Sentenza 26 aprile 1982
Massime • 1
In tema di obbligazioni pecuniarie, la sopravvenuta svalutazione monetaria, quale fatto potenzialmente idoneo a provocare al creditore un maggior danno, risarcibile ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1224 secondo comma cod. civ., giustifica di per sè una pronuncia di condanna generica del debitore al ristoro del danno medesimo, mentre resta a carico del creditore, nel giudizio di liquidazione, l'Onere di allegare e provare l'effettivo pregiudizio patrimoniale risentito per tale svalutazione.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1982, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1982 |
Testo completo
In tema di obbligazioni pecuniarie, la sopravvenuta svalutazione monetaria, quale fatto potenzialmente idoneo a provocare al creditore un maggior danno, risarcibile ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1224 secondo comma cod. civ., giustifica di per sè una pronuncia di condanna generica del debitore al ristoro del danno medesimo, mentre resta a carico del creditore, nel giudizio di liquidazione, l'Onere di allegare e provare l'effettivo pregiudizio patrimoniale risentito per tale svalutazione.*