TRIB
Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/09/2025, n. 3380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3380 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord dott. Marco Bottino in funzione di Giudice del lavoro, lette le note ex art 127ter cpc sostitutive dell'udienza del 18.9.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8111/2024 del R.G. Affari Previdenza, avente ad OGGETTO: indennizzo per malattia professionale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Gentile Francesco;
Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1 in persona del suo Presidente p.t., rappr. e dif. come in atti.
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.6.24 il lavoratore in epigrafe, operaio edile- manovale, premesso di aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l' per il riconoscimento di malattia CP_1 professionale e conseguente danno biologico nella misura del 9% o comunque in misur Indennizabile con conseguente condanna dell' al pagamento della CP_1 somma dovuta e degli interessi legali.
L'istituto convenuto si è costituito in giudizio resistendo alla domanda.
Espletata consulenza tecnica, all'udienza odierna la causa viene discussa e decisa come da sentenza letta pubblicamente
1 Nel merito, dalla consulenza disposta è emerso che il ricorrente, ha subito una menomazione invalidante pari al 6% dalla domanda amministrativa.
Le argomentazioni del consulente, inoltre, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, meritano di essere condivise perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici, anche alla luce dei dettagliati chiarimenti resi..
L' deve pertanto essere condannato al pagamento in favore del CP_1 ricorrente di un indennizzo per danno biologico in considerazione della accertata percentuale di inabilità.
Sulla somma da calcolarsi secondo le modalità specificate in dispositivo, dovranno corrispondersi i soli interessi legali a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, poste a carico dell'Ente convenuto (in danno del quale come da separato decreto già emesso vanno poste anche le spese per la espletata consulenza di ufficio), si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del rigetto delle domande principali.
P. Q. M.
Il dott. Marco Bottino in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: A) in accoglimento della domanda, condanna l' al pagamento in favore CP_1 del ricorrente dell'indennizzo in capitale per danno biologico pari ad un grado di menomazione del 6% da calcolarsi in riferimento alla età dell'assicurato alla data della domanda amministrativa, oltre interessi dal 120° giorno successivo a tale ultima data e fino al soddisfo;
B) condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano CP_1 in complessivi € 1987,30 oltre spese generali, IVA e CPA se dovute, con distrazione.
Aversa, 21.9.2025
Il giudice
Dott. Marco Bottino
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord dott. Marco Bottino in funzione di Giudice del lavoro, lette le note ex art 127ter cpc sostitutive dell'udienza del 18.9.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8111/2024 del R.G. Affari Previdenza, avente ad OGGETTO: indennizzo per malattia professionale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Gentile Francesco;
Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1 in persona del suo Presidente p.t., rappr. e dif. come in atti.
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.6.24 il lavoratore in epigrafe, operaio edile- manovale, premesso di aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l' per il riconoscimento di malattia CP_1 professionale e conseguente danno biologico nella misura del 9% o comunque in misur Indennizabile con conseguente condanna dell' al pagamento della CP_1 somma dovuta e degli interessi legali.
L'istituto convenuto si è costituito in giudizio resistendo alla domanda.
Espletata consulenza tecnica, all'udienza odierna la causa viene discussa e decisa come da sentenza letta pubblicamente
1 Nel merito, dalla consulenza disposta è emerso che il ricorrente, ha subito una menomazione invalidante pari al 6% dalla domanda amministrativa.
Le argomentazioni del consulente, inoltre, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, meritano di essere condivise perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici, anche alla luce dei dettagliati chiarimenti resi..
L' deve pertanto essere condannato al pagamento in favore del CP_1 ricorrente di un indennizzo per danno biologico in considerazione della accertata percentuale di inabilità.
Sulla somma da calcolarsi secondo le modalità specificate in dispositivo, dovranno corrispondersi i soli interessi legali a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, poste a carico dell'Ente convenuto (in danno del quale come da separato decreto già emesso vanno poste anche le spese per la espletata consulenza di ufficio), si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del rigetto delle domande principali.
P. Q. M.
Il dott. Marco Bottino in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: A) in accoglimento della domanda, condanna l' al pagamento in favore CP_1 del ricorrente dell'indennizzo in capitale per danno biologico pari ad un grado di menomazione del 6% da calcolarsi in riferimento alla età dell'assicurato alla data della domanda amministrativa, oltre interessi dal 120° giorno successivo a tale ultima data e fino al soddisfo;
B) condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano CP_1 in complessivi € 1987,30 oltre spese generali, IVA e CPA se dovute, con distrazione.
Aversa, 21.9.2025
Il giudice
Dott. Marco Bottino
2