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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8754 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III Sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, alla udienza di discussione del 26.11.25 ha pronunziato
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26485/24 R.G. tra
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in virtù Parte_1
di procura in atti dall'avv. Giovanni Nucifero RICORRENTE
e
- in persona del Presidente legale rappresentante pro Controparte_1
tempore – rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti dall'avv. Pasquale
D'RI RESISTENTE
in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'avv Anna di Stefano CP_2
ZO CH
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.12.24 il ricorrente, in epigrafe indicato, conveniva in giudizio la e l esponendo: Controparte_1 CP_2
− di essere dipendente e di aver prestato attività lavorativa Controparte_1 subordinata in favore del Commissariato Straordinario di Governo per la venendo successivamente inserito, con decorrenza giuridica dal CP_1
18.04.1990, nel Ruolo Generale dei dipendenti della Controparte_1 attraverso il Decreto n. 11635 del 09.08.1990; Controparte_1
− che la con il decreto di assunzione gli aveva riconosciuto un Controparte_1 anzianità di servizio solo dalla data di assunzione del 18.04.1990, non riconoscendogli invece l'anzianità maturata per il periodo lavorato alle dipendenze del Commissariato Straordinario di Governo;
− che solo dopo un lungo iter amministrativo aveva provveduto al suo reinquadramento attraverso il Decreto n. 785 del 12.08.2011, riconoscendogli un'anzianità pregressa, rispetto alla data dell'assunzione di ulteriori anni 5 e mesi 4 relativa dal 29.12.1984 al 17.04.1990;
− che la non aveva mai provveduto a ricalcolare il trattamento Controparte_1 economico spettante in forza degli aumenti della retribuzione individuale di anzianità (RIA);
− che per tali ragioni aveva adito il Tribunale di Napoli chiedendo la condanna della al pagamento delle differenze retributive spettanti a Controparte_1 titolo di Ria pari alla somma di €. 17.923,49;
− che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8326/2019, depositata in data 10.12.2019, notificata in data 04.06.2020 aveva statuito: “condanna la CP_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 11.552,48,
[...] oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo”;
− che la non aveva provveduto a versare gli oneri contributivi Controparte_1 connessi alle retribuzioni arretrate così violando l'art 2116 c.c.. Tanto premesso, chiedeva che questo Giudice volesse: A) Accertare e dichiarare che, il ricorrente, sulla scorta di quanto sancito dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 8326/2019, ha diritto ad ottenere in forza del disposto dell'art 2116 c.c. il versamento dei contributi sulle differenze retributive spettanti. B) per l'effetto, condannare la al versamento in favore Controparte_1 dell' dei contributi spettanti al sig. sulle retribuzioni CP_2 Parte_1 arretrate cosi come riconosciute dalla sentenza con ogni conseguente effetto ai fini della ricostruzione della posizione pensionistica da parte dell' ; CP_2
C) condannare infine la medesima convenuta al pagamento di diritti ed onorari del presente giudizio, ivi compreso le somme versate a titolo di Contributo Unificato, nonché delle spese contabili sostenute, con diretta attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese. La costituitasi tempestivamente in giudizio, eccepiva il difetto di Controparte_1
integrità del contraddittorio non essendo evocato in giudizio l' ed esponendo: CP_2
- che le somme indicate nella sentenza n.6083/2021 – a titolo di ulteriori scatti di
RIA – erano state pagate con il cedolino di luglio 2022; - che, tramite il flusso di agosto 2022 relativo al mese di luglio 2022, Pt_2
erano stati versati, con riferimento alla sorta capitale, i relativi contributi;
- che con nota prot. 0421329 del 01.09.2023 – inviata a mezzo posta all'ex dipendente – era stata comunicata all Controparte_3
l'avvenuta rideterminazione dei c.d. dati di “ultimo miglio” (per consentire a detto
Ente l'aggiornamento della pensione alla luce delle citate differenze retributive a titolo di RIA) nonché trasmesso nuovo Modello 350/P, per l'analoga rideterminazione del trattamento di fine servizio in godimento;
- che la quota contributiva a carico del dipendente era stata correttamente trattenuta perché vi era una condizione di non imputabilità al datore di lavoro che determina l'inapplicabilità dell'art. 23 della Legge 218/1952 stante il contrasto giurisprudenziale in materia.
Tanto premesso chiedeva, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , che questo Giudice volesse rigettare il ricorso perché inammissibile e CP_2
infondato.
Questo giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio verso l' . CP_2
L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 27.5.24 con la quale CP_3
rilevava che allo stato non risultava accertato alcun rapporto di lavoro, né è allegata la notifica all di qualsivoglia accertamento per cui l'obbligo contributivo CP_2
sarebbe sorto ex lege a carico del datore di lavoro nel momento in cui fosse stata accertata e dichiarata la esistenza di un rapporto di lavoro per il periodo oggetto di causa, allo stato neppure richiesto, che per i periodi coperti da prescrizione i contributi erano irricevibili ex art. 3 IX comma della legge 335/1995 e art. 55 II comma del
R.D.L. n° 1827 del 1935 ma l'art. 1, comma 16, lettera a), del decreto-legge n.
215/2023, modificando il comma 10- bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n.
335, aveva posticipato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 i periodi retributivi per i quali opera l'inapplicabilità dei termini di prescrizione.
L'Istituto svolgeva poi difese in ordine ad una (non chiesta) costituzione di riserva matematica ed ad un (non chiesto) risarcimento del danno. Concludeva quindi chiedendo che questo giudice volesse condannare, nei limiti della prescrizione, il /i datore/i soccombente/i in solido al versamento dei contributi accertati come evasi, e non prescritti, oltre alle sanzioni previste per legge con vittoria di spese, competenze ed onorari. Dichiarare inoltre inammissibile il ricorso per le ulteriori domande giudiziali per carenza del requisito di legge della consumata prescrizione, ovvero infondato in fatto ed in diritto per carenza di allegazione e prova dei diritti reclamati.
In ogni caso si chiede di accertare la legittimità della condotta dell' , cui non CP_3
risulta pervenuta alcuna tempestiva denuncia di omissione contributiva. Con vittoria di spese di giudizio.
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Le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Infatti i contributi, prima originariamente versati come se la retribuzione attenesse al mese di luglio 2023, dovevano essere versati in relazione ad un periodo ben più lungo.
A fronte di un problema informatico di allineamento dei contributi, l' ha CP_2
documentato detto allineamento con le note depositate il 19.11.25 a fronte di un versamento contributivo inizialmente effettuato ed impitato tutto a retribuzione diu .
Non resta dunque che dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza virtuale per la metà
(a carico della che non ha adempiuto correttamente all'obbligo contributivo). CP_1
Sono compensate per il residuo visto che l'istante ha taciuto la scorretta imputazione del versamento contributivo imputato tutto a luglio 2023 (cfr documentazione depositata il 6.5.25).
Le spese sono integralmente compensate verso l' che si è avveduta ed ha CP_2
correttamente imputato i contributi solo dopo l'udienza del 12.11.25.
PQM
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni diversa istanza disattesa, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna la al pagamento della metà delle spese di lite dell'istante Controparte_1
che si liquidano, per detta parte, in euro 1394,50, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA.;
c) spese compensate verso l' . CP_2
Napoli 26.11.25
Il Giudice del lavoro
Dott. Paolo Coppola