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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/03/2025, n. 3881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3881 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21203/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2024 al n. 21203, vertente
TRA
rapp.to e difeso in virtù di procura in allegato al ricorso, Parte_1
dall'Avv. Alessandro Credentino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in
Afragola (NA), Via Sardegna 2
RICORRENTE
pagina 1 di 13 E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione, dagli
Avv.ti Valerio Porchera e Matteo Lauro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, Via L. G. Farevelli 22
RESISTENTE
Oggetto: impugnativa di licenziamento disposto all'esito di procedura di licenziamento collettivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano nei termini di cui agli atti introduttivi che, per quella parte, qui debbono intendersi integralmente richiamati.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.6.2024, , già dipendente (dal Parte_1
7.6.2002) della in qualità di addetto ad attività Controparte_1
polifunzionali ed in particolare alla somministrazione di cibi e bevande, con inquadramento nel livello C CCNL Esercizi Cinematografici, in servizio da ultimo presso il Cinema Big di Marcianise, si è rivolto al Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, impugnando il provvedimento di licenziamento, comunicatogli con lettera ricevuta in data 24.7.2024, adottato all'esito di procedura di licenziamento collettivo, determinato dalla chiusura della multisala Big di Marcianise.
pagina 2 di 13 A fondamento della predetta impugnazione, ha sostenuto: l'insussistenza dell'esubero strutturale posto a base del licenziamento (vizio, questo, secondo la prospettazione attorea, incidente a sua volta sulla violazione dei criteri di scelta, oltre che sulla violazione delle regole procedurali); la violazione dei criteri di scelta;
la violazione delle regole procedurali.
Ha quindi concluso, chiedendo: “Accertata l'insussistenza del nesso di causalità tra il dichiarato esubero e il licenziamento del ricorrente e in ogni caso la violazione dei criteri di scelta, previa declaratoria di illegittimità, annullare l'impugnato licenziamento
e, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L 300/70, ordinare alla Controparte_2
l'immediata reintegra del lavoratore nel posto di lavoro;
A. condannare la
[...]
al risarcimento del danno subito dal sig. Controparte_3 Parte_1
nella misura indicata dalla legge, pari ad un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari di 12 mensilità e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento fino al momento dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate;
B. in via subordinata, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento per violazione della procedura, condannare la , ai sensi dell'art 18 Controparte_3
comma 7 legge 300/197, al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa tra un minimo di 12 mensilità ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
C. ai fini risarcitori si precisa che all'atto del licenziamento il ricorrente percepiva una retribuzione globale di fatto ammontante ad €
1.605,77 (come da busta paga di luglio 2023)”.
Si è costituita in giudizio la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Dopo numerosi rinvii al fine di tentare la conciliazione, su richiesta della difesa di parte ricorrente è stato assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di discussione.
pagina 3 di 13 Scaduto in data 17.3.2025 il predetto termine ed acquisite le note depositate da entrambe le parti, in data odierna si è decisa la causa con la presente sentenza di rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*****
La procedura di licenziamento collettivo all'esito della quale è stato licenziato il ricorrente.
Con “Comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo ai sensi dell'art. 24 della legge n. 223/1991” (v. doc. 6 della produzione di parte resistente), la dopo aver evidenziato la situazione di crisi nel settore Controparte_1
oltre che le specifiche criticità legate alla gestione della multisala di Marcianise, ha rappresentato: “L'esubero che deriva dalla definitiva chiusura del è CP_4
evidentemente strutturale e non riassorbibile, non sussistendo, a fronte della dismissione ed integrale soppressione dell'unità produttiva in questione, servizi alternativi cui la
Società possa adibire il personale in esubero. Parimenti, e per le medesime ragioni, non
è ipotizzabile l'eventuale assegnazione del personale a mansioni inferiori alle condizioni di cui all'art. 2103 c.c., quale eventuale misura alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro, difettando la Società di servizi residui a cui poter adibire le risorse, anche in altri ambiti di attività aziendali.”.
Tanto premesso, ha poi riportato in un prospetto analitico “Il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale a tempo indeterminato impiegato in tutta l'azienda … diviso per professionalità tra loro astrattamente fungibili”, così specificando per ciascun dipendente (non individuato nominativamente) la collocazione aziendale (specificamente distinguendo tra Ufficio Amministrativo, Multisala Big di
Marcianise interessata dalla chiusura, Multisala Happy di Afragola e Multisala
ER di PO) ed il profilo professionale (specificamente indicando le unità aventi i seguenti profili: Responsabile Operativo, Responsabile Rapporti con le distribuzioni e programmazione delle sale, Responsabile amministrativo fiscale e previdenza, Manutentore idraulico ed edile, Responsabile sistemi informatici,
pagina 4 di 13 Responsabile di sala, Responsabile marketing, Responsabile bar, Responsabile cabina,
Addetto floor cabina cassa e bar).
Ha poi indicato che, “A seguito della soppressione dell'unità produttiva, il fabbisogno residuo di personale … è determinato … in quello necessario alla conduzione delle due sale cinematografiche residue (Multisala Happy e Multisala ER), nonché delle attività amministrative attualmente svolte presso l'ufficio di Afragola, secondo
l'attuale organico. Pertanto, il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale eccedente sono coincidenti con quelli di cui all'organico già impiegato nell'ambito dell'unità produttiva soppressa, come da prospetto di seguito riportato” ovvero 1 Responsabile di Sala, 1 Responsabile bar, 1 Responsabile di cabina,
9 Addetti floor/cabina/cassa/bar.
Nel corso dell'esame congiunto con le OO.SS., su espressa richiesta delle rappresentanze sindacali stesse, l'azienda si è impegnata a “valutare eventuali titoli professionali esibiti [alla] società ed inerenti all'attività, che potrebbero essere indicativi della maggiore professionalità del dipendente” (v. doc. 7 della produzione di parte resistente); sicché ha richiesto (v. doc. 8) a tutti i dipendenti la produzione di
“copia di eventuali attestati di specializzazione o attestati di corsi di formazione inerenti
l'attività svolta”. E' bene sin da subito precisare che il ricorrente nulla ha prodotto al fine di provare una qualche specifica professionalità.
Tanto la fase di esame in sede sindacale, quanto quella in sede amministrativa si sono concluse con verbali di mancato accordo (v. rispettivamente docc. 12 e 13). In quest'ultima sede, la società, prima di dare atto dell'esito negativo dell'esame congiunto, aveva peraltro evidenziato che ove non fosse stato possibile individuare i lavoratori di licenziare su base volontaria ed incentivata, sarebbero stati applicati, “in via sussidiaria in misura da concordare i criteri di legge (esigenze tecnico produttive integrate dal possesso di certificati/abilitazioni/positivo conseguimento di corsi di formazione;
anzianità di servizio;
carichi di famiglia)”.
pagina 5 di 13 Dall'esame della comunicazione di chiusura della procedura, ex art. 4, comma 9, L.
223/1991 (v. doc. 19), emerge che la società, al fine di individuare i lavoratori da licenziare, ha proceduto a suddividere tutti i propri dipendenti (e dunque tutto il personale assegnato all'Ufficio Amministrativo, nonché alle tre multisale) in aree omogenee, sulla base del profilo professionale e le mansioni svolte (segnatamente:
Responsabile Amministrativo, Direttori di sala, Responsabile marketing, Responsabili bar, Responsabili cabina, Addetti floor/cabina/cassa/bar, Addetti Amministrativi).
Risulta, altresì, che in tali specifici ambiti di comparazione, la società ha provveduto ad attribuire i seguenti punteggi: quanto ai carichi di famiglia, 1,5 punti per il coniuge e 2 punti per ciascun figlio a carico;
quanto all'anzianità di servizio, 0,75 punti per ogni anno di servizio fino al 30 giugno 2023; quanto alle esigenze tecnico produttive ed organizzative, 1 punto per ogni attestato o certificato prodotto dal lavoratore ed inerente alle mansioni svolte.
Nella predetta comunicazione, la società ha anche aggiunto di aver tenuto in considerazione il divieto di licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile impiegata, con riguardo alle mansioni svolte.
La graduatoria finale ha visto il ricorrente, collocato nell'ambito della graduatoria degli
Addetti floor/cabina/cassa/bar, licenziato con il punteggio totale di 17,31.
I motivi di censura sollevati dalla parte ricorrente.
Sulla lamentata insussistenza dell'esubero strutturale.
La totale e definitiva chiusura della Multisala Big di Marcianise è circostanza pacifica tra le parti, così come è pacifico che la resistente non ha provveduto a sostituire tale struttura, avendo quindi ridotto le proprie strutture operative da tre a due. Ciò appare di per sé sufficiente a dimostrare un oggettivo esubero di personale, pari al numero di unità adibite alla multisala soppressa.
Né può rilevare, al fine di dimostrare l'insussistenza dell'esubero, che i lavoratori licenziati all'esisto della procedura siano stati 10, a fronte dei 12 originariamente pagina 6 di 13 previsti, considerato che il Responsabile di sala, di cui era stata originariamente previsto il licenziamento, si è previamente dimesso, mentre l'esubero originariamente segnalato del Responsabile di cabina è stato successivamente superato, in considerazione di diverse valutazioni sulla opportunità di riassorbire nella compagine aziendale tale figura, ritenuta ancora necessaria per il funzionamento delle due sale cinematografiche rimaste in attività; valutazioni, queste, insindacabili tanto in via generale, in quanto ascrivibili al potere di iniziativa economica pur sempre spettante alla parte datoriale, quanto specificamente dal ricorrente, pacificamente privo della professionalità necessaria per ricoprire il ruolo di responsabile di cabina.
Né le assunzioni, in forza di contratti a tempo determinato, di quattro unità di personale, per il periodo di cd. alta stagione (tra dicembre 2023 e febbraio 2024), possono essere ritenute dimostrative della lamentata inesistenza dell'esubero strutturale (e, in quanto relative, in tre casi a personale in precedenza licenziato con punteggio inferiore a quello del ricorrente, della violazione dei criteri di scelta), poiché effettuate in concomitanza dei notori picchi stagionali (a cavallo delle festività natalizie) che interessano il settore delle sale cinematografiche e comunque in ossequio all'invito rivolto alla società dalle stesse OO.SS. in sede di esame congiunto.
Sulla lamentata violazione dei criteri di scelta.
Lamenta in sostanza la difese di parte ricorrente che la società resistente, nonostante la fungibilità delle mansioni svolte, avrebbe inserito dei lavoratori in differenti profili non interessati dai recessi (Responsabile di sala, Responsabile di cabina, Responsabile Bar), con ciò evitando la comparazione di questi ultimi con il;
comparazione che, Parte_1
ove correttamente effettuata, avrebbe condotto al loro licenziamento in luogo di quello del ricorrente. In particolare, in ricorso vengono fatti i nomi dei lavoratori Per_1
e Per_2 Per_3
L'istruttoria svolta ha però confermato la correttezza dell'operato aziendale.
Il teste di parte resistente, , Responsabile delle risorse umane per la Testimone_1
società, in merito a ha riferito: sino alle sue Testimone_2 Testimone_2
pagina 7 di 13 dimissioni è stato il direttore del Cinema ER di PO, anzi noi li chiamiamo referenti. Il referente è la figura che si relaziona con la proprietà e quindi con me.
Facciamo insieme i planning settimanali per i turni dei dipendenti e poi ci occupiamo di tutto quello che serve alla gestione e al funzionamento del cinema. Prima di diventare responsabile ha fatto altro. E' stato assunto come addetto alla cassa, poi ha avuto il suo percorso professionale. In ogni caso è diventato responsabile di cinema cinque anni fa”.
Sebbene il teste di parte ricorrente, , abbia diversamente ricostruito le Testimone_3
mansioni del presso il cinema ER di PO (ha dichiarato infatti Per_1
che “stava alla cassa, staccava i biglietti, si occupava della cabina”), indicando come
Responsabile della sala tale , tale ricostruzione alternativa appare Persona_4
sicuramente meno attendibile rispetto a quella del Responsabile del personale, non soltanto in quanto il ha promosso identico giudizio contro la società resistente, Tes_3
impugnando il provvedimento di licenziamento in ragione della lamentata violazione dei criteri di scelta, ma anche in considerazione del fatto che il testimone di parte ricorrente, per sua stessa ammissione, ha lavorato in via assolutamente prevalente presso il cinema
Big di Marcianise, venendo solo all'occorrenza spostato presso altri cinema, tra cui, negli ultimi tre mesi prima del licenziamento, quello di PO. Egli, dunque, non può aver la stessa conoscenza del ruolo ricoperto in azienda dal che ha invece il Per_1
responsabile del personale, che con il si relazionava costantemente Tes_1 Per_1
per la pianificazione dei turni dei dipendenti ed in generale per la gestione della sala. Per completezza, deve evidenziarsi poi che il ha spiegato che il è diventato Tes_1 Per_4
Responsabile di sala del ER solo dopo le dimissioni del mentre Per_1
prima ricopriva il ruolo di responsabile marketing e degli eventi ed aveva un ruolo di supervisione rispetto alle tre strutture;
ruolo questo che appare, peraltro, maggiormente coerente con una sua presenza non costante presso il ER, così come riconosciuto dallo stesse teste , laddove, se anche all'epoca fosse Responsabile Tes_3
di sala, la sua presenza sarebbe stata certamente costante.
pagina 8 di 13 In merito a , il teste ha poi dichiarato: , Parte_2 Tes_1 Parte_2
sempre al ER, è il responsabile di cabina. I film arrivano tramite satellite, ma non sono proiettabili se non arriva il kdm ovvero la chiava di attivazione. Il responsabile di cabina si occupa dell'effettivo arrivo del file contenente il film, ne verifica l'integrità e che sia arrivata la chiave di attivazione. All'orario stabilito fa partire il film. Oltre al responsabile di cabina, vi possono essere anche delle figure che lo supportano, pur svolgendo in via prevalente altre mansioni. Può capitare che anche il responsabile di cabina, all'occorrenza svolga anche altro, soprattutto presso le strutture piccola. Il responsabile di cabina si occupa anche della manutenzione dei proiettori e di chiamare l'assistenza e poi del cambio della lampada, che richiede una specifica competenza tecnica e va effettuata con maschera e guanti di protezione. Poi il responsabile di cabina deve avere conoscenze informatiche, in quanto i proiettori sono computer. lavora da circa 10 anni. Ha iniziato come proiezionista e poi è Per_2
diventato responsabile di cabina. Non ricordo la data ma sicuramente stiamo parlando di alcuni anni fa. E' diventato responsabile da quanto è arrivato il digitale”.
Il teste di parte ricorrente, , pur avendo affermato che “ … al Tes_3 Parte_2
ER di PO … faceva l'addetto cabina, lo stacco biglietti e la pulizia delle sale”, ha però riconosciuto che, “Con il passaggio al digitale, fu detto che gli operatori di cabina non sarebbero più serviti. Quindi furono destinati ad altre mansioni. Chi invece aveva la qualifica di responsabile [come il ndr] la conservò e continuò Per_2
ad occuparsi della cabina, salvo adibizione occasionale ad altre mansioni. Furono i semplici addetti alla cabina ad essere addetti a mansioni promiscue all'interno del cinema, nell'ambito dell'inquadramento di livello C. Anzi alcuni addetti cabina erano di livello D, ma comunque furono addetti a mansioni promiscue”.
Da tale precisazione (oltre che dalle dichiarazioni del teste di parte resistente), emerge dunque che lo svolgimento da parte del anche di altre mansioni in via Per_2
occasionale non rende fungibili con lui quanti a quelle ulteriori mansioni erano addetti in via stabile e che potevano, viceversa, essere occasionalmente assegnati anche alla pagina 9 di 13 cabina, pur senza possedere la specifica professionalità e le necessarie competenze di carattere tecnico per rivestire il ruolo di Responsabile di cabina.
Su , il ha dichiarato: era “il responsabile del bar. Lo ha fatto prima Parte_3 Tes_4
all'Happy, poi al Big di Marcianise e poi al ER. Il responsabile del bar è responsabile del rispetto delle norme sanitarie, ha il patentino HCCP. Poi fa gli ordini settimanali ai fornitori della merce. Ha la gestione del magazzino. Può capitare che ci siano persone che lo sostituiscano in caso di assenza, ma si occupano solo di servire i clienti al bancone”.
In sostanza sulla stessa linea sono state anche le dichiarazioni al riguardo del teste di parte ricorrente: “ era un addetto al bar del ER. Era lui il Parte_3
referente del food”.
Alla luce di quanto emerso dalle dichiarazioni dei testi, può dunque concludersi che il ricorrente, in quanto pacificamente ricompreso nel personale cd. polifunzionale, avendo disimpegnato in modo promiscuo attività di cassa e informazioni al pubblico, di verifica biglietti, controllo delle sale, vendita alimenti e bevande, controllo avvio ed esecuzione della proiezione, non poteva essere comparato con e Per_1 Per_2 Pt_3
Il ricorrente ha poi lamentato il mancato licenziamento di altri dipendenti aventi un punteggio inferiore al suo: , , Persona_5 Persona_6 Persona_7
e . Persona_8 Persona_9
Ebbene, dall'istruttoria svolta è risultata confermata l'assoluta infungibilità delle mansioni svolte dal ricorrente, da una parte, e di quelle svolte da e Per_5 Per_6
dall'altra. Il primo è infatti un informatico, che cura tutta la rete dei cinema (teste e la manutenzione dei computer (teste ), mentre il secondo è un Tes_1 Tes_3
manutentore, addetto a lavori manutentivi di vario genere presso i cinema (entrambi i testi). Nessuna comparazione con il ricorrente poteva dunque essere operata.
Per quanto riguarda infine le tre donne, la società, nella comunicazione di chiusura della procedura, ha evidenziato di essere stata tenuta a rispettare il divieto legale di licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera pagina 10 di 13 femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione. Con riferiemnto ai lavoratori Addetti floor/cassa/bar (unico ambito nel quale era impiegata manodopera femminile), la graduatoria risultante dall'attribuzione dei punteggi (secondo i criteri innanzi indicati) è stata quindi corretta, tendendo conto del predetto divieto, mediante scorrimento;
sicché non si è proceduto al licenziamento di Persona_7 Per_8
e . Anche sotto tale ulteriore profilo, la lamentata violazione dei
[...] Persona_9
criteri di scelta non appare condivisibile.
In sede di contestazione della corretta applicazione dei criteri di scelta, il ricorrente ha poi sostenuto come la decisione aziendale di valorizzare i titoli professionali posseduti dai lavoratori (così come emergente dalla comunicazione di chiusura della procedura, in relazione alle modalità applicative del criterio delle esigenze tecnico produttive) fosse del tutto inaspettata e frutto di una sorta di escamotage, per scegliere arbitrariamente i lavoratori da licenziare.
Ebbene, come già anticipato in premessa, nel corso dell'esame congiunto con le OO.SS., su espressa richiesta delle rappresentanze sindacali stesse, l'azienda si era impegnata a
“valutare eventuali titoli professionali esibiti [alla] società ed inerenti all'attività, che protrebbero essere indicativi della maggiore professionalità del dipendente” (v. verbale del 23.5.2023 - doc. 7 della produzione di parte resistente); sicché la società datrice di lavoro aveva richiesto a tutti i dipendenti la produzione di “copia di eventuali attestati di specializzazione o attestati di corsi di formazione inerenti l'attività svolta” (v. mail del
24.5.2023 tra i cui destinatari risulta anche il nominativo del ricorrente, che dal canto suo non ne ha contestato la ricezione - doc. 8), senza che il ricorrente producesse alcunché, al fine di provare una qualche specifica professionalità nel settore di adibizione.
A ciò deve aggiungersi poi che, in sede amministrativa (v. verbale di mancato accordo, sub doc. 13), la società, prima di dare atto dell'esito negativo dell'esame congiunto, aveva peraltro evidenziato l'intenzione di applicare “in via sussidiaria … i criteri di legge (esigenze tecnico produttive integrate dal possesso di
pagina 11 di 13 certificati/abilitazioni/positivo conseguimento di corsi di formazione;
anzianità di servizio;
carichi di famiglia)”.
La scelta di attribuire, quanto alle esigenze tecnico produttive ed organizzative, 1 punto per ogni attestato o certificato prodotto dai lavoratori ed inerente alle mansioni svolte appare dunque non solo del tutto in linea con le indicazioni normative, in quanto coerente la necessità di individuare un criterio (attinente alle esigenza tecnico produttive) di comparazione tra lavoratori svolgenti mansioni tra loro fungibili, ma anche pienamente attuativa di quanto già anticipato nel corso della procedura.
Anche sotto tale profilo, non appare configurabile alcun vizio in sede di applicazione dei criteri di scelta.
Sui lamentati vizi procedurali.
Premesso il carattere assolutamente generico delle censure attoree (in gran parte incentrate nel richiamare quale sia in via teorica la funzione tanto della comunicazione di avvio, quanto di quella di conclusione della procedura), in merito alle doglianze più specificamente formulate sulla comunicazione di avvio della procedura, facenti riferimento alla ritenuta falsità della indicazione relativa ai 12 esuberi (stante l'avvenuto licenziamento di sole 10 unità) e all'impossibilità di adottare misure alternative ai licenziamenti (a fronte delle successive assunzione a termine), è appena il caso di richiamare quanto già argomentato in precedenza in relazione alla eccepita insussistenza dell'esubero strutturale.
Per quanto riguarda infine le censure sulla comunicazione di chiusura della procedura, facenti riferimento alla omessa indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta e alla mancata valutazione comparativa di tutti i lavoratori del complesso aziendale, è del pari appena il caso di rilevare come esse non si confrontino affatto con il reale contenuto della comunicazione ex art. 4, comma 9, L. 223/1991 effettuata dalla società, che come già anticipato in premessa contiene tanto una puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta, quanto la griglia comparativa di tutti i dipendenti per profili e mansioni omogenei e fungibili.
pagina 12 di 13 Per tutto quanto sin qui osservato il ricorso deve essere rigettato.
La complessità della materia trattata giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 29.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2024 al n. 21203, vertente
TRA
rapp.to e difeso in virtù di procura in allegato al ricorso, Parte_1
dall'Avv. Alessandro Credentino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in
Afragola (NA), Via Sardegna 2
RICORRENTE
pagina 1 di 13 E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione, dagli
Avv.ti Valerio Porchera e Matteo Lauro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, Via L. G. Farevelli 22
RESISTENTE
Oggetto: impugnativa di licenziamento disposto all'esito di procedura di licenziamento collettivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano nei termini di cui agli atti introduttivi che, per quella parte, qui debbono intendersi integralmente richiamati.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.6.2024, , già dipendente (dal Parte_1
7.6.2002) della in qualità di addetto ad attività Controparte_1
polifunzionali ed in particolare alla somministrazione di cibi e bevande, con inquadramento nel livello C CCNL Esercizi Cinematografici, in servizio da ultimo presso il Cinema Big di Marcianise, si è rivolto al Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, impugnando il provvedimento di licenziamento, comunicatogli con lettera ricevuta in data 24.7.2024, adottato all'esito di procedura di licenziamento collettivo, determinato dalla chiusura della multisala Big di Marcianise.
pagina 2 di 13 A fondamento della predetta impugnazione, ha sostenuto: l'insussistenza dell'esubero strutturale posto a base del licenziamento (vizio, questo, secondo la prospettazione attorea, incidente a sua volta sulla violazione dei criteri di scelta, oltre che sulla violazione delle regole procedurali); la violazione dei criteri di scelta;
la violazione delle regole procedurali.
Ha quindi concluso, chiedendo: “Accertata l'insussistenza del nesso di causalità tra il dichiarato esubero e il licenziamento del ricorrente e in ogni caso la violazione dei criteri di scelta, previa declaratoria di illegittimità, annullare l'impugnato licenziamento
e, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L 300/70, ordinare alla Controparte_2
l'immediata reintegra del lavoratore nel posto di lavoro;
A. condannare la
[...]
al risarcimento del danno subito dal sig. Controparte_3 Parte_1
nella misura indicata dalla legge, pari ad un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari di 12 mensilità e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento fino al momento dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate;
B. in via subordinata, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento per violazione della procedura, condannare la , ai sensi dell'art 18 Controparte_3
comma 7 legge 300/197, al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa tra un minimo di 12 mensilità ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
C. ai fini risarcitori si precisa che all'atto del licenziamento il ricorrente percepiva una retribuzione globale di fatto ammontante ad €
1.605,77 (come da busta paga di luglio 2023)”.
Si è costituita in giudizio la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Dopo numerosi rinvii al fine di tentare la conciliazione, su richiesta della difesa di parte ricorrente è stato assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di discussione.
pagina 3 di 13 Scaduto in data 17.3.2025 il predetto termine ed acquisite le note depositate da entrambe le parti, in data odierna si è decisa la causa con la presente sentenza di rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*****
La procedura di licenziamento collettivo all'esito della quale è stato licenziato il ricorrente.
Con “Comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo ai sensi dell'art. 24 della legge n. 223/1991” (v. doc. 6 della produzione di parte resistente), la dopo aver evidenziato la situazione di crisi nel settore Controparte_1
oltre che le specifiche criticità legate alla gestione della multisala di Marcianise, ha rappresentato: “L'esubero che deriva dalla definitiva chiusura del è CP_4
evidentemente strutturale e non riassorbibile, non sussistendo, a fronte della dismissione ed integrale soppressione dell'unità produttiva in questione, servizi alternativi cui la
Società possa adibire il personale in esubero. Parimenti, e per le medesime ragioni, non
è ipotizzabile l'eventuale assegnazione del personale a mansioni inferiori alle condizioni di cui all'art. 2103 c.c., quale eventuale misura alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro, difettando la Società di servizi residui a cui poter adibire le risorse, anche in altri ambiti di attività aziendali.”.
Tanto premesso, ha poi riportato in un prospetto analitico “Il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale a tempo indeterminato impiegato in tutta l'azienda … diviso per professionalità tra loro astrattamente fungibili”, così specificando per ciascun dipendente (non individuato nominativamente) la collocazione aziendale (specificamente distinguendo tra Ufficio Amministrativo, Multisala Big di
Marcianise interessata dalla chiusura, Multisala Happy di Afragola e Multisala
ER di PO) ed il profilo professionale (specificamente indicando le unità aventi i seguenti profili: Responsabile Operativo, Responsabile Rapporti con le distribuzioni e programmazione delle sale, Responsabile amministrativo fiscale e previdenza, Manutentore idraulico ed edile, Responsabile sistemi informatici,
pagina 4 di 13 Responsabile di sala, Responsabile marketing, Responsabile bar, Responsabile cabina,
Addetto floor cabina cassa e bar).
Ha poi indicato che, “A seguito della soppressione dell'unità produttiva, il fabbisogno residuo di personale … è determinato … in quello necessario alla conduzione delle due sale cinematografiche residue (Multisala Happy e Multisala ER), nonché delle attività amministrative attualmente svolte presso l'ufficio di Afragola, secondo
l'attuale organico. Pertanto, il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale eccedente sono coincidenti con quelli di cui all'organico già impiegato nell'ambito dell'unità produttiva soppressa, come da prospetto di seguito riportato” ovvero 1 Responsabile di Sala, 1 Responsabile bar, 1 Responsabile di cabina,
9 Addetti floor/cabina/cassa/bar.
Nel corso dell'esame congiunto con le OO.SS., su espressa richiesta delle rappresentanze sindacali stesse, l'azienda si è impegnata a “valutare eventuali titoli professionali esibiti [alla] società ed inerenti all'attività, che potrebbero essere indicativi della maggiore professionalità del dipendente” (v. doc. 7 della produzione di parte resistente); sicché ha richiesto (v. doc. 8) a tutti i dipendenti la produzione di
“copia di eventuali attestati di specializzazione o attestati di corsi di formazione inerenti
l'attività svolta”. E' bene sin da subito precisare che il ricorrente nulla ha prodotto al fine di provare una qualche specifica professionalità.
Tanto la fase di esame in sede sindacale, quanto quella in sede amministrativa si sono concluse con verbali di mancato accordo (v. rispettivamente docc. 12 e 13). In quest'ultima sede, la società, prima di dare atto dell'esito negativo dell'esame congiunto, aveva peraltro evidenziato che ove non fosse stato possibile individuare i lavoratori di licenziare su base volontaria ed incentivata, sarebbero stati applicati, “in via sussidiaria in misura da concordare i criteri di legge (esigenze tecnico produttive integrate dal possesso di certificati/abilitazioni/positivo conseguimento di corsi di formazione;
anzianità di servizio;
carichi di famiglia)”.
pagina 5 di 13 Dall'esame della comunicazione di chiusura della procedura, ex art. 4, comma 9, L.
223/1991 (v. doc. 19), emerge che la società, al fine di individuare i lavoratori da licenziare, ha proceduto a suddividere tutti i propri dipendenti (e dunque tutto il personale assegnato all'Ufficio Amministrativo, nonché alle tre multisale) in aree omogenee, sulla base del profilo professionale e le mansioni svolte (segnatamente:
Responsabile Amministrativo, Direttori di sala, Responsabile marketing, Responsabili bar, Responsabili cabina, Addetti floor/cabina/cassa/bar, Addetti Amministrativi).
Risulta, altresì, che in tali specifici ambiti di comparazione, la società ha provveduto ad attribuire i seguenti punteggi: quanto ai carichi di famiglia, 1,5 punti per il coniuge e 2 punti per ciascun figlio a carico;
quanto all'anzianità di servizio, 0,75 punti per ogni anno di servizio fino al 30 giugno 2023; quanto alle esigenze tecnico produttive ed organizzative, 1 punto per ogni attestato o certificato prodotto dal lavoratore ed inerente alle mansioni svolte.
Nella predetta comunicazione, la società ha anche aggiunto di aver tenuto in considerazione il divieto di licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile impiegata, con riguardo alle mansioni svolte.
La graduatoria finale ha visto il ricorrente, collocato nell'ambito della graduatoria degli
Addetti floor/cabina/cassa/bar, licenziato con il punteggio totale di 17,31.
I motivi di censura sollevati dalla parte ricorrente.
Sulla lamentata insussistenza dell'esubero strutturale.
La totale e definitiva chiusura della Multisala Big di Marcianise è circostanza pacifica tra le parti, così come è pacifico che la resistente non ha provveduto a sostituire tale struttura, avendo quindi ridotto le proprie strutture operative da tre a due. Ciò appare di per sé sufficiente a dimostrare un oggettivo esubero di personale, pari al numero di unità adibite alla multisala soppressa.
Né può rilevare, al fine di dimostrare l'insussistenza dell'esubero, che i lavoratori licenziati all'esisto della procedura siano stati 10, a fronte dei 12 originariamente pagina 6 di 13 previsti, considerato che il Responsabile di sala, di cui era stata originariamente previsto il licenziamento, si è previamente dimesso, mentre l'esubero originariamente segnalato del Responsabile di cabina è stato successivamente superato, in considerazione di diverse valutazioni sulla opportunità di riassorbire nella compagine aziendale tale figura, ritenuta ancora necessaria per il funzionamento delle due sale cinematografiche rimaste in attività; valutazioni, queste, insindacabili tanto in via generale, in quanto ascrivibili al potere di iniziativa economica pur sempre spettante alla parte datoriale, quanto specificamente dal ricorrente, pacificamente privo della professionalità necessaria per ricoprire il ruolo di responsabile di cabina.
Né le assunzioni, in forza di contratti a tempo determinato, di quattro unità di personale, per il periodo di cd. alta stagione (tra dicembre 2023 e febbraio 2024), possono essere ritenute dimostrative della lamentata inesistenza dell'esubero strutturale (e, in quanto relative, in tre casi a personale in precedenza licenziato con punteggio inferiore a quello del ricorrente, della violazione dei criteri di scelta), poiché effettuate in concomitanza dei notori picchi stagionali (a cavallo delle festività natalizie) che interessano il settore delle sale cinematografiche e comunque in ossequio all'invito rivolto alla società dalle stesse OO.SS. in sede di esame congiunto.
Sulla lamentata violazione dei criteri di scelta.
Lamenta in sostanza la difese di parte ricorrente che la società resistente, nonostante la fungibilità delle mansioni svolte, avrebbe inserito dei lavoratori in differenti profili non interessati dai recessi (Responsabile di sala, Responsabile di cabina, Responsabile Bar), con ciò evitando la comparazione di questi ultimi con il;
comparazione che, Parte_1
ove correttamente effettuata, avrebbe condotto al loro licenziamento in luogo di quello del ricorrente. In particolare, in ricorso vengono fatti i nomi dei lavoratori Per_1
e Per_2 Per_3
L'istruttoria svolta ha però confermato la correttezza dell'operato aziendale.
Il teste di parte resistente, , Responsabile delle risorse umane per la Testimone_1
società, in merito a ha riferito: sino alle sue Testimone_2 Testimone_2
pagina 7 di 13 dimissioni è stato il direttore del Cinema ER di PO, anzi noi li chiamiamo referenti. Il referente è la figura che si relaziona con la proprietà e quindi con me.
Facciamo insieme i planning settimanali per i turni dei dipendenti e poi ci occupiamo di tutto quello che serve alla gestione e al funzionamento del cinema. Prima di diventare responsabile ha fatto altro. E' stato assunto come addetto alla cassa, poi ha avuto il suo percorso professionale. In ogni caso è diventato responsabile di cinema cinque anni fa”.
Sebbene il teste di parte ricorrente, , abbia diversamente ricostruito le Testimone_3
mansioni del presso il cinema ER di PO (ha dichiarato infatti Per_1
che “stava alla cassa, staccava i biglietti, si occupava della cabina”), indicando come
Responsabile della sala tale , tale ricostruzione alternativa appare Persona_4
sicuramente meno attendibile rispetto a quella del Responsabile del personale, non soltanto in quanto il ha promosso identico giudizio contro la società resistente, Tes_3
impugnando il provvedimento di licenziamento in ragione della lamentata violazione dei criteri di scelta, ma anche in considerazione del fatto che il testimone di parte ricorrente, per sua stessa ammissione, ha lavorato in via assolutamente prevalente presso il cinema
Big di Marcianise, venendo solo all'occorrenza spostato presso altri cinema, tra cui, negli ultimi tre mesi prima del licenziamento, quello di PO. Egli, dunque, non può aver la stessa conoscenza del ruolo ricoperto in azienda dal che ha invece il Per_1
responsabile del personale, che con il si relazionava costantemente Tes_1 Per_1
per la pianificazione dei turni dei dipendenti ed in generale per la gestione della sala. Per completezza, deve evidenziarsi poi che il ha spiegato che il è diventato Tes_1 Per_4
Responsabile di sala del ER solo dopo le dimissioni del mentre Per_1
prima ricopriva il ruolo di responsabile marketing e degli eventi ed aveva un ruolo di supervisione rispetto alle tre strutture;
ruolo questo che appare, peraltro, maggiormente coerente con una sua presenza non costante presso il ER, così come riconosciuto dallo stesse teste , laddove, se anche all'epoca fosse Responsabile Tes_3
di sala, la sua presenza sarebbe stata certamente costante.
pagina 8 di 13 In merito a , il teste ha poi dichiarato: , Parte_2 Tes_1 Parte_2
sempre al ER, è il responsabile di cabina. I film arrivano tramite satellite, ma non sono proiettabili se non arriva il kdm ovvero la chiava di attivazione. Il responsabile di cabina si occupa dell'effettivo arrivo del file contenente il film, ne verifica l'integrità e che sia arrivata la chiave di attivazione. All'orario stabilito fa partire il film. Oltre al responsabile di cabina, vi possono essere anche delle figure che lo supportano, pur svolgendo in via prevalente altre mansioni. Può capitare che anche il responsabile di cabina, all'occorrenza svolga anche altro, soprattutto presso le strutture piccola. Il responsabile di cabina si occupa anche della manutenzione dei proiettori e di chiamare l'assistenza e poi del cambio della lampada, che richiede una specifica competenza tecnica e va effettuata con maschera e guanti di protezione. Poi il responsabile di cabina deve avere conoscenze informatiche, in quanto i proiettori sono computer. lavora da circa 10 anni. Ha iniziato come proiezionista e poi è Per_2
diventato responsabile di cabina. Non ricordo la data ma sicuramente stiamo parlando di alcuni anni fa. E' diventato responsabile da quanto è arrivato il digitale”.
Il teste di parte ricorrente, , pur avendo affermato che “ … al Tes_3 Parte_2
ER di PO … faceva l'addetto cabina, lo stacco biglietti e la pulizia delle sale”, ha però riconosciuto che, “Con il passaggio al digitale, fu detto che gli operatori di cabina non sarebbero più serviti. Quindi furono destinati ad altre mansioni. Chi invece aveva la qualifica di responsabile [come il ndr] la conservò e continuò Per_2
ad occuparsi della cabina, salvo adibizione occasionale ad altre mansioni. Furono i semplici addetti alla cabina ad essere addetti a mansioni promiscue all'interno del cinema, nell'ambito dell'inquadramento di livello C. Anzi alcuni addetti cabina erano di livello D, ma comunque furono addetti a mansioni promiscue”.
Da tale precisazione (oltre che dalle dichiarazioni del teste di parte resistente), emerge dunque che lo svolgimento da parte del anche di altre mansioni in via Per_2
occasionale non rende fungibili con lui quanti a quelle ulteriori mansioni erano addetti in via stabile e che potevano, viceversa, essere occasionalmente assegnati anche alla pagina 9 di 13 cabina, pur senza possedere la specifica professionalità e le necessarie competenze di carattere tecnico per rivestire il ruolo di Responsabile di cabina.
Su , il ha dichiarato: era “il responsabile del bar. Lo ha fatto prima Parte_3 Tes_4
all'Happy, poi al Big di Marcianise e poi al ER. Il responsabile del bar è responsabile del rispetto delle norme sanitarie, ha il patentino HCCP. Poi fa gli ordini settimanali ai fornitori della merce. Ha la gestione del magazzino. Può capitare che ci siano persone che lo sostituiscano in caso di assenza, ma si occupano solo di servire i clienti al bancone”.
In sostanza sulla stessa linea sono state anche le dichiarazioni al riguardo del teste di parte ricorrente: “ era un addetto al bar del ER. Era lui il Parte_3
referente del food”.
Alla luce di quanto emerso dalle dichiarazioni dei testi, può dunque concludersi che il ricorrente, in quanto pacificamente ricompreso nel personale cd. polifunzionale, avendo disimpegnato in modo promiscuo attività di cassa e informazioni al pubblico, di verifica biglietti, controllo delle sale, vendita alimenti e bevande, controllo avvio ed esecuzione della proiezione, non poteva essere comparato con e Per_1 Per_2 Pt_3
Il ricorrente ha poi lamentato il mancato licenziamento di altri dipendenti aventi un punteggio inferiore al suo: , , Persona_5 Persona_6 Persona_7
e . Persona_8 Persona_9
Ebbene, dall'istruttoria svolta è risultata confermata l'assoluta infungibilità delle mansioni svolte dal ricorrente, da una parte, e di quelle svolte da e Per_5 Per_6
dall'altra. Il primo è infatti un informatico, che cura tutta la rete dei cinema (teste e la manutenzione dei computer (teste ), mentre il secondo è un Tes_1 Tes_3
manutentore, addetto a lavori manutentivi di vario genere presso i cinema (entrambi i testi). Nessuna comparazione con il ricorrente poteva dunque essere operata.
Per quanto riguarda infine le tre donne, la società, nella comunicazione di chiusura della procedura, ha evidenziato di essere stata tenuta a rispettare il divieto legale di licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera pagina 10 di 13 femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione. Con riferiemnto ai lavoratori Addetti floor/cassa/bar (unico ambito nel quale era impiegata manodopera femminile), la graduatoria risultante dall'attribuzione dei punteggi (secondo i criteri innanzi indicati) è stata quindi corretta, tendendo conto del predetto divieto, mediante scorrimento;
sicché non si è proceduto al licenziamento di Persona_7 Per_8
e . Anche sotto tale ulteriore profilo, la lamentata violazione dei
[...] Persona_9
criteri di scelta non appare condivisibile.
In sede di contestazione della corretta applicazione dei criteri di scelta, il ricorrente ha poi sostenuto come la decisione aziendale di valorizzare i titoli professionali posseduti dai lavoratori (così come emergente dalla comunicazione di chiusura della procedura, in relazione alle modalità applicative del criterio delle esigenze tecnico produttive) fosse del tutto inaspettata e frutto di una sorta di escamotage, per scegliere arbitrariamente i lavoratori da licenziare.
Ebbene, come già anticipato in premessa, nel corso dell'esame congiunto con le OO.SS., su espressa richiesta delle rappresentanze sindacali stesse, l'azienda si era impegnata a
“valutare eventuali titoli professionali esibiti [alla] società ed inerenti all'attività, che protrebbero essere indicativi della maggiore professionalità del dipendente” (v. verbale del 23.5.2023 - doc. 7 della produzione di parte resistente); sicché la società datrice di lavoro aveva richiesto a tutti i dipendenti la produzione di “copia di eventuali attestati di specializzazione o attestati di corsi di formazione inerenti l'attività svolta” (v. mail del
24.5.2023 tra i cui destinatari risulta anche il nominativo del ricorrente, che dal canto suo non ne ha contestato la ricezione - doc. 8), senza che il ricorrente producesse alcunché, al fine di provare una qualche specifica professionalità nel settore di adibizione.
A ciò deve aggiungersi poi che, in sede amministrativa (v. verbale di mancato accordo, sub doc. 13), la società, prima di dare atto dell'esito negativo dell'esame congiunto, aveva peraltro evidenziato l'intenzione di applicare “in via sussidiaria … i criteri di legge (esigenze tecnico produttive integrate dal possesso di
pagina 11 di 13 certificati/abilitazioni/positivo conseguimento di corsi di formazione;
anzianità di servizio;
carichi di famiglia)”.
La scelta di attribuire, quanto alle esigenze tecnico produttive ed organizzative, 1 punto per ogni attestato o certificato prodotto dai lavoratori ed inerente alle mansioni svolte appare dunque non solo del tutto in linea con le indicazioni normative, in quanto coerente la necessità di individuare un criterio (attinente alle esigenza tecnico produttive) di comparazione tra lavoratori svolgenti mansioni tra loro fungibili, ma anche pienamente attuativa di quanto già anticipato nel corso della procedura.
Anche sotto tale profilo, non appare configurabile alcun vizio in sede di applicazione dei criteri di scelta.
Sui lamentati vizi procedurali.
Premesso il carattere assolutamente generico delle censure attoree (in gran parte incentrate nel richiamare quale sia in via teorica la funzione tanto della comunicazione di avvio, quanto di quella di conclusione della procedura), in merito alle doglianze più specificamente formulate sulla comunicazione di avvio della procedura, facenti riferimento alla ritenuta falsità della indicazione relativa ai 12 esuberi (stante l'avvenuto licenziamento di sole 10 unità) e all'impossibilità di adottare misure alternative ai licenziamenti (a fronte delle successive assunzione a termine), è appena il caso di richiamare quanto già argomentato in precedenza in relazione alla eccepita insussistenza dell'esubero strutturale.
Per quanto riguarda infine le censure sulla comunicazione di chiusura della procedura, facenti riferimento alla omessa indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta e alla mancata valutazione comparativa di tutti i lavoratori del complesso aziendale, è del pari appena il caso di rilevare come esse non si confrontino affatto con il reale contenuto della comunicazione ex art. 4, comma 9, L. 223/1991 effettuata dalla società, che come già anticipato in premessa contiene tanto una puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta, quanto la griglia comparativa di tutti i dipendenti per profili e mansioni omogenei e fungibili.
pagina 12 di 13 Per tutto quanto sin qui osservato il ricorso deve essere rigettato.
La complessità della materia trattata giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 29.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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