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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/11/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza dello 06 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 3932/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Luca Coppola ed elett.te domiciliata in Avellino, al Corso
Vittorio Emanuele n. 8, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Mariateresa
Nasso ed elett.te domiciliato in Avellino alla via Roma n. 17, giusto mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe impugna il provvedimento di CP_ CP_ indebito notificato in data 13.09.2024 (missiva dello
02.07.2024) per la somma di €#11.905,11#
(undicimilanovencentocinque,11) percepita sulla pensione di invalidità civile per il periodo da gennaio 2022 a dicembre 2023. CP_ si è costituito. 2) L'indebito scaturisce da un ricalcolo della prestazione di invalidità civile già in godimento della ricorrente sulla base della comunicazione reddituale anno 2021.
Nella memoria di costituzione, l' , oltre a ribadire quanto già CP_1
CP_ asserito nella missiva ovvero che la prestazione di invalidità civile in godimento dal 2013 in quanto invalida “parziale” era stata trasformata in assegno sociale al raggiungimento dell'età anagrafica, come previsto dall'art. 24 co.12 della Legge 214/2011 e che da gennaio 2022 a dicembre 2023 era stato eseguito un pagamento non dovuto, precisa che dalla ricostruzione della prestazione erano emersi i seguenti reddito, desumibili anche dalle CU notificate all'utente: Anno
2022 €#5.755,33#; Anno 2023 €#24.886,03#. ... “I redditi sopraindicati sono riferiti alla pensione di reversibilità riconosciuta con decorrenza ottobre 2022”.
Quindi, per l' la prestazione economica di invalidità civile non CP_1 era più dovuta per il superamento delle soglie reddituali stabilite dalla normativa vigente.
3) Il ricorso va accolto.
Si verte in materia di indebito assistenziale.
Sul punto, ... “Questa Corte ha precisato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033
c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite sono normalmente destinate al soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della famiglia
(Corte Costituzionale 13 gennaio 2006 n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n.
431)...(cfr. Cass. n. 13916 del 20 maggio 2021).
Pag. 2 di 10 È vero in sostanza che in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n.
254/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziale esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturali già consumate in correlazione -e nei limiti – della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993). Su questa premessa, Cassazione m. 12406 del 2003 ha affermato che “l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1 Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema assistenziale sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale”.
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade
Pag. 3 di 10 quando la prestazione sia stata erogata senza che il precettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte, ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad esempio l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso di indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidato il principio secondo il quale
(Cass. m. 16080 del 2020; Cass. m 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del
2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
In mancanza di norme specifiche che dispongono diversamente l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsiasivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dall'accipiens (Cass. sez. VI n. 10642 del 16 aprile 2019).
Pag. 4 di 10 Dunque, regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venir meno dei requisiti sanitari (art. 37, comma 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, ovvero abilita la restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente (così Cass. sez. VI n. 24180 del 2022); mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venir meno dei requisiti economici (Cass. n. 28771 del 2018)…(così Cass. n. 13916 del 20 maggio 2021; in tal senso Cass. sez. VI n. 4600 del 19 febbraio
2021; Cass. n. 4668 del 2021;Cass . sez. VI n. 13223 del 30 giugno
2020).
Ne consegue che, l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo del provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. n.
5606 del 23 febbraio 2023).
“… nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l' art. 42,D.L. n. 269 del 2003 CP_1
, conv. in L. n. 326 del 2003 , consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15,D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto
2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione,
Pag. 5 di 10 relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art. 13,D.L. n.
78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.
122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del CP_1
"Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'art. 35, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13,i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel
Pag. 6 di 10 corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . CP_1
… l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della CP_1 situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42,D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei CP_1 controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle
Pag. 7 di 10 risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del
Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l' art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere”.
(Corte di cassazione civile, sez. VI, ord., 30 giugno 2020 n. 13223)
Pag. 8 di 10 4) Il ricorso va, quindi, accolto, e, per l'effetto, va dichiarata la non ripetibilità della somma di €#11.905,11# CP_ (undicimilanovecentoconque,11) e va condannato alla restituzione a favore della ricorrente di quanto illegittimamente trattenuto per la causale di cui al ricorso ed alla parte motiva, con interessi sulle somme via via rivalutate dalla illegittima trattenuta e fino all'effettivo soddisfo. CP_
5) va condannato al pagamento delle spese di lite che, in base ai criteri di cui DM 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
3932/2024 R.G Lavoro, proposto da nei confronti di Parte_1
CP_
ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che Parte_1
CP_ non è tenuto a restituire ad la somma di €#11.905,11#
[...]
(undicimilanovecentocinque,11) di cui al ricorso ed alla parte motiva, CP_ e per l'effetto condanna alla restituzione a favore di Parte_1 di quanto illegittimamente trattenuto, con interessi sulle somme
[...] via via rivalutate dalla illegittima trattenuta e fino all'effettivo soddisfo;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di delle spese Parte_1 di lite che liquida nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa
Pag. 9 di 10 se applicabili, e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Avellino, udienza dello 06 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza dello 06 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 3932/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Luca Coppola ed elett.te domiciliata in Avellino, al Corso
Vittorio Emanuele n. 8, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Mariateresa
Nasso ed elett.te domiciliato in Avellino alla via Roma n. 17, giusto mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe impugna il provvedimento di CP_ CP_ indebito notificato in data 13.09.2024 (missiva dello
02.07.2024) per la somma di €#11.905,11#
(undicimilanovencentocinque,11) percepita sulla pensione di invalidità civile per il periodo da gennaio 2022 a dicembre 2023. CP_ si è costituito. 2) L'indebito scaturisce da un ricalcolo della prestazione di invalidità civile già in godimento della ricorrente sulla base della comunicazione reddituale anno 2021.
Nella memoria di costituzione, l' , oltre a ribadire quanto già CP_1
CP_ asserito nella missiva ovvero che la prestazione di invalidità civile in godimento dal 2013 in quanto invalida “parziale” era stata trasformata in assegno sociale al raggiungimento dell'età anagrafica, come previsto dall'art. 24 co.12 della Legge 214/2011 e che da gennaio 2022 a dicembre 2023 era stato eseguito un pagamento non dovuto, precisa che dalla ricostruzione della prestazione erano emersi i seguenti reddito, desumibili anche dalle CU notificate all'utente: Anno
2022 €#5.755,33#; Anno 2023 €#24.886,03#. ... “I redditi sopraindicati sono riferiti alla pensione di reversibilità riconosciuta con decorrenza ottobre 2022”.
Quindi, per l' la prestazione economica di invalidità civile non CP_1 era più dovuta per il superamento delle soglie reddituali stabilite dalla normativa vigente.
3) Il ricorso va accolto.
Si verte in materia di indebito assistenziale.
Sul punto, ... “Questa Corte ha precisato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033
c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite sono normalmente destinate al soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della famiglia
(Corte Costituzionale 13 gennaio 2006 n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n.
431)...(cfr. Cass. n. 13916 del 20 maggio 2021).
Pag. 2 di 10 È vero in sostanza che in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n.
254/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziale esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturali già consumate in correlazione -e nei limiti – della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993). Su questa premessa, Cassazione m. 12406 del 2003 ha affermato che “l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1 Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema assistenziale sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale”.
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade
Pag. 3 di 10 quando la prestazione sia stata erogata senza che il precettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte, ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad esempio l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso di indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidato il principio secondo il quale
(Cass. m. 16080 del 2020; Cass. m 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del
2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
In mancanza di norme specifiche che dispongono diversamente l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsiasivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dall'accipiens (Cass. sez. VI n. 10642 del 16 aprile 2019).
Pag. 4 di 10 Dunque, regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venir meno dei requisiti sanitari (art. 37, comma 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, ovvero abilita la restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente (così Cass. sez. VI n. 24180 del 2022); mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venir meno dei requisiti economici (Cass. n. 28771 del 2018)…(così Cass. n. 13916 del 20 maggio 2021; in tal senso Cass. sez. VI n. 4600 del 19 febbraio
2021; Cass. n. 4668 del 2021;Cass . sez. VI n. 13223 del 30 giugno
2020).
Ne consegue che, l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo del provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. n.
5606 del 23 febbraio 2023).
“… nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l' art. 42,D.L. n. 269 del 2003 CP_1
, conv. in L. n. 326 del 2003 , consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15,D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto
2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione,
Pag. 5 di 10 relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art. 13,D.L. n.
78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.
122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del CP_1
"Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'art. 35, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13,i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel
Pag. 6 di 10 corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . CP_1
… l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della CP_1 situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42,D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei CP_1 controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle
Pag. 7 di 10 risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del
Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l' art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere”.
(Corte di cassazione civile, sez. VI, ord., 30 giugno 2020 n. 13223)
Pag. 8 di 10 4) Il ricorso va, quindi, accolto, e, per l'effetto, va dichiarata la non ripetibilità della somma di €#11.905,11# CP_ (undicimilanovecentoconque,11) e va condannato alla restituzione a favore della ricorrente di quanto illegittimamente trattenuto per la causale di cui al ricorso ed alla parte motiva, con interessi sulle somme via via rivalutate dalla illegittima trattenuta e fino all'effettivo soddisfo. CP_
5) va condannato al pagamento delle spese di lite che, in base ai criteri di cui DM 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
3932/2024 R.G Lavoro, proposto da nei confronti di Parte_1
CP_
ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che Parte_1
CP_ non è tenuto a restituire ad la somma di €#11.905,11#
[...]
(undicimilanovecentocinque,11) di cui al ricorso ed alla parte motiva, CP_ e per l'effetto condanna alla restituzione a favore di Parte_1 di quanto illegittimamente trattenuto, con interessi sulle somme
[...] via via rivalutate dalla illegittima trattenuta e fino all'effettivo soddisfo;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di delle spese Parte_1 di lite che liquida nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa
Pag. 9 di 10 se applicabili, e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Avellino, udienza dello 06 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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