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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4176 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6880/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6880 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli nord n.
8326/2024 pubblicata il 16/7/2024,
TRA
(C.F. e P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per procura in calce all'atto di citazione dall'avv.
IU LD (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Vittorio Emanuele II n. 130, ; CP_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato ad [...] il [...]; CP_2 C.F._2
APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 25/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha promosso Parte_1 tempestivo appello avverso la sentenza n. 8326/2024 resa in primo grado dal Giudice di Pace di
Napoli nord e pubblicata il 16/7/2024, non notificata, nella quale era stata accolta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. di volta all'accertamento della prescrizione del credito tributario dovuto CP_2 per la tassa regionale automobilistica di € 252,06 in virtù della cartella n. 02820130003202555 notificata il 4/2/2013.
Il Giudice di Pace aveva così statuito nel dispositivo: “annulla per quanto di ragione la domanda e, dichiarata la prescrizione del diritto, annulla la cartella 028 2013 0003202555 dell'importo di €
252,06; condanna al pagamento delle spese del giudizio, che Parte_1 liquida in complessivi euro 150,00 per compensi, oltre € 50,00 per diritti, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario”.
In premessa, l' ha evidenziato che l'opposizione avverso la cartella era stata avanzata nel Pt_1
2021, quindi ben otto anni dopo la sua notifica, pertanto l'opposizione doveva essere necessariamente rivolta all'estratto di ruolo sotteso alla emissione della cartella, con l'intento di trarre in errore il giudicante.
Nel merito, l'appellante ha criticato essenzialmente l'omesso rilievo della inammissibilità della impugnazione, in quanto rivolta ad un estratto di ruolo, in conformità del novellato art. 12 co. 4 bis d.P.R. 602/1973, norma sopravvenuta ma comunque applicabile alla fattispecie in via retroattiva.
In definitiva, l' ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento del Pt_1 gravame, dichiarando inammissibile la domanda di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante ha notificato l'atto di appello a presso il domicilio digitale del difensore CP_2 eletto in primo grado, tuttavia non si è costituito in giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Non si è costituita nemmeno la nonostante la notificazione a mezzo pec, Controparte_3 pertanto anche per questa ne va dichiarata la contumacia.
Favorito il contraddittorio tra le parti, la causa è stata rinviata per la sua discussione orale.
2. Tanto premesso, l'appello fondato.
Il contribuente ha agito in primo grado per l'impugnazione di una cartella di pagamento già notificata, prima ancora che l' promuovesse un'attività esecutiva, intimandone il Pt_1 pagamento.
È pacifico infatti, in quanto non contestato dalle parti, che dopo la notifica della cartella di pagamento nel lontano 2013 l' non abbia notificato al contribuente né un atto di Pt_1 intimazione, né altri atti deputati all'avvio di una esecuzione coattiva.
In assenza di un atto esecutivo da impugnare, non poteva essere promossa alcuna opposizione ex art. 615 c.p.c. Tale azione doveva essere qualificata piuttosto come un'azione di accertamento negativo, volta cioè ad accertare l'inesistenza del credito per l'intervento di un fatto estintivo. In via di metodo, non pare superfluo recuperare le argomentazioni della Corte di Cassazione, espresse nella sentenza n. 22946/2016, in merito alla possibilità di far valere, in via di azione,
l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui.
È vero che l'ordinamento, con la disciplina della prescrizione, attribuisce al soggetto passivo del rapporto la disponibilità dell'effetto estintivo, escludendone la rilevabilità d'ufficio; tuttavia,
l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell'inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata nella forma dell'eccezione, secondo la previsione normativa di cui agli artt. 2938 e 2939 c.c. Deve escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento.
In altri termini, la Cassazione ha chiarito che, finché perdura l'inerzia del concessionario, non è possibile agire in giudizio per far valere la prescrizione: non si tratta, infatti, di opposizione all'esecuzione, ma di un'inammissibile azione di accertamento negativo del credito. Solo nel caso in cui il concessionario, già decorso il termine di prescrizione, notifichi un atto con cui intende far valere la pretesa nei confronti del contribuente, quest'ultimo può far valere la prescrizione con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione.
3. Traendo le conclusioni dalle premesse esposte, l'opposizione doveva essere dichiarata inammissibile, perché il contribuente non aveva alcun atto esecutivo da impugnare, mentre il richiesto accertamento negativo del credito, per intervenuta prescrizione, non poteva essere fatto valere in via di azione.
Di conseguenza, l'appello va accolto per quanto di ragione.
4. Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi chiarificatori del giudice di legittimità in ordine alle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e di Controparte_3 CP_2
2. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in annullamento della sentenza del Giudice di Pace di Napoli nord n. 8326/2024, pubblicata il 16/7/2024, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione promossa in primo grado da CP_2
3. Compensa integralmente le spese per entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
ER, 26/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6880 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli nord n.
8326/2024 pubblicata il 16/7/2024,
TRA
(C.F. e P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per procura in calce all'atto di citazione dall'avv.
IU LD (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Vittorio Emanuele II n. 130, ; CP_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato ad [...] il [...]; CP_2 C.F._2
APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 25/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha promosso Parte_1 tempestivo appello avverso la sentenza n. 8326/2024 resa in primo grado dal Giudice di Pace di
Napoli nord e pubblicata il 16/7/2024, non notificata, nella quale era stata accolta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. di volta all'accertamento della prescrizione del credito tributario dovuto CP_2 per la tassa regionale automobilistica di € 252,06 in virtù della cartella n. 02820130003202555 notificata il 4/2/2013.
Il Giudice di Pace aveva così statuito nel dispositivo: “annulla per quanto di ragione la domanda e, dichiarata la prescrizione del diritto, annulla la cartella 028 2013 0003202555 dell'importo di €
252,06; condanna al pagamento delle spese del giudizio, che Parte_1 liquida in complessivi euro 150,00 per compensi, oltre € 50,00 per diritti, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario”.
In premessa, l' ha evidenziato che l'opposizione avverso la cartella era stata avanzata nel Pt_1
2021, quindi ben otto anni dopo la sua notifica, pertanto l'opposizione doveva essere necessariamente rivolta all'estratto di ruolo sotteso alla emissione della cartella, con l'intento di trarre in errore il giudicante.
Nel merito, l'appellante ha criticato essenzialmente l'omesso rilievo della inammissibilità della impugnazione, in quanto rivolta ad un estratto di ruolo, in conformità del novellato art. 12 co. 4 bis d.P.R. 602/1973, norma sopravvenuta ma comunque applicabile alla fattispecie in via retroattiva.
In definitiva, l' ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento del Pt_1 gravame, dichiarando inammissibile la domanda di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante ha notificato l'atto di appello a presso il domicilio digitale del difensore CP_2 eletto in primo grado, tuttavia non si è costituito in giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Non si è costituita nemmeno la nonostante la notificazione a mezzo pec, Controparte_3 pertanto anche per questa ne va dichiarata la contumacia.
Favorito il contraddittorio tra le parti, la causa è stata rinviata per la sua discussione orale.
2. Tanto premesso, l'appello fondato.
Il contribuente ha agito in primo grado per l'impugnazione di una cartella di pagamento già notificata, prima ancora che l' promuovesse un'attività esecutiva, intimandone il Pt_1 pagamento.
È pacifico infatti, in quanto non contestato dalle parti, che dopo la notifica della cartella di pagamento nel lontano 2013 l' non abbia notificato al contribuente né un atto di Pt_1 intimazione, né altri atti deputati all'avvio di una esecuzione coattiva.
In assenza di un atto esecutivo da impugnare, non poteva essere promossa alcuna opposizione ex art. 615 c.p.c. Tale azione doveva essere qualificata piuttosto come un'azione di accertamento negativo, volta cioè ad accertare l'inesistenza del credito per l'intervento di un fatto estintivo. In via di metodo, non pare superfluo recuperare le argomentazioni della Corte di Cassazione, espresse nella sentenza n. 22946/2016, in merito alla possibilità di far valere, in via di azione,
l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui.
È vero che l'ordinamento, con la disciplina della prescrizione, attribuisce al soggetto passivo del rapporto la disponibilità dell'effetto estintivo, escludendone la rilevabilità d'ufficio; tuttavia,
l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell'inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata nella forma dell'eccezione, secondo la previsione normativa di cui agli artt. 2938 e 2939 c.c. Deve escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento.
In altri termini, la Cassazione ha chiarito che, finché perdura l'inerzia del concessionario, non è possibile agire in giudizio per far valere la prescrizione: non si tratta, infatti, di opposizione all'esecuzione, ma di un'inammissibile azione di accertamento negativo del credito. Solo nel caso in cui il concessionario, già decorso il termine di prescrizione, notifichi un atto con cui intende far valere la pretesa nei confronti del contribuente, quest'ultimo può far valere la prescrizione con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione.
3. Traendo le conclusioni dalle premesse esposte, l'opposizione doveva essere dichiarata inammissibile, perché il contribuente non aveva alcun atto esecutivo da impugnare, mentre il richiesto accertamento negativo del credito, per intervenuta prescrizione, non poteva essere fatto valere in via di azione.
Di conseguenza, l'appello va accolto per quanto di ragione.
4. Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi chiarificatori del giudice di legittimità in ordine alle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e di Controparte_3 CP_2
2. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in annullamento della sentenza del Giudice di Pace di Napoli nord n. 8326/2024, pubblicata il 16/7/2024, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione promossa in primo grado da CP_2
3. Compensa integralmente le spese per entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
ER, 26/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo