Sentenza 11 novembre 2024
Decreto cautelare 25 novembre 2024
Improcedibile
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/03/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01954/2025REG.PROV.COLL.
N. 08757/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8757 del 2024, proposto da
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B0932E8627, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Stefania Pagano e Sara Pagliosa, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;
contro
Consorzio Cadel s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Cantile e Dario Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Società Ge.Di. Group s.p.a., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 3127/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consorzio Cadel S.C. A R.L. e di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Dario Gioia
Si dà atto che l'avvocato Sara Pagliosa ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia riguarda la gara avente ad oggetto l’appalto n. 16 del 2024 relativo ai lavori della "Magnifica fabbrica laboratori e depositi del Teatro alla Scala (Lotto funzionale: depositi)", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indetta con bando pubblicato in data 29.2.2024.
2. Il Consorzio Cadel s.c. a r.l. ha impugnato l’esclusione dalla gara, disposta con verbale della Commissione di gara 26 giugno 2024, dopo che la Commissione ha dichiarato l’offerta del Consorzio prima in graduatoria.
Il Consorzio ha altresì gravato il provvedimento 26 giugno 2024 n. 5352, con il quale l’appalto è stato aggiudicato all’impresa GE.DI. Group, oltre ai seguenti atti;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- l'atto di valutazione finale, prot. n. 0355932.I del 26 giugno 2024, con il quale il Comune di Milano ha dichiarato l'offerta della ricorrente per l'appalto n. 16/2024 - CIG B0932E8627 - "Magnifica fabbrica laboratori e depositi del Teatro alla Scala (Lotto funzionale: depositi)", non affidabile;
- la nota prot. n. 0357226.U (prot. PG 0106571/2024) del 26 giugno 2024, con la quale è stata comunicata l'esclusione del ricorrente dall'appalto n. 16/2024 - CIG B0932E8627, per anomalia dell'offerta;
- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0323192.U (prot. n. PG 0106571/2024), con la quale è stato attivato il procedimento di verifica facoltativa della congruità dell'offerta;
- i verbali istruttori nn. 1 del 6 giugno 2024 e 2 del 19 giugno 2024, richiamati nel provvedimento sub a), non conosciuti;
- la nota n. 366043.U del 2 luglio 2024, con la quale è stata confermata la disposta esclusione dalla gara;
- ove lesivo, il bando di gara (punto II.1.5), il disciplinare di gara, il C.S.A., nella parte in cui hanno individuato l'importo dei lavori a base d'asta (al lordo del ribasso d'asta) in € 16.489.444,61, escludendo espressamente i soli oneri sicurezza non soggetti a ribasso e non anche il costo della manodopera non soggetto a ribasso di € 4.871.561,51;
- ove e per quanto occorra, il disciplinare di gara, nella parte in cui ha previsto di indicare nell'offerta economica "la percentuale di ribasso offerta rispetto all'importo a base d'asta", senza escludere espressamente i costi della sicurezza ed i costi della manodopera, non soggetti a ribasso ovvero senza prevedere espressamente il relativo scorporo;
- tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Con il medesimo ricorso sono stati chiesti l’accertamento e la declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante - ai sensi dell’art. 121 c.p.a. - o, in subordine, ai sensi dell’art. 122 c.p.a. nonché del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto stipulato ai sensi dell’art. 124 c.p.a., dichiarando, altresì, sin da ora, la disponibilità nel relativo subentro, nonché l’accertamento del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto.
3. Con motivi aggiunti sono stati impugnati:
- l'atto di valutazione finale, prot. n. 0355932.I del 26 giugno 2024;
- il verbale della Commissione di gara del 26 giugno 2024, con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla gara;
- la nota prot. n. 0357226.U (prot. PG 0106571/2024) del 26 giugno 2024, con la quale è stata comunicata l'esclusione;
- la determinazione n. DD5352 del 26 giugno 2024;
- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0323192.U (prot. n. PG 0106571/2024);
- i verbali istruttori nn. 1 del 6 giugno 2024 e 2 del 19 giugno 2024;
- la nota n. 366043.U del 2 luglio 2024;
- ove lesivo, il bando di gara (punto II.1.5), il disciplinare di gara, il C.S.A., nella parte in cui hanno individuato l'importo dei lavori a base d'asta (al lordo del ribasso d'asta) in € 16.489.444,61, escludendo espressamente i soli oneri sicurezza non soggetti a ribasso e non anche il costo della manodopera non soggetto a ribasso di € 4.871.561,51;
- ove e per quanto occorra, il disciplinare di gara (pagg. 3, 4, 5 e 22), nella parte in cui ha previsto di indicare nell'offerta economica "la percentuale di ribasso offerta rispetto all'importo a base d'asta", senza escludere espressamente i costi della sicurezza ed i costi della manodopera, non soggetti a ribasso ovvero senza prevedere espressamente il relativo scorporo;
- tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Con i motivi aggiunti sono altresì stati chiesti l’accertamento e la declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante - ai sensi dell’art. 121 c.p.a. - o, in subordine, ai sensi dell’art. 122 c.p.a. nonché del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto stipulato ai sensi dell’art. 124 c.p.a., dichiarando, altresì, sin da ora, la disponibilità nel relativo subentro, nonché l’accertamento del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto.
4. Con successivi motivi aggiunti sono stati impugnati:
- l'atto di valutazione finale prot. n. 0355932.I del 26 giugno 2024;
- il verbale della Commissione di gara del 26 giugno2026, con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla gara;
- la nota prot. n. 0357226.U (prot. PG 0106571/2024) del 26 giugno 2024;
- la determinazione n. DD5352 del 26 giugno 2024;
- ove e per quanto occorra, la nota prot. n. 0323192.U (prot. n. PG 0106571/2024);
- i verbali istruttori nn. 1 del 6 giugno 2024 e 2 del 19 giugno 2024;
- la nota n. 366043.U del 2 luglio 2024;
ove lesivo, il bando di gara (punto II.1.5), il disciplinare di gara, il C.S.A., nella parte in cui hanno individuato l'importo dei lavori a base d'asta (al lordo del ribasso d'asta) in € 16.489.444,61, escludendo espressamente i soli oneri sicurezza non soggetti a ribasso e non anche il costo della manodopera non soggetto a ribasso di € 4.871.561,51;
- ove e per quanto occorra, il disciplinare di gara (pagg. 3, 4, 5 e 22), nella parte in cui ha previsto di indicare nell'offerta economica "la percentuale di ribasso offerta rispetto all'importo a base d'asta", senza escludere espressamente i costi della sicurezza ed i costi della manodopera, non soggetti a ribasso ovvero senza prevedere espressamente il relativo scorporo;
- tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Con i motivi aggiunti sono altresì stati chiesti l’accertamento e la declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante - ai sensi dell’art. 121 c.p.a. - o, in subordine, ai sensi dell’art. 122 c.p.a. nonché del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto stipulato ai sensi dell’art. 124 c.p.a., dichiarando, altresì, sin da ora, la disponibilità nel relativo subentro, nonché l’accertamento del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto.
5. Il Tar Lombardia – Milano, con sentenza 11 novembre 2024 n. 3127, ha estromesso dal giudizio, per carenza di legittimazione passiva, la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’interno e accolto il gravame nei sensi e nei limiti i di cui in motivazione.
6. Il Comune di Milano ha proposto appello con ricorso n. 8757 del 2024.
7. Nelle more del presente grado di giudizio l’appellante, con memoria depositata il 13 febbraio 2025, ha chiesto che l’appello “ sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio, alla quale ultima il difensore del Consorzio appellato aderisce, come da sottoscrizione apposta in calce ”.
8. In ragione del principio dispositivo, che informa l’introduzione del giudizio, così come la relativa prosecuzione, il Collegio non può che prendere atto di quanto dichiarato dal Comune di Milano.
9. Il ricorso in appello deve quindi essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a..
10. La particolarità della questione, evidenziata anche dalle dichiarazioni delle parti, così come sopra riferite, giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO