Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi, iscritto al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 169/2025, promosso con domanda congiunta da:
(c.f. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
30.1.2000 e residente a [...],
e da
(c.f. ) nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. VIVIANA BOVE;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI CONGIUNTE
i ricorrenti […] ricorrono pagina 1 di 4
autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
la moglie, per espresso accordo tra i coniugi, si è già traferita con il figlio nell'abitazione sita in
Barni (CO) alla Via La Madonnina snc, concessale da terza persona in comodato gratuito senza determinazione di durata;
la casa coniugale, sita in Valmadrera (LC) alla Via IV Novembre n. 52 resta nella esclusiva disponibilità del marito, con tutto quanto l'arreda, fatta eccezione per gli effetti personali e tutti i beni di proprietà della moglie, avendo quest'ultima espressamente rinunciato all'assegnazione alle condizioni tutte di cui al presente ricorso;
il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Per_1
responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei minori con l'uno ovvero con l'altro genitore ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni più rilevanti ai sensi dell'art. 337 ter c.c. e con collocamento e residenza privilegiata presso la madre. I coniugi sin d'ora concordano che la madre trasferirà la residenza propria e del figlio presso l'abitazione sita in Barni (CO) alla Via La Madonnina snc, ove già dimorano abitualmente;
il padre potrà tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità, fatti salvi in ogni caso Per_1
diversi accordi tra i coniugi, compresi i futuri pernottamenti infrasettimanali del minore presso il padre, che allo stato non vengono previsti unicamente in considerazione della tenera età di : Per_1
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita dall'asilo nido fino alla domenica sera alle ore 20/20.30;
- tutti i martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo nido fino alle ore 20/20.30;
- vacanze natalizie: alternandosi con la madre di anno in anno dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio e con il giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano ad anni alterni tra i genitori, nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori;
- vacanze pasquali ed altre festività: alternandosi di anno in anno con la madre;
- vacanze estive: il figlio trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive, in periodi da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
pagina 2 di 4 il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , quale contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento di , l'importo mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00) da versarsi entro il Per_1
giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra Parte_1
; nel mese di luglio di ciascun anno il IG. verserà alla sig.ra
[...] Parte_2 Parte_1
l'ulteriore somma una tantum di € 500,00 a titolo di contributo per le vacanze che il minore
[...]
trascorrerà con la madre;
tali somme verranno aggiornate annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
l'Assegno Unico per il figlio minore verrà percepito e trattenuto interamente dalla IG.ra Parte_1
ed il IG. si impegna sin d'ora a sottoscrivere qualsiasi documentazione
[...] Parte_2
necessaria a tal fine ed in ogni caso a corrispondere alla moglie qualsiasi importo dovesse medio tempore percepire a tale titolo;
le spese straordinarie nell'interesse del figlio verranno sostenute dal padre nella misura Per_1 del 70% e dalla madre nella restante misura del 30%, con le modalità previste dal “Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare del Tribunale di Lecco” datato
29.03.2018, da intendersi parte integrante del presente atto;
nell'ipotesi in cui il contratto di comodato attualmente esistente a favore della IG.ra Parte_1
ed avente ad oggetto l'abitazione di cui al precedente punto 2. dovesse per qualsiasi ragione
[...]
venir meno, il IG. si impegna ed obbliga sin d'ora a corrispondere a favore della Parte_2 moglie, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato, l'ulteriore importo di €
300,00 mensili quale contributo alle esigenze abitative del figlio minore , oltre rivalutazione Per_1
Istat come per legge;
tale obbligo verrà meno unicamente nell'ipotesi in cui la IG.ra Parte_1
dovesse trovare un'occupazione lavorativa a tempo indeterminato con una retribuzione
[...] superiore all'importo di € 1.000,00 mensili netti;
le rate del finanziamento acceso dal marito per l'acquisto della vettura VW Polo intestata alla moglie (di € 360,00 mensili circa) sono state sempre onorate dal medesimo IG. , il Parte_2
quale si obbliga ed impegna a proseguire nel pagamento delle rate tutte sino a completa estinzione del finanziamento stesso;
il marito dichiara di essere economicamente autosufficiente, mentre la moglie non avanza attualmente richiesta di contributo al mantenimento per sé, essendo in cerca di occupazione lavorativa.
pagina 3 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
con rito civile il 25.9.2021 a Calco, nel corso del quale è nato il figlio PE
(a Erba, 19.5.2023).
[...]
Con ricorso depositato il 5.2.2025 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico
Ministero), hanno chiesto congiuntamente la separazione, alle condizioni sopra riportate, ed hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente del figlio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione dei coniugi e Parte_1 _2
, sposati a Calco (LC), il 25.9.2021 (atto trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del predetto Comune, al n. 21, parte II, serie C, anno 2021), alle condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
2) MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 7 aprile 2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
pagina 4 di 4