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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 222/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LENTO AURORA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2779/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sant'Angelo Muxaro - Via Pizzo Corvo, 33 92020 Sant'Angelo Muxaro AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2021 00470156 49 000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2021 00470156 49 000 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 2779.2024, depositato il 23 luglio 2024, il signor Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento, vinte le spese, della cartella di pagamento n. 291 2021 00470156 49 000, notificata il 7 maggio 2024, con cui l'Agenzia delle entrate Riscossione, per conto del Comune di Sant'Angelo Muxaro, ha chiesto il pagamento della somma di € 949,36, a titolo di IMU e TARI, per l'anno d'imposta 2016.
Esposti i fatti, ha dedotto l'omessa notifica dell'avviso presupposto e la prescrizione.
In data 16 ottobre 2024, si è costituito in giudizio il Comune di Sant'Angelo Muxaro che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
In data 28 ottobre 2024, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate Riscossione, che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
All'udienza del 16 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente e ritenuti infondati alla luce della troncante considerazione che, come rappresentato e documentato dal Comune di Sant'Angelo Muxaro la contestata cartella è stata preceduta dall'avviso di accertamento n. 6253 del 22 dicembre 2020, il quale è stato notificato il giorno 19 aprile 2021 e non risulta impugnato, cosicchè è da ritenersi inoppugnabile.
Tale circostanza è stata comprovata mediante deposito di documentazione che non è stata contestata da parte ricorrente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione quinta, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 400,00 oltre oneri accessori, se e in quanto dovuti, da suddividersi in parti uguali tra il Comune di Sant'Angelo Muxaro
e l'Agenzia delle entrate Riscossione.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
RA TO
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LENTO AURORA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2779/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sant'Angelo Muxaro - Via Pizzo Corvo, 33 92020 Sant'Angelo Muxaro AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2021 00470156 49 000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2021 00470156 49 000 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 2779.2024, depositato il 23 luglio 2024, il signor Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento, vinte le spese, della cartella di pagamento n. 291 2021 00470156 49 000, notificata il 7 maggio 2024, con cui l'Agenzia delle entrate Riscossione, per conto del Comune di Sant'Angelo Muxaro, ha chiesto il pagamento della somma di € 949,36, a titolo di IMU e TARI, per l'anno d'imposta 2016.
Esposti i fatti, ha dedotto l'omessa notifica dell'avviso presupposto e la prescrizione.
In data 16 ottobre 2024, si è costituito in giudizio il Comune di Sant'Angelo Muxaro che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
In data 28 ottobre 2024, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate Riscossione, che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
All'udienza del 16 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente e ritenuti infondati alla luce della troncante considerazione che, come rappresentato e documentato dal Comune di Sant'Angelo Muxaro la contestata cartella è stata preceduta dall'avviso di accertamento n. 6253 del 22 dicembre 2020, il quale è stato notificato il giorno 19 aprile 2021 e non risulta impugnato, cosicchè è da ritenersi inoppugnabile.
Tale circostanza è stata comprovata mediante deposito di documentazione che non è stata contestata da parte ricorrente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione quinta, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 400,00 oltre oneri accessori, se e in quanto dovuti, da suddividersi in parti uguali tra il Comune di Sant'Angelo Muxaro
e l'Agenzia delle entrate Riscossione.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
RA TO