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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 11122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11122 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 18 giugno 2025, decorso il termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. iscritto al n. 52457/2024 del
Ruolo Generale e proposto da
nato in [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Fondi, via Arnale rosso n.45/a, presso lo studio dell'avv.
IA NE, dalla quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di e;
Controparte_1 Controparte_2
- resistenti non costituiti –
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: '…accogliere il presente ricorso e per l'effetto
annullare il provvedimento impugnato, con conseguente riconoscimento
del diritto del ricorrente ad ottenere un permesso per protezione speciale
ex art. 19 TUI rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno pe
protezione speciale avendo il ricorrente fatto la richiesta della protezione
invocata ancor prima dell'entrata in vigore della l. 20/2023'
pagina 1 Fatto e diritto
Con il presente ricorso propone impugnazione avverso Parte_1
'…provvedimento portante protocollo n.: 566/2024 di rifiuto al
riconoscimento della protezione speciale [dallo stesso] richiesta […],
notificato dal Commissariato di Fondi in data 15.11.2024'. Premette il ricorrente di essere cittadino indiano e di avere fatto ingresso in Italia in forza di un nulla osta per lavoro stagionale rilasciato dalla Prefettura di
Napoli; che, una volta sul territorio, il datore di lavoro non procedeva alla sua assunzione;
che presentava istanza di riconoscimento della protezione speciale nel maggio del 2023; che, ottenuto il titolo per il soggiorno regolare, sebbene temporaneo, iniziava a svolgere attività lavorativa;
di essere stato assunto a tempo indeterminato nel luglio del 2023 e poi, a seguito della cessione dell'attività ad altro imprenditore, di nuovo nel novembre del 2024. Si duole della decisione impugnata in quanto ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione invocata considerato il livello di integrazione raggiunto in Italia, evidenziando altresì
il grave danno che il rimpatrio determinerebbe sulla sua vita privata e familiare. Insta pertanto affinché questo Tribunale accordi la protezione speciale originariamente richiesta.
Benché ritualmente notiziati dell'azione proposta, la Questura di e il CP_1
non si sono costituiti in giudizio. Controparte_2
***
In via preliminare va dichiarata la contumacia del e Controparte_2
della , che non si sono costituite in giudizio nonostante Controparte_1
la regolare notificazione dell'azione proposta ai loro danni.
pagina 2 Ancora in via preliminare si osserva che la Questura di , in quanto CP_1
articolazione interna del risulta sprovvista della Controparte_2
soggettività giuridica atta a consentirle un'autonoma partecipazione al presente giudizio, sicché l'unico soggetto legittimato a contraddire all'azione proposta è il predetto . CP_2
Sempre in limine litis, va infine osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150.
In merito è da osservarsi che tale azione non costituisce un'impugnazione in senso tecnico del rigetto della domanda proposta in sede amministrativa ma ha ad oggetto il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata.
Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità
dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività
in concreto svolta dall'autorità amministrativa al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda di protezione proposta. Deve
escludersi di converso che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sulle nullità del procedimento amministrativo e/o della decisione impugnata, essendo piuttosto chiamato a rivalutare, anche alla luce degli elementi acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto dell'istante alla protezione negata in prima istanza.
pagina 3 Ciò posto, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Invero, può essere accordato al ricorrente un permesso di soggiorno in ragione del divieto di allontanamento dal territorio nazionale posto dal comma 1.1. dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 a tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
In relazione a tale fattispecie, sulla premessa che l'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 trova qui applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 6 maggio 2023 n. 50, in ragione della disciplina intertemporale di cui all'art. 7, va rammentato in punto di diritto come la norma, nel sancire il divieto di respingimento ed espulsione '…di una
persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto
al rispetto della sua vita privata […], a meno che esso sia necessario per
ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica', permetta una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di
'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c.
ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti
dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi pagina 4 sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Nel caso di specie, il ricorrente, in Italia dal 2022, ha dimostrato di avere intrapreso un proficuo percorso di integrazione. Dalla documentazione in atti emerge, invero, che dal luglio del 2023 lo stesso svolge regolare attività lavorativa come operaio in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nel novembre del 2024, a seguito della cessione dell'attività
ad altro imprenditore, il ricorrente è stato nuovamente assunto a tempo indeterminato per lo svolgimento della medesima attività lavorativa (in atti sono presenti i due UniLav, le buste paga da luglio 2023 a maggio 2025 e la Certificazione Unica del 2025). Con i proventi di tale attività il ricorrente
è peraltro nelle condizioni di sostenere la propria famiglia d'origine, come documentato dalle ricevute delle rimesse effettuate e depositate in atti.
Pertanto, si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia, in quanto comporterebbe una brusca interruzione del processo di integrazione positivamente intrapreso.
Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale in esame e pertanto deve essergli riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10
marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n.
pagina 5 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che la decisione si fonda anche su documentazione sopravvenuta al giudizio, le spese di lite possono essere interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e riconosce a il diritto ad ottenere il Parte_1
permesso di soggiorno di cui all'art 32, comma 3, del d.lgs.28 gennaio
2008 n.25;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
la Presidente il Giudice estensore dott.ssa Luciana Sangiovanni dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 6
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 18 giugno 2025, decorso il termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. iscritto al n. 52457/2024 del
Ruolo Generale e proposto da
nato in [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Fondi, via Arnale rosso n.45/a, presso lo studio dell'avv.
IA NE, dalla quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di e;
Controparte_1 Controparte_2
- resistenti non costituiti –
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: '…accogliere il presente ricorso e per l'effetto
annullare il provvedimento impugnato, con conseguente riconoscimento
del diritto del ricorrente ad ottenere un permesso per protezione speciale
ex art. 19 TUI rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno pe
protezione speciale avendo il ricorrente fatto la richiesta della protezione
invocata ancor prima dell'entrata in vigore della l. 20/2023'
pagina 1 Fatto e diritto
Con il presente ricorso propone impugnazione avverso Parte_1
'…provvedimento portante protocollo n.: 566/2024 di rifiuto al
riconoscimento della protezione speciale [dallo stesso] richiesta […],
notificato dal Commissariato di Fondi in data 15.11.2024'. Premette il ricorrente di essere cittadino indiano e di avere fatto ingresso in Italia in forza di un nulla osta per lavoro stagionale rilasciato dalla Prefettura di
Napoli; che, una volta sul territorio, il datore di lavoro non procedeva alla sua assunzione;
che presentava istanza di riconoscimento della protezione speciale nel maggio del 2023; che, ottenuto il titolo per il soggiorno regolare, sebbene temporaneo, iniziava a svolgere attività lavorativa;
di essere stato assunto a tempo indeterminato nel luglio del 2023 e poi, a seguito della cessione dell'attività ad altro imprenditore, di nuovo nel novembre del 2024. Si duole della decisione impugnata in quanto ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione invocata considerato il livello di integrazione raggiunto in Italia, evidenziando altresì
il grave danno che il rimpatrio determinerebbe sulla sua vita privata e familiare. Insta pertanto affinché questo Tribunale accordi la protezione speciale originariamente richiesta.
Benché ritualmente notiziati dell'azione proposta, la Questura di e il CP_1
non si sono costituiti in giudizio. Controparte_2
***
In via preliminare va dichiarata la contumacia del e Controparte_2
della , che non si sono costituite in giudizio nonostante Controparte_1
la regolare notificazione dell'azione proposta ai loro danni.
pagina 2 Ancora in via preliminare si osserva che la Questura di , in quanto CP_1
articolazione interna del risulta sprovvista della Controparte_2
soggettività giuridica atta a consentirle un'autonoma partecipazione al presente giudizio, sicché l'unico soggetto legittimato a contraddire all'azione proposta è il predetto . CP_2
Sempre in limine litis, va infine osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150.
In merito è da osservarsi che tale azione non costituisce un'impugnazione in senso tecnico del rigetto della domanda proposta in sede amministrativa ma ha ad oggetto il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata.
Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità
dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività
in concreto svolta dall'autorità amministrativa al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda di protezione proposta. Deve
escludersi di converso che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sulle nullità del procedimento amministrativo e/o della decisione impugnata, essendo piuttosto chiamato a rivalutare, anche alla luce degli elementi acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto dell'istante alla protezione negata in prima istanza.
pagina 3 Ciò posto, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Invero, può essere accordato al ricorrente un permesso di soggiorno in ragione del divieto di allontanamento dal territorio nazionale posto dal comma 1.1. dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 a tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
In relazione a tale fattispecie, sulla premessa che l'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 trova qui applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 6 maggio 2023 n. 50, in ragione della disciplina intertemporale di cui all'art. 7, va rammentato in punto di diritto come la norma, nel sancire il divieto di respingimento ed espulsione '…di una
persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto
al rispetto della sua vita privata […], a meno che esso sia necessario per
ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica', permetta una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di
'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c.
ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti
dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi pagina 4 sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Nel caso di specie, il ricorrente, in Italia dal 2022, ha dimostrato di avere intrapreso un proficuo percorso di integrazione. Dalla documentazione in atti emerge, invero, che dal luglio del 2023 lo stesso svolge regolare attività lavorativa come operaio in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nel novembre del 2024, a seguito della cessione dell'attività
ad altro imprenditore, il ricorrente è stato nuovamente assunto a tempo indeterminato per lo svolgimento della medesima attività lavorativa (in atti sono presenti i due UniLav, le buste paga da luglio 2023 a maggio 2025 e la Certificazione Unica del 2025). Con i proventi di tale attività il ricorrente
è peraltro nelle condizioni di sostenere la propria famiglia d'origine, come documentato dalle ricevute delle rimesse effettuate e depositate in atti.
Pertanto, si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia, in quanto comporterebbe una brusca interruzione del processo di integrazione positivamente intrapreso.
Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale in esame e pertanto deve essergli riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10
marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n.
pagina 5 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che la decisione si fonda anche su documentazione sopravvenuta al giudizio, le spese di lite possono essere interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e riconosce a il diritto ad ottenere il Parte_1
permesso di soggiorno di cui all'art 32, comma 3, del d.lgs.28 gennaio
2008 n.25;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
la Presidente il Giudice estensore dott.ssa Luciana Sangiovanni dott. Marco Giuliano Agozzino
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