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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dr.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle causa civile iscritta al n. 1865/2024 di Ruolo Generale il 13.07.2024 vertente t r a in proprio e quale l.r. di - rappresentati Parte_1 CP_1
e difesi, dall'avv. MAINARDIS CESARE e dall'avv. ESPOSITO ORAZIO
FRANCESCO
- parte ricorrente - e
– rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. COSSINA MAURO e dall'avv. RANZATTO FABIANA
- parte resistente -
- Oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse sanzioni per em Causa assunta in decisione all'udienza del sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte attrice:
come da atto di opposizione e verbale d'udienza del 27.03.2025;
Per parte convenuta:
come da comprsa di costituzione e risposta
MOTIVI DELLA DECISIONE I)A seguito di acquisto dalla precedente proprietaria Controparte_3 la (ora ha la disponibilità dell'ex
[...] Controparte_4 CP_1 cava di cantiere denominata Sanguarzo sita nei comuni di Cividale del Friuli e di San
Pietro al Natisone a far tempo dal 27.6.2000. Come da decreto dell'Assessore ambiente n. 241 dd. 20.2.1996 (all. 3 al doc. 4 rapporto del Servizio geologico) la precedente proprietà, al termine dell'attività, avrebbe dovuto compiere dei recuperi ambientali (poi non eseguiti) con le modalità di cui al decreto n. 900 dd. 27.7.1983 (all. 2 al doc. 4 rapporto del Servizio geologico). Nel luglio del 2020 la società comunicava ai due Comuni l'intenzione di procedere a lavori di manutenzione ordinaria.
A seguito di una segnalazione e di documentazione trasmessa dalla Stazione forestale di Cividale del Friuli in data 09.06.2021 il personale del Servizio Geologico della
Regione Autonoma eseguiva un sopralluogo presso la ex cava di Controparte_2 calcare denominata “Sanguarzo” sita nei Comuni di Cividale e di San Pietro al Natisone di proprietà di dal quale emergeva una difformità delle Controparte_1 opere eseguite rispetto a quelle comunicate dalla società ai Comuni sopra detti.
All'esito di successive verifiche tecniche, inerenti in particolare al calcolo delle volumetrie scavate, veniva quindi accertato l'esercizio di un'attività estrattiva di materiale calcareo, per un quantitativo pari a 11.235 mc, in assenza della prescritta autorizzazione.
Pertanto, con il p.v.a. n. 32 dd. 06.12.2021 (doc. 2) il Servizio Geologico della contestava a in qualità di Controparte_2 Parte_1
Amministratore Unico di trasgressore, e a Controparte_1 Controparte_1 obbligato in solido, la violazione dell'art. 34, comma 1 della L.R. 12/2016, per avere esercitato un'attività estrattiva di materiale calcareo in assenza della prescritta autorizzazione. La violazione veniva regolarmente contestata ai destinatari mediante notificazione del p.v.a. n. 32 dd. 06.12.2021 a mezzo posta, perfezionatasi in data
10.12.2021 per ed in data 15.12.2021 per Parte_1 Controparte_1
Nessuno dei destinatari della contestazione si avvaleva della facoltà prevista ex art. 16 della L. 689/81 di effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dal succitato verbale. Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, con nota dd. 31.01.2022 l'avv. Orazio Esposito, in difesa e rappresentanza di e di presentava una Parte_1 Controparte_1 memoria difensiva comprensiva di richiesta di audizione (doc. 3). Con nota prot. 18906 di data 01.04.2022 (doc. 4), ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/84, l'organo accertatore, Servizio geologico della Direzione centrale ambiente, trasmetteva al competente ufficio regionale il rapporto di servizio e i relativi nove allegati inerenti all'accertamento effettuato. In data 18.07.2023 si svolgeva in modalità telematica (videoconferenza) la richiesta audizione, a cui partecipavano in collegamento e l'avv. Orazio Parte_1
Esposito (doc. 5).
Successivamente la competente Direzione centrale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, valutata tutta la documentazione, riteneva fondato l'accertamento dell'illecito contestato e conseguentemente adottava l'ordinanza-ingiunzione prot. n.
0000144/P/ORD dd. 12.06.2024 (doc. 6) con cui veniva ingiunto a in Parte_1 qualità di Amministratore Unico di quale trasgressore, e a Controparte_1 quale obbligato in solido, di pagare la somma di euro 200.000,00, Controparte_1 oltre alle spese di notifica del p.v.a., per la violazione dell'art. 34, comma 1 della L.R. 12/2016, per avere esercitato un'attività estrattiva di materiale calcareo in assenza della prescritta autorizzazione.
L'ordinanza-ingiunzione prot. n. 0000144/P/ORD dd. 12.06.2024 veniva regolarmente notificata a mezzo PEC a e a in data Parte_1 Controparte_1
12.06.2024 (doc. 7).
Avverso la medesima ordinanza ingiunzione prot. n. 0000144/P/ORD dd. 12.06.2024
è stato proposto l'odierno ricorso dd. 12.7.2024 notificato il 17.7.2024 unitamente al decreto giudiziale di fissazione udienza (al 12.9.24 per la sospensiva e al 12.11.2024 per la discussione).
Alla fissata udienza cautelare del 12.07.2024 parte ricorrente ha rinunciato all'istanza di sospensione.
La ha chiesto comunque l'addebito a controparte delle spese della relativa CP_2 fase. Il Giudice, nel dichiarare l'estinzione del procedimento cautelare sub RG n.
1865-1/2024, ha rinviato al merito la decisione sulle stesse. II)Eccepisce altresì in via pregiudiziale parte ricorrente come nella fattispecie sarebbe
“inammissibile l'ordinanza-ingiunzione opposta perché non vi” sarebbe “stata contestazione della sanzione nei termini previsti dalla legge”. L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Dispone l'art. 14, commi 1 e 2, L. n.° 689/1981, che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” e che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Tuttavia, secondo costante orientamento della Giurisprudenza, sia di Merito che di
Legittimità, ed allo stato attuale della vigente normativa, “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione,
l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi
(oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illiceità sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione;
compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione” (in termini, ex plurimis, Cass. Civ., n.° 21611/2007).
Nella fattispecie per cui è causa, la quantificazione del materiale scavato ha richiesto un'attività istruttoria particolarmente complessa, trattandosi di aree vaste e complesse.
In particolare la conoscenza di tale elemento si è avuta solamente con la consegna all'organo accertatore dei dati relativi all'acquisizione del rilievo puntuale dell'area in questione da parte della società in data 22.10.2021. CP_5
Riassumendo le fasi in cui si è articolata l'attività istruttoria effettuata dal Servizio geologico della Regione, il sopralluogo dd. 09.06.2021: nel corso di tale ispezione si è constatato che erano state svolte alcune movimentazioni di materiale calcareo in assenza del provvedimento di autorizzazione, e si è pertanto valutata la necessità di determinare puntualmente il volume estratto. In data 06.07.2021 è stata effettuata la rilevazione preliminare dell'area a mezzo drone messo a disposizione dall Parte_2
In base alle risultanze dei suddetti rilievi, l'organo accertatore si poneva l'obiettivo di verificare se la misurazione puntuale delle volumetrie movimentate potesse effettuarsi con gli strumenti tradizionali in possesso dell'Amministrazione, o se, diversamente, tale verifica rendesse obbligatorio il ricorso a rilievi più complessi, con la necessità di ricorrere all'intervento di soggetto esterno, idoneo alla funzione.
Il competente Servizio regionale, eseguita la misurazione puntuale delle volumetrie movimentate ricorrendo ad un nuovo rilievo LIDAR da aeromobile, da confrontarsi con quello già in possesso dell'Amministrazione (LIDAR 2020).
Allo scopo, previo esperimento di trattativa negoziata su MEPA, nel settembre 2021 è stato affidato apposito incarico alla CP_5
In particolare il confronto tra il DTM (modello digitale del terreno) 2021 e quello del
2020 ha consentito di evidenziare e perimetrare le zone oggetto di escavazione nel citato arco temporale. I risultati dell'attività sono stati consegnati al Servizio
Geologico in data 24.10.2021 (l'elaborazione effettuata è riportata nella tabella grafica allegata al p.v.a. n. 32 dd. 06.12.2021 - doc. 2).
Pertanto il p.v.a. n. 32 d.d. 06.12.2024, notificato il 07.12.2021, consegnato in data 24.10.2024 è stato tempestivamente notificato agli odierni ricorrenti (entro i 90 giorni previsti dalla legge), anche considerato che le motivazioni dello slittamento del termine sono state esplicitate dell'oridinanza impugnata. III) Non pare fondato nemmeno il secondo motivo di opposizione posto che la resistente ha direttamente accertato la violazione della norma sulla base di rilievi fotografici effettuati da soggetti terzi a cui era stato legittimamamente affidato l'incarico, nell'esrcizio delle funzioni dell'ente accertatore.
L'accertamento della violazione risulta infatti direttamente eseguito dal personale del
Servizio geologico della il cui funzionario CP_2 Controparte_2 delegato ha redatto e sottoscritto il p.v.a. n. 32 dd. 06.12.2021. Il calcolo delle volumetrie escavate, pari a 11.235 mc., risulta da apposito documento del Servizio geologico, ad oggetto “Ambito della ex cava di calcare denominata
Sanguarzo – Differenziale DTM 2020 – DTM 2021” comprensivo di cartografia e tabella riepilogativa delle differenze riscontrate tra le volumetrie presenti in determinate aree del sito rispettivamente nel giugno 2020 (prima dell'affidamento dell'incarico dei lavori) e nel settembre 2021, documento allegato al p.v.a. n. 32 dd. 06.12.2021 (doc. 1).
Risulta quindi evidente che l'accertamento della violazione (con conseguente contestazione di cui al p.v.a. n. 32 dd. 06.12.2021) sia stata eseguita dal personale del Servizio geologico della nel rispetto della Controparte_2 disposizione di cui all'art. 33 della L.R. 12/2016.
Quanto al contestato grado di attendibilità ed ai margini di errore dell'attrezzatura usata dalla si osserva che il p.v.a. n. 32 dd. 06.12.2021 descrive CP_5 dettagliatamente la metodologia utilizzata per ottenere i dati finali che pertanto sono inconfutati.
La “Relazione tecnica delle attività” dd. 22.10.2021, dimessa da parte ricorrente sub doc. 10, azienda certificata UNI EN ISO 14001-2015 e UNI EN ISO CP_5
45001-2018, ha consegnato i dati acquisiti nell'ambito dell'incarico espletato e illustrato compiutamente “le tecnologie impiegate, i metodi utilizzati per l'elaborazione dei dati e la generazione dei prodotti” (cfr. pag. 5 della Relazione).
IV)Come correttamente osservato dalla difesa della resistente, il terzo e quarto motivo dell'opposizione possono congiuntamente essere esaminati e dovranno essere rigettati per quanto di seguito si andrà ad esporre. Secondo l'art. 3 della l.r. FVG n. 12 del 2016 si intende per “e) attività estrattiva: attività economica consistente nell'insieme delle operazioni di coltivazione e dei conseguenti interventi di riassetto ambientale dei luoghi realizzata sulla base di un progetto” e per ”f) coltivazione: attività che comprende le operazioni propedeutiche allo scavo, lo scavo e il primo trattamento delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927” L'intervento di sistemazione viene poi definito come il “k) riassetto ambientale dei luoghi: intervento di sistemazione dell'area di cava che prevede:
1) la modellazione del terreno atta a evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
2) la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area di cava, in rapporto con la situazione circostante, attuata mediante il raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e mediante il riporto di terra non inquinata, seguito da semina o da piantagione di specie vegetali;
3) gli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi della durata di tre anni, necessari a garantire il perfetto attecchimento dell'impianto costituiti da irrigazioni di soccorso, sfalci e risarcimenti, nonché da circoscritte risistemazioni delle scarpate dell'area di cava” L'art 34 della citata legge dispone poi che “L'esercizio dell'attività estrattiva svolto in assenza del provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una volta e mezza il valore della sostanza minerale estratta fino al momento della contestazione e non superiore a sei volte l'ammontare del valore medesimo. Si considera svolta in assenza di autorizzazione anche l'attività estrattiva eseguita oltre i limiti planoaltimetrici autorizzati”. Nel caso di specie, raffontando lo stato di fatto risultante dal rilievo LIDAR 2020 con quello risultante dal rilievo LIDAR 2021 eseguito dalla su incarico della CP_5
, si evidenzia una movimentazione di materiale avvenuto tra luglio 2020 e CP_2 settembre 2021, dovendosi ricomprendere nell'attività estrattiva l'escavazione e la movimentazione del materiale presente nel sito.
Del resto nemmeno l'attività di movimentazione era stata autorizzata e poteva ricondursi nell'attività di ripristino e manutezione dell'area non essendo elencata al punto k dell'art. 3 della legge 12 del 2016.
Ulteriormente si evidenzia che il contratto d'appalto stipulato in data 20.7.2020 tra la committente e la ditta CO incaricata dei lavori prevede espressamente CP_1
l'autorizzazione dell'appaltatore ad asportare la “pietra piasentina ad uso scogliera prelevata nel corso dei lavori” (cfr riprodotto articolo 3 del contratto) a fronte di un pattuito compenso commisurato alle dimensioni e al peso dei blocchi di pietra. Risulta, infine, irrilevante che precedenti comportamenti, risalenti al 2003-2004, non siano stati sanzionati e l'obbligo del ripristino ambientale appare, per come innanzi riferito, attività diversa da quella sanzionata. La sanzione comminata risulta infine proporzionata e stabilita nel rispetto delle indicazioni normative, anche considerata la genericità delle contestazioni di parte ricorrente.
Le spese di lite, anche quelle del procedimento cautelare, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1865/2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite che per questa fase del giudizio liquida in complessivi euro
8.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge, per la fase cautelare in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Udine, il 27/03/2025.
Il Giudice (dr.ssa Francesca Clocchiatti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dr.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle causa civile iscritta al n. 1865/2024 di Ruolo Generale il 13.07.2024 vertente t r a in proprio e quale l.r. di - rappresentati Parte_1 CP_1
e difesi, dall'avv. MAINARDIS CESARE e dall'avv. ESPOSITO ORAZIO
FRANCESCO
- parte ricorrente - e
– rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. COSSINA MAURO e dall'avv. RANZATTO FABIANA
- parte resistente -
- Oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse sanzioni per em Causa assunta in decisione all'udienza del sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte attrice:
come da atto di opposizione e verbale d'udienza del 27.03.2025;
Per parte convenuta:
come da comprsa di costituzione e risposta
MOTIVI DELLA DECISIONE I)A seguito di acquisto dalla precedente proprietaria Controparte_3 la (ora ha la disponibilità dell'ex
[...] Controparte_4 CP_1 cava di cantiere denominata Sanguarzo sita nei comuni di Cividale del Friuli e di San
Pietro al Natisone a far tempo dal 27.6.2000. Come da decreto dell'Assessore ambiente n. 241 dd. 20.2.1996 (all. 3 al doc. 4 rapporto del Servizio geologico) la precedente proprietà, al termine dell'attività, avrebbe dovuto compiere dei recuperi ambientali (poi non eseguiti) con le modalità di cui al decreto n. 900 dd. 27.7.1983 (all. 2 al doc. 4 rapporto del Servizio geologico). Nel luglio del 2020 la società comunicava ai due Comuni l'intenzione di procedere a lavori di manutenzione ordinaria.
A seguito di una segnalazione e di documentazione trasmessa dalla Stazione forestale di Cividale del Friuli in data 09.06.2021 il personale del Servizio Geologico della
Regione Autonoma eseguiva un sopralluogo presso la ex cava di Controparte_2 calcare denominata “Sanguarzo” sita nei Comuni di Cividale e di San Pietro al Natisone di proprietà di dal quale emergeva una difformità delle Controparte_1 opere eseguite rispetto a quelle comunicate dalla società ai Comuni sopra detti.
All'esito di successive verifiche tecniche, inerenti in particolare al calcolo delle volumetrie scavate, veniva quindi accertato l'esercizio di un'attività estrattiva di materiale calcareo, per un quantitativo pari a 11.235 mc, in assenza della prescritta autorizzazione.
Pertanto, con il p.v.a. n. 32 dd. 06.12.2021 (doc. 2) il Servizio Geologico della contestava a in qualità di Controparte_2 Parte_1
Amministratore Unico di trasgressore, e a Controparte_1 Controparte_1 obbligato in solido, la violazione dell'art. 34, comma 1 della L.R. 12/2016, per avere esercitato un'attività estrattiva di materiale calcareo in assenza della prescritta autorizzazione. La violazione veniva regolarmente contestata ai destinatari mediante notificazione del p.v.a. n. 32 dd. 06.12.2021 a mezzo posta, perfezionatasi in data
10.12.2021 per ed in data 15.12.2021 per Parte_1 Controparte_1
Nessuno dei destinatari della contestazione si avvaleva della facoltà prevista ex art. 16 della L. 689/81 di effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dal succitato verbale. Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, con nota dd. 31.01.2022 l'avv. Orazio Esposito, in difesa e rappresentanza di e di presentava una Parte_1 Controparte_1 memoria difensiva comprensiva di richiesta di audizione (doc. 3). Con nota prot. 18906 di data 01.04.2022 (doc. 4), ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/84, l'organo accertatore, Servizio geologico della Direzione centrale ambiente, trasmetteva al competente ufficio regionale il rapporto di servizio e i relativi nove allegati inerenti all'accertamento effettuato. In data 18.07.2023 si svolgeva in modalità telematica (videoconferenza) la richiesta audizione, a cui partecipavano in collegamento e l'avv. Orazio Parte_1
Esposito (doc. 5).
Successivamente la competente Direzione centrale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, valutata tutta la documentazione, riteneva fondato l'accertamento dell'illecito contestato e conseguentemente adottava l'ordinanza-ingiunzione prot. n.
0000144/P/ORD dd. 12.06.2024 (doc. 6) con cui veniva ingiunto a in Parte_1 qualità di Amministratore Unico di quale trasgressore, e a Controparte_1 quale obbligato in solido, di pagare la somma di euro 200.000,00, Controparte_1 oltre alle spese di notifica del p.v.a., per la violazione dell'art. 34, comma 1 della L.R. 12/2016, per avere esercitato un'attività estrattiva di materiale calcareo in assenza della prescritta autorizzazione.
L'ordinanza-ingiunzione prot. n. 0000144/P/ORD dd. 12.06.2024 veniva regolarmente notificata a mezzo PEC a e a in data Parte_1 Controparte_1
12.06.2024 (doc. 7).
Avverso la medesima ordinanza ingiunzione prot. n. 0000144/P/ORD dd. 12.06.2024
è stato proposto l'odierno ricorso dd. 12.7.2024 notificato il 17.7.2024 unitamente al decreto giudiziale di fissazione udienza (al 12.9.24 per la sospensiva e al 12.11.2024 per la discussione).
Alla fissata udienza cautelare del 12.07.2024 parte ricorrente ha rinunciato all'istanza di sospensione.
La ha chiesto comunque l'addebito a controparte delle spese della relativa CP_2 fase. Il Giudice, nel dichiarare l'estinzione del procedimento cautelare sub RG n.
1865-1/2024, ha rinviato al merito la decisione sulle stesse. II)Eccepisce altresì in via pregiudiziale parte ricorrente come nella fattispecie sarebbe
“inammissibile l'ordinanza-ingiunzione opposta perché non vi” sarebbe “stata contestazione della sanzione nei termini previsti dalla legge”. L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Dispone l'art. 14, commi 1 e 2, L. n.° 689/1981, che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” e che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Tuttavia, secondo costante orientamento della Giurisprudenza, sia di Merito che di
Legittimità, ed allo stato attuale della vigente normativa, “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione,
l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi
(oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illiceità sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione;
compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione” (in termini, ex plurimis, Cass. Civ., n.° 21611/2007).
Nella fattispecie per cui è causa, la quantificazione del materiale scavato ha richiesto un'attività istruttoria particolarmente complessa, trattandosi di aree vaste e complesse.
In particolare la conoscenza di tale elemento si è avuta solamente con la consegna all'organo accertatore dei dati relativi all'acquisizione del rilievo puntuale dell'area in questione da parte della società in data 22.10.2021. CP_5
Riassumendo le fasi in cui si è articolata l'attività istruttoria effettuata dal Servizio geologico della Regione, il sopralluogo dd. 09.06.2021: nel corso di tale ispezione si è constatato che erano state svolte alcune movimentazioni di materiale calcareo in assenza del provvedimento di autorizzazione, e si è pertanto valutata la necessità di determinare puntualmente il volume estratto. In data 06.07.2021 è stata effettuata la rilevazione preliminare dell'area a mezzo drone messo a disposizione dall Parte_2
In base alle risultanze dei suddetti rilievi, l'organo accertatore si poneva l'obiettivo di verificare se la misurazione puntuale delle volumetrie movimentate potesse effettuarsi con gli strumenti tradizionali in possesso dell'Amministrazione, o se, diversamente, tale verifica rendesse obbligatorio il ricorso a rilievi più complessi, con la necessità di ricorrere all'intervento di soggetto esterno, idoneo alla funzione.
Il competente Servizio regionale, eseguita la misurazione puntuale delle volumetrie movimentate ricorrendo ad un nuovo rilievo LIDAR da aeromobile, da confrontarsi con quello già in possesso dell'Amministrazione (LIDAR 2020).
Allo scopo, previo esperimento di trattativa negoziata su MEPA, nel settembre 2021 è stato affidato apposito incarico alla CP_5
In particolare il confronto tra il DTM (modello digitale del terreno) 2021 e quello del
2020 ha consentito di evidenziare e perimetrare le zone oggetto di escavazione nel citato arco temporale. I risultati dell'attività sono stati consegnati al Servizio
Geologico in data 24.10.2021 (l'elaborazione effettuata è riportata nella tabella grafica allegata al p.v.a. n. 32 dd. 06.12.2021 - doc. 2).
Pertanto il p.v.a. n. 32 d.d. 06.12.2024, notificato il 07.12.2021, consegnato in data 24.10.2024 è stato tempestivamente notificato agli odierni ricorrenti (entro i 90 giorni previsti dalla legge), anche considerato che le motivazioni dello slittamento del termine sono state esplicitate dell'oridinanza impugnata. III) Non pare fondato nemmeno il secondo motivo di opposizione posto che la resistente ha direttamente accertato la violazione della norma sulla base di rilievi fotografici effettuati da soggetti terzi a cui era stato legittimamamente affidato l'incarico, nell'esrcizio delle funzioni dell'ente accertatore.
L'accertamento della violazione risulta infatti direttamente eseguito dal personale del
Servizio geologico della il cui funzionario CP_2 Controparte_2 delegato ha redatto e sottoscritto il p.v.a. n. 32 dd. 06.12.2021. Il calcolo delle volumetrie escavate, pari a 11.235 mc., risulta da apposito documento del Servizio geologico, ad oggetto “Ambito della ex cava di calcare denominata
Sanguarzo – Differenziale DTM 2020 – DTM 2021” comprensivo di cartografia e tabella riepilogativa delle differenze riscontrate tra le volumetrie presenti in determinate aree del sito rispettivamente nel giugno 2020 (prima dell'affidamento dell'incarico dei lavori) e nel settembre 2021, documento allegato al p.v.a. n. 32 dd. 06.12.2021 (doc. 1).
Risulta quindi evidente che l'accertamento della violazione (con conseguente contestazione di cui al p.v.a. n. 32 dd. 06.12.2021) sia stata eseguita dal personale del Servizio geologico della nel rispetto della Controparte_2 disposizione di cui all'art. 33 della L.R. 12/2016.
Quanto al contestato grado di attendibilità ed ai margini di errore dell'attrezzatura usata dalla si osserva che il p.v.a. n. 32 dd. 06.12.2021 descrive CP_5 dettagliatamente la metodologia utilizzata per ottenere i dati finali che pertanto sono inconfutati.
La “Relazione tecnica delle attività” dd. 22.10.2021, dimessa da parte ricorrente sub doc. 10, azienda certificata UNI EN ISO 14001-2015 e UNI EN ISO CP_5
45001-2018, ha consegnato i dati acquisiti nell'ambito dell'incarico espletato e illustrato compiutamente “le tecnologie impiegate, i metodi utilizzati per l'elaborazione dei dati e la generazione dei prodotti” (cfr. pag. 5 della Relazione).
IV)Come correttamente osservato dalla difesa della resistente, il terzo e quarto motivo dell'opposizione possono congiuntamente essere esaminati e dovranno essere rigettati per quanto di seguito si andrà ad esporre. Secondo l'art. 3 della l.r. FVG n. 12 del 2016 si intende per “e) attività estrattiva: attività economica consistente nell'insieme delle operazioni di coltivazione e dei conseguenti interventi di riassetto ambientale dei luoghi realizzata sulla base di un progetto” e per ”f) coltivazione: attività che comprende le operazioni propedeutiche allo scavo, lo scavo e il primo trattamento delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927” L'intervento di sistemazione viene poi definito come il “k) riassetto ambientale dei luoghi: intervento di sistemazione dell'area di cava che prevede:
1) la modellazione del terreno atta a evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
2) la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area di cava, in rapporto con la situazione circostante, attuata mediante il raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e mediante il riporto di terra non inquinata, seguito da semina o da piantagione di specie vegetali;
3) gli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi della durata di tre anni, necessari a garantire il perfetto attecchimento dell'impianto costituiti da irrigazioni di soccorso, sfalci e risarcimenti, nonché da circoscritte risistemazioni delle scarpate dell'area di cava” L'art 34 della citata legge dispone poi che “L'esercizio dell'attività estrattiva svolto in assenza del provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una volta e mezza il valore della sostanza minerale estratta fino al momento della contestazione e non superiore a sei volte l'ammontare del valore medesimo. Si considera svolta in assenza di autorizzazione anche l'attività estrattiva eseguita oltre i limiti planoaltimetrici autorizzati”. Nel caso di specie, raffontando lo stato di fatto risultante dal rilievo LIDAR 2020 con quello risultante dal rilievo LIDAR 2021 eseguito dalla su incarico della CP_5
, si evidenzia una movimentazione di materiale avvenuto tra luglio 2020 e CP_2 settembre 2021, dovendosi ricomprendere nell'attività estrattiva l'escavazione e la movimentazione del materiale presente nel sito.
Del resto nemmeno l'attività di movimentazione era stata autorizzata e poteva ricondursi nell'attività di ripristino e manutezione dell'area non essendo elencata al punto k dell'art. 3 della legge 12 del 2016.
Ulteriormente si evidenzia che il contratto d'appalto stipulato in data 20.7.2020 tra la committente e la ditta CO incaricata dei lavori prevede espressamente CP_1
l'autorizzazione dell'appaltatore ad asportare la “pietra piasentina ad uso scogliera prelevata nel corso dei lavori” (cfr riprodotto articolo 3 del contratto) a fronte di un pattuito compenso commisurato alle dimensioni e al peso dei blocchi di pietra. Risulta, infine, irrilevante che precedenti comportamenti, risalenti al 2003-2004, non siano stati sanzionati e l'obbligo del ripristino ambientale appare, per come innanzi riferito, attività diversa da quella sanzionata. La sanzione comminata risulta infine proporzionata e stabilita nel rispetto delle indicazioni normative, anche considerata la genericità delle contestazioni di parte ricorrente.
Le spese di lite, anche quelle del procedimento cautelare, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1865/2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite che per questa fase del giudizio liquida in complessivi euro
8.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge, per la fase cautelare in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Udine, il 27/03/2025.
Il Giudice (dr.ssa Francesca Clocchiatti)