Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 05/12/2025, n. 21963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21963 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21963/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01906/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1906 del 2025, proposto da
NO VA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Limblici, Francesca Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
- del decreto prot. n. m pi. AOODGOSV. REGISTRO. UFFICIALE. U.0047395. 26-11-2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di istruzione, a mezzo del quale il Direttore Generale, Dott.ssa Antonella Tozza, ha disposto come segue: “l’attestato formativo dell’istante, Sig. NO VA nato il [...] ad [...] – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31 marzo 2022 non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 18484 del 18 luglio 2022, come citata in premessa, è rigettata”, atto comunicato via mail in data 26.11.2024.
- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Marco UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. NO VA ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato l’istanza presentata dal ricorrente per il riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna presso l’Università “San Jorge” di Saragozza in data 31 marzo 2022.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio.
In data 12 novembre 2025 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato, con il quale ha rappresentato di avere rinunciato all’istanza di riconoscimento del titolo per poter accedere ai percorsi di formazione INDIRE riservati a coloro che hanno completato corsi di formazione sul sostegno presso università estere, secondo quanto prescritto dal Decreto Interministeriale n. 71/2025.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, previo avviso della possibile adozione di una sentenza in forma semplificata, la causa è passata in decisione.
Atteso che risultano integrati i presupposti di cui all’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., al Collegio non resta che prendere atto della rinuncia al ricorso, così dichiarando l’estinzione dell’odierno giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER OF, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco UR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco UR | ER OF |
IL SEGRETARIO