Sentenza 9 settembre 2015
Rigetto
Sentenza breve 18 gennaio 2016
Commentario • 1
- 1. l'interessato può conseguire una nuova patenteBrucoli Silvio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2018
a cura degli avv.ti Silvio Brucoli e Laura Daniele Riferimenti normativi: art.186, 186 bis, 187, 219 e 224 codice della strada; art.168 bis c.p. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 17 settembre 2015, n. 40069; Cass. 23 giugno 2016, n. 29639. Quando, a seguito di esito positivo di messa alla prova, viene pronunciata sentenza di proscioglimento per estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 168 ter, l'irrogazione della sanzione accessoria, ai sensi dell'art.224, c.3, c.d.s., è competenza del Prefetto e un nuovo titolo abilitativo alla guida può essere richiesto solo quando siano trascorsi tre anni dalla data in cui la sentenza di proscioglimento è divenuta irrevocabile . …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/09/2015, n. 4409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4409 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04409/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02033/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2033 del 2015, proposto da:
Studio Battista Associati, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti composto con Migliore Stass - Studi Associati, ing. Dori, dr.ssa Balbi, arch. Corbo, arch. Porricelli, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Capuano, con domicilio eletto presso Vincenzo Capuano in Napoli, Via Gen. Orsini n. 30;
contro
Fondazione Antonio Morra Greco, in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo,4;
nei confronti di
Geoingegneria S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti composto con LU IA, IO EN RE e B5 S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Acampora, con domicilio eletto presso Fabio Acampora in Napoli, Via Luca Da Penne N.3;
per l'annullamento
del verbale del CdA della Fondazione n.29 del 7 marzo 2015 di aggiudicazione definitiva al RTP Geoingegneria della gara per l'affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera di restauro e valorizzazione del palazzo principe Caracciolo di Avellino, Napoli cig: 54705833e7
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fondazione Antonio Morra Greco e di R.T.P. Geoingegneria S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 luglio 2015 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Premesso che la presente sentenza è redatta in forma semplificata, conformemente alle disposizioni del codice processuale amministrativo disciplinanti il rito speciale per le controversie in materia di affidamento dei contratti pubblici;
2. Considerato che è stata eccepita la tardività del ricorso principale, notificato il 13 aprile 2015, in base all’allegazione che in già in data 9 marzo 2015 la ricorrente principale, inoltrando istanza di autotutela, avrebbe dimostrato la piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione impugnato;
3. Ritenuto condivisibile il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 10 febbraio 2015, n. 671) secondo cui l'art. 79 del codice dei contratti pubblici non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo in tema di termini d'impugnazione, decorrenti dalla data di notificazione, comunicazione o comunque piena conoscenza dell'atto lesivo; di conseguenza, la disposizione richiamata non deroga al principio per il quale la piena conoscenza dell'atto, al fine del decorso del termine d'impugnazione, può essere acquisita con forme diverse dalla formale comunicazione del provvedimento di aggiudicazione di cui al citato art. 79;
4. Ritenuto, pertanto, che la formale comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, nella fattispecie eseguita il 12 marzo 2015, non determina la rimessione in termini, al fine della proposizione del ricorso, qualora l’interessato sia già venuto a conoscenza precedentemente, con altro mezzo, del provvedimento lesivo e tale piena conoscenza sia provata; in tale ipotesi, il termine per la notificazione del ricorso non può che decorrere dalla data effettiva di tale piena conoscenza;
5. Considerato che, nell’istanza di sollecito dell’autotutela, presentata alla stazione appaltante il 9 marzo 2015, la ricorrente principale dimostra di conoscere, alla data di presentazione della stessa, solo il primo dei plurimi vizi di legittimità dell’aggiudicazione che saranno dedotti in ricorso; tuttavia già tale primo motivo è sufficiente a contestare la legittimità del provvedimento lesivo e a radicare l’interesse all’impugnazione; qualora esso fosse risultato fondato, infatti, l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, con conseguente affidamento dell’appalto alla ricorrente principale; ne deriva che quest’ultima, essendo pienamente a conoscenza sin dal 9 marzo di almeno un vizio che, nella prospettata impugnazione, avrebbe determinato l’illegittimità del provvedimento lesivo, entro 30 giorni da tale momento avrebbe avuto l’onere di impugnare l’aggiudicazione definitiva, salva la facoltà di integrare con motivi aggiunti la prima impugnazione, una volta acquisita conoscenza, mediante l’esercizio del diritto di accesso, degli ulteriori aspetti di ravvisata illegittimità della gara;
6. Di fatto, il ricorso principale è stato notificato il 13 aprile 2015, dopo la scadenza del termine perentorio di 30 giorni per l’impugnazione degli atti di gara stabilito dal codice processuale amministrativo; termine decorrente, nella fattispecie, dalla data del 9 marzo 2015, giorno in cui è provato che l’interessata aveva già acquisito la piena conoscenza dell’esito sfavorevole della gara, essendo consapevole di almeno un vizio che avrebbe potuto determinare l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione;
7. Ritenuto che da quanto accertato derivano la irricevibilità del ricorso principale, per tardività della notifica e la inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso incidentale, notificato in data 28 maggio 2015 dalla controinteressata, aggiudicataria del servizio, al solo fine di escludere la legittimazione processuale della ricorrente principale, impugnando l’ammissione alla gara della controparte;
8. Ritenuto, quanto alle spese processuali, di poterne disporre la compensazione integrale, considerate tutte le circostanze del caso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
Dichiara irricevibile il ricorso principale.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/09/2015
IL SEGRETARIO