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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/06/2024, n. 2905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2905 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania - Terza Sezione Civile - composta da: 1) Dott.ssa Grazia LONGO Presidente rel. ed est.
2) Dott. Gaetano CATALDO Giudice
3) Dott. Angelo PAPPALARDO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1279/2014 R.G., avente per oggetto:
“azione di riduzione”;
TRA
, c.f. , e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, c.f. , entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2
dall'avv. IU Castiglione giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , Controparte_1 C.F._3 [...]
, c.f. , E CP_2 C.F._4 Controparte_3
, c.f. , tutti rappresentato e
[...] C.F._5
difeso dall'avv. Vanessa Lampuri giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA all'udienza del 20 febbraio 2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
e convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale i Parte_2
fratelli e , nonché la moglie di Controparte_1 Controparte_2
quest'ultimo, ed esponevano che in data Controparte_3
17 giugno 2013 era deceduta in AN la loro madre , Parte_3
lasciando quali eredi legittimi il marito, , e i cinque Controparte_4
figli, , , e IU;
che Controparte_1 Pt_2 Parte_1 Pt_4
la madre in vita aveva distribuito “la quasi totalità dei beni” dell'asse ereditario;
che, in particolare, aveva donato, con atto dell'1 ottobre 2009 del notaio in Milano, al figlio la nuda Persona_1 Controparte_1
proprietà delle unità immobiliari site in AN via Luigi Einaudi n. 19,
costituite da un appartamento, identificato nel N.C.E.U. di AN al foglio 75, mappale 2111 sub 2, piano 1, cat. A/2, classe 5, vani 6,5, e da un'autorimessa, identificata nel N.C.E.U. di AN al foglio 75, sub
7, piano S/1, cat. C/6, classe 7; che la stessa, unitamente al marito, aveva cointestato al figlio , anche il conto corrente presso Controparte_1
l'agenzia di AN;
che, inoltre, con atto simulato di compravendita dell'11 agosto 2005 la de cuius aveva donato al figlio IU e alla di lui moglie un terreno agrumeto sito in Controparte_3
territorio di Regalbuto censito al i Regalbuto al foglio 37, part. Org_1
977, classe U, are 52, 70 ca., per un importo di euro 17.700,00 dichiarando nell'atto che il prezzo era stato pagato in data anteriore;
che, ancora, con atto simulato di compravendita del 26 marzo 2012 la aveva venduto simulatamente sempre al figlio IU e alla di Pt_3
lui moglie un fabbricato censito al Controparte_3 Org_1
del comune di Regalbuto al foglio 37, part. 978, cat. A/4, classe 2, vani
3,5 per un importo di euro 13.000,00 dichiarando nell'atto che il prezzo
2 era stato pagato in data anteriore al 4 luglio 2006; che sussisteva, a causa di dette donazioni, la lesione della quota di eredità riservata ad essi attori.
Indi, chiedevano di accertare le dette donazioni e di ordinare ai convenuti di restituire alla massa ereditaria tutti i beni ricevuti o di imputarne il valore;
di calcolare le quote e poi disporre lo scioglimento della comunione;
di ordinare ad di esibire Controparte_1
l'estratto, degli ultimi 10 anni, del conto corrente cointestato con i genitori e di ordinare al predetto di conferire alla massa tutte le somme dallo stesso prelevate trattandosi di somme della de cuius.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti e chiedevano il rigetto delle domande perché infondate.
In corso di causa, le parti depositavano atti di transazione della causa del 23 giugno 2014 e del 26 novembre 2021; con la prima l'attore transigeva la causa de qua con tutte le parti convenute, Parte_2
mentre transigeva con il fratello Parte_1 Controparte_1
la domanda relativa alla donazione della nuda proprietà degli immobili di via Luigi Einaudi in AN, mentre esplicitamente dichiarava di voler continuare la causa con riferimento alle parti convenute CP_2
e e con in
[...] Controparte_3 Controparte_1
relazione alla domanda di restituzione delle somme relative al conto corrente cointestato con i genitori.
Indi, all'udienza del 20 febbraio 2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 Ciò detto in punto di fatto, è pacifico in giurisprudenza ritenere che la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale già prospettata, facciano venir meno la necessità della pronuncia in precedenza richiesta;
le circostanze sopraggiunte devono riferirsi a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da tutte le parti, perché ove su di esse sorga contrasto, nessuna conseguenza giuridica può derivarne ai fini della predetta cessazione
(cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n.21757/2021).
Di certo costituisce una circostanza idonea a far venir meno la posizione di contrasto un atto di transazione tra le parti, le quali risolvono fuori dal processo la controversia.
Nella fattispecie in esame è stata prodotta una transazione,
sottoscritta da tutte le parti, con cui le stesse hanno regolato i loro rapporti, l'uno, l'attore , con riferimento all'intero Parte_2
oggetto di lite, mentre, l'altra, solo con Parte_1
riferimento alla posizione del fratello e Controparte_1
limitatamente alla donazione degli immobili di AN via Luigi
Einaudi; il difensore della controparte ha riconosciuto la transazione e ha ammesso appunto la definizione bonaria della presente controversia nei limiti sopra indicati.
Indi, non sussistendo alcuna posizione di contrasto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra e tutti i Parte_2
convenuti, nonché tra e Parte_1 Controparte_1
limitatamente alla domanda suindicata in quanto non sussiste più alcuna contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e
4 conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.
Le spese processuali relative alle dette domanda vanno compensate tra le parti.
___________________
Passando, ora, all'esame delle altre domande non oggetto della transazione sottoscritta da , va premesso che Parte_1
l'attrice ha formulato, innanzitutto, nei confronti dei coniugi – Pt_1
le seguenti domande: CP_3
“1) … accertare e dichiarare avvenute le donazioni indirette, da parte di in favore del figlio e della di Parte_3 Controparte_2
lei moglie , del terreno e dell'annesso Controparte_3
fabbricato …; donazioni indirette attuate con atti pubblici di compravendita simulati stipulati … rispettivamente in data …;
2) per l'effetto, ordinare a e Controparte_2 Controparte_3
, non dispensato dalla collazione, di restituire alla massa
[...]
attiva ereditaria i suddetti terreno e fabbricato o in subordine, imputarne il valore alla propria porzione” (cfr. atto di citazione).
Orbene, osserva il collegio che è evidente il richiamo alla collazione dei beni, a dire dell'attrice, donati, dalla de cuius al figlio e alla nuora,
con atto simulato di compravendita;
in altri termini, l'attrice ha espressamente richiamato l'applicazione dell'istituto della collazione delle disposizioni eseguite in vita dalla de cuius, in quanto funzionale al rientro “per intero” nell'asse ereditario dei beni oggetto della vendita di cui si assume la simulazione e la domanda di simulazione proposta è quindi, con tutta evidenza, finalizzata alla
5 ricostituzione dell'asse ereditario in vista della sua divisione tra tutti i coeredi.
Detto ciò, innanzitutto, la domanda di collazione è inammissibile nei confronti della essendo la stessa estranea alla CP_3
comunione ereditaria;
infatti, affinché possa sussistere la collazione è
necessario che vi sia una comunione ereditaria tra soggetti che siano effettivamente coeredi poiché la ratio di detto strumento consta nel formare una massa ereditaria da dividere assicurando i reciproci rapporti tra i coeredi in modo da preservare il valore di ciascuna quota
Quanto, poi, alla domanda nei confronti del fratello IU, a prescindere dalla questione dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi (trattandosi di un procedimento iscritto a ruolo nel 2014, è preferibile, secondo il principio della ragione più
liquida, che la domanda giudiziale venga decisa sulla base di una soluzione assorbente già pronta, senza che sia necessario esaminare le altre questioni, quale l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c., trovando tale principio fondamento nell'interpretazione costituzionalmente orientata della detta norma e dell'art. 111 Cost., per dover risultare la tutela giurisdizionale effettiva e spedita), va osservato che l'obbligo della collazione ereditaria riguarda le donazioni (dirette e indirette) ma non i beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso (anche se a favore del coerede), poiché, in tal caso, esso sorge solo dopo che sia stata dichiarata la simulazione dell'atto, in accoglimento di apposita azione formulata dal coerede che chiede la divisione, il quale, nel proporre l'azione di simulazione, non è terzo ma subentra nella posizione del “de
6 cuius” e, pertanto, deve provare la simulazione per iscritto e per mezzo della c.d. “controdichiarazione”.
Questa prova non è stata fornita dalla parte attrice.
Infatti, è pacifico ritenere che la prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi al medesimo succeduti a titolo universale, ed allo scopo di far ricomprendere l'immobile tra i beni facenti parte dell'asse ereditario,
soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge (ex art. 1417 c.c.) per la prova della simulazione tra le parti, atteso che gli eredi, versando nelle stesse condizioni del "de cuius", non possono legittimamente dirsi
"terzi" rispetto al negozio;
deve, pertanto, escludersi a tal fine la prova per testimoni, per presunzioni ed a mezzo di interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della controparte (cfr. sulla prova della simulazione dell'erede recentemente Cass. n.12317/2019).
Indi, non sussistendo la prova della simulazione, la domanda di collazione deve essere rigettata anche nei confronti del coerede.
L'attrice, però, ha proposto, anche se in maniera confusa, e, ovviamente in via subordinata alla domanda di collazione (anche solo seguendo la numerazione del petitum), una domanda di simulazione degli atti di compravendita, in quanto dissimulanti donazioni, in funzione di una domanda di riduzione delle asserite donazioni simulate,
e ciò al fine della riunione fittizia dei beni e alla reintegrazione della sua quota di riserva lesa appunto da quelle donazioni simulate.
Al fine di verificare l'interesse ad agire rispetto alla domanda di simulazione, che, ovviamente nella specie, attiene solo alla quota di cui disponeva la (l'oggetto della domanda giudiziale è solo l'eredità Pt_3
7 della ) si deve verificare la fondatezza, o meno, dell'azione di Pt_3
riduzione.
Orbene, dalla stessa lettura dell'atto di citazione risulta che l'asse ereditario sarebbe formato anche da altri beni, ulteriori rispetto a quelli di cui la de cuius avrebbe disposto con testamento;
infatti, come detto sopra, l'attrice nell'atto di citazione ha fatto riferimento al fatto che la madre aveva distribuito “la quasi totalità dei beni che compongono
l'asse ereditario”, tramite, a suo dire, delle donazioni in favore dei convenuti.
Indi, l'attrice, per sua stessa ammissione, non è assolutamente pretermessa perché esistono dei beni nell'asse (si era disposto della
“quasi totalità”), di cui la de cuius non disponeva.
L'erede non completamente pretermesso, che agisce in riduzione, ha l'obbligo di accettare con beneficio di inventario, salvo le donazioni e i legati siano fatte a persone chiamate come coeredi (cfr. recentemente
Cass. 29891/2023), e ciò risponde alla “ratio” di evitare che la confusione dei patrimoni del de cuius e dell'erede impedisca al donatario e al legatario di verificare l'effettività della lesione della riserva.
Nella specie, quindi, non sussistendo la prova dell'accettazione con beneficio di inventario, l'azione è inammissibile nei confronti della non essendo la stessa erede di , dovendosi CP_3 Parte_3
rilevare che «Il difetto dell'accettazione dell'eredità con beneficio
d'inventario, la quale è condizione di ammissibilità dell'azione di
riduzione delle liberalità in favore di persone non chiamate alla
successione come eredi, non è oggetto di un'eccezione in senso tecnico,
sicché la mancanza di tale condizione, come per tutte le altre condizioni
8 dell'azione, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in grado di
appello» (Cass. n. 18068/2012).
Quanto all'azione di riduzione esperita nei confronti del fratello
, è vero che non è necessaria l'accettazione con Controparte_2
beneficio di inventario, tuttavia nel merito la detta azione appare infondata.
Ed infatti, pur superato da parte di questo Tribunale l'orientamento più restrittivo che imponeva al legittimario l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva,
potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione,
tuttavia, nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario,
pur non avendo l'onere dell'indicazione numerica del valore dei beni interessati e della conseguente lesione, comunque ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria, nonché di conseguenza quello della quota di legittima violata, potendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva. Peraltro, il giudice deve tenerne conto anche se la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti (cfr. in questo senso Cass. n.
18199/2020).
Orbene, nella fattispecie concreta, la stessa attrice ha dedotto in citazione l'esistenza di altri beni, diversi da quelli asseritamente donati
(“quasi totalità”), senza indicare detti ulteriori beni, la loro consistenza
9 e la quota spettante alla stessa secondo le disposizioni della successione
ab intestato, e ciò al fine di poter determinare la concreta lesione della detta quota di riserva ad opera della sostenuta donazione della quota della de cuius in favore del figlio IU (1/2 della sola quota di proprietà della ). Pt_3
Alla stregua delle superiori considerazioni la domanda di riduzione deve essere rigettata.
Al rigetto della domanda di riduzione segue il rigetto della domanda di simulazione delle compravendite in quanto dissimulante donazione
(sempre limitatamente alla quota della ), non avendo interesse la Pt_3
parte alla dedotta pronuncia, funzionale come detto sopra alla domanda di riduzione risultata infondata.
________________
Quanto alla domanda formulata nei confronti del fratello
[...]
, avente ad oggetto la somma prelevata dal conto corrente CP_1
cointestato con i genitori, va osservato che il convenuto ha ammesso che le somme versate in quel conto erano proprie ed erano versate in favore dei genitori per le loro necessità.
Questa affermazione del cointestatario sulla donazione indiretta delle somme in favore dei genitori vince la presunzione secondo cui le somme depositate su un conto cointestato si presumono in comproprietà per quote uguali.
Parimenti la parte convenuta non ha mai Controparte_1
contestato tempestivamente (cfr. comparsa di costituzione e memoria ex art. 183, 6° co., n. 2 c.p.c.) di aver prelevato le somme, bensì ha solo sostenuto che, trattandosi di somme proprie, l'attrice non aveva alcun diritto.
10 Questo assunto non può essere condiviso.
Infatti, tali versamenti, in definitiva, devono qualificarsi giuridicamente quale donazioni indirette in favore dei genitori: l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.
Nella specie l'animus donandi è provato dalla stessa ammissione del donante, . Controparte_1
Indi, nel momento in cui il donante effettuava il versamento con l'animus di donare quelle somme ai genitori, peraltro, di modico valore, le somme erano di proprietà dei donatari.
Indi, la somma prelevata di euro 10.111,00 (il prelievo, come detto,
sopra non risulta contestato tempestivamente) tre giorni prima della morte della madre donataria, fa parte, per metà pari ad euro 5.055,50
(l'altra metà era in favore del padre vivente), dell'asse relitto dalla de cuius e il deve restituirla alla massa. Pt_1
La Suprema Corte, con la pronuncia a sezioni unite n. 24657/2007,
ha affermato che «I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si
ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive
quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la
regola della ripartizione automatica dell'art. 752 c.c. prevista solo per
i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente
art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate
11 comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte
della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo
che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito
succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela
che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata
dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di
un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i
crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può
argomentarsi dagli art. 1295 e 1314 stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri
soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale;
conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria
può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la
sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di
integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma
la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi
ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti
della sussistenza o meno del credito».
Orbene, tenuto conto dell'importo del credito euro 5.055,00 (si controverte solo dell'eredità della ) e della domanda attorea di Pt_3
rimborso dell'intero credito ereditario, avanzata in via principale rispetto al rimborso pro quota, va condannato al Controparte_1
rimborso in favore di di detta somma, oltre agli Parte_1
interessi legali dalla morte della de cuius al soddisfo, importo, questo,
da far confluire per intero, a cura di , nella massa Parte_1
ereditaria della . Pt_3
12 Inammissibile perché tardiva è la domanda riconvenzionale di rimborso delle spese funerarie perché formulata solo con le memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c.
Quanto alle spese processuali, ritiene il Tribunale che, in relazione alla motivazione della presente decisione, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1279/2014 R.G.,
dichiara la cessazione della materia del contendere tra Pt_2
e tutti i convenuti, nonché tra e
[...] Parte_1 [...]
limitatamente alla domanda relativa all'accertamento Controparte_1
della donazione degli immobili di AN via Luigi Einaudi;
condanna al rimborso in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 5.055,50, facente parte per intero Parte_1
dell'asse relitto da , oltre agli interessi legali dalla morte Parte_3
della de cuius al soddisfo, importo, questo, da far confluire a cura di
, per intero nella suindicata massa ereditaria. Parte_1
Rigetta tutte le altre domande.
Compensa le spese processuali tra tutte le parti.
Così deciso in Catania il 6 giugno 2024
IL PRESIDENTE EST.
(dott.ssa Grazia Longo)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania - Terza Sezione Civile - composta da: 1) Dott.ssa Grazia LONGO Presidente rel. ed est.
2) Dott. Gaetano CATALDO Giudice
3) Dott. Angelo PAPPALARDO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1279/2014 R.G., avente per oggetto:
“azione di riduzione”;
TRA
, c.f. , e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, c.f. , entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2
dall'avv. IU Castiglione giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , Controparte_1 C.F._3 [...]
, c.f. , E CP_2 C.F._4 Controparte_3
, c.f. , tutti rappresentato e
[...] C.F._5
difeso dall'avv. Vanessa Lampuri giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA all'udienza del 20 febbraio 2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
e convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale i Parte_2
fratelli e , nonché la moglie di Controparte_1 Controparte_2
quest'ultimo, ed esponevano che in data Controparte_3
17 giugno 2013 era deceduta in AN la loro madre , Parte_3
lasciando quali eredi legittimi il marito, , e i cinque Controparte_4
figli, , , e IU;
che Controparte_1 Pt_2 Parte_1 Pt_4
la madre in vita aveva distribuito “la quasi totalità dei beni” dell'asse ereditario;
che, in particolare, aveva donato, con atto dell'1 ottobre 2009 del notaio in Milano, al figlio la nuda Persona_1 Controparte_1
proprietà delle unità immobiliari site in AN via Luigi Einaudi n. 19,
costituite da un appartamento, identificato nel N.C.E.U. di AN al foglio 75, mappale 2111 sub 2, piano 1, cat. A/2, classe 5, vani 6,5, e da un'autorimessa, identificata nel N.C.E.U. di AN al foglio 75, sub
7, piano S/1, cat. C/6, classe 7; che la stessa, unitamente al marito, aveva cointestato al figlio , anche il conto corrente presso Controparte_1
l'agenzia di AN;
che, inoltre, con atto simulato di compravendita dell'11 agosto 2005 la de cuius aveva donato al figlio IU e alla di lui moglie un terreno agrumeto sito in Controparte_3
territorio di Regalbuto censito al i Regalbuto al foglio 37, part. Org_1
977, classe U, are 52, 70 ca., per un importo di euro 17.700,00 dichiarando nell'atto che il prezzo era stato pagato in data anteriore;
che, ancora, con atto simulato di compravendita del 26 marzo 2012 la aveva venduto simulatamente sempre al figlio IU e alla di Pt_3
lui moglie un fabbricato censito al Controparte_3 Org_1
del comune di Regalbuto al foglio 37, part. 978, cat. A/4, classe 2, vani
3,5 per un importo di euro 13.000,00 dichiarando nell'atto che il prezzo
2 era stato pagato in data anteriore al 4 luglio 2006; che sussisteva, a causa di dette donazioni, la lesione della quota di eredità riservata ad essi attori.
Indi, chiedevano di accertare le dette donazioni e di ordinare ai convenuti di restituire alla massa ereditaria tutti i beni ricevuti o di imputarne il valore;
di calcolare le quote e poi disporre lo scioglimento della comunione;
di ordinare ad di esibire Controparte_1
l'estratto, degli ultimi 10 anni, del conto corrente cointestato con i genitori e di ordinare al predetto di conferire alla massa tutte le somme dallo stesso prelevate trattandosi di somme della de cuius.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti e chiedevano il rigetto delle domande perché infondate.
In corso di causa, le parti depositavano atti di transazione della causa del 23 giugno 2014 e del 26 novembre 2021; con la prima l'attore transigeva la causa de qua con tutte le parti convenute, Parte_2
mentre transigeva con il fratello Parte_1 Controparte_1
la domanda relativa alla donazione della nuda proprietà degli immobili di via Luigi Einaudi in AN, mentre esplicitamente dichiarava di voler continuare la causa con riferimento alle parti convenute CP_2
e e con in
[...] Controparte_3 Controparte_1
relazione alla domanda di restituzione delle somme relative al conto corrente cointestato con i genitori.
Indi, all'udienza del 20 febbraio 2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 Ciò detto in punto di fatto, è pacifico in giurisprudenza ritenere che la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale già prospettata, facciano venir meno la necessità della pronuncia in precedenza richiesta;
le circostanze sopraggiunte devono riferirsi a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da tutte le parti, perché ove su di esse sorga contrasto, nessuna conseguenza giuridica può derivarne ai fini della predetta cessazione
(cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n.21757/2021).
Di certo costituisce una circostanza idonea a far venir meno la posizione di contrasto un atto di transazione tra le parti, le quali risolvono fuori dal processo la controversia.
Nella fattispecie in esame è stata prodotta una transazione,
sottoscritta da tutte le parti, con cui le stesse hanno regolato i loro rapporti, l'uno, l'attore , con riferimento all'intero Parte_2
oggetto di lite, mentre, l'altra, solo con Parte_1
riferimento alla posizione del fratello e Controparte_1
limitatamente alla donazione degli immobili di AN via Luigi
Einaudi; il difensore della controparte ha riconosciuto la transazione e ha ammesso appunto la definizione bonaria della presente controversia nei limiti sopra indicati.
Indi, non sussistendo alcuna posizione di contrasto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra e tutti i Parte_2
convenuti, nonché tra e Parte_1 Controparte_1
limitatamente alla domanda suindicata in quanto non sussiste più alcuna contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e
4 conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.
Le spese processuali relative alle dette domanda vanno compensate tra le parti.
___________________
Passando, ora, all'esame delle altre domande non oggetto della transazione sottoscritta da , va premesso che Parte_1
l'attrice ha formulato, innanzitutto, nei confronti dei coniugi – Pt_1
le seguenti domande: CP_3
“1) … accertare e dichiarare avvenute le donazioni indirette, da parte di in favore del figlio e della di Parte_3 Controparte_2
lei moglie , del terreno e dell'annesso Controparte_3
fabbricato …; donazioni indirette attuate con atti pubblici di compravendita simulati stipulati … rispettivamente in data …;
2) per l'effetto, ordinare a e Controparte_2 Controparte_3
, non dispensato dalla collazione, di restituire alla massa
[...]
attiva ereditaria i suddetti terreno e fabbricato o in subordine, imputarne il valore alla propria porzione” (cfr. atto di citazione).
Orbene, osserva il collegio che è evidente il richiamo alla collazione dei beni, a dire dell'attrice, donati, dalla de cuius al figlio e alla nuora,
con atto simulato di compravendita;
in altri termini, l'attrice ha espressamente richiamato l'applicazione dell'istituto della collazione delle disposizioni eseguite in vita dalla de cuius, in quanto funzionale al rientro “per intero” nell'asse ereditario dei beni oggetto della vendita di cui si assume la simulazione e la domanda di simulazione proposta è quindi, con tutta evidenza, finalizzata alla
5 ricostituzione dell'asse ereditario in vista della sua divisione tra tutti i coeredi.
Detto ciò, innanzitutto, la domanda di collazione è inammissibile nei confronti della essendo la stessa estranea alla CP_3
comunione ereditaria;
infatti, affinché possa sussistere la collazione è
necessario che vi sia una comunione ereditaria tra soggetti che siano effettivamente coeredi poiché la ratio di detto strumento consta nel formare una massa ereditaria da dividere assicurando i reciproci rapporti tra i coeredi in modo da preservare il valore di ciascuna quota
Quanto, poi, alla domanda nei confronti del fratello IU, a prescindere dalla questione dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi (trattandosi di un procedimento iscritto a ruolo nel 2014, è preferibile, secondo il principio della ragione più
liquida, che la domanda giudiziale venga decisa sulla base di una soluzione assorbente già pronta, senza che sia necessario esaminare le altre questioni, quale l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c., trovando tale principio fondamento nell'interpretazione costituzionalmente orientata della detta norma e dell'art. 111 Cost., per dover risultare la tutela giurisdizionale effettiva e spedita), va osservato che l'obbligo della collazione ereditaria riguarda le donazioni (dirette e indirette) ma non i beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso (anche se a favore del coerede), poiché, in tal caso, esso sorge solo dopo che sia stata dichiarata la simulazione dell'atto, in accoglimento di apposita azione formulata dal coerede che chiede la divisione, il quale, nel proporre l'azione di simulazione, non è terzo ma subentra nella posizione del “de
6 cuius” e, pertanto, deve provare la simulazione per iscritto e per mezzo della c.d. “controdichiarazione”.
Questa prova non è stata fornita dalla parte attrice.
Infatti, è pacifico ritenere che la prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi al medesimo succeduti a titolo universale, ed allo scopo di far ricomprendere l'immobile tra i beni facenti parte dell'asse ereditario,
soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge (ex art. 1417 c.c.) per la prova della simulazione tra le parti, atteso che gli eredi, versando nelle stesse condizioni del "de cuius", non possono legittimamente dirsi
"terzi" rispetto al negozio;
deve, pertanto, escludersi a tal fine la prova per testimoni, per presunzioni ed a mezzo di interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della controparte (cfr. sulla prova della simulazione dell'erede recentemente Cass. n.12317/2019).
Indi, non sussistendo la prova della simulazione, la domanda di collazione deve essere rigettata anche nei confronti del coerede.
L'attrice, però, ha proposto, anche se in maniera confusa, e, ovviamente in via subordinata alla domanda di collazione (anche solo seguendo la numerazione del petitum), una domanda di simulazione degli atti di compravendita, in quanto dissimulanti donazioni, in funzione di una domanda di riduzione delle asserite donazioni simulate,
e ciò al fine della riunione fittizia dei beni e alla reintegrazione della sua quota di riserva lesa appunto da quelle donazioni simulate.
Al fine di verificare l'interesse ad agire rispetto alla domanda di simulazione, che, ovviamente nella specie, attiene solo alla quota di cui disponeva la (l'oggetto della domanda giudiziale è solo l'eredità Pt_3
7 della ) si deve verificare la fondatezza, o meno, dell'azione di Pt_3
riduzione.
Orbene, dalla stessa lettura dell'atto di citazione risulta che l'asse ereditario sarebbe formato anche da altri beni, ulteriori rispetto a quelli di cui la de cuius avrebbe disposto con testamento;
infatti, come detto sopra, l'attrice nell'atto di citazione ha fatto riferimento al fatto che la madre aveva distribuito “la quasi totalità dei beni che compongono
l'asse ereditario”, tramite, a suo dire, delle donazioni in favore dei convenuti.
Indi, l'attrice, per sua stessa ammissione, non è assolutamente pretermessa perché esistono dei beni nell'asse (si era disposto della
“quasi totalità”), di cui la de cuius non disponeva.
L'erede non completamente pretermesso, che agisce in riduzione, ha l'obbligo di accettare con beneficio di inventario, salvo le donazioni e i legati siano fatte a persone chiamate come coeredi (cfr. recentemente
Cass. 29891/2023), e ciò risponde alla “ratio” di evitare che la confusione dei patrimoni del de cuius e dell'erede impedisca al donatario e al legatario di verificare l'effettività della lesione della riserva.
Nella specie, quindi, non sussistendo la prova dell'accettazione con beneficio di inventario, l'azione è inammissibile nei confronti della non essendo la stessa erede di , dovendosi CP_3 Parte_3
rilevare che «Il difetto dell'accettazione dell'eredità con beneficio
d'inventario, la quale è condizione di ammissibilità dell'azione di
riduzione delle liberalità in favore di persone non chiamate alla
successione come eredi, non è oggetto di un'eccezione in senso tecnico,
sicché la mancanza di tale condizione, come per tutte le altre condizioni
8 dell'azione, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in grado di
appello» (Cass. n. 18068/2012).
Quanto all'azione di riduzione esperita nei confronti del fratello
, è vero che non è necessaria l'accettazione con Controparte_2
beneficio di inventario, tuttavia nel merito la detta azione appare infondata.
Ed infatti, pur superato da parte di questo Tribunale l'orientamento più restrittivo che imponeva al legittimario l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva,
potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione,
tuttavia, nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario,
pur non avendo l'onere dell'indicazione numerica del valore dei beni interessati e della conseguente lesione, comunque ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria, nonché di conseguenza quello della quota di legittima violata, potendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva. Peraltro, il giudice deve tenerne conto anche se la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti (cfr. in questo senso Cass. n.
18199/2020).
Orbene, nella fattispecie concreta, la stessa attrice ha dedotto in citazione l'esistenza di altri beni, diversi da quelli asseritamente donati
(“quasi totalità”), senza indicare detti ulteriori beni, la loro consistenza
9 e la quota spettante alla stessa secondo le disposizioni della successione
ab intestato, e ciò al fine di poter determinare la concreta lesione della detta quota di riserva ad opera della sostenuta donazione della quota della de cuius in favore del figlio IU (1/2 della sola quota di proprietà della ). Pt_3
Alla stregua delle superiori considerazioni la domanda di riduzione deve essere rigettata.
Al rigetto della domanda di riduzione segue il rigetto della domanda di simulazione delle compravendite in quanto dissimulante donazione
(sempre limitatamente alla quota della ), non avendo interesse la Pt_3
parte alla dedotta pronuncia, funzionale come detto sopra alla domanda di riduzione risultata infondata.
________________
Quanto alla domanda formulata nei confronti del fratello
[...]
, avente ad oggetto la somma prelevata dal conto corrente CP_1
cointestato con i genitori, va osservato che il convenuto ha ammesso che le somme versate in quel conto erano proprie ed erano versate in favore dei genitori per le loro necessità.
Questa affermazione del cointestatario sulla donazione indiretta delle somme in favore dei genitori vince la presunzione secondo cui le somme depositate su un conto cointestato si presumono in comproprietà per quote uguali.
Parimenti la parte convenuta non ha mai Controparte_1
contestato tempestivamente (cfr. comparsa di costituzione e memoria ex art. 183, 6° co., n. 2 c.p.c.) di aver prelevato le somme, bensì ha solo sostenuto che, trattandosi di somme proprie, l'attrice non aveva alcun diritto.
10 Questo assunto non può essere condiviso.
Infatti, tali versamenti, in definitiva, devono qualificarsi giuridicamente quale donazioni indirette in favore dei genitori: l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.
Nella specie l'animus donandi è provato dalla stessa ammissione del donante, . Controparte_1
Indi, nel momento in cui il donante effettuava il versamento con l'animus di donare quelle somme ai genitori, peraltro, di modico valore, le somme erano di proprietà dei donatari.
Indi, la somma prelevata di euro 10.111,00 (il prelievo, come detto,
sopra non risulta contestato tempestivamente) tre giorni prima della morte della madre donataria, fa parte, per metà pari ad euro 5.055,50
(l'altra metà era in favore del padre vivente), dell'asse relitto dalla de cuius e il deve restituirla alla massa. Pt_1
La Suprema Corte, con la pronuncia a sezioni unite n. 24657/2007,
ha affermato che «I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si
ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive
quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la
regola della ripartizione automatica dell'art. 752 c.c. prevista solo per
i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente
art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate
11 comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte
della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo
che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito
succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela
che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata
dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di
un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i
crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può
argomentarsi dagli art. 1295 e 1314 stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri
soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale;
conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria
può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la
sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di
integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma
la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi
ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti
della sussistenza o meno del credito».
Orbene, tenuto conto dell'importo del credito euro 5.055,00 (si controverte solo dell'eredità della ) e della domanda attorea di Pt_3
rimborso dell'intero credito ereditario, avanzata in via principale rispetto al rimborso pro quota, va condannato al Controparte_1
rimborso in favore di di detta somma, oltre agli Parte_1
interessi legali dalla morte della de cuius al soddisfo, importo, questo,
da far confluire per intero, a cura di , nella massa Parte_1
ereditaria della . Pt_3
12 Inammissibile perché tardiva è la domanda riconvenzionale di rimborso delle spese funerarie perché formulata solo con le memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c.
Quanto alle spese processuali, ritiene il Tribunale che, in relazione alla motivazione della presente decisione, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1279/2014 R.G.,
dichiara la cessazione della materia del contendere tra Pt_2
e tutti i convenuti, nonché tra e
[...] Parte_1 [...]
limitatamente alla domanda relativa all'accertamento Controparte_1
della donazione degli immobili di AN via Luigi Einaudi;
condanna al rimborso in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 5.055,50, facente parte per intero Parte_1
dell'asse relitto da , oltre agli interessi legali dalla morte Parte_3
della de cuius al soddisfo, importo, questo, da far confluire a cura di
, per intero nella suindicata massa ereditaria. Parte_1
Rigetta tutte le altre domande.
Compensa le spese processuali tra tutte le parti.
Così deciso in Catania il 6 giugno 2024
IL PRESIDENTE EST.
(dott.ssa Grazia Longo)
13