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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/11/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 456/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] l'[...], cod. fisc. Parte_1
, , nato a [...] il 16 novembre C.F._1 Parte_2
1952, cod. fisc. , , nato ad [...] il 10 C.F._2 Parte_3 febbraio 1955, cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di C.F._3 mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv. Luca Di
Genio, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Marina di Ascea, al corso
Elea, n. 238; appellanti
E
1. “ Controparte_1
(GIA' Controparte_2
), con sede in Vallo della CA, alla via A.R. Passaro, snc, p.
[...] iva , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1 appellata contumace
2. “ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. CP_3 fisc. , p. iva , in persona del procuratore speciale, dott.ssa P.IVA_2 P.IVA_3
quale mandataria della “ , con sede legale Controparte_4 CP_5 Parte_4
1 in Roma, alla via Lungotevere Flaminio, n. 18, cod. fisc. , rappresentata e P.IVA_4 difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
LA GL, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, al corso
Garibaldi, n. 5; interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 856/2023 DEL
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA – OPPOSIZIONE A DECRETO ING.;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “1) preliminarmente, in riforma della sentenza impugnata, disporre la rinnovazione della CTU con una nuova CTU con cui vengano conferiti al CTU i seguenti quesiti: il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di conto corrente per cui è causa ed oggetto del monitorio: a) espunga dal conteggio le commissioni di massimo scoperto e commissioni similari;
b) espunga dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi senza procedere ad alcuna capitalizzazione, nemmeno annuale per tutto il periodo del rapporto di c/c in questione (dall'01.06.96 al 28.05.02); c) calcoli gli interessi passivi applicando per tutto il periodo del rapporto di c/c in questione (dall'01.06.96 al 28.05.02), il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, nei limiti del tasso soglia d'usura ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; d) ove emergano (anche in base al ricalcolo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori al tasso contrattuale e successive variazioni se più favorevoli al cliente;
e) all'esito dei conteggi richiesti determini il saldo finale alla chiusura del conto l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla banca nel ricorso monitorio e la differenza rispetto alla somma ingiunta;
2) in via subordinata accogliere la presente opposizione a D.I., revocare (anche perché infondato in fatto ed in diritto) e dichiarare nullo, inefficace ed infondato il predetto D.I.
n. 37/05, concesso in data 28.0l.2005 e, inoltre: 2.1) dichiarare la nullità del contratto di c/c n. 60000261 e le relative fideiussioni degli opponenti e Parte_2 Pt_3
2.2) dichiarare la nullità dei contratti di mutuo di cui al punto 3) e le relative
[...] fideiussioni degli opponenti e;
2.3) dichiarare la nullità Parte_2 Parte_3 delle clausole di cui agli artt. 5 ed 8 dei contratti di fideiussione degli opponenti
[...]
e ; 2.4) dichiarare la nullità della commissione di massimo Parte_2 Parte_3
2 scoperto, delle spese di tenuta e di chiusura del conto e di ogni altro prezzo e/o condizione applicate dall'opposta, per i motivi suesposti;
2.5) dichiarare che al contratto di c/c n.60000261 per tutto il periodo del rapporto in questione (dall'01.06.96 al 28.05.02) deve applicarsi il tasso nominale minimo dei B.O.T. annuali emessi nei dodici mesi precedenti ad ogni chiusura del conto, mentre per il periodo successivo alla chiusura unilaterale del conto si deve applicare il tasso di interesse legale;
2.6) dichiarare che per la decorrenza delle valute deve farsi riferimento alla data effettiva in cui la banca ha perduto o ha acquistato la disponibilità del denaro;
2.7) dichiarare la nullità e/o l'invalidità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi sulle somme a debito della parte opponente, l'anticipazione trimestrale delle spese di chiusura del c/c ed il pagamento trimestrale delle commissioni di massimo scoperto;
dichiarando, altresì, l'inefficacia e l'invalidità di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi, competenze, spese ed oneri al rapporto in esame;
2.8) determinare il costo effettivo annuo dell'impugnato rapporto bancario e, in considerazione delle eccezioni di nullità ed invalidità di cui innanzi, rideterminare l'esatto ammontare delle somme a credito e a debito delle parti (banca-correntista) determinando, così, l'esatto dare-avere tra le parti;
2.9) condannare, in accoglimento delle spiegate domande riconvenzionali la
[...]
alla restituzione in favore dell'opponente delle Controparte_6 Parte_2 somme da essa banca indebitamente percepite, anche a seguito del pagamento della somma ingiunta, oltre il risarcimento del danno conseguente al diminuito valore del credito, oltre gli interessi, pari ad € 25.000,00; 3) con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”; per l'interveniente (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1) rigettare l'appello per come proposto, perché assolutamente infondato in fatto ed in diritto, assolutamente pretestuoso e per l'effetto: 2) confermare la sentenza di primo grado n. 856/2023 del
16.10.2023 ingiustamente impugnata con conseguente conferma del D.I. n. 37/2005 già provvisoriamente esecutivo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 856/2023, il Tribunale di Vallo della CA, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e dai garanti Parte_1 Parte_2
e nei confronti della Parte_3 Controparte_7
, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 2 aprile 2005, così
[...] provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 37/2005, emesso su ricorso spiegato dalla Controparte_7
3 per ottenere da e dai garanti e il Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento della somma di euro 12.506,85 a titolo di saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 60000261, acceso il 10 gennaio 1996 e chiuso il 28 maggio 2002, oltre interessi al tasso convenzionale da tale data all'effettivo soddisfo e spese del procedimento monitorio;
2) condannava gli opponenti alla refusione delle spese di lite;
3) poneva definitivamente a carico degli opponenti le spese delle consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello gli e il con atto di Parte_2 Pt_3 citazione notificato il 16 aprile 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva violato l'art. 112 c.p.c., avendo omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta dai garanti per ottenere la declaratoria di nullità, in ragione della sua natura vessatoria, della clausola riportata nell'art. 5 delle fideiussioni, che aveva imposto loro di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della debitrice e di informarsi dell'andamento dei relativi rapporti con l'istituto bancario;
la fondatezza di tale domanda comportava la liberazione dei garanti dagli obblighi assunti con le fideiussioni, a norma dell'art. 1956 cod. civ.; inoltre, i garanti dovevano considerarsi liberati anche per aver disconosciuto la sottoscrizione della clausola di cui all'art. 5 degli atti di fideiussione e per non averne l'istituto bancario chiesto la verificazione;
ulteriore errore commesso dal giudice di prime cure era quello di aver dichiarato inammissibili, per non essere attinenti al giudizio, le domande con le quali gli opponenti avevano chiesto, in via riconvenzionale, la nullità sia delle clausole del contratto di conto corrente n. 60000261, le cui perdite erano state ripianate con un mutuo concesso alla debitrice, sia delle fideiussioni;
2) il Tribunale di Vallo della CA, nel recepire pedissequamente le risultanze della terza consulenza tecnica d'ufficio, ne aveva mutuato i vizi e le criticità; in particolare, l'ausiliario a), in mancanza dell'approvazione delle condizioni contrattuali da parte della aveva Parte_2 calcolato gli interessi passivi al tasso medio dei buoni ordinari del tesoro e non a quello minimo previsto dall'art. 117, comma 7, d.lgs. n. 385/1993; b) aveva ritenuto pattuite le condizioni economiche del conto corrente n. 60000261 per il periodo successivo al 1997, richiamando impropriamente il contratto di apertura di credito ad esso correlato;
c) aveva erroneamente ritenuto che l'istituto bancario avesse comunicato alla le Parte_2 variazioni delle condizioni economiche del rapporto di conto corrente, che, peraltro, essendo peggiorative, avrebbero dovuto essere approvate in forma scritta;
d) aveva applicato la capitalizzazione annuale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 cod. civ.; e) aveva applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 pur in
4 assenza di una specifica pattuizione scritta;
f) aveva calcolato gli interessi passivi al tasso convenzionale dal 2002 al 2009, sebbene l'istituto bancario avesse ottenuto l'integrale pagamento anche delle somme non dovute;
3) la decisione impugnata era affetta da illogicità, atteso che il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 37/2005, pur avendo richiamato e condiviso la terza relazione peritale, con la quale il consulente tecnico d'ufficio aveva riconosciuto in favore dell'istituto bancario un credito comunque inferiore a quello azionato in via monitoria;
4) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Vallo della CA, le condizioni economiche praticate dall'istituto bancario nel corso del rapporto di conto corrente non erano state concordate in forma scritta, sicché il saldo finale doveva essere rideterminato mediante l'applicazione degli interessi passivi al tasso minimo stabilito dall'art. 117, comma 7, d.lgs. n. 385/1993 per la sua intera durata;
parimenti, il Tribunale di Vallo della CA, violando il divieto dell'anatocismo, aveva errato nel considerare legittima sia la capitalizzazione annuale degli interessi passivi dall'apertura del conto corrente, risalente al 10 gennaio 1996, all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, sia quella trimestrale per il periodo successivo e fino alla chiusura del rapporto, non essendo al riguardo intervenuta alcuna pattuizione scritta;
infine, il giudice di primo grado aveva riconosciuto all'istituto bancario il diritto di ottenere il pagamento della commissione di massimo scoperto e delle spese di gestione del conto corrente, nonostante tali costi non fossero stati convenuti.
Intervenuta in giudizio mediante la con comparsa di risposta depositata CP_3 il 25 luglio 2024, la , quale cessionaria del credito vantato Controparte_8 dalla , contestava la Controparte_7 fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocata, la Controparte_9
(già
[...] Controparte_7
) restava contumace, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività
[...] istruttoria, all'udienza del 3 luglio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 18 agosto/18 settembre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale e Parte_2 Parte_3 lamentano che il Tribunale di Vallo della CA ha omesso di statuire sulla domanda di
5 nullità della clausola contenuta nell'art. 5 delle rispettive fideiussioni, invocandone l'accoglimento, occorre osservare che, sebbene il giudice adito sia incorso nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., tuttavia, la richiamata disposizione negoziale non ha natura vessatoria, né, tanto meno, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 1956, comma 1, cod. civ. per disporre la liberazione dei garanti dalle obbligazioni assunte nei confronti della
[...]
(poi Controparte_10 Controparte_7
) rispettivamente il 20 febbraio 1996 e il 9 gennaio 1998.
[...]
Ed invero, la clausola di cui all'art. 5 degli atti di fideiussione del 20 febbraio 1996 e del
9 gennaio 1998, con la quale lo e il assumevano l'impegno di “tenersi Parte_2 Pt_3 al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca”, che, a sua volta, era
“comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti
l'esposizione stessa”, non precludeva loro di eccepire, ai sensi dell'art. 1956, comma 1, cod. civ., come di fatto avvenuto, la liberazione dalle rispettive garanzie, con la conseguenza che, non comportando la compressione di diritti e facoltà delle parti, non aveva carattere vessatorio e, dunque, non era affetta da alcuna nullità.
Inoltre, lo e il non possono far valere l'inefficacia della predetta Parte_2 Pt_3 clausola per aver disconosciuto le proprie sottoscrizioni e per non averne la
[...]
chiesto la verificazione, non avendo giammai Controparte_7 negato la loro autenticità con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 37/2005, id est con la prima risposta difensiva successiva alla produzione delle fideiussioni da parte dell'istituto di credito, ai sensi dell'art. 215, comma 2, n. 1, c.p.c. (cfr. Cass. 10 gennaio
1980, n. 186; Cass. 17 luglio 2008, n. 19680; Cass. ord. 21 settembre 2023, n. 27039).
In ogni caso, lo e il non sottoscrivevano specificamente, a norma Parte_2 Pt_3 dell'art. 1341, comma 2, cod. civ., la clausola riportata nell'art. 5 delle fideiussioni del 20 febbraio 1996 e del 9 gennaio 1998, per non essere stata inserita dall'istituto di credito tra quelle che richiedevano l'apposita approvazione dei garanti, sicché non avrebbero in alcun modo potuto disconoscere le relative firme.
Il motivo di gravame in esame è infondato anche nella parte in cui lo e il Parte_2 chiedono la liberazione dalle fideiussioni ai sensi dell'art. 1956, c. 1, cod. civ.. Pt_3
6 Al riguardo, occorre premettere che tale disposizione normativa prevede che il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato qualora il creditore, senza la sua specifica autorizzazione, abbia erogato credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di quest'ultimo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Pertanto, il fideiussore che chieda la liberazione dalla garanzia ai sensi dell'art. 1956, comma 1, cod. civ. ha l'onere di comprovare, a norma degli artt. 2697 e 115 c.p.c.,
l'esistenza degli elementi a tal fine richiesti, vale a dire che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza ottenerne la necessaria autorizzazione, abbia concesso ulteriore credito al debitore, nonostante fosse consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che potesse divenire insolvente, senza che, al riguardo, assuma significativo rilievo la mera circostanza dei saldi negativi dei suoi conti correnti
(cfr., ex plurimis, Cass. 22 maggio 2003, n. 8040; Cass. 7 febbraio 2006, n. 2524; Cass.
17 novembre 2016, n. 23422; Cass. ord. 24 novembre 2022, n. 34685).
Nella fattispecie de qua agitur, l'ulteriore credito erogato dalla
[...]
a dopo il rilascio, da parte Controparte_7 Parte_1 del germano e del coniuge , delle fideiussioni del 20 Parte_2 Parte_3 febbraio 1996 e del 9 gennaio 1998 è quello derivante dal mutuo chirografario richiesto dall'interessata il 5 febbraio 2001 per l'importo di lire 30.000.000, con la contestuale estinzione di quello precedentemente ottenuto (in accoglimento dell'istanza del 28 dicembre 1995) il 15 febbraio 1996 per lire 15.000.000, ed approvato dall'istituto bancario in data 9 marzo 2001, momento nel quale non si era manifestato alcun deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della debitrice rispetto all'epoca in cui le predette garanzie personali erano state prestate.
In particolare, il non ha dimostrato di avere versato in contanti, nel mese di Pt_3 novembre 2000, la somma di lire 10.000.000 per procedere al pagamento di imprecisati assegni bancari emessi dalla in mancanza di copertura e prossimi al protesto, Parte_2 né entrambi i garanti possono utilmente sostenere che l'erogazione del mutuo di lire
30.000.000, essendo diretta ad estinguere quello preesistente e a ripianare le passività del conto corrente n. 60000261, comprovava una riduzione delle capacità economiche e della consistenza patrimoniale della debitrice in misura tale da disvelarne la sostanziale impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni, giacché la concessione di un finanziamento di natura solutoria non costituisce, ex se, in mancanza di univoci e
7 concordanti elementi oggettivi di riscontro, espressione sintomatica di una grave difficoltà finanziaria da parte del richiedente, potendo, di contro, rispondere ad una ragionevole esigenza di rimodulazione di una pregressa esposizione debitoria mediante diverse modalità ed altri termini di adempimento.
Peraltro, come emerge dall'estratto trimestrale del conto corrente n. 60000261 alla data del 31 marzo 2001, al momento dell'approvazione della richiesta di erogazione del mutuo di lire 30.000.000, avvenuta il 9 marzo 2001, tale rapporto giuridico presentava un saldo di lire 16.396.399 a debito della e, dunque, registrava una passività inferiore Parte_2 all'affidamento concessole fino alla somma di lire 20.000.000, sicché, ad onta di quanto asserito dai garanti per avvalorare la tesi della rilevante diminuzione della sua solvibilità rispetto all'epoca del rilascio delle fideiussioni, non era configurabile alcuno sconfinamento dall'apertura di credito di cui trattasi.
Parimenti, nella richiesta di erogazione del mutuo di lire 30.000.000, la titolare Parte_2 di un'impresa individuale di lavanderia, dichiarava, assumendosene la responsabilità ai sensi dell'art. 137 d.lgs. n. 385/1993, di avere un attivo patrimoniale di lire 350.000.000, di cui lire 30.000.000 per fabbricati, lire 100.000.000 per materie prime, lire 20.000,00 per crediti verso clienti e lire 200.000.000 per macchinari, e, quali passività, debiti bancari per lire 19.925.000 e, quindi, di possedere beni di valore superiore a quelli indicati nelle domande formulate il 28 dicembre 1995 e il 13 novembre 1997 per l'ottenimento dei precedenti affidamenti e, in ogni caso, ampiamente idonei a garantire il regolare assolvimento dell'obbligazione restitutoria che avrebbe contratto.
In definitiva, lo UR e il non hanno comprovato la sussistenza di indici Pt_3 rivelatori del peggioramento delle originarie condizioni economico-patrimoniali della congiunta, né, a fortiori, la consapevolezza che la Controparte_7
avrebbe avuto di tale sopravvenuto deterioramento nel
[...] concedere, in data 9 marzo 2001, senza la loro preventiva autorizzazione, il mutuo di lire
30.000.000, con la conseguenza che, non avendo subito un illegittimo pregiudizio dall'erogazione dell'ulteriore finanziamento alla debitrice, non possono invocare la liberazione dalle fideiussioni prestate a garanzia dell'adempimento delle sue obbligazioni.
Privo di rilevanza ai fini decisionali è il motivo di gravame in oggetto nella parte in cui gli e il assumono che il Tribunale di Vallo della CA ha Parte_2 Pt_3 erroneamente dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di nullità delle clausole contrattuali relative alle condizioni economiche del conto corrente n. 60000261, atteso che il giudice di prime cure, al di là dell'impropria espressione di stile utilizzata
8 (“ogni altra contestazione, eccezione, richiesta, posta anche a fondamento della domanda riconvenzionale, è inammissibile in quanto non attinente al presente giudizio”), ha, di fatto, statuito sul merito delle doglianze al riguardo sollevate dagli opponenti anche mediante il riferimento alle risultanze della terza consulenza tecnica d'ufficio.
Fondati per quanto di ragione, invece, sono il secondo, il terzo e il quarto motivo di gravame, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, essendo diretti a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Vallo della CA, nel condividere le conclusioni della terza relazione peritale, ha ritenuto pattuite in forma scritta le condizioni economiche del rapporto di conto corrente n. 60000261 almeno a decorrere dal mese di gennaio 1998 e legittime sia la capitalizzazione degli interessi passivi, con periodicità annuale fino al 30 giugno 2000 e trimestrale da tale data alla sua estinzione, sia l'applicazione della commissione di massimo scoperto e delle spese di gestione, rigettando integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 37/2005 e confermando il provvedimento monitorio.
Ed invero, l'art. 117 d.lgs. n. 385/1993 prevede, al comma 4, che i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, al comma 6, che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati e, al comma 7, che, in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
Nel caso in esame, come riconosciuto anche dalla Controparte_7
nel costituirsi nel primo grado del giudizio, il contratto di
[...] conto corrente n. 60000261 del 10 gennaio 1996, ancorché stipulato in forma scritta, non riportava i tassi di interesse e gli altri oneri economici del rapporto, sicché il Tribunale di
Vallo della CA avrebbe dovuto ritenere applicabile per la sua intera durata e, quindi,
9 fino al 31 maggio 2002 il tasso sostitutivo minimo dei buoni ordinari del tesoro e non soltanto fino al mese di dicembre 1997, non costituendo un'idonea pattuizione negoziale la mera comunicazione alla , da parte dell'istituto bancario, della deliberazione Pt_5 del 19 dicembre 1997, con la quale le era stato concesso l'ampliamento dell'apertura di credito del 15 febbraio 1996 da lire 5.000.000 a lire 20.000.000.
Parimenti, costituisce ius receptum il principio secondo cui, in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati con riferimento ad un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al
22 aprile 2000, epoca dell'entrata in vigore della deliberazione C.I.C.R. del 9 febbraio
2000, che la consentiva a determinate condizioni, il giudice, dichiarata l'invalidità della predetta pattuizione per contrasto con il divieto di stabilito dall'art. 1283 cod. civ., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione, giacché tale disposizione normativa preclude anche un eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un. 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass.
17 agosto 2016, n. 17150; Cass. ord. 13 ottobre 2017, n. 24156).
Ne deriva che, essendo la clausola di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente n.
60000261 inficiata da nullità per violazione dell'art. 1283 cod. civ., per essere stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, il Tribunale di Vallo della
CA avrebbe dovuto negare la legittimità di un'ipotesi di ricalcolo del saldo del rapporto che prevedeva la loro capitalizzazione annuale dal 10 gennaio 1996 al 30 giugno
2000, data entro la quale l'istituto bancario, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della deliberazione C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, avrebbe dovuto adeguare le precedenti condizioni negoziali alle disposizioni ivi contenute.
Né il Tribunale di Vallo della CA poteva ritenere applicabile dall'1 luglio 2000 al 31 maggio 2002, data di chiusura del conto corrente n. 60000261, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sulla base della mera pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, da parte dell'istituto bancario, delle nuove condizioni contrattuali adeguate alle prescrizioni imposte dalla deliberazione C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, occorrendo, a tal fine, che le parti stipulassero in forma scritta una specifica clausola.
Ed infatti, per effetto della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs.
n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della deliberazione C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 erano radicalmente nulle, con la conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione
10 previsto dal suo art. 7, comma 2, al fine di verificare se le nuove condizioni avessero o meno comportato un peggioramento di quelle precedentemente applicate, sicché, in tali negozi giuridici, affinché fosse validamente introdotta una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, era necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta deliberazione (Cass. 19 maggio 2020, n. 9140).
In sostanza, non avendo l'istituto di credito giammai stipulato con la una Parte_2 clausola scritta che prevedesse, in conformità all'art. 2 della deliberazione C.I.C.R., la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di quelli attivi, il giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere l'applicazione di qualsiasi effetto anatocistico per l'intera durata del rapporto di conto corrente n. 60000261.
Infine, essendo il contratto di conto corrente n. 60000261 privo dell'indicazione delle condizioni economiche del rapporto bancario, il giudice di prime cure non poteva ritenere legittimamente addebitate alla né le relative spese, né, tanto meno, la Parte_2 commissione di massimo scoperto, giacché costi non concordati in forma scritta.
Peraltro, la clausola con la quale è convenuta l'applicazione della commissione di massimo scoperto deve indicarne non soltanto il valore percentuale, ma, a pena di nullità per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, cod. civ., anche la base e le modalità di calcolo, non potendo altrimenti il correntista, proprio in ragione della mancanza di dati essenziali, conoscere quando ed in quale misura diverrà esigibile l'obbligo di corrisponderla all'istituto di credito (cfr. Cass. ord. 20 giugno 2022,
n. 19825; Cass. ord. 3 luglio 2023, n. 18664).
Pertanto, dovendo il saldo del rapporto di conto corrente n. 60000261 essere rideterminato mediante l'applicazione degli interessi passivi al tasso sostitutivo minimo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), d.lgs. n. 385/1993 e l'eliminazione di ogni forma di capitalizzazione nonché della commissione di massimo scoperto e delle spese, il Tribunale di Vallo della CA avrebbe dovuto recepire e porre a fondamento della decisione la seconda consulenza tecnica d'ufficio (depositata il 13 maggio 2015) e non la terza
(depositata il 31 marzo 2016), con la quale, peraltro, l'ausiliario aveva ricalcolato il credito vantato dalla alla data Controparte_7 del 31 maggio 2002 in euro 8.959,47, vale a dire in misura inferiore a quella di euro
12.506,85 richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo, con la conseguenza che l'opposto provvedimento monitorio avrebbe comunque dovuto essere revocato.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio, con la seconda relazione peritale, elaborata in ossequio ai quesiti postigli con le ordinanze del 21 giugno 2013 e dell'8 ottobre 2014,
11 nel ricostruire il rapporto di conto corrente in esame, applicava gli interessi passivi al tasso sostitutivo stabilito dall'art. 117, comma 7, lett. a), d.lgs. n. 385/1993 dalla data di apertura del 10 gennaio 1996 a quella di chiusura del 31 maggio 2002, neutralizzava qualsiasi effetto anatocistico ed escludeva l'addebito della commissione di massimo scoperto e delle spese (ad eccezione delle imposte), pervenendo a ricalcolarne il saldo nella minore somma di euro 5.665,31 a debito della Parte_2
Ne deriva che, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, occorre revocare il decreto ingiuntivo n. 37/2005 del Tribunale di Vallo della
CA e condannare e , in via Parte_1 Parte_2 Parte_3 solidale, al pagamento, ove non già effettuato a beneficio della “
[...]
(poi Controparte_7 Controparte_9
), in favore della , quale mandataria della
[...] CP_3
, cessionaria del credito controverso, della minore somma Controparte_8 di euro 5.665,31, oltre interessi ai tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, lett. a),
d.lgs. n. 385/1993 dal 31 maggio 2002 all'effettivo soddisfo.
Allorché riformi in tutto o in parte la decisione impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, la parziale fondatezza dell'opposizione spiegata da , Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 37/2005 del Parte_2 Parte_3
Tribunale di Vallo della CA, comportando la rideterminazione del credito azionato in via monitoria dalla “ in Controparte_7 una misura (euro 5.665,31) nettamente inferiore a quella richiesta (euro 12.506,85), costituisce un giusto motivo, ai sensi dell'art. 92, comma 2, nella formulazione applicabile ratione temporis, per disporre l'integrale compensazione tra tali parti delle spese del primo grado del giudizio e per dichiarare l'irripetibilità di quelle sostenute dalla correntista e dai suoi fideiussori per il secondo grado.
12 Per le stesse ragioni, le spese del secondo grado del giudizio devono essere integralmente compensate tra gli e il da un lato, e la , quale Parte_2 Pt_3 CP_3 mandataria della , dall'altro. Controparte_8
Non divesamente, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, per come liquidate dal
Tribunale di Vallo della CA, con decreto dell'8/13 gennaio 2010, in euro 2.025,00, di cui euro 25,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge, e, con decreto del 4 gennaio 2018, in euro 547,49, di cui euro 50,00 per esborsi ed euro
497,49 per compenso, oltre accessori di legge, devono essere poste definitivamente a carico degli e del nonché della Parte_2 Pt_3 Controparte_7
(poi
[...] Controparte_9
in eguale misura.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da , e avverso la sentenza n. 856/2023 Parte_1 Parte_2 Parte_3 del Tribunale di Vallo della CA con atto di citazione notificato alla
[...]
(già Controparte_9 Controparte_7
) il 16 aprile 2024, così provvede:
[...]
1. accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado: a) revoca il decreto ingiuntivo n. 37/2005; b) condanna Parte_1
e , in via solidale, al pagamento, ove non già Parte_2 Parte_3 effettuato a beneficio della “ Controparte_7
(poi ), in favore
[...] Controparte_9 della , quale mandataria della , CP_3 Controparte_8 cessionaria del credito controverso, della minore somma di euro 5.665,31, oltre interessi ai tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), d.lgs. n. 385/1993 dal
31 maggio 2002 all'effettivo soddisfo;
2. compensa integralmente tra , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 da un lato, e la “ (poi Controparte_7
), dall'altro, le spese Controparte_9 del primo grado del giudizio, dichiarando irripetibili quelle sostenute dagli opponenti per il secondo grado del giudizio;
3. compensa integralmente tra , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 da un lato, e la , quale mandataria della CP_3 Controparte_8
, dall'altro, le spese del secondo grado del giudizio;
[...]
13 4. pone definitivamente a carico di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
nonché della
[...] Controparte_7
(poi ), in eguale misura, Controparte_9 le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, per come liquidate dal Tribunale di Vallo della CA, con decreto dell'8/13 gennaio 2010, in euro 2.025,00, di cui euro 25,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge, e, con decreto del
4 gennaio 2018, in euro 547,49, di cui euro 50,00 per esborsi ed euro 497,49 per compenso, oltre accessori di legge.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
14
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 456/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] l'[...], cod. fisc. Parte_1
, , nato a [...] il 16 novembre C.F._1 Parte_2
1952, cod. fisc. , , nato ad [...] il 10 C.F._2 Parte_3 febbraio 1955, cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di C.F._3 mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv. Luca Di
Genio, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Marina di Ascea, al corso
Elea, n. 238; appellanti
E
1. “ Controparte_1
(GIA' Controparte_2
), con sede in Vallo della CA, alla via A.R. Passaro, snc, p.
[...] iva , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1 appellata contumace
2. “ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. CP_3 fisc. , p. iva , in persona del procuratore speciale, dott.ssa P.IVA_2 P.IVA_3
quale mandataria della “ , con sede legale Controparte_4 CP_5 Parte_4
1 in Roma, alla via Lungotevere Flaminio, n. 18, cod. fisc. , rappresentata e P.IVA_4 difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
LA GL, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, al corso
Garibaldi, n. 5; interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 856/2023 DEL
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA – OPPOSIZIONE A DECRETO ING.;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “1) preliminarmente, in riforma della sentenza impugnata, disporre la rinnovazione della CTU con una nuova CTU con cui vengano conferiti al CTU i seguenti quesiti: il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di conto corrente per cui è causa ed oggetto del monitorio: a) espunga dal conteggio le commissioni di massimo scoperto e commissioni similari;
b) espunga dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi senza procedere ad alcuna capitalizzazione, nemmeno annuale per tutto il periodo del rapporto di c/c in questione (dall'01.06.96 al 28.05.02); c) calcoli gli interessi passivi applicando per tutto il periodo del rapporto di c/c in questione (dall'01.06.96 al 28.05.02), il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, nei limiti del tasso soglia d'usura ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; d) ove emergano (anche in base al ricalcolo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori al tasso contrattuale e successive variazioni se più favorevoli al cliente;
e) all'esito dei conteggi richiesti determini il saldo finale alla chiusura del conto l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla banca nel ricorso monitorio e la differenza rispetto alla somma ingiunta;
2) in via subordinata accogliere la presente opposizione a D.I., revocare (anche perché infondato in fatto ed in diritto) e dichiarare nullo, inefficace ed infondato il predetto D.I.
n. 37/05, concesso in data 28.0l.2005 e, inoltre: 2.1) dichiarare la nullità del contratto di c/c n. 60000261 e le relative fideiussioni degli opponenti e Parte_2 Pt_3
2.2) dichiarare la nullità dei contratti di mutuo di cui al punto 3) e le relative
[...] fideiussioni degli opponenti e;
2.3) dichiarare la nullità Parte_2 Parte_3 delle clausole di cui agli artt. 5 ed 8 dei contratti di fideiussione degli opponenti
[...]
e ; 2.4) dichiarare la nullità della commissione di massimo Parte_2 Parte_3
2 scoperto, delle spese di tenuta e di chiusura del conto e di ogni altro prezzo e/o condizione applicate dall'opposta, per i motivi suesposti;
2.5) dichiarare che al contratto di c/c n.60000261 per tutto il periodo del rapporto in questione (dall'01.06.96 al 28.05.02) deve applicarsi il tasso nominale minimo dei B.O.T. annuali emessi nei dodici mesi precedenti ad ogni chiusura del conto, mentre per il periodo successivo alla chiusura unilaterale del conto si deve applicare il tasso di interesse legale;
2.6) dichiarare che per la decorrenza delle valute deve farsi riferimento alla data effettiva in cui la banca ha perduto o ha acquistato la disponibilità del denaro;
2.7) dichiarare la nullità e/o l'invalidità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi sulle somme a debito della parte opponente, l'anticipazione trimestrale delle spese di chiusura del c/c ed il pagamento trimestrale delle commissioni di massimo scoperto;
dichiarando, altresì, l'inefficacia e l'invalidità di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi, competenze, spese ed oneri al rapporto in esame;
2.8) determinare il costo effettivo annuo dell'impugnato rapporto bancario e, in considerazione delle eccezioni di nullità ed invalidità di cui innanzi, rideterminare l'esatto ammontare delle somme a credito e a debito delle parti (banca-correntista) determinando, così, l'esatto dare-avere tra le parti;
2.9) condannare, in accoglimento delle spiegate domande riconvenzionali la
[...]
alla restituzione in favore dell'opponente delle Controparte_6 Parte_2 somme da essa banca indebitamente percepite, anche a seguito del pagamento della somma ingiunta, oltre il risarcimento del danno conseguente al diminuito valore del credito, oltre gli interessi, pari ad € 25.000,00; 3) con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”; per l'interveniente (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1) rigettare l'appello per come proposto, perché assolutamente infondato in fatto ed in diritto, assolutamente pretestuoso e per l'effetto: 2) confermare la sentenza di primo grado n. 856/2023 del
16.10.2023 ingiustamente impugnata con conseguente conferma del D.I. n. 37/2005 già provvisoriamente esecutivo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 856/2023, il Tribunale di Vallo della CA, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e dai garanti Parte_1 Parte_2
e nei confronti della Parte_3 Controparte_7
, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 2 aprile 2005, così
[...] provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 37/2005, emesso su ricorso spiegato dalla Controparte_7
3 per ottenere da e dai garanti e il Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento della somma di euro 12.506,85 a titolo di saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 60000261, acceso il 10 gennaio 1996 e chiuso il 28 maggio 2002, oltre interessi al tasso convenzionale da tale data all'effettivo soddisfo e spese del procedimento monitorio;
2) condannava gli opponenti alla refusione delle spese di lite;
3) poneva definitivamente a carico degli opponenti le spese delle consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello gli e il con atto di Parte_2 Pt_3 citazione notificato il 16 aprile 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva violato l'art. 112 c.p.c., avendo omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta dai garanti per ottenere la declaratoria di nullità, in ragione della sua natura vessatoria, della clausola riportata nell'art. 5 delle fideiussioni, che aveva imposto loro di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della debitrice e di informarsi dell'andamento dei relativi rapporti con l'istituto bancario;
la fondatezza di tale domanda comportava la liberazione dei garanti dagli obblighi assunti con le fideiussioni, a norma dell'art. 1956 cod. civ.; inoltre, i garanti dovevano considerarsi liberati anche per aver disconosciuto la sottoscrizione della clausola di cui all'art. 5 degli atti di fideiussione e per non averne l'istituto bancario chiesto la verificazione;
ulteriore errore commesso dal giudice di prime cure era quello di aver dichiarato inammissibili, per non essere attinenti al giudizio, le domande con le quali gli opponenti avevano chiesto, in via riconvenzionale, la nullità sia delle clausole del contratto di conto corrente n. 60000261, le cui perdite erano state ripianate con un mutuo concesso alla debitrice, sia delle fideiussioni;
2) il Tribunale di Vallo della CA, nel recepire pedissequamente le risultanze della terza consulenza tecnica d'ufficio, ne aveva mutuato i vizi e le criticità; in particolare, l'ausiliario a), in mancanza dell'approvazione delle condizioni contrattuali da parte della aveva Parte_2 calcolato gli interessi passivi al tasso medio dei buoni ordinari del tesoro e non a quello minimo previsto dall'art. 117, comma 7, d.lgs. n. 385/1993; b) aveva ritenuto pattuite le condizioni economiche del conto corrente n. 60000261 per il periodo successivo al 1997, richiamando impropriamente il contratto di apertura di credito ad esso correlato;
c) aveva erroneamente ritenuto che l'istituto bancario avesse comunicato alla le Parte_2 variazioni delle condizioni economiche del rapporto di conto corrente, che, peraltro, essendo peggiorative, avrebbero dovuto essere approvate in forma scritta;
d) aveva applicato la capitalizzazione annuale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 cod. civ.; e) aveva applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 pur in
4 assenza di una specifica pattuizione scritta;
f) aveva calcolato gli interessi passivi al tasso convenzionale dal 2002 al 2009, sebbene l'istituto bancario avesse ottenuto l'integrale pagamento anche delle somme non dovute;
3) la decisione impugnata era affetta da illogicità, atteso che il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 37/2005, pur avendo richiamato e condiviso la terza relazione peritale, con la quale il consulente tecnico d'ufficio aveva riconosciuto in favore dell'istituto bancario un credito comunque inferiore a quello azionato in via monitoria;
4) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Vallo della CA, le condizioni economiche praticate dall'istituto bancario nel corso del rapporto di conto corrente non erano state concordate in forma scritta, sicché il saldo finale doveva essere rideterminato mediante l'applicazione degli interessi passivi al tasso minimo stabilito dall'art. 117, comma 7, d.lgs. n. 385/1993 per la sua intera durata;
parimenti, il Tribunale di Vallo della CA, violando il divieto dell'anatocismo, aveva errato nel considerare legittima sia la capitalizzazione annuale degli interessi passivi dall'apertura del conto corrente, risalente al 10 gennaio 1996, all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, sia quella trimestrale per il periodo successivo e fino alla chiusura del rapporto, non essendo al riguardo intervenuta alcuna pattuizione scritta;
infine, il giudice di primo grado aveva riconosciuto all'istituto bancario il diritto di ottenere il pagamento della commissione di massimo scoperto e delle spese di gestione del conto corrente, nonostante tali costi non fossero stati convenuti.
Intervenuta in giudizio mediante la con comparsa di risposta depositata CP_3 il 25 luglio 2024, la , quale cessionaria del credito vantato Controparte_8 dalla , contestava la Controparte_7 fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocata, la Controparte_9
(già
[...] Controparte_7
) restava contumace, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività
[...] istruttoria, all'udienza del 3 luglio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 18 agosto/18 settembre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale e Parte_2 Parte_3 lamentano che il Tribunale di Vallo della CA ha omesso di statuire sulla domanda di
5 nullità della clausola contenuta nell'art. 5 delle rispettive fideiussioni, invocandone l'accoglimento, occorre osservare che, sebbene il giudice adito sia incorso nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., tuttavia, la richiamata disposizione negoziale non ha natura vessatoria, né, tanto meno, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 1956, comma 1, cod. civ. per disporre la liberazione dei garanti dalle obbligazioni assunte nei confronti della
[...]
(poi Controparte_10 Controparte_7
) rispettivamente il 20 febbraio 1996 e il 9 gennaio 1998.
[...]
Ed invero, la clausola di cui all'art. 5 degli atti di fideiussione del 20 febbraio 1996 e del
9 gennaio 1998, con la quale lo e il assumevano l'impegno di “tenersi Parte_2 Pt_3 al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca”, che, a sua volta, era
“comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti
l'esposizione stessa”, non precludeva loro di eccepire, ai sensi dell'art. 1956, comma 1, cod. civ., come di fatto avvenuto, la liberazione dalle rispettive garanzie, con la conseguenza che, non comportando la compressione di diritti e facoltà delle parti, non aveva carattere vessatorio e, dunque, non era affetta da alcuna nullità.
Inoltre, lo e il non possono far valere l'inefficacia della predetta Parte_2 Pt_3 clausola per aver disconosciuto le proprie sottoscrizioni e per non averne la
[...]
chiesto la verificazione, non avendo giammai Controparte_7 negato la loro autenticità con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 37/2005, id est con la prima risposta difensiva successiva alla produzione delle fideiussioni da parte dell'istituto di credito, ai sensi dell'art. 215, comma 2, n. 1, c.p.c. (cfr. Cass. 10 gennaio
1980, n. 186; Cass. 17 luglio 2008, n. 19680; Cass. ord. 21 settembre 2023, n. 27039).
In ogni caso, lo e il non sottoscrivevano specificamente, a norma Parte_2 Pt_3 dell'art. 1341, comma 2, cod. civ., la clausola riportata nell'art. 5 delle fideiussioni del 20 febbraio 1996 e del 9 gennaio 1998, per non essere stata inserita dall'istituto di credito tra quelle che richiedevano l'apposita approvazione dei garanti, sicché non avrebbero in alcun modo potuto disconoscere le relative firme.
Il motivo di gravame in esame è infondato anche nella parte in cui lo e il Parte_2 chiedono la liberazione dalle fideiussioni ai sensi dell'art. 1956, c. 1, cod. civ.. Pt_3
6 Al riguardo, occorre premettere che tale disposizione normativa prevede che il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato qualora il creditore, senza la sua specifica autorizzazione, abbia erogato credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di quest'ultimo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Pertanto, il fideiussore che chieda la liberazione dalla garanzia ai sensi dell'art. 1956, comma 1, cod. civ. ha l'onere di comprovare, a norma degli artt. 2697 e 115 c.p.c.,
l'esistenza degli elementi a tal fine richiesti, vale a dire che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza ottenerne la necessaria autorizzazione, abbia concesso ulteriore credito al debitore, nonostante fosse consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che potesse divenire insolvente, senza che, al riguardo, assuma significativo rilievo la mera circostanza dei saldi negativi dei suoi conti correnti
(cfr., ex plurimis, Cass. 22 maggio 2003, n. 8040; Cass. 7 febbraio 2006, n. 2524; Cass.
17 novembre 2016, n. 23422; Cass. ord. 24 novembre 2022, n. 34685).
Nella fattispecie de qua agitur, l'ulteriore credito erogato dalla
[...]
a dopo il rilascio, da parte Controparte_7 Parte_1 del germano e del coniuge , delle fideiussioni del 20 Parte_2 Parte_3 febbraio 1996 e del 9 gennaio 1998 è quello derivante dal mutuo chirografario richiesto dall'interessata il 5 febbraio 2001 per l'importo di lire 30.000.000, con la contestuale estinzione di quello precedentemente ottenuto (in accoglimento dell'istanza del 28 dicembre 1995) il 15 febbraio 1996 per lire 15.000.000, ed approvato dall'istituto bancario in data 9 marzo 2001, momento nel quale non si era manifestato alcun deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della debitrice rispetto all'epoca in cui le predette garanzie personali erano state prestate.
In particolare, il non ha dimostrato di avere versato in contanti, nel mese di Pt_3 novembre 2000, la somma di lire 10.000.000 per procedere al pagamento di imprecisati assegni bancari emessi dalla in mancanza di copertura e prossimi al protesto, Parte_2 né entrambi i garanti possono utilmente sostenere che l'erogazione del mutuo di lire
30.000.000, essendo diretta ad estinguere quello preesistente e a ripianare le passività del conto corrente n. 60000261, comprovava una riduzione delle capacità economiche e della consistenza patrimoniale della debitrice in misura tale da disvelarne la sostanziale impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni, giacché la concessione di un finanziamento di natura solutoria non costituisce, ex se, in mancanza di univoci e
7 concordanti elementi oggettivi di riscontro, espressione sintomatica di una grave difficoltà finanziaria da parte del richiedente, potendo, di contro, rispondere ad una ragionevole esigenza di rimodulazione di una pregressa esposizione debitoria mediante diverse modalità ed altri termini di adempimento.
Peraltro, come emerge dall'estratto trimestrale del conto corrente n. 60000261 alla data del 31 marzo 2001, al momento dell'approvazione della richiesta di erogazione del mutuo di lire 30.000.000, avvenuta il 9 marzo 2001, tale rapporto giuridico presentava un saldo di lire 16.396.399 a debito della e, dunque, registrava una passività inferiore Parte_2 all'affidamento concessole fino alla somma di lire 20.000.000, sicché, ad onta di quanto asserito dai garanti per avvalorare la tesi della rilevante diminuzione della sua solvibilità rispetto all'epoca del rilascio delle fideiussioni, non era configurabile alcuno sconfinamento dall'apertura di credito di cui trattasi.
Parimenti, nella richiesta di erogazione del mutuo di lire 30.000.000, la titolare Parte_2 di un'impresa individuale di lavanderia, dichiarava, assumendosene la responsabilità ai sensi dell'art. 137 d.lgs. n. 385/1993, di avere un attivo patrimoniale di lire 350.000.000, di cui lire 30.000.000 per fabbricati, lire 100.000.000 per materie prime, lire 20.000,00 per crediti verso clienti e lire 200.000.000 per macchinari, e, quali passività, debiti bancari per lire 19.925.000 e, quindi, di possedere beni di valore superiore a quelli indicati nelle domande formulate il 28 dicembre 1995 e il 13 novembre 1997 per l'ottenimento dei precedenti affidamenti e, in ogni caso, ampiamente idonei a garantire il regolare assolvimento dell'obbligazione restitutoria che avrebbe contratto.
In definitiva, lo UR e il non hanno comprovato la sussistenza di indici Pt_3 rivelatori del peggioramento delle originarie condizioni economico-patrimoniali della congiunta, né, a fortiori, la consapevolezza che la Controparte_7
avrebbe avuto di tale sopravvenuto deterioramento nel
[...] concedere, in data 9 marzo 2001, senza la loro preventiva autorizzazione, il mutuo di lire
30.000.000, con la conseguenza che, non avendo subito un illegittimo pregiudizio dall'erogazione dell'ulteriore finanziamento alla debitrice, non possono invocare la liberazione dalle fideiussioni prestate a garanzia dell'adempimento delle sue obbligazioni.
Privo di rilevanza ai fini decisionali è il motivo di gravame in oggetto nella parte in cui gli e il assumono che il Tribunale di Vallo della CA ha Parte_2 Pt_3 erroneamente dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di nullità delle clausole contrattuali relative alle condizioni economiche del conto corrente n. 60000261, atteso che il giudice di prime cure, al di là dell'impropria espressione di stile utilizzata
8 (“ogni altra contestazione, eccezione, richiesta, posta anche a fondamento della domanda riconvenzionale, è inammissibile in quanto non attinente al presente giudizio”), ha, di fatto, statuito sul merito delle doglianze al riguardo sollevate dagli opponenti anche mediante il riferimento alle risultanze della terza consulenza tecnica d'ufficio.
Fondati per quanto di ragione, invece, sono il secondo, il terzo e il quarto motivo di gravame, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, essendo diretti a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Vallo della CA, nel condividere le conclusioni della terza relazione peritale, ha ritenuto pattuite in forma scritta le condizioni economiche del rapporto di conto corrente n. 60000261 almeno a decorrere dal mese di gennaio 1998 e legittime sia la capitalizzazione degli interessi passivi, con periodicità annuale fino al 30 giugno 2000 e trimestrale da tale data alla sua estinzione, sia l'applicazione della commissione di massimo scoperto e delle spese di gestione, rigettando integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 37/2005 e confermando il provvedimento monitorio.
Ed invero, l'art. 117 d.lgs. n. 385/1993 prevede, al comma 4, che i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, al comma 6, che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati e, al comma 7, che, in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
Nel caso in esame, come riconosciuto anche dalla Controparte_7
nel costituirsi nel primo grado del giudizio, il contratto di
[...] conto corrente n. 60000261 del 10 gennaio 1996, ancorché stipulato in forma scritta, non riportava i tassi di interesse e gli altri oneri economici del rapporto, sicché il Tribunale di
Vallo della CA avrebbe dovuto ritenere applicabile per la sua intera durata e, quindi,
9 fino al 31 maggio 2002 il tasso sostitutivo minimo dei buoni ordinari del tesoro e non soltanto fino al mese di dicembre 1997, non costituendo un'idonea pattuizione negoziale la mera comunicazione alla , da parte dell'istituto bancario, della deliberazione Pt_5 del 19 dicembre 1997, con la quale le era stato concesso l'ampliamento dell'apertura di credito del 15 febbraio 1996 da lire 5.000.000 a lire 20.000.000.
Parimenti, costituisce ius receptum il principio secondo cui, in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati con riferimento ad un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al
22 aprile 2000, epoca dell'entrata in vigore della deliberazione C.I.C.R. del 9 febbraio
2000, che la consentiva a determinate condizioni, il giudice, dichiarata l'invalidità della predetta pattuizione per contrasto con il divieto di stabilito dall'art. 1283 cod. civ., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione, giacché tale disposizione normativa preclude anche un eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un. 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass.
17 agosto 2016, n. 17150; Cass. ord. 13 ottobre 2017, n. 24156).
Ne deriva che, essendo la clausola di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente n.
60000261 inficiata da nullità per violazione dell'art. 1283 cod. civ., per essere stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, il Tribunale di Vallo della
CA avrebbe dovuto negare la legittimità di un'ipotesi di ricalcolo del saldo del rapporto che prevedeva la loro capitalizzazione annuale dal 10 gennaio 1996 al 30 giugno
2000, data entro la quale l'istituto bancario, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della deliberazione C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, avrebbe dovuto adeguare le precedenti condizioni negoziali alle disposizioni ivi contenute.
Né il Tribunale di Vallo della CA poteva ritenere applicabile dall'1 luglio 2000 al 31 maggio 2002, data di chiusura del conto corrente n. 60000261, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sulla base della mera pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, da parte dell'istituto bancario, delle nuove condizioni contrattuali adeguate alle prescrizioni imposte dalla deliberazione C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, occorrendo, a tal fine, che le parti stipulassero in forma scritta una specifica clausola.
Ed infatti, per effetto della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs.
n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della deliberazione C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 erano radicalmente nulle, con la conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione
10 previsto dal suo art. 7, comma 2, al fine di verificare se le nuove condizioni avessero o meno comportato un peggioramento di quelle precedentemente applicate, sicché, in tali negozi giuridici, affinché fosse validamente introdotta una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, era necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta deliberazione (Cass. 19 maggio 2020, n. 9140).
In sostanza, non avendo l'istituto di credito giammai stipulato con la una Parte_2 clausola scritta che prevedesse, in conformità all'art. 2 della deliberazione C.I.C.R., la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di quelli attivi, il giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere l'applicazione di qualsiasi effetto anatocistico per l'intera durata del rapporto di conto corrente n. 60000261.
Infine, essendo il contratto di conto corrente n. 60000261 privo dell'indicazione delle condizioni economiche del rapporto bancario, il giudice di prime cure non poteva ritenere legittimamente addebitate alla né le relative spese, né, tanto meno, la Parte_2 commissione di massimo scoperto, giacché costi non concordati in forma scritta.
Peraltro, la clausola con la quale è convenuta l'applicazione della commissione di massimo scoperto deve indicarne non soltanto il valore percentuale, ma, a pena di nullità per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, cod. civ., anche la base e le modalità di calcolo, non potendo altrimenti il correntista, proprio in ragione della mancanza di dati essenziali, conoscere quando ed in quale misura diverrà esigibile l'obbligo di corrisponderla all'istituto di credito (cfr. Cass. ord. 20 giugno 2022,
n. 19825; Cass. ord. 3 luglio 2023, n. 18664).
Pertanto, dovendo il saldo del rapporto di conto corrente n. 60000261 essere rideterminato mediante l'applicazione degli interessi passivi al tasso sostitutivo minimo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), d.lgs. n. 385/1993 e l'eliminazione di ogni forma di capitalizzazione nonché della commissione di massimo scoperto e delle spese, il Tribunale di Vallo della CA avrebbe dovuto recepire e porre a fondamento della decisione la seconda consulenza tecnica d'ufficio (depositata il 13 maggio 2015) e non la terza
(depositata il 31 marzo 2016), con la quale, peraltro, l'ausiliario aveva ricalcolato il credito vantato dalla alla data Controparte_7 del 31 maggio 2002 in euro 8.959,47, vale a dire in misura inferiore a quella di euro
12.506,85 richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo, con la conseguenza che l'opposto provvedimento monitorio avrebbe comunque dovuto essere revocato.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio, con la seconda relazione peritale, elaborata in ossequio ai quesiti postigli con le ordinanze del 21 giugno 2013 e dell'8 ottobre 2014,
11 nel ricostruire il rapporto di conto corrente in esame, applicava gli interessi passivi al tasso sostitutivo stabilito dall'art. 117, comma 7, lett. a), d.lgs. n. 385/1993 dalla data di apertura del 10 gennaio 1996 a quella di chiusura del 31 maggio 2002, neutralizzava qualsiasi effetto anatocistico ed escludeva l'addebito della commissione di massimo scoperto e delle spese (ad eccezione delle imposte), pervenendo a ricalcolarne il saldo nella minore somma di euro 5.665,31 a debito della Parte_2
Ne deriva che, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, occorre revocare il decreto ingiuntivo n. 37/2005 del Tribunale di Vallo della
CA e condannare e , in via Parte_1 Parte_2 Parte_3 solidale, al pagamento, ove non già effettuato a beneficio della “
[...]
(poi Controparte_7 Controparte_9
), in favore della , quale mandataria della
[...] CP_3
, cessionaria del credito controverso, della minore somma Controparte_8 di euro 5.665,31, oltre interessi ai tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, lett. a),
d.lgs. n. 385/1993 dal 31 maggio 2002 all'effettivo soddisfo.
Allorché riformi in tutto o in parte la decisione impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, la parziale fondatezza dell'opposizione spiegata da , Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 37/2005 del Parte_2 Parte_3
Tribunale di Vallo della CA, comportando la rideterminazione del credito azionato in via monitoria dalla “ in Controparte_7 una misura (euro 5.665,31) nettamente inferiore a quella richiesta (euro 12.506,85), costituisce un giusto motivo, ai sensi dell'art. 92, comma 2, nella formulazione applicabile ratione temporis, per disporre l'integrale compensazione tra tali parti delle spese del primo grado del giudizio e per dichiarare l'irripetibilità di quelle sostenute dalla correntista e dai suoi fideiussori per il secondo grado.
12 Per le stesse ragioni, le spese del secondo grado del giudizio devono essere integralmente compensate tra gli e il da un lato, e la , quale Parte_2 Pt_3 CP_3 mandataria della , dall'altro. Controparte_8
Non divesamente, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, per come liquidate dal
Tribunale di Vallo della CA, con decreto dell'8/13 gennaio 2010, in euro 2.025,00, di cui euro 25,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge, e, con decreto del 4 gennaio 2018, in euro 547,49, di cui euro 50,00 per esborsi ed euro
497,49 per compenso, oltre accessori di legge, devono essere poste definitivamente a carico degli e del nonché della Parte_2 Pt_3 Controparte_7
(poi
[...] Controparte_9
in eguale misura.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da , e avverso la sentenza n. 856/2023 Parte_1 Parte_2 Parte_3 del Tribunale di Vallo della CA con atto di citazione notificato alla
[...]
(già Controparte_9 Controparte_7
) il 16 aprile 2024, così provvede:
[...]
1. accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado: a) revoca il decreto ingiuntivo n. 37/2005; b) condanna Parte_1
e , in via solidale, al pagamento, ove non già Parte_2 Parte_3 effettuato a beneficio della “ Controparte_7
(poi ), in favore
[...] Controparte_9 della , quale mandataria della , CP_3 Controparte_8 cessionaria del credito controverso, della minore somma di euro 5.665,31, oltre interessi ai tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), d.lgs. n. 385/1993 dal
31 maggio 2002 all'effettivo soddisfo;
2. compensa integralmente tra , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 da un lato, e la “ (poi Controparte_7
), dall'altro, le spese Controparte_9 del primo grado del giudizio, dichiarando irripetibili quelle sostenute dagli opponenti per il secondo grado del giudizio;
3. compensa integralmente tra , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 da un lato, e la , quale mandataria della CP_3 Controparte_8
, dall'altro, le spese del secondo grado del giudizio;
[...]
13 4. pone definitivamente a carico di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
nonché della
[...] Controparte_7
(poi ), in eguale misura, Controparte_9 le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, per come liquidate dal Tribunale di Vallo della CA, con decreto dell'8/13 gennaio 2010, in euro 2.025,00, di cui euro 25,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge, e, con decreto del
4 gennaio 2018, in euro 547,49, di cui euro 50,00 per esborsi ed euro 497,49 per compenso, oltre accessori di legge.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
14