TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/07/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4866/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Leporace n. 47, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Giuseppe Ferraro che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Cinzia
Mauro - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso in Cosenza, Via Alimena n. 8,
presso la propria sede, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Niccoli - resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare che, per il periodo dal dicembre
2019 al dicembre 2023, il tempo impiegato dal ricorrente, oltre il normale orario di ciascun
turno di servizio, per le operazioni compiute sul luogo di lavoro, di vestizione e svestizione,
pari a 20 minuti per ciascun turno - salva diversa quantificazione anche equitativa -
costituisce tempo di lavoro autonomamente retribuibile;
accertare e dichiarare che, per il
periodo dal dicembre 2019 al dicembre 2023, il Sig. ha diritto a vedersi Parte_1
riconoscere da parte dell' , in Controparte_2
1 p.l.r.p.t., la retribuzione maturata per il tempo impiegato per le operazioni di vestizione e
svestizione di cui alla conclusione che precede, pari ad € 4.930,38, il tutto salva diversa
quantificazione, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa ovvero che verrà
ritenuta anche in via equitativa;
condannare l' Controparte_2
convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del Sig.
[...] [...]
per i titoli di cui alle conclusioni che precedono, della somma di € 4.930,38, Pt_1
ovvero della maggiore o minore somma accertata in corso di causa anche a mezzo di
espletanda CTU ovvero determinata in via equitativa. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c.
e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle
somme via via rivalutate. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio,
con distrazione in favore dei procuratori antistatari …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare il ricorso introduttivo per i motivi su esposti,
con vittoria di spese e competenze del giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare alle dipendenze dell'
[...]
con contratto a tempo pieno e indeterminato come Controparte_2
infermiere; che aveva lavorato con i turni 8,00/14,00; 14,00/20,00 e 20,00/8,00 per 36 ore settimanali;
che aveva l'obbligo di indossare la divisa per lo svolgimento della prestazione lavorativa;
che per le operazioni di vestizione/svestizione occorrevano circa 20 minuti al giorno;
che tali operazioni erano svolte prima e dopo l'orario di lavoro;
che tale tempo maggiore di lavoro non era stato mai retribuito;
che spettava la retribuzione per il tempo di vestizione/svestizione della divisa, trattandosi di attività integrativa dell'obbligazione principale, eterodiretta dal datore di lavoro e finalizzata all'interesse generale;
che l'art. 43,
comma 11 e 12, CCNL 2019/2021 prevedeva il riconoscimento di tale periodo di lavoro maggiore per 10/15 minuti al giorno. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
2 L si è costituita in giudizio contestando le avverse Controparte_2
argomentazioni ed affermando in particolare che il diritto era prescritto;
che l'art. 27 CCNL
prevedeva che il tempo di vestizione/svestizione della divisa era ricompreso nell'orario di lavoro contrattuale, non prevedendo alcuna indennità connessa alle operazioni di vestizione/svestizione delle divisa;
che spettava alla parte l'onere di provare che il tempo di vestizione/svestizione non era compreso nell'orario di lavoro retribuito;
che i dipendenti timbravano l'entrata e l'uscita secondo l'orario previsto, oppure utilizzavano il codice per lo straordinario o per il recupero orario al momento della timbratura, sicché non spettava alcuna retribuzione aggiuntiva. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'1.7.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Sulla premessa per cui non sussiste la prescrizione eccepita da parte resistente, occorre considerare che la parte ricorrente agisce fondamentalmente su due presupposti.
Il primo attiene all'applicazione - asseritamente non compiuta dalla parte resistente - dell'art. 43, commi 11 e 12, del CCNL 2019/2021 che, tuttavia, prevede semplicemente il riconoscimento per gli operatori sanitari di 10/15 minuti per le operazioni di vestizione,
svestizione e passaggio di consegne tra entrata ed uscita, tempo da ritenersi ricompreso nell'orario di lavoro purché risultante dalle timbrature effettuate.
Per altro verso, poi, il ricorrente richiama i principi in tema di prestazione di vestizione/svestizione della divisa come eterodiretta dal datore di lavoro, da retribuire come
3 lavoro straordinario nel caso in cui il tempo non sia ricompreso nell'orario di lavoro e,
dunque, debba porsi in aggiunta all'orario contrattuale.
Occorreva dunque, a tal fine, allegare e dare dimostrazione che il tempo di vestizione/svestizione fosse antecedente alla timbratura del tesserino all'entrata e successivo alla timbratura del tesserino all'uscita (cfr. Cass. Sez. Lav. 4250/2025: “In tema di pubblico
impiego contrattualizzato, l'infermiere che chiede il pagamento di una somma aggiuntiva
alla retribuzione per aver reso una prestazione eccedente l'orario di lavoro - come risultante
dalle apposite timbrature in entrata e in uscita di cui all'art. 27, comma 12, c.c.n.l. Sanità
del 21/05/2018 - a causa del tempo impiegato, in assenza di istruzioni sul punto del datore
di lavoro, per indossare e svestire la divisa da lavoro prima e dopo tali timbrature, è tenuto
ad allegare e dimostrare di avere effettuato, anteriormente e successivamente a queste, le
operazioni di vestizione e svestizione”).
Nel caso in esame, invece, si afferma che il lavoratore compie le operazioni di vestizione della divisa prima dell'orario di lavoro e le operazioni di svestizione della divisa dopo la fine dell'orario di lavoro, senza tuttavia legare tale circostanza alle timbrature ed affermando anzi che il compenso spetta indipendentemente dalle timbrature (pg. 5 del ricorso).
La stessa prova per testi formulata prescindeva, di fatto, dalle timbrature del tesserino in entrata ed uscita, essendo interamente incentrate sull'orario di lavoro asseritamente maggiore.
Per quanto riguarda, poi, le deduzioni difensive (anche tardive) su anomalie delle timbrature o sulle buste paga che non tenevano conto delle ore risultanti dalle timbrature, deve rilevarsi la genericità delle argomentazioni medesime, specie in riferimento all'oggetto del giudizio,
che non attiene all'asserita mancata corrispondenza tra retribuzione e orario di lavoro risultante dalle timbrature.
L'accordo prodotto in atti, infine, è relativo al periodo successivo all'1.1.2024 e non riguarda, dunque, l'oggetto del processo.
4 La domanda deve dunque rigettarsi per la motivazione indicata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente,
delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.050,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 24.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4866/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Leporace n. 47, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Giuseppe Ferraro che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Cinzia
Mauro - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso in Cosenza, Via Alimena n. 8,
presso la propria sede, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Niccoli - resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare che, per il periodo dal dicembre
2019 al dicembre 2023, il tempo impiegato dal ricorrente, oltre il normale orario di ciascun
turno di servizio, per le operazioni compiute sul luogo di lavoro, di vestizione e svestizione,
pari a 20 minuti per ciascun turno - salva diversa quantificazione anche equitativa -
costituisce tempo di lavoro autonomamente retribuibile;
accertare e dichiarare che, per il
periodo dal dicembre 2019 al dicembre 2023, il Sig. ha diritto a vedersi Parte_1
riconoscere da parte dell' , in Controparte_2
1 p.l.r.p.t., la retribuzione maturata per il tempo impiegato per le operazioni di vestizione e
svestizione di cui alla conclusione che precede, pari ad € 4.930,38, il tutto salva diversa
quantificazione, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa ovvero che verrà
ritenuta anche in via equitativa;
condannare l' Controparte_2
convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del Sig.
[...] [...]
per i titoli di cui alle conclusioni che precedono, della somma di € 4.930,38, Pt_1
ovvero della maggiore o minore somma accertata in corso di causa anche a mezzo di
espletanda CTU ovvero determinata in via equitativa. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c.
e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle
somme via via rivalutate. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio,
con distrazione in favore dei procuratori antistatari …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare il ricorso introduttivo per i motivi su esposti,
con vittoria di spese e competenze del giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare alle dipendenze dell'
[...]
con contratto a tempo pieno e indeterminato come Controparte_2
infermiere; che aveva lavorato con i turni 8,00/14,00; 14,00/20,00 e 20,00/8,00 per 36 ore settimanali;
che aveva l'obbligo di indossare la divisa per lo svolgimento della prestazione lavorativa;
che per le operazioni di vestizione/svestizione occorrevano circa 20 minuti al giorno;
che tali operazioni erano svolte prima e dopo l'orario di lavoro;
che tale tempo maggiore di lavoro non era stato mai retribuito;
che spettava la retribuzione per il tempo di vestizione/svestizione della divisa, trattandosi di attività integrativa dell'obbligazione principale, eterodiretta dal datore di lavoro e finalizzata all'interesse generale;
che l'art. 43,
comma 11 e 12, CCNL 2019/2021 prevedeva il riconoscimento di tale periodo di lavoro maggiore per 10/15 minuti al giorno. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
2 L si è costituita in giudizio contestando le avverse Controparte_2
argomentazioni ed affermando in particolare che il diritto era prescritto;
che l'art. 27 CCNL
prevedeva che il tempo di vestizione/svestizione della divisa era ricompreso nell'orario di lavoro contrattuale, non prevedendo alcuna indennità connessa alle operazioni di vestizione/svestizione delle divisa;
che spettava alla parte l'onere di provare che il tempo di vestizione/svestizione non era compreso nell'orario di lavoro retribuito;
che i dipendenti timbravano l'entrata e l'uscita secondo l'orario previsto, oppure utilizzavano il codice per lo straordinario o per il recupero orario al momento della timbratura, sicché non spettava alcuna retribuzione aggiuntiva. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'1.7.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Sulla premessa per cui non sussiste la prescrizione eccepita da parte resistente, occorre considerare che la parte ricorrente agisce fondamentalmente su due presupposti.
Il primo attiene all'applicazione - asseritamente non compiuta dalla parte resistente - dell'art. 43, commi 11 e 12, del CCNL 2019/2021 che, tuttavia, prevede semplicemente il riconoscimento per gli operatori sanitari di 10/15 minuti per le operazioni di vestizione,
svestizione e passaggio di consegne tra entrata ed uscita, tempo da ritenersi ricompreso nell'orario di lavoro purché risultante dalle timbrature effettuate.
Per altro verso, poi, il ricorrente richiama i principi in tema di prestazione di vestizione/svestizione della divisa come eterodiretta dal datore di lavoro, da retribuire come
3 lavoro straordinario nel caso in cui il tempo non sia ricompreso nell'orario di lavoro e,
dunque, debba porsi in aggiunta all'orario contrattuale.
Occorreva dunque, a tal fine, allegare e dare dimostrazione che il tempo di vestizione/svestizione fosse antecedente alla timbratura del tesserino all'entrata e successivo alla timbratura del tesserino all'uscita (cfr. Cass. Sez. Lav. 4250/2025: “In tema di pubblico
impiego contrattualizzato, l'infermiere che chiede il pagamento di una somma aggiuntiva
alla retribuzione per aver reso una prestazione eccedente l'orario di lavoro - come risultante
dalle apposite timbrature in entrata e in uscita di cui all'art. 27, comma 12, c.c.n.l. Sanità
del 21/05/2018 - a causa del tempo impiegato, in assenza di istruzioni sul punto del datore
di lavoro, per indossare e svestire la divisa da lavoro prima e dopo tali timbrature, è tenuto
ad allegare e dimostrare di avere effettuato, anteriormente e successivamente a queste, le
operazioni di vestizione e svestizione”).
Nel caso in esame, invece, si afferma che il lavoratore compie le operazioni di vestizione della divisa prima dell'orario di lavoro e le operazioni di svestizione della divisa dopo la fine dell'orario di lavoro, senza tuttavia legare tale circostanza alle timbrature ed affermando anzi che il compenso spetta indipendentemente dalle timbrature (pg. 5 del ricorso).
La stessa prova per testi formulata prescindeva, di fatto, dalle timbrature del tesserino in entrata ed uscita, essendo interamente incentrate sull'orario di lavoro asseritamente maggiore.
Per quanto riguarda, poi, le deduzioni difensive (anche tardive) su anomalie delle timbrature o sulle buste paga che non tenevano conto delle ore risultanti dalle timbrature, deve rilevarsi la genericità delle argomentazioni medesime, specie in riferimento all'oggetto del giudizio,
che non attiene all'asserita mancata corrispondenza tra retribuzione e orario di lavoro risultante dalle timbrature.
L'accordo prodotto in atti, infine, è relativo al periodo successivo all'1.1.2024 e non riguarda, dunque, l'oggetto del processo.
4 La domanda deve dunque rigettarsi per la motivazione indicata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente,
delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.050,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 24.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5