Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 205/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 9 novembre 2023 da
(C.F. e P.IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 della Curatrice, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Seraglio Forti del foro di Trento
- appellante - contro
(C.F. e P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Botteon del foro di Trento
- appellato -
Oggetto: azione revocatoria fallimentare
In punto: riforma della sentenza 785/2023 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“nel merito:
- in riforma della sentenza n. 785/2023, pubblicata in data 29.9.2023, sub
R.G. n. 1605/2019 – Tribunale di Trento, per i motivi di cui in narrativa,
revocare ex art. 67 L.F. il pagamento della somma di Euro 18.901,00= eseguito nell'arco temporale compreso tra ottobre 2015 e gennaio 2016, nonché il pagamento della somma di 10.650,00= eseguito nel mese di agosto
2015 da in favore di Parte_2 Controparte_1
(nonché i contratti di cessione del credito e/o di delegazione del pagamento e/o di adempimento del terzo con conseguente obbligo di restituzione di quanto incassato) e per l'effetto condannare la predetta società a restituire al l'importo complessivo di Euro 29.551,00=, o Parte_1 quella diversa maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del giudizio, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- rigettarsi i motivi di appello incidentale condizionati di parte appellata;
in ogni caso:
- condannare controparte alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge.” per l'Appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così disporre:
Nel merito, in via principale:
- Respingere, per i motivi esposti in comparsa, l'appello e le domande proposte dal in quanto infondate in fatto ed Parte_1 in diritto.
- Per l'effetto confermare la Sentenza nr. 785/2023 emessa in data
20.09.2023 dal Tribunale di Trento, accogliendo le conclusioni svolte da nel giudizio di primo grado, che qui di seguito Controparte_1 per comodità si riportano:
“Respingersi, per le ragioni esposte in narrativa, le domande e conclusioni svolte dalla Curatela fallimentare della società nei confronti Parte_1 della società accertando e dichiarando che non Controparte_1 sussistono, nella fattispecie, i presupposti della revocatoria fallimentare dei pagamenti ricevuti dalla convenuta.
Con vittoria di spese, compreso rimborso spese generale, anticipazioni,
c.n.a. 4% ed I.V.A.” 3
Nel merito, in via incidentale condizionata:
Per le ragioni esposte in comparsa, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande avversarie, si chiede all'Ecc.ma Corte adita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, di voler:
- porre a fondamento della decisione (anche) le prove orali rese nel giudizio sub R.G. 1712/2019 Tribunale di Trento e quivi introdotte a mezzo dei documenti 8 e 9, riformando parzialmente l'impugnata sentenza nella parte in cui le ha ritenuto irrilevanti ai fini del decidere (pag. 4);
- accertare la piena ricorrenza dell'esenzione di cui all'art. 67, co. 3, lett. a)
L.F. per essere i pagamenti avvenuti nei termini d'uso tra le due società, riformando parzialmente l'impugnata sentenza nella parte in cui non sono stati ravvisati “appieno” i presupposti richiamati dalla norma (pagg. 4-5);
- accertare l'assoluta assenza di anomalia nel pagamento di € 10.650,00 eseguito dal terzo in data 11.08.2015, riformando Parte_2 parzialmente l'impugnata sentenza nella parte in cui tale pagamento è stato imputato alla fattura nr. 125/2015 anziché alla fattura nr. 165/2015 e si è ritenuta integrata una vera e propria 'delegazione di pagamento' (pag. 8).
In ogni caso:
- Con ogni più ampia riserva di ulteriormente eccepire, argomentare e dedurre, anche in via istruttoria, nei termini di legge.
- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad IVA, CPA ed al rimborso spese forfettario 15%, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato in data 19 aprile 2019 il Parte_1 evocava in giudizio esponendo
[...] Controparte_1 che fra ottobre 2015 e gennaio 2016, e quindi nei sei mesi precedenti il fallimento dichiarato il 21 aprile 2016, erano stati eseguiti in favore della convenuta, in ragione di rapporti di subappalto, tre pagamenti per la somma complessiva di Euro 18.901,00. Inoltre, in data 11 agosto 2015 la committente provvedeva al versamento di Euro 10.650,00 Parte_2 direttamente in favore della subappaltatrice quale acconto sulla fattura n.
125/2015 del 18 giugno 2015, poi saldata dalla fallita il 15 settembre 2015. 4
Asseriva che la convenuta era a conoscenza dello stato di insolvenza della fallita, tenuto conto delle ipoteche giudiziali iscritte, del mancato deposito nel registro delle imprese del bilancio per l'anno 2014, delle risultanze contabili di cui al bilancio 2013 già connotanti una situazione di squilibrio, del ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria fra la fine del 2014 e gli inizi del 2015, della stessa richiesta di intervento della committente ai fini dell'adempimento.
Chiedeva quindi fossero revocati ex art. 67, comma 2, l.f. i tre pagamenti
Euro 18.901,00, ed ex art. 67, comma 1, n. 2, l.f. il versamento diretto per
Euro 10.650,00 eseguito da con condanna della Parte_2 convenuta alla restituzione dell'importo complessivo di Euro 29.551,00, oltre interessi.
La convenuta, costituitasi, contestava l'esistenza, in capo a sé, della scientia decoctionis, come dimostrato dalla regolarità e continuità dell'attività della sino al fallimento, con affidamento di appalti da parte di Parte_1 enti pubblici senza fermi o rallentamenti dei cantieri. Riferiva che le imprese operanti con la stessa, così come gli enti pubblici appaltanti, non avevano ricevuto segnali di un eventuale dissesto, ricavandosi il contrario dalla prosecuzione dell'attività di impresa.
Eccepiva che quelli censurati costituivano pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa e nei termini d'uso, non suscettibili di revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. a), l.f.
Negava alcun carattere di anomalia in ordine al pagamento effettuato dal terzo trattandosi della società committente. Il versamento Parte_2 diretto corrispondeva a meccanismo utilizzato nella normalità, oltre che, nel caso concreto, e modalità concordata con espressa menzione nella fattura giustificatrice n. 165/2015, non essendo ad esso riferibile la fattura n.
125/2015 indicata dall'attrice.
Chiedeva quindi il rigetto di ogni domanda.
2. - Con sentenza pubblicata in data 29 settembre 2023 il Tribunale di
Trento rigettava le domande proposte da parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite. 5
Quanto alla domanda di revocatoria ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, negava ricorresse l'esclusione di cui al terzo comma, lett. a), non rientrando i pagamenti nei termini d'uso, normalmente pari a 60 o a 90 giorni dall'emissione della fattura, nel caso di specie superati.
Riteneva però che non vi fosse prova della conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza della fallita, poiché gli elementi addotti
(risultanze tavolari, con prenotazioni di ipoteca giudiziale a partire dal 12 dicembre 2015; pagamento diretto ad altri subappaltatori nell'aprile 2016; notizia di stampa dell'ottobre 2014 sulla cassa integrazione ottenuta dalla fallita;
approvazione del bilancio 2014 solo in data 29 gennaio 2016) inducevano, semmai, a ritenere che una conoscibilità fosse possibile solo dal febbraio del 2016.
Riteneva irrilevante che le due società operassero in ambito territoriale contiguo, e indice non significativo il ritardo nel pagamento delle fatture, mai sollecitato, e semmai idoneo a dimostrare la fiducia della convenuta nella solidità finanziaria della fallita.
Quanto invece alla domanda proposta ai sensi dell'articolo 67, primo comma lett. b), riferito il pagamento dell'acconto alla fattura n. 125 del 2015, ne escludeva la natura di mezzo anomalo, in quanto, pur essendo il pagamento ad opera della committente intervenuto in forza di delegazione, e quindi a mezzo della provvista derivante dal credito vantato nei confronti della committente, contestualmente al pagamento in favore della convenuta la committente aveva versato anche alla fallita un maggiore importo, che sarebbe stato sufficiente a soddisfare il minor credito della convenuta.
Riteneva poi dirimente che la convenuta avesse dato prova della mancata conoscenza dello stato di insolvenza, non incidendo su questo l'eventuale carattere di anomalia del pagamento, effettuato in un tempo corrispondente alla prassi esistente tra le parti, e tenuto anche conto del fatto che il saldo della fattura era poi avvenuto corrispondendo una somma maggiore rispetto all'acconto versato direttamente dalla committente.
Inoltre, la convenuta aveva offerto prova documentale delle autorizzazioni al lavoro di subappalto in seno ad appalti aggiudicati in favore della fallita, a 6
dimostrazione della sussistenza di perduranti sintomi di continuità e regolarità dell'attività di impresa.
Da ultimo, i testimoni escussi avevano riferito di non aver avuto alcun sentore o notizia di difficoltà economiche della fallita, e ancor meno quindi di uno stato di insolvenza, e ribadito la continuità e ordinarietà dell'attività della stessa anche presso i cantieri.
3. - Per la riforma di tale sentenza, ritenuta ingiusta ed erronea, propone appello Parte_3
- Con il primo motivo l'appellante si duole della decisione, nella parte
[...] in cui ha negato la natura di mezzo anomalo al pagamento diretto di Euro
10.650,00 effettuato da a parziale saldo della fattura n. Parte_2
125/2015 in data 11 agosto 2015, e questo per l'incomprensibile Pt_4 motivazione secondo cui la committente avrebbe Parte_2 contestualmente pagato anche la creditrice principale.
3.2 - Con il secondo motivo l'appellante impugna la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto solamente non verificata appieno – anziché inesistente - la sussistenza dell'esenzione di cui l'articolo 67, terzo comma lettera a), dovendo invece essere escluso che i pagamenti in questione siano stati eseguiti nei termini d'uso.
Tale criterio non potrebbe essere utilizzato, perché non vi erano stati precedenti pagamenti fra le parti;
e i pagamenti oggetto di revocatoria sono avvenuti con ritardi da un minimo di 42 ad un massimo di 157 giorni, e con modalità diverse da quelle concordate.
Osserva inoltre che la relativa eccezione (in senso stretto) neppure potrebbe essere esaminata, dato che l'appellata si è costituita tardivamente in primo grado.
3.3 - Con il terzo motivo l'appellante contesta la decisione, nella parte in cui ha ritenuto, con riguardo ad entrambe le domande di revocatoria, che il
, gravato dal relativo onere probatorio, non abbia provato la Parte_1 conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'appellata.
Rileva che, una volta accertata l'effettuazione del pagamento con mezzi anomali, l'onere probatorio della inscientia decoctionis sarebbe in capo all'appellata; e che la Corte di Cassazione ha affermato che, una volta 7
accertata l'effettuazione dei pagamenti con mezzi anormali, senza che il creditore abbia fornito la prova della inscientia decoctionis, la sua conoscenza dello stato di insolvenza deve essere considerata accertata anche in riferimento alla domanda di revoca di pagamenti riconducibili al secondo comma della medesima disposizione collocati nello stesso arco temporale.
Nel caso di specie, il pagamento anomalo è anteriore rispetto agli ulteriori pagamenti di cui si chiede la revocatoria ai sensi dell'art. 67, secondo comma.
Quanto invece alla domanda revocatoria ai sensi dell'art. 67, primo comma, gli elementi che il Tribunale ha ritenuto prova della inscientia decoctionis (il pagamento in tesi anomalo è stato effettuato dalla committente nel termine d'uso fra le parti, ed il saldo, di importo maggiore, è stato poi versato dalla fallita nello stesso termine;
esistenza di autorizzazioni dei committenti pubblici al subappalto;
richiesta di offerta inviata dalla fallita il
15 ottobre 2015; risultanze delle prove orali) sarebbero irrilevanti, e dovrebbero essere ritenuti recessivi rispetto ai numerosi elementi in senso contrario offerti dal fallimento (risultanze tavolari con numerose iscrizioni di ipoteche giudiziali già dal 14 dicembre 2015; interventi di enti pubblici, che hanno disposto il pagamento diretto a tutela delle ragioni di credito dei subappaltatori;
notizia della cassa integrazione pubblicata sul quotidiano l'Adige 2014; ritardo nel deposito bilancio 2014, approvato solo il 29 gennaio
2016; situazione di contiguità territoriale delle due società).
4. - si è costituita, chiedendo la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
Ha poi chiesto, in via di appello incidentale condizionato, che la sentenza venga riformata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la documentazione prodotta in sede di precisazione delle conclusioni;
ha ritenuto non verificata appieno la ricorrenza dei presupposti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 67, terzo comma, lett. a); ha imputato il pagamento per Euro 10.650,00 dell'11 agosto 2015 alla fattura n. 125/2015, anziché alla fattura 165/2015, qualificandolo come “delegazione di pagamento”, pur dubitando della sua natura anomala. 8
5. – Può prendersi le mosse dal secondo motivo dell'appello principale e dal secondo dell'appello incidentale condizionato, concernenti la sussistenza dell'esclusione di cui all'art. 67, terzo comma, lett. a), per essere le forniture state eseguite nell'esercizio dell'attività d'impresa e nei termini d'uso.
Ritiene questa Corte di non doversi discostare dai principi affermati dalla
Corte di Cassazione, che ha qualificato tale fattispecie di esenzione come eccezione in senso stretto. Essa postula infatti, “ancor prima della relativa dimostrazione, l'allegazione di quelle circostanze fattuali da cui possa trarsi la prova dell'essersi instaurata tra le parti una prassi, in via di fatto, modificativa degli accordi tra esse originariamente conclusi, tale da permettere
l'adempimento della prestazione pecuniaria in tempi diversi rispetto a quelli inizialmente pattuiti. Allegazione (e conseguente dimostrazione), che - investendo circostanze conosciute solo alle parti del rapporto - non può che spettare, ragionevolmente, a colui che, convenuto in revocatoria fallimentare, così intenda paralizzare la pretesa della controparte” (Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 18360 del 2022 - ECLI:IT:CASS:2022:18360CIV).
Essendosi costituita in primo grado oltre il termine di cui CP_1 all'art. 166 c.p.c., l'eccezione risulta quindi preclusa, e non può essere esaminata.
6. – Va quindi esaminato il primo motivo dell'appello principale, che concerne, come detto, la contestata natura di mezzo anomalo da attribuire al pagamento parziale della fattura n. 125/2015, cui ha Parte_1 proceduto con delegazione di pagamento al committente – e suo debitore -
Parte_2
Va subito detto che non si può dubitare del fatto che il pagamento di Euro
10.650,00 eseguito da in data 11 agosto 2015 ed in favore Parte_2 di sia riferibile a tale fattura, e non, come pretende CP_1
alla diversa fattura 165/2025. Lo prova oltre ogni dubbio il CP_1 fatto che tale ultima fattura è stata emessa per il minore importo di Euro
8.101,00, quando invece, come emerge dall'estratto delle scritture contabili di la fattura 125/2015 è per Euro 25.000,00, e quindi per la Parte_1 somma esatta del pagamento di Euro 10.650,00 del 13 agosto e di Euro
14.350,00 del 15 settembre. 9
Ciò posto, il Tribunale, pur dando atto di ben conoscere la giurisprudenza in materia, ha ritenuto dubbia la qualificazione di detto pagamento come pagamento anomalo, poiché ha pagato contestualmente Parte_2
e (Euro 31.846,00 alla prima, Euro 10.650,00 Parte_1 CP_1 alla seconda), e la prima, con quanto ricevuto, avrebbe ben potuto soddisfare il minore importo da corrispondere alla seconda.
Ritiene questa Corte di non poter condividere tale argomentazione.
E' vero che mezzi normali di pagamento sono normalmente ritenuti, oltre al denaro, soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari, e che la delegazione di pagamento è ritenuto tipicamente mezzo anomalo (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21585 del 07/07/2022 - Rv. 665248 – 01;
Sez. 1 - , Ordinanza n. 30254 del 25/11/2024 - Rv. 673085 - 01). E' vero anche che la natura anomala del pagamento rileva non solo in quanto tale, ma valutata in concreto, e quindi in relazione “alle pratiche commerciali in uso in un dato periodo di tempo e in una determinata zona di mercato” (Cass.
Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 26241 del 28/09/2021); ma è anche vero che nulla è stato dedotto sull'esistenza di pratiche commerciali in tal senso da parte di che si è limitata a richiamare un'unica successiva CP_1 fattura, la n. 163/2015, che tale mezzo di pagamento contemplava, la quale
è stata però infine onorata a mezzo di bonifico bancario.
In conclusione, la delegazione non solo risulta in sè anomalo mezzo di pagamento secondo la giurisprudenza richiamata, ma resta tale anche considerando la pratica commerciale del tempo e del luogo e i rapporti intercorsi fra le parti.
Il fatto poi che la delegazione abbia riguardato solo una parte del credito di nei confronti della committente, e che con la restante somma Parte_1 ricevuta ben avrebbe potuto corrispondere l'acconto a Parte_1
non giustifica l'operazione, ma rende il pagamento ancora più CP_1 anomalo e sospetto, perché non si vede – né è stata allegata – una ragione pratica, in forza della quale abbia ritenuto di procedere in tale Parte_1 senso.
Il primo motivo dell'appello principale è quindi fondato. 10
6. – Il Tribunale ha comunque ritenuto provata la inscientia decoctionis per i fini di cui al primo comma dell'art. 67, ed invece non provata la scientia decoctionis per i fini di cui al secondo comma. Sul punto, anche il terzo motivo di appello deve ritenersi fondato.
Quanto al contenuto della prova della inscientia decoctionis, si ricorda che essa 'non ha contenuto meramente negativo e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa (Cass. n. 17998 del 2009; Cass. n. 3280 del 2011;
Cass. n. 803 del 2016 ; Cass. 25166 del 2024).
Come detto, il Tribunale ha ritenuto che abbia dato positiva CP_1 dimostrazione della mancata conoscenza dello stato di insolvenza di
[...] innanzitutto privando di rilievo l'anomalo pagamento dell'11 agosto, Parte_1 alla luce del fatto che esso è stato eseguito entro il termine corrispondente alla prassi fra le parti, e che il saldo della fattura cui è riferito è avvenuto con il successivo versamento di una somma ben maggiore. Questo, tenendo ben presente il consolidato principio di diritto, per cui è ben possibile che proprio la singolarità dell'atto e la sua configurazione come mezzo anormale di pagamento venga assunto quale indice della conoscenza dello stato di insolvenza (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7508 del 15/03/2019 (Rv. 653225 -
01).
Gli elementi considerati dal Tribunale per svalutare l'anormalità dell'atto non risultano però convincenti.
Il disposto dell'art. 67, primo comma, si focalizza espressamente sul
“mezzo” di pagamento, la cui anomalia evidenzia lo stato di insolvenza e ne fonda la presunzione di conoscenza, poiché da esso l'accipiens è messo a conoscenza dell'impossibilità dell'impresa di estinguere il debito normalmente. La modifica delle specifiche pattuizioni in precedenza intervenute fra le parti (con la richiesta di una nuova modalità di soluzione che garantisca maggiormente l'accipiens) è significativa, semmai, della 11
scientia decoctionis di quest'ultimo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17949 del 2023
- ECLI:IT:CASS:2023:17949CIV).
Nel nostro caso, la fattura n. 125/2015 doveva essere onorata con bonifico al 30 giugno;
ma venne pagata parte l'11 agosto con l'anomala modalità sopra detta, e parte addirittura il 15 settembre, e quindi con un ritardo particolarmente consistente.
Neppure può dirsi che tale ritardo corrispondesse ad una prassi invalsa fra le parti, dato che la fattura n. 125/2015, come emerge dal partitario (doc. 8),
è stata la prima ad essere emessa.
Si aggiunga che nel frattempo era stata emessa la fattura n. 165/2015 del
31 luglio, che – su richiesta del debitore, come è agevole presumere - recava la stessa anomala modalità di pagamento (pagamento diretto da parte della committente , e che venne poi onorata a mezzo bonifico Parte_2 con il massimo dei ritardi (157 giorni).
Nell'agosto del 2015 doveva quindi risultare evidente a che CP_1 non disponeva neppure della non cospicua somma di Euro Parte_1
10.650,00, e che non era quindi in grado di versare il corrispettivo né della fattura n. 125/2015 (Euro 25.000,00), né della fattura n. 165/2025 (Euro
8.101,00); e che, essendo il primo pagamento avvenuto il 15 settembre, come emerge dal partitario, l'impotenza funzionale della suddetta a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa non era affatto transitoria.
Ad ulteriore riprova della possibilità per di percepire la CP_1 difficoltà finanziaria della fallita, sta il riscontro documentale dell'evidente irregolarità dei pagamenti, che non poteva spiegarsi con disfunzioni di tipo amministrativo: nessuna delle tre fatture di maggiore importo emesse da nel corso del rapporto è stata onorata nel termine, CP_1 presentando ritardi che vanno da 42 a 157 giorni rispetto ai tempi ivi indicati, e che si presume coincidano con quelli concordati.
Quanto alla prova testimoniale, valorizzata dal Tribunale, la regola juris sopra richiamata, che vuole siano presi in considerazione solo gli elementi positivi, atti a provare la mancata conoscenza della situazione di insolvenza, non essendo sufficiente dimostrare l'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, impone di espungere ogni considerazione 12
relativa al non avere i testi “avuto sentore” di difficoltà finanziarie di
[...]
Parte_1
Messa da parte la testimonianza del teste che, occupandosi di Tes_1 contabilità, non ha avuto contatti con per quanto attiene ai Parte_1 contratti all'epoca in esecuzione, i testi e che si Tes_2 Tes_3 occupavano della parte commerciale (preventivi ed acquisti), hanno confermato che i rapporti con sono continuati normalmente Parte_1 fino al fallimento. Lo stesso ha riferito il teste che seguiva i cantieri Tes_4 da un punto di vista tecnico, e che ha riferito non avere notato alcuna differenza nei rapporti con la fallita. ha poi prodotto verbali di testimonianze degli stessi CP_1
e oltre a tale assunte nel giudizio per Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 revocatoria avviato dallo stesso nei confronti di Parte_1 Controparte_2
(Tribunale di Trento – R.G. 1712/2019), per i quali nulla era stato riferito circa difficoltà economiche della (dato indifferente ai fini di una Parte_1 prova positiva), e l'attività nei cantieri proseguiva regolarmente.
Il fatto che abbia continuato ad operare fino al fallimento, e Parte_1 che abbia chiesto in data 15 ottobre 2015 un'offerta a in CP_1 relazione ad altro cantiere, è però elemento neutrale ai fini di un giudizio sulla mancata conoscenza, in capo a del suo stato di CP_1 insolvenza. Il dato non ha nulla a che vedere con la capacità di un'impresa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni pecuniarie, cosa che non coincide certamente con la cessazione o con la riduzione dell'attività; poiché un'azienda può anche ottenere numerose commesse e aprire cantieri, ma al tempo stesso averle ottenute a condizioni non profittevoli e gestirle in modo diseconomico, non riuscendo così a pagare fornitori e subappaltatori.
Ben diverso significato avrebbe avuto la prova, ad esempio, che
[...] avesse ottenuto in quel periodo affidamenti bancari o prestiti;
in Parte_1 questo caso si sarebbe potuto dire che neppure le banche, che operano con attente analisi di rischio, avevano percepito segnali di insolvenza.
Nessun valore può essere poi attribuito alle autorizzazioni al subappalto ottenute dalla dai committenti pubblici in data 24 aprile, 30 Parte_1 13
luglio e 17 agosto 2015, provvedimenti che non postulano alcuna valutazione delle condizioni finanziarie dell'appaltatore.
Le stesse disposizioni, richiamate impropriamente da lo CP_1 dimostrano. L'art. 105 Codice degli appalti del 2006 non impone alcun controllo, ai fini dell'autorizzazione, circa la regolarità contributiva dell'appaltatore, e le valutazioni circa i motivi di esclusione di cui all'art. 80 riguardano il subappaltatore, e non l'appaltatore. L'art. 108 consente sì di valutare come motivo di risoluzione il “grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori”, ma solo se presente al momento della partecipazione alla gara e solo se accertato con sentenza passata in giudicato.
In conclusione, con riguardo all'anomalo pagamento del 14 agosto non ha dato positiva dimostrazione della mancata conoscenza CP_1 dello stato di insolvenza, non essendo gli elementi sopra riportati
(autorizzazioni al subappalto da parte della committenza;
prova testimoniale, da cui risulta l'ininterrotta operatività nei cantieri), valutati unitariamente e gli uni a mezzo degli altri, idonei a tale scopo.
7. – Per converso, ritiene questa Corte che il abbia dato prova Parte_1 della scientia decoctionis in capo a e che quindi, risultando CP_1 fondato il terzo motivo di appello, anche la domanda proposta ai sensi del secondo comma dell'art. 67 meriti accoglimento.
Anche a non voler aderire al radicale indirizzo affermato dalla Corte di
Cassazione nell'ordinanza Sez. 1 , n. 14390 del 24/05/2023, per il quale
“una volta accertata l'effettuazione dei pagamenti con mezzi anormali, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 senza che il creditore abbia fornito la prova CP_3 della “inscientia decoctionis”, la sua conoscenza dello stato di insolvenza deve essere considerata accertata in concreto anche in riferimento alla domanda di revoca di pagamenti riconducibili al secondo comma della medesima disposizione, collocati nello stesso arco temporale”, induce a tale conclusione essenzialmente l'anomalia del pagamento del 14 agosto e l'estrema irregolarità nei restanti pagamenti, nessuno dei quali è avvenuto nei termini concordati. 14
Questi elementi costituiscono chiari sintomi rivelatori dello stato di insolvenza della e concernono una società, in relazione alla Parte_1 quale il 29 ottobre 2014 la stampa aveva dato notizia di un accordo per la cassa integrazione straordinaria per i 45 addetti.
Mentre le risultanze di bilancio (o il suo mancato deposito), così come le emergenze dei registri immobiliari, concernono la conoscibilità della situazione aziendale, mentre in questo caso importa accertare l'effettiva conoscenza, la prova di questa deve dirsi sicura con riguardo all'avvenuto accesso alla cassa integrazione: e operavano Parte_1 CP_1 nello stesso settore, e addirittura avevano le sedi a pochi chilometri di distanza, la prima in Cembra NA (TN), e la seconda in Lavis (TN), sicchè della cassa integrazione straordinaria della prima, la seconda era certamente a conoscenza.
Si può allora escludere che facendo uso della sua normale CP_1 prudenza e avvedutezza, tenuto conto delle condizioni in cui egli si è trovata concretamente ad operare, non abbia percepito i sintomi rivelatori della decozione di Parte_1
Anche il terzo motivo è quindi fondato.
8. – L'appello va interamente accolto, e condannata a CP_1 restituire le somme ricevute, oltre agli interessi nella misura di legge, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 12850 del 23/05/2018).
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellato a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 52.000,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 785/2023 del Tribunale di Trento, lo
[...] accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca ex art. 67
l.f. il pagamento della somma di Euro 18.901,00 eseguito nell'arco temporale compreso tra ottobre 2015 e gennaio 2016, nonché il pagamento della 15
somma di Euro 10.650,00 eseguito nel mese di agosto 2015 da
[...] in favore di e per l'effetto Parte_2 Controparte_1 condanna la predetta società a restituire al Parte_1
l'importo complessivo di Euro 29.551,00, oltre agli interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi, che si liquidano per il primo grado in Euro 6.000,00 per onorari ed Euro
545,00 per esborsi;
per il presente grado di appello in Euro 6.946,00 per onorari ed Euro 1.165,00 per esborsi;
il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
Trento, 28 gennaio 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo