Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1982, n. 2580
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Sentenza 26 aprile 1982

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In tema di obbligazioni pecuniarie, la sopravvenuta svalutazione monetaria, quale fatto potenzialmente idoneo a provocare al creditore un maggior danno, risarcibile ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1224 secondo comma cod. civ., giustifica di per sè una pronuncia di condanna generica del debitore al ristoro del danno medesimo, mentre resta a carico del creditore, nel giudizio di liquidazione, l'Onere di allegare e provare l'effettivo pregiudizio patrimoniale risentito per tale svalutazione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1982, n. 2580
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2580
    Data del deposito : 26 aprile 1982

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