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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/04/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso, decorsi i termini ex art 190 c.p.c la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n.1625/2021,
tra
, difeso dall'Avv Giuseppe Sepe giusto mandato in atti, , Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo stuodio,
attore
e
nonché , Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliati presso l' Avv.to Antonella Uras , rappresentati e difesi dalla mesedima , giusto mandato in atti,
convenuti soc elettivamente domiciliata presso l'Avv. to Antonio Fusaro, giusta CP_3
procura in atti,
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 15/10/2024 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE La domanda attorea è infondata e va rigettata.
AI SENSI DELL'ART. 132, 2° COMMA, N. 4, C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.
69/2009), LA SENTENZA DEVE CONTENERE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE” (E NON PIÙ ANCHE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO”).
- AI SENSI DELL'ART. 118, 1° COMMA, DISP. ATTUAZ., C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA
LEGGE N. 69/2009), LA “MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI CUI ALL'ART. 132, SECONDO COMMA,
NUMERO 4), DEL CODICE CONSISTE NELLA SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA
CAUSA E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO A
PRECEDENTI CONFORMI.”
PERTANTO, CON RIGUARDO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SARANNO RICHIAMATI
UNICAMENTE GLI EVENTI RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE.
Ritenuto, pertanto, di non dover riassumere i fatti di causa e le questioni afferenti le ragioni delle rispettive difese, il giudizio va affrontato nel merito.
L'azione risarcitoria viene incoata a seguito della ritenuta lesione della dignità personale dell'attore processuale, messa in discussione dalla divulgazione di fatti riportati in un documento stilato dalla convenuta nella qualità di professionista ( psicoterapeuta) incaricata di valutare il percorso psicologico di un soggetto non appartenenente al presente giudizio.
Parte istante, infatti, mette in discussione le modalità di esecuzione dell'accertamento effettuato contenente , secondo la prospettazione resa, deduzioni lesive della reputazione dell'attore.
In punto di diritto esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana ed il suo fondamento normativo è da rinvenirsi negli artt. 2 e 3 della Costituzione (Corte cost.
n. 184 del 1986, n. 479 del 1987).
Il concetto di reputazione ricomprende, dunque, sia l'onore in senso oggettivo, inteso come la stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive e opera, sia l'onore in senso soggettivo, inteso come il sentimento di ciascuno della propria dignità morale e della somma di qualità che ciascuno attribuisce a se stesso.
All'uopo, questo giudice, non intende discostarsi dal noto principio giuridico dell'“id quod plerunquae accidit” in termini di rapporto consequenziale tra causa ed effetto, tenendo conto anche delle recenti pronunzie della S.C. in materia, occorre, cioè, stabilire se sussista, a seguito di un evento accertato, una apprezzabile responsabilità da parte dell'autore del fatto , prima ancora di quantificarne le conseguenze in termini monetari.
E' dato incontestabile che nelle tutele risarcitorie chiunque intenda proporre una azione a riconoscimento del proprio diritto debba provvedere agli incombenti ex art. 2697 c.c.
A tal proposito va rammentato che, seppur è che la tutela della reputazione, sia personale, sia professionale, di un individuo trova la propria disciplina già nella
Costituzione , ai sensi degli artt. 2 e 3, dal punto di vista civilistico questa viene classificata quale diritto della personalità ed in quanto tale gode di un'ampia protezione che consente di dare sbocco a domande di risarcimento sia del danno patrimoniale sia di quello non patrimoniale.
L'evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale, poi, ha operato una distinzione tra la lesione alla reputazione della persona dalla reputazione professionale, sul presupposto che la prima determina una tutela “in re ipsa”, non occorrendo alcuna prova
(Cass.n.6507/2001), precisando che si tratta di un danno diverso da quello morale
(risarcibile in caso di reato) paragonabile al danno biologico, in quanto costituisce pregiudizio obiettivo di diritti che rientrano tra i fondamentali attribuiti alla personalità umana, come il decoro il prestigio e la dignità, trovando ristoro nell'art. 2043 c.c. secondo una lettura costituzionalmente orientata.
Il danno, infatti, è in “re ipsa” in quanto si realizza una perdita analoga a quella indicata dall'art. 1223 c.c., costituita da una diminuzione o da una privazione di un valore alla quale il risarcimento va commisurato, ovvero va valutata “in abstracto”, ossia con riferimento al contenuto della reputazione quale si è formata nella coscienza sociale di un determinato momento storico.
E' invece necessaria una specifica prova del danno quando si controverta di una lesione della reputazione professionale, trattandosi di un tipo di danno-conseguenza che resta risarcibile solamente quando sia dato prova delle conseguenze dei pregiudizi economici subiti per effetto dell'evento lesivo.( Cass. n.6507/2001).
Oltretutto, viene asseverato dalla giurisprudenza di legittimità un altro presupposto importante, ovvero che il risarcimento del danno non patrimoniale non richiede che la responsabilità dell'autore del fatto illecita sia accertata in procedimento penale, in quanto l'interpretazione conforme alla Costituzione dell'art. 2059 c.c. comporta che il danno ingiusto non sia identificato soltanto con il danno morale soggettivo ma anche nel danno derivante da una ingiusta lesione di un valore inerente alla persona( Cass.
n. 18210/2008; cfr. Cass. 8827/2003).
Inoltre, l'indagine del giudice deve indirizzarsi anche alla valutazione della gravità della lesione , della sua non futilità, da provarsi anche a mezzo presunzioni semplici(Cass.
n. 2226/2012).
Tanto in punto di diritto.
Dalla lettura del documento incriminato deve dedursi che lo stesso rappresenti una fase di un percorso della terapia pisicologica a cui si era sottoposta la sig,ra CP_4
il quale soggiace al diritto alla riservatezza , su tanto non potendo eccepire
[...]
l'attore processuale nel dolersi di non essere stato interpellato preventivamente.
Il documento in questione, pertanto, si sottrae per la sua specifica funzione di indirizzo del paziente verso un percorso terapeutico, ad una automatica definizione di elaborato peritale, istituto giuridico per il quale , nel corso di un processo, il parere dell'esperto viene formulato nell'ambito di un contraddittorio tra i contendenti.
V'è più che le frasi incriminate, inserite nell'ambito del contesto comunicativo medico- paziente, vengono riportate dalla convenuta quali espressioni della sig. CP_4
, e, pertanto, non trovano il loro fondamento su di un apprezzamento svolto
[...]
dal redattore dell'atto. Va , altresì, osservato che il documento in esame si è formato in una epoca anteriore anteriore al giudizio ( 24 febbraio 2020) notificato il 21 05 2020 intentato per consentire dai nonni per ottenere il diritto di visita dei nipoti, restando un mero atto di parte riservato alla committente dal quale deve considerarsi l'estraneità delle finalità del suo utilizzo da parte della redattrice.
Non vi è prova, poi, che il contenuto dell'atto in esame abbia avuto diffusione territoriale in tal guisa da ledere la reputazione dell'attore , scaturendone il diritto al risarcimento conseguenziale.
Ancor più sfumata, poi, appare la posizione della la quale appare Controparte_2
evocata in giudizio per una forma di responsabilità “ex recepto “ex art. 2049 c.c. , posto che la norma si applica se esiste un rapporto che attribuisce il potere direzionale e decisionale a padroni e committenti, di cui è tipico quello di lavoro subordinato , la cui prova della sussistenza risulta del tutto carente nel processo.
In sintesi, la domanda va rigettata in quanto infondata.
Circa il regime delle spese processuali , questo giudice, stante la peculierità del thema decidendum , pur tenuto conto dei principi regolativi di cui all'art 91 cpc, ritiene oppotuno compensale del tutto tra le parti del processo.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Compensa del tutto le spese e competenze di giudizio tra tutte le parti del processo.
Così deciso in Nola 11 aprile 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata