TRIB
Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/09/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7472/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Giulia Caliari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 7472/2023 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 dichiarata dal Tribunale di Monza in data 14.03.2023 con sentenza n.37/2023, in persona del suo Curatore, dott.ssa rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. BALLABIO UMBERTO (C.F. ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Monza, Vicolo Lambro n.1, nonché presso il suo domicilio digitale PEC Email_1 attore
CONTRO
C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 09.02.1972 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. BELLUCCI MARCO (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Regina Teodolinda n.2, nonché presso il suo domicilio digitale PEC Email_2 convenuto
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di (dal foglio Parte_1 di precisazione delle conclusioni depositato in data 05.05.2025):
“IN VIA PRINCIPALE: revocarsi ex artt. 167 CCII /2901 cc l'atto di cessione
Repertorio n. 9.007 / Raccolta n.
7.634 del 29 dicembre 2021 notaio dott. Persona_1
di Cinisello Balsamo avente ad oggetto il seguente immobile: Locali ad uso
[...] ufficio, deposito e soppalco al piano primo, facente parte del complesso industriale sito in Comune di PADERNO DUGNANO, con accesso dalla via Marmolada n. 12 del Comune di Cusano Milanino;
1 nel catasto fabbricati del Comune di Paderno Dugnano al foglio 56, mappale 261, sub 701, via Privata Marmolada n. 12, piano T-1, categoria D/7, rendita catastale euro 11.030,00;
- locale deposito al piano terra, facente parte del complesso industriale sito in
Comune di PADERNO DUGNANO, con accesso dalla via Marmolada n. 12 del
Comune di Cusano Milanino;
nel catasto fabbricati del Comune di Paderno Dugnano al foglio 56, mappale 261, sub 702, via Privata Marmolada n. 12, piano T, categoria C/2, classe 1, metri quadrati 12, superficie catastale Totale: 14 mq., rendita catastale euro 11,16;
l'area coperta e scoperta risulta distinta nel catasto terreni del Comune di Paderno
Dugnano al foglio 56, mappale 261, ente urbano di ha 01.16.60; confini in corpo: mappale 260, mappale 259, mappale 258, strada comune al mappale 262, area urbana al mappale 454 del foglio 3 del Comune di Cusano
Milanino, mappale 246;
- area urbana di pertinenza del suddetto capannone, sita in Comune di CUSANO
MILANINO, a confine del complesso industriale con accesso dalla via Marmolada del Comune di Cusano Milanino;
nel catasto fabbricati del Comune di Cusano Milanino al foglio 3, mappale 454, via
Nuova di PRG n. sc, piano T, area urbana di metri quadrati 654; nel catasto terreni del Comune di Cusano Milanino al foglio 3, mappale 454, ente urbano di ha 00.06.54; confinante con capannone sub 701 del mappale 261 del Comune di Paderno
Dugnano, mappale 1 del foglio 3 del Comune di Cusano Milanino, con locale contatori al mappale 456 sub 1, con cabina Enel al mappale 456 sub 2 con mappale
246 del foglio 56 del Comune di Paderno Dugnano”.
Con ordine al Conservatore dei registri immobiliari di trascrizione dell'emananda sentenza.
IN VIA SUBORDINATA: in caso di rigetto della domanda principale, condannarsi il convenuto al pagamento di € 30.730,68 oltre interessi di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi le prove per testi ed interrogatorio come articolate nella seconda memoria ex art 171 ter cpc i cui capitoli di prova che devono intendersi come qui riportati e trascritti.
Spese di lite rifuse da liquidarsi in favore dell'Erario”.
2 Nell'interesse di dal foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_1 depositato in data 08.05.2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
• in via principale, respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio, tutte le domande proposte, in quanto non sono stati accertati i requisiti fondanti l'azione revocatoria anche in considerazione della regolarità dell'ammortamento del contratto di mutuo così come documentato in atti, in forza dell'accollo previsto dall'atto di vendita.
• in via subordinata, condannare il Sig. al pagamento di € 30.730,68 CP_1 oltre interessi di legge.
Con ordine al Conservatore dei registri immobiliari di cancellare la domanda giudiziale trascritta.
Con vittoria di spese di lite, oltre CPA.
In via istruttoria:
MEZZI DI PROVA:
»Si chiede l'ammissione del teste Sig. sui seguenti capitoli di Testimone_1 prova:
1. vero che scaduto il termine del 31.12.2021 previsto dal contratto di compravendita per il pagamento della somma di Euro 30.730,68 lei si è attivato nel mese di Gennaio 2022 per il recupero del credito telefonando vie brevi direttamente al Sig. ; Controparte_1
2. vero che il Sig. le ha riferito di non essere in grado di saldare la somma CP_1 di Euro 30.730,68;
3. vero che il Sig. le ha chiesto di poter differire il pagamento;
CP_1
4. vero che successivamente la situazione finanziaria della società non le permetteva di dare mandato ad un legale per il recupero del credito;
5. vero che a quel punto la situazione finanziaria della ormai non le Parte_1 permetteva di dar corso al recupero di altri crediti che vantava la società.
Si chiede l'ammissione dei testi , Testimone_1 Testimone_2
e sul seguente capitolo di prova: Tes_3 Testimone_4
1bis) vero che il Sig. presenziava alle assemblee della a titolo CP_1 Parte_1 di cortesia personale per i buoni rapporti intercorsi con la società nonché la pregressa attività lavorativa prestata per la stessa.
3 Qualora parte attrice ritenesse non provata e infondata la circostanza di cui ai capitoli di prova n. 4 e 5,
» Si chiede altresì ex art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione a parte attrice dei mandati difensivi eventualmente rinvenuti per i recuperi dei crediti iscritti a bilancio prima della data di apertura della liquidazione giudiziale”.
In fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Liquidazione Giudiziale Pt_1 ha convenuto in giudizio per sentire dichiararsi – in via
[...] CP_2 principale - l'inefficacia dell'atto di compravendita posto in essere tra le parti in data
29.12.2021 con atto pubblico a firma del Notaio dott. in Cinisello Persona_1
Balsamo, repertorio n. 9.007/raccolta n. 7.634, attraverso il quale la Parte_1 in bonis ha ceduto ad alcune unità immobiliari per il prezzo di CP_2
€ 300.000. In subordine ha chiesto condannare il convenuto al pagamento della somma di € 30.730,68 oltre interessi di legge.
Segnatamente, la procedura attrice ha premesso che il compendio oggetto della presente azione era stato acquistato dalla società in bonis nel dicembre 2016 da una procedura esecutiva avanti il Tribunale di Monza al prezzo di € 550.000,00, a fronte di una valutazione commerciale di circa € 2.000.000 e di un valore d'asta di circa €
1.600.000. Quindi, ha allegato che, alle prime avvisaglie dell'insolvenza, la nella persona del suo amministratore , ha Parte_1 Testimone_1 deciso di cedere l'immobile “poco prima” acquistato all'asta, con la consapevolezza di arrecare pregiudizio ai propri creditori.
A sostegno della propria tesi ha addotto una serie di elementi sintomatici che suffragherebbero la presenza dei requisiti richiesti dalla legge. In particolare, quanto all'eventus damni ha addotto la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo1, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto all'alienazione dell'immobile e il mutamento qualitativo e/o quantitativo del patrimonio della società come conseguenza della cessione (in particolare, dopo la cessione dell'immobile in favore del convenuto, la società non aveva altri beni da poter garantire il pagamento dei creditori societari); in punto di consilium fraudis, invece, ha dedotto il mancato versamento di una parte del prezzo di vendita (specificamente € 30.730,68 che avrebbe dovuto versare entro il 31.12.2021), il ruolo apicale di CP_2 in seno alla fallita (desumibile dal fatto che, senza alcun titolo, usava le carte di credito della società, le auto aziendali, percepiva occasionalmente compensi per attività di ignota causa, nonché presenziava a tutte le assemblee societarie in qualità di segretario), il prezzo di vendita irrisorio rispetto al valore di mercato del compendio (pari a non meno di un milione di euro), la mancata stipula di un contratto preliminare anteriore al rogito, la mancata previsione di un compenso per eventuali mediatori, nonché l'aver posto in vendita il bene poco dopo esserselo aggiudicato.
Con comparsa depositata in data 22.12.2023 si è costituito , Controparte_1 contestando la sussistenza dell'elemento soggettivo: ha dedotto che quanto rilevato da controparte non è idoneo a comprovare che egli conoscesse in modo effettivo il pregiudizio arrecato alla massa dei creditori con l'atto dispositivo (nonché, in caso di crediti posteriori allo stesso, che l'atto fosse stato preordinato in modo doloso dall'alienante). Segnatamente, ha eccepito: a) di essere in regola con l'ammortamento del mutuo accollato per la parte residua di prezzo rispetto ai sopracitati € 30.730,68, b) di aver svolto l'attività di segretario durante le assemblee societarie a titolo gratuito, in ragione dei buoni rapporti intercorsi con i membri della compagine sociale e in considerazione della pregressa attività lavorativa prestata a favore della società, c) il prezzo di vendita non risulta irrisorio rispetto al prezzo di acquisto in sede di asta, valore da considerarsi il corretto riferimento numerico nell'ambito del presente giudizio, d) la contestazione in punto di mancata stipula di alcun preliminare di compravendita è generica e priva di fondamento, in quanto spesso si addiviene direttamente al contratto definitivo in un'ottica di risparmio dei costi, e) l'atto di vendita è intervenuto quasi cinque anni dopo l'aggiudicazione e non subito dopo, come allegato da controparte, f) dalla lettura dell'ultimo bilancio d'esercizio, relativo all'anno 2020, non era possibile desumersi uno stato conclamato di insolvenza e decozione della società, leggendosi – di converso – nella nota dell'immobile. Ha aggiunto, inoltre, che dal 2018 la società ha sistematicamente omesso di pagare le imposte. 5 integrativa, che non emergevano elementi tali da poter mettere in discussione il presupposto della continuità aziendale della società nonostante la pandemia.
Quindi, deducendo che non poteva essere in grado di conoscere lo stato di insolvenza e che alcuna ignoranza colpevole può essergli ascritta, ha CP_2 chiesto il rigetto della domanda attorea.
Con decreto del 22.01.2024 il Giudice ha esperito i controlli ex art. 171 bis c.p.c., confermando l'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di citazione.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c. numero 2 e 3.
Nell'ambito della memoria n.2, parte attrice ha evidenziato che il convenuto non ha chiarito la ragione del mancato pagamento dei 30.730,68 € indicati nell'atto di vendita, ha contestato la rilevanza del prezzo di aggiudicazione dell'immobile deducendo che il pregiudizio dell'atto si misura avendo riguardo al valore effettivo del bene al momento della cessione e ha prodotto gli ultimi bilanci della società, rilevando come dagli stessi si può evincere che l'attivo patrimoniale si componesse
– per la maggior parte – del valore dell'immobile oggetto del giudizio. Quindi ha formulato capitoli di prova orale volti a verificare se avesse in CP_2 uso esclusivo il veicolo PORSCHE oggetto di contratto di leasing da parte della società, se fosse il titolare effettivo e unico fruitore della carta di credito aziendale della società e se avesse sempre presenziato alle assemblee societarie in qualità di segretario. Parte convenuta, di converso, nella propria memoria n.2 ha formulato capitoli di prova orale volti a dimostrare che l'amministratore della Parte_1 scaduto il termine previsto nel contratto, si è attivato per il recupero della somma di
€ 30.730,68 e ha ottenuto richiesta da di differimento del CP_2 pagamento perché dichiaratosi non in grado di saldare la somma, nonché che la successiva situazione finanziaria della società non consentiva di dare mandato a un legale per il recupero di quello e altri crediti (a tal riguardo ha anche richiesto l'emissione dell'ordine di esibizione, rivolto a parte attrice, dei mandati difensivi eventualmente rinvenuti per i recuperi dei crediti iscritti a bilancio prima dell'apertura della procedura concorsuale). In aggiunta, ha formulato ulteriore capitolo di prova volto a confermare quanto dedotto in ordine alle ragioni per cui presenziava alle assemblee della società a titolo di segretario. CP_2
Nelle memorie successive, entrambe le parti hanno chiesto il rigetto delle istanze istruttorie avversarie;
il convenuto, in aggiunta, ha chiesto, a prova contraria,
l'ammissione dei testi indicati da parte attrice al fine di provare che il predetto veicolo
6 PORSCHE fosse in uso anche da altri soggetti, che le carte di credito aziendali fossero più di una e che la carta di credito aziendale di cui risultava titolare era stata emessa in quanto lo stesso prestava attività lavorativa come dipendente.
A seguito di una serie di rinvii concessi in considerazione della rappresentata pendenza di trattative tra le parti, in data 13.03.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione ex art. 281 quinquies c.p.c.
Le parti hanno quindi depositato le rispettive memorie entro i termini assegnati ex art. 189 c.p.c. A tal riguardo, si osserva che, in sede di comparsa conclusionale, parte attrice: a) ha ribadito che era l'amministratore di fatto della CP_2
e che la cessione è avvenuta, di fatto, a titolo gratuito, con il mero Parte_1 accollo del mutuo – nemmeno liberatorio – e con l'indicazione di un corrispettivo ben al di sotto dell'effettivo valore di mercato dell'immobile così come stimato dal perito della procedura esecutiva immobiliare, b) ha indicato che alla folta schiera dei creditori insinuatisi al passivo si è aggiunta altresì per un credito Controparte_5 di oltre 3 mila euro relativo all'IMU 2018, c) ha rilevato che non è stato contestato che , prima del giudizio, ha tentato di porre in vendita CP_2
l'immobile al prezzo di € 1.750.000, circostanza che darebbe immediata conferma del reale valore del bene acquistato e dell'accordo intercorso con l'amministratore di diritto volto a far uscire il bene dalla società a un prezzo di valore, di fatto inesistente,
d) ha allegato che il convenuto non riferisce che nelle more del giudizio il bene è stato locato a terzi che, periodicamente, forniscono la provvista per onorare il mutuo,
e) ha dedotto che non vi è nemmeno la prova che sia stato stipulato un contratto preliminare in forma di scrittura privata, f) ha ribadito che la costante presenza in assemblea del convenuto consente di desumere il suo stato soggettivo al momento della stipula dell'atto di acquisto, nonché infine g) ha dedotto che l'irrisorio corrispettivo indicato nell'atto è un ulteriore elemento che porta a ritenere esservi un comune intento fraudolento in capo alla cedente e al cessionario.
All'udienza del 10.07.2025, accogliendo la richiesta congiunta delle parti, il Giudice ha rimesso la causa in decisione.
***
Tanto premesso, l'azione promossa è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento: l'atto dispositivo compiuto in data 29.12.2021 deve essere dichiarato inefficace.
7 Occorre, anzitutto, ricordare brevemente i principi sottesi all'esercizio dell'azione ordinaria esperita ex art. 165 C.C.I.I., che ricalca la previgente azione ex art. 66 L.F.,
e mutua i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., con la peculiarità di essere volta alla tutela di tutti i creditori del fallito, essendo sufficiente che l'atto revocando abbia aggravato lo stato d'insolvenza, nella consapevolezza del debitore e del terzo del verificarsi di detto evento pregiudizievole.
Più analiticamente, gli atti dispositivi posti in essere dal debitore e idonei a recare pregiudizio alle ragioni creditorie possono essere dichiarati inefficaci qualora sussistano tre requisiti: un requisito relativo all'atto (o oggettivo), un requisito relativo ai soggetti che hanno posto in essere l'atto (o soggettivo), nonché un requisito temporale (termine decadenziale e termine prescrizionale).
Muovendo da quest'ultimo, ne è indiscussa e incontestata la sussistenza: nel rispetto della previsione di cui l'art. 170, comma 1 C.C.I.I., l'azione revocatoria è stata promossa dal creditore entro il termine di 3 anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e nel rispetto del termine di prescrizione di 5 anni dal compimento dell'atto che si intende revocare.
Quanto al requisito oggettivo, cd. eventus damni, l'art. 2901 c.c. prevede che si debba verificare se l'atto dispositivo ha determinato un pregiudizio ai creditori, ossia se ha diminuito o ingenerato un pericolo di diminuzione del patrimonio.
La giurisprudenza di legittimità ha declinato tale requisito, in sede fallimentare, nei seguenti termini: “il curatore fallimentare che richieda, in via di azione o di eccezione, la dichiarazione di inefficacia di un atto ai sensi degli artt. 2901 cod.civ.
e 66 l. fall., per provare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di allegare e dimostrare2 la consistenza dei crediti ammessi al passivo, la preesistenza delle ragioni dei creditori ammessi rispetto al compimento dell'atto dispositivo pregiudizievole e l'idoneità di tale atto a mutare, qualitativamente o quantitativamente, il patrimonio residuo del debitore e a rendere impossibile o più difficile, per natura e dimensioni, il soddisfacimento di detti creditori (Cass. 2 L'onere della prova spetta in capo al curatore: si veda la pronuncia della Corte suprema, 18 aprile 2018 nr. 9565, secondo cui “In tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'" eventus damni", incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. Ne consegue che in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori. 8 26331/2008; nello stesso senso, ex multis e da ultimo, Cass. 524/2023)” (Cass. Civ.,
5.05.2023, n.11968, Trib. Roma 19.11.2022, n.18642).
Secondo, poi, una tesi più rigorosa, il pregiudizio esiste se determina o aggrava l'insolvenza o l'insufficienza dei beni del debitore mentre non rileva una semplice diminuzione della garanzia patrimoniale (Cass. Civ., 04.09.2009 n. 19234, Cass.
Civ., 11.11.2003 n. 16915).
Ebbene, nel caso di specie sussistono tutti gli elementi costituenti tale presupposto
(peraltro neanche minimamente contestato dal convenuto): anzitutto, il curatore ha provato (mediante produzione dei decreti di ammissione allo stato passivo - doc. 10 allegato all'atto di citazione) la notevole consistenza di crediti ammessi al passivo, originatisi anteriormente all'atto dispositivo. Quanto all'idoneità a mutare il patrimonio, è evidente che la cessione dell'immobile ha diminuito notevolmente il patrimonio del debitore rendendo sostanzialmente impossibile il soddisfacimento di tutti i creditori sociali: dal bilancio del 2020 depositato in atti (doc. 13 allegato all'atto di citazione) è dato evincersi che l'attivo patrimoniale della società era di 840.000 euro circa e si componeva prevalentemente di valori riconducibili alle immobilizzazioni materiali (per 640.000 euro circa). È palese che la consistenza di tale ultima voce è prevalentemente ascrivibile all'immobile ceduto (acquisito al prezzo di 550.000). Anche volendo assumere l'orientamento più rigoroso, sussistono gli estremi delineati dalla giurisprudenza: non si può discorrere di una mera diminuzione della garanzia patrimoniale, bensì si è al cospetto di un autentico aggravamento dell'insolvenza con determinazione dell'insufficienza dei beni del debitore al fine di onorare i debiti pregressi.
Più complessa è la delibazione in ordine al requisito soggettivo, sul quale – unicamente - si è concentrata la difesa del convenuto.
Trattasi della consapevolezza di arrecare, con l'atto, un pregiudizio ai creditori: essa si declina in termini di consapevolezza da parte del debitore (cd. scientia damni), di cui deve sempre darne prova il curatore, nonché in termini di consapevolezza da parte del terzo che ha beneficiato dell'atto (cd. consilium fraudis), che deve essere provato dal creditore solo in relazione agli atti a titolo oneroso.
La scienza damni, inoltre, si atteggia diversamente a seconda che l'atto di cui si chiede la revoca sia anteriore o successivo alla nascita del credito o nel caso di azione revocatoria esercitata dal curatore, successiva al manifestarsi della difficoltà economica dell'impresa. Nella prima ipotesi è necessaria la prova che esso sia stato
9 preordinato allo scopo specifico di arrecare pregiudizio alle ragioni del futuro creditore;
nell'altro caso è sufficiente che il debitore sia consapevole di tale pregiudizio.
Quanto al terzo, ove l'atto dispositivo oneroso sia anteriore al sorgere del credito o al manifestarsi delle difficoltà economiche dell'impresa occorre la prova della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione posta in essere dal debitore (cd. partecipatio fraudis). Di converso, se l'atto oneroso è successivo al momento in cui si sono manifestati segni di crisi, è sufficiente la dimostrazione della mera consapevolezza (appunto il cd. consilium fraudis) del pregiudizio che il negozio poteva arrecare alle altrui ragioni, consapevolezza che deve essere comune sia al debitore sia al terzo.
In altri termini se l'azione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al momento in cui si evidenziano segni di crisi economica dell'impresa, a integrare l'elemento soggettivo è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore. Se ha, invece, per oggetto atti anteriori all'indicato momento, è richiesta, quale condizione per l'esercizio dell'azione medesima, anche la dolosa preordinazione diretta a pregiudicare il soddisfacimento del credito preordinazione alla quale deve aver preso parte anche il terzo acquirente a titolo oneroso.
Del tutto irrilevante, invece, è lo stato soggettivo del terzo in caso di atto a titolo gratuito.
Si rammenta che il curatore può provare l'esistenza della scientia damni del debitore e del consilium fraudis del terzo anche ricorrendo a presunzioni (Cass. Civ.,
17.08.2011 n. 17327, Cass. Civ., 23.05.2008, n. 13404, Cass. Civ., 10.07.1997 n.
6272). L'apprezzamento espresso al riguardo dal giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. Civ., 06.09.2004, n. 15257).
Orbene, alla luce dei principi sopra esposti si deve ritenere dimostrato anche il requisito soggettivo.
Quanto alla società debitrice, poi fallita, la consapevolezza di arrecare danno ai creditori deve ritenersi insita nella necessaria conoscenza dei pregressi debiti sulla stessa gravanti (peraltro risultanti da bilancio – nel sopracitato doc. 13 il “totale debiti” ammonta ad oltre 740.000 euro) e nella cessione dell'unico asset societario avente consistenza economica di rilievo.
10 Quanto al terzo acquirente, odierno convenuto, si deve anzitutto stabilire se l'atto dispositivo si debba intendere a titolo oneroso ovvero gratuito.
La liquidazione giudiziale attrice intende sostenere la tesi della gratuità muovendo dalla considerazione che parte del prezzo non è mai stata corrisposta e la residua parte
è stata oggetto di un accollo di mutuo, non liberatorio, il cui ammortamento è onorato solo grazie ai canoni percepiti dal conduttore in forza del contratto di locazione stipulato in pendenza del presente giudizio. Tali argomenti non appaiono idonei a provare la gratuità dell'atto: in disparte il mancato pagamento dell'acconto di 30 mila euro circa (circostanza riconosciuta e non contestata), quanto dedotto in ordine al residuo risulta infondato. L'accollo del mutuo, ancorché liberatorio, depone a favore della tesi dell'onerosità, avendo fatto insorgere un'obbligazione in capo al convenuto. Il fatto, poi, che il pagamento delle rate dello stesso avvenga grazie alla percezione di un canone di locazione convenuto nella pendenza della procedura, oltre a non essere stato provato, è del tutto irrilevante.
A fronte dell'accertata onerosità dell'atto, tenuto conto che la presente azione ha per oggetto un atto dispositivo posteriore al momento in cui sono emersi segni di crisi economica dell'impresa, occorre quindi delibare in ordine all'esistenza della consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio che il negozio poteva arrecare alle ragioni altrui: tale elemento è dimostrato dalle ragioni dedotte dall'attore, le quali consentono di identificare presunzioni gravi, precise e concordanti.
Segnatamente, costituisce presunzione forte e significativa il fatto che CP_2
partecipasse alle assemblee societarie ove venivano altresì approvati i
[...] bilanci di esercizio (doc. 6 allegato all'atto di citazione): in disparte le ragioni per cui presenziava e assumeva le funzioni di segretario, lo stesso era presente e prendeva, quindi, conoscenza della situazione economica e finanziaria della società. Era pertanto edotto della consistenza patrimoniale attiva e passiva della Parte_1 nel periodo 2016 – 2020. Priva di pregio è l'eccezione mossa dallo stesso in punto di scusabilità dell'eventuale inconsapevolezza determinata da quanto dichiarato nella nota integrativa di bilancio: la frase riportata e allegata dalla difesa del convenuto non è idonea a sconfessare l'evidenza determinata dall'oggettività dei dati contenuti del bilancio. In altri termini, a prescindere dalla sussistenza degli asseriti presupposti a supporto della continuità aziendale, la consistenza dei dati a bilancio dimostra che la vendita dell'unico asset patrimoniale di rilievo avrebbe inevitabilmente arrecato un grave pregiudizio alle ragioni creditorie.
11 A ulteriore supporto di tale consapevolezza si pongono gli ulteriori rilievi mossi quanto al possesso di una carta di credito aziendale, all'uso della PORSCHE aziendale, nonché alla percezione di occasionali compensi (circostanza, quest'ultima, peraltro mai contestata): tali elementi, valutati nel loro insieme, inducono a concludere che , non solo fosse inserito nella compagine CP_2 societaria (e quindi avesse un grado di vicinanza tale da avere contezza della situazione economica e finanziaria della società), ma avesse altresì al suo interno un ruolo apicale. Appare singolare, infatti, che un soggetto estraneo alla società potesse avere in uso un veicolo di pregio (ancorché - eventualmente - non esclusivamente) e una carta aziendale (ancorché non costituente unica carta aziendale e rilasciata in forza di un pregresso rapporto di lavoro da dipendente).
Infine, appare indubbia la consapevolezza da parte di he il bene è stato CP_2 venduto a un prezzo inferiore a quello di mercato: in primis, perché notevolmente inferiore rispetto al valore di perizia (corrispondente al valore venale del bene, determinato sulla base di una valutazione oggettiva, analitica e motivata) e a quello di vendita cui è stato posto, seguitamente, da parte dello stesso;
inoltre, non si può non riconoscere che il prezzo di vendita è altresì di gran lunga inferiore (quasi pari alla metà) al prezzo di aggiudicazione del bene in sede esecutiva, il quale costituisce il valore che gli ha riconosciuto il mercato nell'ambito della procedura liquidatoria
(il cd. giusto prezzo determinato in sede di aggiudicazione).
Le predette considerazioni costituiscono la ragione per cui sono state accolte le istanze istruttorie formulate: le ragioni del mancato pagamento di parte del corrispettivo del prezzo appaiono del tutto irrilevanti ai fini della decisione, così come il fatto che (che, al momento della stipula dell'atto, si CP_2 rammenta non essere - formalmente - né socio, né amministratore, né dipendente della fosse l'unico fruitore del veicolo, ovvero detentore esclusivo Parte_1 dell'unica carta aziendale.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto si ritengono sussistenti tutti i profili recati dall'art. 2901 c.c., e quindi richiamati dall'art. 165 C.C.I.I., fondanti la revocabilità dell'atto de quo: il Tribunale deve, pertanto, dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita stipulato con atto pubblico del 29.12.2021, repertorio 9.007/ raccolta n. 7.634 – Notaio Dott. di Cinisello Balsamo, avente ad oggetto Persona_1
l'immobile: “Locali ad uso ufficio, deposito e soppalco al piano primo, facente parte del complesso industriale sito in Comune di Paderno Dugnano, con accesso dalla
12 via Marmolada n. 12 del Comune di Cusano Milanino; nel catasto dei fabbricati del
Comune di Paderno Dugnano al foglio 56, mappale 261, sub 701, via Privata
Marmolada n. 12, piano T-1, categoria D/7, rendita catastale euro 11.030,00; locale deposito al piano terra, facente parte del complesso industriale sito in Comune di
Paderno Dugnano, con accesso dalla via Marmolada n. 12 del Comune di Cusano
Milanino; nel catasto dei fabbricati del Comune di Paderno Dugnano al foglio 56, mappale 261 sub 702, via Privata Marmolada n. 12, piano T, categoria C/2, classe
1, metri quadrati 12, superficie catastale totale: 14 mq, rendita catastale euro 11,16;
l'area coperta e scoperta risulta distinta nel catasto terreni del Comune di Paderno
Dugnano al foglio 56, mappale 261, ente urbano di ha 01.16.60; confini in corpo: mappale 260, mappale 259, mappale 258, strada comune al mappale 262, area urbana al mappale 454 del foglio 3 del Comune di Cusano Milanino, mappale 246; area urbana di pertinenza del suddetto capannone, sita in Comune di Cusano
Milanino, a confine del complesso industriale con accesso dalla Via Marmolada del
Comune di Cusano Milanino;
nel catasto fabbricati del Comune di Cusano Milanino al foglio 3, mappale 454, via Nuova di PRG n. sc, piano T, area urbana di metri quadrati 654; nel catasto terreni del Comune di Cusano Milanino al foglio 3, mappale 454, ente urbano di ha 00.06.54; confinante con capannone sub 701 del mappale 261 del comune di Paderno Dugnano, mappale 1 del foglio 3 del Comune di Cusano Milanino, con locale contatori al mappale 456 sub 1, con cabina Enel al mappale 454 sub 2 con mappale 246 del foglio 56 del Comune di Paderno
Dugnano”.
Ai sensi dell'art. 2655 c.c., si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'annotazione della presente decisione a margine della trascrizione della domanda giudiziale.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i nuovi parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, così come aggiornati per effetto del D.M.
n. 147 del 13.08.2022.
Si rammenta che “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa, secondo il costante indirizzo di questa Corte (Cass., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 10089 del 09/05/2014, Rv. 630692 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 18348 del
13/09/2004, Rv. 577018 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 5402 del 17/03/2004, Rv. 571252 -
13 01; Sez. 3, Sentenza n. 7250 del 06/12/1986, Rv. 449318 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
3076 del 09/05/1981, Rv. 413645 - 01).” (Cass. civ., Ord. 13.02.2020, n. 3697).
Dall'accoglimento dell'azione revocatoria deriva la soccombenza del convenuto,
, a carico del quale devono essere poste le spese di lite, che CP_2 devono essere liquidate secondo i valori medi del DM n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia dichiarato da parte attrice inquadrabile nello scaglione da
520.001 a € 1.000.000, quindi nella misura di complessivi € 22.426,00 per compensi professionali (€ 4.607,00 per fase di studio, € 3.309,00 per fase introduttiva, €
6.767,00 per fase istruttoria e/o di trattazione al minimo, € 8.013,00 per fase di decisione) oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ex art. 2 DM n.
55/2014, CPA ed IVA, che risulta dovuta solo se non recuperabile dalla parte per effetto del regime fiscale di cui gode, sugli importi imponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- DICHIARA l'inefficacia nei confronti della Liquidazione Giudiziale Pt_1 dell'atto di compravendita stipulato tra la e
[...] Parte_1 CP_2
in data 29.12.2021, repertorio 9.007/ raccolta n. 7.634 – Notaio Dott.
[...]
di Cinisello Balsamo, avente ad oggetto gli immobili sopra meglio Persona_1 indicati;
- DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per l'annotazione della presente decisione a margine della trascrizione della domanda giudiziale;
- CONDANNA il convenuto, , al pagamento in favore CP_2 dell'attrice, delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in complessivi € 22.426,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) come per legge. DISPONE che il pagamento delle spese processuali da parte del soccombente sia eseguito a favore dello Stato ex art. 133 D.p.R. n. 115/2002.
Così deciso in Monza, il 06.09.2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Caliari
14 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ha allegato che all'atto della vendita sussistevano svariati crediti verso i seguenti terzi insoluti che, in seguito, sono stati ammessi al passivo della liquidazione giudiziale: si è Controparte_3 insinuata al passivo per oltre 14 mila euro per canoni di leasing impagati in relazione a un contratto stipulato antecedentemente alla cessione, il Comune di Paderno Dugnano si è insinuato per oltre 28 mila euro per IMU relativo agli anni 2019-2021 e TARI relativa agli anni 2017-2019, Cottura di Poloni,
Tecnofoodpack S.r.l. e si sono insinuate, per fornitura merci consegnate prima della data Parte_3 di vendita dell'immobile, rispettivamente per oltre 17 mila euro, oltre 11 mila euro e oltre 6 mila Testimone_ euro, il dott. e si sono insinuati, per prestazioni erogate Controparte_4 prima della data di vendita dell'immobile, entrambi per oltre 2 mila euro, la Regione Lombardia si è insinuata per oltre 900 euro per bolli auto scaduti prima della vendita dell'immobile, Agenzia delle
Entrate si è insinuata per oltre 133 mila euro per contributi e imposte scadute prima della vendita 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Giulia Caliari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 7472/2023 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 dichiarata dal Tribunale di Monza in data 14.03.2023 con sentenza n.37/2023, in persona del suo Curatore, dott.ssa rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. BALLABIO UMBERTO (C.F. ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Monza, Vicolo Lambro n.1, nonché presso il suo domicilio digitale PEC Email_1 attore
CONTRO
C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 09.02.1972 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. BELLUCCI MARCO (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Regina Teodolinda n.2, nonché presso il suo domicilio digitale PEC Email_2 convenuto
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di (dal foglio Parte_1 di precisazione delle conclusioni depositato in data 05.05.2025):
“IN VIA PRINCIPALE: revocarsi ex artt. 167 CCII /2901 cc l'atto di cessione
Repertorio n. 9.007 / Raccolta n.
7.634 del 29 dicembre 2021 notaio dott. Persona_1
di Cinisello Balsamo avente ad oggetto il seguente immobile: Locali ad uso
[...] ufficio, deposito e soppalco al piano primo, facente parte del complesso industriale sito in Comune di PADERNO DUGNANO, con accesso dalla via Marmolada n. 12 del Comune di Cusano Milanino;
1 nel catasto fabbricati del Comune di Paderno Dugnano al foglio 56, mappale 261, sub 701, via Privata Marmolada n. 12, piano T-1, categoria D/7, rendita catastale euro 11.030,00;
- locale deposito al piano terra, facente parte del complesso industriale sito in
Comune di PADERNO DUGNANO, con accesso dalla via Marmolada n. 12 del
Comune di Cusano Milanino;
nel catasto fabbricati del Comune di Paderno Dugnano al foglio 56, mappale 261, sub 702, via Privata Marmolada n. 12, piano T, categoria C/2, classe 1, metri quadrati 12, superficie catastale Totale: 14 mq., rendita catastale euro 11,16;
l'area coperta e scoperta risulta distinta nel catasto terreni del Comune di Paderno
Dugnano al foglio 56, mappale 261, ente urbano di ha 01.16.60; confini in corpo: mappale 260, mappale 259, mappale 258, strada comune al mappale 262, area urbana al mappale 454 del foglio 3 del Comune di Cusano
Milanino, mappale 246;
- area urbana di pertinenza del suddetto capannone, sita in Comune di CUSANO
MILANINO, a confine del complesso industriale con accesso dalla via Marmolada del Comune di Cusano Milanino;
nel catasto fabbricati del Comune di Cusano Milanino al foglio 3, mappale 454, via
Nuova di PRG n. sc, piano T, area urbana di metri quadrati 654; nel catasto terreni del Comune di Cusano Milanino al foglio 3, mappale 454, ente urbano di ha 00.06.54; confinante con capannone sub 701 del mappale 261 del Comune di Paderno
Dugnano, mappale 1 del foglio 3 del Comune di Cusano Milanino, con locale contatori al mappale 456 sub 1, con cabina Enel al mappale 456 sub 2 con mappale
246 del foglio 56 del Comune di Paderno Dugnano”.
Con ordine al Conservatore dei registri immobiliari di trascrizione dell'emananda sentenza.
IN VIA SUBORDINATA: in caso di rigetto della domanda principale, condannarsi il convenuto al pagamento di € 30.730,68 oltre interessi di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi le prove per testi ed interrogatorio come articolate nella seconda memoria ex art 171 ter cpc i cui capitoli di prova che devono intendersi come qui riportati e trascritti.
Spese di lite rifuse da liquidarsi in favore dell'Erario”.
2 Nell'interesse di dal foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_1 depositato in data 08.05.2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
• in via principale, respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio, tutte le domande proposte, in quanto non sono stati accertati i requisiti fondanti l'azione revocatoria anche in considerazione della regolarità dell'ammortamento del contratto di mutuo così come documentato in atti, in forza dell'accollo previsto dall'atto di vendita.
• in via subordinata, condannare il Sig. al pagamento di € 30.730,68 CP_1 oltre interessi di legge.
Con ordine al Conservatore dei registri immobiliari di cancellare la domanda giudiziale trascritta.
Con vittoria di spese di lite, oltre CPA.
In via istruttoria:
MEZZI DI PROVA:
»Si chiede l'ammissione del teste Sig. sui seguenti capitoli di Testimone_1 prova:
1. vero che scaduto il termine del 31.12.2021 previsto dal contratto di compravendita per il pagamento della somma di Euro 30.730,68 lei si è attivato nel mese di Gennaio 2022 per il recupero del credito telefonando vie brevi direttamente al Sig. ; Controparte_1
2. vero che il Sig. le ha riferito di non essere in grado di saldare la somma CP_1 di Euro 30.730,68;
3. vero che il Sig. le ha chiesto di poter differire il pagamento;
CP_1
4. vero che successivamente la situazione finanziaria della società non le permetteva di dare mandato ad un legale per il recupero del credito;
5. vero che a quel punto la situazione finanziaria della ormai non le Parte_1 permetteva di dar corso al recupero di altri crediti che vantava la società.
Si chiede l'ammissione dei testi , Testimone_1 Testimone_2
e sul seguente capitolo di prova: Tes_3 Testimone_4
1bis) vero che il Sig. presenziava alle assemblee della a titolo CP_1 Parte_1 di cortesia personale per i buoni rapporti intercorsi con la società nonché la pregressa attività lavorativa prestata per la stessa.
3 Qualora parte attrice ritenesse non provata e infondata la circostanza di cui ai capitoli di prova n. 4 e 5,
» Si chiede altresì ex art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione a parte attrice dei mandati difensivi eventualmente rinvenuti per i recuperi dei crediti iscritti a bilancio prima della data di apertura della liquidazione giudiziale”.
In fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Liquidazione Giudiziale Pt_1 ha convenuto in giudizio per sentire dichiararsi – in via
[...] CP_2 principale - l'inefficacia dell'atto di compravendita posto in essere tra le parti in data
29.12.2021 con atto pubblico a firma del Notaio dott. in Cinisello Persona_1
Balsamo, repertorio n. 9.007/raccolta n. 7.634, attraverso il quale la Parte_1 in bonis ha ceduto ad alcune unità immobiliari per il prezzo di CP_2
€ 300.000. In subordine ha chiesto condannare il convenuto al pagamento della somma di € 30.730,68 oltre interessi di legge.
Segnatamente, la procedura attrice ha premesso che il compendio oggetto della presente azione era stato acquistato dalla società in bonis nel dicembre 2016 da una procedura esecutiva avanti il Tribunale di Monza al prezzo di € 550.000,00, a fronte di una valutazione commerciale di circa € 2.000.000 e di un valore d'asta di circa €
1.600.000. Quindi, ha allegato che, alle prime avvisaglie dell'insolvenza, la nella persona del suo amministratore , ha Parte_1 Testimone_1 deciso di cedere l'immobile “poco prima” acquistato all'asta, con la consapevolezza di arrecare pregiudizio ai propri creditori.
A sostegno della propria tesi ha addotto una serie di elementi sintomatici che suffragherebbero la presenza dei requisiti richiesti dalla legge. In particolare, quanto all'eventus damni ha addotto la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo1, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto all'alienazione dell'immobile e il mutamento qualitativo e/o quantitativo del patrimonio della società come conseguenza della cessione (in particolare, dopo la cessione dell'immobile in favore del convenuto, la società non aveva altri beni da poter garantire il pagamento dei creditori societari); in punto di consilium fraudis, invece, ha dedotto il mancato versamento di una parte del prezzo di vendita (specificamente € 30.730,68 che avrebbe dovuto versare entro il 31.12.2021), il ruolo apicale di CP_2 in seno alla fallita (desumibile dal fatto che, senza alcun titolo, usava le carte di credito della società, le auto aziendali, percepiva occasionalmente compensi per attività di ignota causa, nonché presenziava a tutte le assemblee societarie in qualità di segretario), il prezzo di vendita irrisorio rispetto al valore di mercato del compendio (pari a non meno di un milione di euro), la mancata stipula di un contratto preliminare anteriore al rogito, la mancata previsione di un compenso per eventuali mediatori, nonché l'aver posto in vendita il bene poco dopo esserselo aggiudicato.
Con comparsa depositata in data 22.12.2023 si è costituito , Controparte_1 contestando la sussistenza dell'elemento soggettivo: ha dedotto che quanto rilevato da controparte non è idoneo a comprovare che egli conoscesse in modo effettivo il pregiudizio arrecato alla massa dei creditori con l'atto dispositivo (nonché, in caso di crediti posteriori allo stesso, che l'atto fosse stato preordinato in modo doloso dall'alienante). Segnatamente, ha eccepito: a) di essere in regola con l'ammortamento del mutuo accollato per la parte residua di prezzo rispetto ai sopracitati € 30.730,68, b) di aver svolto l'attività di segretario durante le assemblee societarie a titolo gratuito, in ragione dei buoni rapporti intercorsi con i membri della compagine sociale e in considerazione della pregressa attività lavorativa prestata a favore della società, c) il prezzo di vendita non risulta irrisorio rispetto al prezzo di acquisto in sede di asta, valore da considerarsi il corretto riferimento numerico nell'ambito del presente giudizio, d) la contestazione in punto di mancata stipula di alcun preliminare di compravendita è generica e priva di fondamento, in quanto spesso si addiviene direttamente al contratto definitivo in un'ottica di risparmio dei costi, e) l'atto di vendita è intervenuto quasi cinque anni dopo l'aggiudicazione e non subito dopo, come allegato da controparte, f) dalla lettura dell'ultimo bilancio d'esercizio, relativo all'anno 2020, non era possibile desumersi uno stato conclamato di insolvenza e decozione della società, leggendosi – di converso – nella nota dell'immobile. Ha aggiunto, inoltre, che dal 2018 la società ha sistematicamente omesso di pagare le imposte. 5 integrativa, che non emergevano elementi tali da poter mettere in discussione il presupposto della continuità aziendale della società nonostante la pandemia.
Quindi, deducendo che non poteva essere in grado di conoscere lo stato di insolvenza e che alcuna ignoranza colpevole può essergli ascritta, ha CP_2 chiesto il rigetto della domanda attorea.
Con decreto del 22.01.2024 il Giudice ha esperito i controlli ex art. 171 bis c.p.c., confermando l'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di citazione.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c. numero 2 e 3.
Nell'ambito della memoria n.2, parte attrice ha evidenziato che il convenuto non ha chiarito la ragione del mancato pagamento dei 30.730,68 € indicati nell'atto di vendita, ha contestato la rilevanza del prezzo di aggiudicazione dell'immobile deducendo che il pregiudizio dell'atto si misura avendo riguardo al valore effettivo del bene al momento della cessione e ha prodotto gli ultimi bilanci della società, rilevando come dagli stessi si può evincere che l'attivo patrimoniale si componesse
– per la maggior parte – del valore dell'immobile oggetto del giudizio. Quindi ha formulato capitoli di prova orale volti a verificare se avesse in CP_2 uso esclusivo il veicolo PORSCHE oggetto di contratto di leasing da parte della società, se fosse il titolare effettivo e unico fruitore della carta di credito aziendale della società e se avesse sempre presenziato alle assemblee societarie in qualità di segretario. Parte convenuta, di converso, nella propria memoria n.2 ha formulato capitoli di prova orale volti a dimostrare che l'amministratore della Parte_1 scaduto il termine previsto nel contratto, si è attivato per il recupero della somma di
€ 30.730,68 e ha ottenuto richiesta da di differimento del CP_2 pagamento perché dichiaratosi non in grado di saldare la somma, nonché che la successiva situazione finanziaria della società non consentiva di dare mandato a un legale per il recupero di quello e altri crediti (a tal riguardo ha anche richiesto l'emissione dell'ordine di esibizione, rivolto a parte attrice, dei mandati difensivi eventualmente rinvenuti per i recuperi dei crediti iscritti a bilancio prima dell'apertura della procedura concorsuale). In aggiunta, ha formulato ulteriore capitolo di prova volto a confermare quanto dedotto in ordine alle ragioni per cui presenziava alle assemblee della società a titolo di segretario. CP_2
Nelle memorie successive, entrambe le parti hanno chiesto il rigetto delle istanze istruttorie avversarie;
il convenuto, in aggiunta, ha chiesto, a prova contraria,
l'ammissione dei testi indicati da parte attrice al fine di provare che il predetto veicolo
6 PORSCHE fosse in uso anche da altri soggetti, che le carte di credito aziendali fossero più di una e che la carta di credito aziendale di cui risultava titolare era stata emessa in quanto lo stesso prestava attività lavorativa come dipendente.
A seguito di una serie di rinvii concessi in considerazione della rappresentata pendenza di trattative tra le parti, in data 13.03.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione ex art. 281 quinquies c.p.c.
Le parti hanno quindi depositato le rispettive memorie entro i termini assegnati ex art. 189 c.p.c. A tal riguardo, si osserva che, in sede di comparsa conclusionale, parte attrice: a) ha ribadito che era l'amministratore di fatto della CP_2
e che la cessione è avvenuta, di fatto, a titolo gratuito, con il mero Parte_1 accollo del mutuo – nemmeno liberatorio – e con l'indicazione di un corrispettivo ben al di sotto dell'effettivo valore di mercato dell'immobile così come stimato dal perito della procedura esecutiva immobiliare, b) ha indicato che alla folta schiera dei creditori insinuatisi al passivo si è aggiunta altresì per un credito Controparte_5 di oltre 3 mila euro relativo all'IMU 2018, c) ha rilevato che non è stato contestato che , prima del giudizio, ha tentato di porre in vendita CP_2
l'immobile al prezzo di € 1.750.000, circostanza che darebbe immediata conferma del reale valore del bene acquistato e dell'accordo intercorso con l'amministratore di diritto volto a far uscire il bene dalla società a un prezzo di valore, di fatto inesistente,
d) ha allegato che il convenuto non riferisce che nelle more del giudizio il bene è stato locato a terzi che, periodicamente, forniscono la provvista per onorare il mutuo,
e) ha dedotto che non vi è nemmeno la prova che sia stato stipulato un contratto preliminare in forma di scrittura privata, f) ha ribadito che la costante presenza in assemblea del convenuto consente di desumere il suo stato soggettivo al momento della stipula dell'atto di acquisto, nonché infine g) ha dedotto che l'irrisorio corrispettivo indicato nell'atto è un ulteriore elemento che porta a ritenere esservi un comune intento fraudolento in capo alla cedente e al cessionario.
All'udienza del 10.07.2025, accogliendo la richiesta congiunta delle parti, il Giudice ha rimesso la causa in decisione.
***
Tanto premesso, l'azione promossa è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento: l'atto dispositivo compiuto in data 29.12.2021 deve essere dichiarato inefficace.
7 Occorre, anzitutto, ricordare brevemente i principi sottesi all'esercizio dell'azione ordinaria esperita ex art. 165 C.C.I.I., che ricalca la previgente azione ex art. 66 L.F.,
e mutua i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., con la peculiarità di essere volta alla tutela di tutti i creditori del fallito, essendo sufficiente che l'atto revocando abbia aggravato lo stato d'insolvenza, nella consapevolezza del debitore e del terzo del verificarsi di detto evento pregiudizievole.
Più analiticamente, gli atti dispositivi posti in essere dal debitore e idonei a recare pregiudizio alle ragioni creditorie possono essere dichiarati inefficaci qualora sussistano tre requisiti: un requisito relativo all'atto (o oggettivo), un requisito relativo ai soggetti che hanno posto in essere l'atto (o soggettivo), nonché un requisito temporale (termine decadenziale e termine prescrizionale).
Muovendo da quest'ultimo, ne è indiscussa e incontestata la sussistenza: nel rispetto della previsione di cui l'art. 170, comma 1 C.C.I.I., l'azione revocatoria è stata promossa dal creditore entro il termine di 3 anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e nel rispetto del termine di prescrizione di 5 anni dal compimento dell'atto che si intende revocare.
Quanto al requisito oggettivo, cd. eventus damni, l'art. 2901 c.c. prevede che si debba verificare se l'atto dispositivo ha determinato un pregiudizio ai creditori, ossia se ha diminuito o ingenerato un pericolo di diminuzione del patrimonio.
La giurisprudenza di legittimità ha declinato tale requisito, in sede fallimentare, nei seguenti termini: “il curatore fallimentare che richieda, in via di azione o di eccezione, la dichiarazione di inefficacia di un atto ai sensi degli artt. 2901 cod.civ.
e 66 l. fall., per provare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di allegare e dimostrare2 la consistenza dei crediti ammessi al passivo, la preesistenza delle ragioni dei creditori ammessi rispetto al compimento dell'atto dispositivo pregiudizievole e l'idoneità di tale atto a mutare, qualitativamente o quantitativamente, il patrimonio residuo del debitore e a rendere impossibile o più difficile, per natura e dimensioni, il soddisfacimento di detti creditori (Cass. 2 L'onere della prova spetta in capo al curatore: si veda la pronuncia della Corte suprema, 18 aprile 2018 nr. 9565, secondo cui “In tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'" eventus damni", incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. Ne consegue che in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori. 8 26331/2008; nello stesso senso, ex multis e da ultimo, Cass. 524/2023)” (Cass. Civ.,
5.05.2023, n.11968, Trib. Roma 19.11.2022, n.18642).
Secondo, poi, una tesi più rigorosa, il pregiudizio esiste se determina o aggrava l'insolvenza o l'insufficienza dei beni del debitore mentre non rileva una semplice diminuzione della garanzia patrimoniale (Cass. Civ., 04.09.2009 n. 19234, Cass.
Civ., 11.11.2003 n. 16915).
Ebbene, nel caso di specie sussistono tutti gli elementi costituenti tale presupposto
(peraltro neanche minimamente contestato dal convenuto): anzitutto, il curatore ha provato (mediante produzione dei decreti di ammissione allo stato passivo - doc. 10 allegato all'atto di citazione) la notevole consistenza di crediti ammessi al passivo, originatisi anteriormente all'atto dispositivo. Quanto all'idoneità a mutare il patrimonio, è evidente che la cessione dell'immobile ha diminuito notevolmente il patrimonio del debitore rendendo sostanzialmente impossibile il soddisfacimento di tutti i creditori sociali: dal bilancio del 2020 depositato in atti (doc. 13 allegato all'atto di citazione) è dato evincersi che l'attivo patrimoniale della società era di 840.000 euro circa e si componeva prevalentemente di valori riconducibili alle immobilizzazioni materiali (per 640.000 euro circa). È palese che la consistenza di tale ultima voce è prevalentemente ascrivibile all'immobile ceduto (acquisito al prezzo di 550.000). Anche volendo assumere l'orientamento più rigoroso, sussistono gli estremi delineati dalla giurisprudenza: non si può discorrere di una mera diminuzione della garanzia patrimoniale, bensì si è al cospetto di un autentico aggravamento dell'insolvenza con determinazione dell'insufficienza dei beni del debitore al fine di onorare i debiti pregressi.
Più complessa è la delibazione in ordine al requisito soggettivo, sul quale – unicamente - si è concentrata la difesa del convenuto.
Trattasi della consapevolezza di arrecare, con l'atto, un pregiudizio ai creditori: essa si declina in termini di consapevolezza da parte del debitore (cd. scientia damni), di cui deve sempre darne prova il curatore, nonché in termini di consapevolezza da parte del terzo che ha beneficiato dell'atto (cd. consilium fraudis), che deve essere provato dal creditore solo in relazione agli atti a titolo oneroso.
La scienza damni, inoltre, si atteggia diversamente a seconda che l'atto di cui si chiede la revoca sia anteriore o successivo alla nascita del credito o nel caso di azione revocatoria esercitata dal curatore, successiva al manifestarsi della difficoltà economica dell'impresa. Nella prima ipotesi è necessaria la prova che esso sia stato
9 preordinato allo scopo specifico di arrecare pregiudizio alle ragioni del futuro creditore;
nell'altro caso è sufficiente che il debitore sia consapevole di tale pregiudizio.
Quanto al terzo, ove l'atto dispositivo oneroso sia anteriore al sorgere del credito o al manifestarsi delle difficoltà economiche dell'impresa occorre la prova della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione posta in essere dal debitore (cd. partecipatio fraudis). Di converso, se l'atto oneroso è successivo al momento in cui si sono manifestati segni di crisi, è sufficiente la dimostrazione della mera consapevolezza (appunto il cd. consilium fraudis) del pregiudizio che il negozio poteva arrecare alle altrui ragioni, consapevolezza che deve essere comune sia al debitore sia al terzo.
In altri termini se l'azione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al momento in cui si evidenziano segni di crisi economica dell'impresa, a integrare l'elemento soggettivo è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore. Se ha, invece, per oggetto atti anteriori all'indicato momento, è richiesta, quale condizione per l'esercizio dell'azione medesima, anche la dolosa preordinazione diretta a pregiudicare il soddisfacimento del credito preordinazione alla quale deve aver preso parte anche il terzo acquirente a titolo oneroso.
Del tutto irrilevante, invece, è lo stato soggettivo del terzo in caso di atto a titolo gratuito.
Si rammenta che il curatore può provare l'esistenza della scientia damni del debitore e del consilium fraudis del terzo anche ricorrendo a presunzioni (Cass. Civ.,
17.08.2011 n. 17327, Cass. Civ., 23.05.2008, n. 13404, Cass. Civ., 10.07.1997 n.
6272). L'apprezzamento espresso al riguardo dal giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. Civ., 06.09.2004, n. 15257).
Orbene, alla luce dei principi sopra esposti si deve ritenere dimostrato anche il requisito soggettivo.
Quanto alla società debitrice, poi fallita, la consapevolezza di arrecare danno ai creditori deve ritenersi insita nella necessaria conoscenza dei pregressi debiti sulla stessa gravanti (peraltro risultanti da bilancio – nel sopracitato doc. 13 il “totale debiti” ammonta ad oltre 740.000 euro) e nella cessione dell'unico asset societario avente consistenza economica di rilievo.
10 Quanto al terzo acquirente, odierno convenuto, si deve anzitutto stabilire se l'atto dispositivo si debba intendere a titolo oneroso ovvero gratuito.
La liquidazione giudiziale attrice intende sostenere la tesi della gratuità muovendo dalla considerazione che parte del prezzo non è mai stata corrisposta e la residua parte
è stata oggetto di un accollo di mutuo, non liberatorio, il cui ammortamento è onorato solo grazie ai canoni percepiti dal conduttore in forza del contratto di locazione stipulato in pendenza del presente giudizio. Tali argomenti non appaiono idonei a provare la gratuità dell'atto: in disparte il mancato pagamento dell'acconto di 30 mila euro circa (circostanza riconosciuta e non contestata), quanto dedotto in ordine al residuo risulta infondato. L'accollo del mutuo, ancorché liberatorio, depone a favore della tesi dell'onerosità, avendo fatto insorgere un'obbligazione in capo al convenuto. Il fatto, poi, che il pagamento delle rate dello stesso avvenga grazie alla percezione di un canone di locazione convenuto nella pendenza della procedura, oltre a non essere stato provato, è del tutto irrilevante.
A fronte dell'accertata onerosità dell'atto, tenuto conto che la presente azione ha per oggetto un atto dispositivo posteriore al momento in cui sono emersi segni di crisi economica dell'impresa, occorre quindi delibare in ordine all'esistenza della consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio che il negozio poteva arrecare alle ragioni altrui: tale elemento è dimostrato dalle ragioni dedotte dall'attore, le quali consentono di identificare presunzioni gravi, precise e concordanti.
Segnatamente, costituisce presunzione forte e significativa il fatto che CP_2
partecipasse alle assemblee societarie ove venivano altresì approvati i
[...] bilanci di esercizio (doc. 6 allegato all'atto di citazione): in disparte le ragioni per cui presenziava e assumeva le funzioni di segretario, lo stesso era presente e prendeva, quindi, conoscenza della situazione economica e finanziaria della società. Era pertanto edotto della consistenza patrimoniale attiva e passiva della Parte_1 nel periodo 2016 – 2020. Priva di pregio è l'eccezione mossa dallo stesso in punto di scusabilità dell'eventuale inconsapevolezza determinata da quanto dichiarato nella nota integrativa di bilancio: la frase riportata e allegata dalla difesa del convenuto non è idonea a sconfessare l'evidenza determinata dall'oggettività dei dati contenuti del bilancio. In altri termini, a prescindere dalla sussistenza degli asseriti presupposti a supporto della continuità aziendale, la consistenza dei dati a bilancio dimostra che la vendita dell'unico asset patrimoniale di rilievo avrebbe inevitabilmente arrecato un grave pregiudizio alle ragioni creditorie.
11 A ulteriore supporto di tale consapevolezza si pongono gli ulteriori rilievi mossi quanto al possesso di una carta di credito aziendale, all'uso della PORSCHE aziendale, nonché alla percezione di occasionali compensi (circostanza, quest'ultima, peraltro mai contestata): tali elementi, valutati nel loro insieme, inducono a concludere che , non solo fosse inserito nella compagine CP_2 societaria (e quindi avesse un grado di vicinanza tale da avere contezza della situazione economica e finanziaria della società), ma avesse altresì al suo interno un ruolo apicale. Appare singolare, infatti, che un soggetto estraneo alla società potesse avere in uso un veicolo di pregio (ancorché - eventualmente - non esclusivamente) e una carta aziendale (ancorché non costituente unica carta aziendale e rilasciata in forza di un pregresso rapporto di lavoro da dipendente).
Infine, appare indubbia la consapevolezza da parte di he il bene è stato CP_2 venduto a un prezzo inferiore a quello di mercato: in primis, perché notevolmente inferiore rispetto al valore di perizia (corrispondente al valore venale del bene, determinato sulla base di una valutazione oggettiva, analitica e motivata) e a quello di vendita cui è stato posto, seguitamente, da parte dello stesso;
inoltre, non si può non riconoscere che il prezzo di vendita è altresì di gran lunga inferiore (quasi pari alla metà) al prezzo di aggiudicazione del bene in sede esecutiva, il quale costituisce il valore che gli ha riconosciuto il mercato nell'ambito della procedura liquidatoria
(il cd. giusto prezzo determinato in sede di aggiudicazione).
Le predette considerazioni costituiscono la ragione per cui sono state accolte le istanze istruttorie formulate: le ragioni del mancato pagamento di parte del corrispettivo del prezzo appaiono del tutto irrilevanti ai fini della decisione, così come il fatto che (che, al momento della stipula dell'atto, si CP_2 rammenta non essere - formalmente - né socio, né amministratore, né dipendente della fosse l'unico fruitore del veicolo, ovvero detentore esclusivo Parte_1 dell'unica carta aziendale.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto si ritengono sussistenti tutti i profili recati dall'art. 2901 c.c., e quindi richiamati dall'art. 165 C.C.I.I., fondanti la revocabilità dell'atto de quo: il Tribunale deve, pertanto, dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita stipulato con atto pubblico del 29.12.2021, repertorio 9.007/ raccolta n. 7.634 – Notaio Dott. di Cinisello Balsamo, avente ad oggetto Persona_1
l'immobile: “Locali ad uso ufficio, deposito e soppalco al piano primo, facente parte del complesso industriale sito in Comune di Paderno Dugnano, con accesso dalla
12 via Marmolada n. 12 del Comune di Cusano Milanino; nel catasto dei fabbricati del
Comune di Paderno Dugnano al foglio 56, mappale 261, sub 701, via Privata
Marmolada n. 12, piano T-1, categoria D/7, rendita catastale euro 11.030,00; locale deposito al piano terra, facente parte del complesso industriale sito in Comune di
Paderno Dugnano, con accesso dalla via Marmolada n. 12 del Comune di Cusano
Milanino; nel catasto dei fabbricati del Comune di Paderno Dugnano al foglio 56, mappale 261 sub 702, via Privata Marmolada n. 12, piano T, categoria C/2, classe
1, metri quadrati 12, superficie catastale totale: 14 mq, rendita catastale euro 11,16;
l'area coperta e scoperta risulta distinta nel catasto terreni del Comune di Paderno
Dugnano al foglio 56, mappale 261, ente urbano di ha 01.16.60; confini in corpo: mappale 260, mappale 259, mappale 258, strada comune al mappale 262, area urbana al mappale 454 del foglio 3 del Comune di Cusano Milanino, mappale 246; area urbana di pertinenza del suddetto capannone, sita in Comune di Cusano
Milanino, a confine del complesso industriale con accesso dalla Via Marmolada del
Comune di Cusano Milanino;
nel catasto fabbricati del Comune di Cusano Milanino al foglio 3, mappale 454, via Nuova di PRG n. sc, piano T, area urbana di metri quadrati 654; nel catasto terreni del Comune di Cusano Milanino al foglio 3, mappale 454, ente urbano di ha 00.06.54; confinante con capannone sub 701 del mappale 261 del comune di Paderno Dugnano, mappale 1 del foglio 3 del Comune di Cusano Milanino, con locale contatori al mappale 456 sub 1, con cabina Enel al mappale 454 sub 2 con mappale 246 del foglio 56 del Comune di Paderno
Dugnano”.
Ai sensi dell'art. 2655 c.c., si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'annotazione della presente decisione a margine della trascrizione della domanda giudiziale.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i nuovi parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, così come aggiornati per effetto del D.M.
n. 147 del 13.08.2022.
Si rammenta che “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa, secondo il costante indirizzo di questa Corte (Cass., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 10089 del 09/05/2014, Rv. 630692 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 18348 del
13/09/2004, Rv. 577018 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 5402 del 17/03/2004, Rv. 571252 -
13 01; Sez. 3, Sentenza n. 7250 del 06/12/1986, Rv. 449318 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
3076 del 09/05/1981, Rv. 413645 - 01).” (Cass. civ., Ord. 13.02.2020, n. 3697).
Dall'accoglimento dell'azione revocatoria deriva la soccombenza del convenuto,
, a carico del quale devono essere poste le spese di lite, che CP_2 devono essere liquidate secondo i valori medi del DM n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia dichiarato da parte attrice inquadrabile nello scaglione da
520.001 a € 1.000.000, quindi nella misura di complessivi € 22.426,00 per compensi professionali (€ 4.607,00 per fase di studio, € 3.309,00 per fase introduttiva, €
6.767,00 per fase istruttoria e/o di trattazione al minimo, € 8.013,00 per fase di decisione) oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ex art. 2 DM n.
55/2014, CPA ed IVA, che risulta dovuta solo se non recuperabile dalla parte per effetto del regime fiscale di cui gode, sugli importi imponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- DICHIARA l'inefficacia nei confronti della Liquidazione Giudiziale Pt_1 dell'atto di compravendita stipulato tra la e
[...] Parte_1 CP_2
in data 29.12.2021, repertorio 9.007/ raccolta n. 7.634 – Notaio Dott.
[...]
di Cinisello Balsamo, avente ad oggetto gli immobili sopra meglio Persona_1 indicati;
- DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per l'annotazione della presente decisione a margine della trascrizione della domanda giudiziale;
- CONDANNA il convenuto, , al pagamento in favore CP_2 dell'attrice, delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in complessivi € 22.426,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) come per legge. DISPONE che il pagamento delle spese processuali da parte del soccombente sia eseguito a favore dello Stato ex art. 133 D.p.R. n. 115/2002.
Così deciso in Monza, il 06.09.2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Caliari
14 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ha allegato che all'atto della vendita sussistevano svariati crediti verso i seguenti terzi insoluti che, in seguito, sono stati ammessi al passivo della liquidazione giudiziale: si è Controparte_3 insinuata al passivo per oltre 14 mila euro per canoni di leasing impagati in relazione a un contratto stipulato antecedentemente alla cessione, il Comune di Paderno Dugnano si è insinuato per oltre 28 mila euro per IMU relativo agli anni 2019-2021 e TARI relativa agli anni 2017-2019, Cottura di Poloni,
Tecnofoodpack S.r.l. e si sono insinuate, per fornitura merci consegnate prima della data Parte_3 di vendita dell'immobile, rispettivamente per oltre 17 mila euro, oltre 11 mila euro e oltre 6 mila Testimone_ euro, il dott. e si sono insinuati, per prestazioni erogate Controparte_4 prima della data di vendita dell'immobile, entrambi per oltre 2 mila euro, la Regione Lombardia si è insinuata per oltre 900 euro per bolli auto scaduti prima della vendita dell'immobile, Agenzia delle
Entrate si è insinuata per oltre 133 mila euro per contributi e imposte scadute prima della vendita 4