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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 11/06/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 831/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. D'ONCHIA MICHELE, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA NITTI 2 TARANTO;
RICORRENTE contro
( e Controparte_1 P.IVA_1 relative articolazioni territoriali, in persona del p.t., rappresentato e CP_2 difeso dal dott. BARLETTA MARCELLINO ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., elettivamente domiciliato presso la sede di AN, via Lago di Como 9;
CONVENUTO OGGETTO: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«NEL MERITO:
PREVIA conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito;
PREVIA DISAPPLICAZIONE di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica di parte ricorrente e quindi dell'O.M. 23.02.2024, previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o disapplicazione dell'art. 8 numeri 5,6,7 e 8, art. 29 comma 1 (relativamente a quanto previsto per la terza fase), art.31 comma 2 del C.C.N.I. stipulato in data 18.05.2022 valevole per il triennio
2022/2025 per violazione dell'art. 470 comma 1 del D.LGS 297/94 nella parte in cui accantona i posti disponibili utili ai fini dei trasferimenti interprovinciali in favore alle immissioni in ruolo, ed omesso ogni illegittimo accantonamento di posti così provvedere:
1) dichiarare il difetto di competenza del C.C.N.I. scuola stipulato il 18.05.2022 poiché nella materia della mobilità non è prevista alla contrattazione collettiva la possibilità di derogare in pejus alle posizioni dei docenti e alla mobilità degli stessi stante l'operatività ma solo “nei limiti previsti dalle norme di legge” (art. 40, commac1, D.Lgs 165/2001);
2) dichiarare il difetto di competenza del C.C.N.I. 18.05.2022 poiché nessuna disposizione di legge autorizza la deroga all'articolo 463, comma 1 del dlgs 297/94 in tema di esigenza di famiglia;
3) Dichiarare, per le ragioni tutte esposte in atto, il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi assegnare, a titolo di trasferimento, quale educatore, la sede (accantonata) in organico di diritto presente presso il Convitto dell in SS (TA) giusta Controparte_3 domanda di mobilità presentata per l'anno scolastico 2024/2025 e, ove occorra, segnatamente ritenere e dichiarare nulli/illegittimi/annullare/disapplicare i bollettini dei trasferimenti dell'ambito territoriale come optato in sede di mobilità nella parte in cui non indicano il nominativo della ricorrente nei movimenti in entrata interprovinciale;
4) dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente, per effetto della precedenza per ricongiungimento a coniuge militare trasferito d'autorità (art.17 legge 266 del 1999), a vedersi assegnare, a titolo di trasferimento interprovinciale (mobilità territoriale), quale educatore, la sede in organico di diritto presente presso l' in SS Controparte_3
(TA) giusta domanda di mobilità presentata per l'anno scolastico 2024/2025;
Pag. 2 di 10 5) dichiarare il diritto di parte ricorrente, al trasferimento, distacco o comando in virtù di norma di rango costituzionale ossia dell'art.29, comma secondo, della Costituzione che tutela e rende effettivo il “diritto all'unità familiare che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce un diritto fondamentale della persona umana” e per l'effetto condannare il al riconoscimento del trasferimento CP_4 volontario richiesto dalla docente (ponendo a disposizione i posti accantonati) ovvero ad adottare un provvedimento di comando o distacco nei confronti della ricorrente affinchè la medesima venga eccezionalmente impiegata in mansioni amministrative presso altro posto a disposizione del nella sede di lavoro del coniuge ovvero in CP_4 altra sede vicinore;
6) condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza,
a disporre il trasferimento comando o distacco della ricorrente, quale educatore, presso la sede in organico di diritto presente presso l in SS (TA) Controparte_3 giusta domanda di mobilità presentata per l'anno scolastico 2024/2025 ovvero altra sede del coniuge militare trasferito d'autorità ovvero sede vicinore;
7) con vittoria di spese, onorari oltre accessori come per legge con attribuzione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare, previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva:
PREVIA DISAPPLICAZIONE di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica di parte ricorrente e quindi dell'O.M. 23.02.2024, previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o disapplicazione dell'art. 8 numeri 5,6,7 e 8, art. 29 comma 1 (relativamente a quanto previsto per la terza fase), art.31 comma 2 del C.C.N.I. stipulato in data 18.05.2022 valevole per il triennio
2022/2025 per violazione dell'art. 470 comma 1 del D.LGS 297/94 nella parte in cui accantona i posti disponibili utili ai fini dei trasferimenti interprovinciali in favore alle immissioni in ruolo, ed omesso ogni illegittimo accantonamento di posti così provvedere:
8) . dichiarare il diritto di parte ricorrente, al trasferiment, distacco o comando in virtù di norma di rango costituzionale ossia dell'art.29, comma secondo, della Costituzione che tutela e rende effettivo il “diritto all'unità familiare che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce un diritto fondamentale della persona umana” e per l'effetto condannare il al riconoscimento del trasferimento CP_4 volontario richiesto dalla docente (ponendo a disposizione i posti accantonati) ovvero ad adottare un provvedimento di comando o distacco nei confronti della ricorrente affinchè la medesima venga eccezionalmente impiegata in mansioni amministrative
Pag. 3 di 10 presso altro posto a disposizione del e sempre nella sede di lavoro del coniuge CP_4 ovvero sede vicinore;
9) dichiarare il difetto di competenza del C.C.N.I. scuola stipulato il 18.05.2022 poiché nella materia della mobilità non è prevista alla contrattazione collettiva la possibilità di derogare in pejus alle posizioni dei docenti stante l'operatività ma solo “nei limiti previsti dalle norme di legge” (art. 40, commac1, D.Lgs 165/2001);
10) dichiarare il difetto di competenza del C.C.N.I. 18.05.2022 poiché nessuna disposizione di legge autorizza la deroga all'articolo 463, comma 1 del dlgs 297/94 in tema di esigenza di famiglia;
11) Dichiarare, per le ragioni tutte esposte in atto, il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi assegnare, a titolo di trasferimento, quale educatore, la sede in organico di diritto presente presso l' in SS (TA) giusta domanda di mobilità CP_3 CP_3 presentata per l'anno scolastico 2024/2025 e, ove occorra, segnatamente ritenere e dichiarare nulli/illegittimi/annullare/disapplicare i bollettini dei trasferimenti dell'ambito territoriale come optato in sede di mobilità nella parte in cui non indicano il nominativo della ricorrente nei movimenti in entrata interprovinciale;
12) dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente alla precedenza per ricongiungimento a coniuge militare trasferito d'autorità (art.17 legge 266 del 1999), a vedersi assegnare, a titolo di trasferimento interprovinciale (mobilità territoriale), quale educatore, la sede in organico di diritto presente presso l' in SS (TA) giusta Controparte_3 domanda di mobilità presentata per l'anno scolastico 2024/2025;
13) condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza,
a disporre il trasferimento della ricorrente, quale educatore, presso la sede in organico di diritto presente presso l' in SS (TA) giusta domanda di mobilità Controparte_3 presentata per l'anno scolastico 2024/2025;
14) con vittoria di spese, onorari oltre accessori come per legge con attribuzione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario».
Per la parte convenuta:
«1. Rigettare tutte le richieste avanzate da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte;
2. Ritenuta la piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica, condannare il ricorrente alle spese di giudizio in favore del Controparte_5 CP_6
, ex art. 152 bis disp. att. c.p.c.».
[...]
Pag. 4 di 10
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.8.2024, educatrice con Parte_1
contratto a tempo indeterminato presso il Convitto “Maria Luigia” di Parma, ha chiesto al Tribunale di Parma di condannare il Controparte_1
a disporre il suo trasferimento presso l' in SS
[...] Controparte_3
(TA), al fine di ottenere il ricongiungimento familiare con il coniuge, impiegato nella Guardia Costiera presso la sede di AN.
2. Contestualmente al ricorso di merito, la ricorrente ha formulato altresì domanda cautelare di assegnazione d'urgenza alla sede di AN.
3. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. È stata altresì disposta la notifica agli eventuali controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione del sito istituzionale del convenuto CP_1 degli atti di causa.
5. All'udienza del 3.9.2024, le parti hanno dato della sopravvenuta carenza di interesse alla domanda cautelare, essendo nelle more stata disposta l'assegnazione provvisoria della ricorrente presso l'I.C. Biola di AN;
è stata pertanto dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda cautelare, rinviando al provvedimento di merito la regolamentazione delle spese di lite.
6. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
8. Ai fini del corretto inquadramento della vicenda oggetto della presente controversia, è opportuno premettere un breve inquadramento giuridico della disciplina della mobilità territoriale e professionale del personale docente ed educativo prevista dalla contrattazione collettiva applicabile.
9. Le operazioni di mobilità sono suddivise in tre fasi:
Pag. 5 di 10 i. la prima fase è relativa ai movimenti interni al medesimo comune;
ii. la seconda fase è relativa ai movimenti tra comuni della stessa provincia;
iii. la terza fase è relativa ai movimenti tra diverse province e alla mobilità professionale.
10. In tema di posti disponibili ai fini della mobilità, l'art. 32 co. 1 CCNI 18.5.2022 prevede:
«Sono utilizzabili ai fini del trasferimento e dei passaggi i posti che risultino vacanti nelle dotazioni organiche determinate dagli uffici scolastici territorialmente competenti, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29 comma 1 del presente contratto».
11. Il citato art. 29 co. 1 CCNI 18.5.2022 così dispone:
«In caso di posto unico o dispari, lo stesso viene assegnato con le medesime regole previste per il personale docente secondo l'articolo 8 del presente contratto».
12. L'art. 8 co. 5, 6 e 7 CCNI 18.5.2022, a sua volta richiamato, prevede quanto segue.
«5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio
2022/23, 2023/24, 2024/25 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase.
6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale.
Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto
(comune/sostegno).
7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2022/2023 viene assegnato per le immissioni in ruolo».
13. È documentale che il contingente assunzionale previsto per il personale educativo per l'a.s. 2024/2025, stabilito con decreto del Controparte_1
169/2024, prevedeva un solo posto per la provincia di AN (docc. 2 e
[...]
Pag. 6 di 10 3 convenuto); sulla base delle disposizioni contrattual-collettive sopra richiamate, dunque, tale posto era destinato per le immissioni in ruolo, sicché risulta irrilevante l'eventuale diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità.
14. La ricorrente contesta la legittimità delle norme del CCNI 18.5.2022, nella parte in cui non prevedono l'accantonamento di posti per la mobilità interprovinciale in favore dei soggetti che intendono usufruire del diritto al ricongiungimento familiare.
15. In particolare, sarebbe violato l'art. 470 co. 1 d.lgs. 497/1994, che così prevede:
«Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Controparte_7
definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra
[...] mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico».
16. Tuttavia, si rileva che tale disposizione non impone che la contrattazione collettiva debba necessariamente prevedere che le immissioni in ruolo siano effettuate solamente a condizione che siano rimasti posti rimasti vacanti dopo tutte le operazioni di mobilità; piuttosto, essa delega agli accordi sindacali la determinazione delle modalità concrete di identificare un equilibrio tra la mobilità
e le immissioni in ruolo, con il solo vincolo che queste ultime siano effettuate sui posti vacanti all'esito delle operazioni di mobilità svoltesi in conformità alle disposizioni della contrattazione collettiva.
17. Sarebbe pertanto illegittima una regolamentazione che prevedesse che, per un determinato anno scolastico, tutti i posti vacanti sono riservati alle immissioni in ruolo;
risultano invece perfettamente conformi all'art. 470 d.lgs. 297/1994 le citate disposizioni del contratto collettivo che suddividono i posti vacanti tra mobilità e immissioni in ruolo, prevedendo comunque che queste ultime sono effettuate sui posti non scelti nelle operazioni di mobilità.
Pag. 7 di 10 18. Parimenti rispettosa del dettato normativo deve ritenersi altresì la regolamentazione del particolare caso della sussistenza di un unico posto o di posti dispari per un determinato ambito territoriale, risultando ragionevole che, non essendo evidentemente possibile dividere in due parti uguali un numero dispari, si adotti il criterio dell'alternanza degli anni scolastici.
19. Del tutto inconferente ai fini della presente controversia è il richiamo all'art. 30 co. 1 d.lgs. 165/2001, che regolamenta il diverso caso del passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse e che quindi risulta evidentemente inapplicabile al caso di specie (circostanza che la difesa della ricorrente ha maldestramente cercato di celare omettendo, nella citazione della norma, proprio la specificazione dell'appartenenza dei dipendenti ad altre amministrazioni).
20. Infine, non risulta dimostrata la sussistenza di un diritto al trasferimento presso la provincia di AN in ragione del trasferimento d'autorità del coniuge, asseritamente arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza, presso la sede di
AN.
21. La disposizione di riferimento è l'art. 17 l. 266/1999, che così prevede:
«Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina».
22. In proposito, si deve innanzitutto rilevare che la ricorrente, a sostegno del suo presunto diritto al ricongiungimento familiare, ha prodotto solamente un attestato di servizio presso la sede di AN di un tale (doc. 4 Persona_1 ricorrente), ma non ha in alcun modo provato di essere legata da vincolo di
Pag. 8 di 10 coniugio con tale soggetto, come sarebbe stata tenuta a fare in ragione dei generali principi in tema di onere della prova.
23. In ogni caso, poi, deve rilevarsi che tale norma impone che l'amministrazione di appartenenza del coniuge riservi un diritto di precedenza al coniuge del personale delle Forze armate e di polizia qualora vi siano posti vacanti disponibili per il trasferimento su richiesta;
circostanza che, come già visto, nel caso di specie non era sussistente in base alla corretta applicazione delle legittime previsioni del contratto collettivo.
24.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
25. Le spese della fase cautelare sono compensate tra le parti, essendosi la stessa risolta in ragione dell'assegnazione provvisoria di un posto nella provincia di
AN, la quale è sottoposta a diverse regole rispetto a quelle che disciplinano gli istituti oggetto di causa.
26. Le spese della fase di merito seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate e dell'abbattimento del 20% previsto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c. per il caso in cui l'amministrazione sia difesa in giudizio da propri funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite della fase cautelare;
3. condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per Controparte_1
Pag. 9 di 10 compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 11/06/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. D'ONCHIA MICHELE, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA NITTI 2 TARANTO;
RICORRENTE contro
( e Controparte_1 P.IVA_1 relative articolazioni territoriali, in persona del p.t., rappresentato e CP_2 difeso dal dott. BARLETTA MARCELLINO ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., elettivamente domiciliato presso la sede di AN, via Lago di Como 9;
CONVENUTO OGGETTO: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«NEL MERITO:
PREVIA conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito;
PREVIA DISAPPLICAZIONE di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica di parte ricorrente e quindi dell'O.M. 23.02.2024, previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o disapplicazione dell'art. 8 numeri 5,6,7 e 8, art. 29 comma 1 (relativamente a quanto previsto per la terza fase), art.31 comma 2 del C.C.N.I. stipulato in data 18.05.2022 valevole per il triennio
2022/2025 per violazione dell'art. 470 comma 1 del D.LGS 297/94 nella parte in cui accantona i posti disponibili utili ai fini dei trasferimenti interprovinciali in favore alle immissioni in ruolo, ed omesso ogni illegittimo accantonamento di posti così provvedere:
1) dichiarare il difetto di competenza del C.C.N.I. scuola stipulato il 18.05.2022 poiché nella materia della mobilità non è prevista alla contrattazione collettiva la possibilità di derogare in pejus alle posizioni dei docenti e alla mobilità degli stessi stante l'operatività ma solo “nei limiti previsti dalle norme di legge” (art. 40, commac1, D.Lgs 165/2001);
2) dichiarare il difetto di competenza del C.C.N.I. 18.05.2022 poiché nessuna disposizione di legge autorizza la deroga all'articolo 463, comma 1 del dlgs 297/94 in tema di esigenza di famiglia;
3) Dichiarare, per le ragioni tutte esposte in atto, il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi assegnare, a titolo di trasferimento, quale educatore, la sede (accantonata) in organico di diritto presente presso il Convitto dell in SS (TA) giusta Controparte_3 domanda di mobilità presentata per l'anno scolastico 2024/2025 e, ove occorra, segnatamente ritenere e dichiarare nulli/illegittimi/annullare/disapplicare i bollettini dei trasferimenti dell'ambito territoriale come optato in sede di mobilità nella parte in cui non indicano il nominativo della ricorrente nei movimenti in entrata interprovinciale;
4) dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente, per effetto della precedenza per ricongiungimento a coniuge militare trasferito d'autorità (art.17 legge 266 del 1999), a vedersi assegnare, a titolo di trasferimento interprovinciale (mobilità territoriale), quale educatore, la sede in organico di diritto presente presso l' in SS Controparte_3
(TA) giusta domanda di mobilità presentata per l'anno scolastico 2024/2025;
Pag. 2 di 10 5) dichiarare il diritto di parte ricorrente, al trasferimento, distacco o comando in virtù di norma di rango costituzionale ossia dell'art.29, comma secondo, della Costituzione che tutela e rende effettivo il “diritto all'unità familiare che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce un diritto fondamentale della persona umana” e per l'effetto condannare il al riconoscimento del trasferimento CP_4 volontario richiesto dalla docente (ponendo a disposizione i posti accantonati) ovvero ad adottare un provvedimento di comando o distacco nei confronti della ricorrente affinchè la medesima venga eccezionalmente impiegata in mansioni amministrative presso altro posto a disposizione del nella sede di lavoro del coniuge ovvero in CP_4 altra sede vicinore;
6) condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza,
a disporre il trasferimento comando o distacco della ricorrente, quale educatore, presso la sede in organico di diritto presente presso l in SS (TA) Controparte_3 giusta domanda di mobilità presentata per l'anno scolastico 2024/2025 ovvero altra sede del coniuge militare trasferito d'autorità ovvero sede vicinore;
7) con vittoria di spese, onorari oltre accessori come per legge con attribuzione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare, previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva:
PREVIA DISAPPLICAZIONE di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica di parte ricorrente e quindi dell'O.M. 23.02.2024, previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o disapplicazione dell'art. 8 numeri 5,6,7 e 8, art. 29 comma 1 (relativamente a quanto previsto per la terza fase), art.31 comma 2 del C.C.N.I. stipulato in data 18.05.2022 valevole per il triennio
2022/2025 per violazione dell'art. 470 comma 1 del D.LGS 297/94 nella parte in cui accantona i posti disponibili utili ai fini dei trasferimenti interprovinciali in favore alle immissioni in ruolo, ed omesso ogni illegittimo accantonamento di posti così provvedere:
8) . dichiarare il diritto di parte ricorrente, al trasferiment, distacco o comando in virtù di norma di rango costituzionale ossia dell'art.29, comma secondo, della Costituzione che tutela e rende effettivo il “diritto all'unità familiare che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce un diritto fondamentale della persona umana” e per l'effetto condannare il al riconoscimento del trasferimento CP_4 volontario richiesto dalla docente (ponendo a disposizione i posti accantonati) ovvero ad adottare un provvedimento di comando o distacco nei confronti della ricorrente affinchè la medesima venga eccezionalmente impiegata in mansioni amministrative
Pag. 3 di 10 presso altro posto a disposizione del e sempre nella sede di lavoro del coniuge CP_4 ovvero sede vicinore;
9) dichiarare il difetto di competenza del C.C.N.I. scuola stipulato il 18.05.2022 poiché nella materia della mobilità non è prevista alla contrattazione collettiva la possibilità di derogare in pejus alle posizioni dei docenti stante l'operatività ma solo “nei limiti previsti dalle norme di legge” (art. 40, commac1, D.Lgs 165/2001);
10) dichiarare il difetto di competenza del C.C.N.I. 18.05.2022 poiché nessuna disposizione di legge autorizza la deroga all'articolo 463, comma 1 del dlgs 297/94 in tema di esigenza di famiglia;
11) Dichiarare, per le ragioni tutte esposte in atto, il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi assegnare, a titolo di trasferimento, quale educatore, la sede in organico di diritto presente presso l' in SS (TA) giusta domanda di mobilità CP_3 CP_3 presentata per l'anno scolastico 2024/2025 e, ove occorra, segnatamente ritenere e dichiarare nulli/illegittimi/annullare/disapplicare i bollettini dei trasferimenti dell'ambito territoriale come optato in sede di mobilità nella parte in cui non indicano il nominativo della ricorrente nei movimenti in entrata interprovinciale;
12) dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente alla precedenza per ricongiungimento a coniuge militare trasferito d'autorità (art.17 legge 266 del 1999), a vedersi assegnare, a titolo di trasferimento interprovinciale (mobilità territoriale), quale educatore, la sede in organico di diritto presente presso l' in SS (TA) giusta Controparte_3 domanda di mobilità presentata per l'anno scolastico 2024/2025;
13) condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza,
a disporre il trasferimento della ricorrente, quale educatore, presso la sede in organico di diritto presente presso l' in SS (TA) giusta domanda di mobilità Controparte_3 presentata per l'anno scolastico 2024/2025;
14) con vittoria di spese, onorari oltre accessori come per legge con attribuzione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario».
Per la parte convenuta:
«1. Rigettare tutte le richieste avanzate da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte;
2. Ritenuta la piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica, condannare il ricorrente alle spese di giudizio in favore del Controparte_5 CP_6
, ex art. 152 bis disp. att. c.p.c.».
[...]
Pag. 4 di 10
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.8.2024, educatrice con Parte_1
contratto a tempo indeterminato presso il Convitto “Maria Luigia” di Parma, ha chiesto al Tribunale di Parma di condannare il Controparte_1
a disporre il suo trasferimento presso l' in SS
[...] Controparte_3
(TA), al fine di ottenere il ricongiungimento familiare con il coniuge, impiegato nella Guardia Costiera presso la sede di AN.
2. Contestualmente al ricorso di merito, la ricorrente ha formulato altresì domanda cautelare di assegnazione d'urgenza alla sede di AN.
3. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. È stata altresì disposta la notifica agli eventuali controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione del sito istituzionale del convenuto CP_1 degli atti di causa.
5. All'udienza del 3.9.2024, le parti hanno dato della sopravvenuta carenza di interesse alla domanda cautelare, essendo nelle more stata disposta l'assegnazione provvisoria della ricorrente presso l'I.C. Biola di AN;
è stata pertanto dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda cautelare, rinviando al provvedimento di merito la regolamentazione delle spese di lite.
6. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
8. Ai fini del corretto inquadramento della vicenda oggetto della presente controversia, è opportuno premettere un breve inquadramento giuridico della disciplina della mobilità territoriale e professionale del personale docente ed educativo prevista dalla contrattazione collettiva applicabile.
9. Le operazioni di mobilità sono suddivise in tre fasi:
Pag. 5 di 10 i. la prima fase è relativa ai movimenti interni al medesimo comune;
ii. la seconda fase è relativa ai movimenti tra comuni della stessa provincia;
iii. la terza fase è relativa ai movimenti tra diverse province e alla mobilità professionale.
10. In tema di posti disponibili ai fini della mobilità, l'art. 32 co. 1 CCNI 18.5.2022 prevede:
«Sono utilizzabili ai fini del trasferimento e dei passaggi i posti che risultino vacanti nelle dotazioni organiche determinate dagli uffici scolastici territorialmente competenti, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29 comma 1 del presente contratto».
11. Il citato art. 29 co. 1 CCNI 18.5.2022 così dispone:
«In caso di posto unico o dispari, lo stesso viene assegnato con le medesime regole previste per il personale docente secondo l'articolo 8 del presente contratto».
12. L'art. 8 co. 5, 6 e 7 CCNI 18.5.2022, a sua volta richiamato, prevede quanto segue.
«5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio
2022/23, 2023/24, 2024/25 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase.
6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale.
Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto
(comune/sostegno).
7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2022/2023 viene assegnato per le immissioni in ruolo».
13. È documentale che il contingente assunzionale previsto per il personale educativo per l'a.s. 2024/2025, stabilito con decreto del Controparte_1
169/2024, prevedeva un solo posto per la provincia di AN (docc. 2 e
[...]
Pag. 6 di 10 3 convenuto); sulla base delle disposizioni contrattual-collettive sopra richiamate, dunque, tale posto era destinato per le immissioni in ruolo, sicché risulta irrilevante l'eventuale diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità.
14. La ricorrente contesta la legittimità delle norme del CCNI 18.5.2022, nella parte in cui non prevedono l'accantonamento di posti per la mobilità interprovinciale in favore dei soggetti che intendono usufruire del diritto al ricongiungimento familiare.
15. In particolare, sarebbe violato l'art. 470 co. 1 d.lgs. 497/1994, che così prevede:
«Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Controparte_7
definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra
[...] mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico».
16. Tuttavia, si rileva che tale disposizione non impone che la contrattazione collettiva debba necessariamente prevedere che le immissioni in ruolo siano effettuate solamente a condizione che siano rimasti posti rimasti vacanti dopo tutte le operazioni di mobilità; piuttosto, essa delega agli accordi sindacali la determinazione delle modalità concrete di identificare un equilibrio tra la mobilità
e le immissioni in ruolo, con il solo vincolo che queste ultime siano effettuate sui posti vacanti all'esito delle operazioni di mobilità svoltesi in conformità alle disposizioni della contrattazione collettiva.
17. Sarebbe pertanto illegittima una regolamentazione che prevedesse che, per un determinato anno scolastico, tutti i posti vacanti sono riservati alle immissioni in ruolo;
risultano invece perfettamente conformi all'art. 470 d.lgs. 297/1994 le citate disposizioni del contratto collettivo che suddividono i posti vacanti tra mobilità e immissioni in ruolo, prevedendo comunque che queste ultime sono effettuate sui posti non scelti nelle operazioni di mobilità.
Pag. 7 di 10 18. Parimenti rispettosa del dettato normativo deve ritenersi altresì la regolamentazione del particolare caso della sussistenza di un unico posto o di posti dispari per un determinato ambito territoriale, risultando ragionevole che, non essendo evidentemente possibile dividere in due parti uguali un numero dispari, si adotti il criterio dell'alternanza degli anni scolastici.
19. Del tutto inconferente ai fini della presente controversia è il richiamo all'art. 30 co. 1 d.lgs. 165/2001, che regolamenta il diverso caso del passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse e che quindi risulta evidentemente inapplicabile al caso di specie (circostanza che la difesa della ricorrente ha maldestramente cercato di celare omettendo, nella citazione della norma, proprio la specificazione dell'appartenenza dei dipendenti ad altre amministrazioni).
20. Infine, non risulta dimostrata la sussistenza di un diritto al trasferimento presso la provincia di AN in ragione del trasferimento d'autorità del coniuge, asseritamente arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza, presso la sede di
AN.
21. La disposizione di riferimento è l'art. 17 l. 266/1999, che così prevede:
«Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina».
22. In proposito, si deve innanzitutto rilevare che la ricorrente, a sostegno del suo presunto diritto al ricongiungimento familiare, ha prodotto solamente un attestato di servizio presso la sede di AN di un tale (doc. 4 Persona_1 ricorrente), ma non ha in alcun modo provato di essere legata da vincolo di
Pag. 8 di 10 coniugio con tale soggetto, come sarebbe stata tenuta a fare in ragione dei generali principi in tema di onere della prova.
23. In ogni caso, poi, deve rilevarsi che tale norma impone che l'amministrazione di appartenenza del coniuge riservi un diritto di precedenza al coniuge del personale delle Forze armate e di polizia qualora vi siano posti vacanti disponibili per il trasferimento su richiesta;
circostanza che, come già visto, nel caso di specie non era sussistente in base alla corretta applicazione delle legittime previsioni del contratto collettivo.
24.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
25. Le spese della fase cautelare sono compensate tra le parti, essendosi la stessa risolta in ragione dell'assegnazione provvisoria di un posto nella provincia di
AN, la quale è sottoposta a diverse regole rispetto a quelle che disciplinano gli istituti oggetto di causa.
26. Le spese della fase di merito seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate e dell'abbattimento del 20% previsto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c. per il caso in cui l'amministrazione sia difesa in giudizio da propri funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite della fase cautelare;
3. condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per Controparte_1
Pag. 9 di 10 compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 11/06/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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