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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/06/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 241 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
con gli avv.ti VIGNA FABIANA, DALMAZIO TARANTINO SANTO Parte_1
appellante
E
, Controparte_1
appellato non costituito
E
con gli avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli, CP_2
appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Spese processuali.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1
a tempo indeterminato alle dipendenze del come collaboratrice scolastica, Controparte_1 ha rivendicato il riconoscimento dell'intero servizio prestato prima di essere immessa in ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera e dell'attribuzione delle conseguenti maggiorazioni retributive correlate all'effettiva anzianità maturata.
2.Il tribunale ha accolto il ricorso e ha condannato il , rimasto contumace, a collocare la CP_1 ricorrente “nelle corrette posizioni stipendiali maturate” per effetto del riconoscimento dell'intero servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, a corrisponderle le relative differenze retributive, a versare all' la conseguente maggiore contribuzione. CP_2
3.Ha compensato le spese di lite tra la ricorrente e l' , e ha condannato il a rifonderle CP_2 CP_1
alla ricorrente nella misura di 700 euro oltre accessori e rimborso forfettario di legge. Ne ha disposto la distrazione a favore dei procuratori attorei.
4.La ricorrente appella il capo della sentenza relativo alla misura delle spese. Lamenta che la liquidazione sia incongrua rispetto ai parametri previsti dai DM 55/2014 e 37/2018 e al dichiarato valore dichiarato, pari ad € 5.000. Chiede, dunque, che le spese siano rideterminate in conformità a quei parametri.
5.Il non si è costituito nemmeno in questo grado del giudizio. L ha Controparte_1 CP_2 chiesto che la “Corte adita decida secondo giustizia”.
6.Il Collegio ha trattato la causa con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito del deposito delle note di trattazione, ha deciso come segue.
DIRITTO.
7.L'appello merita accoglimento per quanto di ragione.
8.Nella liquidazione delle spese, infatti, il tribunale si è immotivatamente discostato dai limiti fissati dai DM 55/2014 e 37/2018 che, invece, avrebbe dovuto rispettare per determinare il compenso spettante alla parte vittoriosa per ciascuna delle fasi processuali effettivamente svolte.
9.Ha dunque ragione l'appellante a rivendicare che le spese siano rideterminate nel rispetto dei limiti e dei parametri fissati dai suddetti DM, ratione temporis applicabili.
10.Nella liquidazione occorre tener conto del dichiarato valore del credito controverso, pari ad €
5.000, e convenire che la risoluzione delle questioni controverse non ha comportato alcuna
2 difficoltà. Il tribunale ha infatti accolto il ricorso sulla base di indirizzi ermeneutici consolidatisi in giurisprudenza e della disamina dei documenti prodotti dal ricorrente, senza necessità di istruttoria.
11.Tanto non basta a giustificare la riduzione delle spese al di sotto dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento previste dal DM 55/2014, ma induce comunque a liquidare i compensi dovuti all'appellante per il primo grado di giudizio ragguagliandoli ai minimi tariffari previsti dallo stesso DM per le cause di lavoro di valore fino ad
€ 5.200,00.
12. Alla stregua di tali considerazioni, l'appello va accolto riliquidando le spese di primo grado dimodoché, considerato il valore della controversia, la sua agevole risoluzione (sulla base di circostanze documentate e dell'invalsa indicazione ermeneutica giurisprudenziale) e, al contempo, la rilevanza del suo oggetto (vertendosi in materia di ricostruzione della carriera a fini stipendiali), appare equo: a) applicare i parametri del ridetto scaglione compreso tra 1.100,01 e 5.200 euro;
b) rifarsi ai compensi prossimi ai minimi previsti per le cause di lavoro e per le singole fase effettivamente svolte.
13. Si perviene, pertanto, alla determinazione delle spese di primo grado, per la fase di studio, introduzione, trattazione e decisione, nella misura di € 1350.
14. Le spese del secondo grado seguono, nei confronti del appellato, la soccombenza CP_1
e, liquidate con riferimento al valore del maggior importo riconosciuto al ricorrente1, alle tabelle vigenti di cui al DM 147/2022 e ai compensi per le cause di appello, ammontano ad € 350, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
15. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., se ne dispone la distrazione in favore dei richiedenti procuratori antistatari.
16. Nei confronti dell' , che in appello non è destinatario di alcuna domanda, ma vi è stato CP_2
convenuto solo in quanto litisconsorte processuale, le spese del grado vanno compensate.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1
depositato il 20/03/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
110/2023 , pubblicata in data 20/01/2023 , così provvede:
1. accoglie l'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ridetermina in € 1350 le spese del primo grado dovute dal resistente al ricorrente;
CP_1
2. Conferma nel resto;
3. Condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese del grado che distrae a CP_1 favore dei suoi difensori e liquida in € 350, oltre accessori e rimborso forfettario di legge.
4. Compensa le spese del grado nei confronti dell' . CP_2
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
31.3.2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. SU 19014/2007: “Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado”.
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