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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16391 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale
[...] dello Stato attore/opponente contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Battista Scalia e CP_1
Stefania Mannino, con elezione di domicilio a Palermo via Vincenzo Di
Marco n. 41 convenuto/opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente all'udienza del 20.02.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 171 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dall' Parte_2
avverso il d.i. n. 4694/2022 emesso dal Tribunale di
[...]
Palermo il 10.11.2022 su ricorso dell' per la somma di euro CP_1
136.000,00 oltre gli interessi e le spese, relativa all'80% dell'importo ammesso a finanziamento con D.D.G. 6209 del 14/10/2016 per l'a.s.
2016/2017, pari a € 68.000,00 per il corso Operatore - CP_2
Codice CUP G73J16000390002 – sede di svolgimento Palermo, nonché dell'80% del corso CUP G33J16000220002 - sede di svolgimento
Siracusa, per ulteriori € 68.000,00.
A sostegno dell'opposizione l'amministrazione ha dedotto la totale infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'Ente, in quanto non sarebbe stato concluso l'iter amministrativo relativo al finanziamento richiesto, mancando la rendicontazione delle spese. Nello specifico ha evidenziato che l'Ente, pur autorizzato ad avviare due percorsi formativi relativi all'anno scolastico 2016/17, avrebbe presentato la richiesta di acconto soltanto nel 2019 e non nell'esercizio 2016 come dovuto, senza dimostrare che i corsi erano stati regolarmente svolti.
Costituitosi l'Ente di formazione ha contestato i motivi di opposizione e ha insistito per il riconoscimento della pretesa azionata col monitorio, in quanto fondata sul DDG 6209/2016 emesso dall'amministrazione regionale che aveva finanziato i corsi professionali. Ha precisato ulteriormente di avere avviato e concluso i corsi finanziati e ha quindi insistito per il riconoscimento del credito e degli interessi moratori.
Così brevemente ricostruita la vicenda il Tribunale osserva quanto segue.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione.
Nel caso di specie, l' non ha dimostrato la sussistenza del CP_3 credito per il quale agisce.
Ed infatti, il DDG 6209/2016 non può essere invocato quale fonte della pretesa creditoria, atteso che con tale atto l'amministrazione non ha riconosciuto uno specifico credito in favore dell'Ente opposto, ma si
è soltanto limitata ad approvare i progetti formativi, stabilendo l'importo massimo finanziabile. Resta inteso che il pagamento sia dell'acconto, sia del saldo è subordinato al concreto svolgimento dell'attività formativa, che deve essere certificata periodicamente e rendicontata attraverso i giustificativi di spesa delle attività previste ed approvate.
Ora, nella specie, l'Ente opposto, non ha dimostrato di avere depositato il rendiconto dell'attività con la necessaria allegazione che i corsi erano stati validamente conclusi con il riconoscimento delle qualifiche professionali, limitandosi ad allegare una dichiarazione di fine corso, senza null'altro dimostrare. Consegue che non può ritenersi sorto il diritto a conseguire il finanziamento stanziato.
Del tutto irrilevante pertanto deve ritenersi la circostanza evidenziata dall'Ente opposto e relativa all'impossibilità di richiedere tempestivamente l'erogazione dell'acconto, in quanto non in regola con il DURC, atteso che per un verso l'Ente avrebbe ormai dovuto dimostrare di avere concluso regolarmente i corsi, allegando la documentazione a supporto;
per altro verso inoltre la non regolarità della posizione contributiva non può che dipendere dallo stesso Ente che pertanto non può invocarla per giustificare il ritardo nella richiesta di erogazione dell'acconto. Consegue che l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in assenza di attività istruttoria specifica e tenuto conto che l'amministrazione regionale non ha depositato la comparsa conclusionale né la memoria di replica, in complessivi euro 2.710,00 di cui euro 406,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: revoca il d.i. n. 4694/2022 emesso dal Tribunale di Palermo il
10.11.2022.
Condanna l' al pagamento, in favore dell' CP_1 Parte_1
, Parte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.710,00 di cui euro
406,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo il 30/05/2025
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16391 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale
[...] dello Stato attore/opponente contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Battista Scalia e CP_1
Stefania Mannino, con elezione di domicilio a Palermo via Vincenzo Di
Marco n. 41 convenuto/opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente all'udienza del 20.02.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 171 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dall' Parte_2
avverso il d.i. n. 4694/2022 emesso dal Tribunale di
[...]
Palermo il 10.11.2022 su ricorso dell' per la somma di euro CP_1
136.000,00 oltre gli interessi e le spese, relativa all'80% dell'importo ammesso a finanziamento con D.D.G. 6209 del 14/10/2016 per l'a.s.
2016/2017, pari a € 68.000,00 per il corso Operatore - CP_2
Codice CUP G73J16000390002 – sede di svolgimento Palermo, nonché dell'80% del corso CUP G33J16000220002 - sede di svolgimento
Siracusa, per ulteriori € 68.000,00.
A sostegno dell'opposizione l'amministrazione ha dedotto la totale infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'Ente, in quanto non sarebbe stato concluso l'iter amministrativo relativo al finanziamento richiesto, mancando la rendicontazione delle spese. Nello specifico ha evidenziato che l'Ente, pur autorizzato ad avviare due percorsi formativi relativi all'anno scolastico 2016/17, avrebbe presentato la richiesta di acconto soltanto nel 2019 e non nell'esercizio 2016 come dovuto, senza dimostrare che i corsi erano stati regolarmente svolti.
Costituitosi l'Ente di formazione ha contestato i motivi di opposizione e ha insistito per il riconoscimento della pretesa azionata col monitorio, in quanto fondata sul DDG 6209/2016 emesso dall'amministrazione regionale che aveva finanziato i corsi professionali. Ha precisato ulteriormente di avere avviato e concluso i corsi finanziati e ha quindi insistito per il riconoscimento del credito e degli interessi moratori.
Così brevemente ricostruita la vicenda il Tribunale osserva quanto segue.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione.
Nel caso di specie, l' non ha dimostrato la sussistenza del CP_3 credito per il quale agisce.
Ed infatti, il DDG 6209/2016 non può essere invocato quale fonte della pretesa creditoria, atteso che con tale atto l'amministrazione non ha riconosciuto uno specifico credito in favore dell'Ente opposto, ma si
è soltanto limitata ad approvare i progetti formativi, stabilendo l'importo massimo finanziabile. Resta inteso che il pagamento sia dell'acconto, sia del saldo è subordinato al concreto svolgimento dell'attività formativa, che deve essere certificata periodicamente e rendicontata attraverso i giustificativi di spesa delle attività previste ed approvate.
Ora, nella specie, l'Ente opposto, non ha dimostrato di avere depositato il rendiconto dell'attività con la necessaria allegazione che i corsi erano stati validamente conclusi con il riconoscimento delle qualifiche professionali, limitandosi ad allegare una dichiarazione di fine corso, senza null'altro dimostrare. Consegue che non può ritenersi sorto il diritto a conseguire il finanziamento stanziato.
Del tutto irrilevante pertanto deve ritenersi la circostanza evidenziata dall'Ente opposto e relativa all'impossibilità di richiedere tempestivamente l'erogazione dell'acconto, in quanto non in regola con il DURC, atteso che per un verso l'Ente avrebbe ormai dovuto dimostrare di avere concluso regolarmente i corsi, allegando la documentazione a supporto;
per altro verso inoltre la non regolarità della posizione contributiva non può che dipendere dallo stesso Ente che pertanto non può invocarla per giustificare il ritardo nella richiesta di erogazione dell'acconto. Consegue che l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in assenza di attività istruttoria specifica e tenuto conto che l'amministrazione regionale non ha depositato la comparsa conclusionale né la memoria di replica, in complessivi euro 2.710,00 di cui euro 406,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: revoca il d.i. n. 4694/2022 emesso dal Tribunale di Palermo il
10.11.2022.
Condanna l' al pagamento, in favore dell' CP_1 Parte_1
, Parte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.710,00 di cui euro
406,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo il 30/05/2025
Il Giudice
Emanuela Piazza