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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 29/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1455/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1455/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA Parte_1 C.F._1
GUGLIELMANA
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINA Controparte_1 C.F._2
PEREGO e dell'avv. FRANCESCA ANTONINI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per “I. In via principale e nel merito: Parte_1
1. disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con esercizio Per_1 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza della minore con l'uno ovvero con l'altro genitore, ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni più rilevanti ai sensi dell'art. 155 c.c., con collocamento presso l'abitazione materna;
2. assegnazione della casa familiare sita in Lecco – Via Pietro Nava 43 – alla Sig.ra Pt_1
con tutti i beni mobili in essa contenuti;
[...]
3. disporre che il padre Sig. possa vedere e tenere con sé il figlio con le Parte_2 Per_1 seguenti modalità: - fine settimana alternati, dall'uscita dalla scuola il venerdì sino alla domenica sera alle ore 20, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- durante la settimana in cui il fine settimana sarà di spettanza paterna:
° il mercoledì dall'uscita della scuola sino alle ore 20, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- durante la settimana in cui il fine settimana sarà di spettanza materna:
° il mercoledì dall'uscita della scuola sino al giovedì alle ore 20, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- Durante le vacanze natalizie: il giorno di Natale e S. Stefano alternati fra i genitori;
per il periodo dal 27/12 al 01/01 mattino e dal 01/01 al 06/01 sino alle ore 19, in via alternata fra i genitori.
- Durante le festività Pasquali: tre giorni ad anni alterni dalla mattina del sabato prima di Pasqua sino al lunedì dell'Angelo alle ore 18.
- Ponti, compleanni e festività verranno alternati fra i genitori di anno in anno;
- Durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto a due settimane, anche non consecutive, da trascorrere con il figlio minore da concordarsi previamente entro il 30 maggio di ogni Per_1 anno.
4. porre a carico del Sig. obbligo di versamento di assegno mensile a favore Parte_2 della Sig.ra dell'importo di € 1.100 annualmente rivalutabile secondo gli indici Parte_1
ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore da versarsi in via Per_1 anticipata entro il giorno 10 di ciascun mese;
5. disporre che le spese extra assegno, nell'interesse del figlio dovranno essere sostenute Per_1 da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
pagina 2 di 13 - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g)
l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 3 di 13 Si chiede ai sensi dell'art. 210 cpc che venga ordinata l'acquisizione del verbale di intervento da parte dei Carabinieri di Lecco redatto in data 10-11 Settembre 2021.
Si chiede altresì ammettersi interrogatorio formale del Sig. nonché prova per Parte_2 testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che in data 30/10/2022 – 16/09/2021 – 14/09/2021 – 12/09/2021 – 12/06/2021 –
16/05/2021 vi sono state conversazioni whastapp fra la ricorrente e la sorella, , Controparte_2 nonché la propria madre come da documentazione che mi si rammostra” Persona_2
2) Vero che in data 04/01/2020 e 23/12/2020 vi sono state conversazioni whastapp fra la ricorrente e la sorella del resistente , come da documentazione che mi si Testimone_1 rammostra”
3) Vero che il Sig. durante il periodo di convivenza con la Sig.ra a Parte_2 Pt_1 partire dall'anno 2017 sino al 24/12/2022, in più occasioni è rincasato in stato di alterazione alcolica;
4) Vero che ha più volte ingiuriato e umiliato la ricorrente alla presenza di Parte_3
Per_1
5) Vero che più volte, dopo un periodo di abuso alle sostanze alcoliche, tornava Parte_2 dalla famiglia di origine per rimanervi qualche giorno;
6) Vero che quando il Sig. tiene con sé il figlio il minore viene accudito Parte_2 Per_1 dai nonni paterni;
7) Vero che durante le vacanze natalizie del Dicembre 2021 la Sig.ra positiva al Parte_1
Covid-19, ha dovuto trasferirsi per 20 giorni, unitamente al figlio presso l'abitazione dei Per_1 propri genitori, per mancanza di collaborazione da parte del resistente;
Si indicano come testi, anche a prova contraria;
1) residente in [...] Controparte_2
2) res.te in Pusiano Testimone_1
3) res.te in Lecco Testimone_2
4) residente a [...] Persona_2
Spese, diritti ed onorari di giudizio rifusi.”
Per “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria Controparte_1 istanza,
NEL MERITO:
1) affidare entrambi i genitori, con collocamento anagrafico presso la madre;
Per_1
2) assegnare la casa familiare sita in Lecco – Via Pietro Nava 43 alla madre, con tutti i beni mobili in essa contenuti, autorizzando il signor ad asportare i propri beni personali;
Pt_2
pagina 4 di 13 3) disporre, anche alla luce delle conclusioni della CTU, che possa trascorrere con il Per_1 padre:
- fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina;
- un giorno con pernottamento nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza paterna (il martedì) e due giorni consecutivi nell'altra settimana, sempre con TT (il mercoledì e giovedì).
- la metà di tutte le vacanze scolastiche invernali ed estive, nonché ad anni alterni la metà delle ulteriori vacanze e ponti, prevendo la possibilità per ciascun genitore di accorpare fino a due settimane consecutive durante l'estate; il tutto da concordare con la madre entro la metà di maggio di ogni anno;
4) disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio quando lo avrà con sé, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo in uso in questo
Tribunale e, per l'effetto, revocare l'obbligo del signor di versare alla OR un Pt_2 Pt_1 contributo al mantenimento per il figlio;
in via subordinata, qualora il Tribunale ritenesse sussistenti i presupposti per il versamento di un assegno perequativo a carico del padre per il mantenimento del figlio, fermo restando il pagamento delle spese straordinarie del figlio nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, quantificare detto assegno in una somma non superiore ad € 500,00 mensili;
5) disporre che l'assegno unico ed universale per il figlio sia suddiviso al 50% tra i genitori;
6) precisare che le spese straordinarie del minore siano ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno con decorrenza dal mese di agosto 2023;
7) porre le spese di CTU – per € 5.996,70 - interamente a carico della OR e per Pt_1
l'effetto condannare la stessa a rimborsare al signor i seguenti importi: Pt_2
- € 1.504,08 versati alla CTU dott.ssa Per_3
- € 308,04 per i test psicodiagnostici,
- € 3.982,08 versati alla CTP dott.ssa ; Per_4
- € 202,5 per gli esami ematici e del capello sostenuti;
8) condannare la OR al pagamento delle spese di lite. Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere le istanze istruttorie non ammesse e precisamente:
ammettersi interrogatorio formale della OR nonché prova per testi sui Parte_1 seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nel corso della convivenza la OR era solita rivolgersi al signor con le seguenti parole: “sei un pezzente”, Pt_1 Pt_2
“vai fuori dai coglioni, vai fuori da casa mia”;
pagina 5 di 13 2. Vero che il signor nel mese di Pt_2 settembre 2021 si è trasferito presso l'abitazione dei propri genitori per circa due mesi in seguito all'interruzione della relazione tra le parti e vero che, successivamente, la OR gli ha Pt_1 chiesto di tornare a vivere insieme, promettendogli che avrebbe modificato i suoi comportamenti;
3. Vero che la OR a Pt_1 dicembre 2021, risultata positiva al Covid-19, si è trasferita insieme ad a casa dei propri Per_1 genitori, anch'essi risultati positivi al Covid-19, sino al 30 dicembre 2021 in quanto il signor era negativo e durante quel periodo doveva lavorare;
Pt_2
4 Vero che il signor il 30 dicembre 2021 si è recato a prendere la OR - Pt_2 Pt_1 ancora positiva al Covid-19 – e presso la casa dei nonni materni e successivamente Per_1 hanno convissuto nella ex casa familiare sino al termine della malattia (9 gennaio 2022);
5 Vero che in occasione del Natale 2021 sorella della OR Controparte_2 Pt_1
ha invitato il signor a trascorrere il giorno di Natale insieme presso la di
[...] Pt_2 lei casa, mentre la OR aveva deciso di rimanere dai suoi genitori Parte_1 perché positiva al Covid-19;
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova:
la OR , residente a [...]; Testimone_3
la OR , residente a [...]. Testimone_1
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte, in quanto del tutto inammissibili per i motivi in atti;
nella denegata ipotesi di ammissione, anche solo parziale, dei capitoli di prova avversari si chiede di essere ammessi a prova contraria con i seguenti testimoni:
la OR , residente a [...]; Testimone_3
la OR , residente a [...]. Testimone_1
Con vittoria di spese e onorari di causa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione sentimentale e un rapporto di Parte_1 Parte_2 convivenza e dalla loro unione è nato il figlio il 27/08/2019. Persona_5
ha convenuto in giudizio con ricorso per la regolamentazione Parte_1 Parte_2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale, chiedendo l'affidamento esclusivo del figlio minore lla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e assegnazione della casa familiare;
la Per_1 regolamentazione del diritto di visita paterno in base alle risultanze di CTU;
la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre nella misura di € 1.100,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , chiedendo l'affidamento condiviso del figlio minore Parte_2
a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione alla Per_1 stessa della casa familiare;
la regolamentazione del diritto di visita paterno a fine settimana pagina 6 di 13 alternati, oltre a due pomeriggi infrasettimanali, nonché secondo il criterio dell'alternanza per le vacanze estive, natalizie e pasquali;
la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre nella misura di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza di prima comparizione il giudice relatore delegato dal Presidente del
Tribunale alla trattazione del procedimento, non essendo stato possibile raggiungere un accordo fra le parti, ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del figlio minore ex art. 473 bis.22 c.p.c., prevedendo l'affidamento del figlio minore in via condivisa a Persona_5 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre l'assegnazione Parte_1 della casa familiare alla madre;
la regolamentazione degli incontri tra il padre e il Parte_2 figlio minore a fine settimana alternati dalle ore 09:00 del sabato alle ore 21:00 della Per_1 domenica, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (salvo accordi, il lunedì e il giovedì) dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00, con regolamentazione dei periodi natalizio, pasquale ed estivo;
la previsione di un contributo al mantenimento del figlio minore a carico di Per_1 Parte_2 in favore di nella somma mensile di € 800,00, rivalutabile annualmente secondo Parte_1 indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e dell'espletamento di
CTU sulle capacità genitoriali.
Le parti hanno precisato le conclusioni e hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica e, all'esito dell'udienza di rimessione in decisione, il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie articolate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti ai fini del decidere: il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo pertanto il Tribunale di confermare le determinazioni assunte dal giudice relatore.
La causa è stata infatti compiutamente istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali affidata alla dott.ssa . Persona_6
Ciò premesso, si osserva innanzitutto che deve essere disposto l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori. Persona_5
L'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori è previsto come regola dal legislatore e anche la parte ricorrente – che aveva inizialmente chiesto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre – ha chiesto in sede di precisazione delle conclusioni l'affidamento condiviso del figlio entrambi i genitori. Per_1
Tale soluzione è inoltre stata indicata come maggiormente rispondente all'interesse del minore anche dalla CTU dott.ssa , la cui relazione merita di essere pienamente Persona_6 condivisa e viene posta a fondamento del convincimento del Tribunale, trattandosi di indagine pagina 7 di 13 condotta nel rispetto del contraddittorio con le parti, compiuti gli approfondimenti tecnici necessari, confluita in un elaborato chiaro, lineare e privo di contraddizioni interne, con indicazione specifica dei motivi per cui vengono disattese le diverse valutazioni fatte dalle parti.
Dall'elaborato peritale emerge infatti che entrambi i genitori presentano alcune lievi criticità, non tali da sfociare in un giudizio di inidoneità genitoriale.
La CTU ha infatti indicato che “Entrambi i genitori devono migliorare lo svolgere il proprio ruolo genitoriale imparando a farlo insieme poiché è oggettivo che hanno un funzionamento diverso, due metodi educativi differenti ma i bisogni del bambino devono essere percepiti da entrambi nello stesso modo ed è questo che deve guidarli. La OR mostra di Pt_1 possedere le funzioni di cura, accudimento, protezione ed educazione necessarie per garantire al bambino uno sviluppo sano ed equilibrato. Ha sviluppato una buona capacità empatica-affettiva
e organizzativa che risulta evidente nell'osservare la sua relazione con il figlio. Sulla capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi del figlio entrambi
i genitori devono essere più consapevoli che sono tutti e due i genitori di che il bambino Per_1 ha bisogno di entrambe le figure genitoriali per crescere serenamente e adempiere ai processi psicologici che fanno parte del suo sviluppo. Anche su questo aspetto i genitori devono ancora lavorarci. Il signor è in grado di garantire le funzioni di cura, accudimento, protezione Pt_2 ed educazione soprattutto dopo la separazione ha avuto modo di assumersene maggiormente la responsabilità” (pag. 38 della relazione della CTU).
Come richiesto da entrambe le parti e come suggerito anche dalla CTU, deve essere disposto il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre alla quale viene Parte_1 pertanto assegnata la casa familiare sita in Lecco, via Pietro Nava n. 43.
Quanto alla regolamentazione degli incontri tra e il figlio minore si Parte_2 Per_1 osserva quanto segue.
In sede di provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. sono stati inizialmente previsti incontri tra padre e figlio a fine settimana alternati dalle ore 09:00 del sabato alle ore
21:00 della domenica, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (salvo accordi, il lunedì e il giovedì) dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00, con regolamentazione dei periodi natalizio, pasquale ed estivo.
I tempi di permanenza del figlio minore presso il padre sono stati progressivamente Per_1 ampliati in corso di causa.
In corso di CTU è stato introdotto con provvedimento del 17/05/2024 il pernottamento infrasettimanale del minore presso il padre il giovedì nella settimana in cui il finesettimana è di spettanza materna.
All'esito del deposito della relazione della CTU con provvedimento del 03/08/2024 è stata adottata la seguente regolamentazione degli incontri tra padre e figlio:
- a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 21:00;
pagina 8 di 13 - nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza paterna, due pomeriggi infrasettimanali
(salvo accordi, il lunedì e il giovedì) dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza materna, il lunedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00 e il giovedì dall'uscita da scuola con pernottamento sino al mattino seguente con accompagnamento a scuola.
La CTU ha suggerito di introdurre un ulteriore ampliamento a partire dal mese di gennaio 2025, che il Tribunale condivide in quanto rispettoso del principio della bigenitorialità e non ravvisandosi criticità per il minore.
Pertanto, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Parte_2 Per_1
- a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 21:00;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza paterna, il lunedì dall'uscita da scuola con pernottamento sino al mattino seguente con accompagnamento a scuola e il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza materna, il lunedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00 e il giovedì dall'uscita da scuola con pernottamento sino al mattino seguente con accompagnamento a scuola.
Per quanto riguarda le festività, viene confermata la regolamentazione adottata in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, per cui il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore:
- durante le vacanze natalizie: alternandosi con la madre di anno in anno, per il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali: alternandosi con la madre di anno in anno, per il periodo dal
Venerdì Santo alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo.
Le vacanze estive verranno trascorse dal figlio per 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Come suggerito dalla CTU, si raccomanda a di proseguire il percorso di Parte_1 psicoterapia individuale e a di iniziare un percorso di psicoterapia individuale. Parte_2
Inoltre, sempre come indicato dalla CTU, viene raccomandato a entrambi i genitori di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
Occorre ora procedere alla determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore gravante in capo al padre, genitore non collocatario.
I genitori sono obbligati a concorrere tra loro al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
La corresponsione dell'assegno di mantenimento è dunque finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
pagina 9 di 13 Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, al fine della decisione sull'an e sul quantum dei contributi al mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass., n. 23623/2016).
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta emerge che percepisce un Parte_1 reddito mensile netto calcolato su dodici mensilità di circa € 3.400,00/3.500,00, mentre Parte_2
percepisce un reddito mensile netto calcolato su dodici mensilità di circa € 4.000,00.
[...]
Deve inoltre considerarsi che, rispetto al tempo dell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, sono progressivamente aumentati i tempi di permanenza del minore resso il padre Per_1
e viene disposto in sentenza un ulteriore ampliamento delle frequentazioni tra padre e figlio.
Occorre, infine, tenere in considerazione le esigenze abitative del padre , il quale, Parte_2 come esposto e documentato in sede di precisazione delle conclusioni, dovrà reperire un diverso immobile maggiormente adeguato anche alle necessità e ai bisogni del figlio minore.
Tenuto conto delle rispettive capacità reddituali delle parti, dell'età del figlio minore, delle sue attuali esigenze e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, esaminate le allegazioni delle parti sul punto e la documentazione reddituale e fiscale prodotta in corso di causa, si ritiene dunque congruo determinare, quale contributo paterno al mantenimento del figlio minore, la somma di € 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, con decorrenza dal deposito della sentenza, vigendo per il periodo antecedente i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Le spese extra assegno, regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, vengono ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La natura del giudizio e la parziale soccombenza reciproca delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Affida il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento Persona_5 prevalente presso la madre Parte_1
2) Assegna la casa familiare sita in Lecco, via Pietro Nava n. 43, con tutto quanto l'arreda, a perché vi abiti con il figlio minore;
Parte_1
3) Dispone che possa vedere e tenere con sé il figlio minore Parte_2 Per_1
- a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 21:00; pagina 10 di 13 - nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza paterna, il lunedì dall'uscita da scuola con pernottamento sino al mattino seguente con accompagnamento a scuola e il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza materna, il lunedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00 e il giovedì dall'uscita da scuola con pernottamento sino al mattino seguente con accompagnamento a scuola.
Per quanto riguarda le festività, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore:
- durante le vacanze natalizie: alternandosi con la madre di anno in anno, per il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali: alternandosi con la madre di anno in anno, per il periodo dal
Venerdì Santo alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo.
Le vacanze estive verranno trascorse dal figlio per 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
4) Raccomanda a di proseguire il percorso di psicoterapia individuale e a Parte_1 Parte_2
di iniziare un percorso di psicoterapia individuale;
[...]
5) Raccomanda a entrambi i genitori di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
6) Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 10 di Parte_2 Parte_1 ogni mese un assegno mensile pari a € 600,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
7) Dispone che le spese extra assegno sostenute nell'interesse del figlio siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
pagina 11 di 13 - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 12 di 13 La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
8) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
9) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura fra loro.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1455/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA Parte_1 C.F._1
GUGLIELMANA
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINA Controparte_1 C.F._2
PEREGO e dell'avv. FRANCESCA ANTONINI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per “I. In via principale e nel merito: Parte_1
1. disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con esercizio Per_1 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza della minore con l'uno ovvero con l'altro genitore, ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni più rilevanti ai sensi dell'art. 155 c.c., con collocamento presso l'abitazione materna;
2. assegnazione della casa familiare sita in Lecco – Via Pietro Nava 43 – alla Sig.ra Pt_1
con tutti i beni mobili in essa contenuti;
[...]
3. disporre che il padre Sig. possa vedere e tenere con sé il figlio con le Parte_2 Per_1 seguenti modalità: - fine settimana alternati, dall'uscita dalla scuola il venerdì sino alla domenica sera alle ore 20, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- durante la settimana in cui il fine settimana sarà di spettanza paterna:
° il mercoledì dall'uscita della scuola sino alle ore 20, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- durante la settimana in cui il fine settimana sarà di spettanza materna:
° il mercoledì dall'uscita della scuola sino al giovedì alle ore 20, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- Durante le vacanze natalizie: il giorno di Natale e S. Stefano alternati fra i genitori;
per il periodo dal 27/12 al 01/01 mattino e dal 01/01 al 06/01 sino alle ore 19, in via alternata fra i genitori.
- Durante le festività Pasquali: tre giorni ad anni alterni dalla mattina del sabato prima di Pasqua sino al lunedì dell'Angelo alle ore 18.
- Ponti, compleanni e festività verranno alternati fra i genitori di anno in anno;
- Durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto a due settimane, anche non consecutive, da trascorrere con il figlio minore da concordarsi previamente entro il 30 maggio di ogni Per_1 anno.
4. porre a carico del Sig. obbligo di versamento di assegno mensile a favore Parte_2 della Sig.ra dell'importo di € 1.100 annualmente rivalutabile secondo gli indici Parte_1
ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore da versarsi in via Per_1 anticipata entro il giorno 10 di ciascun mese;
5. disporre che le spese extra assegno, nell'interesse del figlio dovranno essere sostenute Per_1 da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
pagina 2 di 13 - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g)
l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 3 di 13 Si chiede ai sensi dell'art. 210 cpc che venga ordinata l'acquisizione del verbale di intervento da parte dei Carabinieri di Lecco redatto in data 10-11 Settembre 2021.
Si chiede altresì ammettersi interrogatorio formale del Sig. nonché prova per Parte_2 testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che in data 30/10/2022 – 16/09/2021 – 14/09/2021 – 12/09/2021 – 12/06/2021 –
16/05/2021 vi sono state conversazioni whastapp fra la ricorrente e la sorella, , Controparte_2 nonché la propria madre come da documentazione che mi si rammostra” Persona_2
2) Vero che in data 04/01/2020 e 23/12/2020 vi sono state conversazioni whastapp fra la ricorrente e la sorella del resistente , come da documentazione che mi si Testimone_1 rammostra”
3) Vero che il Sig. durante il periodo di convivenza con la Sig.ra a Parte_2 Pt_1 partire dall'anno 2017 sino al 24/12/2022, in più occasioni è rincasato in stato di alterazione alcolica;
4) Vero che ha più volte ingiuriato e umiliato la ricorrente alla presenza di Parte_3
Per_1
5) Vero che più volte, dopo un periodo di abuso alle sostanze alcoliche, tornava Parte_2 dalla famiglia di origine per rimanervi qualche giorno;
6) Vero che quando il Sig. tiene con sé il figlio il minore viene accudito Parte_2 Per_1 dai nonni paterni;
7) Vero che durante le vacanze natalizie del Dicembre 2021 la Sig.ra positiva al Parte_1
Covid-19, ha dovuto trasferirsi per 20 giorni, unitamente al figlio presso l'abitazione dei Per_1 propri genitori, per mancanza di collaborazione da parte del resistente;
Si indicano come testi, anche a prova contraria;
1) residente in [...] Controparte_2
2) res.te in Pusiano Testimone_1
3) res.te in Lecco Testimone_2
4) residente a [...] Persona_2
Spese, diritti ed onorari di giudizio rifusi.”
Per “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria Controparte_1 istanza,
NEL MERITO:
1) affidare entrambi i genitori, con collocamento anagrafico presso la madre;
Per_1
2) assegnare la casa familiare sita in Lecco – Via Pietro Nava 43 alla madre, con tutti i beni mobili in essa contenuti, autorizzando il signor ad asportare i propri beni personali;
Pt_2
pagina 4 di 13 3) disporre, anche alla luce delle conclusioni della CTU, che possa trascorrere con il Per_1 padre:
- fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina;
- un giorno con pernottamento nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza paterna (il martedì) e due giorni consecutivi nell'altra settimana, sempre con TT (il mercoledì e giovedì).
- la metà di tutte le vacanze scolastiche invernali ed estive, nonché ad anni alterni la metà delle ulteriori vacanze e ponti, prevendo la possibilità per ciascun genitore di accorpare fino a due settimane consecutive durante l'estate; il tutto da concordare con la madre entro la metà di maggio di ogni anno;
4) disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio quando lo avrà con sé, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo in uso in questo
Tribunale e, per l'effetto, revocare l'obbligo del signor di versare alla OR un Pt_2 Pt_1 contributo al mantenimento per il figlio;
in via subordinata, qualora il Tribunale ritenesse sussistenti i presupposti per il versamento di un assegno perequativo a carico del padre per il mantenimento del figlio, fermo restando il pagamento delle spese straordinarie del figlio nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, quantificare detto assegno in una somma non superiore ad € 500,00 mensili;
5) disporre che l'assegno unico ed universale per il figlio sia suddiviso al 50% tra i genitori;
6) precisare che le spese straordinarie del minore siano ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno con decorrenza dal mese di agosto 2023;
7) porre le spese di CTU – per € 5.996,70 - interamente a carico della OR e per Pt_1
l'effetto condannare la stessa a rimborsare al signor i seguenti importi: Pt_2
- € 1.504,08 versati alla CTU dott.ssa Per_3
- € 308,04 per i test psicodiagnostici,
- € 3.982,08 versati alla CTP dott.ssa ; Per_4
- € 202,5 per gli esami ematici e del capello sostenuti;
8) condannare la OR al pagamento delle spese di lite. Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere le istanze istruttorie non ammesse e precisamente:
ammettersi interrogatorio formale della OR nonché prova per testi sui Parte_1 seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nel corso della convivenza la OR era solita rivolgersi al signor con le seguenti parole: “sei un pezzente”, Pt_1 Pt_2
“vai fuori dai coglioni, vai fuori da casa mia”;
pagina 5 di 13 2. Vero che il signor nel mese di Pt_2 settembre 2021 si è trasferito presso l'abitazione dei propri genitori per circa due mesi in seguito all'interruzione della relazione tra le parti e vero che, successivamente, la OR gli ha Pt_1 chiesto di tornare a vivere insieme, promettendogli che avrebbe modificato i suoi comportamenti;
3. Vero che la OR a Pt_1 dicembre 2021, risultata positiva al Covid-19, si è trasferita insieme ad a casa dei propri Per_1 genitori, anch'essi risultati positivi al Covid-19, sino al 30 dicembre 2021 in quanto il signor era negativo e durante quel periodo doveva lavorare;
Pt_2
4 Vero che il signor il 30 dicembre 2021 si è recato a prendere la OR - Pt_2 Pt_1 ancora positiva al Covid-19 – e presso la casa dei nonni materni e successivamente Per_1 hanno convissuto nella ex casa familiare sino al termine della malattia (9 gennaio 2022);
5 Vero che in occasione del Natale 2021 sorella della OR Controparte_2 Pt_1
ha invitato il signor a trascorrere il giorno di Natale insieme presso la di
[...] Pt_2 lei casa, mentre la OR aveva deciso di rimanere dai suoi genitori Parte_1 perché positiva al Covid-19;
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova:
la OR , residente a [...]; Testimone_3
la OR , residente a [...]. Testimone_1
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte, in quanto del tutto inammissibili per i motivi in atti;
nella denegata ipotesi di ammissione, anche solo parziale, dei capitoli di prova avversari si chiede di essere ammessi a prova contraria con i seguenti testimoni:
la OR , residente a [...]; Testimone_3
la OR , residente a [...]. Testimone_1
Con vittoria di spese e onorari di causa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione sentimentale e un rapporto di Parte_1 Parte_2 convivenza e dalla loro unione è nato il figlio il 27/08/2019. Persona_5
ha convenuto in giudizio con ricorso per la regolamentazione Parte_1 Parte_2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale, chiedendo l'affidamento esclusivo del figlio minore lla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e assegnazione della casa familiare;
la Per_1 regolamentazione del diritto di visita paterno in base alle risultanze di CTU;
la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre nella misura di € 1.100,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , chiedendo l'affidamento condiviso del figlio minore Parte_2
a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione alla Per_1 stessa della casa familiare;
la regolamentazione del diritto di visita paterno a fine settimana pagina 6 di 13 alternati, oltre a due pomeriggi infrasettimanali, nonché secondo il criterio dell'alternanza per le vacanze estive, natalizie e pasquali;
la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre nella misura di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza di prima comparizione il giudice relatore delegato dal Presidente del
Tribunale alla trattazione del procedimento, non essendo stato possibile raggiungere un accordo fra le parti, ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del figlio minore ex art. 473 bis.22 c.p.c., prevedendo l'affidamento del figlio minore in via condivisa a Persona_5 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre l'assegnazione Parte_1 della casa familiare alla madre;
la regolamentazione degli incontri tra il padre e il Parte_2 figlio minore a fine settimana alternati dalle ore 09:00 del sabato alle ore 21:00 della Per_1 domenica, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (salvo accordi, il lunedì e il giovedì) dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00, con regolamentazione dei periodi natalizio, pasquale ed estivo;
la previsione di un contributo al mantenimento del figlio minore a carico di Per_1 Parte_2 in favore di nella somma mensile di € 800,00, rivalutabile annualmente secondo Parte_1 indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e dell'espletamento di
CTU sulle capacità genitoriali.
Le parti hanno precisato le conclusioni e hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica e, all'esito dell'udienza di rimessione in decisione, il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie articolate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti ai fini del decidere: il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo pertanto il Tribunale di confermare le determinazioni assunte dal giudice relatore.
La causa è stata infatti compiutamente istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali affidata alla dott.ssa . Persona_6
Ciò premesso, si osserva innanzitutto che deve essere disposto l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori. Persona_5
L'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori è previsto come regola dal legislatore e anche la parte ricorrente – che aveva inizialmente chiesto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre – ha chiesto in sede di precisazione delle conclusioni l'affidamento condiviso del figlio entrambi i genitori. Per_1
Tale soluzione è inoltre stata indicata come maggiormente rispondente all'interesse del minore anche dalla CTU dott.ssa , la cui relazione merita di essere pienamente Persona_6 condivisa e viene posta a fondamento del convincimento del Tribunale, trattandosi di indagine pagina 7 di 13 condotta nel rispetto del contraddittorio con le parti, compiuti gli approfondimenti tecnici necessari, confluita in un elaborato chiaro, lineare e privo di contraddizioni interne, con indicazione specifica dei motivi per cui vengono disattese le diverse valutazioni fatte dalle parti.
Dall'elaborato peritale emerge infatti che entrambi i genitori presentano alcune lievi criticità, non tali da sfociare in un giudizio di inidoneità genitoriale.
La CTU ha infatti indicato che “Entrambi i genitori devono migliorare lo svolgere il proprio ruolo genitoriale imparando a farlo insieme poiché è oggettivo che hanno un funzionamento diverso, due metodi educativi differenti ma i bisogni del bambino devono essere percepiti da entrambi nello stesso modo ed è questo che deve guidarli. La OR mostra di Pt_1 possedere le funzioni di cura, accudimento, protezione ed educazione necessarie per garantire al bambino uno sviluppo sano ed equilibrato. Ha sviluppato una buona capacità empatica-affettiva
e organizzativa che risulta evidente nell'osservare la sua relazione con il figlio. Sulla capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi del figlio entrambi
i genitori devono essere più consapevoli che sono tutti e due i genitori di che il bambino Per_1 ha bisogno di entrambe le figure genitoriali per crescere serenamente e adempiere ai processi psicologici che fanno parte del suo sviluppo. Anche su questo aspetto i genitori devono ancora lavorarci. Il signor è in grado di garantire le funzioni di cura, accudimento, protezione Pt_2 ed educazione soprattutto dopo la separazione ha avuto modo di assumersene maggiormente la responsabilità” (pag. 38 della relazione della CTU).
Come richiesto da entrambe le parti e come suggerito anche dalla CTU, deve essere disposto il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre alla quale viene Parte_1 pertanto assegnata la casa familiare sita in Lecco, via Pietro Nava n. 43.
Quanto alla regolamentazione degli incontri tra e il figlio minore si Parte_2 Per_1 osserva quanto segue.
In sede di provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. sono stati inizialmente previsti incontri tra padre e figlio a fine settimana alternati dalle ore 09:00 del sabato alle ore
21:00 della domenica, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (salvo accordi, il lunedì e il giovedì) dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00, con regolamentazione dei periodi natalizio, pasquale ed estivo.
I tempi di permanenza del figlio minore presso il padre sono stati progressivamente Per_1 ampliati in corso di causa.
In corso di CTU è stato introdotto con provvedimento del 17/05/2024 il pernottamento infrasettimanale del minore presso il padre il giovedì nella settimana in cui il finesettimana è di spettanza materna.
All'esito del deposito della relazione della CTU con provvedimento del 03/08/2024 è stata adottata la seguente regolamentazione degli incontri tra padre e figlio:
- a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 21:00;
pagina 8 di 13 - nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza paterna, due pomeriggi infrasettimanali
(salvo accordi, il lunedì e il giovedì) dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza materna, il lunedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00 e il giovedì dall'uscita da scuola con pernottamento sino al mattino seguente con accompagnamento a scuola.
La CTU ha suggerito di introdurre un ulteriore ampliamento a partire dal mese di gennaio 2025, che il Tribunale condivide in quanto rispettoso del principio della bigenitorialità e non ravvisandosi criticità per il minore.
Pertanto, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Parte_2 Per_1
- a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 21:00;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza paterna, il lunedì dall'uscita da scuola con pernottamento sino al mattino seguente con accompagnamento a scuola e il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza materna, il lunedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00 e il giovedì dall'uscita da scuola con pernottamento sino al mattino seguente con accompagnamento a scuola.
Per quanto riguarda le festività, viene confermata la regolamentazione adottata in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, per cui il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore:
- durante le vacanze natalizie: alternandosi con la madre di anno in anno, per il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali: alternandosi con la madre di anno in anno, per il periodo dal
Venerdì Santo alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo.
Le vacanze estive verranno trascorse dal figlio per 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Come suggerito dalla CTU, si raccomanda a di proseguire il percorso di Parte_1 psicoterapia individuale e a di iniziare un percorso di psicoterapia individuale. Parte_2
Inoltre, sempre come indicato dalla CTU, viene raccomandato a entrambi i genitori di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
Occorre ora procedere alla determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore gravante in capo al padre, genitore non collocatario.
I genitori sono obbligati a concorrere tra loro al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
La corresponsione dell'assegno di mantenimento è dunque finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
pagina 9 di 13 Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, al fine della decisione sull'an e sul quantum dei contributi al mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass., n. 23623/2016).
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta emerge che percepisce un Parte_1 reddito mensile netto calcolato su dodici mensilità di circa € 3.400,00/3.500,00, mentre Parte_2
percepisce un reddito mensile netto calcolato su dodici mensilità di circa € 4.000,00.
[...]
Deve inoltre considerarsi che, rispetto al tempo dell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, sono progressivamente aumentati i tempi di permanenza del minore resso il padre Per_1
e viene disposto in sentenza un ulteriore ampliamento delle frequentazioni tra padre e figlio.
Occorre, infine, tenere in considerazione le esigenze abitative del padre , il quale, Parte_2 come esposto e documentato in sede di precisazione delle conclusioni, dovrà reperire un diverso immobile maggiormente adeguato anche alle necessità e ai bisogni del figlio minore.
Tenuto conto delle rispettive capacità reddituali delle parti, dell'età del figlio minore, delle sue attuali esigenze e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, esaminate le allegazioni delle parti sul punto e la documentazione reddituale e fiscale prodotta in corso di causa, si ritiene dunque congruo determinare, quale contributo paterno al mantenimento del figlio minore, la somma di € 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, con decorrenza dal deposito della sentenza, vigendo per il periodo antecedente i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Le spese extra assegno, regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, vengono ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La natura del giudizio e la parziale soccombenza reciproca delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Affida il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento Persona_5 prevalente presso la madre Parte_1
2) Assegna la casa familiare sita in Lecco, via Pietro Nava n. 43, con tutto quanto l'arreda, a perché vi abiti con il figlio minore;
Parte_1
3) Dispone che possa vedere e tenere con sé il figlio minore Parte_2 Per_1
- a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 21:00; pagina 10 di 13 - nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza paterna, il lunedì dall'uscita da scuola con pernottamento sino al mattino seguente con accompagnamento a scuola e il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza materna, il lunedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00 e il giovedì dall'uscita da scuola con pernottamento sino al mattino seguente con accompagnamento a scuola.
Per quanto riguarda le festività, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore:
- durante le vacanze natalizie: alternandosi con la madre di anno in anno, per il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali: alternandosi con la madre di anno in anno, per il periodo dal
Venerdì Santo alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo.
Le vacanze estive verranno trascorse dal figlio per 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
4) Raccomanda a di proseguire il percorso di psicoterapia individuale e a Parte_1 Parte_2
di iniziare un percorso di psicoterapia individuale;
[...]
5) Raccomanda a entrambi i genitori di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
6) Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 10 di Parte_2 Parte_1 ogni mese un assegno mensile pari a € 600,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
7) Dispone che le spese extra assegno sostenute nell'interesse del figlio siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
pagina 11 di 13 - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 12 di 13 La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
8) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
9) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura fra loro.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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