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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 12/01/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 338/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
FEO CO PA, Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6679/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.IVA SOCIETA'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia ordinanza decisoria n. 532/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
SALERNO sez. 4 e pubblicata il 11/04/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220021469926000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7861/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria del doppio grado di giudizio.
Appellata - Agenzia delle Entrate - Riscossione: accertare la illegittimità dell'ordinanza impugnata laddove ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione del ricorso n. RGR 5698/2022 proposto da
Resistente_1 Srl.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno ha proposto appello avverso l'ordinanza decisoria n. 532/2024 con la quale la Corte di Giustizia di primo grado di Salerno aveva dichiarato la estinzione del giudizio per avvenuta definizione agevolata della pretesa impositiva emessa nei confronti della ricorrente Resistente_1 s.r.l., oggetto della cartella n. 10020220021469926000 (ruolo n. 2022/550281 emesso da Agenzia delle Entrate – D.P. Salerno - Uff. Terr. Vallo della Lucania - per IVA 2018).
Affermava invero l'appellante che, alla domanda di definizione agevolata presentata dal contribuente in data
29 Settembre 2023, era seguito provvedimento di diniego da parte dell'Agenzia: infatti - come spiegato nel suddetto provvedimento - ai sensi dell'art 1 comma 186 della Legge n. 197/2022 (legge di bilancio), l'accesso alla predetta definizione è possibile per le sole controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate (ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli), che siano pendenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (vale a dire al primo Gennaio 2023); ma nel caso di specie, alla data del primo Gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate non era parte processuale, poiché il riscorso introduttivo era stato notificato, in data 22 Dicembre 2022, soltanto all'Agente delle riscossione (l'Agenzia fu chiamata in causa solo successivamente). Correttamente pertanto aveva agito l'Ufficio nel dare diniego all'istanza.
Per tali motivi l'appellante chiedeva l'accoglimento dell'appello e la riforma integrale della sentenza impugnata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sostanzialmente aderendo alla richiesta di annullamento della sentenza, ma evidenziando il difetto di legittimazione passiva. Chiedeva pertanto che fosse dichiara l'illegittimità della ordinanza decisoria impugnata nella parte in cui non aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello.
Non si è costituito la Resistente_1 s.r.l.
La causa è stata decisa all'udienza del 15 Dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Invero, pur se nella specie è intervenuta la dichiarazione di estinzione per cessata materia del contendere del giudizio d'impugnazione dei titoli originariamente azionati, questi ultimi conservano la loro validità ed efficacia, non essendo stati travolti da alcun annullamento.
Ne discende, pertanto, che non vi è alcun interesse ad impugnare l'ordinanza emessa in primo grado e qui impugnata. L'appello deve pertanto ritenersi inammissibile.
Nulla va disposto in ordine alle spese, vista la mancata costituzione dell'appellata Resistente_1 s.r.l. e considerato inoltre che la posizione dell'appellata Agenzia delle Entrate - Riscossione è di adesione rispetto all'appello dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello; nulla sulle spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
FEO CO PA, Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6679/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.IVA SOCIETA'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia ordinanza decisoria n. 532/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
SALERNO sez. 4 e pubblicata il 11/04/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220021469926000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7861/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria del doppio grado di giudizio.
Appellata - Agenzia delle Entrate - Riscossione: accertare la illegittimità dell'ordinanza impugnata laddove ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione del ricorso n. RGR 5698/2022 proposto da
Resistente_1 Srl.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno ha proposto appello avverso l'ordinanza decisoria n. 532/2024 con la quale la Corte di Giustizia di primo grado di Salerno aveva dichiarato la estinzione del giudizio per avvenuta definizione agevolata della pretesa impositiva emessa nei confronti della ricorrente Resistente_1 s.r.l., oggetto della cartella n. 10020220021469926000 (ruolo n. 2022/550281 emesso da Agenzia delle Entrate – D.P. Salerno - Uff. Terr. Vallo della Lucania - per IVA 2018).
Affermava invero l'appellante che, alla domanda di definizione agevolata presentata dal contribuente in data
29 Settembre 2023, era seguito provvedimento di diniego da parte dell'Agenzia: infatti - come spiegato nel suddetto provvedimento - ai sensi dell'art 1 comma 186 della Legge n. 197/2022 (legge di bilancio), l'accesso alla predetta definizione è possibile per le sole controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate (ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli), che siano pendenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (vale a dire al primo Gennaio 2023); ma nel caso di specie, alla data del primo Gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate non era parte processuale, poiché il riscorso introduttivo era stato notificato, in data 22 Dicembre 2022, soltanto all'Agente delle riscossione (l'Agenzia fu chiamata in causa solo successivamente). Correttamente pertanto aveva agito l'Ufficio nel dare diniego all'istanza.
Per tali motivi l'appellante chiedeva l'accoglimento dell'appello e la riforma integrale della sentenza impugnata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sostanzialmente aderendo alla richiesta di annullamento della sentenza, ma evidenziando il difetto di legittimazione passiva. Chiedeva pertanto che fosse dichiara l'illegittimità della ordinanza decisoria impugnata nella parte in cui non aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello.
Non si è costituito la Resistente_1 s.r.l.
La causa è stata decisa all'udienza del 15 Dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Invero, pur se nella specie è intervenuta la dichiarazione di estinzione per cessata materia del contendere del giudizio d'impugnazione dei titoli originariamente azionati, questi ultimi conservano la loro validità ed efficacia, non essendo stati travolti da alcun annullamento.
Ne discende, pertanto, che non vi è alcun interesse ad impugnare l'ordinanza emessa in primo grado e qui impugnata. L'appello deve pertanto ritenersi inammissibile.
Nulla va disposto in ordine alle spese, vista la mancata costituzione dell'appellata Resistente_1 s.r.l. e considerato inoltre che la posizione dell'appellata Agenzia delle Entrate - Riscossione è di adesione rispetto all'appello dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello; nulla sulle spese.