Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 22.01.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1209 / 2024
promossa da
Parte 1 C.F. 'sia in proprio che nella qualità di C.F. 1 '
legale rappresentante della società "/ ' (C.F e P.IVAParte_2 P.IVA 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. SPIRIO DAVIDE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 18 aprile 2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001212335, notificata in data 02.03.2024,
con la quale viene richiesto il pagamento della somma di Euro 5.416,00 a titolo di ritenute previdenziali ed assistenziali;
ne eccepiva la nullità, la decadenza, la prescrizione e la
Si costituiva l'ente previdenziale chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
L'ente previdenziale ha rappresentato di avere provveduto in Autotutela all'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. O-I 001212335 riferita all'anno 2016 con Disposizione n°
010000-24-0638 del 14/11/2024.
Pertanto, deve ritenersi definitivamente cessata la materia del contendere in relazione a tale punto, poiché l'avvenuto annullamento in autotutela della pretesa costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la carenza d'interesse ad agire, essendo venuta meno tra le parti tale ragione di contesa.
In merito alle spese di lite, si segue il principio della soccombenza virtuale, che impone di dare rilevanza alla circostanza per cui l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata annullata in seguito alla proposizione del ricorso.
Pertanto, deve condannarsi l' CP_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' CP_1 al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 854,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15%, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 22/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo