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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/06/2025, n. 9348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9348 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 40181/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa
in persona del Giudice dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40181 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da
con gli Avv.ti Soncina Greta e Tonini Stefano Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'Avv. Palombi Nicola Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: rimborso addizionali alle accise sull'energia elettrica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.09.2023, la società agiva in giudizio Parte_1
nei confronti di al fine di sentire “Previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in CP_1
particolare, che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 e successive modifiche, contrasta con il disposto della Direttiva Comunitaria n. 2008/118/CE,
- disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, per contrasto con l'art. 1, è 2, della Direttiva n. 2008/118/CE;
1
- accertare e dichiarare che il pagamento delle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società a favore di non era dovuto Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare – a titolo di rimborso - a la somma Parte_1
di € 17.589,24, o la maggior o minor somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi al tasso legale, dalla data delle istanze di ripetizione, ovvero dal deposito del ricorso al saldo.”.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si costituiva , che Controparte_1
resisteva al ricorso con articolata difesa nel merito, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 8 maggio 2025, udita la discussione, il Tribunale tratteneva in decisione la causa ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
*** ***
La domanda di ripetizione dell'indebito formulata dalla ricorrente nei confronti della resistente è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Deduceva la ricorrente che:
• nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2011, la stessa società aveva in essere un contratto di fornitura di energia elettrica con la società
[...]
, per i POD (punto di prelievo) meglio precisati nell'allegato 4 estratto CP_1
contabile riassuntivo;
• di aver sempre provveduto al pagamento delle somme richieste con le fatture emesse dalla comprendenti – tra l'altro – un importo Controparte_1
corrispondente all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 6, comma 2, D.L. n. 511/1988, addebitatale dal fornitore in via di rivalsa, per un importo complessivo di € 17.589,24.
Affermava la ricorrente il proprio diritto di agire per la ripetizione delle somme corrisposte per tale titolo nei confronti del fornitore di energia elettrica, per essere stato l'addebito di esse
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illegittimo in quanto operato in forza di norma impositiva in contrasto con il diritto eurounitario, cosicché dovesse essere disapplicata.
Si costituiva la resistente con articolata difesa di merito, chiedendo il rigetto della domanda sul presupposto dell'insussistenza dell'indebito, per essere state le somme corrisposte in esecuzione di contratto, tra utente e fornitore, valido ed efficace nonché perfettamente conforme al quadro normativo vigente e dell'irrilevanza, ai fini del presente giudizio, della questione della compatibilità della normativa nazionale con la Direttiva n. 2008/118/CE alla luce della cd. inefficacia orizzontale delle direttive UE.
Giova premettere inizialmente un breve excursus della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
L'art. 6 del D.L. n. 511/1988 ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti, con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del D.Lgs. n. 504/1995 (TUA - Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
Dal rinvio alle modalità di riscossione previste per le accise sull'energia elettrica, oggi disciplinate dal d.lgs. n. 504 del 1995, era dato evincere che il soggetto passivo della predetta forma di imposizione, obbligato al versamento dell'addizionale in favore dell'Erario, doveva individuarsi nell'ente fornitore dell'energia elettrica, il quale avrebbe potuto traslare il peso economico dell'imposizione sull'utente finale mediante esercizio del diritto di rivalsa.
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa comunitaria.
In particolare, con l'art. 3 della direttiva 92/12/CEE, è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
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Con il D.Lgs. n. 26 del 2/2/2007, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, è stata recepita in la direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa Pt_1
armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE.
Con D. Lgs. n. 48 del 29/3/2010 è stata successivamente recepita in Italia la direttiva comunitaria 2008/118/CE, la quale, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3, par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23/2/1992, ha statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”. Il decreto legislativo non è tuttavia intervenuto sull'art. 6 del D.L. n. 511/1988, così come modificato dal D.Lgs. 26/2007, che è stato poi abrogato dall'art. 2, co. VI del D.Lgs. n. 23 del
14/3/2011, con decorrenza dal 1/1/2012. Si rileva, inoltre, che nel 2011 la Commissione Europea aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988 in contrasto con la direttiva 2008/118/CE, cui era seguita l'abrogazione dell'addizionale a decorrere dal 2012, rispettivamente, con D.Lgs. n. 23/2011 e 68/2011 per le Regioni a statuto ordinario e D.L. n.
16/2012 per le Regioni a statuto speciale.
Ne discende che le disposizioni interne vigenti al momento in cui il pagamento degli importi oggetto della domanda di ripetizione è stato effettuato, legittimavano sia l'imposizione tributaria nei confronti dei fornitori di energia elettrica che, conseguentemente, la pretesa di pagamento avanzata da parte di questi ultimi nei confronti dei fruitori delle erogazioni.
Deve, però, valutarsi se il pagamento di esse fosse stato indebito, in virtù dell'eccepito contrasto tra la norma impositiva (art. 6 comma 1, d.l. n. 511/1988) - in forza della quale il fornitore ha corrisposto l'imposta addizionale provinciale all'Erario, riversando poi l'onere economico sulla ricorrente - con le disposizioni della Direttiva 2008/118/CE, non rispondendo l'addizionale provinciale alle accise ai requisiti previsti dalla normativa dell'Unione europea affinché un'imposizione indiretta, aggiuntiva sul consumo di energia elettrica già soggetto alle accise, potesse ritenersi ammissibile.
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In linea generale, infatti, il pagamento è da ritenersi indebito quando non vi è un obbligo, di fonte legale o negoziale, che lo imponga: nel caso di specie, l'obbligo di pagamento dell'addizionale all'accisa sui consumi di energia elettrica aveva fonte legale, segnatamente l'art. 6, co. 1, D.L. n. 511/1988 e tale onere finanziario poteva essere traslato sul consumatore finale mediante l'esercizio del diritto di rivalsa ex art. 56 del TUA.
L'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE prevedeva, però, che gli Stati membri potessero applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa altre imposte indirette, a condizione che: a) tali imposte presentassero una finalità specifica;
b) fossero conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; e la Corte di giustizia ha interpretato la citata direttiva, statuendo che l'art. 1, par. 2, dovesse essere letto nel senso che esso ostasse a una normativa nazionale che istituisse un'imposta che non perseguisse una finalità specifica
(Corte di giustizia, 5 marzo 2015, , in causa C-553/13) e ha affermato Controparte_2
che, affinché potesse ritenersi soddisfatta la suddetta finalità specifica fosse necessario che esistesse “un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (Corte di giustizia, 25/7/2018, , in causa C-103/17). Al contrario, Controparte_3
“un'assegnazione predeterminata dal gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese” (Corte di Giustizia, 27/2/2014, Transportes Jordi Besora, in causa C-82/12).
Quanto all'art. 6, co. 1, D.L. n. 511/1988, la Corte di Cassazione ha sostenuto, del resto, a più riprese la sua non conformità al diritto eurounitario e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, sul presupposto che la disposizione non fosse tale da soddisfare una delle due condizioni poste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, ovvero la finalità specifica dell'imposizione
(cfr. Cass. civ. n. 22343 del 5/10/2020; Cass. civ. n. 10691 del 5/6/2020; Cass. civ. n. 29980 del
19/11/2019; Cass. civ. n. 27101 del 23/10/2019; Cass. civ. n. 15198 del 4/6/2019). La Suprema
Corte ha osservato, in particolare, che una finalità specifica dell'addizionale non fosse rinvenibile nelle previsioni del D.L. n. 511/1988, né nella determinazione del Capo dipartimento per le
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politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, né fosse possibile trarre indicazioni dall'art. 2, comma 2-bis, D.L. n. 225/2010, convertito con modificazioni con la L. n. 10/2011, per ritenere che le addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica fossero destinate a copertura dei “costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti”, esprimendosi la norma in termini potenziali e non essendo comprovato che l'addizionale fosse stata destinata effettivamente alla copertura di quei costi.
La Suprema Corte ha affermato, pertanto, il principio di diritto secondo cui, nel rapporto tra l'ente impositore e venditore di energia elettrica, l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6, co. 1, del D.L. 511/1988 dovesse essere disapplicata in quanto contrastante con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, alla luce dell'interpretazione autentica della Corte di giustizia (Cass. civ. n. 223439 del 15/10/2020). La Corte di Cassazione ha inoltre affermato che, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 504/1995, “l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata», ma il rimborso - previsto in via generale dall'art. 9, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, che fa riferimento alle modalità stabilite dai singoli Stati membri - «deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento» e che «qualora al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”
(testo, quest'ultimo, applicabile solo a far data dal 01/04/2010).
Viene, dunque, in rilievo la complessa questione degli effetti di tale rilevato contrasto nei rapporti tra fornitori di energia elettrica e utenti, sulla quale, nel contesto del contenzioso generatosi sul punto, si sono formati in dottrina e in giurisprudenza due orientamenti contrastanti: il primo orientamento, che ha portato al rigetto delle domande di ripetizione dell'indebito proposte, si fondava che le direttive eurounitarie non esplicassero effetti diretti nei rapporti tra privati (cd. rapporti orizzontali); il secondo orientamento, che ha invece portato all'accoglimento delle relative domande, si è fondato sul principio di prevalenza del diritto eurounitario rispetto a quello nazionale.
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A fronte del contrasto della norma italiana con la direttiva, si pone, infatti, il tema dell'individuazione dei rimedi a disposizione del giudice.
Si premette che, a fronte dell'introduzione di plurimi giudizi aventi ad oggetto domande di ripetizione di indebito analoghi al presente da parte degli utenti nei confronti dei fornitori di energia elettrica, i Giudici di merito sono giunti a conclusioni diverse, talvolta accogliendo le stesse e talvolta respingendole: nell'un caso, sul presupposto che la normativa interna impositiva dell'obbligo di pagamento delle imposte per cui è causa in contrasto con la normativa comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea non potesse trovare applicazione, cosicché dovesse ritenersi indebita la pretesa dei fornitori di energia che avessero riversato tale indebita pretesa nei confronti dei consumatori finali;
nell'altro, sul presupposto che la disapplicazione della norma interna non potesse essere operata dal Giudice nell'ambito di controversie tra privati.
Il contrasto interpretativo si è manifestato, peraltro, anche nell'ambito delle sentenze emesse da questa Sezione del Tribunale.
Di recente, su tale questione è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 43 del
2025. La Corte, infatti, interpellata con ordinanze del 26 marzo 2021 dal Collegio arbitrale di
Vicenza e del 30 dicembre 2021 dal Tribunale ordinario di Udine, a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, ha, incidentalmente, ribadito e confermato quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia con la recente sentenza del 11 aprile 2024 nella causa C-316/22 riguardante la preclusione della possibilità del giudice di non applicare una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
In particolare, la Corte di Giustizia, da un lato, ha ribadito che “l'articolo 288, terzo comma,
TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non
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correttamente trasposta”, mentre, dall'altro, “rispetto all'impostazione tradizionale secondo cui solo l'impedimento di fatto, e non anche quello giuridico, può consentire al privato di agire direttamente nei confronti dello Stato, ha ritenuto che la disposizione nazionale di cui si discuteva, cioè proprio il ricordato art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, «viola il principio di effettività»”.
La Corte Costituzionale, quindi, sostiene che “Pur mantenendo fermo che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva, la Corte di giustizia ha ora riconosciuto che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva.”
Precisato ciò e esaminando la possibile rilevanza della decisione a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, la Corte Costituzionale afferma che “Tuttavia, tale possibilità ‒ ora riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della citata sentenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 luglio 2024, n. 21154)
‒ di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato, non priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Udine, il cui esito è comunque destinato a riflettersi nel giudizio in corso, che attiene, invece, alla richiesta del cliente di ottenere la restituzione di quanto corrisposto al proprio fornitore tramite la diversa azione di ripetizione dell'indebito nei confronti di quest'ultimo.
Solo in caso di accoglimento della questione sollevata, infatti, il giudice a quo potrebbe condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza di questa Corte che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione” confermando che, pertanto, “il requisito della rilevanza non sia venuto meno a seguito della suddetta pronuncia della Corte di giustizia”.
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Ciò detto, la Corte Costituzionale sostiene la fondatezza del merito della questione.
Compiuto l'excursus legislativo sul punto si afferma che “La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica. Al riguardo, la Corte di giustizia ha chiarito, con riferimento alla direttiva 2008/118/CE, che
«[s]econdo una lettura congiunta dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 di quest'ultima direttiva, i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della richiamata direttiva possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni» (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa
C-553/13, Tallinna Ettevõtlusamet).
Dunque, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
In merito, la Corte di giustizia ha precisato che la finalità specifica «è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C‑434/97,
EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co, C‑437/97, EU:C:2000:110, punto
31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12, EU:C:2014:108, punto 23).
Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione
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territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio
2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12, EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015,
[...]
C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 41)» (Corte di giustizia, prima sezione, sentenza 25 CP_2
luglio 2018, causa C-103/17, , già . Controparte_4 CP_5
Con la medesima sentenza si è poi precisato che «[c]iò nondimeno, un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12,
EU:C:2014:108, punto 29)».
Si è poi ulteriormente chiarito che «si può ritenere che un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo (sentenze del 27 febbraio 2014,
Transportes Jordi Besora, C‑82/12, EU:C:2014:108, punto 32, e del 22 giugno 2023, Endesa
Generación, C‑833/21, EU:C:2023:516, punto 42)» (Corte di giustizia, sentenza 14 marzo 2024, causa C-336/22, f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG).”
La Corte costituzionale, quindi, esclude che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
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Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373).
Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142).
Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l.
n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma,
Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE”.
Alla luce di quanto sopra esposto, applicando i principi di diritto predicati dalla Corte
Costituzione e considerata la dichiarata illegittimità costituzionale dell'articolo che ha istituito l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e il suo effetto ex tunc, la domanda del ricorrente deve essere accolta in quanto le somme corrisposte dal consumatore nei confronti del fornitore sono state indebitamente percepite e, pertanto, devono essere restituite.
Prima di determinare il quantum da restituire occorre esaminare l'eccezione sollevata da parte resistente inerente la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria. L'eccezione va parzialmente accolta.
Dall'esame della documentazione in atti, risulta che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla domanda di rimborso trasmessa via PEC alla in data CP_1
29.11.2020 (cfr. doc. n. 5 allegato da parte ricorrente).
Come è noto, in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare
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l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass. civ. n. 16465 del
04/07/2017). Nel caso di specie, la pec in atti è idonea ai fini della interruzione della prescrizione.
Ritenuta, dunque, applicabile nella fattispecie la prescrizione decennale, vertendosi in materia di ripetizione di indebito, la prescrizione è stata tempestivamente interrotta con tale richiesta limitatamente alle somme successive alla data di invio dell'intimazione. Dovrà, conseguentemente, scomputarsi dalla somma richiesta gli importi indicati nelle fatture la cui scadenza cadeva precedentemente il 29.11.2010.
Considerando il doc. n. 4 del ricorrente relativo all'estratto riassuntivo degli importi corrisposti a titolo di addizionale, va, quindi, scomputato dall'importo richiesto con l'azione ripetitoria l'importo di totali € 6.941,86, di cui € 2.272,00 relativo alla fattura del 23.09.2010, di €
1.822,47 relativo alla fattura del 07.09.2010, di € 1.474,36 relativo alla fattura del 04.10.2010 e di
€ 1.373,03 relativo alla fattura del 10.11.2010.
Detto ciò, dall'esame della documentazione versata in atti dal ricorrente, in particolare delle fatture dedotte e dagli estratti conto allegati al ricorso introduttivo, risulta, in conclusione, dimostrato che la ricorrente ha versato, per il periodo di fornitura 2010-2011, l'importo complessivo di € 17.589,24, a titolo di rivalsa dell'addizionale sull'accisa che il fornitore convenuto le ha addebitato;
da tale importo va sottratta la somma di € 6.941,86 in quanto relativo alle predette fatture prescritte. L'importo che la resistente è tenuta a restituire alla controparte ammonta, quindi, ad € 10.647,38.
Su tale somma sono dovuti gli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c. dalla domanda di rimborso, trasmessa alla resistente a mezzo PEC in data 29.11.2020, al saldo. Invero, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, premesso che la buona fede accipientis, intesa in senso soggettivo, si presume fino a prova contraria (cfr. Cass. civ. n. 23448 del 26/10/2020), ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della
"domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 15895 del 13/06/2019).
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Si ritiene, infine, in ragione della natura controversa della questione, che sussistano ragioni per disporre la totale compensazione delle spese tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna a rimborsare Controparte_1
a la somma di € 10.647,38, oltre interessi come precisato in Parte_1
motivazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Si comunichi.
Roma, 21 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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