Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 26 luglio 2023
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/02/2026, n. 3361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3361 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03361/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14161/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14161 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Primed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza della Repubblica, 1/A;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato Regioni ed Unificata; Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e Conferenza delle Regioni e Province Autonome, non costituite in giudizio;
nei confronti
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini e Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Cristiano Bosin in Roma, viale delle Milizie, 34;
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Autonoma Siciliana, Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle d’Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Regione Autonoma Trentino Alto Adige, Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche e Rays S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo,
- del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 06/07/2022 pubblicato in G.U. n. 216 del 15/09/2022, avente ad oggetto “ certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ” e relativi allegati;
- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/10/2022 avente ad oggetto “ adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ” pubblicato in G.U. 251 del 26/10/2022;
- della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413;
- degli atti delle Regioni e delle Province Autonome di ricognizione della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, non conosciuti;
- dell’Accordo in sede di Conferenza Stato/Regioni/Provincie Autonome, relativo alla spesa per gli anni 2015-2016-2017-2018, Rep. 181/CSR del 7/11/2019;
- dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14/9/22 e dell’intesa raggiunta dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Rep. 213/CSR del 28/09/2022;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27 dicembre 2022 e depositato in data 29 dicembre 2022,
per l’annullamento
- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche del 14/12/2022 n. 52 avente ad oggetto “ Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216 ”, e dei relativi allegati;
- della nota della Regione Marche di avvio del procedimento del 14/11/2022 prot. 1407128 avente ad oggetto: “ comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015 ”;
- della nota della Regione Marche del 14/12/2022 prot. 14/12/2022 avente ad oggetto: “ Riscontro alla richiesta accesso Atti pay back Dispositivi Medici DM 6.7.2022. ” e dei relativi allegati;
- della Determina del Direttore Generale Asur n° 466 del 26 agosto 2019 avente ad oggetto: “ Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, art. 9ter “razionalizzazione della spesa per beni e servizi dispositivi medici e farmaci commi 8 e 9 – ricognizione dispositivi medici anni 2015-2018 ”, con successiva rettifica n° 706 del 14 novembre 2022 “ Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, art. 9ter ‘razionalizzazione della spesa per beni e servizi dispositivi medici e farmaci commi 8 e 9 – ricognizione dispositivi medici anni 2015- 2018-rettifica allegato determina DG 466/2019’ ”, e dei relativi allegati;
- della Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n° 708 del 21 agosto 2019 avente ad oggetto: “ Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, art. 9ter “razionalizzazione della spesa per beni e servizi dispositivi medici e farmaci commi 8 e 9 – ricognizione dispositivi medici anni 2015-2018 ”, e dei relativi allegati;
- della Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n° 481 del 22 agosto 2019 avente ad oggetto: “ ricognizione della spesa sostenuta per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018 ”, e dei relativi allegati.
- della Determina del Direttore Generale dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA Ancona n° 348 del 11 settembre 2019 avente ad oggetto: “ adempimento verifica ministeriale sull’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9ter commi 8 e 9 D.L. n. 78/2015 convertito con modificazioni dalla L. 125/2015- anni 2015, 2016, 2017, 2018 -Por Inrca Marche ” e dei relativi allegati;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
- del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 06/07/2022 pubblicato in G.U. n. 216 del 15/09/2022, avente ad oggetto “ certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ” e relativi allegati;
- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/10/2022 avente ad oggetto “ adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ” pubblicato in G.U. 251 del 26/10/2022;
- della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413;
- degli atti delle Regioni e delle Province Autonome di ricognizione della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, non conosciuti;
- dell’Accordo in sede di Conferenza Stato/Regioni/Provincie Autonome, relativo alla spesa per gli anni 2015-2016-2017-2018, Rep. 181/CSR del 7/11/2019
- dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14/9/22 ed intesa raggiunta dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Rep. 213/CSR del 28/09/2022;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
C) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato 26 giugno 2025 e depositato in data 10 luglio 2025,
- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 14 del 14/03/2025 avente ad oggetto: “ Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ” e del relativo Allegato A avente ad oggetto “ Elenco Aziende Fornitrici di dispositivi medici e relativi importi di Ripiano ”, pubblicato per estremi sul BUR n. 38 del 28.4.2025;
- di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti del dicembre 2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Regione Marche, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato Regioni ed Unificata, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, della Regione Sicilia e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. LU AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società ricorrente ha dato avvio a un complesso e articolato contenzioso avverso i provvedimenti con i quali è stata data attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali per la spesa dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’articolo 9- ter del d.-l. 19 giugno 2015, n. 78, recante “ Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali ”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
Premesso, inoltre, che con due ulteriori ricorsi per motivi aggiunti la società ricorrente ha impugnato gli ulteriori atti e provvedimenti indicati in epigrafe, ossia i provvedimenti regionali applicativi di quelli impugnati con il ricorso introduttivo;
Rilevato che la società ricorrente, con memoria depositata in data 27 ottobre 2025 ha dedotto di aver “ provveduto, nel termine di legge, al versamento della quota di payback 2015-2018 da essa dovuta, nella percentuale ‘ridotta’ da ultimo definita del 25% come da L. 118/2025 ”, ritenendo che tale pagamento “ abbia fatto venir meno l’interesse della ricorrente alle impugnative proposte con il ricorso, e relativi motivi aggiunti […] che sono, pertanto, divenute improcedibili; ovvero rispetto ad essi si chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere ”, con compensazione delle spese di lite;
Atteso che durante la discussione della causa tenutasi nel corso dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 novembre 2025, il patrono della società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e ciò è stato fatto debitamente constare nel verbale d’udienza;
Ritenuto, quindi, che alla luce di quanto dichiarato dalla società ricorrente nel corso dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 novembre 2025 e fatto constare nel relativo verbale, i ricorsi in esame debbano essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35, comma 1, lett. c) , c.p.a. Infatti, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del proposto gravame, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, stante la vigenza del “ principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 4033 del 3 maggio 2024);
Ritenuto che le spese di lite possano essere integralmente compensate tra le parti, in ragione dell’avvenuta definizione in rito del giudizio e della complessità della vicenda contenziosa oggetto di trattazione,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AL PP TA, Presidente FF
LU AR, Referendario, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU AR | AL PP TA |
IL SEGRETARIO