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Ordinanza 10 marzo 2025
Ordinanza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, ordinanza 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5509/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Filomena Mari Presidente dott. Francesco Pellecchia Giudice dott.ssa Antonella Cea Giudice rel.
sentite le parti ed esaminati gli atti di causa;
sciolta la riserva di cui al verbale di udienza del 7.3.2025; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 5509/2024 promosso da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. MARTINO ANGELINI e dall'Avv. PIETRO DEMOLA, giusta procura in atti;
reclamante contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. PERRONE GIUSEPPE e dall'Avv. SAVINO TATOLI, giusta procura in atti;
reclamata per la revoca dell'ordinanza di accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., pronunciata dal G.U. del
Tribunale di Foggia II sez. civ. in data 10.11.2024;
MOTIVI
ha proposto reclamo avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con cui è stata Controparte_1 accolta la domanda promossa da avente a oggetto l'ordine di riconsegna del punto CP_2 vendita sito a San Paolo Civitate alla via Luigi Cadorna n. 49, con le relative attrezzature, sia fisse che mobili, ivi esistenti.
In particolare, a fondamento del gravame, la reclamante ha censurato la decisione impugnata reiterando le difese svolte in prima istanza e segnatamente: 1) il difetto di fumus boni iuris, atteso che la decisione di comunicata a in data 30.7.2024, di risolvere il Controparte_1 CP_2 contratto di somministrazione del 5.10.2020 è stata determinata dall'inadempimento di quest'ultima
(quale, a titolo esemplificativo, indebito trattenimento di somme da parte della odierna reclamata e addebito di altre non dovute;
blocco del codice di acquisto abbinato al punto vendita) e dall'abuso di posizione dominante, nonché in ragione dell'infondatezza delle avverse eccezioni di inadempimento circa l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie; 2) il difetto del periculum in
Pagina 1 mora, stante l'assenza di qualsivoglia pregiudizio della odierna reclamata derivante dalla sopravvivenza del contratto di affitto del ramo di azienda.
Ha dunque concluso chiedendo di riformare l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, di rigettare la domanda originariamente promossa. Vinte le spese.
Si è costituita la reclamata, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto del reclamo;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 7.3.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
Il reclamo è infondato e pertanto deve essere rigettato, senza che occorra procedere all'escussione degli informatori stante la natura documentale della controversia.
Quanto al fumus boni iuris, è pacifico e non contestato tra le parti, oltre che provato per tabulas, che tra e (già è stato stipulato in data 5.10.2020 un CP_2 Controparte_1 Controparte_3 contratto di somministrazione, avente a oggetto la fornitura all'odierna reclamante di prodotti del marchio “DE” e l'uso del marchio (cfr. doc. 2 fasc. I grado reclamante), nonché in data
6.10.2020 un contratto di affitto di ramo di azienda avente a oggetto il punto vendita DE sito a
San Paolo Civitate alla via Luigi Cadorna n. 49 (cfr. doc. 3 fasc. I grado reclamante).
Come correttamente osservato dal primo Giudice, non par dubbia la sussistenza di un collegamento negoziale tra i suddetti contratti.
In proposito, giova rammentare che, secondo pacifici principi giurisprudenziali, tale fenomeno negoziale ricorre quando due o più contratti, autonomi e distinti, sono diretti a un unico fine, nel senso che sono entrambi parti di un rapporto unitario o, se si vuole, di un'operazione economica unitaria. In tal caso, la disciplina dei contratti collegati cambia, nel senso che le sorti di uno influenzano quelle dell'altro, e le vicende di un contratto si comunicano (o possono comunicarsi) anche all'altro (simul stabunt, simul cadent). In particolare, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano conseguentemente soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi simul stabunt, simul cadent” (cfr. Cass. n. 7255/2013).
Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale – così la giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. n. 23470/2004) – “... è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale...” (cfr. anche Cass. SS.UU. n. 13894/2007: “... il collegamento negoziale si realizza attraverso la creazione di un vincolo fra i contratti che nel rispetto della causa e dell'individualità di ciascuno li indirizza al perseguimento di una funzione unitaria che trascende quella dei singoli contratti ed investe la fattispecie negoziale nel suo complesso. Nel collegamento volontario la fonte è costituita dall'autonomia contrattuale delle parti;
l'esistenza del collegamento va verificata non solo sulla base dei dati di natura soggettiva, bensì anche mediante il ricorso ad indici di tipo oggettivo. Il collegamento comporta la ripercussione delle vicende che investono un contratto – invalidità, inefficacia, risoluzione – sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco – ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro e non viceversa – ed in rapporto di principale ed accessorio...”).
Pagina 2 Dunque, in virtù del collegamento le sorti dei contratti appartenenti alla catena negoziale vengono a essere legate da un nesso di reciproca dipendenza: le vicende relative alla validità, efficacia ed esecuzione di uno si ripercuotono in maniera speculare sull'intera fattispecie.
Tanto chiarito in via generale, nel caso di specie emerge per tabulas l'esistenza di un collegamento negoziale volontario, bilaterale e funzionale tra il contratto di somministrazione e quello di affitto di ramo di azienda.
Va al riguardo infatti evidenziato che nelle premesse del contratto di somministrazione è stato espressamente previsto che: “… e) il presente contratto di somministrazione e il contratto di affitto d'azienda di cui al precedente punto c) sono intimamente legati, essendo interesse della Somministrante affittare il proprio punto vendita alla somministrata assicurandosi che quest'ultima acquisti la merce e segue le iniziative promo-pubblicitarie previste dal presente accordo, con la conseguenza che, risolvendosi per qualsiasi motivo il presente contratto, si risolve espressamente anche il contratto di affitto di ramo d'azienda e viceversa”. L'art. 15 rimarca detta interdipendenza, prevedendo che “La risoluzione del contratto di somministrazione comporterà la risoluzione di diritto del contratto di affitto di ramo di azienda sottoscritto in data 5.10.2020, indipendentemente da eventuali contestazioni sulle cause di cessazione del rapporto”.
Anche nel contratto di affitto di ramo di azienda emerge in tutta evidenza il suddetto collegamento negoziale, avendo le parti, per un verso, ribadito nelle premesse l'avvenuta stipulazione del contratto di somministrazione e, per altro verso, espressamente pattuito l'obbligo della conduttrice – odierna reclamante – “al rispetto del contratto di somministrazione DESPAR, che dichiara di conoscere ed accettare, pena la risoluzione di diritto del presente atto” (cfr. art. 9). È stata inoltre prevista “la facoltà della DE di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi nelle seguenti ipotesi: - cessasse per qualsiasi motivo, l'accordo di somministrazione DE in essere tra la DE e la Conduttrice…” (cfr. art. 21).
È pertanto indubbio che i due contratti, legati tra loro da un nesso teologico, ossia dalla comune volontà delle parti di portare a compimento un'operazione finale ed attuare un interesse concreto unico, ulteriore rispetto all'effetto tipico di ciascuno dei negozi possibile grazie al loro collegamento (quale quello dell'esercizio, all'interno del punto vendita, dell'attività commerciale di vendita della merce di marchio “DE”, come tra l'altro esplicitato nel contratto di somministrazione), sono in un rapporto di reciproca dipendenza sicché le vicende dell'uno si ripercuotono inevitabilmente sull'altro.
In questa prospettiva, va debitamente rimarcato che con lettera del 30.7.2024 Controparte_1
(cfr. doc. 5 fasc. I grado reclamata), ha inteso per un verso risolvere unilateralmente il contratto di somministrazione sulla scorta di presunti inadempimenti della reclamata e, per altro verso, mantenere ancora in essere il contratto di affitto di ramo di azienda, tra l'altro – sempre unilateralmente – modificando la clausola relativa al canone (imponendo di fatto a la CP_2 corresponsione del canone minimo garantito) e compensando lo stesso con le somme asseritamente trattenute indebitamente a titolo di cauzione.
Pacifica e incontestata in atti la risoluzione del contratto di somministrazione, è di tutta evidenza che, in virtù del collegamento negoziale sussistente tra i contratti, deve ritenersi risolto anche il contratto di affitto di ramo di azienda, essendosi l'odierna reclamata avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 21 (cfr. doc. 7 fasc. I grado reclamante) che, come innanzi detto, prevede la facoltà della stessa di risolvere il contratto de quo anche nell'ipotesi in cui “cessi per qualsiasi motivo l'accordo di somministrazione DE”.
Pagina 3 Diviene pertanto del tutto irrilevante indagare le ragioni che hanno indotto l'odierna reclamante a risolvere il contratto di somministrazione, stante il chiaro e inequivoco tenore letterale della su richiamata pattuizione e l'evidente ed espressa connessione negoziale impressa dalle parti ai due contratti.
Ne consegue che del tutto correttamente il primo Giudice ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, atteso che la cessazione degli effetti del contratto di somministrazione è di per sé idonea e sufficiente a travolgere il contratto di affitto di ramo di azienda, previa dichiarazione della
DE – odierna reclamata di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, come nella specie avvenuto.
Priva di pregio è poi la difesa della reclamante secondo cui il potere di risolvere di diritto il contratto di affitto di ramo di azienda sarebbe stato esercitato dalla reclamata in violazione del canone generale di buona fede.
Come noto, anche in presenza di clausola risolutiva espressa, “i contraenti sono tenuti a rispettare il principio generale della buona fede ed il divieto di abuso del diritto, preservando l'uno gli interessi dell'altro. Il potere di risolvere di diritto il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa, in particolare, è necessariamente governato dal principio di buona fede, da tempo individuato dagli interpreti sulla base del dettato normativa (art. 1175,1375,1356,1366,1371, c.c., ecc.) come direttiva fondamentale per valutare l'agire dei privati e come concretizzazione delle regole di azione per i contraenti in ogni fase del rapporto (precontrattuale, di conclusione e di esecuzione del contratto). Il principio di buona fede si pone allora, nell'ambito della fattispecie dell'art. 1456 c.c., come canone di valutazione sia dell'esistenza dell'inadempimento, sia del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risolvere il contratto, al fine di evitarne l'abuso ed impedendone l'esercizio ove contrario ad essa (ad esempio escludendo i comportamenti puramente pretestuosi, che quindi non riceveranno tutela dall'ordinamento). Dunque, pure in presenza della clausola risolutiva espressa, per il contraente non inadempiente vige il precetto generale ex art. 1375 c.c., il quale gli impone in primis di valutare la condotta di controparte in tale prospettiva collaborativa;
quindi, sarà il giudice a dover valutare le condotte in concreto tenute da entrambe le parti del rapporto obbligatorio, allorché sia adito con la domanda volta alla pronuncia dichiarativa ex art. 1456 c.c. (cfr. Cass. n.
2553/2007); e, se da tale valutazione risulti che la condotta del debitore, pur realizzando sotto il profilo materiale il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, non è conforme al principio della buona fede, ciò lo condurrà ad escludere la sussistenza dell'inadempimento tout court e, quindi, dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto…” (cfr. Cass. n. 23868/2015;
13057/2023).
Ciò deve escludersi nel caso di specie, atteso che, incontestatamente, il 30.7.2024 l'odierna reclamante ha unilateralmente deciso di sciogliere il contratto di somministrazione, ridurre al minimo garantito il canone relativo al contratto di affitto di ramo di azienda e operare autonomamente la compensazione dello stesso con il credito asseritamente vantato nei confronti di
Pacificamente, altresì, la reclamante non ha inteso dar seguito alcuno alla lettera di CP_2 diffida e messa in mora prontamente indirizzatale dalla odierna reclamata, pretendendo di proseguire il contratto di affitto di ramo di azienda e acquistando merci da altri fornitori facenti riferimento a una catena di distribuzione concorrente con quella di da smerciarsi nel CP_2 medesimo punto vendita.
Alla luce di una siffatta dinamica, appare piuttosto contraria a buona fede la condotta assunta dalla reclamante, dato che lo scioglimento, per arbitraria iniziativa di del contratto di Controparte_1 somministrazione non solo integra il fatto materiale dedotto in condizione, ma ha avuto evidenti
Pagina 4 ripercussioni sull'economia dell'operazione negoziale complessivamente posta in essere dalle parti, come innanzi descritta, frustrando l'interesse dell'altro contraente (che, come documentato in atti, consisteva in quello di “affittare il proprio punto vendita alla somministrata assicurandosi che quest'ultima acquisti la merce e segue le iniziative promo-pubblicitarie previste dal presente accordo”).
Acclarato il fumus, deve ritenersi sussistente anche il requisito del periculum in mora come correttamente sostenuto dal primo Giudice.
In disparte gli aspetti patrimoniali, è evidente che la sottrazione di un bene alla piena disponibilità, giuridica e materiale, della reclamata produce di per sé un danno non interamente riparabile nel tempo occorrente a far valere il diritto al rilascio in via ordinaria, atteso che l'altrui ingiusta detenzione impedisce non soltanto di ritrarre dal bene tutte le utilità economiche (od economicamente valutabili) di cui esso è capace, ma anche di realizzare il proprio progetto di utilizzo del bene nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni e confacenti al soddisfacimento dei suoi interessi. E non vi è dubbio che, per questa via, si determini in capo alla reclamata un pregiudizio alla propria sfera giuridica non suscettibile di riparazione.
Non va poi trascurato che il periculum sussiste anche in relazione all'allegata lesione del diritto all'immagine commerciale della reclamata, che certamente vede scalfita la propria appetibilità commerciale e serietà imprenditoriale dalla vendita, presso il punto vendita, di merci di altri marchi, con il conseguente rischio concreto di perdita di clientela e/o di mancata acquisizione di nuova clientela e di irriconoscibilità del punto vendita come parte della medesima catena distributiva.
A ciò si aggiunga che è documentalmente provato il rischio che all'odierna reclamata siano comminate da DE Italia Società Consortile a r.l. gravi sanzioni, consistenti finanche nella esclusione dal , a causa dell'attuale gestione del punto vendita con vendita di prodotti di CP_4 società competitors (cfr. doc. 20 fasc. I grado reclamata).
Si tratta, evidentemente, di imminenti pericola di irreversibile incisione su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non esclusivamente patrimoniale, come tali meritevoli di tutela ex art. 700
c.p.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo va dunque rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 – Tabella 10, in relazione allo scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile – complessità bassa), con applicazione dei valori medi ed esclusione della fase istruttoria perché non tenutasi.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co.
1-quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”. L'articolo in esame, riferendosi in termini ampi alle “impugnazioni”, non può non trovare applicazione anche ai reclami cautelari. Del resto, proprio ai fini della disciplina del
Contributo Unificato, tali mezzi sono considerati strumenti di impugnazione (v. Circ. Min. 31 luglio
2002, n. 5).
P.Q.M.
Pagina 5 il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1) RIGETTA il reclamo e, per l'effetto, CONFERMA l'ordinanza impugnata;
2) CONDANNA la reclamante alla refusione, in favore della reclamata, delle spese processuali, che liquida in € 3.503,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico della reclamante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dell'art. 13, co.
1-quater,
d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Foggia, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile del 7.3.2025.
Il Presidente
Filomena Mari
Pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Filomena Mari Presidente dott. Francesco Pellecchia Giudice dott.ssa Antonella Cea Giudice rel.
sentite le parti ed esaminati gli atti di causa;
sciolta la riserva di cui al verbale di udienza del 7.3.2025; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 5509/2024 promosso da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. MARTINO ANGELINI e dall'Avv. PIETRO DEMOLA, giusta procura in atti;
reclamante contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. PERRONE GIUSEPPE e dall'Avv. SAVINO TATOLI, giusta procura in atti;
reclamata per la revoca dell'ordinanza di accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., pronunciata dal G.U. del
Tribunale di Foggia II sez. civ. in data 10.11.2024;
MOTIVI
ha proposto reclamo avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con cui è stata Controparte_1 accolta la domanda promossa da avente a oggetto l'ordine di riconsegna del punto CP_2 vendita sito a San Paolo Civitate alla via Luigi Cadorna n. 49, con le relative attrezzature, sia fisse che mobili, ivi esistenti.
In particolare, a fondamento del gravame, la reclamante ha censurato la decisione impugnata reiterando le difese svolte in prima istanza e segnatamente: 1) il difetto di fumus boni iuris, atteso che la decisione di comunicata a in data 30.7.2024, di risolvere il Controparte_1 CP_2 contratto di somministrazione del 5.10.2020 è stata determinata dall'inadempimento di quest'ultima
(quale, a titolo esemplificativo, indebito trattenimento di somme da parte della odierna reclamata e addebito di altre non dovute;
blocco del codice di acquisto abbinato al punto vendita) e dall'abuso di posizione dominante, nonché in ragione dell'infondatezza delle avverse eccezioni di inadempimento circa l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie; 2) il difetto del periculum in
Pagina 1 mora, stante l'assenza di qualsivoglia pregiudizio della odierna reclamata derivante dalla sopravvivenza del contratto di affitto del ramo di azienda.
Ha dunque concluso chiedendo di riformare l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, di rigettare la domanda originariamente promossa. Vinte le spese.
Si è costituita la reclamata, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto del reclamo;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 7.3.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
Il reclamo è infondato e pertanto deve essere rigettato, senza che occorra procedere all'escussione degli informatori stante la natura documentale della controversia.
Quanto al fumus boni iuris, è pacifico e non contestato tra le parti, oltre che provato per tabulas, che tra e (già è stato stipulato in data 5.10.2020 un CP_2 Controparte_1 Controparte_3 contratto di somministrazione, avente a oggetto la fornitura all'odierna reclamante di prodotti del marchio “DE” e l'uso del marchio (cfr. doc. 2 fasc. I grado reclamante), nonché in data
6.10.2020 un contratto di affitto di ramo di azienda avente a oggetto il punto vendita DE sito a
San Paolo Civitate alla via Luigi Cadorna n. 49 (cfr. doc. 3 fasc. I grado reclamante).
Come correttamente osservato dal primo Giudice, non par dubbia la sussistenza di un collegamento negoziale tra i suddetti contratti.
In proposito, giova rammentare che, secondo pacifici principi giurisprudenziali, tale fenomeno negoziale ricorre quando due o più contratti, autonomi e distinti, sono diretti a un unico fine, nel senso che sono entrambi parti di un rapporto unitario o, se si vuole, di un'operazione economica unitaria. In tal caso, la disciplina dei contratti collegati cambia, nel senso che le sorti di uno influenzano quelle dell'altro, e le vicende di un contratto si comunicano (o possono comunicarsi) anche all'altro (simul stabunt, simul cadent). In particolare, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano conseguentemente soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi simul stabunt, simul cadent” (cfr. Cass. n. 7255/2013).
Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale – così la giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. n. 23470/2004) – “... è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale...” (cfr. anche Cass. SS.UU. n. 13894/2007: “... il collegamento negoziale si realizza attraverso la creazione di un vincolo fra i contratti che nel rispetto della causa e dell'individualità di ciascuno li indirizza al perseguimento di una funzione unitaria che trascende quella dei singoli contratti ed investe la fattispecie negoziale nel suo complesso. Nel collegamento volontario la fonte è costituita dall'autonomia contrattuale delle parti;
l'esistenza del collegamento va verificata non solo sulla base dei dati di natura soggettiva, bensì anche mediante il ricorso ad indici di tipo oggettivo. Il collegamento comporta la ripercussione delle vicende che investono un contratto – invalidità, inefficacia, risoluzione – sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco – ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro e non viceversa – ed in rapporto di principale ed accessorio...”).
Pagina 2 Dunque, in virtù del collegamento le sorti dei contratti appartenenti alla catena negoziale vengono a essere legate da un nesso di reciproca dipendenza: le vicende relative alla validità, efficacia ed esecuzione di uno si ripercuotono in maniera speculare sull'intera fattispecie.
Tanto chiarito in via generale, nel caso di specie emerge per tabulas l'esistenza di un collegamento negoziale volontario, bilaterale e funzionale tra il contratto di somministrazione e quello di affitto di ramo di azienda.
Va al riguardo infatti evidenziato che nelle premesse del contratto di somministrazione è stato espressamente previsto che: “… e) il presente contratto di somministrazione e il contratto di affitto d'azienda di cui al precedente punto c) sono intimamente legati, essendo interesse della Somministrante affittare il proprio punto vendita alla somministrata assicurandosi che quest'ultima acquisti la merce e segue le iniziative promo-pubblicitarie previste dal presente accordo, con la conseguenza che, risolvendosi per qualsiasi motivo il presente contratto, si risolve espressamente anche il contratto di affitto di ramo d'azienda e viceversa”. L'art. 15 rimarca detta interdipendenza, prevedendo che “La risoluzione del contratto di somministrazione comporterà la risoluzione di diritto del contratto di affitto di ramo di azienda sottoscritto in data 5.10.2020, indipendentemente da eventuali contestazioni sulle cause di cessazione del rapporto”.
Anche nel contratto di affitto di ramo di azienda emerge in tutta evidenza il suddetto collegamento negoziale, avendo le parti, per un verso, ribadito nelle premesse l'avvenuta stipulazione del contratto di somministrazione e, per altro verso, espressamente pattuito l'obbligo della conduttrice – odierna reclamante – “al rispetto del contratto di somministrazione DESPAR, che dichiara di conoscere ed accettare, pena la risoluzione di diritto del presente atto” (cfr. art. 9). È stata inoltre prevista “la facoltà della DE di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi nelle seguenti ipotesi: - cessasse per qualsiasi motivo, l'accordo di somministrazione DE in essere tra la DE e la Conduttrice…” (cfr. art. 21).
È pertanto indubbio che i due contratti, legati tra loro da un nesso teologico, ossia dalla comune volontà delle parti di portare a compimento un'operazione finale ed attuare un interesse concreto unico, ulteriore rispetto all'effetto tipico di ciascuno dei negozi possibile grazie al loro collegamento (quale quello dell'esercizio, all'interno del punto vendita, dell'attività commerciale di vendita della merce di marchio “DE”, come tra l'altro esplicitato nel contratto di somministrazione), sono in un rapporto di reciproca dipendenza sicché le vicende dell'uno si ripercuotono inevitabilmente sull'altro.
In questa prospettiva, va debitamente rimarcato che con lettera del 30.7.2024 Controparte_1
(cfr. doc. 5 fasc. I grado reclamata), ha inteso per un verso risolvere unilateralmente il contratto di somministrazione sulla scorta di presunti inadempimenti della reclamata e, per altro verso, mantenere ancora in essere il contratto di affitto di ramo di azienda, tra l'altro – sempre unilateralmente – modificando la clausola relativa al canone (imponendo di fatto a la CP_2 corresponsione del canone minimo garantito) e compensando lo stesso con le somme asseritamente trattenute indebitamente a titolo di cauzione.
Pacifica e incontestata in atti la risoluzione del contratto di somministrazione, è di tutta evidenza che, in virtù del collegamento negoziale sussistente tra i contratti, deve ritenersi risolto anche il contratto di affitto di ramo di azienda, essendosi l'odierna reclamata avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 21 (cfr. doc. 7 fasc. I grado reclamante) che, come innanzi detto, prevede la facoltà della stessa di risolvere il contratto de quo anche nell'ipotesi in cui “cessi per qualsiasi motivo l'accordo di somministrazione DE”.
Pagina 3 Diviene pertanto del tutto irrilevante indagare le ragioni che hanno indotto l'odierna reclamante a risolvere il contratto di somministrazione, stante il chiaro e inequivoco tenore letterale della su richiamata pattuizione e l'evidente ed espressa connessione negoziale impressa dalle parti ai due contratti.
Ne consegue che del tutto correttamente il primo Giudice ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, atteso che la cessazione degli effetti del contratto di somministrazione è di per sé idonea e sufficiente a travolgere il contratto di affitto di ramo di azienda, previa dichiarazione della
DE – odierna reclamata di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, come nella specie avvenuto.
Priva di pregio è poi la difesa della reclamante secondo cui il potere di risolvere di diritto il contratto di affitto di ramo di azienda sarebbe stato esercitato dalla reclamata in violazione del canone generale di buona fede.
Come noto, anche in presenza di clausola risolutiva espressa, “i contraenti sono tenuti a rispettare il principio generale della buona fede ed il divieto di abuso del diritto, preservando l'uno gli interessi dell'altro. Il potere di risolvere di diritto il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa, in particolare, è necessariamente governato dal principio di buona fede, da tempo individuato dagli interpreti sulla base del dettato normativa (art. 1175,1375,1356,1366,1371, c.c., ecc.) come direttiva fondamentale per valutare l'agire dei privati e come concretizzazione delle regole di azione per i contraenti in ogni fase del rapporto (precontrattuale, di conclusione e di esecuzione del contratto). Il principio di buona fede si pone allora, nell'ambito della fattispecie dell'art. 1456 c.c., come canone di valutazione sia dell'esistenza dell'inadempimento, sia del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risolvere il contratto, al fine di evitarne l'abuso ed impedendone l'esercizio ove contrario ad essa (ad esempio escludendo i comportamenti puramente pretestuosi, che quindi non riceveranno tutela dall'ordinamento). Dunque, pure in presenza della clausola risolutiva espressa, per il contraente non inadempiente vige il precetto generale ex art. 1375 c.c., il quale gli impone in primis di valutare la condotta di controparte in tale prospettiva collaborativa;
quindi, sarà il giudice a dover valutare le condotte in concreto tenute da entrambe le parti del rapporto obbligatorio, allorché sia adito con la domanda volta alla pronuncia dichiarativa ex art. 1456 c.c. (cfr. Cass. n.
2553/2007); e, se da tale valutazione risulti che la condotta del debitore, pur realizzando sotto il profilo materiale il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, non è conforme al principio della buona fede, ciò lo condurrà ad escludere la sussistenza dell'inadempimento tout court e, quindi, dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto…” (cfr. Cass. n. 23868/2015;
13057/2023).
Ciò deve escludersi nel caso di specie, atteso che, incontestatamente, il 30.7.2024 l'odierna reclamante ha unilateralmente deciso di sciogliere il contratto di somministrazione, ridurre al minimo garantito il canone relativo al contratto di affitto di ramo di azienda e operare autonomamente la compensazione dello stesso con il credito asseritamente vantato nei confronti di
Pacificamente, altresì, la reclamante non ha inteso dar seguito alcuno alla lettera di CP_2 diffida e messa in mora prontamente indirizzatale dalla odierna reclamata, pretendendo di proseguire il contratto di affitto di ramo di azienda e acquistando merci da altri fornitori facenti riferimento a una catena di distribuzione concorrente con quella di da smerciarsi nel CP_2 medesimo punto vendita.
Alla luce di una siffatta dinamica, appare piuttosto contraria a buona fede la condotta assunta dalla reclamante, dato che lo scioglimento, per arbitraria iniziativa di del contratto di Controparte_1 somministrazione non solo integra il fatto materiale dedotto in condizione, ma ha avuto evidenti
Pagina 4 ripercussioni sull'economia dell'operazione negoziale complessivamente posta in essere dalle parti, come innanzi descritta, frustrando l'interesse dell'altro contraente (che, come documentato in atti, consisteva in quello di “affittare il proprio punto vendita alla somministrata assicurandosi che quest'ultima acquisti la merce e segue le iniziative promo-pubblicitarie previste dal presente accordo”).
Acclarato il fumus, deve ritenersi sussistente anche il requisito del periculum in mora come correttamente sostenuto dal primo Giudice.
In disparte gli aspetti patrimoniali, è evidente che la sottrazione di un bene alla piena disponibilità, giuridica e materiale, della reclamata produce di per sé un danno non interamente riparabile nel tempo occorrente a far valere il diritto al rilascio in via ordinaria, atteso che l'altrui ingiusta detenzione impedisce non soltanto di ritrarre dal bene tutte le utilità economiche (od economicamente valutabili) di cui esso è capace, ma anche di realizzare il proprio progetto di utilizzo del bene nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni e confacenti al soddisfacimento dei suoi interessi. E non vi è dubbio che, per questa via, si determini in capo alla reclamata un pregiudizio alla propria sfera giuridica non suscettibile di riparazione.
Non va poi trascurato che il periculum sussiste anche in relazione all'allegata lesione del diritto all'immagine commerciale della reclamata, che certamente vede scalfita la propria appetibilità commerciale e serietà imprenditoriale dalla vendita, presso il punto vendita, di merci di altri marchi, con il conseguente rischio concreto di perdita di clientela e/o di mancata acquisizione di nuova clientela e di irriconoscibilità del punto vendita come parte della medesima catena distributiva.
A ciò si aggiunga che è documentalmente provato il rischio che all'odierna reclamata siano comminate da DE Italia Società Consortile a r.l. gravi sanzioni, consistenti finanche nella esclusione dal , a causa dell'attuale gestione del punto vendita con vendita di prodotti di CP_4 società competitors (cfr. doc. 20 fasc. I grado reclamata).
Si tratta, evidentemente, di imminenti pericola di irreversibile incisione su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non esclusivamente patrimoniale, come tali meritevoli di tutela ex art. 700
c.p.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo va dunque rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 – Tabella 10, in relazione allo scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile – complessità bassa), con applicazione dei valori medi ed esclusione della fase istruttoria perché non tenutasi.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co.
1-quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”. L'articolo in esame, riferendosi in termini ampi alle “impugnazioni”, non può non trovare applicazione anche ai reclami cautelari. Del resto, proprio ai fini della disciplina del
Contributo Unificato, tali mezzi sono considerati strumenti di impugnazione (v. Circ. Min. 31 luglio
2002, n. 5).
P.Q.M.
Pagina 5 il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1) RIGETTA il reclamo e, per l'effetto, CONFERMA l'ordinanza impugnata;
2) CONDANNA la reclamante alla refusione, in favore della reclamata, delle spese processuali, che liquida in € 3.503,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico della reclamante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dell'art. 13, co.
1-quater,
d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Foggia, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile del 7.3.2025.
Il Presidente
Filomena Mari
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