Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1618/2024 Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente rel.
Dott.ssa Federico Botta Consigliere
Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, tra:
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Fortunato, presso il cui studio in Milano, Via Gustavo Modena 3, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), nata Milano il 28.10.1987 ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv.
Silvana Turri ) del foro di Milano e dall'avv. Clarissa CodiceFiscale_3
Cerri del Foro di Bologna (C.F. ), con domicilio eletto presso lo C.F._4 studio delle stesse in Milano, Viale Regina Margherita, 41;
APPELLATA
OGGETTO: sentenza n. 3951/2024 del Tribunale di Milano del 27.03.2024, depositata il 10.04.2024, nel procedimento di separazione giudiziale recante R.G. 29590/2020.
Con l'intervento
del Procuratore Generale dott.ssa Simonetta Bellaviti;
dell'avv. Anna Omodeo Salé del foro di Milano, con studio in Milano, Piazza Grandi, 3, C.F.: nella sua qualità di Curatore Speciale delle minori C.F._5
, nata a [...] il [...] e , nata a [...]_2
Milano il 20.7.2018, entrambe interessate dal procedimento indicato in epigrafe, che le rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
“In via principale 1) disporre l'affido condiviso delle figlie minori e Persona_1 Persona_2
con residenza presso il padre e stabilire tempi paritetici di permanenza di
[...] [...]
e presso ciascun genitore garantendo, conformemente alla Per_1 Persona_2 espletata CTU, un accesso equilibrato ad entrambe le figure genitoriali;
2) disporre il mantenimento ordinario a carico del genitore presso cui abitano le minori oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, così come meglio dettagliate nel protocollo della Corte d'Appello di Milano;
3) disporre che l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico sia percepito in pari misura dai genitori;
4) revocare il provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni in ordine alla residenza abituale e revocare il provvedimento in ordine al massiccio intervento di educativa domiciliare e, in particolare, revocare la delega all'Ente affidatario a rimodulare le frequentazioni con entrambi i genitori laddove si disattenda la consulenza tecnica percipiente svolta nel primo grado di giudizio;
5) con vittoria di spese di lite.
In subordine 1) disporre l'affido condiviso delle figlie minori e Persona_1 Persona_2
stabilire tempi di permanenza di e
[...] Persona_1 Persona_2 prevalentemente presso il padre;
2) disporre il mantenimento ordinario a carico del genitore presso cui abitano i minori oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, così come meglio dettagliate nel protocollo della Corte d'Appello di Milano.
3) disporre che l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico sia percepito in pari misura dai genitori;
4) revocare il provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni in ordine alla residenza abituale e revocare il provvedimento in ordine al massiccio intervento di educativa domiciliare e, in particolare, revocare la delega all'Ente affidatario a rimodulare le frequentazioni con entrambi i genitori laddove si disattenda la consulenza tecnica percipiente svolta nel primo grado di giudizio;
5) con vittoria di spese di lite. In via istruttoria pag. 2/31 Si chiede l'acquisizione del fascicolo integrale (atti, documenti e CTU) di primo grado”.
PER L'APPELLATA:
“Voglia l'adita Corte, respingere integralmente l'appello del sig. Parte_1 per tutti i motivi spiegati in premessa, con l'integrale conferma della sentenza di
[...] primo grado;
con il favore delle spese di lite e degli accessori di legge sui compensi”.
PER IL CURATORE SPECIALE:
In via provvisoria
“1) Previa valutazione di ammissibilità e previa acquisizione del consenso di entrambi i genitori entro l'udienza del 6 marzo 2025, nominare ex art. 473-bis.26 c.p.c. quale proprio ausiliario ai sensi dell'articolo 68 c.p.c. uno psicologo dell'età evolutiva, individuato dalle parti di comune accordo o in difetto da che Parte_2 faciliti la comunicazione diretta tra i genitori, accolga e analizzi le loro rispettive rappresentazioni rispetto allo stato di benessere o malessere psico-fisico delle figlie e, in sinergia con il Servizio Sociale, con la terapeuta di , con l'educatore Per_1 domiciliare e gli altri terapeuti individuali eventualmente coinvolti, sostenga e rafforzi entrambe le parti nella loro funzione genitoriale e relazioni a Codesta Ecc.ma Corte entro il termine che verrà concesso.
In via definitiva, nel merito In caso di accoglimento della richiesta di cui al punto 1 2) Valutare soltanto all'esito del percorso intrapreso dai genitori con il professionista di cui al punto 1 e degli altri interventi predisposti a tutela delle minori l'eventuale revoca dell'affidamento all'Ente delle figlie e anche prima del termine Per_1 Per_2 biennale previsto dal Tribunale per l'affidamento al Servizio Sociale ex art.
5-bis l. 184/1983.
In via subordinata
In caso di mancato accoglimento della richiesta di cui al punto 1
3) Rigettare il ricorso in appello proposto dal IGnor per le motivazioni esposte Per_2 in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente il contenuto dell'impugnata sentenza n. 3951/2024 pubblicata il 10.4.2024 dal Tribunale Ordinario di Milano, Sez.
IX Civ., a conclusione del giudizio n. 29590/2020 R.G., ordinando la piena attuazione di tutti gli interventi prescritti dal Tribunale a favore del nucleo familiare, ivi compreso il sostegno congiunto alla genitorialità, se lo stesso non verrà attuato dalle parti in forma privata.
4) Adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario o anche solo opportuno nell'interesse delle minori.
5) Disporre la liquidazione del compenso del curatore speciale secondo equità e alla luce dei parametri ordinariamente in uso presso Codesta Ecc.ma Corte d'Appello”
PER IL PROCURATORE GENERALE dott.ssa Simonetta Bellaviti :
“Rigetto dell'appello e conferma della impugnata sentenza”
pag. 3/31
Indice: I.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ........................................................................................................... 4
1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO ............................................................................................ 4
II. MOTIVI DELLA DECISIONE ............................................................................................................... 22 2.1 AFFIDO E COLLOCAMENTO DEI MINORI ............................................................................. 22
2.2 IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO E L'ASSEGNO UNICO ........................................ 27
2.3.LE SPESE DI LITE ................................................................................................................................. 30
FATTO E DIRITTO
I.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
1. e contraevano matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
17.05.2014; dall'unione nascevano (16.11.2015) e (20.07.2018). Per_1 Per_2
2. In seguito al deteriorarsi dei rapporti coniugali, in data 25.08.2020
[...] proponeva ricorso al Tribunale di Milano chiedendo la separazione CP_1 personale dei coniugi, l'affido condiviso di e con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, presso l'abitazione condotta in locazione dalla stessa in Milano, Via Maurizio Quadrio 20 o, in subordine, collocare le figlie in via prevalente presso la madre ed assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
disciplina del diritto di visita e frequentazione paterno;
un contributo al mantenimento per le figlie di €850,00 mensili a carico del e 70% spese straordinarie;
l'assegnazione del veicolo Qashqai Per_2 tg. FA734RF alla IG.ra in ragione delle necessità di quotidiana gestione delle CP_1 figlie, con vittoria di spese.
3. In data 04.12.2020 si costituiva in giudizio;
contestando Parte_1 la fondatezza degli assunti di controparte chiedeva la separazione personale, l'affido condiviso delle figlie minori con residenza e collocamento prevalente presso il padre, l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, via Sebenico n. 21, regolamentazione del diritto di visita paterno e frequentazione delle minori, mantenimento per le figlie di €350,00 a carico del resistente e spese al 50%, vittoria di spese.
pag. 4/31 4.All'udienza presidenziale del 21.12.2020, svoltasi in modalità da remoto, il Giudice sentiva separatamente e poi congiuntamente i coniugi e ne tentava la conciliazione, che tuttavia non riusciva;
dopo ampia discussione i genitori raggiungevano un accordo provvisorio:
- affido condiviso
- la mamma si trasferirà a vivere nell'immobile di via Quadrio il giorno lunedì 28 dicembre 2020;
- la casa famigliare è assegnata al padre;
- le bambine si trasferiranno a vivere con la mamma,
- salvo ogni migliore ogni accordo tra i genitori le bambine staranno con il papà
- a fine settimana alternati con la madre dall'uscita da scuola del venerdì (per Per_2 dal pisolino) fino al lunedì mattina quando il padre riaccompagnerà a scuola e Per_1 dalla mamma;
Per_2
- nelle settimane che si concludono con il fine settimana paterno le bambine staranno con il papà dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola (per dal pisolino) fino Per_2 al giovedì mattina quando il padre riaccompagnerà a scuola e dalla Per_1 Per_2 mamma
- nelle settimane che si concludono con il fine settimana materno le bambine staranno con il papà dal martedì dall'uscita da scuola (per dal pisolino) fino al giovedì Per_2 mattina quando il padre riaccompagnerà a scuola e dalla mamma;
Per_1 Per_2 quanto alle vacanze estive, il padre terrà con sé le figlie due settimane, non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
in ogni caso, i genitori dovranno comunicare preventivamente l'uno all'altro l'esatto indirizzo di destinazione e di soggiorno del figlio.
- Le minori trascorreranno le vacanze natalizie ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno 30.12 fino alle ore 17.00 e con l'altro dal 30.12 alle ore 17.00 fino alla ripresa dell'attività scolastica. Fatto salvo quanto premesso le bambine trascorreranno con il genitore con cui non trascorrono il primo periodo la giornata del 25 dicembre alle ore 10.00 al 26 dicembre ore 10.00 Per quest'anno le bambine staranno con entrambi genitori.
- le vacanze pasquali saranno trascorse con entrambi i genitori dividendo il periodo della metà; ad anni alterni il minore trascorrerà il primo periodo con un genitore ed il secondo con l'altro. 2021 il primo periodo con la mamma;
- il genitore che, da calendario, non si troverà con le figlie nel giorno del loro compleanno, avrà comunque diritto di vederlo, previo accordo con l'altro genitore;
-i genitori garantiscono nei fine settimana contatti delle bambine con l'altro genitore mediante video chiamata alle ore 18.00 nelle giornate del sabato e della domenica.
- il padre si impegna a contribuire nel mantenimento delle bambine versando alla madre l'importo di 450,00 euro oltre al 60% delle spese straordinarie delle bambine;
- i genitori concordano che la madre percepirà gli assegni famigliari. All'esito, il Presidente ritenuto che gli accordi raggiunti dai genitori fossero meritevoli di accoglimento e che, pertanto, potessero essere recepiti in provvedimenti provvisori, adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Recepisce gli accordi provvisori raggiunti come sopra trascritti;
3) Rinvia per il prosieguo dell'udienza presidenziale all'udienza del 19 maggio 2021.
pag. 5/31
5. La ricorrente in data 10 marzo 2021 presentava istanza di modifica dei CP_1 provvedimenti provvisori adducendo che le modalità di frequentazione concordate padre-figlie generassero smarrimento e preoccupazioni nelle bambine;
6. All'udienza anticipata del 20.04.2021 la chiedeva la modifica dei provvedi CP_1 assunti su accordo dei genitori come da richiesta depositata e che venisse disposta CTU al fine di accertare sia le dinamiche genitoriali che le dinamiche genitori minori.
7.In data 26.04.2021 il Giudice, in via provvisoria, ritenuta la non trascurabile conflittualità tra coniugi, confermava l'autorizzazione a vivere separati;
confermava l'affido condiviso;
fermo il “collocamento prevalente” delle minori presso la madre, provvedeva a rimodulare le modalità ed i tempi di frequentazioni delle minori con il padre, rideterminava in 500,00 euro mensili ( 250,00 euro per figlia) il contributo al mantenimento, con spese extra assegno al 60%; disponeva l'iscrizione di e Per_1 per l'anno scolastico 2021/2022 nell'istituto pubblico di zona per via Quadrio Per_2
20; disponeva la presa in carico e monitoraggio del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale del Comune di Milano, attivando nell'interesse di e i Per_1 Per_2 percorsi educati e/o psicologici ritenuti necessari ed opportuni nonché un percorso di mediazione e sostegno alla genitorialità rispetto al quale le parti si dicevano disponibili;
fissava udienza al 16.12.2021 per la trattazione e comparizione delle parti.
8. Nelle more del giudizio, la conflittualità tra i genitori – tradottasi anche nella presentazione di diversi ricorsi cautelari (cfr. pg.12 sentenza 27.03.2024 Trib. Milano sez. IX Civ. rg.29590/2020) - rendeva necessaria la nomina di un curatore speciale nell'interesse delle bambine e l'espletamento di una CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare;
9.In data 18.10.2021 il Tribunale nominava Curatore Speciale delle minori l'avv.
[...]
Persona_3
10. In data 12.01.2022 il Giudice istruttore, con provvedimento reso nell'ambito del procedimento sub -3, affidava e al Comune di Milano con Per_1 Per_2 limitazione della responsabilità genitoriale, disponeva procedersi CTU conferendo incarico alla dott.ssa Persona_4
11. In data 22.07.2022 veniva depositato l'elaborato del Consulente tecnico, dott.ssa , ove emergeva che: “Alla luce delle complesse e intense Persona_4 valutazioni effettuate, si evince che la situazione psicologica di sia attualmente Per_1 connotata da sofferenza psichica e che il permanere dell'accesa conflittualità nella coppia genitoriale la pone a rischio di acutizzare e cronicizzare i segnali di malessere già presenti. ha un'età e degli aspetti di personalità che le permettono, ad oggi, Per_2 di coinvolgersi meno nel conflitto dei genitori e di risentirne, quindi, in misura inferiore gli effetti, non presenta infatti segnali di malessere di rilievo clinico, pur risentendo anch'essa della triangolazione nel conflitto genitoriale. Come precedentemente evidenziato, le minori sono inserite in un contesto familiare caratterizzato da due pag. 6/31 mondi, quello materno e quello paterno, che si presentano come così contrapposti e incomunicabili tra loro che le figlie si ritrovano 'costrette' a scegliere da che parte stare. Pur non emergendo in questo momento evidenti segnali di rifiuto di un genitore, si rileva però un'attitudine di e di a prendersi carico dei bisogni Per_1 Per_2 emozionali rispettivamente della madre e del padre. Entrambi i genitori sono caratterizzati da strutture di personalità nel complesso adattate, in assenza di segnali di franca psicopatologia. Nonostante ciò, mostrano importanti aspetti di fragilità che hanno influito sulle dinamiche della coppia sentimentale prima e che sono poi detonate nel corso degli eventi critici che hanno successivamente caratterizzato la loro vita familiare. Nello specifico la sig.ra sembra aver vissuto gli eventi coinvolgenti CP_1 della sua vita con strategie di evitamento e inibendone la forte componente affettiva, nel tentativo di farsi coinvolgere meno;
si ipotizza una sua immaturità sul piano della gestione delle emozioni, tanto che gli eventi stressanti sembrano far perdere ai suoi racconti la coerenza logico-temporale. Inoltre, il contesto socioculturale in cui è cresciuta può aver favorito la repressione di sentimenti inaccettabili. Tali ipotesi trovano una conferma sia ai test che all'osservazione clinica, da cui la si è potuta osservare reagire con aggressività a domande più incalzanti o dalle quali ha sentito di doversi in qualche modo difendere, in un modo che risulta insolito in un contesto come quello forense e che fa pensare ad una struttura di personalità passivo-aggressiva. La storia anamnestica della signora è caratterizzata da oscillazioni tra il bisogno di dipendenza, di ricevere rassicurazione, sostegno e sicurezza, e il desiderio di affermazione individuale. Questo avrebbe determinato nella sua vita dei cambiamenti che hanno comportato l'essere alternativamente dentro e fuori da un determinato contesto. Se da una parte c'è la sua appartenenza e partecipazione ad un movimento ecclesiale come CL tale da vederla nel ruolo di organizzatrice, dall'altra c'è un abbandono di questo mondo, in nome della propria indipendenza di convinzioni e valori. Lo stesso sembra accadere con la sua famiglia d'origine, da cui si allontana per un periodo per poi tornare e poi riallontanarsene. Rispetto alla famiglia, però, la signora non risulta mai critica ma anzi sempre attenta a giustificare certi comportamenti altrui e questo risulta assolutamente coerente sia con un atteggiamento difensivo dato dal contesto forense in cui si trova, sia con il suo attuale desiderio di avvicinamento al contesto della sua famiglia d'origine, a . Come supportato Per_5 dalle rilevanze testistiche, tali oscillazioni hanno anche a che fare con la sua ambivalenza tra l'attribuire caratteristiche positive alle esperienze e relazioni (negandone le criticità) e il focalizzarsi invece su aspetti prevalentemente negativi delle situazioni e degli altri. Un fattore protettivo che la signora sembra aver messo in campo in particolare nella sua vita lavorativa e sul quale potrebbe lavorare per superare le criticità attuali è il desiderio di sperimentarsi in esperienze nuove e il perseverare in scelte sane che favoriscano la sua indipendenza. Le bambine potrebbero trarre giovamento da una madre in grado di intercettare figure e strutture esterne alla famiglia che forniscano a tutte e tre il giusto supporto e un maggiore equilibrio adattivo. Il sig. si è approcciato all'intera valutazione in modo rigido, poco Per_2 spontaneo e razionale, chiedendo più volte di poter tornare su argomenti già trattati per poterli meglio specificare. Si tratterebbe di una modalità molto logica ma anche ansiosa di approcciarsi alla vita che si acuisce nel contesto della CTU, dove sente di doversi porre sulla difensiva e di giustificare sue azioni a fronte di accuse da parte pag. 7/31 della signora. Pertanto i suoi processi di pensiero risultano caratterizzati da ripetitività, da rimuginio;
potrebbe aver usato questa modalità anche per fronteggiare un'altra situazione temuta e per lui molto stressante, come il desiderio della moglie di separarsi, con l'illusione di controllare tale problematica. Una manifestazione comportamentale di tali processi potrebbe essere stata, in quella occasione, il suo frequente tentativo di confrontarsi e chiarirsi con la signora in un modo che è risultato alla stessa molesto e inappropriato. Si ipotizza una storia di crescita del sig. Per_2 connotata da una scarsa sintonizzazione da parte delle figure genitoriali, che sembra siano stati presenti ma poco in grado di coinvolgersi affettivamente con le parti più spontanee e immediate del figlio. L'assetto educativo in cui è cresciuto è parso orientato al ragionamento logico e alla performance. Questo può aver determinato l'attivarsi di difese di razionalizzazione, un'autocentratura e un assetto poco avvezzo al contatto con il proprio mondo emotivo, ma anche con quello dell'altro, risultandone un assetto relazionale evitante. Pertanto, pur avendo, come dice, diverse relazioni amicali, queste potrebbero essere superficiali e orientate al 'fare' delle cose insieme più che al 'sentire'. Una risorsa che rappresenta per il sig. un fattore protettivo sono i tratti Per_2 di curiosità e l'interesse per gli apprendimenti, che è il lato vantaggioso del suo investimento sugli aspetti cognitivi e del suo assetto difensivo-controllante, che se vissuto in maniera sana può essere utile come supporto allo sviluppo cognitivo e all'apprendimento, anche scolastico, delle figlie. Alla luce dei dati raccolti si ipotizza che le parti si siano incontrate sul bisogno reciproco di riconoscimento e di centratura su di sé che in un primo momento, in cui la dedizione reciproca era completa, è stata in un certo senso soddisfatta dall'altro, ma che poi con il tempo e con il contemporaneo passaggio alla convivenza della coppia e alla genitorialità è venuta a mancare. Allo stesso tempo quei tratti caratteriali apparentemente così diversi, come positività ed entusiasmo della signora e rigore e controllo del signore, sono stati in un primo momento apprezzati dalle parti come elementi compensativi per sé stessi, mentre sono questi stessi fattori ad essere diventati, poi, un ostacolo al loro rapporto. Questo è avvenuto forse perché in realtà quelle 'risorse' individuate all'inizio come caratteristiche di personalità contrapposte celavano aspetti ben più complessi e somiglianti, che si sono poi rivelati in tutta la loro criticità nei momenti di crisi. L'investimento da parte della signora sull'essere entusiasta e positiva e del sig. Per_2 sugli aspetti cognitivi e sull'assetto difensivo-controllante rappresenterebbero delle difese dagli aspetti di sé meno gradevoli, più fragili e con cui entrambi faticano ad entrare in contatto perché li sentono come pericolosi per il proprio sé e difficilmente gestibili. In altre partole in entrambi i casi le loro difese, seppure determinino dei comportamenti manifesti diversi, sottendono un funzionamento mentale rigido, poco flessibile, coartato e basato sull'evitamento del coinvolgimento emotivo-affettivo. Mentre da una parte la signora appare sollecitata dalle problematiche sanitarie, sia per le sue esperienze traumatiche pregresse nella famiglia d'origine che per i due aborti vissuti, problematiche che riconosce in modo attento e che problematizza, l'approccio del sig. appare caratterizzato in generale da una descrizione delle situazioni, Per_2 delle persone e delle emozioni spesso sommaria e poco approfondita, frutto dell'interferenza di fattori emotivi e della sua strategia di controllo degli stessi che sottende elementi ansioso-depressivi. Tali caratteristiche personali sarebbero entrate in rotta di collisione nel momento in cui, in contrapposizione all'altro, si sono pag. 8/31 estremizzate in una modalità tesa alla drammatizzazione da parte della signora e alla neutralizzazione da parte del sig. Le caratteristiche psicologiche qui evidenziate Per_2
e precedentemente approfondite hanno delle ricadute sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori che sono state analizzate nel testo della relazione.
In sintesi si ritiene che la sig.ra abbia in generale, nonostante le criticità sia CP_1 strutturali che reattive riscontrate, maggiori risorse potenziali in merito alla disponibilità affettiva e sociale, risorse che però in questo momento fatica a mettere in campo a causa di una focalizzazione sui propri bisogni frustrati e sulle sofferenze personali acuite dal suo coinvolgimento nella crisi di coppia. Si sono riscontrate delle risorse nella relazione tra il padre e le figlie e competenze genitoriali paterne riguardanti, ad esempio, le funzioni di cura e la capacità organizzativa, ma risulta carente, ad oggi, quella componente di coinvolgimento relazionale che invece nel contesto materno risulta essere più presente. Si precisa che la madre, come si dirà meglio sotto, dovrà anch'ella lavorare per una migliore modulazione delle proprie emozioni, e in ottica emulativa ed educativa, di quelle delle figlie. Al contempo entrambi risultano carenti nella capacità di garantire un pieno 'accesso' all'altro genitore, ma in modo particolare in questo momento la signora, a causa di una implicita tendenza ad auto attribuirsi la funzione di caregiver primario e a causa di una sua importante e pervasiva sfiducia nelle competenze genitoriali del sig. Per_2
Di fatto nel corso della consulenza non sono stati rilevati elementi tali da comportare per le minori uno specifico ostacolo alla relazione con nessuno dei genitori.
Per un sintetico affondo sulle condizioni psichiche di si può dire che la bambina Per_1 presenta un disagio emotivo e relazionale, in particolare nel rapporto tra pari, che si esprime all'esame clinico sia fisicamente con una attivazione psicomotoria, che con risposte talvolta tangenziali e confuse con cui di fatto non risponde, mantenendosi in una posizione di neutralità. Si tratta di una bambina che ha bisogno di mostrare di essere accondiscendente e sempre felice, celando rabbia e tristezza e mostrando una scarsa autonomia di pensiero, elementi che non trovano espressione forse perché i suoi bisogni e le sue motivazioni profonde sembrano essere oggi poco accolti da due genitori che sono, invece, più focalizzati sul proprio conflitto e poco in grado di sintonizzarsi emotivamente in maniera profonda con lei. Inoltre, nessuno dei suoi genitori sembra avere familiarità con la modulazione delle emozioni. Infatti, colpisce come condivida con i suoi genitori la tendenza ad evitare le emozioni negative Per_1 manifestando, al contrario, affetti positivi e piacevoli. Di fatto i suddetti aspetti dei genitori non aiutano ad entrare in contatto, riconoscere ed esprimere in maniera Per_1 meno bonificata le proprie emozioni. Anche alla luce delle condizioni psichiche di sarebbe auspicabile non mutare allo stato attuale la abituale collocazione Per_1 ambientale delle minori, quindi non prevedere un loro trasloco a né un cambio Per_5 di scuola di . Si ritiene che il trasferimento a , almeno nell'attualità, Per_1 Per_5 costituisca infatti un fattore di rischio per le minori e in particolare per , su vari Per_1 fronti: sia perché intaccherebbe ulteriormente i suoi rapporti sociali coi pari, che risultano già problematici, sia perché potrebbe risentirne negativamente il suo legame con la figura paterna alla luce anche di un contesto familiare materno adesivo alla signora rispetto alle dinamiche conflittuali, sia rispetto alla costruzione da parte di di una propria identità che possa differenziarsi dal mondo materno, così come Per_1 da quello paterno. Questo potrà avvenire se verranno trovati per lei e per la sorella pag. 9/31 degli spazi terzi in cui potersi esprimere, ad esempio attività scolastiche che non siano legate al contesto materno e attività extrascolastiche non inglobate nel mondo paterno.
In particolare, vista la relazione tra e la madre è importante che venga Per_1 incentivata una maggiore autonomizzazione e favorito un contesto in cui ci possa essere spazio per il riconoscimento delle risorse di entrambi i genitori. Sarebbe inoltre auspicabile evitare un trasferimento in un altro comune per poter attivare un sistema supportivo su e sui genitori che possa essere monitorato da una figura terza che Per_1 abbia il compito di coordinarlo, come si dirà meglio sotto. In questo momento sarebbe anche auspicabile non mutare neppure i tempi di permanenza delle figlie con il padre, pur prevedendo, in prospettiva e a seguito degli interventi di supporto indicati di seguito, la possibilità di un graduale allargamento delle frequentazioni padre-figlie, fino ad un collocamento pari-tempo se le condizioni conflittuali tra le parti e psichiche di tutti i membri della famiglia lo permetteranno. Oggi non sembrano esserci le condizioni perché venga messo in atto un cambiamento in tal senso, che rischia di diventare iatrogeno accendendo ulteriormente i termini del conflitto tra la parti. Il livello del conflitto, della sfiducia in particolare della madre e della sua famiglia rispetto alle competenze genitoriali paterne e la rigidità delle reciproche posizioni potrebbero attivare, a fronte di un cambiamento nelle frequentazioni, dinamiche controproducenti principalmente per le ripercussioni sul benessere delle bambine. Si ritiene che i genitori debbano esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale dal momento che risultano avere una discreta capacità di cura delle bambine e che le relazioni genitori-figlie osservate non presentano criticità importanti. Ma si ritiene che possano farlo solo se aiutati da una figura terza, come un Coordinatore Genitoriale, che possa aiutarli a gestire, contenere ed eventualmente risolvere i conflitti e a mettere in pratica un loro piano genitoriale. Si ritiene utile questa figura dal momento che il conflitto si protrae ormai da tempo e rappresenta un fattore di rischio per le figlie (vista la difficoltà di comunicazione e l'educazione impartita che risulta incoerente e frammentata) e dal momento che sono stati già coinvolti diversi professionisti, ma nessuno che abbia avuto un ruolo decisionale più importante e che abbia coordinato interventi di sostegno alla genitorialità e di psicoterapia individuale per gli adulti e per
. Se i genitori non dovessero giungere ad un accordo sull'intervento di
Per_1 Coordinazione Genitoriale sarebbe utile, invece, protrarre l'affido all'Ente con la limitazione della responsabilità genitoriale tutt'oggi attiva, ma sempre con un contemporaneo lavoro di supporto alla genitorialità, di psicoterapia individuale per gli adulti e per che possa essere perlomeno svolto in un'unica struttura in modo da
Per_1 garantire un lavoro quanto più possibile integrato e coordinato. Alla luce del fatto che il conflitto tra le parti si 'combatte' anche sul piano economico, e al valore simbolico che esso ha, si ritiene che il supporto alla genitorialità possa essere svolto anche a livello consultoriale e la psicoterapia su possa passare attraverso il servizio
Per_1 pubblico della UONPIA territoriale. Inoltre, la UONPIA potrebbe prevedere una ulteriore valutazione su preliminare alla psicoterapia, utile in quanto il disagio
Per_1 rilevato nella minore meriterebbe un approfondimento clinico al di fuori dai 'condizionamenti' di un setting che è inevitabilmente giudiziario e che in qualche modo può aver accentuato nel caso di le difese, l'atteggiamento compiacente e la
Per_1 fatica ad esprimere i suoi bisogni e pensieri più profondi”.
pag. 10/31 11. All'udienza del 07.09.2022 il Giudice sottoponeva alle parti la relazione della CTU;
le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sui seguenti aspetti:
-Affido condiviso;
- Impegno a nominare un coordinatore genitoriale congiunto entro 10 giorni lavorativi da oggi - Impegno a consentire il coordinamento con il professionista che seguirà e con i professionisti che seguiranno privatamente i genitori anche Per_1 nell'ottica di un percorso di supporto alla genitorialità; - costi del coordinatore genitoriale al 50%; - Impegno di entrambi i genitori ad un percorso di sostegno invidiale;
- Autorizzazione del coordinatore rispetto al deposito di una relazione di aggiornamento nel fascicolo dell'ufficio. All'esito il Giudice, sulla richiesta condivisa di sentenza parziale, riservava la decisione al Collegio;
rimettendo al Collegio la decisione su tutte le questioni come da richiesta delle parti, assegnava termine alle parti entro il 30 settembre 2022 per depositare il nominativo del COGE.
12. All'udienza del 19.10.2022 il Tribunale di Milano, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.29590/2020 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, dichiarava la separazione personale dei coniugi, con separata ordinanza respingeva le istanze di prova costituenda articolate dalle parti e recepiva gli accordi raggiunti dai genitori.
13. All'udienza del 25.01.2023 il Giudice, preso atto del concreto impegno dimostrato dalle parti nel percorso di COGE e della positiva evoluzione della situazione, revocava l'affidamento delle minori all'Ente rinviando il procedimento all'udienza del 20.09.23 per la precisazione delle conclusioni.
14. All'udienza del 20.09.2023 la madre revocava il mandato al COGE per sopravvenuta mancanza di fiducia;
le parti richiedevano quindi di precisare le conclusioni anche rispetto a tutti i sub procedimenti. Il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni sostituendola ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.11.2023 il Giudice, dato atto che le parti avessero depositato note in sostituzione di udienza precisando le proprie conclusioni con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., concedeva alle parti i suddetti termini e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in Camera di Consiglio.
15. In data 27.03.2024 il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 29590/2020 R.G., richiamata la sentenza non definitiva di separazione n. 8691/2022 resa dal Tribunale di Milano il 19 ottobre 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvedeva:
1) Respinge la domanda della ricorrente di addebito della separazione a
[...]
Parte_1
2) Assegna, su concorde richiesta delle parti, la casa familiare sita in Milano, via
Sebenico, 21, a;
Parte_1 3) Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento delle figlie minori Per_1
(nata il [...]) e (nata il [...]) al Servizio Sociale del Comune di Per_2 Milano per un periodo di anni due;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i pag. 11/31 Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per le minori che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
4) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per le figlie minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per le figlie minori;
5) Dispone che i SS dell'Ente affidatario in collaborazione con le Controparte_2 competenti ASST provvedano a
• attivare un importante e massiccio monitoraggio sul nucleo famigliare e prendere contatto con il pediatra di base delle minori e con le insegnanti;
• garantire che e continuino ad abitare con la mamma in Milano via M. Per_1 Per_2
Quadrio n° 20;
• Verificare il pedissequo rispetto delle modalità e tempistiche di frequentazioni con il padre di seguito stabilite:
- a weekend alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando il padre le riaccompagnerà a scuola;
- nelle settimane che si concludono con il fine settimana paterno le bambine staranno con il papà dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola fino al giovedì mattina quando il papà le riaccompagnerà a scuola;
- nelle settimane che si concludono con il fine settimana materno le bambine staranno con il papà dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina quando il papà le riaccompagnerà a scuola;
- le minori trascorreranno le vacanze natalizie ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche al 1° gennaio e con l'altro dal 1° gennaio fino alla ripresa dell'attività scolastica. Fatto salvo quanto premesso, le bambine trascorreranno con il genitore con cui non trascorrono il primo periodo la giornata del 25 dicembre dalle ore
11.00 al 26 dicembre alle ore 11.00 e con il genitore con cui trascorrono il primo periodo la giornata della Vigilia di Natale al 25 dicembre ore 11.00. natale 2024 primo periodo con la mamma
- le minori trascorreranno le vacanze pasquali ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua ore 18.30 e con l'altro genitore dal giorno di Pasqua ore 18.30 fino alla ripresa delle attività scolastiche;
- le bambine trascorreranno le festività infrasettimanali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
1 novembre, 7/8 dicembre)in via alternata con ciascun genitore ed i giorni di vacanza scolastica previsti dll scuola saranno di competenza del genitore con cui le minori trascorreranno la festività infrasettimanale;
- quanto alle vacanze estive, come positivamente sperimentato nella scorsa estate, le bambine staranno cin genitori secondo alternanza settimanale con decorrenza dalla settimana successiva alla fine delle lezioni. Madre e padre potranno poi godere di un periodo di quindici giorni consecutivi di ferie con le bambine, da concordarsi entro il
30 maggio di ogni anno che si precisa non dovrà essere successivo alla settimana di competenza al fine di evitare tre settimane consecutive
• Introdurre un massiccio intervento di educativa domiciliare in entrambi i contesti materno e paterno, possibilmente con lo stesso operatore, con il compito di facilitare pag. 12/31 l'accesso alle bambine ai due mondi genitoriali e di uniformare modalità educative e relazionali;
• Verificare l'evoluzione degli interventi educativi e di supporto attivati anche nell'interesse dei genitori, con delega, a rimodulare le frequentazioni con entrambi i genitori nel modo meglio corrispondente all'interesse delle bambine tenendo in debita considerazione quale sia il genitore più in grado di preservare la figura ed il ruolo dell'altro nell'auspicato intervento unificante delegato all'operatore educativo presente in entrambi i contesti;
• Attivare un percorso di supporto nella genitorialità congiunto per entrambi i genitori;
• Verificare che continui il percorso psicologico privato attivato per il tempo Per_1 necessario
• Attivare nell'interesse delle bambine tutti gli interventi valutativi, educativi e psicologici necessari 6) Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria delle figlie minori ed adottare le decisioni necessarie nel loro interesse;
7) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse delle figlie minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita delle medesime, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale dell'Ente Affidatario e dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per le minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale previa segnalazione da parte dell'Ente affidatario alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano;
8) Respinge i due sub procedimenti – 3 e 4- presentati;
Controparte_1
9) Pone a carico del padre l'obbligo con decorrenza dalla mensilità successiva al deposito della presente sentenza di contribuire al mantenimento delle figlie e Per_1 mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Per_2 mese, della somma di € 450,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici IS (prima rivalutazione marzo 2025);
10) Pone a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno il pagamento delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito riportate ( Cfr.pg.26,27 sent.)
11) Dispone che l'assegno unico venga percepito dalla madre nella misura del 100%;
12) Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 [...]
per l'importo complessivo di 12.300,00 oltre 15% spese generali, Parte_1
IVA, CPA come per legge, così dettagliate
- 3/4 delle spese di lite sostenute nel presente giudizio, importo da calcolarsi sulla liquidazione complessiva di 7.200,00 euro oltre spese generali IVA e CPA di Legge con compensazione del restante 1/4: totale 5.400,00 euro oltre spese generali IVA e CPA di
Legge
- 1.500,00 euro oltre spese generali IVA e CPA di Legge per ciascuno dei tre sub procedimenti 2, 3,e 4 incardinati e respinti: totale 4.500,00 euro oltre spese generali
IVA e CPA di Legge
pag. 13/31 - 2.400,00 euro oltre spese generali IVA e CPA di Legge per il procedimento di reclamo respinto dalla Corte d'Appello respinto
13) Compensa le spese del procedimento sub 1 tra le parti;
14) Condanna e a sostenere nella misura Controparte_1 Parte_1 del 50% ciascuno le spese di CTU come già liquidate con decreto del 19 ottobre 2022;
15) Condanna le parti a rifondere lo Stato nella misura del 50% ciascuno della somma che verrà liquidata a titolo di compenso con separato decreto di liquidazione in favore dell'avv. ANNA OMODEO SALE', curatore speciale delle minori (ammessa al Per_1 beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2021/5068 del 4.11.2021) e
(ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera n. Per_2
2021/5053 del 4.11.2021).
In ordine alla richiesta separazione con addebito da parte della ricorrente, il Tribunale ha reputato le allegate violenze totalmente sfornite di alcuna prova, come anche l'allegata dipendenza da sostanze alcoliche del che ha ritenuto smentita dai Per_2 numerosissimi test tossicologici e percorsi valutativi presso il SERD a cui il resistente si
è sottoposto.
Quanto alla responsabilità genitoriale il Collegio ha rilevato che a distanza di quasi quattro anni, nonostante il massiccio intervento dei Servizi sociali, del curatore speciale delle minori, delle diverse Autorità Giudiziarie adite (civili -di primo e secondo grado- e penali) e, in ultimo, del COGE, l'acceso conflitto genitoriale non è venuto meno continuando a pervadere la relazione tra i genitori ( da ultimo, il fallito tentativo di
COGE per revoca da parte della e la riproposizione da parte del del CP_1 Per_2 collocamento pari tempo, tema che avrebbe assunto un ruolo centrale nel conflitto di coppia) . Pertanto, il Tribunale ha ritenuto necessario limitare l'esercizio della responsabilità di entrambi genitori, ritenendo che solo l'introduzione di un soggetto terzo con compiti di indirizzo e decisori importanti potesse essere fattore protettivo per e Per_1 Per_2 dando mandato ai Servizi di attivare un importante e massiccio monitoraggio sul nucleo familiare e di introdurre un massiccio intervento di educativa domiciliare in entrambi i contesti materno e paterno.
In ordine al mantenimento delle figlie, il Tribunale ha reputato i redditi percepiti dalle parti di importo sostanzialmente equivalente;
e ,tenuto conto delle concrete esigenze delle minori rapportate all'età 8 anni e 5 e, soprattutto, del fatto che il Per_1 Per_2 padre non avesse oneri abitativi, mentre la madre sosterrebbe un canone di locazione mensile pari a euro 700,00 oltre spese, ha posto a carico del resistente la somma di euro
450,00 oltre al 50% delle spese extra assegno.
Quanto alle spese di lite il Tribunale ha ritenuto soccombente Controparte_1 rispetto a tutte le domande articolate nel giudizio principale, nei 3 sub procedimenti promossi nonché nel procedimento proposto in Corte d'Appello; le parti entrambe soccombenti con riferimento alla domanda di esercizio della responsabilità genitoriale ed al mantenimento;
le spese del sub procedimento 1 compensate;
spese CTU e CS al
50%.
1.2 IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
pag. 14/31 1. Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, in data 30.05.2024 ha Parte_1 proposto appello per i seguenti motivi:
a. Erronea decisione sulla responsabilità genitoriale e sulla modalità e sulle tempistiche di frequentazione.
ha ritenuto la sentenza appellata gravemente erronea, ingiusta ed Parte_1 illegittima in un aspetto decisivo della vicenda: i tempi di frequentazione delle figlie con i genitori.
Altresì, ha sostenuto, il Tribunale avrebbe disposto, senza alcuna spiegazione, un collocamento prevalente in favore della madre. Ha sottolineato che sul punto la CTU aveva auspicato una frequentazione pari tempo con le figlie, e che anche il COGE e il
CS avevano concluso in tal senso;
tanto che, ha sostenuto, il collocamento pari tempo veniva indicato dalla CTU come necessario al più tardi dal luglio 2023, il COGE aveva provato ad introdurlo a settembre 2023 e la curatrice chiedeva a gennaio 2024 al Tribunale di provvedere, visto il ritardo e l'ostruzionismo della sig.ra . Pertanto, CP_1 secondo il il Tribunale poteva anche disattendere le risultanze peritali, ma solo Per_2 motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali avrebbe ritenuto di discostarsi dalle conclusioni della CTU. Ha evidenziato che la ricorrente, anche processualmente, avrebbe cercato in più modi (3 ricorsi e 2 reclami in sede civile, denuncia per maltrattamenti ed abusi sessuali con integrazioni ed opposizione alla richiesta di archiviazione in sede penale) di interrompere la frequentazione padre/figlie; che tutte le accuse (di violenza, alcolismo, patologie psichiatriche, incapacità genitoriale) della madre si sono rivelate infondate e che dunque l'esito, oltre che nella condanna alle spese di lite, avrebbe dovuto assumere rilevanza anche nella decisione di merito;
che l'unico ricorso in sede civile promosso dal padre, non contro l'ex coniuge, ma in favore della figlia (richiesta dell'iscrizione all'asilo per ) avrebbe avuto l'esito sperato. Per_2
b. Erronea decisione sulla responsabilità genitoriale e sulla disposizione in ordine all'Ente affidatario. Secondo la sentenza del Tribunale di Milano è gravemente erronea, Parte_1 ingiusta ed illegittima anche in ordine alla limitazione della responsabilità genitoriale.
La sentenza odiernamente impugnata avrebbe disposto l'introduzione di “un massiccio intervento di educativa domiciliare in entrambi i contesti materno e paterno, possibilmente con lo stesso operatore”. L'appellante ha evidenziato che il tenore ed il merito della decisione sarebbero in contrasto con quanto emerso nel corso del giudizio, ove la prima nomina dei Servizi sociali aveva, nei fatti, aumentato il conflitto tra i genitori, anche perché, ha rimarcato, l'attività di presa in carico non avrebbe condotto a decisioni utili nell'interesse delle minori. Altresì, la CTU depositata in giudizio avrebbe messo in luce i buoni rapporti tra entrambi i genitori e le figlie e le capacità genitoriali tanto del padre quanto della madre, escludendo la presenza di patologie in capo ai genitori tali da rendere impossibile o anche solo limitare l'esercizio della potestà genitoriale. Pertanto, la misura disposta dal Tribunale è sensibilmente invasiva perché in grado di mettere in discussione l'assetto familiare risultando nei fatti, afflittiva per le minori. Di fatto, secondo introdurre Per_2 nuovamente altre figure, diverse da quelle del primo intervento, diverse dal COGE,
pag. 15/31 diverse dai genitori e del tutto estranee all'ambito familiare, contribuirebbe a destabilizzare le minori. Per l'appellante, il Tribunale avrebbe già delegato alla CTU il compito di approfondire l'odierna vicenda traendo indicazioni chiare ed incontrovertibili;
di guisa che chiedere ai Servizi Sociali di verificare “quale sia il genitore più in grado di preservare la figura ed il ruolo dell'altro” significherebbe secondo l'appellante svalutare il lungo lavoro svolto.
c. Erronea quantificazione del contributo economico, erronea decisione sulla richiesta di mantenimento diretto e sulla attribuzione dell'assegno familiare. Parte appellante ha reputato erronea, ingiusta ed illegittima la sentenza di I grado in ordine alle determinazioni economiche, laddove ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e mediante versamento alla Per_1 Per_2 madre della somma mensile di € 450,00. Ha evidenziato che la motivazione resa dal Tribunale per cui tenuto conto che“ i redditi percepiti dalle parti sono di importo sostanzialmente equivalente;
delle concrete esigenze delle minori rapportate all'età 8 anni e 5 e, soprattutto, del Per_1 Per_2 fatto che il padre non ha oneri abitativi, mentre la madre deve sostenere un canone di locazione mensile pari a euro 700,00 oltre spese il Collegio pone carico di
[...]
, con decorrenza dalla mensilità successiva al deposito della presente Parte_1 sentenza l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e ” Per_1 Per_6 sarebbe incongruente con quanto emerso nel giudizio, poiché, secondo parte appellante, l'unica sostanziale differenza risiederebbe nei costi per l'abitazione; ed invero, ha sottolineato, la , nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avrebbe CP_1 affermato di aver preso in locazione quel tipo di casa in via Quadrio perché il prezzo era
“ragionevole”; altresì, per la casa di proprietà, il ha rappresentato di sostenere Per_2 numerose spese, quali quelle condominiali e quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, per cui non è vero che costui non abbia oneri abitativi;
la differenza per gli oneri abitativi, quindi, sarebbe ben inferiore a € 700,00. Altresì, ha riportato che nel corso del giudizio la IG.ra avrebbe avuto un aumento significativo del reddito, CP_1 beneficiando altresì in via esclusiva dell'assegno familiare. Per il sarebbe stato Per_2 dunque inspiegabile il rigetto da parte del Tribunale della richiesta di disporre il mantenimento diretto.
Tutto quanto esposto, ha rassegnato le conclusioni sopra richiamate. Parte_1
2. In data 16.04.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1 L'appellante ha ritenuto la narrazione avversaria mancante di riferimenti storici essenziali per comprendere quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
Ha rappresentato che nella primavera dell'anno 2021 si rivolgeva al difensore perché entrambe le minori manifestavano sofferenza al momento del distacco dalla mamma, restituivano sofferenza al rientro dalla frequentazione paterna e da scuola (la minore
) e per denunciare nelle opportune sedi le condotte moleste del sig. su tali Per_1 Per_2 premesse, chiedeva un accertamento tecnico per verificare quali fossero le ragioni di questo stato psicofisico delle bimbe;
successivamente, il Tribunale dapprima nominava un curatore speciale e poi disposto consulenza tecnica. Ha affermato di aver sempre rispettato i calendari della frequentazione paterna, senza mai opporre ostruzionismo alle pag. 16/31 visite ed ai pernottamenti paterni;
ha evidenziato che nel momento in cui è stata disposta la CTU, la frequentazione paterna era articolata in fine settimana alternati di due pernottamenti ed un solo pernottamento infrasettimanale (ordinanza Tribunale Milano mese di maggio 2021); questi tempi sarebbero rimasti fino al mese di maggio
2023, quando le parti anche all'esito della CTU ed in sede di coordinamento genitoriale giungevano d'accordo ad un ampliamento ovvero: fine settimana dal venerdì al lunedì mattina, due pernottamenti infrasettimanali nella settimana del weekend materno ed un pernottamento nella settimana del weekend paterno (ovvero esattamente quanto indicato nella consulenza tecnica riportata nell'atto di appello a pagina 10 6° cpv.) periodo estivo ripartito in settimane alternate;
festività natalizie e pasquali ripartite in due blocchi di uguale durata, alternati dai genitori di anno in anno. Dunque, ha sottolineato, la figura paterna sarebbe presente quanto quella materna, dato che il regime prevede, nell'arco temporale di due settimane, 14 notti, di cui 8 notti con la madre e 6 notti con il padre e d'estate un pari tempo secco. In ordine al primo motivo d'appello ha rilevato la genericità del gravame;
altresì per l'appellata, l'appello muoverebbe dal travisamento della CTU, acquisita ed azionata in modo frammentario da controparte. Ha sostenuto che il nel prefigurare l'interesse Per_2 delle minori come motivo fondante l'interesse al gravame ed il gravame medesimo, avrebbe dovuto piuttosto indicare perché un collocamento paritario di 7 notti per ciascun genitore, ovvero la differenza di un solo giorno, costituisca motivo di un interesse specifico della prole, rispetto al regime di 8 e 6 notti su 14 notti pari, a n° 2 settimane. Ha rilevato che in CTU la sig.ra è stata individuata come il genitore CP_1 maggiormente disponibile affettivamente, ovvero maggiormente in grado di fornire supporto affettivo e relazionale alle bambine;
il sig. è risultato maggiormente Per_2 refrattario all'ascolto emotivo e comprensivo delle figlie: sarebbero queste, secondo l'appellata, le ragioni del collocamento prevalente presso la madre. Quanto al secondo motivo di gravame, ove l'appellante contesta la decisione del Tribunale in ordine all'affidamento al Comune di Milano e per esso ai Servizi Sociali, ha evidenziato che le indicazioni della CTU erano di mantenere questa modalità di affidamento in caso di persistenza del conflitto. Lo stesso atto di appello, secondo la
, sarebbe dimostrazione stessa della persistenza del conflitto;
pertanto, ha CP_1 ribadito, il proprio intento sarebbe sempre stato quello di mantenere ferme tutte quelle cautele che possano coadiuvare il benessere delle piccole, compreso il monitoraggio da parte dei Servizi e tutti gli interventi a supporto, interesse per la prole pienamente abbracciato dalla pronuncia del Tribunale.
In ordine al terzo motivo di doglianza, ha portato l'attenzione Controparte_1 della Corte sulla circostanza che, al netto delle imposte (complessivamente circa euro 15,000,00 per l'anno 2023) e dei canoni di locazione (10.800,00 euro l'anno circa) l'entrata effettiva per l'anno 2023, ammonterebbe ad euro 1.570,00 mensili circa. Ancor più ristretto sarebbe il margine dell'entrata reddituale per gli anni precedenti, se si calcola sui redditi lordi come emergenti dai documenti allegati: 40.978,00 per l'anno 2022 e 39.321,00 per l'anno 2021considerando, anche per queste annualità, le imposte ed il carico della locazione. Pertanto, ha evidenziato, si sarebbe ben al di sotto della parità tra le posizioni economiche avversarie. Tutto quanto argomentato, ha concluso come sopra. Controparte_1
pag. 17/31 3. In data 14.10.2024 il PG ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza.
4. Con note scritte del 15.10.2024 nel riportarsi integralmente al Controparte_1 proprio scritto difensivo, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate e quindi il rigetto dell'appello avversario;
ha insistito nelle conclusioni Parte_1 formulate nel proprio atto introduttivo.
5. In vista dell'udienza del 17.10.2024 i Servizi, in data 16.10.24, hanno depositato una relazione d'aggiornamento ove si legge che: “(…)è stato possibile appurare la permanenza tra i genitori di un elevato livello di conflittualità derivato dalla vicenda separativa. (…) Risulta difficoltoso per entrambi andare oltre la propria personale narrazione degli eventi e responsabilità del passato per riuscire a concretizzare un nuovo progetto di vita.
In particolare, il sig. appare in fatica nell'accettare le nuove condizioni di vita Per_2 che la sig.ra ha già iniziato a mettere in campo. Più precisamente si parla CP_1 dalla relazione con un nuovo compagno, del quale ha dato comunicazione nel mese di aprile, il padre delle minori, nello specifico, esprime grande preoccupazione per la ricaduta che questa circostanza ha sulle bambine. Durante l'estate la sig.ra , CP_1 senza informare preventivamente l'Ente Affidatario e comunicando solo parzialmente al padre delle bambine, ha ospitato per una settimana il nuovo compagno nella casa di vacanza, assieme alle figlie. Le scriventi sono state interpellate a fine luglio dagli avvocati del sig. riguardo a quanto avvenuto. Nel colloquio avuto con la coppia il Per_2
20 settembre u.s. il sig. ha riferito che le bambine, successivamente alla settimana Per_2 trascorsa con la madre ed il compagno, avrebbero manifestato segnali di malessere
(sonno agitato di pensieri di morte da parte di ). Per_2 Per_1
Al rientro dalle vacanze delle minori con il padre, a fine agosto, la sig.ra le ha CP_1 fatte visitare dal medico curante perché presentavano segni sulla pelle, diagnosticati come lesioni cutanee ed in bocca tipiche della malattia bocca-mani-piedi.
La sig. ra inoltre ha espresso l'intenzione di trovare un'abitazione più CP_1 adeguata a quella attuale (…) Le scriventi, che ritengono legittima l'aspirazione a migliorare il luogo di vita del nucleo, hanno ribadito alla sig.ra la necessità di CP_1 cercare un eventuale nuovo appartamento nelle vicinanze della zona attuale, in modo da consentire alle figlie di mantenere i riferimenti già in corso (scuole ed attività di tempo libero frequentate).
A tale proposito il sig. ha avanzato ferme obiezioni, rimarcando che il Per_2 trasferimento abitativo dovrebbe essere limitato al massimo ad un diverso numero civico nella stessa via. La ex Curatrice Omodeo, a cui si sono chiesti chiarimenti circa il dispositivo molto vincolante rispetto alla residenza, ha riferito che la madre potrebbe spostarsi all'interno della città di Milano senza avallo da parte del padre, a condizione di mantenere le abitudini delle bambine (scuola/sport).
Riguardo ai percorsi individuali e di coppia relativamente al supporto delle competenze genitoriali, gli incontri con il Coordinatore Genitoriale sono stati sospesi poiché la madre delle minori non ha aderito alla decisione dello specialista di aumentare ulteriormente i giorni di collocamento di e presso il padre, in modo da Per_1 Per_2
pag. 18/31 pareggiare i giorni di permanenza presso ognuno dei genitori. La signora conferma che non riteneva più utile quel percorso, considerato che le cose andavano meglio e riferisce di essersi sentita "forzata" a proseguire. Il sig. afferma di essere Per_2 disponibile a riprendere il percorso con la dott.ssa o con un altro nuovo Per_7 professionista, purché in ambito privato, mentre l'ex moglie afferma la preferenza per un operatore del servizio pubblico (Consultorio Familiare), che però potrebbe fare un lavoro di mediazione familiare oppure di supporto alla genitorialità, alla coppia di genitori o ad ognuno di loro. La questione è quindi rimasta irrisolta in relazione al mandato del decreto che disponeva specificamente un lavoro condotto da una figura di Coordinatore Familiare.
Riguardo al percorso psicologico individuale, attualmente continua ad essere in corso sola quello del sig. Per_2
Le abitazioni dei genitori sono apparse entrambe adeguate e rispettose degli spazi delle bambine, che hanno luoghi dedicati e hanno personalizzato le case con disegni e lavori autoprodotti.
Le scriventi hanno incontrato e una prima volta il 18/6 in ufficio ed in Per_1 Per_2 data 8/10 a casa loro. Durante il colloquio di conoscenza si è dimostrata molto Per_1 curiosa e loquace, desiderosa di raccontare della sua famiglia, mentre è Per_2 rimasta più in disparte, adeguandosi alle affermazioni della sorella. La maggiore delle bambine ha riferito di avvertire la mancanza della madre dopo qualche giorno di collocamento presso il padre, come se avesse bisogno di avere un momento di contatto con lei che non sia solo telefonico.
La minore ha portato alle scriventi anche altre istanze, dal cambiamento del cognome al trasferimento abitativo, che farebbero pensare ad un suo coinvolgimento forte nella dinamica familiare in cui appare allinearsi maggiormente con la figura della madre.
Considerato che non è mai stata vista da nessuna specialista ma vive le stesse Per_2 dinamiche familiari complesse che meritano un approfondimento riguardo al suol disagi e bisogni, le scriventi ritengono opportuno lo svolgimento di una valutazione psicologica per meglio comprendere il suo stato psico-emotivo.
Riguardo all'avvio dell'intervento educativo domiciliare, entrambi i genitori nonostante non ritengano utile e opportuno l'inserimento di un'educatrice nella vita delle figlie, hanno dato la loro adesione all'intervento(…).
6. All'udienza del 17.10.2024, tenutasi col deposito di note scritte come da decreto presidenziale del 3.06.2024, la Corte d'Appello, rilevato che non risultasse né la notifica al CS né la costituzione di quest'ultimo, ha provveduto a rinviare l'udienza al giorno
6.03.2025 invitando parte appellante alla notifica al curatore e assegnando, altresì, i termini per la costituzione di quest'ultimo e per il deposito di note di trattazione ai fini dell'udienza. La Corte ha inoltre disposto che i Servizi Sociali, già incaricati in primo grado, inviassero relazione di aggiornamento sul nucleo entro il 25.2.2025.
7. Successivamente alla prima udienza , revocando il precedente Controparte_1 difensore, avv. Cozzolino, ha conferito mandato per la sua difesa agli avvocati Silvana
Turri e Clarissa Cerri che, costituitesi in giudizio il 31.10.2024, si sono riportate integralmente alle conclusioni formulate dall'appellata nella propria comparsa di costituzione.
pag. 19/31 8.In data 15.02.2025 si è costituita l'avv. Anna Omodeo Salé nella sua qualità di
Curatore Speciale delle minori e Persona_1 Persona_2
[...] Il C.S. ha ritenuto non sussistenti allo stato i presupposti per la revoca dell'affidamento all'Ente disposto con sentenza e degli incarichi conferiti ai Servizi incaricati. A suo avviso, la scelta del Tribunale di primo grado non si è posta in contrapposizione con le conclusioni della CTU, ma anzi in linea con essa. Ed infatti, ha evidenziato il CS, la Dottoressa CTU nominata in primo grado, nelle proprie conclusioni Persona_4 aveva osservato che i due genitori avrebbero potuto esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale soltanto se sostenuti da una figura terza che li aiutasse “a gestire, contenere ed eventualmente risolvere i conflitti e mettere in pratica un loro piano genitoriale”. Di fatto, in epoca immediatamente successiva al deposito della relazione peritale i due genitori hanno saputo affidarsi ad un coordinatore genitoriale e collaborare per discutere un piano genitoriale condiviso, ma, dopo pochi mesi, l'intervento è stato interrotto e la riaccesa conflittualità tra i due genitori ha ricominciato ad incidere nei rapporti interni al nucleo familiare, con pregiudizio per le figlie;
ragion per cui il Tribunale ha disposto la limitazione della responsabilità genitoriale e prescritto una serie di interventi, conferendo apposito incarico all'Ente. Il CS ha precisato che i fatti verificatisi in epoca successiva alla definizione del procedimento di primo grado avrebbero confermato la persistenza di una totale assenza tra i genitori di dialogo e di un progetto genitoriale condiviso. Ha riferito di un forte coinvolgimento di nel conflitto genitoriale;
ha suggerito alle parti di affidarsi ad Per_1 un professionista privato, scelto di comune accordo, possibilmente uno psicologo dell'età evolutiva, al fine di promuovere una maggiore collaborazione tra le parti e un approccio genitoriale e co-genitoriale più funzionale, così da garantire il benessere delle minori;
professionista eventualmente nominato dalla Corte, invitata altresì a nominare un professionista ausiliario.Il CS ha sottolineato che non corrisponderebbe a vero quanto asserito dall'appellante in merito al fatto che il raggiungimento del pari-tempo di frequentazione fosse un obiettivo certo e immediato della CTU, poiché essa nelle proprie conclusioni suggeriva di addivenire a tempi paritetici di frequentazione solo a seguito di un intervento di supporto e “se le condizioni conflittuali tra le parti e psichiche di tutti i membri della famiglia lo permetteranno”. Vero è che, ha ribadito il CS , nel momento in cui il Tribunale si è trovato a decidere se concedere l'ultimo ampliamento richiesto dal padre e negato dalla madre la conflittualità tra i genitori era nuovamente esplosa e con essa le accuse di inidoneità genitoriale reciproche. É stato dunque corretto, secondo il CS, confermare il regime di frequentazione già rodato e rinviare eventuali modifiche alla messa in atto da parte del Servizio Sociale degli interventi prescritti a tutela delle minori, che non hanno ancora trovato pieno compimento. Pertanto, secondo il CS, non vi sarebbero al momento le condizioni per modificare le frequentazioni disposte del Tribunale. Quanto ai rapporti economici tra i genitori ha ritenuto condivisibile l'impianto motivazionale assunto dal Tribunale.
9. Con note scritte del 3.03.2025 ha insistito nell'accoglimento Controparte_1 delle rassegnate conclusioni, formulate nella comparsa di costituzione del 16.9.2024.
pag. 20/31 10. In data 3.03.2025 i Servizi affidatari hanno trasmesso relazione sulle minori e ove si legge che: Le scriventi hanno proseguito il lavoro di sostegno Per_1 Per_2 al nucleo familiare delle minori in oggetto, si fa presente tuttavia che non è ancora stato possibile reperire una figura educativa domiciliare;
(…)È stata inviata ai servizi specialistici la richiesta di valutazione riguardante tuttavia, non è ancora Per_2 stato individuato un professionista incaricato. A riguardo il papà ha espresso una certa preoccupazione sulla possibilità che debba affrontare una fase di valutazione, Per_2 da lui ritenuta fonte di ansia per la bambina avendo gia manifestato un chiaro disagio durante la CTU. Rispetto alle minori, le scriventi hanno potuto avere uno scambio di informazioni con la referente di plesso della scuola dell'infanzia Porta Nuova, la quale ha riferito che gli insegnanti non rilevassero nessun elemento significativo da riportare riguardo e entrambe le pagelle delle bambine sono state ottime e Per_1 Per_2 risultano entrambe ben integrate nel gruppo classe. La referente ha inoltre riportato che i genitori partecipano ai colloqui ed alle attività proposte anche insieme.Le scriventi negli scorsi mesi hanno proseguito il lavoro con i genitori di e Per_1 Per_2 effettuando colloqui singoli con entrambi i genitori in quanto ritenuto più funzionale. Le scriventi hanno conosciuto anche il compagno della sig.ra , sig. .I sigri CP_1 Per_8
e si sono sempre mostrati genuinamente legati alle loro figlie, tuttavia, Per_2 CP_1 sono emerse dinamiche che hanno mostrato, per entrambi, alcune fragilità nel rappresentarsi i bisogni reali delle bambine.Per quanto riguarda il sig. le Per_2 scriventi hanno potuto osservare sia tramite il colloquio con lui che tramite un confronto con la sua terapeuta (da lei richiesto) dott.ssa che viva una Per_9 dimensione di profonda angoscia rispetto all'ipotetica "sostituzione" della figura paterna che a suo dire la sig. ra starebbe cercando di attuare tramite la sua CP_1 nuova relazione. Essendo questo il suo vissuto, il sig. sembra vivere il rapporto Per_2 con i servizi e con la sig.ra in posizione difensiva e mostra una certa tensione CP_1 nel tentativo di salvaguardare il proprio spazio.È risultato complesso per le scriventi mediare con il sig. rispetto alla sua posizione, in quanto è parso molto rigido nel Per_2 proprio pensiero e poco disponibile ad accogliere visioni alternative. Il sig. ha Per_2 riportato più volte comportamenti delle bambine da lui giudicati di sofferenza relativamente ai progetti della mamma di evoluzione nella costruzione di una nuova famiglia. Sottolinea inoltre che soprattutto venga molto coinvolta nelle varie Per_1 tappe di costruzione di tale progetto e che questo venga fatto per indurre le figlie ad aderire al pensiero della mamma.La sig.ra , dal canto suo, risulta desiderosa di CP_1 poter andare avanti con la propria vita, specificamente per ciò che concerne l'acquisto di un'abitazione di proprietà in cui poter vivere con le bambine in spazi adeguati.
La signora pur mantenendo un rapporto di collaborazione con il servizio, CP_1 ha mostrato maggiore fatica nel comprendere le ragioni delle richieste della rete di operatori di circoscrivere la presenza del proprio compagno solo ad alcuni momenti e di procedere con maggiore calma nell'inserimento di giornate insieme e pernottamenti.Entrambi i genitori, in diverse occasioni, hanno preso decisioni unilaterali e non condivise con i servizi che hanno sottolineato una mancanza di focalizzazione sul bisogni delle bambine.A titolo di esempio, Il sig. ha prenotato i Per_2 biglietti del treno per partire con le bambine primo gennaio al mattino presto, vincolando quindi le bambine a non fare nulla la sera di Capodanno in quanto avrebbero dovuto svegliarsi presto.La signora ha comunicato a posteriori alle CP_1
pag. 21/31 scriventi di un pernottamento del suo compagno non concordato a casa loro. Le scriventi hanno incontrato il compagno della signora;
il sig. ha CP_1 Per_8 raccontato di essere laureato in matematica e di lavorare presso un'azienda. Ha riferito di essere a conoscenza delle dinamiche complesse tra i genitori delle bambine rispetto alle quali intende tenere una certa distanza. Il sig. ha mostrato di non avere Per_8 alcuna intenzione di ricoprire un ruolo paterno nei confronti delle bambine con le quali ha un rapporto prevalentemente ludico.Prosegue il percorso psicologico della dottoressa con . Rispetto al confronto con la dottoressa, si è venuti a CP_3 Per_1 conoscenza del fatto che entrambi i genitori sono sempre presenti in sala d'attesa durante le sedute di . La dottoressa ha affermato che tale atteggiamento Per_1 manifesta un controllo che in certa misura entrambi cercano di attuare rispetto a tale spazio e che non è utile al percorso terapeutico della bambina.Le scriventi hanno rimandato al genitori la urgente necessità di nominare un nuovo coordinatore genitoriale che possa supportarli anche nel quotidiano in una gestione maggiormente corresponsabile della propria genitorialità. Recentemente sono stati forniti ai genitori alcuni nominativi dalla dottoressa sui quali non hanno ancora trovato un CP_3 accordo. Sarà fondamentale raccogliere l'osservazione dell'educatrice domiciliare rispetto alle dinamiche presenti fra le minori ei genitori. Le scriventi intensificheranno la ricerca fra altre cooperative.Si sottolinea che risulterà complesso individuare un glomo per svolgere l'educativa domiciliare in quanto l'agenda delle bambine, soprattutto di , è praticamente occupata per l'intera settimana da attività Per_1 svariate. La stessa ha manifestato fatica nel non avere mai un momento libero, la madre a tal proposito ha concordato con lei di sospendere l'attività di nuoto”.
11. All'udienza del 6.03.2025 tenutasi in modalità cartolare la Corte sulla scorta degli atti di causa ha trattenuto la causa in decisione .
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II. MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 AFFIDO E COLLOCAMENTO DEI MINORI
I .L'affido all'Ente si giustifica, nella fattispecie in esame, al fine di evitare che un conflitto ad elevata tensione che permane tra le parti anche a distanza di tempo dalla rottura dei rapporti in ambito familiare, possa compromettere le scelte di maggiore rilevanza per l'educazione delle minori creando uno stallo. Infatti la denunciata conflittualità è in concreto di ostacolo ad un equilibrato esercizio della responsabilità genitoriale. La coppia deve infatti essere sostenuta nell'avviare e nel sostenere la capacità di dialogo a vantaggio della minore anche in ragione del disagio manifestato dalle minori che necessitano di sostegno in quanto esposte alla logorante situazione familiare. Va rimarcato che sono rimasti costanti nel corso del procedimento indici di un clima di preoccupante ostilità quali la assenza di rapporti allo stato inesistenti, con ricadute in termini di sostanziale inidoneità genitoriale che hanno comportato e comportano rilevanti rischi di pregiudizio evolutivo per le minore. La decisione si pag. 22/31 colloca in un quadro giurisprudenziale consolidato alla stregua del quale “L'incapacità di rapportarsi responsabilmente alla genitorialità incide sulle modalità dell'affidamento, dovendosi tutelare il superiore interesse del minore. In via di principio la mera conflittualità tra genitori non coniugati che vivono separati non è di per sé ostativa all'affidamento condiviso dei figli. Ciò a condizione che si mantenga entro i limiti di un tollerabile disagio per la prole e non si traduca invece in forme che possono alterare o porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli.” (Cass 10/12/2018, n.31902, Cass n. 9691/2022 del 24/03/2022) Pertanto alla stregua della manifesta assenza di comunicazione che “non rimane sul piano di una forte difformità di vedute o di orientamenti educativi ma è tale da determinare un vero e proprio blocco delle funzioni decisionali inerenti la vita del minore” si ritiene confermare la decisione del primo giudice.
II Quanto alle limitazioni a carico dei genitori ,ad avviso della Corte meritano conferma le valutazioni espresse sul punto dal primo giudice in ragione degli aspetti di disfunzionalità nella coppia genitoriale emersi nel corso del procedimento e attestati dalle risultanze peritali di cui sopra. Nella specie, la scelta si giustifica in ragione delle denunciate sofferenze delle minori con particolare riferimento alla posizione di Per_1 che necessita del percorso psicologico in atto .La minore ha espresso disagio derivante dalla conflittualità familiare, ragione che giustifica la predisposizione e per quanto possibile permanenza di tutti gli strumenti di supporto e di sostegno già posti in essere in forza del provvedimento impugnato. Infatti il sostegno al nucleo non può che essere soddisfatta proprio mantenendo gli strumenti già posti in essere e diretti, per l'appunto, ad un monitoraggio del nucleo, anche da parte di soggetti specializzati al fine di realizzare le condizioni che possono portare ad un benessere evolutivo ed affettivo delle minori , condizioni che al momento risultano carenti nel contesto dato. Del resto è pacifico che le prescrizioni di un percorso terapeutico per i genitori non siano coercibili trattandosi di prescrizioni connotate dalla finalità di accompagnarli in una maturazione personale ( Cass 19530 del 22.6.23) anche in riferimento al sostegno da parte dei servizi , e che resta evidentemente nella discrezionalità della parte coglierne o meno l'opportunità ,nella prospettiva di raggiungere l'obbiettivo di una genitorialità realmente condivisa .Come sopra accennato non è ravvisabile in capo ad alcuno dei genitori ( cfr .relazione Servizi del 3.3.25) una presa di coscienza adeguata. che non è maturata nel periodo di periodo di sorveglianza, monitoraggio e guida nel recupero delle rispettive capacità genitoriali, stante la mancanza di apertura rispetto alle indicazioni provenienti dai servizi affidatari
III .In ogni caso va esclusa ,allo stato ,l'ipotesi di un affido condiviso dei minori alla appellante ( . Cass. Civ. sez. I, 22 giugno 2023, n. 17903). L'individuazione di tale modalità di affido presuppone un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al pag. 23/31 minore." (Cass. civ., Sez. I, Ord., 30 giugno 2021, n. 18603 - Pres. Acierno, Cons. Rel.
Iofrida, Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 dicembre 2023 n. 35253). Una volta individuata nel genitore , segnatamente il padre , la figura più adeguata a svolgere il ruolo di affidatario
, nell'ipotesi di affido esclusivo va, in ogni caso ,preservato nell'interesse superiore del minore, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (Cass., n. 28723/20; n. 9764/19; cfr. ord. Cass. Sez. I n 286/2022 del 24/03/2022 Cass. Civ., Sez. I, Ord., 06 luglio 2022, n. 21312).
Infatti il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta. (Cass., n. 19323/20; n. 4790/22). Siffatta caratterizzazione del diritto del minore impone, dunque, nell'applicazione delle singole norme, un'interpretazione che valorizzi in ogni caso il miglior interesse del minore, con prevalenza su altri diritti la cui attuazione possa, seppur parzialmente e indirettamente, comprimerlo, che vanno ritenuti recessivi.
Nella specie la denunciata incomunicabilità è in concreto di ostacolo non solo ad un equilibrato esercizio della responsabilità genitoriale ma ancor più alla concentrazione in capo ad un unico genitore della responsabilità genitoriale. E prematura la possibilità di una modifica del regime di affido e collocamento attuale ,che vede la concentrazione in capo al padre della responsabilità genitoriale , rispetto all'urgenza di consolidare un quadro che sia alternativo a quello preesistente, da lungo tempo carico di conflittualità, e che sia piuttosto connotato dal supporto di organi e competenze a più livelli.
IV. Quanto alla censura che attiene alla supposta ingerenza del Tribunale nella vita familiare che la reclamante lamenta invocando il perimetro sovranazionale in cui la disciplina in discussione si inquadra con particolare riferimento all'art 8 Convenzione Edu, va detto che è nota a questa Corte la giurisprudenza citata dalla reclamante così come tutte le plurime pronunce intervenute sul punto (cfr. Causa E Altri C. Pt_3
Italia ,Ricorso No 19537/03 ,21 Ottobre 2008 Definitiva 06 Aprile 2009; causa D'Alconzo c. Italia – Prima Sezione – sentenza 23 febbraio 2017, Sentenza della Corte Edu 19 ottobre 2023, e , ric. n. 48618/22 ,Affaire A et Autres 23 CP_4 CP_5 settembre 2023 ricorso 17793 / 22 , Sentenza del 24 giugno 2021 - Ricorso n. 40910/19
- Causa A.T.
contro
Italia 14 gennaio 2021) In nessuna delle pronunce sul tema ( cfr. in particolare Cedu 24 giugno 2021 - Ricorso n. 40910/19 - Causa A.T.
contro
Italia e
Sentenza della Corte Edu 19 ottobre 2023, A.S. e Italia, ric. n. 48618/22) è dato CP_5 rinvenire una qualche affermazione di incompatibilità ovvero contrasto tra la disciplina interna in tema di affido del minore a terzi ed i principi Cedu. Piuttosto si afferma ripetutamente che, in un contesto relazionale caratterizzato da una crescente ostilità tra i due genitori tale da determinare l'affidamento ai servizi sociali del minore e la nomina di un curatore speciale, l'articolo 8 della Convenzione va interpretato alla stregua delle circostanze fattuali che “richiedono, semmai, di porre in essere azioni tese a conciliare gli interessi in conflitto, sempre tenendo a mente la preminenza di quelli afferenti al minore” il nodo centrale posto all'esame della Corte è quello di valutare se, tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispone, lo Stato convenuto abbia realizzato pag. 24/31 un corretto equilibrio tra i diversi interessi in gioco, considerato il preminente interesse del minore. In casi analoghi, difatti, occorre, per un verso, considerare l'interesse di quest'ultimo a essere protetto da una situazione familiare che minaccia il suo benessere psicofisico. Parimenti, non si deve trascurare il suo interesse a preservare i legami con i componenti della famiglia, salvo che nelle circostanze, del tutto eccezionali, in cui quest'ultima si sia rivelata particolarmente inadatta. Inoltre, la Corte rammenta come l'adeguatezza dell'operato delle autorità si giudica, in questi casi, anche e soprattutto dalla loro rapidità.”(Causa A.T.
contro
Italia e Sentenza della Corte Edu 19 ottobre 2023, e c. Italia, ric. n. 48618/22). Per di più è nota a questa Corte la CP_4 CP_5 giurisprudenza di legittimità che ha recepito le istanze emerse in sede sovranazionale e le ha fatte proprie affermando che “l'art 8 nella lettura che ne rende la Corte Edu tutela la vita familiare e stabilisce che l'eventuale ingerenza dei pubblici poteri nella vita privata e familiare è legittima soltanto qualora sia necessaria e fondata su una base legale chiara e prevedibile per segua un fine legittimo nel rispetto del principio di proporzionalità tra la misura e lo scopo perseguito la norma obbliga lo stato anche all'adozione di misure positive finalizzate a garantire i diritti degli interessati bilanciando gli interessi individuali con quelli della società e tenendo conto che il miglior interesse del minore costituisce considerazione preminente di regola prevalente sull'interesse dei genitori.” (Cass. Sez. I, Est. Caiazzo, ord. 29.11.23. n. 33193). La citata giurisprudenza ha a più riprese ribadito “la ragionevolezza del ricorso alla collaborazione dei servizi sociali poiché le corti nazionali non possono farsi carico direttamente del benessere quotidiano dei minori.” “Si osserva che qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati gli interventi in favore del minore possono essere distinti in due gruppi interventi di sostegno a supporto alla famiglia ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore quindi giudice affianca ai genitori un soggetto terzo con la finalità di supportarli e assisterli nello svolgimento dei loro compiti seppure nel rispetto del diritto all'autodeterminazione sul punto”( Cass 17093 del 22/6/21). Per la Cassazione l'affido all'ente realizza la finalità di supportare ed assistere il minore (Cass 15.11.23 n 32290) in quanto “secondo quanto affermato da questa Corte con la ordinanza n. 32290/2023 (pronunciata all'esito della adunanza camerale del 15 novembre 2023) in ordine alle diverse ipotesi che possono rientrare sotto la comune "voce" dell'affidamento del minore ai Servizi sociali, che il giudice, in corso di causa o a conclusione della stessa, può disporre nell'ambito dei provvedimenti tipici ed atipici a tutela del minore. Nell'ordinanza suddetta, è stato osservato che, qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, gli interventi in favore del minore possono essere distinti in due gruppi: a) interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore, in quanto il giudice "affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, sul punto v. Cass. n. 17903 del 22/06/2023 ), nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza", ipotesi nella quale "nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child"; b) interventi in tutto o in parte ablativi, allorché, rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti, si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono pag. 25/31 limiti e, in quest'ultimo caso, alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi, procedendosi quindi per sottrazione e non per addizione.). (Cass 15.11.23 n 32290). Va rimarcato altresì che, al fine di circoscrivere l'ambito di operatività dell'affido all'ente la Cassazione ha posto un ulteriore corollario precisando che ,”Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno. Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 gennaio 2024 n. 2021 –
Pres. Genovese, Cons. Rel. Caiazzo).
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. I, Est. Caiazzo, ord. 29.11.23. n. 33193) ha di recente precisato che l'affidamento conseguente al provvedimento limitativo
(anche provvisorio) della responsabilità genitoriale, costituendo una ingerenza nella vita privata e familiare, deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i precedenti interventi;
dovendo i contenuti del provvedimento essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito, il giudice deve descrivere dettagliatamente i compiti affidati al servizio in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono e eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori;
i servizi non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo;
in questo caso il minore è rappresentato in giudizio da un curatore speciale i cui compiti sono pure precisati. Conformemente alle disposizioni dell'art. 5bis della Legge 184/1983, il primo giudice ha correttamente assegnato al Servizio Sociale affidatario incarichi limitati nel tempo, precisi e dettagliati in supporto della minore e del nucleo familiare, accompagnati da prescrizioni ai genitori affinché si impegnino a collaborare agli interventi e al progetto di cura della figlia e in un percorso di sostegno alla genitorialità. Come rimarcato dai Servizi ( cfr relazione 3.3.25) le misure adottate vanno nella direzione di supportare il nucleo e la minore in concreto mediante la predisposizione di misure che si attagliano specificatamente alle peculiarità della situazione del nucleo tant'è che i genitori sia pure in misura diversa sembrano manifestare adesione ai progetti lori proposti . Va da sé che nella specie appare pienamente soddisfatto il principio di proporzionalità delle misure adottate. Pertanto, alla stregua del quadro emerso, ritenuta la piena legittimità dell'affido all'ente e degli interventi predisposti a tutela del nucleo tenuto anche conto che il provvedimento impugnato contiene, ed è fatto non contestato, i requisiti di specificità previsti dalla dall'art. 5 bis L 184/83 il motivo è infondato e va respinto.
V Analoghe considerazioni valgono in ordine al collocamento ed al diritto di visita tenuto conto che per l'età delle minori correttamente il primo giudice in adesione alle valutazioni emerse in sede peritale ha privilegiato l'esigenza di stabilità delle minori pag. 26/31 .Del resto il calendario disposto lascia ampi tempi di frequentazione tra il padre e le minori e lo stretto monitoraggio e la serie di interventi consentirà nel corso della valutazione all'Ente affidatario potrà offrire nel prosieguo eventuali margini di miglioramento( cfr punto del dispositivo in cui si indica che Verificare l'evoluzione degli interventi educativi e di supporto attivati anche nell'interesse dei genitori, con delega, a rimodulare le frequentazioni con entrambi i genitori nel modo meglio corrispondente all'interesse delle bambine tenendo in debita considerazione quale sia il genitore più in grado di preservare la figura ed il ruolo dell'altro nell'auspicato intervento unificante delegato all'operatore educativo presente in entrambi i contesti;
“
IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO E L'ASSEGNO UNICO
Va premesso che giova sgombrare il campo dalla questione relativa all'”an” dell'obbligo di mantenimento del minore che l'appellante pone ,sia pure in via subordinata ,in quanto la doglianza fatta valere non solo non supera il vaglio di specificità. (C. 918/2024 ) , ma è comunque svolta sul fondamento di considerazioni estranee al tema di discussione che potrebbero al più valere nella ipotesi ,altra , in cui fosse controversa la spettanza dell'assegno divorziale. L'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio trova la sua ragione d'essere nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva risale al momento della nascita del figlio. Ne deriva che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il fatto di averli generati come da monolitica giurisprudenza in tema di art 337 ter c.c.( Cass., Sez. I, ord. 29.08.24 n.
23323 ) Superata la questione dell'”an” dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore non collocatario, è infondata la censura che attiene alla quantificazione del contributo a favore delle minori avanzata dalla appellante . Le ragioni del rigetto della domanda di revisione si snodano lungo due ordini di considerazioni.
In primo luogo va valorizzata l'esigenza che il contributo in questione copra gli oneri di mantenimento abitativo a carico della madre (che versa a titolo di locazione circa euro 700 mensili). La Corte di Cassazione si è di recente pronunciata in ordine al rapporto tra le spese di manutenzione della casa familiare e gli oneri di mantenimento dei figli ,affermando la legittimità del riconoscimento di un importo destinato alla copertura dei costi abitativi quale componente del contributo al mantenimento dei figli sino al raggiungimento della loro indipendenza economica e alla conseguente cessazione della destinazione della residenza familiare alla loro abitazione. (Cassazione civile sez. VI - 23/09/2022, n. 27948). Nella specie tenuto conto dell'esborso a titolo di locazione totalmente a carico della appellata e del rapporto tra siffatto costo e il reddito a disposizione della stessa ,si ritiene giustificato che una componente del contributo in contestazione venga riconosciuta a titolo di copertura dei costi di manutenzione dell'abitazione familiare in quanto luogo di residenza del minore.
In secondo luogo occorre valorizzare il principio di proporzionalità che riguarda il rapporto tra le disponibilità dei genitori inteso come criterio discretivo al fine specifico di evitare che le differenze nella capacità di spesa di ciascuno si pag. 27/31 ripercuotano negativamente determinando condizioni di vita deteriori per il minore legate alla permanenza presso il genitore che sia dotato di minori risorse . Infatti ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4 c.c., rientrano nel concetto proprio di proporzionalità, tanto la una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, quanto la considerazione delle esigenze del figlio e del tenore di vita da lui goduto e che potenzialmente potrà tenere presso ciascun genitore al fine di evitare che si profilino disparità di trattamento . Si è precisato, tra l'altro , che non solo le condizioni esistenti durante l'unione debbano fungere da parametro di riferimento, ma anche gli eventuali miglioramenti della situazione economica di uno o di entrambi i genitori (Cass., Sez. I, est. Reggiani, ord. 29.08.24 n. 23323 e Cass. Civ. n. 785/2012) 1 . Va rimarcato che il taglio della verifica in discussione è sostanziale e non attiene tanto al tenore di vita in quanto tale bensì tende allo scopo “ di assicurare ai figli, in relazione all'età, al grado di sviluppo, alle inclinazioni e aspirazioni dei medesimi, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e ai compiti di cura assunti da entrambi, la soddisfazione delle esigenze primarie e, in proiezione futura, le stesse prerogative e opportunità cui avrebbero potuto ambire qualora il nucleo familiare fosse rimasto unito.” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 gennaio 2024 n. 2536). In altri termini le esigenze del minore “non sono riconducibili al solo obbligo alimentare ma vanno estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16739 del
06/08/2020
Come condivisibilmente affermato dal primo giudice alle cui motivazioni si fa espresso rinvio ex art 118 disp att cpc. Una valutazione comparata dei redditi, quale emerge dai dati esposti dalle stesse parti . evidenzia che i redditi percepiti dalle parti sono di importo sostanzialmente equivalente, la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è rimasta pressoché invariata (nel 2021 – rispetto al 2020 – vi è stato un leggero pag. 28/31 incremento per entrambi), la madre deve sostenere un canone di locazione mensile pari a euro 700,00 . Nella specie ai fini comparativi estrapolando , tra quelli esposti, i dati omogenei documentati in causa , emerge quanto segue:
➢ quanto alla lavora alle dipendenze della Sorgenia s.p.a. e CP_1
-nell'anno 2020 ha prodotto un reddito annuo netto pari a euro 24.729,54 e nel 2021 pari a euro 28.833, 61;
- è titolare di un conto corrente bancario il cui saldo attivo al 31.12.2020, dal modello disclosure depositato in data 22.11.2022, risulta essere pari a euro 1.365,65 e al 31.12.2021 pari a euro 2.012, 80;
- vive in una casa in locazione sita in Milano, via Quadrio, con esborso mensile a titolo di locazione pari a euro 700,00, oltre a 170,00 euro di spese condominiali.
➢ Quanto a lavora alle dipendenze della Enovia s.p.a., nel 2020 ha Per_2 prodotto un reddito annuo netto pari a euro 26.476,25 e nel 2021 pari a euro
28.243,00;
- è titolare di un conto corrente bancario il cui saldo attivo al 31.12.2020, dal modello disclosure depositato in data 30.11.2022, risulta essere pari a euro 4.117,15, al 31.12.2021 pari a euro 2.281,24 e al 30.11.2022 pari a euro – 1.778,64 (saldo negativo);
- vive nella ex casa coniugale sita in Milano, via Sebenico, 21, su cui non grava alcun onere di mutuo, di sua esclusiva proprietà.
Ad avvido della Corte poiché, l'AUU dovrà essere percepito per intero dalla madre in quanto collocataria . 2 In senso conforme anche Cass.L.n.11876/2003 relativamente agli assegni familiari astrattamente assimilabili al beneficio in contestazione ha affermato “ Qualora sia adottato dalla competente autorità giudiziaria un provvedimento di affidamento del minore al servizio sociale minorile e, per esso, all'Azienda unità sanitaria locale, a norma dell'art. 26, ultimo comma, R.D.L. 20 luglio
1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, disponendosi tuttavia che il minore resti collocato presso il proprio genitore naturale, quest'ultimo mantiene il diritto alla corresponsione degli assegni familiari per il minore stesso, per tutto il tempo di detto collocamento, dato che il provvedimento di affidamento non determina di per sè modifiche in ordine al dovere del genitore di mantenere il minore, come d'altra parte risulta anche dalla previsione 2 -art 6 co 4 dlgs 230 2021 (istitutivo di assegno unico) prevede che 4. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno e' riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.
-La comunicazione numero 773 del 21 febbraio 2024, firmata dal direttore centrale Inclusione e invalidità civile dell'Inps attesta che «in presenza di una situazione di difficoltà della famiglia d'origine che priva temporaneamente il minore di un ambiente idoneo, il provvedimento di affidamento familiare disposto dal servizio sociale locale o dal tribunale per i minorenni consente il riconoscimento alla famiglia affidataria del diritto all'assegno unico e universale».
pag. 29/31 dell'art. 25, terzo comma, del medesimo R.D.L., a norma del quale le spese di affidamento, benché anticipate dall'erario, restano comunque a carico del genitore;
ne consegue che opera in tale ipotesi la presunzione di cui all'art. 5 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, in base alla quale i figli ed equiparati devono ritenersi a carico del capofamiglia quando convivano con lo stesso, realizzandosi, in caso di collocamento presso la famiglia di origine del minore affidato al servizio sociale, un'ipotesi di convivenza, con correlati oneri economici a carico del capofamiglia, salva la prova, incombente sul debitore dell'assegno per il nucleo familiare, che, nel caso concreto, la collocazione presso la famiglia non comporti per quest'ultima siffatti oneri.”
Assorbita ogni altra questione dalle considerazioni che precedono l'appello è infondato e va respinto .
2.3.LE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.A carico solidale delle parti va altresì posto il compenso del curatore
*****
II.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 3951/2024 del
[...] Controparte_1
Tribunale di Milano del 27.03.204, depositata in data 10.04.2024 nel procedimento di
R.G 29590/2020, assorbita ogni altra questione, così provvede:
I. RESPINGE l'appello;
II. CONDANNA a corrispondere in favore di Parte_1 le spese di lite che si liquidano in euro 2200,00 Controparte_1 oltre accessori
III. PONE a carico delle parti in via solidale il compenso del curatore che si liquida in euro 1980,00 oltre Spese gen.forf. ex art. 2 co. 2 D.M. 55/14,
C.p.a. e Iva (se dovuta) con facoltà per l'Erario di rivalersi sulle parti .
Si comunichi alle parti ai difensori al curatore avv Anna Omodeo Salé ed all'Ente
Affidatario comune di Milano nonché ai Servizi Sociali del di Milano. CP_2
Milano, 06.03.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Anna Maria Pizzi
pag. 30/31 pag. 31/31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La citata pronuncia precisa che a fronte di una notevole sproporzione tra le condizioni economiche dei genitori “Non si ravvisa al riguardo violazione dell'art. 148 c.c., il quale stabilisce che i genitori devono adempiere all'obbligo educativo, di istruzione e di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo. Secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 11772 del 2010, n. 11538 del 2009), deve essere assicurato ai figli il tenore di vita di cui essi godevano durante la convivenza matrimoniale, ma rilevano gli incrementi di reddito di ciascuno dei genitori, se riferiti, come nella specie, all'attività che essi svolgevano durante la convivenza, rappresentandone il prevedibile sviluppo. Del tutto privo di fondamento appare l'assunto del ricorrente secondo il quale non potrebbe configurarsi in via generale, alcun prevedibile sviluppo per la carriera notarile: è evidente, al contrario, che l'esperienza acquisita, l'aumento dei clienti, ed anche, come nella specie, lo spostamento da una piccola località ad una città più grande, integrano "sviluppi prevedibili".