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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/11/2024, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. 5605/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5605 / 2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 06.11.2024 a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti
TRA
cf: , elett.te dom.to al VIA L. Parte_1 C.F._1
IMPERATI N.2 FOGGIA presso lo studio dell'Avv. SPLENDIDO JOSEPH,
c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._2
procura in atti
- RICORRENTE
E
, c.f.: Controparte_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica condizioni divorzio.
Conclusioni: come in atti.
Il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co 2 n.4 c.p.c. e 118 disp.tt. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. ha esposto: che con Parte_1
sentenza n.2224/2022 del Tribunale di Foggia del 16/09/2022 (pubbl. il
19/09/2022) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia in data 02/08/1995 tra il e la Pt_1
ai patti raggiunti tra gli ex coniugi;
che i coniugi Controparte_1
avevano convenuto la corresponsione in favore di figlio della CP_2 coppia, all'epoca non economicamente indipendente, la somma di € 150,00 da versare alla che il figlio è diventato Controparte_1
economicamente indipendente perché percepisce un regolare stipendio, lavorando, come operaio, presso la società “IO TENDA” in Foggia;
che sarebbe anche un calciatore per la squadra “Troia Calcio” attività per CP_2
la quale percepirebbe uno stipendio;
che l'istante “non è più nelle condizioni di poter far fronte al mantenimento del figlio il quale non ha voluto CP_2 comunicare nulla al padre in merito alla sua attività”; che ha sempre versato il mantenimento nei confronti del figlio, ma che allo stato non è più nelle condizioni per farlo.
Il ricorrente, pertanto, ha chiesto la revoca del previsto assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne ed CP_2
economicamente indipendente.
La resistente, benché regolarmente citata, non ha inteso costituirsi.
Con decreto ex art. 473 bis.14 c.p.c. il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lui le parti alla prima udienza del 14/02/2024,
- 2 -
tenuta in modalità cartolare, in esito alla quale ha rinviato per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio all'udienza del 26/06/2024, onerando parte ricorrente di depositare la cartolina di avviso di ricevimento.
In tale udienza, il Giudice rilevato come non fosse stato rispettato il termine di cui all'art. 473 bis.14 c.p.c. ha disposto la rinnovazione della notifica del decreto e del ricorso al resistente e rinviato all'udienza del 06/11/2024, all'esito della quale, rilevata la regolarità della notifica, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Sulla contumacia della resistente.
Il procedimento di notificazione del decreto presidenziale e del ricorso è avvenuto entro i termini disposti dal Giudice per la rinnovazione della notificazione e sono state compiute le formalità previste dall'art. 140 c.p.c.
(cfr. relata di notificazione), che hanno permesso alla Controparte_1
di avere regolare conoscenza del presente procedimento. Va,
[...]
pertanto, ribadita la contumacia della resistente.
Sull'assegno di mantenimento del figlio . CP_2
Il ricorrente ha chiesto disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio , così come stabilito con la sentenza di CP_2
divorzio del Tribunale di Foggia n. 2224/2022 del 16/09/2022 (pubbl. il
19/09/2022) su accordo delle parti. Ciò sulla base della circostanza che attualmente “il ricorrente non è più nelle condizioni di poter far fronte al mantenimento del figlio il quale non ha voluto comunicare nulla al CP_2 padre in merito alla sua attività”. Infatti, il ricorrente afferma l'impossibilità attuale di far fronte agli impegni precedentemente presi nonché la raggiunta indipendenza del figlio.
Si deve premettere che secondo l'art. 473 bis.29 c.p.c. “qualora sopravvengono giustificati motivi” le parti, in ogni tempo, possono chiedere
“la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
- 3 -
I “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o divorzio dei coniugi, sono ravvisabili in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi stipulati, con la conseguenza che non rientrano in tale novero i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (si veda Cass. civ.
n.28436/2017; Cass. civ. n.11488/2008).
Il procedimento di modifica delle determinazioni stabilite dai coniugi non ha natura di revisio prioris istantiae, cioè di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o di divorzio, ovvero in altro giudizio tendente alla modifica dei provvedimenti ivi stabiliti, bensì di novum iudicium, in quanto finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti
(economici) tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, nel caso in cui tale modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio. Pertanto, il Giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, comportando il riferimento alla sopravvenienza dei “giustificati motivi” l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante (si veda Cass. civ. 2147/2003).
Si afferma ciò in ragione del consolidato e granitico principio secondo cui le sentenze di divorzio (e di separazione) passano in cosa giudicata rebus sic stantibus. Pertanto, tali sentenze sono “suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane viceversa esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile” (Cass. civ. ord. n.944/2023; si vedano anche Cass.
- 4 -
Civ. n.19020/2020; Cass. civ. n.2953/2017; Cass. civ. 30033/2011; Cass. Civ.
17320/2005).
Cercando di mettere ordine alle difese e argomentazioni svolte dal ricorrente, si ricorda che di anni 24, è il secondogenito degli ex coniugi CP_2
e e al momento della pronuncia di Parte_1 Controparte_1
divorzio non era economicamente indipendente (cfr. sentenza del Tribunale di
Foggia n.2224/2022 pubbl. il 19/09/2022 e condizioni di divorzio concordate tra le parti del 17/03/2022). Infatti, l'accordo raggiunto dagli ex coniugi in sede di divorzio prevedeva la corresponsione da parte del in Parte_1 favore del figlio della somma di € 150,00 al mese da versarsi alla CP_2
. Controparte_1
Con il presente procedimento il ha chiesto la revoca Parte_1 dell'assegno di mantenimento stabilito in favore di per le ragioni CP_2
esposte sulla base del peggioramento della propria situazione nonché della raggiunta indipendenza del figlio.
Parte resistente, legittimata passivo in ordine al relativo diritto, invece, è rimasta contumace, benché regolarmente citata, sebbene sulla stessa incombesse l'onere di allegare e provare a fronte della richiesta la permanenza dei presupposti del diritto di cui si è chiesta la revoca.
Gli artt. 315 bis e ss. c.c. enucleano la disciplina in tema di mantenimento, educazione, istruzione e assistenza morale nei confronti dei figli, obblighi che devono essere adempiuti dai genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità lavorativa, professionale o casalinga.
In tema di assegno di mantenimento Cass. Civ. sez. 1 sent. n.26875/2023 ha chiarito che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli si fonda da un lato sulla c.d. “funzione educativa” dell'assegno di mantenimento, dall'altro sul c.d. “principio di autoresponsabilità”. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a
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un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”.
Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio, deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttiva;
non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”.
Invece, in tema di onere probatorio la Corte di Cassazione citata ha precisato che “la giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto, secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a
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fronte dell'istanza di revoca dello stesso, da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore” (si veda Cass. Civ. sez. 1 sent. n.26875/2023).
Ulteriormente, va detto che la prova sarà tanto più lieve per il richiedente, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
mentre sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, che “in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale, e, poi, di una collocazione lavorativa” (si veda
Cass. Civ. sez. 1 sent. 26875/2023; si veda anche Cass. n. 29779 del
29/12/2020, con cui si è statuito che “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”).
Orbene, nel caso di specie, si ribadisce che la è Controparte_1
rimasta contumace e nei suoi confronti era stato disposto il versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio . CP_2
La , nel presente giudizio, quindi, era titolare del diritto a richiedere CP_1
la permanenza del versamento dell'assegno di mantenimento illo tempore
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previsto in favore del figlio e sulla stessa gravava l'onere di provare la permanenza dei requisiti sostanziali del relativo diritto proprio a contestazione di quanto prospettato ed invocato dal ricorrente ed a fronte dell'indiscussa raggiunta età del figlio. La resistente ha invece ritenuto di non costituirsi non assolvendo agli oneri sulla stessa incombenti.
Il , invece, ha affermato che la sua situazione economica è Parte_1
peggiorata rispetto al momento della pronuncia di divorzio, tanto per cui non
è più in grado di far fronte alla corresponsione dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio.
Inoltre, allo stato risulta – non essendo stato allegato e dedotto nulla di diverso dalla parte onerata della relativa prova – che abbia intrapreso CP_2 un'attività lavorativa come operaio presso una ditta, percependo uno stipendio di ca € 1.000,00 al mese (cfr. ricorso ) e, pertanto, risulterebbe aver Pt_1
raggiunto un'indipendenza economica o quanto meno la capacità di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, proprio in virtù di quel principio di autoresponsabilità, sopra richiamato.
Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, può disporsi la revoca del contributo economico previsto in sede di divorzio a carico del ricorrente ed in favore del figlio maggiorenne . CP_2
Gli effetti di detta modifica devono decorrere dalla data del deposito del ricorso, atteso che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità (sia pure rebus sic stantibus) del giudicato impositivo del contributo di mantenimento in favore del figlio, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno (si veda Cass. civ. 20101/2023, Cass. civ. 16173/2015, Cass. civ.
11913/2009).
Sulle spese processuali.
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Nulla sulle spese del giudizio tenuto conto della contumacia della resistente alla luce della non opposizione della controparte, dell'assenza di prova in ordina ad una sollecitazione di modifica concordata nonché alla luce della necessarietà del provvedimento di revoca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto, a modifica delle condizioni del divorzio pronunciato con sentenza del Tribunale di
Foggia n.2224/2022 del 16/09/2022 (pubbl. il 19/09/2022), revoca l'obbligo posto a carico di di contribuire al Parte_1
mantenimento del figlio, , maggiorenne ed economicamente CP_2
autosufficiente, così come da parte motiva;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia il 12.11.2024 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5605 / 2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 06.11.2024 a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti
TRA
cf: , elett.te dom.to al VIA L. Parte_1 C.F._1
IMPERATI N.2 FOGGIA presso lo studio dell'Avv. SPLENDIDO JOSEPH,
c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._2
procura in atti
- RICORRENTE
E
, c.f.: Controparte_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica condizioni divorzio.
Conclusioni: come in atti.
Il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co 2 n.4 c.p.c. e 118 disp.tt. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. ha esposto: che con Parte_1
sentenza n.2224/2022 del Tribunale di Foggia del 16/09/2022 (pubbl. il
19/09/2022) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia in data 02/08/1995 tra il e la Pt_1
ai patti raggiunti tra gli ex coniugi;
che i coniugi Controparte_1
avevano convenuto la corresponsione in favore di figlio della CP_2 coppia, all'epoca non economicamente indipendente, la somma di € 150,00 da versare alla che il figlio è diventato Controparte_1
economicamente indipendente perché percepisce un regolare stipendio, lavorando, come operaio, presso la società “IO TENDA” in Foggia;
che sarebbe anche un calciatore per la squadra “Troia Calcio” attività per CP_2
la quale percepirebbe uno stipendio;
che l'istante “non è più nelle condizioni di poter far fronte al mantenimento del figlio il quale non ha voluto CP_2 comunicare nulla al padre in merito alla sua attività”; che ha sempre versato il mantenimento nei confronti del figlio, ma che allo stato non è più nelle condizioni per farlo.
Il ricorrente, pertanto, ha chiesto la revoca del previsto assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne ed CP_2
economicamente indipendente.
La resistente, benché regolarmente citata, non ha inteso costituirsi.
Con decreto ex art. 473 bis.14 c.p.c. il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lui le parti alla prima udienza del 14/02/2024,
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tenuta in modalità cartolare, in esito alla quale ha rinviato per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio all'udienza del 26/06/2024, onerando parte ricorrente di depositare la cartolina di avviso di ricevimento.
In tale udienza, il Giudice rilevato come non fosse stato rispettato il termine di cui all'art. 473 bis.14 c.p.c. ha disposto la rinnovazione della notifica del decreto e del ricorso al resistente e rinviato all'udienza del 06/11/2024, all'esito della quale, rilevata la regolarità della notifica, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Sulla contumacia della resistente.
Il procedimento di notificazione del decreto presidenziale e del ricorso è avvenuto entro i termini disposti dal Giudice per la rinnovazione della notificazione e sono state compiute le formalità previste dall'art. 140 c.p.c.
(cfr. relata di notificazione), che hanno permesso alla Controparte_1
di avere regolare conoscenza del presente procedimento. Va,
[...]
pertanto, ribadita la contumacia della resistente.
Sull'assegno di mantenimento del figlio . CP_2
Il ricorrente ha chiesto disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio , così come stabilito con la sentenza di CP_2
divorzio del Tribunale di Foggia n. 2224/2022 del 16/09/2022 (pubbl. il
19/09/2022) su accordo delle parti. Ciò sulla base della circostanza che attualmente “il ricorrente non è più nelle condizioni di poter far fronte al mantenimento del figlio il quale non ha voluto comunicare nulla al CP_2 padre in merito alla sua attività”. Infatti, il ricorrente afferma l'impossibilità attuale di far fronte agli impegni precedentemente presi nonché la raggiunta indipendenza del figlio.
Si deve premettere che secondo l'art. 473 bis.29 c.p.c. “qualora sopravvengono giustificati motivi” le parti, in ogni tempo, possono chiedere
“la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
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I “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o divorzio dei coniugi, sono ravvisabili in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi stipulati, con la conseguenza che non rientrano in tale novero i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (si veda Cass. civ.
n.28436/2017; Cass. civ. n.11488/2008).
Il procedimento di modifica delle determinazioni stabilite dai coniugi non ha natura di revisio prioris istantiae, cioè di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o di divorzio, ovvero in altro giudizio tendente alla modifica dei provvedimenti ivi stabiliti, bensì di novum iudicium, in quanto finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti
(economici) tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, nel caso in cui tale modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio. Pertanto, il Giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, comportando il riferimento alla sopravvenienza dei “giustificati motivi” l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante (si veda Cass. civ. 2147/2003).
Si afferma ciò in ragione del consolidato e granitico principio secondo cui le sentenze di divorzio (e di separazione) passano in cosa giudicata rebus sic stantibus. Pertanto, tali sentenze sono “suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane viceversa esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile” (Cass. civ. ord. n.944/2023; si vedano anche Cass.
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Civ. n.19020/2020; Cass. civ. n.2953/2017; Cass. civ. 30033/2011; Cass. Civ.
17320/2005).
Cercando di mettere ordine alle difese e argomentazioni svolte dal ricorrente, si ricorda che di anni 24, è il secondogenito degli ex coniugi CP_2
e e al momento della pronuncia di Parte_1 Controparte_1
divorzio non era economicamente indipendente (cfr. sentenza del Tribunale di
Foggia n.2224/2022 pubbl. il 19/09/2022 e condizioni di divorzio concordate tra le parti del 17/03/2022). Infatti, l'accordo raggiunto dagli ex coniugi in sede di divorzio prevedeva la corresponsione da parte del in Parte_1 favore del figlio della somma di € 150,00 al mese da versarsi alla CP_2
. Controparte_1
Con il presente procedimento il ha chiesto la revoca Parte_1 dell'assegno di mantenimento stabilito in favore di per le ragioni CP_2
esposte sulla base del peggioramento della propria situazione nonché della raggiunta indipendenza del figlio.
Parte resistente, legittimata passivo in ordine al relativo diritto, invece, è rimasta contumace, benché regolarmente citata, sebbene sulla stessa incombesse l'onere di allegare e provare a fronte della richiesta la permanenza dei presupposti del diritto di cui si è chiesta la revoca.
Gli artt. 315 bis e ss. c.c. enucleano la disciplina in tema di mantenimento, educazione, istruzione e assistenza morale nei confronti dei figli, obblighi che devono essere adempiuti dai genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità lavorativa, professionale o casalinga.
In tema di assegno di mantenimento Cass. Civ. sez. 1 sent. n.26875/2023 ha chiarito che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli si fonda da un lato sulla c.d. “funzione educativa” dell'assegno di mantenimento, dall'altro sul c.d. “principio di autoresponsabilità”. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a
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un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”.
Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio, deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttiva;
non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”.
Invece, in tema di onere probatorio la Corte di Cassazione citata ha precisato che “la giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto, secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a
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fronte dell'istanza di revoca dello stesso, da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore” (si veda Cass. Civ. sez. 1 sent. n.26875/2023).
Ulteriormente, va detto che la prova sarà tanto più lieve per il richiedente, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
mentre sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, che “in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale, e, poi, di una collocazione lavorativa” (si veda
Cass. Civ. sez. 1 sent. 26875/2023; si veda anche Cass. n. 29779 del
29/12/2020, con cui si è statuito che “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”).
Orbene, nel caso di specie, si ribadisce che la è Controparte_1
rimasta contumace e nei suoi confronti era stato disposto il versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio . CP_2
La , nel presente giudizio, quindi, era titolare del diritto a richiedere CP_1
la permanenza del versamento dell'assegno di mantenimento illo tempore
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previsto in favore del figlio e sulla stessa gravava l'onere di provare la permanenza dei requisiti sostanziali del relativo diritto proprio a contestazione di quanto prospettato ed invocato dal ricorrente ed a fronte dell'indiscussa raggiunta età del figlio. La resistente ha invece ritenuto di non costituirsi non assolvendo agli oneri sulla stessa incombenti.
Il , invece, ha affermato che la sua situazione economica è Parte_1
peggiorata rispetto al momento della pronuncia di divorzio, tanto per cui non
è più in grado di far fronte alla corresponsione dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio.
Inoltre, allo stato risulta – non essendo stato allegato e dedotto nulla di diverso dalla parte onerata della relativa prova – che abbia intrapreso CP_2 un'attività lavorativa come operaio presso una ditta, percependo uno stipendio di ca € 1.000,00 al mese (cfr. ricorso ) e, pertanto, risulterebbe aver Pt_1
raggiunto un'indipendenza economica o quanto meno la capacità di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, proprio in virtù di quel principio di autoresponsabilità, sopra richiamato.
Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, può disporsi la revoca del contributo economico previsto in sede di divorzio a carico del ricorrente ed in favore del figlio maggiorenne . CP_2
Gli effetti di detta modifica devono decorrere dalla data del deposito del ricorso, atteso che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità (sia pure rebus sic stantibus) del giudicato impositivo del contributo di mantenimento in favore del figlio, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno (si veda Cass. civ. 20101/2023, Cass. civ. 16173/2015, Cass. civ.
11913/2009).
Sulle spese processuali.
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Nulla sulle spese del giudizio tenuto conto della contumacia della resistente alla luce della non opposizione della controparte, dell'assenza di prova in ordina ad una sollecitazione di modifica concordata nonché alla luce della necessarietà del provvedimento di revoca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto, a modifica delle condizioni del divorzio pronunciato con sentenza del Tribunale di
Foggia n.2224/2022 del 16/09/2022 (pubbl. il 19/09/2022), revoca l'obbligo posto a carico di di contribuire al Parte_1
mantenimento del figlio, , maggiorenne ed economicamente CP_2
autosufficiente, così come da parte motiva;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia il 12.11.2024 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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