Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/03/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1522/2023 r.g. promossa da con sede Padova Parte_1
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante P.IVA_1 [...]
, quale cessionaria del credito della società Parte_2 [...]
, cancellata dal Parte_3
registro delle imprese il 25 ottobre 2023, rappresentata e difesa dagli avvocati
Gavino Spiga ed Enrico Rocco per mandato e domiciliata come in atti –
appellante –
contro
(P.IVA in persona del legale rappresentante COroparte_1 P.IVA_2
con sede in Rezzato (Bs), rappresentata e difesa dagli COroparte_2
avv.ti Roberta Rinaldi e Alessandra Lussignoli per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
1
(P.IVA ) con l'avv. Federico Finadri - COroparte_3 P.IVA_3
appellata contumace –
e contro
(P.IVA ), con l'avv. Roberto Iannaccone – COroparte_4 P.IVA_4
appellata contumace –
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Padova
o O o
Conclusioni per l'appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, reietta ogni contraria istanza e previa ogni occorrenda declaratoria: Nel merito: In riforma della sentenza impugnata, accogliere in toto il proposto appello per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto. In subordine: Nella denegata ipotesi di conferma della sentenza che revoca il decreto opposto, accogliere la domanda di manleva verso e condannare quest'ultima, in persona del legale COroparte_1
rappresentante pro tempore, a tenere manlevata ed indenne Parte_4
da qualunque esborso nei confronti dell'opponente In via COroparte_3
istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nella seconda e terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., da aversi qui per integralmente trascritte, nonché a verbale d'udienza, per quanto non ammesso dal G.I. in primo grado. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni per l'appellata COroparte_5
[...] In via pregiudiziale di rito: Preso atto della cancellazione in data 25.10.2023
dal Registro delle Imprese CCIAA di Padova della società
[...]
COroparte_6
dichiarare l'interruzione del processo e per l'effetto assumere ogni provvedimento più opportuno. Sempre in via preliminare di rito: Accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 331 c.p.c., ordinare a parte appellante l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società
per tutti i motivi esposti in narrativa. In via principale e CP_4
nel merito: Si chiede la conferma integrale della sentenza n. 1269/2023
emessa in data 15.06.2023 e pubblicata in pari data dall'Ecc.mo Tribunale di
Padova. In via subordinata e nel merito: Nella denegata ipotesi di riforma,
anche parziale, della sentenza n. 1269/2023 emessa in data 15.06.2023 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Padova, accertare e dichiarare che nulla è dovuto per qualsiasi ragione o causa a titolo di garanzia o manleva da nei confronti dell'appellante ovvero nei confronti di COroparte_1 [...]
Confermare la statuizione relativa alla rifusione delle spese di lite CP_3
in favore di In ogni caso: Con conferma di vittoria di spese CP_1
di lite del primo grado di giudizio e con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio. In via istruttoria: Si reiterano le istanze istruttorie avanzate in primo grado e non accolte, da intendersi qui integralmente trascritte”. Si
contesta integralmente tutto quanto ex adverso dedotto e formulato e si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni ex adverso formulate.
Fatto e motivi della decisione
3 1.- Con citazione notificata il 1^ settembre 2023
[...]
evocava Parte_3 COroparte_1 [...]
e avanti la Corte d'Appello di Venezia CP_3 COroparte_4
impugnando la sentenza n. 1269/2023 del Tribunale di Padova (pubblicata il
15 giugno 2023 e notificata il 4 luglio successivo) che accogliendo l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 447/2019 chiesto ed ottenuto su fatture nn. 30 e 31 del 2017 per € 25.739,56, oltre agli interessi e spese, per la vendita di 6 telecamere da installare ai varchi stradali di Marcaria (MN) per il controllo dei veicoli, autorizzata la chiamata di e di COroparte_1 CP_4
aveva revocato il decreto condannandola alle spese a favore dei
[...]
chiamati, invece compensate nel rapporto stante il rigetto della riconvenzionale risarcitoria (per danni anche da discredito commerciale).
Lamentava con il primo motivo l'errato rigetto dell'eccezione di decadenza rilevando che alcun riconoscimento dei vizi vi era stato. Con il secondo motivo si doleva del mancato esame dell'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia con omessa motivazione;
con il terzo motivo lamentava l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento formulata da
CO
in assenza della gravità; con il quarto motivo si doleva del rigetto della domanda di manleva contro lamentando infine l'errata COroparte_1
regolamentazione delle spese.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendone la reiezione COroparte_1
ma domandando in via preliminare la interruzione del giudizio per la cancellazione di dal registro delle imprese. Parte_3
Non si costituivano e che rimanevano COroparte_3 COroparte_4
contumaci.
4 Dichiarata la interruzione il giudizio era riassunto da
[...]
Si costituiva Non si Parte_1 COroparte_1
costituivano e che rimanevano contumaci. COroparte_3 COroparte_4
2.- La causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza del 24 marzo 2025
con la concessione, a ritroso, dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
Osserva la Corte.
3.1.- L'appello è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno addebitate all'appellante nei confronti della chiamata costituita LA. Nulla nei restanti rapporti stante le mancata costituzione.
3.2.- Preliminarmente si rileva la integrità del contraddittorio in quanto il presente giudizio d'appello vede evocate tutte le parti del primo grado ex art. 332 Cod. proc. Civ. tra cui e chiamate in COroparte_4 COroparte_1
garanzia da , ora alla quale non può imporsi ulteriore Parte_4 Parte_1
e diversa attività processuale essendo nella disponibilità della stessa la specificazione delle domande e delle conclusioni.
4.1.- Il tribunale di Padova, adito da in opposizione a COroparte_3
decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto da per il pagamento del Parte_4
corrispettivo di vendita di 6 telecamere per il controllo del traffico, a sua volta
CO installate da nel comune di Marcaria (MN), su appalto dell'ente territoriale, rivelatesi non funzionanti, aveva accolto l'eccezione di inadempimento della compratrice ex art. 1460 Cod. Civ. ritenendo irrilevante l'eccezione di decadenza per il riconoscimento dei vizi stante la sostituzione degli alimentatori, aveva revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la
5 riconvenzionale per mancata prova dei danni, compensando le spese addebitate alla opposta nei rapporti con i terzi chiamati.
Il 25 ottobre 2023 COroparte_6
è stata cancellata dal Registro delle Imprese CCIAA di Padova
[...]
(visura) ed il giudizio, interrotto con ordinanza del 23 gennaio 2024, è stato riassunto da di Parte_1
Padova già socio totalitario di si è costituita Parte_4 Parte_1
dimettendo la visura camerale, il bilancio di liquidazione, la nota integrativa ed il piano di riparto dai quali emerge la cessione a suo favore del credito verso GSN S:r.l.. Sussiste la legittimazione di . Parte_1
5.1.- Con il primo motivo si lamenta l'errato rigetto dell'eccezione di decadenza perché il riconoscimento dei vizi, con la sostituzione degli alimentatori, non avrebbe potuto importare tale effetto.
Il motivo è infondato
5.2.- Il rapporto negoziale tra e è stato qualificato Parte_4 CP_3
nella disciplina della compravendita per 6 telecamere poi installate presso i varchi stradali del comune di Marcaria (MN) per il controllo dei veicoli.
Opera l'art. 1495 Cod. Civ..
Dagli atti e dalla sentenza emerge che le telecamere vendute avevano presentato sin da subito problemi nella trasmissione e nei collegamenti
CO (lettere di contestazione di ) e che non erano stati risolti con la sostituzione degli alimentatori operata da il 29 agosto del 2017 Parte_4
ma solo a seguito della sostituzione dei nuovi “router 3G” da parte di altro fornitore. Il tribunale ha così statuito “Nella fornitura in sostituzione del
29.8.2017 il riferimento alla mancato funzionamento delle telecamere e al
6 surriscaldamento degli alimentatori a seguito di un incontro tra le parti mostra in maniera inequivocabile che ha accettato la contestazione senza Parte_4
porre alcuna questione sulla tempestività e riconoscendo, altresì, con l'intervento eseguito, la fondatezza della stessa”.
5.3.- L'appellante sostiene che il primo giudice si era soffermato esclusivamente sulla fornitura del 29 agosto 2017 che aveva riguardato la sola questione degli alimentatori e non quella degli altri vizi denunziati;
che gli alimentatori originali erano stati acquistati in autonomia da tanto CP_3
che non erano compresi nel primo ordine del 16.11.2016 (cfr. doc.4 primo grado); che erano stati installati dall'acquirente con proprio personale,
CO inserendoli all'interno di un box chiuso e non ventilato;
che aveva effettuato un nuovo e distinto ordine il 4 agosto 2017 (doc. 5 primo grado)
che era stato evaso da e pagato. Pt_4
Premettendo che non risulta affatto (così gli atti introduttivi a formare il thema
decidendum) che sia stata eccepita l'altruità degli alimentatori forniti sicché
la prospettazione appare nuova, il motivo non appare fondato.
Quel che rileva è il fatto indiscusso dell'intervento riparatore posto in essere da il 29 agosto del 2017, affatto negato. Più in particolare, Parte_4
dunque, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta, che ai sensi del 2° co.
dell'art. 1495 cod. civ. rende la denunzia non necessaria, oltre che in forma espressa può avvenire anche tacitamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia” (cfr. Cass. n. 16766/2019; n.
23970/2013; Cass. n. 10288/2002; Cass. n. 4219/1998). E questo si verifica anche per effetto del comportamento del venditore che compia sulla cosa
7 venduta interventi di riparazione affatto negati, qui, dall'appellante. Che poi gli interventi siano stati o meno risolutivi e che gli stessi abbiano riguardato i vizi effettivi o altri non rileva posto che (Cass. sentenza n. 33380 del 30
novembre 2023) conta il comportamento del venditore che con gli interventi di riparazione sulla cosa venduta, assume una condotta incompatibile con la volontà di contestare l'esistenza dei vizi e costituisce, ai sensi dell'art 2944
c.c., atto idoneo ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia, di cui all'art. 1495, comma 3, c.c. oltre che la decadenza. Così (Cass. sentenza n.
7301 deel 26 marzo 2010) il riconoscimento "per facta concludentia" emerge con la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita
6.- Gli interventi riparatori effettuati da , sostanzialmente non Parte_4
censurati con il motivo, hanno importato una volontà della venditrice incompatibile con quella di contestare i vizi tanto che risulta interrotto il termine di prescrizione oltre che di decadenza. Anche il secondo motivo di appello va dunque rigettato, integrata in tal modo la motivazione.
7.- Con il terzo motivo si censura l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento in mancanza del requisito della gravità assumendosi che,
semmai, avrebbe dovuto essere accolta la domanda di riduzione del prezzo.
Il motivo è infondato.
Per quanto attiene la gravità dell'inadempimento (così Cass. sentenza n. 7187
del 4 marzo 2022) occorre tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale. Quindi occorre valutare la gravità, tenendo conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della
8 prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (ex multis, Cass. n. 22346/2014;
più di recente, Cass. n. 8220/2021, in tema di responsabilità medico-
chirurgica, nonché Cass. n. 20874/2021, in tema di appalto pubblico).
Nel caso di specie la gravità dell'inadempimento si apprezza proprio in
CO considerazione del fatto che le 6 telecamere vendute da a Parte_4
avevano presentato sin da subito problemi di funzionamento anche lamentati dell'ente territoriale e che ne avevano compromesso l'utilizzo tanto che la stessa era intervenuta per effettuare le riparazioni (ut supra) fino Parte_4
a quanto il problema era stato risolto con la sostituzione di una componente
(router 3G). La gravità si apprezza in primis in forza della durata complessiva del malfunzionamento che ha avuto inizio subito dopo la installazione, quindi dal giugno del 2017 (docc. 2, 3 e 4) e del luglio successivo, passando dunque per l'intervento di riparazione dell'agosto del 2017 che non aveva avuto esito positivo giungendo al settembre successivo ove (lettera del 18 settembre
CO 2017) il difensore di aveva lamentato la mancata funzionalità di tre telecamere su sei per i punti di Cesole, Campitello e ponte di Marcaria
nonostante la sostituzione degli alimentatori, lamentando pure la mancata
9 funzionalità di notte delle telecamere vendute e riconducendo il problema al modulo 3G difettoso. In secondo luogo la gravità si apprezza per le ricadute pregiudizievoli in ambito pubblicistico;
infatti dalla lettera inviata dai legali
CO del a , il 16 ottobre 2018, risultano carenze nella Parte_5
funzionalità delle telecamere che presentavano “salti” di transito di veicoli con conseguente inattendibilità dei dati rilevati;
problematiche ulteriori
(telecamera di Campitello) date dal fatto che la telecamera al “velox”
interrompeva drasticamente le immagini non rilevando i transiti. Solo ad ottobre del 2018, dopo la persistenza dei problemi di funzionamento delle
CO telecamere, come lamentati anche dall'ente territoriale, era riuscita, con
CP_ l'incarico affidato a Tel, soggetto diverso dal venditore, al ripristino del software reso in grado di funzionare correttamente (documentazione dimessa).
Il protrarsi per un lungo periodo delle problematiche di funzionamento degli impianti venduti con ricadute anche riguardo a terzi in ambito pubblicistico,
non risolti dalla venditrice ed afferenti sostanzialmente un numero rilevante di telecamere (almeno tre se non più su sei) comprova il grave inadempimento complessivo tanto sotto il piano oggettivo, risultando compromessa l'utilità
dei beni venduti, posta anche la mancata soluzione delle problematiche da parte della venditrice, quanto sul versante soggettivo anche in considerazione della persistente e successiva pretesa al pagamento della venditrice inadempiente.
Risulta pertanto il grave inadempimento a giustificazione della corretta eccezione ex art. 1460 Cod. Civ. articolata dall'acquirente.
10 8.1.- Con il quarto motivo si censura il mancato accoglimento della domanda di maleva (con sostanziale omessa motivazione) rilevandosi che COroparte_1
non aveva “fornito solo il software delle telecamere” ma aveva effettuato l'intera fornitura di telecamere (e accessori, alimentatori inclusi) oggetto di causa a per circostanza pacifica e non contestata oltre che Parte_4
documentata (cfr. docc.
6 -10 primo grado).
Il motivo è infondato.
8.2.- Nella comparsa in primo grado aveva così argomentato la Parte_4
domanda di manleva “L'opposta, nonostante l'evidente infondatezza dell'opposizione, intende comunque chiamare in causa, per mero scrupolo difensivo, le proprie fornitrici con sede legale in via COroparte_1
Napolenica, 6 - 25086 Rezzato BS Italy (Partita IVA: ) e P.IVA_2
con sede in via G. Frua, 28/8 - 20146 Milano (Partita IVA: COroparte_4
), fornitrici rispettivamente delle telecamere e del software, e P.IVA_4
pertanto responsabili esclusive di eventuali vizi del prodotto, affinchè le stesse, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la tenga indenne del risarcimento del danno da corrispondere all'attrice opponente”.
LA, a sua volta e nel costituirsi, aveva contestato la domanda rilevando che “La scrivente difesa non riesce a comprendere su quali fondamenta giuridiche venga basata la presente chiamata in causa, considerando che la comparsa di costituzione e risposta depositata da è priva di Parte_4
argomentazione difensiva sul punto. Non solo. L'opposta non fa mai menzione nel proprio atto della società LA, tranne a chiosa dello stesso quando scrive: “L'opposta, (…), intende comunque chiamare in causa, per mero scrupolo difensivo, le proprie fornitrici (…) e pertanto CP_1
11 responsabili di eventuali vizi del prodotto (…)”. Nessuna allegazione difensiva viene prodotta sul punto;
nessun contratto intercorrente tra l'opposta e le terze chiamate, nessun ordine ovvero conferma d'ordine intercorso tra le stesse, nessuna fattura per le forniture oggetto della causa e tantomeno nessuna comunicazione inviata da parte di che possa Parte_4
ricondurre a LA qualsivoglia responsabilità per vizi dei prodotti oggetto della fornitura per cui è causa. L'unica motivazione addotta a fondamento dell'istanza avanzata ai sensi dell'art. 269 c.p.c. risulta essere il mero scrupolo difensivo. Ebbene, pare a questa difesa che, avanzare richiesta di manleva da ogni conseguenza pregiudizievole nell'ipotesi di una soccombenza, sia una dissertazione tanto bizzarra quanto illegittima sulla base del mero scrupolo difensivo e pertanto inammissibile. Nessun rapporto viene dedotto dal quale possa farsi ritenere fondata la richiesta di chiamata in causa di LA da parte di , affinchè quest'ultima possa ritenersi manlevata in caso Parte_4
di soccombenza. La richiesta così come formulata risulta essere pretestuosa ed illegittima, non gravando in capo a alcun obbligo di tenere indenne CP_1
l'opposta da qualunque esborso economico nei confronti di CP_3
Inoltre, non fornisce allegazione alcuna in merito ad eventuale Parte_4
responsabilità contrattuale delle terze chiamate per vizi del prodotto. Gli unici documenti allegati da nel proprio atto introduttivo si riducono Parte_4
alla copia della notifica del decreto ingiuntivo a e relativi allegati CP_3
– quali le fatture azionate, la conferma d'ordine tra e CP_3 [...]
, l'estratto autentico notarile nonché la visura catastale -. Tantomeno Pt_4
è dato comprendere l'eventuale grado di responsabilità di LA negli asseriti vizi contestati dall'opposta nella fornitura a ovvero quali CP_3
12 sarebbero nello specifico i prodotti viziati la cui fornitura sia riconducibile esclusivamente a LA (non vi sono indicazioni di numeri seriali o codici prodotto o quant'altro). COroparte ha richiesto al Tribunale adito di essere autorizzato a chiamare in causa il terzo indicando unicamente la ragione sociale di LA ed Alla luce delle motivazioni sopra addotte ed CP_4
in assenza di qualsivoglia obbligo giuridico in capo a di manlevare CP_1
in caso di soccombenza, anche parziale, la scrivente difesa Parte_4
chiede in via preliminare la revoca del provvedimento di autorizzazione di chiamata in causa del terzo emesso in sede d'udienza del giorno 08.10.2019,
per mancata indicazione del rapporto di garanzia/manleva che dovrebbe intercorrere tra l'opposta e la terza chiamata;
nonché mancata indicazione dei vizi addebitabili in capo a nonché mancata indicazione del grado di CP_1
responsabilità contrattuale alla terza chiamata addebitabile. L'accoglimento della richiesta di revoca del provvedimento emesso dovrà comportare altresì
la dichiarazione di nullità della chiamata in causa del terzo. Peraltro, l'atto di citazione del terzo risulta essere in ogni caso nullo, ai sensi dall'art. 164
comma IV c.p.c., per mancanza dei requisiti richiesti a pena di nullità dai nn.
3-4 del comma III dell'art. 163 c.p.c. e per l'effetto se ne chiede la relativa declaratoria. Infatti l'assenza nell'atto di citazione dell'editio actionis ovvero la mancata indicazione del petitum e causa petendi rende nulla la citazione.
Dichiarata così la nullità dell'atto di citazione del terzo, si dovrà altresì
dichiarare decaduta dalla relativa domanda di chiamata in causa, Parte_4
la quale deve essere svolta a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c”
13 Ha replicato la chiamante nella prima memoria ex art. 183 6^ co Cod. proc.
Civ. “Esaminate le difese di la stessa afferma di non avere COroparte_4
mai avuto rapporti con le parti in causa, avendo fornito il software delle telecamere direttamente a e, comunque, che non vi era nel caso COroparte_1
di specie alcuna problematica che avesse attinenza con il software. Su
quest'ultima affermazione concordiamo, e la questione sarà comunque accertata in corso di causa, così come la precedente affermazione, che ad ogni buon conto si contesta. dal canto suo, aveva chiesto la revoca COroparte_1
dell'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, ed eccepito la nullità
dell'atto di citazione del terzo e la decadenza dell'opposta dalla chiamata in causa stessa” “Circa il rapporto di fornitura, peraltro, è la stessa COroparte_1
a darne atto, e comunque non vi era alcun onere di documentarlo prima della memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2, sede processuale deputata”.
8.3.- E' ben noto che la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 164 Cod.
proc. Civ. riferiti allo jus poenitendi devono sussistere fin dalla domanda non valendo le integrazioni successive ex art. 183 6^ Co. cod. proc. Civ.
(Cass.16517/2023) ed è altrettanto vero che tema di diritti eteroderminati i fatti devono essere necessariamente allegati dalla parte onerata, tuttavia nel caso di specie la formula utilizzata da , pur stringata, era del tutto Parte_4
comprensibile in quanto comprovava che a fronte dei vizi lamentati da
[...]
intendeva chiedere il risarcimento, in manleva, a LA che aveva Pt_4
venduto a sua volta le telecamere;
il tutto adducendo a dimostrazione le fatture.
Tuttavia, alcun risarcimento del danno risulta posto a carico di Parte_4
CO ed a favore di in quanto la domanda riconvenzionale è stata rigettata ed
14 il motivo, per come posto (anche relativo a qualunque esborso nei confronti dell'opponente , non può trovare accoglimento. COroparte_3
9.- Anche il capo di condanna alle spese va confermato, in dissenso dall'ultimo motivo, in quanto la sentenza ha trovato conferma quindi in relazione ai rapporti tra opponente ed opposta ed anche in relazione alla posizione di LA per quanto sopra.
10.- Le istanze istruttorie articolate dalle parti appaiono inammissibili in quanto non risultano specificate nelle ragioni per le quali le stesse, ove accolte, avrebbero potuto importare una diversa statuizione.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da Parte_6
contro e contro così
[...] COroparte_3 COroparte_4
provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Padova;
condanna l'appellante alle spese a favore di in €.
6.946 per compensi CP_1
oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
dà atto, stante il rigetto dell'appello che sussistono i presupposti processuali affinché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma della L. 24 dicembre 2012 n. 228, se dovuto
Venezia lì 25 marzo 2025
Il Presidente estensore
Dott. Massimo Coltro
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