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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/11/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1307/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. QUATTROCIOCCHI VALENTINA, giusta delega in atti e
, (C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
D'ND OB, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 02/07/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 25/11/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. I figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori in regime di Per_1 Per_2
affidamento condiviso con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale. Tuttavia, al fine di garantire la continuità e stabilità domestica i figli saranno collocati prevalentemente presso la madre con ampia facoltà di visita e soggiorno presso il padre. Quanto ai tempi di permanenza dei figli e con il padre, la Sig.ra e il Sig. Per_1 Per_2 Parte_2 Parte_1
concordano il seguente calendario: I figli minori e trascorreranno
[...] Per_1 Per_2
con il padre tre fine settimana consecutivi dal venerdì alle ore 17:00 fino alla domenica alle ore 21:00 con prelievo e riaccompagno presso la casa della madre nonché un pomeriggio alla settimana, in accordo dei genitori, dalle ore 17:00 alle ore 21:00, previo ampio preavviso del giorno stabilito di almeno 3 mesi, in relazione agli impegni ed alle esigenze dei figli, ai turni lavorativi ed impegni personali dei genitori. Nel fine settimana in cui i figli minori e resteranno con la madre, il padre terrà con sé i figli minori un Per_1 Per_2 pomeriggio della settimana, in accordo dei genitori, dalle ore 17:00 alle ore 21:00, previo ampio preavviso del giorno stabilito di almeno 3 mesi, in relazione agli impegni ed alle esigenze dei figli, ai turni lavorativi ed impegni personali dei genitori. In caso di mancato esercizio di tale diritto, verrà concesso al padre il recupero della giornata nella settimana successiva. Le parti concorderanno eventuali pernottamenti settimanali dei figli minori presso il padre.
2. VACANZE: - Per le vacanze estive la Sig.ra e il Sig. Parte_2
si accorderanno entro il 31 maggio di ogni anno e per stabilirei tempi Parte_1 di soggiorno e permanenza dei figli minori presso il padre in vista delle esigenze lavorative di entrambi;
- I figli minori trascorreranno ad anni alterni con i genitori la Vigilia di Natale, Natale, Capodanno e Pasqua;
Le parti stabiliscono che il predetto calendario potrà essere riorganizzato previo accordo tra le parti, il tutto nel rispetto delle emergenze e delle volontà dei figli minori. 3.
Considerato che
i figli minori e coabiteranno Per_1 Per_2
prevalentemente con la madre, il Sig. contribuirà al mantenimento dei Parte_1 figli minori e , all'uopo versando entro il 5 (cinque) di ogni mese la somma di Per_1 Per_2
€ 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascun figlio e così complessivamente la somma di €
700,00 (settecento/00) per i due figli minori, rivalutabile secondo gli indici Istat, attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra fino a quando i figli Parte_2
minori e non avranno raggiunto la maggiore età e fino a quando non saranno Per_1 Per_2 indipendenti economicamente in base a quanto previsto per legge. Le parti si danno atto che il predetto importo è comprensivo dell'alloggio al quale provvederà direttamente la madre che rilascerà il 31 maggio 2025 la casa attuale condotta in locazione.
4. L'assegno Unico
Universale per i figli a carico verrà interamente percepito dalla Sig.ra in quanto Parte_2 genitore collocatario prevalente dei figli minori e e pertanto all'esito del Per_1 Per_2 presente giudizio la Sig.ra e il Sig. provvederanno ad Parte_2 Parte_1
avanzare richiesta all'Ente competente per corrispondere l'intero importo dell'Assegno
Unico Universale per i figli a carico sul conto corrente intestato alla Sig.ra .
5. Parte_2
I genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute per i figli minori e così come stabilite nel Protocollo d'intesa tra il Tribunale Per_1 Per_2
di Latina e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina del 20.06.2019 (All.to n. 6). Per ottenere il rimborso delle predette spese straordinarie, il genitore che le avrà sostenute dovrà fornire all'altro idonea documentazione comprovante le spese, che dovranno essere rimborsate per la quota di competenza entro il mese successivo alla ricezione della documentazione.
6. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento in ragione della loro autonomia ed indipendenza reddituale. Stante l'autonomia reddituale e la indipendenza economica, nonché l'espressa volontà delle parti di rinunciare comunque all'assegno personale di mantenimento, le parti si danno reciproco atto e riconoscono di non vantare, all'occorrenza, alcun diritto sul TFR e sulla pensione”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta. P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 29/04/2010 nel Comune di SCAFATI (SA), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
02/07/2025, dando atto che le parti rinunziano all'impugnativa della sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SCAFATI (SA), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 20, Parte II, Serie A, dell'anno
2010); compensa le spese di causa.
Latina, 25/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. QUATTROCIOCCHI VALENTINA, giusta delega in atti e
, (C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
D'ND OB, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 02/07/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 25/11/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. I figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori in regime di Per_1 Per_2
affidamento condiviso con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale. Tuttavia, al fine di garantire la continuità e stabilità domestica i figli saranno collocati prevalentemente presso la madre con ampia facoltà di visita e soggiorno presso il padre. Quanto ai tempi di permanenza dei figli e con il padre, la Sig.ra e il Sig. Per_1 Per_2 Parte_2 Parte_1
concordano il seguente calendario: I figli minori e trascorreranno
[...] Per_1 Per_2
con il padre tre fine settimana consecutivi dal venerdì alle ore 17:00 fino alla domenica alle ore 21:00 con prelievo e riaccompagno presso la casa della madre nonché un pomeriggio alla settimana, in accordo dei genitori, dalle ore 17:00 alle ore 21:00, previo ampio preavviso del giorno stabilito di almeno 3 mesi, in relazione agli impegni ed alle esigenze dei figli, ai turni lavorativi ed impegni personali dei genitori. Nel fine settimana in cui i figli minori e resteranno con la madre, il padre terrà con sé i figli minori un Per_1 Per_2 pomeriggio della settimana, in accordo dei genitori, dalle ore 17:00 alle ore 21:00, previo ampio preavviso del giorno stabilito di almeno 3 mesi, in relazione agli impegni ed alle esigenze dei figli, ai turni lavorativi ed impegni personali dei genitori. In caso di mancato esercizio di tale diritto, verrà concesso al padre il recupero della giornata nella settimana successiva. Le parti concorderanno eventuali pernottamenti settimanali dei figli minori presso il padre.
2. VACANZE: - Per le vacanze estive la Sig.ra e il Sig. Parte_2
si accorderanno entro il 31 maggio di ogni anno e per stabilirei tempi Parte_1 di soggiorno e permanenza dei figli minori presso il padre in vista delle esigenze lavorative di entrambi;
- I figli minori trascorreranno ad anni alterni con i genitori la Vigilia di Natale, Natale, Capodanno e Pasqua;
Le parti stabiliscono che il predetto calendario potrà essere riorganizzato previo accordo tra le parti, il tutto nel rispetto delle emergenze e delle volontà dei figli minori. 3.
Considerato che
i figli minori e coabiteranno Per_1 Per_2
prevalentemente con la madre, il Sig. contribuirà al mantenimento dei Parte_1 figli minori e , all'uopo versando entro il 5 (cinque) di ogni mese la somma di Per_1 Per_2
€ 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascun figlio e così complessivamente la somma di €
700,00 (settecento/00) per i due figli minori, rivalutabile secondo gli indici Istat, attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra fino a quando i figli Parte_2
minori e non avranno raggiunto la maggiore età e fino a quando non saranno Per_1 Per_2 indipendenti economicamente in base a quanto previsto per legge. Le parti si danno atto che il predetto importo è comprensivo dell'alloggio al quale provvederà direttamente la madre che rilascerà il 31 maggio 2025 la casa attuale condotta in locazione.
4. L'assegno Unico
Universale per i figli a carico verrà interamente percepito dalla Sig.ra in quanto Parte_2 genitore collocatario prevalente dei figli minori e e pertanto all'esito del Per_1 Per_2 presente giudizio la Sig.ra e il Sig. provvederanno ad Parte_2 Parte_1
avanzare richiesta all'Ente competente per corrispondere l'intero importo dell'Assegno
Unico Universale per i figli a carico sul conto corrente intestato alla Sig.ra .
5. Parte_2
I genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute per i figli minori e così come stabilite nel Protocollo d'intesa tra il Tribunale Per_1 Per_2
di Latina e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina del 20.06.2019 (All.to n. 6). Per ottenere il rimborso delle predette spese straordinarie, il genitore che le avrà sostenute dovrà fornire all'altro idonea documentazione comprovante le spese, che dovranno essere rimborsate per la quota di competenza entro il mese successivo alla ricezione della documentazione.
6. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento in ragione della loro autonomia ed indipendenza reddituale. Stante l'autonomia reddituale e la indipendenza economica, nonché l'espressa volontà delle parti di rinunciare comunque all'assegno personale di mantenimento, le parti si danno reciproco atto e riconoscono di non vantare, all'occorrenza, alcun diritto sul TFR e sulla pensione”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta. P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 29/04/2010 nel Comune di SCAFATI (SA), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
02/07/2025, dando atto che le parti rinunziano all'impugnativa della sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SCAFATI (SA), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 20, Parte II, Serie A, dell'anno
2010); compensa le spese di causa.
Latina, 25/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino