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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/04/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7126/2024 R.G.
N. 7126-1/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 11/12/2024 da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'avv. Mariachiara Sofia ERAMO, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. Livio PESENTI, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da verbale di udienza del 3 aprile 2025; per il resistente: come da verbale di udienza del 3 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso regolarmente depositato, qualificato “per modifica delle condizioni di divorzio con riferimento al regime di affido della minore e al mantenimento della moglie e della minore”, la signora ha domandato in via d'urgenza e inaudita altera parte ai sensi Parte_1 degli art. 473 bis.15 e 473 bis.38 c.p.c. l'immediato collocamento presso di sé della figlia minore
, nata il [...] (doc. 3 ricorrente) dall'unione coniugale col signor Per_1 CP_1
disponendo le modalità di attuazione idonee ad evitare il pericolo di sottrazione della stessa, di ordinare alle forze dell'Ordine di contattare la ricorrente, una volta rintracciata la minore, il divieto di avvicinamento nei confronti del resistente e dei nonni paterni all'abitazione e ai luoghi frequentati dalla madre e dalla minore, il divieto di espatrio della bambina, il pagamento di un assegno di mantenimento per la ricorrente e la figlia, oltre all'intera attribuzione dell'assegno unico, e di disporre in ogni caso l'intervento urgente dei servizi sociali competenti per verificare lo stato di salute della bambina;
nel merito, ha chiesto l'affido super esclusivo di con collocamento presso di sé, la Per_1
regolamentazione in forma protetta delle visite col padre, un assegno di 400 euro per il mantenimento della minore, oltre al 100% delle spese straordinarie e dell'assegno unico, e un assegno per il suo mantenimento di 250 euro mensili.
Con decreto emesso il 13 dicembre 2024, il Giudice relatore ha rigettato l'istanza di provvedimenti inaudita altera parte, evidenziando il tempo decorso dalla dedotta sottrazione della minore, risalente al 10 luglio 2024, senza che la ricorrente si fosse prontamente attivata sporgendo denuncia dinanzi alle competenti autorità, e ha fissato l'udienza per la discussione delle domande avanzate in via preliminare ed urgente, trattate nell'ambito del sub procedimento n. 7126-1/2024 R.G. all'udienza del 23 gennaio 2025.
Con separato decreto emesso in pari data, è stata fissata l'udienza di trattazione del merito della causa, celebrata il 3 aprile 2025.
Il resistente, regolarmente costituitosi nell'ambito del sub procedimento, ha preliminarmente chiesto la sospensione della causa per litispendenza internazionale ai sensi dell'art. 7 della legge n. 218/1995, essendo pendenti dinanzi al Tribunale di Zagazig (Governatorato di Sharkia - Egitto) due cause relative alla modifica delle condizioni di divorzio (doc. 2 resisente); nel merito, ha contestato la ricostruzione avversaria e ha chiesto, in caso di mancata sospensione della causa, l'affido super esclusivo della minore con collocamento presso di sé, la regolamentazione degli incontri madre-figlia in forma protetta, un mantenimento per la figlia di 200 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'attribuzione dell'intero assegno unico e il divieto di avvicinamento della ricorrente all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dal resistente e alla minore.
All'esito dell'udienza di discussione delle domande avanzate in via d'urgenza, il Giudice relatore ha rigettato l'istanza di sospensione per litispendenza internazionale avanzata dalla parte resistente e ha riservato ogni decisione unitamente al merito, ritenendo preliminarmente necessario accertare l'ammissibilità della domanda, giacché la “copia di iscrizione di divorzio” prodotta da entrambe le parti (doc. 4 ricorrente e doc. 2 resistente) non poteva configurare una sentenza o altro provvedimento straniero riconoscibile, ai sensi degli art. 64 e 65 della legge n. 218/1995, e idoneo ad attestare l'avvenuto scioglimento del vincolo coniugale, i motivi del divorzio e il passaggio in giudicato della pronuncia.
Costituitosi nel giudizio principale, il resistente ha preliminarmente richiesto di accertare e dichiarare l'improcedibilità o comunque l'inammissibilità della domanda per carenza del passaggio in giudicato della decisione oggetto di modifica;
nel merito ha insistito sull'adozione dei provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore.
All'udienza del 3 aprile 2025, la ricorrente, con l'assistenza dell'interprete all'uopo nominato, e il resistente sono stati liberamente sentiti sui fatti di causa e, nel precisare le proprie conclusioni, la difesa della signora ha insistito per l'accoglimento delle istanze già Parte_1
formulate sia in via indifferibile ed urgente sia nel merito, mentre la difesa del signor a chiesto CP_1 di trattenere la causa in decisione al fine di accertare l'improcedibilità o inammissibilità del giudizio e in subordine ha insistito sulle istanze istruttorie come da memoria ex art. 473 bis.17, opponendosi alle richieste avversarie.
Con ordinanza riservata, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, risultando preliminarmente necessario – anche rispetto all'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti
(oggetto del sub procedimento) – accertare l'ammissibilità della domanda, trattandosi di questione che potrebbe determinare la definizione in rito della causa.
Tanto premesso, vale la pena ricordare che, per orientamento consolidato della Suprema Corte applicabile analogicamente anche al divorzio, la facoltà dei coniugi separati di domandare la modificazione dei provvedimenti risultanti dalla sentenza di separazione in ordine agli effetti di questa riguardanti i coniugi medesimi e la prole presuppone il passaggio in giudicato di tale sentenza, quale evento che costituisce appunto un presupposto processuale in senso tecnico e non una condizione dell'azione, talché la sua sussistenza va accertata con riferimento al momento della domanda, non potendosi attribuire rilievo alla sua sopravvenienza nel successivo corso del procedimento e prima della decisione (Cass., sez. un., 27 luglio 1993, n. 8389).
È indubbio che il principio debba trovare applicazione anche quando il provvedimento di cui si chiede la modifica sia stato emesso da un'autorità straniera e il Tribunale di Bergamo si è già pronunciato in tal senso, dichiarando l'inammissibilità di un giudizio di modifica per carenza di prove in ordine alla natura definitiva della decisione straniera (v. Trib. Bergamo, decreto 23.2.23, procedimento n.
1614/2021 V.G.). In linea con l'orientamento accolto dalla giurisprudenza di legittimità e fatto proprio da questo
Tribunale, il Giudice relatore ha quindi domandato, col decreto di fissazione di udienza del 13 dicembre 2024, il deposito del provvedimento di divorzio con traduzione asseverata e attestazione del passaggio in giudicato, rilevando con ordinanza del 29 gennaio 2025, resa nell'ambito del sub procedimento, come l'acquisizione della decisione straniera con attestazione del passaggio in giudicato fosse condizione di ammissibilità della domanda e risultasse indispensabile anche al fine di verificare la riconoscibilità del provvedimento straniero in Italia.
A fronte dell'eccezione sollevata e alla quale il resistente ha aderito, la ricorrente, che è gravata del relativo onere, non ha tuttavia offerto la prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio assunta dall'autorità egiziana e della quale ha domandato la modifica.
Esaminando nel dettaglio la documentazione prodotta, si osserva quanto segue.
Entrambe le parti hanno depositato una “copia di iscrizione di divorzio” da cui risulta che il 17 luglio
2024 è stato iscritto presso il comune di EL l'atto di divorzio, rilasciato dall'Ufficiale dello Stato civile il 16 luglio 2024, da cui è indicato il “tipo di divorzio” in primo reazionario nell'atto depositato dalla ricorrente e rilasciato il 21 novembre 2024 (doc. 4 ricorrente), primo divorzio revocabile nell'atto deposito dal resistente e rilasciato il 6 agosto 2024 (doc. 2 resistente).
Secondo quanto già rilevato dal Giudice relatore e condiviso dal Collegio, tali documenti non configurano né una sentenza, né altro provvedimento straniero, ai sensi degli art. 64 e 65 della legge n. 218/1995, idoneo ad attestare l'avvenuto scioglimento del vincolo coniugale, i motivi del divorzio e il passaggio in giudicato della pronuncia e sono dunque inidonei a consentire al Tribunale tanto una verifica sui presupposti processuali della domanda, tanto un accertamento sulla riconoscibilità in
Italia della decisione straniera.
L'atto di divorzio depositato dalla ricorrente è invece qualificabile quale provvedimento dell'autorità straniera, da cui risulta che il signor ha dichiarato alla moglie, il 16 luglio 2024, “sei CP_1 divorziata” e tale divorzio – che, si legge nell'atto, era il primo reazionario - è stato legalizzato il giorno seguente dal Notaio di di competenza del Tribunale dello Stato personale di Per_2
EL (doc. 9 ricorrente).
Difettando un'attestazione del passaggio in giudicato, non rintracciabile nell'atto prodotto, la difesa della ricorrente ha tentato di ovviare a tale carenza rappresentando: - che, secondo la legislazione vigente in Egitto, la pronuncia diventa definitiva decorsi tre mesi e chiedendo di acquisire il testo della legge straniera onde verificarlo;
- che dal certificato anagrafico dello stato civile il signor CP_1
risulta di stato libero per divorzio (doc. 10 ricorrente) e il 15 dicembre 2024 risulta aver contratto matrimonio con un'altra donna nel comune di EL (doc. 19 ricorrente); - che nella copia di divorzio rilasciata il 21 novembre 2024 non è indicata la revocabilità del divorzio. Ad avviso di questo giudicante, gli argomenti dedotti dalla ricorrente non possono trovare accoglimento e risultano destituiti di fondamento, in quanto inidonei a dimostrare il passaggio in giudicato della decisione straniera, requisito che non può essere implicitamente dedotto, bensì richiede un'attestazione rilasciata dall'autorità competente.
Più precisamente, la legge straniera, anche qualora venisse acquisita, non consentirebbe a questo
Tribunale di verificare la sussistenza del presupposto processuale richiesto dall'ordinamento, considerato che, pur essendo decorsi tre mesi dalla data del divorzio, le parti potrebbero medio tempore aver impugnato la decisione. Tanto è vero che la sua produzione è richiesta anche per le decisioni emesse dal Tribunale italiano, come precisato nelle prime indicazioni operative condivise dalla Sezione Famiglia col Foro di Bergamo in occasione della SUL NUOVO Parte_2
PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE DOPO LA RIFORMA
CARTABIA (consultabili on line).
Una tale attestazione non potrebbe essere surrogata neppure dal certificato anagrafico dello stato civile del signor poiché, anzitutto, il matrimonio non risulta trascritto (v. verbale 3.4.25) e CP_1 quindi neppure il divorzio e in ogni caso l'accertamento sulla portata definitiva della decisione straniera compete al Tribunale e non all'Ufficio dello Stato civile.
Il fatto poi che il resistente abbia contratto nuove nozze nel suo Stato d'origine, ove è consentita la poligamia, non prova il passaggio in giudicato del divorzio. Anche in tal caso, l'accertamento sui presupposti della domanda spetta a questo giudice, che non potrebbe fare affidamento sulla circostanza dedotta.
Da ultimo, pare superfluo rilevare come l'omessa indicazione della revocabilità della decisione non possa dimostrare il suo passaggio in giudicato.
La domanda deve essere pertanto dichiarata inammissibile, non essendovi prova della natura definitiva del divorzio pronunciato all'estero tra i coniugi, oggetto del presente giudizio di modifica.
Resta pertanto assorbita ogni ulteriore e diversa istanza di merito avanzata da entrambe le parti in via principale e nell'ambito del sub procedimento.
Considerata la complessità e la peculiarità della causa, derivante dagli elementi di internazionalità della fattispecie e dalla difficoltà di reperire la documentazione straniera richiesta ai fini dell'ammissibilità della domanda, le spese di lite relative al giudizio principale e al sub procedimento vengono integralmente compensate.
Le spese per l'assistenza prestata in udienza dall'interprete vengono poste integralmente a carico della ricorrente, essendo stato nominato nel suo interesse, e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in merito al procedimento n. 7126/2024 e n. 7126-1/2024 R.G., assorbita o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte resistente così statuisce: dichiara l'inammissibilità del ricorso;
dichiara assorbita ogni altra istanza, anche relativa al sub procedimento n. 7126-1/2024 R.G.; pone in via definitiva a carico della ricorrente le spese sostenute per l'assistenza dell'interprete, come liquidate con separato decreto;
dichiara compensate le spese di lite relative al giudizio principale e al sub procedimento.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
N. 7126-1/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 11/12/2024 da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'avv. Mariachiara Sofia ERAMO, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. Livio PESENTI, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da verbale di udienza del 3 aprile 2025; per il resistente: come da verbale di udienza del 3 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso regolarmente depositato, qualificato “per modifica delle condizioni di divorzio con riferimento al regime di affido della minore e al mantenimento della moglie e della minore”, la signora ha domandato in via d'urgenza e inaudita altera parte ai sensi Parte_1 degli art. 473 bis.15 e 473 bis.38 c.p.c. l'immediato collocamento presso di sé della figlia minore
, nata il [...] (doc. 3 ricorrente) dall'unione coniugale col signor Per_1 CP_1
disponendo le modalità di attuazione idonee ad evitare il pericolo di sottrazione della stessa, di ordinare alle forze dell'Ordine di contattare la ricorrente, una volta rintracciata la minore, il divieto di avvicinamento nei confronti del resistente e dei nonni paterni all'abitazione e ai luoghi frequentati dalla madre e dalla minore, il divieto di espatrio della bambina, il pagamento di un assegno di mantenimento per la ricorrente e la figlia, oltre all'intera attribuzione dell'assegno unico, e di disporre in ogni caso l'intervento urgente dei servizi sociali competenti per verificare lo stato di salute della bambina;
nel merito, ha chiesto l'affido super esclusivo di con collocamento presso di sé, la Per_1
regolamentazione in forma protetta delle visite col padre, un assegno di 400 euro per il mantenimento della minore, oltre al 100% delle spese straordinarie e dell'assegno unico, e un assegno per il suo mantenimento di 250 euro mensili.
Con decreto emesso il 13 dicembre 2024, il Giudice relatore ha rigettato l'istanza di provvedimenti inaudita altera parte, evidenziando il tempo decorso dalla dedotta sottrazione della minore, risalente al 10 luglio 2024, senza che la ricorrente si fosse prontamente attivata sporgendo denuncia dinanzi alle competenti autorità, e ha fissato l'udienza per la discussione delle domande avanzate in via preliminare ed urgente, trattate nell'ambito del sub procedimento n. 7126-1/2024 R.G. all'udienza del 23 gennaio 2025.
Con separato decreto emesso in pari data, è stata fissata l'udienza di trattazione del merito della causa, celebrata il 3 aprile 2025.
Il resistente, regolarmente costituitosi nell'ambito del sub procedimento, ha preliminarmente chiesto la sospensione della causa per litispendenza internazionale ai sensi dell'art. 7 della legge n. 218/1995, essendo pendenti dinanzi al Tribunale di Zagazig (Governatorato di Sharkia - Egitto) due cause relative alla modifica delle condizioni di divorzio (doc. 2 resisente); nel merito, ha contestato la ricostruzione avversaria e ha chiesto, in caso di mancata sospensione della causa, l'affido super esclusivo della minore con collocamento presso di sé, la regolamentazione degli incontri madre-figlia in forma protetta, un mantenimento per la figlia di 200 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'attribuzione dell'intero assegno unico e il divieto di avvicinamento della ricorrente all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dal resistente e alla minore.
All'esito dell'udienza di discussione delle domande avanzate in via d'urgenza, il Giudice relatore ha rigettato l'istanza di sospensione per litispendenza internazionale avanzata dalla parte resistente e ha riservato ogni decisione unitamente al merito, ritenendo preliminarmente necessario accertare l'ammissibilità della domanda, giacché la “copia di iscrizione di divorzio” prodotta da entrambe le parti (doc. 4 ricorrente e doc. 2 resistente) non poteva configurare una sentenza o altro provvedimento straniero riconoscibile, ai sensi degli art. 64 e 65 della legge n. 218/1995, e idoneo ad attestare l'avvenuto scioglimento del vincolo coniugale, i motivi del divorzio e il passaggio in giudicato della pronuncia.
Costituitosi nel giudizio principale, il resistente ha preliminarmente richiesto di accertare e dichiarare l'improcedibilità o comunque l'inammissibilità della domanda per carenza del passaggio in giudicato della decisione oggetto di modifica;
nel merito ha insistito sull'adozione dei provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore.
All'udienza del 3 aprile 2025, la ricorrente, con l'assistenza dell'interprete all'uopo nominato, e il resistente sono stati liberamente sentiti sui fatti di causa e, nel precisare le proprie conclusioni, la difesa della signora ha insistito per l'accoglimento delle istanze già Parte_1
formulate sia in via indifferibile ed urgente sia nel merito, mentre la difesa del signor a chiesto CP_1 di trattenere la causa in decisione al fine di accertare l'improcedibilità o inammissibilità del giudizio e in subordine ha insistito sulle istanze istruttorie come da memoria ex art. 473 bis.17, opponendosi alle richieste avversarie.
Con ordinanza riservata, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, risultando preliminarmente necessario – anche rispetto all'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti
(oggetto del sub procedimento) – accertare l'ammissibilità della domanda, trattandosi di questione che potrebbe determinare la definizione in rito della causa.
Tanto premesso, vale la pena ricordare che, per orientamento consolidato della Suprema Corte applicabile analogicamente anche al divorzio, la facoltà dei coniugi separati di domandare la modificazione dei provvedimenti risultanti dalla sentenza di separazione in ordine agli effetti di questa riguardanti i coniugi medesimi e la prole presuppone il passaggio in giudicato di tale sentenza, quale evento che costituisce appunto un presupposto processuale in senso tecnico e non una condizione dell'azione, talché la sua sussistenza va accertata con riferimento al momento della domanda, non potendosi attribuire rilievo alla sua sopravvenienza nel successivo corso del procedimento e prima della decisione (Cass., sez. un., 27 luglio 1993, n. 8389).
È indubbio che il principio debba trovare applicazione anche quando il provvedimento di cui si chiede la modifica sia stato emesso da un'autorità straniera e il Tribunale di Bergamo si è già pronunciato in tal senso, dichiarando l'inammissibilità di un giudizio di modifica per carenza di prove in ordine alla natura definitiva della decisione straniera (v. Trib. Bergamo, decreto 23.2.23, procedimento n.
1614/2021 V.G.). In linea con l'orientamento accolto dalla giurisprudenza di legittimità e fatto proprio da questo
Tribunale, il Giudice relatore ha quindi domandato, col decreto di fissazione di udienza del 13 dicembre 2024, il deposito del provvedimento di divorzio con traduzione asseverata e attestazione del passaggio in giudicato, rilevando con ordinanza del 29 gennaio 2025, resa nell'ambito del sub procedimento, come l'acquisizione della decisione straniera con attestazione del passaggio in giudicato fosse condizione di ammissibilità della domanda e risultasse indispensabile anche al fine di verificare la riconoscibilità del provvedimento straniero in Italia.
A fronte dell'eccezione sollevata e alla quale il resistente ha aderito, la ricorrente, che è gravata del relativo onere, non ha tuttavia offerto la prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio assunta dall'autorità egiziana e della quale ha domandato la modifica.
Esaminando nel dettaglio la documentazione prodotta, si osserva quanto segue.
Entrambe le parti hanno depositato una “copia di iscrizione di divorzio” da cui risulta che il 17 luglio
2024 è stato iscritto presso il comune di EL l'atto di divorzio, rilasciato dall'Ufficiale dello Stato civile il 16 luglio 2024, da cui è indicato il “tipo di divorzio” in primo reazionario nell'atto depositato dalla ricorrente e rilasciato il 21 novembre 2024 (doc. 4 ricorrente), primo divorzio revocabile nell'atto deposito dal resistente e rilasciato il 6 agosto 2024 (doc. 2 resistente).
Secondo quanto già rilevato dal Giudice relatore e condiviso dal Collegio, tali documenti non configurano né una sentenza, né altro provvedimento straniero, ai sensi degli art. 64 e 65 della legge n. 218/1995, idoneo ad attestare l'avvenuto scioglimento del vincolo coniugale, i motivi del divorzio e il passaggio in giudicato della pronuncia e sono dunque inidonei a consentire al Tribunale tanto una verifica sui presupposti processuali della domanda, tanto un accertamento sulla riconoscibilità in
Italia della decisione straniera.
L'atto di divorzio depositato dalla ricorrente è invece qualificabile quale provvedimento dell'autorità straniera, da cui risulta che il signor ha dichiarato alla moglie, il 16 luglio 2024, “sei CP_1 divorziata” e tale divorzio – che, si legge nell'atto, era il primo reazionario - è stato legalizzato il giorno seguente dal Notaio di di competenza del Tribunale dello Stato personale di Per_2
EL (doc. 9 ricorrente).
Difettando un'attestazione del passaggio in giudicato, non rintracciabile nell'atto prodotto, la difesa della ricorrente ha tentato di ovviare a tale carenza rappresentando: - che, secondo la legislazione vigente in Egitto, la pronuncia diventa definitiva decorsi tre mesi e chiedendo di acquisire il testo della legge straniera onde verificarlo;
- che dal certificato anagrafico dello stato civile il signor CP_1
risulta di stato libero per divorzio (doc. 10 ricorrente) e il 15 dicembre 2024 risulta aver contratto matrimonio con un'altra donna nel comune di EL (doc. 19 ricorrente); - che nella copia di divorzio rilasciata il 21 novembre 2024 non è indicata la revocabilità del divorzio. Ad avviso di questo giudicante, gli argomenti dedotti dalla ricorrente non possono trovare accoglimento e risultano destituiti di fondamento, in quanto inidonei a dimostrare il passaggio in giudicato della decisione straniera, requisito che non può essere implicitamente dedotto, bensì richiede un'attestazione rilasciata dall'autorità competente.
Più precisamente, la legge straniera, anche qualora venisse acquisita, non consentirebbe a questo
Tribunale di verificare la sussistenza del presupposto processuale richiesto dall'ordinamento, considerato che, pur essendo decorsi tre mesi dalla data del divorzio, le parti potrebbero medio tempore aver impugnato la decisione. Tanto è vero che la sua produzione è richiesta anche per le decisioni emesse dal Tribunale italiano, come precisato nelle prime indicazioni operative condivise dalla Sezione Famiglia col Foro di Bergamo in occasione della SUL NUOVO Parte_2
PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE DOPO LA RIFORMA
CARTABIA (consultabili on line).
Una tale attestazione non potrebbe essere surrogata neppure dal certificato anagrafico dello stato civile del signor poiché, anzitutto, il matrimonio non risulta trascritto (v. verbale 3.4.25) e CP_1 quindi neppure il divorzio e in ogni caso l'accertamento sulla portata definitiva della decisione straniera compete al Tribunale e non all'Ufficio dello Stato civile.
Il fatto poi che il resistente abbia contratto nuove nozze nel suo Stato d'origine, ove è consentita la poligamia, non prova il passaggio in giudicato del divorzio. Anche in tal caso, l'accertamento sui presupposti della domanda spetta a questo giudice, che non potrebbe fare affidamento sulla circostanza dedotta.
Da ultimo, pare superfluo rilevare come l'omessa indicazione della revocabilità della decisione non possa dimostrare il suo passaggio in giudicato.
La domanda deve essere pertanto dichiarata inammissibile, non essendovi prova della natura definitiva del divorzio pronunciato all'estero tra i coniugi, oggetto del presente giudizio di modifica.
Resta pertanto assorbita ogni ulteriore e diversa istanza di merito avanzata da entrambe le parti in via principale e nell'ambito del sub procedimento.
Considerata la complessità e la peculiarità della causa, derivante dagli elementi di internazionalità della fattispecie e dalla difficoltà di reperire la documentazione straniera richiesta ai fini dell'ammissibilità della domanda, le spese di lite relative al giudizio principale e al sub procedimento vengono integralmente compensate.
Le spese per l'assistenza prestata in udienza dall'interprete vengono poste integralmente a carico della ricorrente, essendo stato nominato nel suo interesse, e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in merito al procedimento n. 7126/2024 e n. 7126-1/2024 R.G., assorbita o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte resistente così statuisce: dichiara l'inammissibilità del ricorso;
dichiara assorbita ogni altra istanza, anche relativa al sub procedimento n. 7126-1/2024 R.G.; pone in via definitiva a carico della ricorrente le spese sostenute per l'assistenza dell'interprete, come liquidate con separato decreto;
dichiara compensate le spese di lite relative al giudizio principale e al sub procedimento.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo