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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 685/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr. Manuela Velotti Consigliere
Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 685/2022 promossa da:
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (C.F. ) già Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
(C.F.
[...] C.F._1
(C.F. ) Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi da Avv. ORSINI ALESSIO con domicilio eletto presso il suo studio in ASCOLI
PICENO VIALE TREVIRI 202
APPELLANTI contro
C.F. ) quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_2 [...]
rappresentato e difeso da Avv. ROCCO SERGIO con domicilio eletto presso il suo CP_2 studio in MODENA VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 18
nonché contro
(C.F. quale procuratrice di appresentato e CP_3 P.IVA_3 Controparte_4 difeso da Avv.ti BARBARO ALESSANDRO, ANZA' MARIO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA presso e nello studio di Avv. SANTARCANGELO DOMENICO, PIAZZA DEI
MARTIRI ½
APPELLATI
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MODENA N. 82/2002
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
3.12.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: Nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Modena n. 82/2022 pubblicata il 25/01/2022, in persona del Giudice Onorario dott. Luca Primiceri, a definizione del procedimento civile – iscritto al numero 1031/2018 R.G. – di opposizione a decreto ingiuntivo
n. 3709/2017 e notificata il giorno 11.03.2022:
1) Accertare e dichiarare la nullità degli interessi ed oneri ultralegali applicati dalla CP_2 sui rapporti di conto corrente senza pattuizione scritta;
2) Accertare e dichiarare la nullità della c.m.s. applicata sul rapporto di conto corrente n.
1296591;
3) Accertare e dichiarare l'illegittimo anatocismo per tutta la durata dei rapporti bancari;
4) Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione o in via di subordine la verifica della stessa sul saldo ricalcolato al netto degli illegittimi addebiti, tenendo in considerazione gli affidamenti emergenti dai documenti prodotti in atti (estratti conto, scalari, comunicazioni della Centrale Rischi ecc..); e per l'effetto, condannare la
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della maggiore somma CP_2 così risultante, oltre interessi ex art. 1284 IV° co. c.c., a decorrere dalla diffida e messa in mora sino al saldo effettivo;
5) Accertare e dichiarare la nullità del finanziamento chirografario e delle correlate fideiussioni, con condanna al rimborso di tutte le somme corrisposte per il predetto finanziamento;
6) Accertare e dichiarare l'illegittima segnalazione a sofferenza presso la CR della Banca D'Italia; in accoglimento delle domande spiegate nel primario atto di opposizione, ivi richiamate.
Con condanna alle spese, nonché ai compensi di avvocato, del doppio grado di giudizio, compreso il procedimento cautelare in corso di causa ex art. 700 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si chiede volersi disporre CTU in base ai seguenti quesiti: […]
- Per l'appellato “l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_1 Bologna, previa reiezione dell'istanza avversaria di ammissione di una nuova CTU, voglia, contrariis reiectis, premesse le declaratorie del caso e di ragione, respingere l'appello proposto da e in quanto Parte_1 Parte_2 CP_5 infondato in fatto e in diritto. Con il favore delle spese”.
- Per l'appellato “Ritenere e dichiarare prive di fondamento le doglianze CP_3 dell'appellante, con totale rigetto delle stesse e condanna di controparte al pagamento di spese e compensi di causa.” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 82/2022 del 25.1.2022, il Tribunale di Modena decidendo l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da e , Parte_1 Parte_2 CP_5 rispttivamente debitrice principale e fideiussori, contro nel prosieguo anche Controparte_2 solo o la banca) che aveva ottenuto d.i. provvisoriamente esecutivo per l'importo di € CP_1
88.000,00 a titolo di debito residuo di mutuo chirografario, dichiarava la carenza di legittimazione di ostituitasi volontariamente in corso di causa quale successore di Controparte_4 CP_1 ex art. 111 c.p.c. e revocava il decreto ingiuntivo condannando gli opponenti a pagare alla banca l'importo di € 1.955,00, con compensazione integrale delle spese di lite.
2.
Osservava il primo giudice, per quanto di interesse nel presente gravame, che avendo gli opponenti proposto domanda riconvenzionale per la ripetizione di quanto indebitamente addebitato in c/c (per anatocismo, CMS ecc.) gravava su di loro l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa, che gli opponenti avevano prodotto documentazione relativa ai conti correnti e la banca aveva prodotto i contratti scritti per i quali la normativa ratione temporis prevedeva l'obbligo di forma scritta ad substantiam, che l'esame del CTU era adeguato e corretto e il contratto di mutuo era valido.
3.
Con atto di citazione notificato in data 11.4.2022 Parte_1 Parte_2
e appellavano innanzi a questa Corte formulando n. 6 motivi e chiedendo in via CP_5 istruttoria che venisse disposta CTU.
Si costituiva l'appellata quale mandataria di Controparte_1 [...] chiedendo, previa reiezione dell'istanza di CTU, il rigetto dell'appello in quanto CP_2 infondato.
Si costituiva altresì quale procuratrice di chiedendo il rigetto CP_3 Controparte_4 dell'appello per infondatezza.
Con comparsa di costituzione depositata in data 2.12.2024 si costituiva la
[...] dichiarata con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia Controparte_6
n. 65/2023 depositata il 5.7.2023, facendo propria l'azione e le domande svolte dalla società in bonis.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del
3.12.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Con il primo motivo rubricato “violazione di legge contraddittorietà erroneità della sentenza nella parte in cui non accerta la nullità degli interessi ed oneri ultralegali privi di forma scritta – il corretto riparto dell'onere probatorio “ gli appellanti censurano il riconteggio degli interessi sui conti di cui non è stata data prova scritta.
Lamentano in particolare che data la mancata produzione da parte della banca dei contratti c/c principale n. 4885 e conti anticipi 4978 e 1234753 (richiesti ante causam e per ammissione della banca non rinvenuti/smarriti) il ricalcolo avrebbe dovuto essere effettuato senza computo di alcun interesse o con applicazione del tasso sostitutivo ex 117/7° co. TUB. Il motivo è infondato.
La banca correttamente rileva che aveva agito in monitorio solo per il mutuo e che per la ripetizione degli addebiti non dovuti di cui alla domanda riconvenzionale gli opponenti sono gravati della prova dei relativi fatti costitutivi, laddove la mancanza di causa giustificativa del pagamento fondante la domanda di ripetizione richiede la produzione dei contratti.
Nella fattispecie, osserva la corte che risalendo i contratti de quibus ad epoca pacificamente antecedente alla legge sulla trasparenza bancaria (n. 154/1992) non vi era all'epoca della stipula alcun obbligo di forma scritta a pena di nullità e pertanto la mancanza di prova scritta non è tout court causa di nullità degli addebiti a titolo di interessi;
ne consegue che non subisce eccezione il generale principio in tema di onere della prova nell'azione di ripetizione che impone al correntista che alleghi la mancanza di causa giustificativa del pagamento degli interessi ultralegali di darne compiuta dimostrazione mediante la produzione dei contratti o con altro mezzo, mentre non è onere della banca dare la contraria prova della sussistenza di una valida ed efficace pattuizione degli interessi in misura extralegale.
Osserva la Corte che ben vero che anche prima della legge sulla trasparenza bancaria l'art. 1284/3° co. c.c. già prescriveva che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto altrimenti sono dovuti nella misura legale, ma nella fattispecie il punto è che in base agli ordinari principi in tema di onere della prova nell'azione di ripetizione di indebito grava su correntista che allega l'indebita percezione di interessi ultralegali dare la prova dei fatti costitutivi della pretesa restitutoria perché applicati interessi in misura superiore in base a pattuizione invalida, ad es. qualora nel contratto fosse convenuto l' “uso piazza”.
Nella fattispecie non ricorrendo un obbligo di forma scritta ad substantiam all'epoca della stipula, non è sufficiente per il correntista che agisca in ripetizione allegare la mancanza di forma scritta della pattuizione di interessi ultra legali, ma è necessario fornire la prova della invalida pattuizione, senza alcuna inversione dell'onere probatorio a carico della banca, convenuta rispetto alla domanda di ripetizione;
né è sufficiente l'ammissione della banca della irreperibilità/smarrimento dei contratti, ben potendo il correntista assolvere al proprio onere probatorio mediante la produzione dei contratti in suo possesso o comunque fornire la prova del proprio assunto con altro mezzo.
Il primo giudice pertanto ha fatto buon governo del principio dell'onere della prova, disponendo che il CTU calcolasse gli interessi debitori applicando quelli in concreto applicati dalla banca estraibili dagli estratti conto, in mancanza della prova dell'applicazione di interessi ultralegali in base a pattuizione invalida, non fornita dal correntista.
5.
Con il secondo motivo rubricato “violazione di legge erroneità della sentenza in punto di CMS sul c/c n. 1296591 e sul conto corrente n. 1571876” gli appellanti censurano la mancata esclusione delle CMS nei conti anticipi 1296591 e 1571876 (prodotti dalla banca).
Il motivo è infondato.
Tenendo conto delle risultanze della CTU, la doglianza è generica e non provata.
Quanto al conto n. 1296591 il CTU ha accertato che tutte le condizioni appaiono pattuite, sicchè il conto non è stato oggetto di ricalcolo (aff. 18).
Quanto al conto 1571876 il CTU ha accertato che non sono mai state addebitate commissioni di massimo scoperto (aff. 20).
La censura secondo cui le CMS su questo conto anticipi sarebbero da espungere perchè "prive di giustificazione causale" siccome pattuite sulle somme utilizzate è assertiva e dedotta genericamente, tanto in appello quanto in atto di opposizione originario. E' oltremodo generica la ripetizione della doglianza di indeterminatezza delle CMS, perchè previste solo in misura percentuale e senza indicazione di tutti gli elementi necessari alla loro applicazione (oltre alla percentuale, la base di calcolo, i criteri, la periodicità e il tempo minimo di durata).
Invero, entrambi contratti prodotti dalla banca, documentano che la pattuizione delle CMS soddisfa tutti i requisiti determinativi richiesti dalla giurisprudenza (cfr. docc. 25 e 26 opponenti, il primo conto anticipi 1296591 del 2004, il secondo conto anticipi 1571876 del 2006).
6.
Con il terzo motivo rubricato “violazione di legge erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere un valido anatocismo pattuito con i contratti di affidamento ove però mancava l'indicazione dei tassi creditori” gli appellanti lamentano che il CTU avrebbe considerato validamente pattuito l'anatocismo sul c/c ordinario 4885 (non prodotto) a partire dalla stipula del contratto di affidamento del 10.7.2013 in base alla pattuizione ivi prevista invece relativa agli interessi debitori entro ed oltre fido, con la conseguenza che l'anatocismo sarebbe da ritenere illegittimo per l'intera durata del rapporto in mancanza di approvazione ex art. 7/3° co. del. CICR trattandosi di peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.
Il motivo è infondato.
Va confermata la valutazione del CTU, fatta propria dal primo giudice.
La pattuizione in questione è la seguente
La capitalizzazione trimestrale degli interessi deve ritenersi effettivamente prevista e pattuita nel contratto di affidamento del 10.7.2013, sottoscritto, tenendo conto che l'espressione
“(CAPITALIZZAZIONE INTERESSI TRIMESTRALE)” costituisce un quid pluris di autonoma valenza rispetto ai tassi debitori.
Gli appellanti, inoltre, contestano che quanto ai conti anticipi 1296591 e 1571876 (i cui contratti sono prodotti) consistano in valide pattuizioni di anatocismo le previsioni contenute nei documenti di sintesi.
Va, ancora, confermata la valutazione del CTU, fatta propria dal primo giudice , alla luce delle risultanze documentali di causa.
Nel doc. di sintesi del c/ 1296591 (doc. 25) è scritto "capitalizzazione (periodicità di chiusura): interessi creditori ed interessi debitori: TRIMESTRALE" e poi sono previsti il tasso creditore e il tasso debitore.
Pattuizione analoga ("capitalizzazione periodicità trimestrale”) è contenuta nel doc. di sintesi del c/ 1571876 (doc. 26) 7.
Con il quarto motivo rubricato “violazione di legge erroneità della sentenza in punto di prescrizione” gli appellanti contestano che il primo giudice, facendo proprie le valutazioni del CTU, abbia considerato il c/c ordinario n. 4885 affidato solo a partire dal primo contratto di affidamento del 10.7.2013.
Il motivo è infondato.
Va riaffermato il principio che in tema di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate. In effetti, poichè la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio e non meramente ripristinatorio dei versamenti in conto, per cui matura sempre dalla data del pagamento qualora il conto risulti in passivo e non assistito da apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che quantifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (ex multis Cass, civ Sez. I, n. 7030 del 15.3.2024).
Nella fattispecie, il CTU tenendo conto che il c/c principale 4885 (rispetto al quale erano accessori tutti i conti anticipi) non era affidato fino al primo contratto di affidamento del 10.7.2013 e che la diffida degli opponenti interruttiva della prescrizione è del 9.5.2017, ha ritenuto che tutte le rimesse antecedenti al 9.5.2007 avessero natura solutoria e quindi ha riconteggiato solo gli addebiti successivi (in pratica dal primo estratto conto prodotto datato 1.1.1994).
Gli appellanti sostengono che il conto era affidato anche precedentemente e richiamano le risultanze della Centrale Rischi ad aprile 1998 (doc. 24 e non 31) e gli estratti conto per la indicazione anche di tasso a debito “SBF”.
Il motivo è infondato.
Come detto, in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul c/c, il correntista che agisca in ripetizione, al fine di scongiurare la prescrizione eccepita dalla banca e farla decorrere dalla chiusura del conto e non dalla data del singolo addebito è onerato della prova della natura ripristinatoria delle rimesse, che nel caso di saldo passivo richiede che il conto sia affidato.
Ebbene pur vero che la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992
e del D. Lgs. n. 385 del 1993 o quando, pur anche operando la nullità ex art. 117 TUB il correntista non la faccia valere trattandosi di nullità “di protezione” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 14/12/2023,
n. 34997), nella fattispecie reputa la Corte che le richiamate risultanze documentali non sono univocamente significative della concessione di un c.d. “fido di fatto” il quale, in mancanza del contratto, può essere provato presuntivamente solo sulla base di indici sintomatici gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza dell'affidamento.
In particolare, pur essendo possibile per il cliente provare l'esistenza di un affidamento “di fatto”, ovverosia indipendentemente dall'esistenza e dalla produzione di un contratto scritto, lo stesso deve, comunque, dimostrare lo specifico regolamento contrattuale e, in particolare, la durata, l'ammontare e i tassi, con specifico riferimento al limite massimo dell'affidamento, indispensabile per accertare se ciascuna rimessa abbia o meno sconfinato da tale limite e sia, pertanto, da considerarsi solutoria o ripristinatoria (cfr. sent. n. 818/2024 Corte di Appello di Bologna est. Dr.ssa Velotti e n. 338/2025 est. Dr. Salina). In mancanza di idonea prova della funzione ripristinatoria della provvista, pertanto, bene ha fatto il primo giudice, facendo proprie le risultanze della CTU, a considerare tutti i versamenti in conto antecedenti al 9.5.2007 di natura solutoria e dunque prescritti, tenuto conto del dies a quo di decorrenza dell'ordinario termine di prescrizione dalla data del singolo addebito.
8.
Con il 5 motivo rubricato “violazione di legge erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la nullità del contratto di mutuo chirografario e delle correlate fideiussioni” gli appellanti lamentano che il primo giudice non avrebbe tratto le dovute conseguenze dal fatto che la CTU ha portato al sostanziale azzeramento del saldo che il mutuo era destinato a ripianare.
Il motivo laddove adombra nullità del mutuo per difetto di causa in concreto è palesemente infondato perché basato su valutazione ex post che nulla ha a che vedere con la causa, anche in concreto, del mutuo chirografario, laddove la somma oggetto di ripetizione ha titolo affatto diverso.
A fortiori è di assoluta genericità il rilievo di nullità delle fideiussioni.
9.
Con il 6° motivo gli appellanti lamentano il vizio di omessa motivazione per non essersi il primo giudice pronunciato sulla domanda di accertamento e declaratoria di illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
In primo grado gli opponenti lamentavano che dopo la comunicazione di risoluzione del finanziamento chirografario oggetto di ingiunzione in data 5.7.2017, cui seguiva a stretto giro la diffida e messa in mora inoltrata dal legale dei medesimi in data 10.7.2017 (con cui si avanzava la pretesa di un maggior credito per illegittimi addebiti in conto “prudenzialmente quantificati in oltre
€ 700.000,00”, doc.22) in data 13.09.2017 segnalava illegittimamente il nominativo della CP_1
a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia (doc.24) senza Parte_1 preavviso e in difetto dei presupposti di legge.
Il motivo è infondato: emerge agli atti del primo grado e dalla stessa motivazione della sentenza gravata che in corso di causa con provvedimento del 21.6.2018 venne accolto ricorso ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione della segnalazione a sofferenza, che è stato “integralmente confermato” in sentenza in modo esplicito benchè non reiterato in dispositivo.
D'altronde, la domanda degli opponenti, sul punto, era di semplice accertamento e declaratoria della illegittima segnalazione a sofferenza, senza ulteriore domanda risarcitoria, sicchè integralmente confermata in sentenza l'illegittima segnalazione a sofferenza non si rendeva necessaria alcun'altra statuizione in merito.
10.
Le spese del grado di appello nel rapporto processuale tra gli appellanti e la banca seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad € 52.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia) con esclusione del compenso per l'attività di trattazione/istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
La posizione totalmente adesiva di rispetto a , senza proposizione di appello CP_4 CP_1 Cont sulla statuizione di carenza di legittimazione passiva della , quindi passata in giudicato, giustifica l'integrale compensazione delle spese nel rapporto processuale con gli appellanti. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] ià Parte_4 Parte_1 Parte_1 Parte_2
e nei confronti quale mandataria di Parte_3 Controparte_1
e di quale procuratrice di con atto di Controparte_2 CP_3 Controparte_4 appello notificato in data 11.4.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Modena n. 82/2022
CONDANNA gli appellanti in solido fra loro al rimborso in favore di
[...] quale mandataria di delle spese del grado di Controparte_1 Controparte_2 appello, che liquida in € 6.946,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 25.3.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina