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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/02/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1082/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Teresa Santulli Parte_1
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2240/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 3 dicembre 2021 di ha Parte_1 Parte_1
adito il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere titolare di assegno sociale n. 04204084 con decorrenza dal luglio 2014; di avere sempre risieduto in Italia, precisamente di risiedere fin dal 1989 in Roma, via Castelleone di Suasa n. 26, int. 1, come da certificati anagrafici prodotti agli atti;
che tuttavia l' nel corso CP_1
degli anni 2019 e 2020 lo aveva ingiustificatamente reputato come irreperibile, sospendendo l'erogazione del trattamento nel periodo dalla metà del mese di settembre
2019 alla seconda metà del mese di settembre 2020; che gli importi indebitamente non
Pag. 1 di 6 versati ammontavano ad € 2.619,44 per il 2019 e ad € 5.593,93 per il 2020 secondo i calcoli articolati nei punti 6 e 7 del ricorso, per un credito complessivo pari a € 8.313,37; che il ricorso amministrativo proposto non aveva sortito esito.
Sulla base di tanto ha concluso richiedendo di accertare il proprio diritto alla percezione dei ratei di assegno sociale “a lui spettanti e relativi alle mensilità di Settembre (parte),
Ottobre, Novembre, Dicembre 2019, nonché l'importo dovuto a titolo di Tredicesima mensilità del medesimo anno, nonché i ratei di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile,
Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre (parte) 2020 e, per l'effetto, condannare
l'Ente convenuto, in persona del Proprio Presidente pro tempore alla corresponsione in favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 8.313,37 (€ 2.619,44 per l'anno 2019 ed € 5.693,93 per l'anno 2020), oltre accessori come per legge, ovvero la somma minore
o maggiore ritenuta di giustizia per i titoli sopra menzionati”, o, in via subordinata,
“manlevare parte ricorrente dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali in considerazione della posizione reddituale di cui alle deduzioni in premessa nonché della dichiarazione ex art. 42, comma 11 D.l. n. 269/2003 versata in atti”; il tutto, vinte le spese, con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' deducendo “la mancata CP_1
prova da parte del ricorrente dei requisiti richiesti dalla legge per il permanere del diritto alla prestazione” ed evidenziando che gli arretrati richiesti erano stati “erogati con la rata del 01.04.2021”, così richiedendo “in via principale” dichiararsi cessata la materia del contendere “con compensazione anche parziale delle spese”, ma anche il rigetto del ricorso, non senza avere eccepito “la prescrizione e la decadenza ex lege”.
Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 2240/2024, depositata il 22 febbraio 2024, che ha affermato che la ragione della mancata erogazione della prestazione per il periodo indicato in ricorso dipendeva dalla ritenuta irreperibilità del di , dimostrata dalla stessa documentazione anagrafica prodotta Pt_1 Parte_1
agli atti dal ricorrente, che attestava una sua cancellazione dall'anagrafe del Comune di
Roma, appunto, per irreperibilità nell'arco temporale tra il 30 settembre 2019 e il 22 settembre 2020, così respingendo il ricorso e compensando le spese processuali.
Con atto depositato il 24 aprile 2024 il ha presentato appello Parte_1
dolendosi di come il primo giudice non avesse tenuto in alcun conto la corposa documentazione prodotta in giudizio, che avrebbe dimostrato, al di là delle risultanze
Pag. 2 di 6 anagrafiche, da sole inidonee e comunque insufficienti ai fini dell'attestazione della residenza effettiva, come affermato dalla costante giurisprudenza, la sua continua permanenza sul territorio nazionale nel periodo oggetto di giudizio, così integrando tutti i requisiti per la percezione dell'assegno sociale.
Ha quindi concluso richiedendo la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo, vinte le spese del doppio grado, da distrarsi.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello, l' è restato contumace. CP_1
All'esito della discussione e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che si espongono a seguire.
Si duole il del rigetto delle sue domande, basato dal giudice sulla Parte_1 mancata dimostrazione della “persistenza della residenza effettiva ed abituale del ricorrente nel territorio dello Stato nel periodo in contestazione”.
Infatti, dalla lettura in particolare del certificato storico anagrafico individuale rilasciato il 21 febbraio 2023 da è emerso che l'appellante è risultato sì residente in CP_2
Roma in via Castelleone di Suasa n. 26, ma fino al 30 settembre 2019, quando fu
“cancellato per irreperibilità assoluta”, fino al 22 settembre 2020, data di nuova iscrizione presso il medesimo indirizzo.
Orbene, come è noto, l'art. 3 della legge n. 335/1995 prevede l'erogazione dell'assegno sociale, per quanto di rilievo ai fini della presente decisione, ai “cittadini italiani, residenti in Italia”.
In riferimento alla questione oggetto del giudizio, la giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento anche di recente confermato (si legga in termini Cass. n.
19650/2023), ha ripetutamente affermato che le risultanze anagrafiche rivestono mero valore presuntivo e possono essere superate, in quanto tali, da una prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento affidata all'apprezzamento del giudice di merito.
Si è ulteriormente specificato (Cass. n. 24454/2019 e richiami ivi effettuati;
Cass. n.
15827/2023) come, ai fini dell'erogazione di una prestazione assistenziale, la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché
Pag. 3 di 6 concorrono ad instaurare tale relazione, giuridicamente rilevante, sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo, sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, nel senso che la stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento, sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
Dunque, il giudice del merito, al di là di quanto emergente dalle certificazioni anagrafiche, ben può valorizzare ulteriori elementi di prova che siano acquisiti al giudizio, al fine di accertare se la residenza del soggetto possa essere collocata spazialmente e temporalmente in un dato luogo e in un dato tempo.
Tanto chiarito, ai fini della dimostrazione della persistenza della propria residenza in
Roma il Parte_1
• con documento allegato al n. 12 ha dimostrato che il 2 dicembre 2019 lo stesso gli aveva inviato in forma cartacea presso l'indirizzo di via Castelleone CP_1
di Suasa la seconda parte del PIN per accedere ai servizi telematizzati
• con documenti allegati ai nn. 9, 14 e 16-31 ha prodotto certificati di visite mediche e analisi strumentali eseguite in Roma tra il 18 ottobre 2019 e il 4 novembre 2020
• con documenti allegati ai nn. 10, 11 e 15 ha prodotto gli atti relativi alla mediazione eseguita nel suo interesse dall'organismo istituito presso l'
[...]
in Roma il 30 ottobre 2019, il 26 novembre 2019 e il 14 gennaio CP_3
2020.
Pertanto, atteso che oggetto del presente gravame è costituito dall'accertamento della effettività della residenza nel periodo tra il 30 settembre 2019 e il 22 settembre 2020, quando il risultava cancellato per irreperibilità, ritiene la Corte Parte_1
che la documentazione acquisita sia sufficiente a dimostrare la permanenza (e quindi la residenza) dell'appellante in Roma in tale arco temporale.
Infatti, la certificazione medica prodotta è in particolare idonea a provare una sua presenza continuativa in Roma fino al mese di novembre 2020, atteso che in quel lasso di tempo egli si è certamente sottoposto a numerose visite mediche e analisi strumentali presso diversi centri ubicati in Roma. Allo stesso modo, la presenza fisica in tre diverse occasioni tra l'ottobre 2019 e il gennaio 2020 presso l'organismo di mediazione istituito dall' conferma che il centro di interessi del Controparte_3 Parte_1 permaneva in Roma anche nel momento della sua cancellazione dall'anagrafe. Si
Pag. 4 di 6 aggiunga che lo stesso risulta avere inviato all'appellante presso l'indirizzo di CP_1
via Castelleone di Suasa n. 26 nella data del 2 dicembre 2019 in forma cartacea la seconda parte del PIN per accedere ai servizi telematizzati, a quanto pare – atteso che l'istituto nulla ha obiettato al riguardo – regolarmente ricevuta dall'interessato, ad ulteriore comprova che le risultanze anagrafiche non fossero corrispondenti con la realtà fattuale.
Se si considera che l' nulla ha ulteriormente eccepito, al di là di generiche CP_1
affermazioni in ordine alla carenza dei presupposti di legge, che si scontrano peraltro con la circostanza che lo stesso ente ha pacificamente erogato il trattamento sia nel periodo anteriore, sia in quello successivo, né ha dimostrato di avere versato il dovuto per il periodo settembre 2019-settembre 2020, il gravame merita di essere accolto nei termini nei quali è stato formulato, anche in riferimento alla determinazione di quanto spettante, non specificamente contestato, dovendosi solo precisare che la mensilità di settembre
2019 risultava comunque dovuta per intero a prescindere da quanto considerato in questo grado di appello, atteso che la cancellazione anagrafica risale al 30 settembre 2019.
In riforma della sentenza impugnata l'appello va dunque accolto e va dichiarato il diritto del alla percezione dell'assegno sociale anche nel periodo tra Parte_1 settembre 2019 e settembre 2020 per un importo di € 8.313,37 oltre accessori di legge.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, con distrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da di Parte_1
con ricorso depositato il 24 aprile 2024 avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
del lavoro di Roma n. 2240/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello condanna l' al pagamento in favore di CP_1
della somma di € 8.313,37 oltre accessori Parte_1
di legge;
- condanna l' al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1
delle spese del primo grado del giudizio che si liquidano in € Parte_1
3.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione;
condanna l' al CP_1
pagamento in favore di delle spese del Parte_1
Pag. 5 di 6 presente grado del giudizio che si liquidano in € 3.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione.
Roma, 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1082/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Teresa Santulli Parte_1
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2240/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 3 dicembre 2021 di ha Parte_1 Parte_1
adito il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere titolare di assegno sociale n. 04204084 con decorrenza dal luglio 2014; di avere sempre risieduto in Italia, precisamente di risiedere fin dal 1989 in Roma, via Castelleone di Suasa n. 26, int. 1, come da certificati anagrafici prodotti agli atti;
che tuttavia l' nel corso CP_1
degli anni 2019 e 2020 lo aveva ingiustificatamente reputato come irreperibile, sospendendo l'erogazione del trattamento nel periodo dalla metà del mese di settembre
2019 alla seconda metà del mese di settembre 2020; che gli importi indebitamente non
Pag. 1 di 6 versati ammontavano ad € 2.619,44 per il 2019 e ad € 5.593,93 per il 2020 secondo i calcoli articolati nei punti 6 e 7 del ricorso, per un credito complessivo pari a € 8.313,37; che il ricorso amministrativo proposto non aveva sortito esito.
Sulla base di tanto ha concluso richiedendo di accertare il proprio diritto alla percezione dei ratei di assegno sociale “a lui spettanti e relativi alle mensilità di Settembre (parte),
Ottobre, Novembre, Dicembre 2019, nonché l'importo dovuto a titolo di Tredicesima mensilità del medesimo anno, nonché i ratei di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile,
Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre (parte) 2020 e, per l'effetto, condannare
l'Ente convenuto, in persona del Proprio Presidente pro tempore alla corresponsione in favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 8.313,37 (€ 2.619,44 per l'anno 2019 ed € 5.693,93 per l'anno 2020), oltre accessori come per legge, ovvero la somma minore
o maggiore ritenuta di giustizia per i titoli sopra menzionati”, o, in via subordinata,
“manlevare parte ricorrente dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali in considerazione della posizione reddituale di cui alle deduzioni in premessa nonché della dichiarazione ex art. 42, comma 11 D.l. n. 269/2003 versata in atti”; il tutto, vinte le spese, con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' deducendo “la mancata CP_1
prova da parte del ricorrente dei requisiti richiesti dalla legge per il permanere del diritto alla prestazione” ed evidenziando che gli arretrati richiesti erano stati “erogati con la rata del 01.04.2021”, così richiedendo “in via principale” dichiararsi cessata la materia del contendere “con compensazione anche parziale delle spese”, ma anche il rigetto del ricorso, non senza avere eccepito “la prescrizione e la decadenza ex lege”.
Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 2240/2024, depositata il 22 febbraio 2024, che ha affermato che la ragione della mancata erogazione della prestazione per il periodo indicato in ricorso dipendeva dalla ritenuta irreperibilità del di , dimostrata dalla stessa documentazione anagrafica prodotta Pt_1 Parte_1
agli atti dal ricorrente, che attestava una sua cancellazione dall'anagrafe del Comune di
Roma, appunto, per irreperibilità nell'arco temporale tra il 30 settembre 2019 e il 22 settembre 2020, così respingendo il ricorso e compensando le spese processuali.
Con atto depositato il 24 aprile 2024 il ha presentato appello Parte_1
dolendosi di come il primo giudice non avesse tenuto in alcun conto la corposa documentazione prodotta in giudizio, che avrebbe dimostrato, al di là delle risultanze
Pag. 2 di 6 anagrafiche, da sole inidonee e comunque insufficienti ai fini dell'attestazione della residenza effettiva, come affermato dalla costante giurisprudenza, la sua continua permanenza sul territorio nazionale nel periodo oggetto di giudizio, così integrando tutti i requisiti per la percezione dell'assegno sociale.
Ha quindi concluso richiedendo la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo, vinte le spese del doppio grado, da distrarsi.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello, l' è restato contumace. CP_1
All'esito della discussione e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che si espongono a seguire.
Si duole il del rigetto delle sue domande, basato dal giudice sulla Parte_1 mancata dimostrazione della “persistenza della residenza effettiva ed abituale del ricorrente nel territorio dello Stato nel periodo in contestazione”.
Infatti, dalla lettura in particolare del certificato storico anagrafico individuale rilasciato il 21 febbraio 2023 da è emerso che l'appellante è risultato sì residente in CP_2
Roma in via Castelleone di Suasa n. 26, ma fino al 30 settembre 2019, quando fu
“cancellato per irreperibilità assoluta”, fino al 22 settembre 2020, data di nuova iscrizione presso il medesimo indirizzo.
Orbene, come è noto, l'art. 3 della legge n. 335/1995 prevede l'erogazione dell'assegno sociale, per quanto di rilievo ai fini della presente decisione, ai “cittadini italiani, residenti in Italia”.
In riferimento alla questione oggetto del giudizio, la giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento anche di recente confermato (si legga in termini Cass. n.
19650/2023), ha ripetutamente affermato che le risultanze anagrafiche rivestono mero valore presuntivo e possono essere superate, in quanto tali, da una prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento affidata all'apprezzamento del giudice di merito.
Si è ulteriormente specificato (Cass. n. 24454/2019 e richiami ivi effettuati;
Cass. n.
15827/2023) come, ai fini dell'erogazione di una prestazione assistenziale, la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché
Pag. 3 di 6 concorrono ad instaurare tale relazione, giuridicamente rilevante, sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo, sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, nel senso che la stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento, sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
Dunque, il giudice del merito, al di là di quanto emergente dalle certificazioni anagrafiche, ben può valorizzare ulteriori elementi di prova che siano acquisiti al giudizio, al fine di accertare se la residenza del soggetto possa essere collocata spazialmente e temporalmente in un dato luogo e in un dato tempo.
Tanto chiarito, ai fini della dimostrazione della persistenza della propria residenza in
Roma il Parte_1
• con documento allegato al n. 12 ha dimostrato che il 2 dicembre 2019 lo stesso gli aveva inviato in forma cartacea presso l'indirizzo di via Castelleone CP_1
di Suasa la seconda parte del PIN per accedere ai servizi telematizzati
• con documenti allegati ai nn. 9, 14 e 16-31 ha prodotto certificati di visite mediche e analisi strumentali eseguite in Roma tra il 18 ottobre 2019 e il 4 novembre 2020
• con documenti allegati ai nn. 10, 11 e 15 ha prodotto gli atti relativi alla mediazione eseguita nel suo interesse dall'organismo istituito presso l'
[...]
in Roma il 30 ottobre 2019, il 26 novembre 2019 e il 14 gennaio CP_3
2020.
Pertanto, atteso che oggetto del presente gravame è costituito dall'accertamento della effettività della residenza nel periodo tra il 30 settembre 2019 e il 22 settembre 2020, quando il risultava cancellato per irreperibilità, ritiene la Corte Parte_1
che la documentazione acquisita sia sufficiente a dimostrare la permanenza (e quindi la residenza) dell'appellante in Roma in tale arco temporale.
Infatti, la certificazione medica prodotta è in particolare idonea a provare una sua presenza continuativa in Roma fino al mese di novembre 2020, atteso che in quel lasso di tempo egli si è certamente sottoposto a numerose visite mediche e analisi strumentali presso diversi centri ubicati in Roma. Allo stesso modo, la presenza fisica in tre diverse occasioni tra l'ottobre 2019 e il gennaio 2020 presso l'organismo di mediazione istituito dall' conferma che il centro di interessi del Controparte_3 Parte_1 permaneva in Roma anche nel momento della sua cancellazione dall'anagrafe. Si
Pag. 4 di 6 aggiunga che lo stesso risulta avere inviato all'appellante presso l'indirizzo di CP_1
via Castelleone di Suasa n. 26 nella data del 2 dicembre 2019 in forma cartacea la seconda parte del PIN per accedere ai servizi telematizzati, a quanto pare – atteso che l'istituto nulla ha obiettato al riguardo – regolarmente ricevuta dall'interessato, ad ulteriore comprova che le risultanze anagrafiche non fossero corrispondenti con la realtà fattuale.
Se si considera che l' nulla ha ulteriormente eccepito, al di là di generiche CP_1
affermazioni in ordine alla carenza dei presupposti di legge, che si scontrano peraltro con la circostanza che lo stesso ente ha pacificamente erogato il trattamento sia nel periodo anteriore, sia in quello successivo, né ha dimostrato di avere versato il dovuto per il periodo settembre 2019-settembre 2020, il gravame merita di essere accolto nei termini nei quali è stato formulato, anche in riferimento alla determinazione di quanto spettante, non specificamente contestato, dovendosi solo precisare che la mensilità di settembre
2019 risultava comunque dovuta per intero a prescindere da quanto considerato in questo grado di appello, atteso che la cancellazione anagrafica risale al 30 settembre 2019.
In riforma della sentenza impugnata l'appello va dunque accolto e va dichiarato il diritto del alla percezione dell'assegno sociale anche nel periodo tra Parte_1 settembre 2019 e settembre 2020 per un importo di € 8.313,37 oltre accessori di legge.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, con distrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da di Parte_1
con ricorso depositato il 24 aprile 2024 avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
del lavoro di Roma n. 2240/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello condanna l' al pagamento in favore di CP_1
della somma di € 8.313,37 oltre accessori Parte_1
di legge;
- condanna l' al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1
delle spese del primo grado del giudizio che si liquidano in € Parte_1
3.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione;
condanna l' al CP_1
pagamento in favore di delle spese del Parte_1
Pag. 5 di 6 presente grado del giudizio che si liquidano in € 3.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione.
Roma, 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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