
Tribunale di Treviso, che quivi si allega (doc. 7) e che costituisce parte integrante del presente ricorso. Le spese straordinarie verranno restituite dal coniuge onerato al coniuge che ha proceduto ad anticiparle con scadenza mensile ed in particolare verranno corrisposte il mese successivo a quello di spesa con le stesse modalità di cui al pagamento dell'assegno ordinario
4 (bonifico c/c). A) spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese scolastiche: iscrizioni, assicurazioni, e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie: urgenti e tutte quelle per visite mediche esami e cure erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal S.S.N.) che siano debitamente prescritte da un medico, nonché quelle per esami e cure in ambito privato urgenti e non differibili e non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi;
farmaci salvavita;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
altre spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo mensile di € 50,00.
B) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie: spese di organizzazione familiare: baby-sitter; spese scolastiche: tasse scolastiche, rette ed iscrizioni a scuole (anche universitarie) private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi, master e stages post-universitari, in e fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di lezioni di scuola guida, prescuola e dopo scuola;
spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite S.S.N.; spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite S.S.N. qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali (et similia). C) Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per
5 la prole Per le spese straordinarie per cui è richiesto il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro venti giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
4) con riferimento agli animali da affezione: la OR tratterrà presso di sé i cani IL e così Pt_1 Per_4
come la gatta UL e la gatta Sole. Il gestirà i cani nei periodi di vacanza e/o di assenza della OR Pt_2 Pt_1
dalla casa familiare o in qualsiasi altra occasione egli vorrà previo accordo. Verranno suddivise al 50% tutte le spese ordinarie e straordinarie relative agli animali da affezione.
5) sarà diritto della sola OR , presso la quale i minori dimorano, chiedere e trattenere l'interezza Pt_1
dell'assegno unico universale;
6) Entro la data che verrà indicata per l'udienza le parti avranno già chiuso il conto corrente n.
[...] - acceso presso UniCredit di Oderzo, cointestato, suddividendo al 50% tra i due cointestatari la liquidità esistente, salvo le parti provvedere alla liquidazione dei fondi assicurativi attualmente intestati al
-beneficiari i tre figli- e ad intestare il ricavato dei fondi medesimi ai figli in parti uguali con conti correnti Pt_2
individuali;
7) Con riferimento alle automobili: le parti si impegnano, entro due mesi dalla data dell'udienza presidenziale ad intestare la proprietà della al e tale automobile resterà in uso al medesimo. Saranno a carico Parte_3 Pt_2
esclusivo del le spese relative al passaggio di proprietà e dei bolli arretrati della . Pt_2 Parte_3
8) I coniugi concordano che le detrazioni per i carichi di famiglia saranno calcolate nella misura pari al 50 % ciascuno;
9) Le parti dichiarano di non aver alcuna reciproca ragione di addebito della presente separazione;
10) Con la sottoscrizione del verbale di separazione e con l'adempimento integrale di ogni ulteriore obbligazione contenuta nel presente ricorso le parti si danno reciprocamente atto di non aver alcun altro diritto, ragione o facoltà da far valere l'uno nei confronti dell'altro in relazione al rapporto di coniugio e ad ogni altro rapporto patrimoniale fra essi intercorso.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
6 Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/04/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
7