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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1644/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili di VG vertente
TRA
,nata a [...], il [...] Parte 1 , (C.F. C.F. 1
Ricorrente
[
]E
Controparte 1 (C.F. C.F. 2 ), nato a [...], il [...]
Ricorrente
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Di Via, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Trapani, nel vicolo Porta Galli n. 1, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato telematicamente il 28.11.2024 e successive note ex art. 127 ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi Parte 2 hanno adito l'Autorità Giudiziaria rappresentando:
· di aver contratto matrimonio in data 07.06.2022, in Erice, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Erice, al n. 9, parte
I, Uff. 5, dell'anno 2022; - che dall'unione coniugale non sono nati figli;
- che i ricorrenti hanno fissato la dimora coniugale in Erice (TP), nella via Cariddi n. 9; che entrambi i coniugi sono titolari di redditi propri;
che è venuta meno l'affectio
-
coniugalis.
Pertanto, hanno chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni:
"1. I coniugi vivranno separati impegnandosi al reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Erice (TP) alla via Cariddi n. 9, di proprietà della Sig.ra rimane assegnata, unitamente ad arredi e corredi, alla stessa, Parte 1
avendo il marito già provveduto ad asportare gli effetti personali ed i beni di sua proprietà;
3. Stante la autosufficienza economica di entrambi i coniugi, nessun assegno di mantenimento viene previsto in favore di alcuno di essi;
4. I ricorrenti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione della emittenda sentenza di separazione".
***
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione dei coniugi Parte 1 nata a [...] il nato a [...] il 13.06.1991, [...] e Controparte_1
matrimonio celebrato in Erice (TP) il 07.06.2022, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Erice al n. 9, parte I, Uff. 5, dell'anno 2022, alle condizioni di cui in parte motiva;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, il 26.3.25
Il Presidente Il Giudice Relatore
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo