Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del 24/01/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1668/2021 R.G., promossa da nato a [...] il [...] e residente in [...]
Gasperi n10, C.F. elettivamente domiciliato, in Brolo via Ferrara n. 99, presso C.F._1 studio dell'Avv. Stefania Rifici, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente-
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore;
OGGETTO: Iscrizione elenchi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato in data 19/05/2021, parte ricorrente esponeva:
- Che il ricorrente, svolge da tempo l'attività di bracciante agricolo e, come tale, il medesimo è regolarmente iscritto negli appositi elenchi anagrafici dei lavoratori di cui alla L. n. 1949/1940.
- Che l'odierno ricorrente, per l'anno 2014, ha prestato la propria attività alle dipendenze della ditta US
IO AR per un totale di giornate lavorative pari a 102 con la mansione di bracciante agricolo ed attività connesse, ricevendo la relativa retribuzione.
- Che, per il suddetto periodo, il ricorrente ha percepito la legittima retribuzione prevista dalla legge e il rapporto lavorativo veniva regolarmente confermato tanto che il ricorrente risultava iscritto negli appositi elenchi agricoli del Comune di residenza.
- Che il lavoro consisteva principalmente nella ripulitura, coltivazione dei fondi e nella raccolta e distribuzione di frutti e ortaggi.
- Che i lavoratori si recavano sui fondi - siti nel Comune di Brolo, Piraino, Caronia, e con Per_1 Pt_2 mezzi propri e talvolta venivano accompagnati anche dal datore di lavoro.
- Che il lavoratore si occupava anche del confezionamento in cassetta dei prodotti agricoli presso il capannone di di Piraino. CP_2
- Che il ricorrente per l'anno 2014, relativamente al rapporto di lavoro con l'azienda US IO
AR, ha regolarmente presentato domanda, ai sensi dell'art.6 comma 29. Del D.L. n. 536/87, convertito nella Legge 29.2.1988, n.48, per come modificato dall'art. 7, comma 4 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito con modificazioni in legge 389/89, entro il 31 marzo dell'anno successivo, per ottenere il pagamento della indennità di disoccupazione agricola, avendone i requisiti di legge ovvero il biennio assicurativo e contributivo minimo;
- Che, tuttavia, l ha proceduto arbitrariamente alla mancata iscrizione e/o cancellazione ingiustificata CP_1 delle giornate in agricoltura per l'anno suddetto;
- Che tale provvedimento è stato adottato dall sulla scorta di valutazioni unilaterali e Controparte_3 senza effettuare alcun contraddittorio, né è stato basato su informazioni di sorta che, ove assunte, non avrebbero certamente indotto l all'adozione del pregiudizievole ed illegittimo provvedimento nei CP_1 confronti del ricorrente.
- Che avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, chiedendo l'annullamento
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento depositato in data 22/03/2022, veniva fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 21/04/2023, ore 9,00 e ss., con termine sino a trenta giorni prima di tale udienza per la CP_ notificazione a cura di parte ricorrente del ricorso e del presente decreto all'
Tale termine deve ritenersi perentorio e non ordinatorio.
All'udienza del 21/04/2023, compariva solo il procuratore di parte ricorrente, il quale chiedeva che la rimessione in termini, che veniva concessa, e la causa veniva rinviata all'udienza del 02/02/2024, per la CP_ notifica all' del ricorso e del provvedimento autorizzativo. All'udienza del 02/02/2024, compariva il sostituto del procuratore della parte ricorrente, il quale CP_ chiedeva un rinvio della causa per produrre prova dell'avvenuta notifica all' del ricorso, e la causa veniva ulteriormente rinviata per la discussione e per la prova dell'avvenuta notifica del ricorso, all'udienza del 24/05/2024, udienza che veniva differita d'ufficio all'odierna udienza del 24/01/2025. All'odierna udienza del 24/01/2025, sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, la causa veniva decisa.
Preliminarmente, va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso va dichiarato improcedibile, ed estinto, e, conseguentemente la domanda va rigettata.
Per costante giurisprudenza, e per previsione di legge, nel processo del lavoro, la mancata prova della notifica alla controparte del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, determina l'estinzione del giudizio, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 415 IV comma, e, 307 III comma c.p.c..
Tale estinzione opera, ipso jure, per il verificarsi del solo fatto estintivo previsto dalla legge, e la dichiarazione relativa ha efficacia retroattiva, ovvero opera ex tunc. CP_ La mancata prova della notifica alla controparte, nel caso in esame per l'udienza fissata a seguito del deposito del ricorso, determina l'improcedibilità del ricorso, nemmeno ovviabile con l'autorizzazione concessa dal Giudice alla rinnovazione della notifica. (Cass. 30/07/2008, n.20604;
Tribunale Milano sentenza n.2174/2010 del 16/03-13/05/2010).
Si osserva che, pur volendo aderire al più recente orientamento della Sezione Lavoro della Suprema
Corte (Cass. Lav. n. 1483/2015), che ha superato la portata generale della suddetta pronuncia del 2008, affermando che nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, che è perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti, in specie però la rimessione in termini è stata concessa, e parte ricorrente non ha fornito prova di essersi adoperata a tale rinotifica.
Pertanto, il presente giudizio va dichiarato improcedibile con la conseguente estinzione.
La stessa sezione di questo Tribunale, con numerose sentenze, si è pronunziata sul punto.
La dichiarazione di improcedibilità, comporta che tutte le altre questioni di merito restano assorbite e non vanno scrutinate.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 CP_ contro così provvede:
1)Rigetta il ricorso, dichiarandolo improcedibile e conseguentemente estinto;
2) Compensa le spese di lite;
Così deciso in Patti, 24/01/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia