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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 06/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Claudio Prota Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Fara in Sabina (RI), Parte_1 C.F._1 alla Via XXIV Maggio n. 21, presso e nello studio dell'Avv. Federica De Santis che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso e da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Parte_2 C.F._2
Marchetti n.13, presso e nello studio dell'Avv. Anna Autizi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Poggio Moiano (RI), Parte_1 Parte_2 in data 3 Novembre 2007.
Dall'unione coniugale sono nati , il 07.11.2007, ed , il Persona_1 Persona_2
01.10.2010.
Con il decorso del tempo, tra i coniugi sono sorti insanabili contrasti ed incompatibilità tali da far venire meno l'unione affettiva e spirituale che aveva caratterizzato il loro rapporto coniugale e in conseguenza di ciò il Tribunale di Rieti pronunciava la separazione dei coniugi con decreto di omologa del 05.07.2011, modificato con decreto del 20.12.2013, e da allora non si è più ricostituita l'unione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 24.10.2024, contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito: Dichiarare e pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato in Poggio Moiano
(RI) il 3 Novembre 2007, tra la SI.ra ed il SI. ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_1 Parte_2
Civile del Comune di Poggio Moiano, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri anagrafici;
A modifica delle condizioni di cui alla omologa di separazione e del successivo decreto di modifica delle condizioni di separazione:
2. Revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Poggio Moiano (RI), al Viale Giulio Cesare 33, alla SI.ra
essendosene la stessa già da tempo allontanata;
Parte_1
3. Revocare l'assegno di mantenimento previsto per la coniuge di € 400,00, essendo la stessa autonoma economicamente;
4. Disporre l'affidamento condiviso dei minori ed con collocazione abitativa prevalente presso la SI.ra Per_1 Per_2
ovunque intenda trasferire la propria residenza e/o domicilio;
Parte_1
5. Disporre che al SI. venga riconosciuto, il diritto di visita dei figli, da esercitarsi secondo le seguenti Parte_2 modalità: compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei minori, prenda con sè i figli per due pomeriggi a settimana, nei giorni del martedì e giovedì dall'orario di uscita dalla scuola alle ore 22.00;
i minori trascorreranno con il padre due week - end al mese, a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato- o dall'orario di uscita dalla scuola qualora venga frequentata in tale giorno, fino alle ore 22.00 della Domenica sera;
i minori trascorreranno le festività di Natale (24-25-26 Dicembre), di Capodanno (30- 31 Dicembre e 1 Gennaio) e di
Pasqua (il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo) ad anni alterni con entrambi i genitori;
i minori trascorreranno con i genitori le vacanze estive, per un periodo, anche non consecutivo, di 15 giorni, secondo date che i genitori concorderanno tra loro entro il 30 Giugno di ogni anno;
ciascun coniuge avrà l'obbligo di comunicare all'altro il luogo ove i figli verranno condotti in vacanza. Vanno sempre e comunque rispettate le esigenze scolastiche dei minori.
6. stabilire che il SI. a far tempo dalla sottoscrizione del presente accordo, verserà alla SI.ra Parte_2 Pt_1
, a titolo di concorso per il mantenimento ordinario dei minori, fino al raggiungimento della piena indipendenza
[...] economica degli stessi la somma mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00) da corrispondersi, a mezzo di bonifico bancario o vaglia postale, entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici Istat del costo nazionale della vita;
7. I coniugi, in merito alla percezione dell'assegno unico, convengono che verrà richiesto al 100% unicamente dalla SI.ra
. Pertanto, il SI. autorizza la SI.ra a presentare domanda presso l'Istituto Parte_1 Parte_2 Parte_1
INPS, dietro esibizione del presente accordo, affinchè la riscossione dell'assegno unico per i minori, venga dalla stessa percepito nella misura del 100%.
2
8. stabilire che il SI. provveda, entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, a rimborsare e rifondere a favore Parte_2 della ricorrente, il 50% delle spese straordinarie, dalla stessa sostenute per le esigenze di cura mediche non coperte dal
SSN, di istruzione, di educazione, di formazione e di ricreazione dei figli, ivi incluso le spese per attività ludico-sportive.
9. Dare atto che i coniugi hanno definito ed estinto ogni pregresso rapporto patrimoniale e giuridico, connesso al rapporto di coniugio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024, le parti hanno confermato le condizioni concordate e il giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Vista la domanda congiunta delle parti le spese di lite devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Poggio Moiano (RI) il 3.11.2007 tra Pt_1
e e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Poggio Moiano
[...] Parte_2
(atto n. 8, parte I, anno 2007);
- revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in Poggio Moiano (RI), al Viale Giulio Cesare 33, alla
SI.ra essendosene la stessa già da tempo allontanata;
Parte_1
- revoca l'assegno di mantenimento previsto per la coniuge di € 400,00, essendo la stessa autonoma economicamente;
- dispone l'affidamento condiviso dei minori ed con collocazione abitativa prevalente Per_1 Per_2 presso la SI.ra ovunque intenda trasferire la propria residenza e/o domicilio;
Parte_1
- dispone che il potrà fare visita ai figli secondo le modalità dettagliatamente riportate Parte_2 nell'accordo (punto 5) da intendersi qui integralmente trascritto;
3 - pone a carico di , a far tempo dalla sottoscrizione dell'accordo di cui sopra, l'obbligo Parte_2 di versare alla SI.ra a titolo di concorso per il mantenimento ordinario dei minori, fino al Parte_1 raggiungimento della piena indipendenza economica degli stessi la somma mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00) da corrispondersi, a mezzo di bonifico bancario o vaglia postale, entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici Istat del costo nazionale della vita;
- dà atto che i coniugi, in merito alla percezione dell'assegno unico, convengono che verrà richiesto al
100% unicamente dalla SI.ra Pertanto, il SI. autorizza la SI.ra Parte_1 Parte_2 Parte_1
a presentare domanda presso l'Istituto INPS, dietro esibizione del presente accordo, affinchè la riscossione dell'assegno unico per i minori, venga dalla stessa percepito nella misura del 100%.
- pone a carico di l'obbligo di rimborsare e rifondere a favore della ricorrente, entro e non Parte_2 oltre dieci giorni dalla richiesta, il 50% delle spese straordinarie, dalla stessa sostenute per le esigenze di cura mediche non coperte dal SSN, di istruzione, di educazione, di formazione e di ricreazione dei figli, ivi incluso le spese per attività ludico-sportive.
- dà atto che i coniugi hanno definito ed estinto ogni pregresso rapporto patrimoniale e giuridico, connesso al rapporto di coniugio;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio Moiano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 3.1.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Claudio Prota Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Fara in Sabina (RI), Parte_1 C.F._1 alla Via XXIV Maggio n. 21, presso e nello studio dell'Avv. Federica De Santis che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso e da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Parte_2 C.F._2
Marchetti n.13, presso e nello studio dell'Avv. Anna Autizi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Poggio Moiano (RI), Parte_1 Parte_2 in data 3 Novembre 2007.
Dall'unione coniugale sono nati , il 07.11.2007, ed , il Persona_1 Persona_2
01.10.2010.
Con il decorso del tempo, tra i coniugi sono sorti insanabili contrasti ed incompatibilità tali da far venire meno l'unione affettiva e spirituale che aveva caratterizzato il loro rapporto coniugale e in conseguenza di ciò il Tribunale di Rieti pronunciava la separazione dei coniugi con decreto di omologa del 05.07.2011, modificato con decreto del 20.12.2013, e da allora non si è più ricostituita l'unione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 24.10.2024, contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito: Dichiarare e pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato in Poggio Moiano
(RI) il 3 Novembre 2007, tra la SI.ra ed il SI. ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_1 Parte_2
Civile del Comune di Poggio Moiano, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri anagrafici;
A modifica delle condizioni di cui alla omologa di separazione e del successivo decreto di modifica delle condizioni di separazione:
2. Revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Poggio Moiano (RI), al Viale Giulio Cesare 33, alla SI.ra
essendosene la stessa già da tempo allontanata;
Parte_1
3. Revocare l'assegno di mantenimento previsto per la coniuge di € 400,00, essendo la stessa autonoma economicamente;
4. Disporre l'affidamento condiviso dei minori ed con collocazione abitativa prevalente presso la SI.ra Per_1 Per_2
ovunque intenda trasferire la propria residenza e/o domicilio;
Parte_1
5. Disporre che al SI. venga riconosciuto, il diritto di visita dei figli, da esercitarsi secondo le seguenti Parte_2 modalità: compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei minori, prenda con sè i figli per due pomeriggi a settimana, nei giorni del martedì e giovedì dall'orario di uscita dalla scuola alle ore 22.00;
i minori trascorreranno con il padre due week - end al mese, a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato- o dall'orario di uscita dalla scuola qualora venga frequentata in tale giorno, fino alle ore 22.00 della Domenica sera;
i minori trascorreranno le festività di Natale (24-25-26 Dicembre), di Capodanno (30- 31 Dicembre e 1 Gennaio) e di
Pasqua (il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo) ad anni alterni con entrambi i genitori;
i minori trascorreranno con i genitori le vacanze estive, per un periodo, anche non consecutivo, di 15 giorni, secondo date che i genitori concorderanno tra loro entro il 30 Giugno di ogni anno;
ciascun coniuge avrà l'obbligo di comunicare all'altro il luogo ove i figli verranno condotti in vacanza. Vanno sempre e comunque rispettate le esigenze scolastiche dei minori.
6. stabilire che il SI. a far tempo dalla sottoscrizione del presente accordo, verserà alla SI.ra Parte_2 Pt_1
, a titolo di concorso per il mantenimento ordinario dei minori, fino al raggiungimento della piena indipendenza
[...] economica degli stessi la somma mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00) da corrispondersi, a mezzo di bonifico bancario o vaglia postale, entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici Istat del costo nazionale della vita;
7. I coniugi, in merito alla percezione dell'assegno unico, convengono che verrà richiesto al 100% unicamente dalla SI.ra
. Pertanto, il SI. autorizza la SI.ra a presentare domanda presso l'Istituto Parte_1 Parte_2 Parte_1
INPS, dietro esibizione del presente accordo, affinchè la riscossione dell'assegno unico per i minori, venga dalla stessa percepito nella misura del 100%.
2
8. stabilire che il SI. provveda, entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, a rimborsare e rifondere a favore Parte_2 della ricorrente, il 50% delle spese straordinarie, dalla stessa sostenute per le esigenze di cura mediche non coperte dal
SSN, di istruzione, di educazione, di formazione e di ricreazione dei figli, ivi incluso le spese per attività ludico-sportive.
9. Dare atto che i coniugi hanno definito ed estinto ogni pregresso rapporto patrimoniale e giuridico, connesso al rapporto di coniugio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024, le parti hanno confermato le condizioni concordate e il giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Vista la domanda congiunta delle parti le spese di lite devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Poggio Moiano (RI) il 3.11.2007 tra Pt_1
e e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Poggio Moiano
[...] Parte_2
(atto n. 8, parte I, anno 2007);
- revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in Poggio Moiano (RI), al Viale Giulio Cesare 33, alla
SI.ra essendosene la stessa già da tempo allontanata;
Parte_1
- revoca l'assegno di mantenimento previsto per la coniuge di € 400,00, essendo la stessa autonoma economicamente;
- dispone l'affidamento condiviso dei minori ed con collocazione abitativa prevalente Per_1 Per_2 presso la SI.ra ovunque intenda trasferire la propria residenza e/o domicilio;
Parte_1
- dispone che il potrà fare visita ai figli secondo le modalità dettagliatamente riportate Parte_2 nell'accordo (punto 5) da intendersi qui integralmente trascritto;
3 - pone a carico di , a far tempo dalla sottoscrizione dell'accordo di cui sopra, l'obbligo Parte_2 di versare alla SI.ra a titolo di concorso per il mantenimento ordinario dei minori, fino al Parte_1 raggiungimento della piena indipendenza economica degli stessi la somma mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00) da corrispondersi, a mezzo di bonifico bancario o vaglia postale, entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici Istat del costo nazionale della vita;
- dà atto che i coniugi, in merito alla percezione dell'assegno unico, convengono che verrà richiesto al
100% unicamente dalla SI.ra Pertanto, il SI. autorizza la SI.ra Parte_1 Parte_2 Parte_1
a presentare domanda presso l'Istituto INPS, dietro esibizione del presente accordo, affinchè la riscossione dell'assegno unico per i minori, venga dalla stessa percepito nella misura del 100%.
- pone a carico di l'obbligo di rimborsare e rifondere a favore della ricorrente, entro e non Parte_2 oltre dieci giorni dalla richiesta, il 50% delle spese straordinarie, dalla stessa sostenute per le esigenze di cura mediche non coperte dal SSN, di istruzione, di educazione, di formazione e di ricreazione dei figli, ivi incluso le spese per attività ludico-sportive.
- dà atto che i coniugi hanno definito ed estinto ogni pregresso rapporto patrimoniale e giuridico, connesso al rapporto di coniugio;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio Moiano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 3.1.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
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