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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/08/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 676/2015 – N. R.G. 2128/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili iscritte al n. r.g. 676/2015 e n. r.g. 2128/2015 tra:
C.F.: ), residente in [...] C.F._1
De Gasperi n. 6, elettivamente domiciliato in SA, viale Santa Panagia n. 136/R, presso lo studio dell'avv. SALVATORE ZIRONE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F.: , residente in [...] C.F._2
Alcide De Gasperi n. 4, elettivamente domiciliato in SA, via Eumelo n. 47, presso lo studio dell'avv. TULLIO SCIRE', che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTO
C.F.: ), residente in [...], Controparte_2 C.F._3
E , residente in [...], Traversa Belvedere di Scala Controparte_3 C.F._4
Greca n. 42, elettivamente domiciliate in SA, Corso Gelone n. 103, presso lo studio dell'avv.
MASSIMO MILAZZO, che le rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTE
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del febbraio 2015 introduttiva del procedimento n. R.G. 676/2015 Parte_1 ha chiesto accertarsi in proprio favore l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito in TÀ GI, Melilli, via A. De Gasperi n. 6, censito nel N.C.E.U. al foglio n.
86, particella n. 831, subalterno n. 3, con scala e corte comune non censite, convenendo in giudizio i propri germani e da ritenersi unitamente CP_1 Controparte_2 Controparte_3 all'esponente proprietari formali del bene, all'esito dell'apertura della successione dei comuni genitori e , in origine titolari del diritto dominicale. Persona_1 CP_4
A sostegno della propria prospettazione, l'attore ha rappresentato di aver posseduto la richiamata unità immobiliare sin dal 1977, in modo pacifico, continuo, ininterrotto per oltre trent'anni, edificandovi un fabbricato, abitando nello stesso, eseguendo interventi di manutenzione, provvedendo al pagamento delle utenze e portando a termine il relativo procedimento di sanatoria di abusi edilizi, con oneri a proprio carico.
Con comparsa di costituzione e risposta del giugno 2015 si è costituito in giudizio CP_1
il quale, al fine di opporsi alla domanda attorea, ha sostenuto che avrebbe utilizzato Parte_1
il bene oggetto di causa col consenso dei genitori, configurandosi, pertanto, una situazione di fatto assimilabile alla mera tolleranza, inidonea ad integrare il possesso utile ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, in assenza di provati atti di interversio possessionis.
Con comparsa di costituzione e risposta del novembre 2015 si sono costituite in giudizio anche e aderendo invece alla ricostruzione dell'attore e chiedendo Controparte_2 Controparte_3
l'accoglimento della pretesa di accertamento da quest'ultimo azionata.
Con separata citazione dell'aprile 2015 introduttiva del procedimento n. R.G. 2128/2015 CP_1
esponendo di essere figlio ed erede legittimo per ¼ di , ha convenuto in
[...] CP_4 giudizio e – del pari figli ed eredi della de cuius Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
nella misura di ¼ ciascuno -, chiedendo la divisione del compendio immobiliare ereditario costituito dall'appartamento sito in TÀ GI, Melilli, via A. De Gasperi n. 4, censito al N.C.E.U. al foglio n. 86, particella n. 831, subalterno n. 2, nonché dall'appartamento sito in TÀ GI, Melilli, via
A. De Gasperi n. 6, censito al N.C.E.U. al foglio n. 86, particella n. 831, subalterno n. 3.
Con comparsa di costituzione e risposta del settembre 2015 si è costituito il quale Parte_1 si è opposto alla richiesta avversaria limitatamente all'immobile individuato dal subalterno n. 3, in quanto già oggetto di domanda di usucapione nel separato procedimento n. R.G. 676/2015 - al quale ha chiesto riunirsi il giudizio n. R.G. 2128/2015 - ed ha altresì richiesto condannarsi CP_1
alla fruttificazione in relazione all'immobile individuato dal subalterno n. 2, in quanto goduto dal medesimo contro la volontà degli altri contitolari, a far data dall'agosto 2013.
Per l'eventualità del mancato accertamento della usucapione in proprio favore e dunque per l'ipotesi di divisione giudiziale estesa all'unità immobiliare individuata dal subalterno n. 3, Parte_1
ha in via subordinata chiesto tenersi conto, in sede di operazioni divisionali, degli importi sostenuti per la costruzione del fabbricato insistente nella predetta unità immobiliare e per il completamento del relativo procedimento di sanatoria edilizia. Con comparsa di costituzione e risposta del settembre 2015 si sono costituite anche Controparte_2
e chiedendo, in relazione alla divisione dell'immobile individuato dal subalterno Controparte_3
n. 2, l'attribuzione ai sensi dell'art. 720 c.c., con riconoscimento di conguagli in favore degli altri contitolari.
Disposta la riunione dei due giudizi n. R.G. 676/2015 e n. R.G. 2128/2015, le cause sono state istruite mediante interrogatorio formale e prova testimoniale e, all'udienza dell'8.10.2021, esse sono state trattenute una prima volta in decisione.
Con sentenza non definitiva n. 458/2022 del 15.3.2022 il Tribunale di SA ha rigettato la domanda di usucapione proposta da e con ordinanza emessa in pari data è stata Parte_1
disposta la prosecuzione dei procedimenti, per il completamento dell'istruttoria in relazione allo scioglimento della comunione ereditaria ed alle richieste indennitarie e di fruttificazione articolate dalle parti.
Tentata inutilmente la conciliazione ed acquisite le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, le cause sono state nuovamente poste in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va anzitutto ricordato che con la richiamata sentenza non definitiva n. 458/2022 è stata disattesa la domanda di usucapione proposta da in relazione all'immobile sito in TÀ Parte_1
GI, Melilli, via A. De Gasperi n. 6, censito nel N.C.E.U. al foglio n. 86, particella n. 831, subalterno n. 3.
Tale bene rientra, pertanto, nella comunione ereditaria sussistente tra il predetto soggetto, CP_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_3
Occorre conseguentemente esaminare la domanda di divisione in relazione sia all'appartamento sito in TÀ GI, Melilli, via A. De Gasperi n. 4, censito al N.C.E.U. al foglio n. 86, particella n. 831, subalterno n. 2, sia all'appartamento sito in TÀ GI, Melilli, via A. De Gasperi n. 6, censito al
N.C.E.U. al foglio n. 86, particella n. 831, subalterno n. 3.
Orbene, ai sensi degli artt. 1111 e 713 c.c., ciascuno dei partecipanti o dei coeredi, in assenza di divisione contrattuale o testamentaria, può sempre domandare lo scioglimento della comunione, mediante domanda di divisione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985, con riferimento agli edifici la cui costruzione sia iniziata prima del 17 marzo 1985, “gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia e di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31”, o se “non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35”.
Per altro verso, l'art. 17 della medesima legge n. 47/1985 (come l'attuale art. 46 D.P.R. 380/2001, recante il c.d. T.U. Edilizia), prevede che “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'art.
13. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.
Tanto premesso, con una recente pronuncia a Sezioni Unite, il Supremo Collegio è stato chiamato a stabilire se, tra gli atti tra vivi per i quali l'articolo 40 della legge n. 47/1985 commina la sanzione della nullità al ricorrere delle condizioni ivi previste, debbano ritenersi compresi o meno gli atti di scioglimento delle comunioni, ordinarie ed ereditarie (Cass. Civ. Sez. Un. 7.10.2019, n. 25021).
La Corte di Cassazione, nel suo supremo consesso, ha fornito risposta affermativa, all'esito del confronto tra il testo dell'art. 40, comma 2, citato e il testo dell'art. 17 della legge n. 47/1985 (oggi abrogato ma trasposto con identico contenuto nell'art. 46, comma 1, D.P.R. 380/2001) e all'esito dell'analisi del significato dei relativi enunciati normativi ricostruito sul piano logico-semantico.
La seconda delle disposizione richiamate (art. 17 della legge n. 47/1985) menziona espressamente, per gli immobili la cui costruzione sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 (data di entrata in vigore della legge n. 47/1985), la nullità degli atti di scioglimento della comunione relativa ad immobili abusivi.
Nell'ambito dell'art. 40 della legge n. 47/1985, relativo ad immobili la cui costruzione sia iniziata prima del 17 marzo 1985 (ma dopo l'1 settembre 1967, essendo altrimenti sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), non è contemplato invece alcun riferimento espresso alla nullità degli atti di scioglimento della comunione, essendo ivi menzionati in via generica gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali.
Le Sezioni Unite, ritenendo non applicabile il canone ermeneutico “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” e uniformandosi al criterio interpretativo teleologico, hanno affermato che la comminatoria di nullità degli atti aventi ad oggetto immobili abusivi si estende altresì agli atti di scioglimento delle comunioni (ordinarie ed ereditarie) di cui all'art. 40 della legge n. 47/1985, poiché la locuzione “atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali […] relativi ad edifici o loro parti” deve considerarsi comprensiva di tutti gli atti inter vivos, ad eccezione di quelli espressamente esclusi, mentre sarebbe irragionevole sottrarre alla sanzione della nullità taluni immobili solo perché edificati prima dell'entrata in vigore della legge n. 47/1985.
È stato pertanto enunciato il principio di diritto per cui “gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47/1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore all'1 settembre 1967”.
Le Sezioni Unite hanno poi affermato che nel novero degli atti tra vivi per i quali l'art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985 commina la sanzione della nullità rientrano sia lo scioglimento della comunione ordinaria sia quello della comunione ereditaria, conseguentemente dirimendo la questione della riconducibilità di tale ultimo atto tra i negozi mortis causa o tra quelli inter vivos.
Muovendo dalla disciplina della comunione ereditaria (qualificata come communio incidens, avente ad oggetto beni che già componevano il patrimonio del de cuius, i quali pervengono agli eredi in assenza di un atto negoziale diretto a costituirla) e dalla disciplina del suo scioglimento (applicabile, in quanto compatibile, anche alla comunione ordinaria, ai sensi dell'art. 1116 c.c.), le Sezioni Unite hanno disatteso l'orientamento giurisprudenziale che non includeva la divisione ereditaria tra gli atti suscettibili di essere colpiti dalla sanzione di nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47/1985.
La Corte di Cassazione ha, in primo luogo, escluso che lo scioglimento della comunione ereditaria rientri tra gli atti mortis causa, che si distinguono dai negozi inter vivos in quanto la loro causa va individuata nell'evento morte del loro autore.
Gli effetti dell'atto di scioglimento della comunione ereditaria, infatti, si producono indipendentemente dalla morte del de cuius (che rappresenta un antefatto) e si esplicano nel presente, per volontà dei coeredi (o per effetto di una pronuncia giudiziale di scioglimento).
La non condivisibilità dell'opposto orientamento è ulteriormente dimostrata dal fatto che, diversamente, si giungerebbe ad una incongrua conseguenza: infatti, ove non si potesse addivenire alla divisione mediante assegnazione dei beni ai compartecipi e dovesse darsi corso alla divisione mediante vendita ai sensi dell'art. 720 c.c. (per esempio in ragione della indivisibilità dell'immobile), quest'ultima, in quanto atto indubbiamente inter vivos, sarebbe colpita comunque dalla nullità di cui all'art. 40 della legge n. 47/1985, sicché risulterebbe consentita – in quanto esente da nullità – la divisione mediante assegnazione mentre sarebbe vietata la divisione mediante vendita, con evidente contraddittorietà del sistema. A conferma dell'applicabilità della sanzione della nullità agli atti di divisione ereditaria, il Supremo
Collegio ha altresì richiamato la natura retroattiva della divisione, che ne presuppone il carattere costitutivo contemplato dall'art. 40 della legge n. 47/1985.
Infine, anche l'interpretazione letterale della legge e la ricostruzione della intenzione del legislatore corroborano la prospettiva poc'anzi delineata, dal momento che l'art. 46 D.P.R. 380/2001
(riproduttivo dell'art. 17 della legge n. 47/1985) non distingue tra comunione ordinaria ed ereditaria, esprimendo una logica integralmente sovrapponibile a quella sottesa al disposto dell'art. 40, comma
2, della legge n. 47/1985.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno pertanto enunciato il principio di diritto per il quale
“gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, (già L. 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria”.
I su esposti principi valgono, per quanto concerne il caso di specie, anche per la divisione giudiziale della comunione ereditaria, atteso che l'ordinamento giuridico non può consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto ad esse precluso per via negoziale.
In proposito, le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
“possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Deve inoltre aggiungersi – per quanto specificamente interessa in questo giudizio - che l'art. 29, comma 1-bis, della legge del 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dall'articolo 19, comma 14, del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, prevede che gli atti di costituzione o di scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (cfr. Cass. Civ. Sez. II 22.10.2021, n. 29581).
L'applicabilità di tale disposizione ai giudizi di divisione di beni ereditari è stata recentemente confermata dalla giurisprudenza.
In un non risalente precedente, la Corte d'Appello di Catania ha in particolare testualmente affermato:
“il C.T.U., nel descrivere l'immobile, fornisce ulteriori utili elementi che, allo stato, impediscono la divisibilità dell'immobile e la conseguenziale attribuzione pro quota in natura ai due condividenti
[…]. Ciò che emerge con evidenza, esaminando le planimetrie catastali allegate dal C.T.U., è la non corrispondenza tra l'attuale stato di fatto e le predette risultanze planimetriche, in violazione dell'art.
29 della L. 27.02.1985 n. 52, aldilà della assoluta diversa destinazione d'uso dei due locali, ormai unificati. Secondo recente condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. II, 29.09.2020 n.
20526; Cass. Sez. II, 25.06.2020 n. 12654), pienamente applicabile all'ipotesi di scioglimento giudiziale della comunione di diritti reali su fabbricati, “il disposto della L. 27 febbraio 1985, n. 52, art. 29, comma 1 bis, aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, comma 14, convertito, con modificazioni, con la L. 30 luglio 2010, n. 122, trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c.. La presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale), al pari della presenza delle menzioni edilizie ed urbanistiche, costituisce condizione dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione.
La produzione delle suddette menzioni catastali, quando le stesse non siano già contenute nel contratto preliminare dedotto in giudizio, può intervenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti. Il mancato riscontro, da parte del giudice investito di una domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c., della sussistenza della condizione dell'azione costituita dalla presenza in atti delle menzioni catastali di cui della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, costituisce un error in judicando censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e non un vizio di contenuto- forma produttivo di nullità della sentenza;
con la conseguenza che gli effetti di tale errore si esauriscono all'interno del processo e non producono alcun effetto sul piano idoneità della sentenza ad essere trascritta nei registri immobiliari” (v., inequivocabilmente, App. Catania Sez. II 20.4.2022,
n. 831). È al contempo stato precisato con chiarezza come la disposizione in esame abbia introdotto una fattispecie di nullità ulteriore rispetto a quella di carattere testuale prevista dalla normativa urbanistica ed edilizia.
Segnatamente, la Corte d'Appello di Catania, in un'altra recente controversia, ha evidenziato – con riferimento al caso vagliato – che “l'intervento edilizio realizzato in assenza del titolo urbanistico integra un abuso non primario, in quanto, come emerso dalle risultanze peritali, non ha comportato la realizzazione di un organismo edilizio o parte di esso integralmente diverso da quello originario ed autonomamente utilizzabile e, conseguentemente, per quanto rilevante dal punto di vista dell'irregolarità amministrativa e quindi urbanistica dell'immobile, non incide sulla sua commerciabilità giuridica […]. Trattasi, dunque, (la terza elevazione costituita dal vano abusivo qui in discussione) non già di un organismo edilizio autonomo, ma di un vano facente parte di un più ampio appartamento e collegato agli altri piani e all'esterno attraverso una scala interna all'unità immobiliare. Dunque, è erronea la sentenza impugnata nella parte in cui esclude la possibilità giuridica della divisione per mancanza dei requisiti relativi alla conformità edilizia ed urbanistica.
Pur nondimeno, è certo, come emerso anche dalle risultanze probatorie, che sussiste, allo stato, una situazione di irregolarità e difformità catastale oggettiva relativamente all'unità immobiliare urbana in comunione […]. La riscontrata mancanza di conformità catastale oggettiva è tale da costituire impedimento alla divisione giudiziale del suddetto cespite ereditario a norma della l. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis, introdotto con D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. 2010, n. 122 (che dispone che “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione e lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”). Invero la sopra richiamata norma fa riferimento agli effetti dell'atto e comprende tra questi, oltre al trasferimento e alla costituzione, anche lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti. Non v'è dubbio, dunque, che la stessa vieti anche la possibilità di compiere
– sia in via convenzionale che giudiziale – atti di scioglimento della comunione e quindi qualunque ipotesi divisionale in mancanza dei requisiti prescritti a pena di nullità. Tale orientamento discende dalla considerazione che la pronuncia giudiziale (nel caso, quella che dispone lo scioglimento di una comunione ereditaria) non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma
e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti (arg. tratto da Cass., sez. un. 2019, n. 25021 e conforme a principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di edifici o di loro parti, anche con riguardo alla violazione della disposizione dettata dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis: Cass. n. 20526/2020) […] i richiamati principi, elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con riferimento alla c.d. conformità edilizia ed urbanistica, devono ritenersi operanti anche con riferimento alla c.d. conformità catastale oggettiva, attesa
l'evidente analogia, strutturale e teleologica, delle rispettive discipline (così Cass. n. 20526/2020 cit. in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, in riferimento alla sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'art. 2932 c.c.). Deve pertanto ritenersi, allora, che anche la conformità catastale oggettiva rappresenti, al pari della conformità edilizia ed urbanistica, una condizione dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio” (v. App. Catania Sez. II 3.2.2023, n.
179).
Venendo al caso di specie, non ricorrono le condizioni per procedere alla divisione universale dei beni che formano oggetto della comunione ereditaria.
Rispondendo al quesito specificamente articolato con ordinanza del 15.3.2022 (“accertare, in via preliminare, la regolarità urbanistica degli immobili ai sensi della legge n. 47/1985 e successive modifiche, ivi compresa la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, previste dal comma 1-bis dell'art. 29, introdotto dall'art. 19, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010”), il nominato consulente tecnico d'ufficio, in relazione all'immobile sito in TÀ GI, Melilli, via A. De
Gasperi n. 4, censito al N.C.E.U. al foglio n. 86, particella n. 831, subalterno n. 2, ha evidenziato che in esso “è stata eseguita un'apertura per collegare la cucina con il soggiorno” ed “è stata eseguita la chiusura parziale della veranda prospiciente la cucina”, sicché non sussiste conformità catastale non risultando tali modifiche riportate nella relativa planimetria (v. pag. 14 della consulenza tecnica d'ufficio, ove si legge che “le planimetrie catastali degli immobili risultano conformi allo stato dei luoghi ad esclusione delle modifiche nell'immobile 1” – ossia quello sito in TÀ GI, Melilli, via A. De Gasperi n. 4, censito al N.C.E.U. al foglio n. 86, particella n. 831, subalterno n. 2 –, consistenti nella “porta di collegamento tra cucina e soggiorno” e nella “chiusura parziale della veranda della cucina”; v. altresì l'all. 2 della consulenza tecnica d'ufficio, contenuto a pag. 19 del documento denominato “allegati” depositato il 22.11.2023, da cui emerge che le superiori variazioni non sono state riprodotte nella planimetria catastale). Le difformità rilevate integrano la fattispecie di nullità di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge n.
52 del 1985.
Tanto precisato, occorre peraltro chiedersi se sia giuridicamente ammissibile procedere allo scioglimento della comunione limitatamente al bene non affetto da difformità catastale.
Occorre, in altri termini, interrogarsi sulla possibilità di procedere alla divisione solo parziale dell'asse ereditario, con esclusione dell'edificio irregolare che ne faccia parte, dal momento che siffatta possibilità potrebbe apparire preclusa dal principio della c.d. universalità della divisione ereditaria, in forza della quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario.
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la già citata sentenza n. 25021 del
7.10.2019, hanno affermato che il principio di universalità della divisione ereditaria, desumibile dal sistema e fondato sull'esigenza di attribuire agli eredi porzioni omogenee tra loro e proporzionali ai valori delle quote di partecipazione alla comunione, non ha carattere assoluto e inderogabile, essendone consentita la deroga in via legislativa (v. artt. 713, comma 3, 720, 722 e 1112 c.c.) e in via pattizia mediante accordo unanime dei condividenti.
Le superiori considerazioni trovano conferma nel disposto dell'art. 762 c.c., che, coerentemente, non commina la sanzione della nullità per l'ipotesi in cui in sede di divisione sia omessa la considerazione di uno o più beni ereditari, ma, diversamente, impone soltanto la necessità di procedere ad un supplemento della divisione, così sancendo la piena validità ed efficacia della divisione parziale.
Il Supremo Collegio ha dunque condiviso il già diffuso orientamento che ammette la divisione parziale dei beni ereditari sia per via contrattuale, allorquando vi sia apposito accordo tra tutti i coeredi, sia per via giudiziale, quando, essendo stata richiesta tale divisione da uno dei coeredi, gli altri non amplino la domanda chiedendo a loro volta la divisione dell'intero.
Con la divisione parziale dei beni ereditari, in particolare, ciò che viene attribuito a ciascun partecipante assume la natura di acconto sulla porzione spettante in sede di divisione definitiva, mentre i beni non divisi rimangono in comunione, che conserva la sua originaria natura ereditaria, con la conseguenza che al suo scioglimento sono applicabili i principi, anche di carattere processuale, propri della divisione ereditaria e che l'ultima porzione da attribuirsi va determinata, salvo patto contrario, attraverso una valutazione globale di tutti i beni, quelli già divisi e quelli rimasti in comunione, secondo un criterio uniforme e riferito allo stesso momento temporale.
Risolvendo il contrasto insorto in materia in giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno infine specificato che, in presenza di beni irregolari, ogni coerede ha il diritto di limitare la propria domanda divisoria a quelli regolari, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti. Per sostenere tale conclusione, la Corte di Cassazione ha evidenziato che la necessità del consenso di tutti i coeredi alla divisione parziale dell'eredità ha come suo presupposto logico la giuridica divisibilità di tutti i beni ereditari, nel qual caso la pretesa di uno dei coeredi di procedere a divisione solo parziale – con conseguente prosecuzione della comunione ereditaria per altri cespiti – deve essere coniugata con il diritto di ciascun condividente di ottenere la divisione dell'intero patrimonio ereditario comune (espresso dal brocardo “nemo invitus in communione compellitur detineri”).
Nell'ipotesi invece in cui il patrimonio ereditario comprenda beni irregolari, il coerede che limita la domanda divisionale ai beni diversi da questi non compie una scelta di convenienza potenzialmente lesiva del diritto di divisione universale spettante agli altri condividenti, ma adotta un comportamento imposto dalla legge, che vieta lo scioglimento della comunione relativa ad immobili irregolari.
Fermo quanto sopra, affinché si possa procedere alla divisione parziale è tuttavia pur sempre necessario che almeno uno dei coeredi abbia articolato domanda in tal senso (v., in tale direzione, il passo della pronuncia resa da Cass. Civ. Sez. Un. 7.10.2019, n. 25021 cit. in cui testualmente si legge:
“il giudice non può sottrarsi al dovere di procedere alla divisione parziale con esclusione del fabbricato abusivo, quando uno dei coeredi abbia proposto domanda in tal senso”; ancora, v. il passo in cui si legge: “allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti”; v., poi, sul tema, Cass. Civ. Sez. II 10.5.2023, n. 12656, anche per le opportune considerazioni in punto di estensione del giudicato: “alla luce del tenore di tale sentenza deve reputarsi che la stessa rivesta efficacia di giudicato anche sostanziale circa l'incommerciabilità dei beni comuni con la conseguente impossibilità di procedere alla loro divisione, solo per i beni” irregolari, “e che invece il rigetto della domanda per la divisione dell'immobile” non irregolare “sia stato determinato da una ragione di carattere processuale, rappresentata appunto dall'assenza … di una domanda di divisione parziaria, che impediva quindi di poter pervenire alla divisione del solo appartamento, di cui peraltro in motivazione si dava atto della legittimità urbanistica. Trattasi di affermazioni che confortano la conclusione del giudice di appello che ha ritenuto che, pur a fronte di una formula in dispositivo di rigetto della domanda, il rigetto era riferito alla domanda che prevedeva come oggetto necessariamente tutti i beni in comune …, e che quindi non precludeva la successiva riproponibilità della domanda di divisione, quanto al bene di cui non era stata appurata l'abusività o comunque la carenza dei requisiti sostanziali per la divisione”).
Nella vicenda in esame, nessuna delle parti ha proposto – neppure in via subordinata – domanda di divisione parziale, limitata al bene non irregolare. Ed infatti, ha chiesto, nella seconda comparsa conclusionale depositata, di Parte_1
“disporre la vendita delle due unità immobiliari, trattandosi di beni non comodamente divisibili” (v. pag. 4 del predetto atto difensivo).
Nel medesimo senso si è espresso, sempre in sede di scritti conclusivi, (v. pag. 5 CP_1 della seconda comparsa conclusionale, ove si chiede di “ritenere e dichiarare lo scioglimento della comunione e, contestualmente, disporre l'attribuzione delle singole quote spettanti ai coeredi;
in subordine disporre la vendita dell'intero compendio immobiliare e disporre la divisione del ricavato”).
e infine, nella seconda comparsa conclusionale hanno Controparte_2 Controparte_3 all'evidenza chiesto la divisione dell'intero asse ereditato, nella misura in cui hanno domandato lo
“scioglimento della comunione ereditaria delle concludenti con i germani” ed “attribuire in comunione” alle esponenti “l'immobile censito al catasto del comune di Melilli al foglio 86, particella 831, subalterno n. 2, sito in Melilli (SR) alla frazione di TÀ GI nella via Alcide De
Gasperi n. 4” – affetto, oltretutto, dalle descritte irregolarità catastali - e “disporre la vendita all'incanto dell'immobile censito al catasto del comune di Melilli al foglio 86, particella 831, subalterno 3 e dividere il ricavato tra gli altri due condividenti” (v. pag. 2 del detto atto difensivo).
Per le ragioni su esposte, in conclusione, non è possibile addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria.
3. Le difformità dell'appartamento sito in TÀ GI, Melilli, via A. De Gasperi n. 4, censito al
N.C.E.U. al foglio n. 86, particella n. 831, subalterno n. 2, non ostano all'accoglimento della domanda di fruttificazione proposta da avverso Parte_1 CP_1
La Corte di Cassazione ha in proposito più volte rilevato che il carattere “abusivo” di una costruzione non comporta l'invalidità di un eventuale contratto di locazione della costruzione stipulato tra privati
(Cass. Civ. n. 583/1982, Cass. Sez. Un. Civ. n. 2034/1985), sottolineando, in particolare, che in caso di locazione avente per oggetto un immobile abusivo “non sussiste […] l'illiceità dell'oggetto cui ha riguardo l'art. 1346 c.c., giacché tale requisito non va riferito al bene in sé […] ma alla prestazione
e dunque al contenuto dell'atto di autonomia negoziale. E non ricorre l'illiceità della causa […], in quanto la concessione in godimento temporaneo di un bene immobile realizzato senza concessione edilizia non è in contrasto col complesso dei principi e dei valori che connotano l'organizzazione politica ed economica della società nell'attuale epoca storica, come sarebbe necessario perché possa configurarsi la contrarietà della causa all'ordine pubblico, a mente dell'art. 1343 c.c.” (così Cass.
Civ. n. 4228/99).
Tanto chiarito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il comunista occupante in via esclusiva il bene comune, senza il consenso degli altri comproprietari, è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa e non rileva nemmeno lo stato di buona o cattiva fede dell'erede.
L'utilizzazione esclusiva di un bene comune da parte del singolo condomino in assenza del consenso degli altri condomini, ai quali resta precluso l'uso, anche solo potenziale, della “res”, determina infatti un danno quantificabile in base ai frutti civili tratti dal bene dall'autore della violazione (cfr.
Cass. Civ. n. 19215/2016).
In materia di comunione ereditaria, il presupposto della resa dei conti è la gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti, restando irrilevante, quanto al relativo obbligo, la condotta disinteressata del coerede escluso dal possesso (cfr. Cass. Civ. Sez. II 30.05.2017, n. 13619).
I superiori principi sono stati ribaditi anche in tempi recenti dalla giurisprudenza di legittimità (v., segnatamente, Cass. Civ. Sez. II 3.5.2019, n. 11731, che, nel riformare la sentenza di merito per la quale “il danno si verifica, solo se il comunista escluso dal godimento abbia fatto richiesta di godimento rifiutata dagli occupanti dell'immobile”, si è così espressa: “premesso che le facoltà di godimento e di disposizione del bene, contenuto essenziale del diritto di proprietà, vengono ad essere pregiudicate per effetto della compressione che quelle facoltà subiscono per iniziative altrui, dolose
o colpose, ingiuste perché prive di titolo, allo stesso modo, quelle facoltà risultano compromesse tutte le volte in cui uno solo dei comproprietari sottragga la cosa comune al godimento degli altri, sì da impedirne l'uso, anche potenziale, agli altri comunisti … cfr. Cass. n. 11486/10 … Nell'un caso come nell'altro, infatti, le facoltà domenicali risultano compromesse sia per il venir meno di un pregresso godimento del bene, sia per l'impossibilità di trarre dalla res le utilità che la stessa è idonea a produrre in base a calcoli di tipo figurativo, atteso che è risarcibile come “cessante”, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito, ancorché derivabile da un uso del bene diverso da quello tipico”; v. anche Cass. Civ. Sez. II 9.12.2021, n. 39036).
Devono inoltre considerarsi non solo i frutti percepiti, ma anche quelli percipiendi, perché, nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono - solo in mancanza, come nella fattispecie, di altri più idonei criteri di valutazione - essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile
(cfr. Cass. Civ. n. 20394/2013; v., più di recente sul punto, Cass. Civ. Sez. II 3.7.2019, n. 17876, “per cui ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione alla detenzione di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri … Cass. n. 1528/1985 …, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato … Cass. n. 5504/2012”).
Chiarito quanto sopra, il consulente tecnico d'ufficio, attraverso analisi condotta sia su dati di mercato sia sugli indici dell'O.M.I., avendo cura di considerare le condizioni concrete del bene ed altresì
l'incidenza degli oneri connessi alla imposizione tributaria, ha ritenuto congruo per l'appartamento sito in TÀ GI, Melilli, via A. De Gasperi n. 4, censito al N.C.E.U. al foglio n. 86, particella n. 831, subalterno n. 2, il valore locativo mensile di €. 292,50.
Che l'ausiliario del Tribunale abbia tenuto conto di tutti i profili sopra richiamati appare evidente nella misura in cui egli, in relazione alla predetta unità immobiliare, si è così espresso: “tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, ovvero ubicazione, consistenza e stato di conservazione dello stesso, esposizione, caratteristiche delle rifiniture, potenzialità, e tenuto conto della ricerca su internet di case simili sul mercato di Melilli, frazione TÀ GI […], mediati con i valori locativi diramati dall'Agenzia dell'Entrate per “abitazioni civili” (cfr. Allegato
4_ricerca online relativa ad abitazioni in vendita a TÀ GI (fraz. Di Melilli) e Allegato
5_Quotazioni attraverso servizi in rete dell'Agenzia delle Entrate per immobili ubicati a TÀ
GI (fraz. Di Melilli) da applicare alla superficie commerciale lorda dell'immobile pari a mq
152,77, ritenendo congruo per l'immobile in oggetto un canone lordo mensile di 450,00 €/mese (euro quattrocentocinquanta/00) al lordo delle tasse. Si sottolinea che nella determinazione del valore si è effettuato un abbattimento del 30% per tenere conto del pessimo stato di conservazione dell'immobile. Decurtando quindi dal canone lordo gli oneri fiscali che incidono per circa il 35%
( e I.M.U.), otterremo il “canone al netto delle imposte”, pari ad €. 292,50 (v. pag. 15 della CP_5 consulenza tecnica d'ufficio).
Poiché, come si è visto, in relazione ad un bene rientrante nella comunione ereditaria la fruttificazione spetta a prescindere dalla condotta disinteressata del coerede non possessore (cfr. Cass. Civ. Sez. II
30.05.2017, n. 13619 cit.) ed anche ove il comunista escluso dal godimento non abbia fatto richiesta di godimento rifiutata dagli occupanti dell'immobile (cfr. Cass. Civ. Sez. II 3.5.2019, n. 11731 cit.), dal mese di agosto del 2013 – sì come chiesto - e fino alla data della odierna sentenza va riconosciuto a l'importo di €. 10.603,125, pari alla quota di ¼ - corrispondente alla misura della Parte_1
partecipazione dello stesso al patrimonio comune – del canone locatizio ricavabile per 145 mensilità, pari ad €. 42.412,50.
La domanda di fruttificazione proposta da e da non può invece Controparte_2 Controparte_3
trovare accoglimento. Com'è noto, ai sensi del disposto dell'art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c., la citazione deve contenere
“l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166” e “l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167”, mentre, ai sensi del disposto del predetto art. 167, comma 2, c.p.c., il convenuto “a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”.
In altri termini, le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio possono essere utilmente proposte e sollevate solo allorché esse siano state formulate nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto tempestivamente depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
Orbene, con specifico riguardo al caso di specie, si osserva che, secondo il consolidato indirizzo del
Supremo Collegio, “l'azione di rendiconto costituisce un'azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, sicché la domanda riconvenzionale con la quale si intende chiedere il rendiconto deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c. (in senso conforme per l'autonomia della domanda de qua rispetto a quella di divisione, Cass. n. 5861/1991; Cass. n. 2747/1998)” (Cass. Civ. Sez. VI 19.2.2021, n. 4643, in cui si evidenzia espressamente la tardività della domanda di corresponsione dei frutti proposta in seguito alla maturazione delle preclusioni).
Da quanto sopra discende che la domanda di fruttificazione di e da Controparte_2 CP_3
in quanto formulata per la prima volta con la seconda comparsa conclusionale (v. pag. 2 di
[...]
tale atto), deve reputarsi manifestamente inammissibile poiché tardiva, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa.
Va inoltre aggiunto che, secondo quanto di recente illustrato dalla Corte regolatrice, “quanto ai termini perentori assegnati dalla legge o dal Giudice nello svolgimento della fase di trattazione e di deduzione probatoria, si registra una sostanziale convergenza dei precedenti giurisprudenziali nel riconoscere la rilevabilità anche ex officio […] della tardiva proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c., comma
2) […], ponendosi in rilievo che tale regime di preclusioni è inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo, sicché la relativa inosservanza deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte, ed ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda, della eccezione […] può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto di cui
l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello (Cass. Sez. 3, n. 7270 del 18/03/2008; Sez. 1, n. 24040 del 26/09/2019; Sez. 2 n. 17121 del 13/08/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018, ove si legge, in particolare, che le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile
d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene)” (così, testualmente,
Cass. Civ. Sez. III 10.3.2021, n. 6762).
4. È infine infondata la pretesa di rimborso e/o indennitaria azionata da in via Parte_1
subordinata per il caso di mancato accoglimento della domanda di usucapione.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata dal medesimo nel giudizio n. R.G. 2128/2015, quest'ultimo ha affermato: “nella non temuta ipotesi di inclusione nella massa ereditaria dell'appartamento posseduto da , ovvero di mancato riconoscimento dell'avvenuta Parte_1
usucapione in suo favore, va ad egli riconosciuto di avere corrisposto tutte le spese occorse per la costruzione e gli oneri di sanatoria dell'appartamento di via A. De Gasperi n. 6 TÀ GI catastalmente riportato al foglio 86 del comune di Melilli, particella 831 sub 3. Per siffatto motivo avanza domanda riconvenzionale con il proposito di ottenerne la restituzione” (v., da ultimo, pag. 1 della memoria depositata da il 31.1.2023 ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., Parte_1
in relazione al solo giudizio n. R.G. 2128/2015).
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. in relazione al solo giudizio n.
R.G. 2128/2015, a poi ulteriormente precisato la domanda, puntualizzando di aver Parte_1 chiesto il “pagamento del costo dei materiali e del prezzo della mano d'opera all'epoca aggiornati all'attualità oppure l'aumento di valore, che si sono resi necessari per la costruzione dell'unità immobiliare di Melilli, frazione TÀ GI, via A. De Gasperi n. 6, riportata in catasto al foglio
86, part. 831 sub 3” nonché dei “costi necessari per la sanatoria edilizia del predetto immobile” (v. pag. 5 di tale atto difensivo).
4.1. Il fatto che abbia qualificato la sua richiesta in termini restitutori e si sia riferito Parte_1 al costo sostenuto o all'incremento di valore apportato al bene, in via alternativa, consente di ricondurre la domanda in esame, in primo luogo, alla fattispecie di cui all'art. 1150 c.c.
Ai sensi di tale ultima disposizione, com'è noto: “1. Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.
2. Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione.
3. L'indennità si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede;
se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spese e l'aumento di valore.
4. Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta.
5. Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell'articolo 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, è dovuta un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa”.
Come appare evidente, le richieste articolate da ricalcano le categorie delineate Parte_1 dall'art. 1150 c.c.
Così inquadrata la domanda, essa non può trovare accoglimento.
Per orientamento consolidato del Supremo Collegio, infatti, la previsione dell'art. 1150 c.c. – che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recata alla cosa stessa – è di natura eccezionale e non può, quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto (così Cass. Civ. Sez. III 13.10.2022, n. 29924, in cui la Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva rigettato la domanda di rimborso delle spese di manutenzione straordinaria relative a un immobile, detenuto dal richiedente dapprima a titolo di locazione e successivamente in virtù di un contratto preliminare di compravendita, sul presupposto che si configurasse una situazione di mera detenzione qualificata, essendo carente l'animus possidendi).
Ebbene, le attività poste da alla base della richiesta di pagamento risalgono alla Parte_1 fine degli anni Settanta, quanto alla costruzione dell'immobile, e al più alla fine del 2008, quanto agli oneri sostenuti in dipendenza della sanatoria degli abusi realizzati in quest'ultimo (v., sotto il primo profilo, pag. 1 della citazione introduttiva del giudizio n. R.G. 676/2015, in cui Parte_1 riferisce di aver edificato l'immobile “sul fine degli anni Settanta”; v., sotto il secondo profilo, l'all.
3 della consulenza tecnica d'ufficio, contenuto a pag. 26 e ss. del documento denominato “allegati” depositato il 22.11.2023, da cui emerge che la concessione edilizia in sanatoria n. 261 reca data
19.11.2008 e che, in relazione ad essa, tutti gli oneri erano già in quel tempo stati corrisposti).
Tanto premesso, come già dichiarato nella sentenza non definitiva n. 458/2022 emessa nel presente giudizio, fino al decesso dei genitori e , intervenuto rispettivamente Persona_1 CP_4
il 10.5.2009 ed il 6.11.2012, deve considerarsi mero detentore dell'unità Parte_1
immobiliare sita in TÀ GI, Melilli, via A. De Gasperi n. 6, censito nel N.C.E.U. al foglio n.
86, particella n. 831, subalterno n. 3.
Deve pertanto escludersi radicalmente l'applicabilità dell'art. 1150 c.c.
4.2. La domanda di esaminata in questa sede, non può trovare accoglimento Parte_1 neppure se ricondotta alla previsione di cui all'art. 936 c.c.
Quest'ultima, com'è noto, dispone: “1. Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
2. Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo.
3. Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte.
Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
4. Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni ed opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede.
5. La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione”.
Come si è visto nel paragrafo che precede, gli interventi di costruzione dell'immobile, per stessa affermazione di si sarebbero conclusi prima della fine degli anni Settanta (v. Parte_1
ancora pag. 1 della citazione introduttiva del giudizio n. R.G. 676/2015, in cui Parte_1 riferisce di aver edificato l'immobile “sul fine degli anni Settanta”; v. anche pag. 3 della seconda comparsa conclusionale di ove, con riguardo alla “data di costruzione”, si legge Parte_1
“anno 1978”).
Come fondatamente osservato dal difensore di il terreno sul quale è stato edificato CP_1
l'appartamento di cui si discute è appartenuto fino al 1983 – e, dunque, fino ed epoca successiva a quella di completamento delle attività edificatorie – ai signori , Controparte_6 CP_7
, , e (v. pag. 2 della seconda
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 comparsa conclusionale di ove si richiama l'all. 6 della citazione notificata da CP_1
al fine di introdurre il giudizio n. R.G. 676/2015). Parte_1
Gli interventi per i quali ha dunque chiesto il pagamento si sono esauriti quando Parte_1
l'immobile in esame non apparteneva a e , nella cui posizione sono Persona_1 CP_4
subentrate, quali eredi, le odierne parti in causa.
Conseguentemente, nessuna domanda ex art. 936 c.c. può essere avanzata nei confronti di queste ultime, potendo in proposito la pretesa essere azionata solo nei confronti di coloro che risultavano proprietari del bene al tempo in cui le attività edificatorie si sono concluse.
In proposito, pur non risultando sconosciuta a questo Tribunale l'esistenza di ricostruzioni di diverso tenore, deve ritenersi maggiormente condivisibile l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8163 emessa dalla Seconda Sezione in data 23.5.2012.
Nel richiamato precedente, il Supremo Collegio, nel censurare la posizione assunta dal giudice di appello, ha affermato che “la corte territoriale […] ha ritenuto che il soggetto passivo dell'obbligazione indennitaria di cui all'art. 936 c.c. dovesse individuarsi nell'acquirente del fondo interessato dalle accessioni, in quanto effettiva beneficiaria dell'incremento di valore, non avendo la medesima pagato alcun corrispettivo imputabile ai manufatti, ma soltanto il prezzo del suolo, così conformandosi ad un principio, da ultimo, affermato nella sentenza n. 4780/84, a sua volta richiamante quella n. 3856/77 di questa Corte, secondo il quale lo squilibrio patrimoniale giustificante la pretesa del terzo costruttore si sarebbe in siffatti casi verificato in un momento successivo alla costruzione. Tale indirizzo, che a sua volta si era discostato da quello precedentemente consolidato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 740 del 23.3.1963 (poi ribadito in particolare dalla sent. n. 2039/65 della Sez. 1°), non è tuttavia condiviso da questo collegio, in quanto, considerando alla stregua di un'ambulatoria obligatio propter rem quella indennitaria ex art. 936 c.c. e perdendo di vista la natura del relativo fatto genetico, costituito dall'acquisto a titolo originario della proprietà da parte del titolare di quella del fondo interessato dalle accessioni, non considera che l'incremento patrimoniale, che il diritto all'indennità tende a compensare, si è verificato ed esaurito all'atto della realizzazione delle opere, poco o punto rilevando se successivamente, in occasione dell'alienazione del fondo, così già incrementato nel suo valore economico reale, se ne sia tenuto conto da parte del venditore e dell'acquirente, nella determinazione del prezzo. Costituendo quest'ultima un elemento del tutto estrinseco, mera risultante economica dell'incontro tra la domanda e l'offerta, rispetto alla fattispecie acquisitiva ed al correlato spostamento patrimoniale considerati dalla norma citata, l'argomentazione contenuta nelle citate sentenze, secondo cui in siffatti casi il proprietario originario non ne avrebbe tratto vantaggio, avendo poi alienato l'immobile senza lucrare il prezzo delle opere erettevi dal terzo, finisce con il valorizzare, ai fini dell'individuazione del soggetto passivo dell'obbligazione de qua, il momento, del tutto eventuale, della monetizzazione delle opere incrementative, e non anche quello, certo (e costituente il punto di partenza delle alternative scelte consentite dall'art. 936 c.c. al proprietario del fondo), determinato dall'acquisizione del diritto reale sulle stesse, per effetto della cui esistenza si è verificato quell'aumento del patrimonio del proprietario del suolo incorporante, a discapito di quello del costruttore, che con il diritto all'indennità si è inteso, entro determinati limiti, compensare.
Va pertanto richiamato e ribadito il principio, che peraltro trova tuttora riscontro nella più autorevole dottrina, di cui alla già citata sentenza delle Sezioni Unite, che, dopo aver premesso che la norma di cui all'art. 936 cod. civ. … sebbene ispirata all'applicazione del principio secondo cui quidquid inaedificatur solo cedit, ne contempera tuttavia le conseguenze patrimoniali, che altrimenti sarebbero sproporzionatamente vantaggiose per il proprietario del suolo richiamandosi alla contemporanea osservanza del divieto generale dell'indebito arricchimento …, chiarì ancora che il diritto di credito attribuito al proprietario del materiale non è per nulla condizionato al possesso dell'opera … mentre, invece, a causa dell'effetto immediato dell'accessione, lo stesso diritto è esperibile senz'altro contro il proprietario del suolo. Tale effetto immediato, comportante
(nell'ipotesi di mancata richiesta di rimozione) l'insorgenza del debito indennitario in capo al proprietario beneficiato dall'accessione, ne determina la permanenza esclusiva a carico del medesimo, unico soggetto arricchito dall'acquisto a titolo originario ex art. 936 c.c., in assenza di alcuna norma o principio comportanti l'ambulatorietà della conseguente obbligazione, anche nei casi in cui il suddetto abbia ritenuto, per propria scelta, nell'alienare il fondo così incrementato, di non tener conto nella determinazione del prezzo di tale aumento di valore. A nulla rileva in tali casi che il beneficio si sia così di fatto trasferito all'acquirente, trattandosi di un effetto meramente economico, derivante dal contratto di vendita e riconducibile, a seguito della libera contrattazione del prezzo, alla volontà delle parti stipulanti, e non anche direttamente alla fattispecie acquisitiva a titolo originario di cui alla sopra citata norma civilistica, costituente la sola fonte dell'obbligazione”
(così Cass. Civ. Sez. II 23.5.2012, n. 8163, che conclude per la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, dovendosi rigettare l'appello avverso la sentenza del primo giudice, che,
“correttamente attenendosi al principio oggi riaffermato da questa Corte, aveva disatteso la domanda indennitaria, escludendo la riferibilità della relativa obbligazione all'acquirente del fondo, già incrementato dalle accessioni”).
La posizione da ultimo ricostruita – oltretutto condivisa in passato, come si è visto, dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione -, che ricollega l'insorgenza della obbligazione indennitaria ex art. 936 c.c. al momento in cui si perfeziona in capo al proprietario del fondo il trasferimento della proprietà delle opere da altri realizzate, si mostra coerente con l'insegnamento per il quale l'indennizzo di cui alla norma in esame deve essere determinato avendo riguardo al valore dei materiali al tempo del loro acquisto da parte del medesimo proprietario dell'immobile (v. Cass. Civ.
Sez. II 26.11.1988, n. 6380, per cui l'indennizzo di cui all'art. 936 c.c. va determinato con riferimento al momento in cui si verifica da parte del costruttore la perdita e da parte del proprietario del suolo l'acquisto dei materiali e contestualmente la prestazione e la ricezione dell'attività lavorativa;
Cass.
Civ. Sez. II 8.1.1996, n. 50, per cui l'obbligo di indennizzo ex art. 936 c.c. sorge dal momento della ritenzione delle opere fatte dal terzo, che si verifica automaticamente alla scadenza del termine di sei mesi dal giorno in cui il proprietario del fondo ha avuto notizia dell'incorporazione; in senso analogo
Cass. Civ. Sez. II 8.3.2011, n. 5420).
Ancora, si evidenzia che la tesi per la quale il soggetto gravato dall'obbligo di indennizzo di cui all'art. 936 c.c. dovrebbe individuarsi in ragione della titolarità al tempo della domanda dell'unità immobiliare interessata dagli interventi realizzati dal terzo, in definitiva, ricondurrebbe pur in assenza di esplicita ed apposita previsione la fattispecie indennitaria in discorso alla categoria delle obbligazioni propter rem, rispetto alle quali prevale nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento che ne afferma la tipicità, potendo esse essere ammesse solo nei casi e col contenuto espressamente previsti dalla legge (v. in questo senso Cass. Civ. Sez. II 26.2.2014, n. 4572; Cass. Civ. Sez. II
7.4.2014, n. 8096; Cass. Civ. Sez. II 15.10.2018, n. 25673).
In aggiunta a quanto sopra esposto, occorre poi rilevare che, sia in relazione agli interventi edificatori, conclusi entro la fine degli anni Settanta, sia per gli oneri connessi alla sanatoria dell'immobile di cui si discute, sostenuti prima della conclusione del 2008, la pretesa in oggetto non può trovare accoglimento anche per altra ragione, di per sé sola idonea a determinare il rigetto della domanda proposta da Parte_1
Nella giurisprudenza di legittimità, infatti, “rappresenta principio consolidato quello per cui l'art.
936 c.c. presuppone che l'autore delle opere non sia legato, né al proprietario né ad altri cui sia stato concesso il godimento del fondo, da un rapporto negoziale che gli abbia attribuito il diritto di costruire” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. II 6.6.2017, n. 14021, nel solco di Cass. Civ. Sez. I
16.9.2004, n. 18669, per cui non può essere considerato terzo, avente diritto all'indennità di cui all'art. 936 c.c. – o 937 c.c. -, colui che abbia eseguito l'opera sul suolo altrui in adempimento di un contratto con persona diversa dal proprietario, atteso che egli entra in contatto con la cosa in via esclusivamente secondaria, a seguito o in ragione di un incarico conferitogli – non rileva a quale titolo – da diverso soggetto).
Orbene, nella vicenda in esame, come si è già chiarito nella sentenza non definitiva n. 458/2022 emessa nel presente giudizio, ha esplicitamente affermato, nella citazione Parte_1 introduttiva del procedimento n. R.G. 676/2015, di aver provveduto ad edificare il fabbricato “con il consenso dei propri genitori” (v. pag. 1 del predetto atto difensivo), ai quali era già stata attribuita la detenzione del medesimo bene dai proprietari signori (v. all. 6 della citazione notificata da CP_6
al fine di introdurre il giudizio n. R.G. 676/2015, nonché pag. 1 della seconda Parte_1 comparsa conclusionale di ove si legge che “sul finire degli anni Settanta i coniugi CP_1
prendono contatti con i sigg. , proprietari del terreno de quo. In attesa Parte_2 CP_6 del contratto di compravendita, i coniugi acquistano la detenzione del terreno Parte_2 medesimo … come risulta dall'atto di compravendita in atti”).
Conseguentemente, il responsabile degli interventi costruttivi non può considerarsi terzo ai fini dell'art. 936 c.c., poiché legato da una specifica relazione negoziale – senza che importi la qualificazione giuridica di quest'ultima – con soggetti ai quali era stato concesso il godimento dell'unità immobiliare.
4.3. Né la domanda in esame può accogliersi in applicazione della disciplina della comunione ordinaria o ereditaria.
Deve infatti ricordarsi che le attività poste da alla base della richiesta di pagamento Parte_1 risalgono alla fine degli anni Settanta, quanto alla costruzione dell'immobile, e al più alla fine del
2008, quanto agli oneri sostenuti in dipendenza della sanatoria degli abusi realizzati in quest'ultimo, mentre il decesso dei genitori delle parti e – che ha determinato Persona_1 CP_4
l'instaurazione del regime della comproprietà – è intervenuto rispettivamente il 10.5.2009 ed il
6.11.2012. 4.4. Va infine precisato, a scanso di equivoci, che la domanda esaminata in questa sede non può in alcun modo essere riqualificata quale azione di arricchimento ingiustificato ai sensi dell'art. 2041
c.c.
La disposizione da ultimo citata prevede, al primo comma, che “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
Il secondo comma dell'art. 2041 c.c. stabilisce poi che, “qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.
Il successivo art. 2042 c.c. aggiunge che “l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
Come appare evidente, l'istituto in questione si impernia sui due requisiti dell'arricchimento altrui e del proprio impoverimento.
Al contempo, il legislatore ha subordinato la proponibilità dell'azione cui all'art. 2041 c.c. alla evidenziazione della insussistenza di altri rimedi idonei ad indennizzare l'impoverito del depauperamento patrimoniale subito.
Nessuno di tali profili ha formato, in alcun modo, oggetto di deduzioni da parte di Parte_1 che, in particolare, nulla ha osservato né in merito all'arricchimento altrui né in merito al rispetto del requisito della sussidiarietà.
In nessuno degli atti di causa, inoltre, la predetta parte ha fatto richiamo all'art. 2041 c.c.
Non ricorrono pertanto le condizioni perché il Tribunale possa pronunciarsi, in questo giudizio, su una domanda di arricchimento senza causa.
Le superiori conclusioni sono conformi agli indirizzi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Quest'ultima ha evidenziato la autonomia del petitum ma soprattutto degli “elementi costitutivi” della domanda di cui all'art. 2041 c.c., da indentificarsi nel “proprio impoverimento” e nella “altrui locupletazione” (Cass. Civ. Sez. III 29.3.2001, n. 4612).
Già in epoca risalente il Supremo Collegio aveva rilevato che, “quanto all'azione di arricchimento senza causa, va ricordato che essa si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi, integrando un'azione autonoma, per diversità della causa petendi, rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale, così che deve escludersi che possa ritenersi proposta per implicito in una domanda fondata su altro titolo” (così Cass. Civ. Sez. Lav. 4.3.1997, n. 1881).
Ancora, la Cassazione ha aggiunto, “in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che prospettata una determinata specifica domanda, è precluso al giudice del merito sostituire la pretesa avanzata con la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa” (così Cass. Civ. Sez. III 17.11.2003, n. 17375).
5. In merito alle spese, si osserva che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause – e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse – lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (Cass. Civ. Sez. VI 16.9.2022, n. 27295, che ha cassato la sentenza di merito che aveva disposto l'integrale compensazione delle spese di giudizio, sul presupposto della reciproca soccombenza tra parti impegnate in cause distinte tra loro, le quali peraltro coinvolgevano anche parti estranee ad una delle cause riunite).
Tanto premesso, occorre evidenziare che la domanda di usucapione proposta da Parte_1
nel giudizio n. R.G. 676/2015 è stata disattesa.
Egli va conseguentemente condannato a pagare le spese di lite in favore di che ha CP_1
vittoriosamente contrastato la suddetta richiesta.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014
– per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo al valore della controversia, determinato – ai sensi dell'art. 15 c.p.c. – mediante moltiplicazione per il coefficiente di 200 del reddito dominicale dell'immobile per il quale è stato domandato l'accertamento dell'usucapione, sito in TÀ GI, Melilli, via A. De Gasperi n. 6, censito nel N.C.E.U. al foglio n. 86, particella n. 831, subalterno n. 3 (scaglione di riferimento: €. 52.001,00 - €. 260.000,00; v. pag.
12 della consulenza tecnica d'ufficio, in cui, in relazione a tale immobile, si individua la rendita di €.
813,42, che, moltiplicato per 200, conduce all'importo di €. 162.684,00).
Dal momento che risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il soccombente CP_1
va condannato a pagare le spese processuali in favore dello Stato, senza alcuna Parte_1
dimidiazione.
Ed infatti, in conformità all'indirizzo espresso di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. II Civ.
11.9.2018, n. 22017/2018; Cass. Sez. II Civ. 3.1.2020, n. 19).
Nessun importo va invece riconosciuto a titolo di spese in favore delle sorelle e Controparte_2
per il giudizio n. R.G. 676/2015, non essendosi le stesse in alcun modo opposte Controparte_3
alla domanda proposta ex art. 1158 c.c. da Parte_1
Quanto al procedimento n. R.G. 2128/2015, va invece rilevato che non ha avuto corso la richiesta di scioglimento della comunione ereditaria, stante la mancanza di conformità catastale di uno dei beni comuni e l'assenza di istanze di divisione parziale.
Ancora, non ha trovato accoglimento la pretesa di rimborso e/o indennitaria azionata da Parte_1 per l'elevatissimo importo di €. 129.937,59 (v. pag. 3 della seconda comparsa conclusionale
[...]
della medesima parte) nei confronti di CP_1
Sempre nell'ambito della vicenda processuale intercorsa tra le suddette parti, si rileva che il primo è tuttavia risultato parzialmente vittorioso nei confronti del secondo per la domanda di fruttificazione.
Sussistono pertanto, nei rapporti tra ed le condizioni per disporre Parte_1 CP_1 la compensazione integrale delle spese di lite, stante la reciproca soccombenza di essi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Va infine evidenziato che la domanda di fruttificazione proposta dalle sorelle e Controparte_2
è stata dichiarata inammissibile, poiché tardivamente proposta. Controparte_3
Esse non possono reputarsi soccombenti rispetto alla (disattesa) pretesa di rimborso e/o indennitaria azionata da Parte_1
Tenuto conto peraltro della reiezione delle istanze di divisione articolate da tutte le parti – e, dunque, anche da da un lato, e da e da un altro lato -, per CP_1 Controparte_2 Controparte_3
la vicenda processuale intercorsa con le due predette convenute ricorrono del pari i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
I costi della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento n. R.G. 2128/2015, per come già in atti liquidati, vanno posti in solido a carico di tutti i comproprietari, avendo questi ultimi richiesto, pur senza ottenerlo, lo scioglimento della comunione ereditaria.
Va peraltro precisato che, essendo ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la quota CP_1
riconducibile alla suddetta parte deve essere oggetto di anticipazione a carico dell'Erario (cfr. Corte costituzionale n. 217/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002, nella parte in cui prevedeva la prenotazione a debito degli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e agli ausiliari del magistrato).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite iscritte al n.
R.G. 2128/2015 e n. R.G. 676/2015:
- rigetta la domanda di divisione universale dei beni dell'eredità di e Persona_1 [...]
, per le ragioni di cui in motivazione;
CP_4
- condanna a pagare in favore di la somma di €. 10.603,125, a CP_1 Parte_1 titolo di fruttificazione in relazione all'immobile sito in TÀ GI, Melilli, via A. De Gasperi n.
6, censito nel N.C.E.U. al foglio n. 86, particella n. 831, subalterno n. 2, per il periodo compreso tra il mese di agosto del 2013 e la data odierna, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, per le ragioni di cui in motivazione;
- dichiara inammissibile poiché tardiva la domanda di fruttificazione proposta da e Controparte_2
da nei confronti di per le ragioni di cui in motivazione;
Controparte_3 CP_1
- rigetta le domande di rimborso e/o pagamento di indennità proposte da per le Parte_1
ragioni di cui in motivazione;
- in relazione al giudizio n. R.G. 676/2015, condanna a pagare a – Parte_1 CP_1
e, per esso, allo Stato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 – le spese di lite, che liquida per compensi in €. 14.103,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- in relazione al procedimento n. R.G. 2128/2015, compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per le ragioni di cui in motivazione;
- in relazione al procedimento n. R.G. 2128/2015, pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido i costi della espletata consulenza tecnica d'ufficio, per come in atti già liquidati.
Così deciso in SA, il 19.8.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili iscritte al n. r.g. 676/2015 e n. r.g. 2128/2015 tra:
C.F.: ), residente in [...] C.F._1
De Gasperi n. 6, elettivamente domiciliato in SA, viale Santa Panagia n. 136/R, presso lo studio dell'avv. SALVATORE ZIRONE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F.: , residente in [...] C.F._2
Alcide De Gasperi n. 4, elettivamente domiciliato in SA, via Eumelo n. 47, presso lo studio dell'avv. TULLIO SCIRE', che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTO
C.F.: ), residente in [...], Controparte_2 C.F._3
E , residente in [...], Traversa Belvedere di Scala Controparte_3 C.F._4
Greca n. 42, elettivamente domiciliate in SA, Corso Gelone n. 103, presso lo studio dell'avv.
MASSIMO MILAZZO, che le rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTE
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del febbraio 2015 introduttiva del procedimento n. R.G. 676/2015 Parte_1 ha chiesto accertarsi in proprio favore l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito in TÀ GI, Melilli, via A. De Gasperi n. 6, censito nel N.C.E.U. al foglio n.
86, particella n. 831, subalterno n. 3, con scala e corte comune non censite, convenendo in giudizio i propri germani e da ritenersi unitamente CP_1 Controparte_2 Controparte_3 all'esponente proprietari formali del bene, all'esito dell'apertura della successione dei comuni genitori e , in origine titolari del diritto dominicale. Persona_1 CP_4
A sostegno della propria prospettazione, l'attore ha rappresentato di aver posseduto la richiamata unità immobiliare sin dal 1977, in modo pacifico, continuo, ininterrotto per oltre trent'anni, edificandovi un fabbricato, abitando nello stesso, eseguendo interventi di manutenzione, provvedendo al pagamento delle utenze e portando a termine il relativo procedimento di sanatoria di abusi edilizi, con oneri a proprio carico.
Con comparsa di costituzione e risposta del giugno 2015 si è costituito in giudizio CP_1
il quale, al fine di opporsi alla domanda attorea, ha sostenuto che avrebbe utilizzato Parte_1
il bene oggetto di causa col consenso dei genitori, configurandosi, pertanto, una situazione di fatto assimilabile alla mera tolleranza, inidonea ad integrare il possesso utile ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, in assenza di provati atti di interversio possessionis.
Con comparsa di costituzione e risposta del novembre 2015 si sono costituite in giudizio anche e aderendo invece alla ricostruzione dell'attore e chiedendo Controparte_2 Controparte_3
l'accoglimento della pretesa di accertamento da quest'ultimo azionata.
Con separata citazione dell'aprile 2015 introduttiva del procedimento n. R.G. 2128/2015 CP_1
esponendo di essere figlio ed erede legittimo per ¼ di , ha convenuto in
[...] CP_4 giudizio e – del pari figli ed eredi della de cuius Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
nella misura di ¼ ciascuno -, chiedendo la divisione del compendio immobiliare ereditario costituito dall'appartamento sito in TÀ GI, Melilli, via A. De Gasperi n. 4, censito al N.C.E.U. al foglio n. 86, particella n. 831, subalterno n. 2, nonché dall'appartamento sito in TÀ GI, Melilli, via
A. De Gasperi n. 6, censito al N.C.E.U. al foglio n. 86, particella n. 831, subalterno n. 3.
Con comparsa di costituzione e risposta del settembre 2015 si è costituito il quale Parte_1 si è opposto alla richiesta avversaria limitatamente all'immobile individuato dal subalterno n. 3, in quanto già oggetto di domanda di usucapione nel separato procedimento n. R.G. 676/2015 - al quale ha chiesto riunirsi il giudizio n. R.G. 2128/2015 - ed ha altresì richiesto condannarsi CP_1
alla fruttificazione in relazione all'immobile individuato dal subalterno n. 2, in quanto goduto dal medesimo contro la volontà degli altri contitolari, a far data dall'agosto 2013.
Per l'eventualità del mancato accertamento della usucapione in proprio favore e dunque per l'ipotesi di divisione giudiziale estesa all'unità immobiliare individuata dal subalterno n. 3, Parte_1
ha in via subordinata chiesto tenersi conto, in sede di operazioni divisionali, degli importi sostenuti per la costruzione del fabbricato insistente nella predetta unità immobiliare e per il completamento del relativo procedimento di sanatoria edilizia. Con comparsa di costituzione e risposta del settembre 2015 si sono costituite anche Controparte_2
e chiedendo, in relazione alla divisione dell'immobile individuato dal subalterno Controparte_3
n. 2, l'attribuzione ai sensi dell'art. 720 c.c., con riconoscimento di conguagli in favore degli altri contitolari.
Disposta la riunione dei due giudizi n. R.G. 676/2015 e n. R.G. 2128/2015, le cause sono state istruite mediante interrogatorio formale e prova testimoniale e, all'udienza dell'8.10.2021, esse sono state trattenute una prima volta in decisione.
Con sentenza non definitiva n. 458/2022 del 15.3.2022 il Tribunale di SA ha rigettato la domanda di usucapione proposta da e con ordinanza emessa in pari data è stata Parte_1
disposta la prosecuzione dei procedimenti, per il completamento dell'istruttoria in relazione allo scioglimento della comunione ereditaria ed alle richieste indennitarie e di fruttificazione articolate dalle parti.
Tentata inutilmente la conciliazione ed acquisite le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, le cause sono state nuovamente poste in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va anzitutto ricordato che con la richiamata sentenza non definitiva n. 458/2022 è stata disattesa la domanda di usucapione proposta da in relazione all'immobile sito in TÀ Parte_1
GI, Melilli, via A. De Gasperi n. 6, censito nel N.C.E.U. al foglio n. 86, particella n. 831, subalterno n. 3.
Tale bene rientra, pertanto, nella comunione ereditaria sussistente tra il predetto soggetto, CP_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_3
Occorre conseguentemente esaminare la domanda di divisione in relazione sia all'appartamento sito in TÀ GI, Melilli, via A. De Gasperi n. 4, censito al N.C.E.U. al foglio n. 86, particella n. 831, subalterno n. 2, sia all'appartamento sito in TÀ GI, Melilli, via A. De Gasperi n. 6, censito al
N.C.E.U. al foglio n. 86, particella n. 831, subalterno n. 3.
Orbene, ai sensi degli artt. 1111 e 713 c.c., ciascuno dei partecipanti o dei coeredi, in assenza di divisione contrattuale o testamentaria, può sempre domandare lo scioglimento della comunione, mediante domanda di divisione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985, con riferimento agli edifici la cui costruzione sia iniziata prima del 17 marzo 1985, “gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia e di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31”, o se “non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35”.
Per altro verso, l'art. 17 della medesima legge n. 47/1985 (come l'attuale art. 46 D.P.R. 380/2001, recante il c.d. T.U. Edilizia), prevede che “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'art.
13. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.
Tanto premesso, con una recente pronuncia a Sezioni Unite, il Supremo Collegio è stato chiamato a stabilire se, tra gli atti tra vivi per i quali l'articolo 40 della legge n. 47/1985 commina la sanzione della nullità al ricorrere delle condizioni ivi previste, debbano ritenersi compresi o meno gli atti di scioglimento delle comunioni, ordinarie ed ereditarie (Cass. Civ. Sez. Un. 7.10.2019, n. 25021).
La Corte di Cassazione, nel suo supremo consesso, ha fornito risposta affermativa, all'esito del confronto tra il testo dell'art. 40, comma 2, citato e il testo dell'art. 17 della legge n. 47/1985 (oggi abrogato ma trasposto con identico contenuto nell'art. 46, comma 1, D.P.R. 380/2001) e all'esito dell'analisi del significato dei relativi enunciati normativi ricostruito sul piano logico-semantico.
La seconda delle disposizione richiamate (art. 17 della legge n. 47/1985) menziona espressamente, per gli immobili la cui costruzione sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 (data di entrata in vigore della legge n. 47/1985), la nullità degli atti di scioglimento della comunione relativa ad immobili abusivi.
Nell'ambito dell'art. 40 della legge n. 47/1985, relativo ad immobili la cui costruzione sia iniziata prima del 17 marzo 1985 (ma dopo l'1 settembre 1967, essendo altrimenti sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), non è contemplato invece alcun riferimento espresso alla nullità degli atti di scioglimento della comunione, essendo ivi menzionati in via generica gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali.
Le Sezioni Unite, ritenendo non applicabile il canone ermeneutico “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” e uniformandosi al criterio interpretativo teleologico, hanno affermato che la comminatoria di nullità degli atti aventi ad oggetto immobili abusivi si estende altresì agli atti di scioglimento delle comunioni (ordinarie ed ereditarie) di cui all'art. 40 della legge n. 47/1985, poiché la locuzione “atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali […] relativi ad edifici o loro parti” deve considerarsi comprensiva di tutti gli atti inter vivos, ad eccezione di quelli espressamente esclusi, mentre sarebbe irragionevole sottrarre alla sanzione della nullità taluni immobili solo perché edificati prima dell'entrata in vigore della legge n. 47/1985.
È stato pertanto enunciato il principio di diritto per cui “gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47/1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore all'1 settembre 1967”.
Le Sezioni Unite hanno poi affermato che nel novero degli atti tra vivi per i quali l'art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985 commina la sanzione della nullità rientrano sia lo scioglimento della comunione ordinaria sia quello della comunione ereditaria, conseguentemente dirimendo la questione della riconducibilità di tale ultimo atto tra i negozi mortis causa o tra quelli inter vivos.
Muovendo dalla disciplina della comunione ereditaria (qualificata come communio incidens, avente ad oggetto beni che già componevano il patrimonio del de cuius, i quali pervengono agli eredi in assenza di un atto negoziale diretto a costituirla) e dalla disciplina del suo scioglimento (applicabile, in quanto compatibile, anche alla comunione ordinaria, ai sensi dell'art. 1116 c.c.), le Sezioni Unite hanno disatteso l'orientamento giurisprudenziale che non includeva la divisione ereditaria tra gli atti suscettibili di essere colpiti dalla sanzione di nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47/1985.
La Corte di Cassazione ha, in primo luogo, escluso che lo scioglimento della comunione ereditaria rientri tra gli atti mortis causa, che si distinguono dai negozi inter vivos in quanto la loro causa va individuata nell'evento morte del loro autore.
Gli effetti dell'atto di scioglimento della comunione ereditaria, infatti, si producono indipendentemente dalla morte del de cuius (che rappresenta un antefatto) e si esplicano nel presente, per volontà dei coeredi (o per effetto di una pronuncia giudiziale di scioglimento).
La non condivisibilità dell'opposto orientamento è ulteriormente dimostrata dal fatto che, diversamente, si giungerebbe ad una incongrua conseguenza: infatti, ove non si potesse addivenire alla divisione mediante assegnazione dei beni ai compartecipi e dovesse darsi corso alla divisione mediante vendita ai sensi dell'art. 720 c.c. (per esempio in ragione della indivisibilità dell'immobile), quest'ultima, in quanto atto indubbiamente inter vivos, sarebbe colpita comunque dalla nullità di cui all'art. 40 della legge n. 47/1985, sicché risulterebbe consentita – in quanto esente da nullità – la divisione mediante assegnazione mentre sarebbe vietata la divisione mediante vendita, con evidente contraddittorietà del sistema. A conferma dell'applicabilità della sanzione della nullità agli atti di divisione ereditaria, il Supremo
Collegio ha altresì richiamato la natura retroattiva della divisione, che ne presuppone il carattere costitutivo contemplato dall'art. 40 della legge n. 47/1985.
Infine, anche l'interpretazione letterale della legge e la ricostruzione della intenzione del legislatore corroborano la prospettiva poc'anzi delineata, dal momento che l'art. 46 D.P.R. 380/2001
(riproduttivo dell'art. 17 della legge n. 47/1985) non distingue tra comunione ordinaria ed ereditaria, esprimendo una logica integralmente sovrapponibile a quella sottesa al disposto dell'art. 40, comma
2, della legge n. 47/1985.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno pertanto enunciato il principio di diritto per il quale
“gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, (già L. 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria”.
I su esposti principi valgono, per quanto concerne il caso di specie, anche per la divisione giudiziale della comunione ereditaria, atteso che l'ordinamento giuridico non può consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto ad esse precluso per via negoziale.
In proposito, le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
“possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Deve inoltre aggiungersi – per quanto specificamente interessa in questo giudizio - che l'art. 29, comma 1-bis, della legge del 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dall'articolo 19, comma 14, del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, prevede che gli atti di costituzione o di scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (cfr. Cass. Civ. Sez. II 22.10.2021, n. 29581).
L'applicabilità di tale disposizione ai giudizi di divisione di beni ereditari è stata recentemente confermata dalla giurisprudenza.
In un non risalente precedente, la Corte d'Appello di Catania ha in particolare testualmente affermato:
“il C.T.U., nel descrivere l'immobile, fornisce ulteriori utili elementi che, allo stato, impediscono la divisibilità dell'immobile e la conseguenziale attribuzione pro quota in natura ai due condividenti
[…]. Ciò che emerge con evidenza, esaminando le planimetrie catastali allegate dal C.T.U., è la non corrispondenza tra l'attuale stato di fatto e le predette risultanze planimetriche, in violazione dell'art.
29 della L. 27.02.1985 n. 52, aldilà della assoluta diversa destinazione d'uso dei due locali, ormai unificati. Secondo recente condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. II, 29.09.2020 n.
20526; Cass. Sez. II, 25.06.2020 n. 12654), pienamente applicabile all'ipotesi di scioglimento giudiziale della comunione di diritti reali su fabbricati, “il disposto della L. 27 febbraio 1985, n. 52, art. 29, comma 1 bis, aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, comma 14, convertito, con modificazioni, con la L. 30 luglio 2010, n. 122, trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c.. La presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale), al pari della presenza delle menzioni edilizie ed urbanistiche, costituisce condizione dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione.
La produzione delle suddette menzioni catastali, quando le stesse non siano già contenute nel contratto preliminare dedotto in giudizio, può intervenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti. Il mancato riscontro, da parte del giudice investito di una domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c., della sussistenza della condizione dell'azione costituita dalla presenza in atti delle menzioni catastali di cui della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, costituisce un error in judicando censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e non un vizio di contenuto- forma produttivo di nullità della sentenza;
con la conseguenza che gli effetti di tale errore si esauriscono all'interno del processo e non producono alcun effetto sul piano idoneità della sentenza ad essere trascritta nei registri immobiliari” (v., inequivocabilmente, App. Catania Sez. II 20.4.2022,
n. 831). È al contempo stato precisato con chiarezza come la disposizione in esame abbia introdotto una fattispecie di nullità ulteriore rispetto a quella di carattere testuale prevista dalla normativa urbanistica ed edilizia.
Segnatamente, la Corte d'Appello di Catania, in un'altra recente controversia, ha evidenziato – con riferimento al caso vagliato – che “l'intervento edilizio realizzato in assenza del titolo urbanistico integra un abuso non primario, in quanto, come emerso dalle risultanze peritali, non ha comportato la realizzazione di un organismo edilizio o parte di esso integralmente diverso da quello originario ed autonomamente utilizzabile e, conseguentemente, per quanto rilevante dal punto di vista dell'irregolarità amministrativa e quindi urbanistica dell'immobile, non incide sulla sua commerciabilità giuridica […]. Trattasi, dunque, (la terza elevazione costituita dal vano abusivo qui in discussione) non già di un organismo edilizio autonomo, ma di un vano facente parte di un più ampio appartamento e collegato agli altri piani e all'esterno attraverso una scala interna all'unità immobiliare. Dunque, è erronea la sentenza impugnata nella parte in cui esclude la possibilità giuridica della divisione per mancanza dei requisiti relativi alla conformità edilizia ed urbanistica.
Pur nondimeno, è certo, come emerso anche dalle risultanze probatorie, che sussiste, allo stato, una situazione di irregolarità e difformità catastale oggettiva relativamente all'unità immobiliare urbana in comunione […]. La riscontrata mancanza di conformità catastale oggettiva è tale da costituire impedimento alla divisione giudiziale del suddetto cespite ereditario a norma della l. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis, introdotto con D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. 2010, n. 122 (che dispone che “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione e lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”). Invero la sopra richiamata norma fa riferimento agli effetti dell'atto e comprende tra questi, oltre al trasferimento e alla costituzione, anche lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti. Non v'è dubbio, dunque, che la stessa vieti anche la possibilità di compiere
– sia in via convenzionale che giudiziale – atti di scioglimento della comunione e quindi qualunque ipotesi divisionale in mancanza dei requisiti prescritti a pena di nullità. Tale orientamento discende dalla considerazione che la pronuncia giudiziale (nel caso, quella che dispone lo scioglimento di una comunione ereditaria) non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma
e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti (arg. tratto da Cass., sez. un. 2019, n. 25021 e conforme a principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di edifici o di loro parti, anche con riguardo alla violazione della disposizione dettata dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis: Cass. n. 20526/2020) […] i richiamati principi, elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con riferimento alla c.d. conformità edilizia ed urbanistica, devono ritenersi operanti anche con riferimento alla c.d. conformità catastale oggettiva, attesa
l'evidente analogia, strutturale e teleologica, delle rispettive discipline (così Cass. n. 20526/2020 cit. in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, in riferimento alla sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'art. 2932 c.c.). Deve pertanto ritenersi, allora, che anche la conformità catastale oggettiva rappresenti, al pari della conformità edilizia ed urbanistica, una condizione dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio” (v. App. Catania Sez. II 3.2.2023, n.
179).
Venendo al caso di specie, non ricorrono le condizioni per procedere alla divisione universale dei beni che formano oggetto della comunione ereditaria.
Rispondendo al quesito specificamente articolato con ordinanza del 15.3.2022 (“accertare, in via preliminare, la regolarità urbanistica degli immobili ai sensi della legge n. 47/1985 e successive modifiche, ivi compresa la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, previste dal comma 1-bis dell'art. 29, introdotto dall'art. 19, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010”), il nominato consulente tecnico d'ufficio, in relazione all'immobile sito in TÀ GI, Melilli, via A. De
Gasperi n. 4, censito al N.C.E.U. al foglio n. 86, particella n. 831, subalterno n. 2, ha evidenziato che in esso “è stata eseguita un'apertura per collegare la cucina con il soggiorno” ed “è stata eseguita la chiusura parziale della veranda prospiciente la cucina”, sicché non sussiste conformità catastale non risultando tali modifiche riportate nella relativa planimetria (v. pag. 14 della consulenza tecnica d'ufficio, ove si legge che “le planimetrie catastali degli immobili risultano conformi allo stato dei luoghi ad esclusione delle modifiche nell'immobile 1” – ossia quello sito in TÀ GI, Melilli, via A. De Gasperi n. 4, censito al N.C.E.U. al foglio n. 86, particella n. 831, subalterno n. 2 –, consistenti nella “porta di collegamento tra cucina e soggiorno” e nella “chiusura parziale della veranda della cucina”; v. altresì l'all. 2 della consulenza tecnica d'ufficio, contenuto a pag. 19 del documento denominato “allegati” depositato il 22.11.2023, da cui emerge che le superiori variazioni non sono state riprodotte nella planimetria catastale). Le difformità rilevate integrano la fattispecie di nullità di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge n.
52 del 1985.
Tanto precisato, occorre peraltro chiedersi se sia giuridicamente ammissibile procedere allo scioglimento della comunione limitatamente al bene non affetto da difformità catastale.
Occorre, in altri termini, interrogarsi sulla possibilità di procedere alla divisione solo parziale dell'asse ereditario, con esclusione dell'edificio irregolare che ne faccia parte, dal momento che siffatta possibilità potrebbe apparire preclusa dal principio della c.d. universalità della divisione ereditaria, in forza della quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario.
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la già citata sentenza n. 25021 del
7.10.2019, hanno affermato che il principio di universalità della divisione ereditaria, desumibile dal sistema e fondato sull'esigenza di attribuire agli eredi porzioni omogenee tra loro e proporzionali ai valori delle quote di partecipazione alla comunione, non ha carattere assoluto e inderogabile, essendone consentita la deroga in via legislativa (v. artt. 713, comma 3, 720, 722 e 1112 c.c.) e in via pattizia mediante accordo unanime dei condividenti.
Le superiori considerazioni trovano conferma nel disposto dell'art. 762 c.c., che, coerentemente, non commina la sanzione della nullità per l'ipotesi in cui in sede di divisione sia omessa la considerazione di uno o più beni ereditari, ma, diversamente, impone soltanto la necessità di procedere ad un supplemento della divisione, così sancendo la piena validità ed efficacia della divisione parziale.
Il Supremo Collegio ha dunque condiviso il già diffuso orientamento che ammette la divisione parziale dei beni ereditari sia per via contrattuale, allorquando vi sia apposito accordo tra tutti i coeredi, sia per via giudiziale, quando, essendo stata richiesta tale divisione da uno dei coeredi, gli altri non amplino la domanda chiedendo a loro volta la divisione dell'intero.
Con la divisione parziale dei beni ereditari, in particolare, ciò che viene attribuito a ciascun partecipante assume la natura di acconto sulla porzione spettante in sede di divisione definitiva, mentre i beni non divisi rimangono in comunione, che conserva la sua originaria natura ereditaria, con la conseguenza che al suo scioglimento sono applicabili i principi, anche di carattere processuale, propri della divisione ereditaria e che l'ultima porzione da attribuirsi va determinata, salvo patto contrario, attraverso una valutazione globale di tutti i beni, quelli già divisi e quelli rimasti in comunione, secondo un criterio uniforme e riferito allo stesso momento temporale.
Risolvendo il contrasto insorto in materia in giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno infine specificato che, in presenza di beni irregolari, ogni coerede ha il diritto di limitare la propria domanda divisoria a quelli regolari, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti. Per sostenere tale conclusione, la Corte di Cassazione ha evidenziato che la necessità del consenso di tutti i coeredi alla divisione parziale dell'eredità ha come suo presupposto logico la giuridica divisibilità di tutti i beni ereditari, nel qual caso la pretesa di uno dei coeredi di procedere a divisione solo parziale – con conseguente prosecuzione della comunione ereditaria per altri cespiti – deve essere coniugata con il diritto di ciascun condividente di ottenere la divisione dell'intero patrimonio ereditario comune (espresso dal brocardo “nemo invitus in communione compellitur detineri”).
Nell'ipotesi invece in cui il patrimonio ereditario comprenda beni irregolari, il coerede che limita la domanda divisionale ai beni diversi da questi non compie una scelta di convenienza potenzialmente lesiva del diritto di divisione universale spettante agli altri condividenti, ma adotta un comportamento imposto dalla legge, che vieta lo scioglimento della comunione relativa ad immobili irregolari.
Fermo quanto sopra, affinché si possa procedere alla divisione parziale è tuttavia pur sempre necessario che almeno uno dei coeredi abbia articolato domanda in tal senso (v., in tale direzione, il passo della pronuncia resa da Cass. Civ. Sez. Un. 7.10.2019, n. 25021 cit. in cui testualmente si legge:
“il giudice non può sottrarsi al dovere di procedere alla divisione parziale con esclusione del fabbricato abusivo, quando uno dei coeredi abbia proposto domanda in tal senso”; ancora, v. il passo in cui si legge: “allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti”; v., poi, sul tema, Cass. Civ. Sez. II 10.5.2023, n. 12656, anche per le opportune considerazioni in punto di estensione del giudicato: “alla luce del tenore di tale sentenza deve reputarsi che la stessa rivesta efficacia di giudicato anche sostanziale circa l'incommerciabilità dei beni comuni con la conseguente impossibilità di procedere alla loro divisione, solo per i beni” irregolari, “e che invece il rigetto della domanda per la divisione dell'immobile” non irregolare “sia stato determinato da una ragione di carattere processuale, rappresentata appunto dall'assenza … di una domanda di divisione parziaria, che impediva quindi di poter pervenire alla divisione del solo appartamento, di cui peraltro in motivazione si dava atto della legittimità urbanistica. Trattasi di affermazioni che confortano la conclusione del giudice di appello che ha ritenuto che, pur a fronte di una formula in dispositivo di rigetto della domanda, il rigetto era riferito alla domanda che prevedeva come oggetto necessariamente tutti i beni in comune …, e che quindi non precludeva la successiva riproponibilità della domanda di divisione, quanto al bene di cui non era stata appurata l'abusività o comunque la carenza dei requisiti sostanziali per la divisione”).
Nella vicenda in esame, nessuna delle parti ha proposto – neppure in via subordinata – domanda di divisione parziale, limitata al bene non irregolare. Ed infatti, ha chiesto, nella seconda comparsa conclusionale depositata, di Parte_1
“disporre la vendita delle due unità immobiliari, trattandosi di beni non comodamente divisibili” (v. pag. 4 del predetto atto difensivo).
Nel medesimo senso si è espresso, sempre in sede di scritti conclusivi, (v. pag. 5 CP_1 della seconda comparsa conclusionale, ove si chiede di “ritenere e dichiarare lo scioglimento della comunione e, contestualmente, disporre l'attribuzione delle singole quote spettanti ai coeredi;
in subordine disporre la vendita dell'intero compendio immobiliare e disporre la divisione del ricavato”).
e infine, nella seconda comparsa conclusionale hanno Controparte_2 Controparte_3 all'evidenza chiesto la divisione dell'intero asse ereditato, nella misura in cui hanno domandato lo
“scioglimento della comunione ereditaria delle concludenti con i germani” ed “attribuire in comunione” alle esponenti “l'immobile censito al catasto del comune di Melilli al foglio 86, particella 831, subalterno n. 2, sito in Melilli (SR) alla frazione di TÀ GI nella via Alcide De
Gasperi n. 4” – affetto, oltretutto, dalle descritte irregolarità catastali - e “disporre la vendita all'incanto dell'immobile censito al catasto del comune di Melilli al foglio 86, particella 831, subalterno 3 e dividere il ricavato tra gli altri due condividenti” (v. pag. 2 del detto atto difensivo).
Per le ragioni su esposte, in conclusione, non è possibile addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria.
3. Le difformità dell'appartamento sito in TÀ GI, Melilli, via A. De Gasperi n. 4, censito al
N.C.E.U. al foglio n. 86, particella n. 831, subalterno n. 2, non ostano all'accoglimento della domanda di fruttificazione proposta da avverso Parte_1 CP_1
La Corte di Cassazione ha in proposito più volte rilevato che il carattere “abusivo” di una costruzione non comporta l'invalidità di un eventuale contratto di locazione della costruzione stipulato tra privati
(Cass. Civ. n. 583/1982, Cass. Sez. Un. Civ. n. 2034/1985), sottolineando, in particolare, che in caso di locazione avente per oggetto un immobile abusivo “non sussiste […] l'illiceità dell'oggetto cui ha riguardo l'art. 1346 c.c., giacché tale requisito non va riferito al bene in sé […] ma alla prestazione
e dunque al contenuto dell'atto di autonomia negoziale. E non ricorre l'illiceità della causa […], in quanto la concessione in godimento temporaneo di un bene immobile realizzato senza concessione edilizia non è in contrasto col complesso dei principi e dei valori che connotano l'organizzazione politica ed economica della società nell'attuale epoca storica, come sarebbe necessario perché possa configurarsi la contrarietà della causa all'ordine pubblico, a mente dell'art. 1343 c.c.” (così Cass.
Civ. n. 4228/99).
Tanto chiarito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il comunista occupante in via esclusiva il bene comune, senza il consenso degli altri comproprietari, è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa e non rileva nemmeno lo stato di buona o cattiva fede dell'erede.
L'utilizzazione esclusiva di un bene comune da parte del singolo condomino in assenza del consenso degli altri condomini, ai quali resta precluso l'uso, anche solo potenziale, della “res”, determina infatti un danno quantificabile in base ai frutti civili tratti dal bene dall'autore della violazione (cfr.
Cass. Civ. n. 19215/2016).
In materia di comunione ereditaria, il presupposto della resa dei conti è la gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti, restando irrilevante, quanto al relativo obbligo, la condotta disinteressata del coerede escluso dal possesso (cfr. Cass. Civ. Sez. II 30.05.2017, n. 13619).
I superiori principi sono stati ribaditi anche in tempi recenti dalla giurisprudenza di legittimità (v., segnatamente, Cass. Civ. Sez. II 3.5.2019, n. 11731, che, nel riformare la sentenza di merito per la quale “il danno si verifica, solo se il comunista escluso dal godimento abbia fatto richiesta di godimento rifiutata dagli occupanti dell'immobile”, si è così espressa: “premesso che le facoltà di godimento e di disposizione del bene, contenuto essenziale del diritto di proprietà, vengono ad essere pregiudicate per effetto della compressione che quelle facoltà subiscono per iniziative altrui, dolose
o colpose, ingiuste perché prive di titolo, allo stesso modo, quelle facoltà risultano compromesse tutte le volte in cui uno solo dei comproprietari sottragga la cosa comune al godimento degli altri, sì da impedirne l'uso, anche potenziale, agli altri comunisti … cfr. Cass. n. 11486/10 … Nell'un caso come nell'altro, infatti, le facoltà domenicali risultano compromesse sia per il venir meno di un pregresso godimento del bene, sia per l'impossibilità di trarre dalla res le utilità che la stessa è idonea a produrre in base a calcoli di tipo figurativo, atteso che è risarcibile come “cessante”, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito, ancorché derivabile da un uso del bene diverso da quello tipico”; v. anche Cass. Civ. Sez. II 9.12.2021, n. 39036).
Devono inoltre considerarsi non solo i frutti percepiti, ma anche quelli percipiendi, perché, nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono - solo in mancanza, come nella fattispecie, di altri più idonei criteri di valutazione - essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile
(cfr. Cass. Civ. n. 20394/2013; v., più di recente sul punto, Cass. Civ. Sez. II 3.7.2019, n. 17876, “per cui ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione alla detenzione di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri … Cass. n. 1528/1985 …, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato … Cass. n. 5504/2012”).
Chiarito quanto sopra, il consulente tecnico d'ufficio, attraverso analisi condotta sia su dati di mercato sia sugli indici dell'O.M.I., avendo cura di considerare le condizioni concrete del bene ed altresì
l'incidenza degli oneri connessi alla imposizione tributaria, ha ritenuto congruo per l'appartamento sito in TÀ GI, Melilli, via A. De Gasperi n. 4, censito al N.C.E.U. al foglio n. 86, particella n. 831, subalterno n. 2, il valore locativo mensile di €. 292,50.
Che l'ausiliario del Tribunale abbia tenuto conto di tutti i profili sopra richiamati appare evidente nella misura in cui egli, in relazione alla predetta unità immobiliare, si è così espresso: “tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, ovvero ubicazione, consistenza e stato di conservazione dello stesso, esposizione, caratteristiche delle rifiniture, potenzialità, e tenuto conto della ricerca su internet di case simili sul mercato di Melilli, frazione TÀ GI […], mediati con i valori locativi diramati dall'Agenzia dell'Entrate per “abitazioni civili” (cfr. Allegato
4_ricerca online relativa ad abitazioni in vendita a TÀ GI (fraz. Di Melilli) e Allegato
5_Quotazioni attraverso servizi in rete dell'Agenzia delle Entrate per immobili ubicati a TÀ
GI (fraz. Di Melilli) da applicare alla superficie commerciale lorda dell'immobile pari a mq
152,77, ritenendo congruo per l'immobile in oggetto un canone lordo mensile di 450,00 €/mese (euro quattrocentocinquanta/00) al lordo delle tasse. Si sottolinea che nella determinazione del valore si è effettuato un abbattimento del 30% per tenere conto del pessimo stato di conservazione dell'immobile. Decurtando quindi dal canone lordo gli oneri fiscali che incidono per circa il 35%
( e I.M.U.), otterremo il “canone al netto delle imposte”, pari ad €. 292,50 (v. pag. 15 della CP_5 consulenza tecnica d'ufficio).
Poiché, come si è visto, in relazione ad un bene rientrante nella comunione ereditaria la fruttificazione spetta a prescindere dalla condotta disinteressata del coerede non possessore (cfr. Cass. Civ. Sez. II
30.05.2017, n. 13619 cit.) ed anche ove il comunista escluso dal godimento non abbia fatto richiesta di godimento rifiutata dagli occupanti dell'immobile (cfr. Cass. Civ. Sez. II 3.5.2019, n. 11731 cit.), dal mese di agosto del 2013 – sì come chiesto - e fino alla data della odierna sentenza va riconosciuto a l'importo di €. 10.603,125, pari alla quota di ¼ - corrispondente alla misura della Parte_1
partecipazione dello stesso al patrimonio comune – del canone locatizio ricavabile per 145 mensilità, pari ad €. 42.412,50.
La domanda di fruttificazione proposta da e da non può invece Controparte_2 Controparte_3
trovare accoglimento. Com'è noto, ai sensi del disposto dell'art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c., la citazione deve contenere
“l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166” e “l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167”, mentre, ai sensi del disposto del predetto art. 167, comma 2, c.p.c., il convenuto “a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”.
In altri termini, le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio possono essere utilmente proposte e sollevate solo allorché esse siano state formulate nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto tempestivamente depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
Orbene, con specifico riguardo al caso di specie, si osserva che, secondo il consolidato indirizzo del
Supremo Collegio, “l'azione di rendiconto costituisce un'azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, sicché la domanda riconvenzionale con la quale si intende chiedere il rendiconto deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c. (in senso conforme per l'autonomia della domanda de qua rispetto a quella di divisione, Cass. n. 5861/1991; Cass. n. 2747/1998)” (Cass. Civ. Sez. VI 19.2.2021, n. 4643, in cui si evidenzia espressamente la tardività della domanda di corresponsione dei frutti proposta in seguito alla maturazione delle preclusioni).
Da quanto sopra discende che la domanda di fruttificazione di e da Controparte_2 CP_3
in quanto formulata per la prima volta con la seconda comparsa conclusionale (v. pag. 2 di
[...]
tale atto), deve reputarsi manifestamente inammissibile poiché tardiva, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa.
Va inoltre aggiunto che, secondo quanto di recente illustrato dalla Corte regolatrice, “quanto ai termini perentori assegnati dalla legge o dal Giudice nello svolgimento della fase di trattazione e di deduzione probatoria, si registra una sostanziale convergenza dei precedenti giurisprudenziali nel riconoscere la rilevabilità anche ex officio […] della tardiva proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c., comma
2) […], ponendosi in rilievo che tale regime di preclusioni è inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo, sicché la relativa inosservanza deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte, ed ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda, della eccezione […] può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto di cui
l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello (Cass. Sez. 3, n. 7270 del 18/03/2008; Sez. 1, n. 24040 del 26/09/2019; Sez. 2 n. 17121 del 13/08/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018, ove si legge, in particolare, che le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile
d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene)” (così, testualmente,
Cass. Civ. Sez. III 10.3.2021, n. 6762).
4. È infine infondata la pretesa di rimborso e/o indennitaria azionata da in via Parte_1
subordinata per il caso di mancato accoglimento della domanda di usucapione.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata dal medesimo nel giudizio n. R.G. 2128/2015, quest'ultimo ha affermato: “nella non temuta ipotesi di inclusione nella massa ereditaria dell'appartamento posseduto da , ovvero di mancato riconoscimento dell'avvenuta Parte_1
usucapione in suo favore, va ad egli riconosciuto di avere corrisposto tutte le spese occorse per la costruzione e gli oneri di sanatoria dell'appartamento di via A. De Gasperi n. 6 TÀ GI catastalmente riportato al foglio 86 del comune di Melilli, particella 831 sub 3. Per siffatto motivo avanza domanda riconvenzionale con il proposito di ottenerne la restituzione” (v., da ultimo, pag. 1 della memoria depositata da il 31.1.2023 ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., Parte_1
in relazione al solo giudizio n. R.G. 2128/2015).
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. in relazione al solo giudizio n.
R.G. 2128/2015, a poi ulteriormente precisato la domanda, puntualizzando di aver Parte_1 chiesto il “pagamento del costo dei materiali e del prezzo della mano d'opera all'epoca aggiornati all'attualità oppure l'aumento di valore, che si sono resi necessari per la costruzione dell'unità immobiliare di Melilli, frazione TÀ GI, via A. De Gasperi n. 6, riportata in catasto al foglio
86, part. 831 sub 3” nonché dei “costi necessari per la sanatoria edilizia del predetto immobile” (v. pag. 5 di tale atto difensivo).
4.1. Il fatto che abbia qualificato la sua richiesta in termini restitutori e si sia riferito Parte_1 al costo sostenuto o all'incremento di valore apportato al bene, in via alternativa, consente di ricondurre la domanda in esame, in primo luogo, alla fattispecie di cui all'art. 1150 c.c.
Ai sensi di tale ultima disposizione, com'è noto: “1. Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.
2. Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione.
3. L'indennità si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede;
se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spese e l'aumento di valore.
4. Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta.
5. Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell'articolo 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, è dovuta un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa”.
Come appare evidente, le richieste articolate da ricalcano le categorie delineate Parte_1 dall'art. 1150 c.c.
Così inquadrata la domanda, essa non può trovare accoglimento.
Per orientamento consolidato del Supremo Collegio, infatti, la previsione dell'art. 1150 c.c. – che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recata alla cosa stessa – è di natura eccezionale e non può, quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto (così Cass. Civ. Sez. III 13.10.2022, n. 29924, in cui la Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva rigettato la domanda di rimborso delle spese di manutenzione straordinaria relative a un immobile, detenuto dal richiedente dapprima a titolo di locazione e successivamente in virtù di un contratto preliminare di compravendita, sul presupposto che si configurasse una situazione di mera detenzione qualificata, essendo carente l'animus possidendi).
Ebbene, le attività poste da alla base della richiesta di pagamento risalgono alla Parte_1 fine degli anni Settanta, quanto alla costruzione dell'immobile, e al più alla fine del 2008, quanto agli oneri sostenuti in dipendenza della sanatoria degli abusi realizzati in quest'ultimo (v., sotto il primo profilo, pag. 1 della citazione introduttiva del giudizio n. R.G. 676/2015, in cui Parte_1 riferisce di aver edificato l'immobile “sul fine degli anni Settanta”; v., sotto il secondo profilo, l'all.
3 della consulenza tecnica d'ufficio, contenuto a pag. 26 e ss. del documento denominato “allegati” depositato il 22.11.2023, da cui emerge che la concessione edilizia in sanatoria n. 261 reca data
19.11.2008 e che, in relazione ad essa, tutti gli oneri erano già in quel tempo stati corrisposti).
Tanto premesso, come già dichiarato nella sentenza non definitiva n. 458/2022 emessa nel presente giudizio, fino al decesso dei genitori e , intervenuto rispettivamente Persona_1 CP_4
il 10.5.2009 ed il 6.11.2012, deve considerarsi mero detentore dell'unità Parte_1
immobiliare sita in TÀ GI, Melilli, via A. De Gasperi n. 6, censito nel N.C.E.U. al foglio n.
86, particella n. 831, subalterno n. 3.
Deve pertanto escludersi radicalmente l'applicabilità dell'art. 1150 c.c.
4.2. La domanda di esaminata in questa sede, non può trovare accoglimento Parte_1 neppure se ricondotta alla previsione di cui all'art. 936 c.c.
Quest'ultima, com'è noto, dispone: “1. Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
2. Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo.
3. Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte.
Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
4. Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni ed opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede.
5. La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione”.
Come si è visto nel paragrafo che precede, gli interventi di costruzione dell'immobile, per stessa affermazione di si sarebbero conclusi prima della fine degli anni Settanta (v. Parte_1
ancora pag. 1 della citazione introduttiva del giudizio n. R.G. 676/2015, in cui Parte_1 riferisce di aver edificato l'immobile “sul fine degli anni Settanta”; v. anche pag. 3 della seconda comparsa conclusionale di ove, con riguardo alla “data di costruzione”, si legge Parte_1
“anno 1978”).
Come fondatamente osservato dal difensore di il terreno sul quale è stato edificato CP_1
l'appartamento di cui si discute è appartenuto fino al 1983 – e, dunque, fino ed epoca successiva a quella di completamento delle attività edificatorie – ai signori , Controparte_6 CP_7
, , e (v. pag. 2 della seconda
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 comparsa conclusionale di ove si richiama l'all. 6 della citazione notificata da CP_1
al fine di introdurre il giudizio n. R.G. 676/2015). Parte_1
Gli interventi per i quali ha dunque chiesto il pagamento si sono esauriti quando Parte_1
l'immobile in esame non apparteneva a e , nella cui posizione sono Persona_1 CP_4
subentrate, quali eredi, le odierne parti in causa.
Conseguentemente, nessuna domanda ex art. 936 c.c. può essere avanzata nei confronti di queste ultime, potendo in proposito la pretesa essere azionata solo nei confronti di coloro che risultavano proprietari del bene al tempo in cui le attività edificatorie si sono concluse.
In proposito, pur non risultando sconosciuta a questo Tribunale l'esistenza di ricostruzioni di diverso tenore, deve ritenersi maggiormente condivisibile l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8163 emessa dalla Seconda Sezione in data 23.5.2012.
Nel richiamato precedente, il Supremo Collegio, nel censurare la posizione assunta dal giudice di appello, ha affermato che “la corte territoriale […] ha ritenuto che il soggetto passivo dell'obbligazione indennitaria di cui all'art. 936 c.c. dovesse individuarsi nell'acquirente del fondo interessato dalle accessioni, in quanto effettiva beneficiaria dell'incremento di valore, non avendo la medesima pagato alcun corrispettivo imputabile ai manufatti, ma soltanto il prezzo del suolo, così conformandosi ad un principio, da ultimo, affermato nella sentenza n. 4780/84, a sua volta richiamante quella n. 3856/77 di questa Corte, secondo il quale lo squilibrio patrimoniale giustificante la pretesa del terzo costruttore si sarebbe in siffatti casi verificato in un momento successivo alla costruzione. Tale indirizzo, che a sua volta si era discostato da quello precedentemente consolidato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 740 del 23.3.1963 (poi ribadito in particolare dalla sent. n. 2039/65 della Sez. 1°), non è tuttavia condiviso da questo collegio, in quanto, considerando alla stregua di un'ambulatoria obligatio propter rem quella indennitaria ex art. 936 c.c. e perdendo di vista la natura del relativo fatto genetico, costituito dall'acquisto a titolo originario della proprietà da parte del titolare di quella del fondo interessato dalle accessioni, non considera che l'incremento patrimoniale, che il diritto all'indennità tende a compensare, si è verificato ed esaurito all'atto della realizzazione delle opere, poco o punto rilevando se successivamente, in occasione dell'alienazione del fondo, così già incrementato nel suo valore economico reale, se ne sia tenuto conto da parte del venditore e dell'acquirente, nella determinazione del prezzo. Costituendo quest'ultima un elemento del tutto estrinseco, mera risultante economica dell'incontro tra la domanda e l'offerta, rispetto alla fattispecie acquisitiva ed al correlato spostamento patrimoniale considerati dalla norma citata, l'argomentazione contenuta nelle citate sentenze, secondo cui in siffatti casi il proprietario originario non ne avrebbe tratto vantaggio, avendo poi alienato l'immobile senza lucrare il prezzo delle opere erettevi dal terzo, finisce con il valorizzare, ai fini dell'individuazione del soggetto passivo dell'obbligazione de qua, il momento, del tutto eventuale, della monetizzazione delle opere incrementative, e non anche quello, certo (e costituente il punto di partenza delle alternative scelte consentite dall'art. 936 c.c. al proprietario del fondo), determinato dall'acquisizione del diritto reale sulle stesse, per effetto della cui esistenza si è verificato quell'aumento del patrimonio del proprietario del suolo incorporante, a discapito di quello del costruttore, che con il diritto all'indennità si è inteso, entro determinati limiti, compensare.
Va pertanto richiamato e ribadito il principio, che peraltro trova tuttora riscontro nella più autorevole dottrina, di cui alla già citata sentenza delle Sezioni Unite, che, dopo aver premesso che la norma di cui all'art. 936 cod. civ. … sebbene ispirata all'applicazione del principio secondo cui quidquid inaedificatur solo cedit, ne contempera tuttavia le conseguenze patrimoniali, che altrimenti sarebbero sproporzionatamente vantaggiose per il proprietario del suolo richiamandosi alla contemporanea osservanza del divieto generale dell'indebito arricchimento …, chiarì ancora che il diritto di credito attribuito al proprietario del materiale non è per nulla condizionato al possesso dell'opera … mentre, invece, a causa dell'effetto immediato dell'accessione, lo stesso diritto è esperibile senz'altro contro il proprietario del suolo. Tale effetto immediato, comportante
(nell'ipotesi di mancata richiesta di rimozione) l'insorgenza del debito indennitario in capo al proprietario beneficiato dall'accessione, ne determina la permanenza esclusiva a carico del medesimo, unico soggetto arricchito dall'acquisto a titolo originario ex art. 936 c.c., in assenza di alcuna norma o principio comportanti l'ambulatorietà della conseguente obbligazione, anche nei casi in cui il suddetto abbia ritenuto, per propria scelta, nell'alienare il fondo così incrementato, di non tener conto nella determinazione del prezzo di tale aumento di valore. A nulla rileva in tali casi che il beneficio si sia così di fatto trasferito all'acquirente, trattandosi di un effetto meramente economico, derivante dal contratto di vendita e riconducibile, a seguito della libera contrattazione del prezzo, alla volontà delle parti stipulanti, e non anche direttamente alla fattispecie acquisitiva a titolo originario di cui alla sopra citata norma civilistica, costituente la sola fonte dell'obbligazione”
(così Cass. Civ. Sez. II 23.5.2012, n. 8163, che conclude per la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, dovendosi rigettare l'appello avverso la sentenza del primo giudice, che,
“correttamente attenendosi al principio oggi riaffermato da questa Corte, aveva disatteso la domanda indennitaria, escludendo la riferibilità della relativa obbligazione all'acquirente del fondo, già incrementato dalle accessioni”).
La posizione da ultimo ricostruita – oltretutto condivisa in passato, come si è visto, dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione -, che ricollega l'insorgenza della obbligazione indennitaria ex art. 936 c.c. al momento in cui si perfeziona in capo al proprietario del fondo il trasferimento della proprietà delle opere da altri realizzate, si mostra coerente con l'insegnamento per il quale l'indennizzo di cui alla norma in esame deve essere determinato avendo riguardo al valore dei materiali al tempo del loro acquisto da parte del medesimo proprietario dell'immobile (v. Cass. Civ.
Sez. II 26.11.1988, n. 6380, per cui l'indennizzo di cui all'art. 936 c.c. va determinato con riferimento al momento in cui si verifica da parte del costruttore la perdita e da parte del proprietario del suolo l'acquisto dei materiali e contestualmente la prestazione e la ricezione dell'attività lavorativa;
Cass.
Civ. Sez. II 8.1.1996, n. 50, per cui l'obbligo di indennizzo ex art. 936 c.c. sorge dal momento della ritenzione delle opere fatte dal terzo, che si verifica automaticamente alla scadenza del termine di sei mesi dal giorno in cui il proprietario del fondo ha avuto notizia dell'incorporazione; in senso analogo
Cass. Civ. Sez. II 8.3.2011, n. 5420).
Ancora, si evidenzia che la tesi per la quale il soggetto gravato dall'obbligo di indennizzo di cui all'art. 936 c.c. dovrebbe individuarsi in ragione della titolarità al tempo della domanda dell'unità immobiliare interessata dagli interventi realizzati dal terzo, in definitiva, ricondurrebbe pur in assenza di esplicita ed apposita previsione la fattispecie indennitaria in discorso alla categoria delle obbligazioni propter rem, rispetto alle quali prevale nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento che ne afferma la tipicità, potendo esse essere ammesse solo nei casi e col contenuto espressamente previsti dalla legge (v. in questo senso Cass. Civ. Sez. II 26.2.2014, n. 4572; Cass. Civ. Sez. II
7.4.2014, n. 8096; Cass. Civ. Sez. II 15.10.2018, n. 25673).
In aggiunta a quanto sopra esposto, occorre poi rilevare che, sia in relazione agli interventi edificatori, conclusi entro la fine degli anni Settanta, sia per gli oneri connessi alla sanatoria dell'immobile di cui si discute, sostenuti prima della conclusione del 2008, la pretesa in oggetto non può trovare accoglimento anche per altra ragione, di per sé sola idonea a determinare il rigetto della domanda proposta da Parte_1
Nella giurisprudenza di legittimità, infatti, “rappresenta principio consolidato quello per cui l'art.
936 c.c. presuppone che l'autore delle opere non sia legato, né al proprietario né ad altri cui sia stato concesso il godimento del fondo, da un rapporto negoziale che gli abbia attribuito il diritto di costruire” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. II 6.6.2017, n. 14021, nel solco di Cass. Civ. Sez. I
16.9.2004, n. 18669, per cui non può essere considerato terzo, avente diritto all'indennità di cui all'art. 936 c.c. – o 937 c.c. -, colui che abbia eseguito l'opera sul suolo altrui in adempimento di un contratto con persona diversa dal proprietario, atteso che egli entra in contatto con la cosa in via esclusivamente secondaria, a seguito o in ragione di un incarico conferitogli – non rileva a quale titolo – da diverso soggetto).
Orbene, nella vicenda in esame, come si è già chiarito nella sentenza non definitiva n. 458/2022 emessa nel presente giudizio, ha esplicitamente affermato, nella citazione Parte_1 introduttiva del procedimento n. R.G. 676/2015, di aver provveduto ad edificare il fabbricato “con il consenso dei propri genitori” (v. pag. 1 del predetto atto difensivo), ai quali era già stata attribuita la detenzione del medesimo bene dai proprietari signori (v. all. 6 della citazione notificata da CP_6
al fine di introdurre il giudizio n. R.G. 676/2015, nonché pag. 1 della seconda Parte_1 comparsa conclusionale di ove si legge che “sul finire degli anni Settanta i coniugi CP_1
prendono contatti con i sigg. , proprietari del terreno de quo. In attesa Parte_2 CP_6 del contratto di compravendita, i coniugi acquistano la detenzione del terreno Parte_2 medesimo … come risulta dall'atto di compravendita in atti”).
Conseguentemente, il responsabile degli interventi costruttivi non può considerarsi terzo ai fini dell'art. 936 c.c., poiché legato da una specifica relazione negoziale – senza che importi la qualificazione giuridica di quest'ultima – con soggetti ai quali era stato concesso il godimento dell'unità immobiliare.
4.3. Né la domanda in esame può accogliersi in applicazione della disciplina della comunione ordinaria o ereditaria.
Deve infatti ricordarsi che le attività poste da alla base della richiesta di pagamento Parte_1 risalgono alla fine degli anni Settanta, quanto alla costruzione dell'immobile, e al più alla fine del
2008, quanto agli oneri sostenuti in dipendenza della sanatoria degli abusi realizzati in quest'ultimo, mentre il decesso dei genitori delle parti e – che ha determinato Persona_1 CP_4
l'instaurazione del regime della comproprietà – è intervenuto rispettivamente il 10.5.2009 ed il
6.11.2012. 4.4. Va infine precisato, a scanso di equivoci, che la domanda esaminata in questa sede non può in alcun modo essere riqualificata quale azione di arricchimento ingiustificato ai sensi dell'art. 2041
c.c.
La disposizione da ultimo citata prevede, al primo comma, che “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
Il secondo comma dell'art. 2041 c.c. stabilisce poi che, “qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.
Il successivo art. 2042 c.c. aggiunge che “l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
Come appare evidente, l'istituto in questione si impernia sui due requisiti dell'arricchimento altrui e del proprio impoverimento.
Al contempo, il legislatore ha subordinato la proponibilità dell'azione cui all'art. 2041 c.c. alla evidenziazione della insussistenza di altri rimedi idonei ad indennizzare l'impoverito del depauperamento patrimoniale subito.
Nessuno di tali profili ha formato, in alcun modo, oggetto di deduzioni da parte di Parte_1 che, in particolare, nulla ha osservato né in merito all'arricchimento altrui né in merito al rispetto del requisito della sussidiarietà.
In nessuno degli atti di causa, inoltre, la predetta parte ha fatto richiamo all'art. 2041 c.c.
Non ricorrono pertanto le condizioni perché il Tribunale possa pronunciarsi, in questo giudizio, su una domanda di arricchimento senza causa.
Le superiori conclusioni sono conformi agli indirizzi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Quest'ultima ha evidenziato la autonomia del petitum ma soprattutto degli “elementi costitutivi” della domanda di cui all'art. 2041 c.c., da indentificarsi nel “proprio impoverimento” e nella “altrui locupletazione” (Cass. Civ. Sez. III 29.3.2001, n. 4612).
Già in epoca risalente il Supremo Collegio aveva rilevato che, “quanto all'azione di arricchimento senza causa, va ricordato che essa si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi, integrando un'azione autonoma, per diversità della causa petendi, rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale, così che deve escludersi che possa ritenersi proposta per implicito in una domanda fondata su altro titolo” (così Cass. Civ. Sez. Lav. 4.3.1997, n. 1881).
Ancora, la Cassazione ha aggiunto, “in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che prospettata una determinata specifica domanda, è precluso al giudice del merito sostituire la pretesa avanzata con la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa” (così Cass. Civ. Sez. III 17.11.2003, n. 17375).
5. In merito alle spese, si osserva che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause – e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse – lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (Cass. Civ. Sez. VI 16.9.2022, n. 27295, che ha cassato la sentenza di merito che aveva disposto l'integrale compensazione delle spese di giudizio, sul presupposto della reciproca soccombenza tra parti impegnate in cause distinte tra loro, le quali peraltro coinvolgevano anche parti estranee ad una delle cause riunite).
Tanto premesso, occorre evidenziare che la domanda di usucapione proposta da Parte_1
nel giudizio n. R.G. 676/2015 è stata disattesa.
Egli va conseguentemente condannato a pagare le spese di lite in favore di che ha CP_1
vittoriosamente contrastato la suddetta richiesta.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014
– per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo al valore della controversia, determinato – ai sensi dell'art. 15 c.p.c. – mediante moltiplicazione per il coefficiente di 200 del reddito dominicale dell'immobile per il quale è stato domandato l'accertamento dell'usucapione, sito in TÀ GI, Melilli, via A. De Gasperi n. 6, censito nel N.C.E.U. al foglio n. 86, particella n. 831, subalterno n. 3 (scaglione di riferimento: €. 52.001,00 - €. 260.000,00; v. pag.
12 della consulenza tecnica d'ufficio, in cui, in relazione a tale immobile, si individua la rendita di €.
813,42, che, moltiplicato per 200, conduce all'importo di €. 162.684,00).
Dal momento che risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il soccombente CP_1
va condannato a pagare le spese processuali in favore dello Stato, senza alcuna Parte_1
dimidiazione.
Ed infatti, in conformità all'indirizzo espresso di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. II Civ.
11.9.2018, n. 22017/2018; Cass. Sez. II Civ. 3.1.2020, n. 19).
Nessun importo va invece riconosciuto a titolo di spese in favore delle sorelle e Controparte_2
per il giudizio n. R.G. 676/2015, non essendosi le stesse in alcun modo opposte Controparte_3
alla domanda proposta ex art. 1158 c.c. da Parte_1
Quanto al procedimento n. R.G. 2128/2015, va invece rilevato che non ha avuto corso la richiesta di scioglimento della comunione ereditaria, stante la mancanza di conformità catastale di uno dei beni comuni e l'assenza di istanze di divisione parziale.
Ancora, non ha trovato accoglimento la pretesa di rimborso e/o indennitaria azionata da Parte_1 per l'elevatissimo importo di €. 129.937,59 (v. pag. 3 della seconda comparsa conclusionale
[...]
della medesima parte) nei confronti di CP_1
Sempre nell'ambito della vicenda processuale intercorsa tra le suddette parti, si rileva che il primo è tuttavia risultato parzialmente vittorioso nei confronti del secondo per la domanda di fruttificazione.
Sussistono pertanto, nei rapporti tra ed le condizioni per disporre Parte_1 CP_1 la compensazione integrale delle spese di lite, stante la reciproca soccombenza di essi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Va infine evidenziato che la domanda di fruttificazione proposta dalle sorelle e Controparte_2
è stata dichiarata inammissibile, poiché tardivamente proposta. Controparte_3
Esse non possono reputarsi soccombenti rispetto alla (disattesa) pretesa di rimborso e/o indennitaria azionata da Parte_1
Tenuto conto peraltro della reiezione delle istanze di divisione articolate da tutte le parti – e, dunque, anche da da un lato, e da e da un altro lato -, per CP_1 Controparte_2 Controparte_3
la vicenda processuale intercorsa con le due predette convenute ricorrono del pari i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
I costi della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento n. R.G. 2128/2015, per come già in atti liquidati, vanno posti in solido a carico di tutti i comproprietari, avendo questi ultimi richiesto, pur senza ottenerlo, lo scioglimento della comunione ereditaria.
Va peraltro precisato che, essendo ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la quota CP_1
riconducibile alla suddetta parte deve essere oggetto di anticipazione a carico dell'Erario (cfr. Corte costituzionale n. 217/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002, nella parte in cui prevedeva la prenotazione a debito degli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e agli ausiliari del magistrato).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite iscritte al n.
R.G. 2128/2015 e n. R.G. 676/2015:
- rigetta la domanda di divisione universale dei beni dell'eredità di e Persona_1 [...]
, per le ragioni di cui in motivazione;
CP_4
- condanna a pagare in favore di la somma di €. 10.603,125, a CP_1 Parte_1 titolo di fruttificazione in relazione all'immobile sito in TÀ GI, Melilli, via A. De Gasperi n.
6, censito nel N.C.E.U. al foglio n. 86, particella n. 831, subalterno n. 2, per il periodo compreso tra il mese di agosto del 2013 e la data odierna, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, per le ragioni di cui in motivazione;
- dichiara inammissibile poiché tardiva la domanda di fruttificazione proposta da e Controparte_2
da nei confronti di per le ragioni di cui in motivazione;
Controparte_3 CP_1
- rigetta le domande di rimborso e/o pagamento di indennità proposte da per le Parte_1
ragioni di cui in motivazione;
- in relazione al giudizio n. R.G. 676/2015, condanna a pagare a – Parte_1 CP_1
e, per esso, allo Stato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 – le spese di lite, che liquida per compensi in €. 14.103,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- in relazione al procedimento n. R.G. 2128/2015, compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per le ragioni di cui in motivazione;
- in relazione al procedimento n. R.G. 2128/2015, pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido i costi della espletata consulenza tecnica d'ufficio, per come in atti già liquidati.
Così deciso in SA, il 19.8.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti