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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/07/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nrg. 731/2024 promossa da
, difesa dall'avv. Nadia Giambirtone, come da mandato in atti Parte_1
Ricorrente contro
Controparte_1
Convenuto- contumace
Conclusioni
Come da verbale udienza odierna
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c, la signora ha convenuto in giudizio l'ex Parte_1 datrice di lavoro, , quale titolare dell'omonima impresa individuale Controparte_1
“ ”, rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“previo accertamento della sussistenza inter partes del rapporto di lavoro subordinato in causa sin dal 17.03.2022, ovvero con la decorrenza meglio vista antecedente alla regolarizzazione del rapporto, nonché previa declaratoria dell'invalidità e/o inefficacia e/o inesistenza e, comunque, dell'illegittimità del termine apposto al contratto di cui al rapporto falsamente risultante avviato in data 15.07.2022 e di fatto proseguito sino al 10.7.2023, ovvero sino alla data meglio vista, nonché, per l'effetto, accertata e dichiarata la conversione e/o trasformazione del contratto di lavoro a termine inter partes in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero la sussistenza dello stesso alle dipendenze della convenuta ab origine con effetto dal 17.03.2022, ovvero con la decorrenza meglio vista: 1) dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta, in persona del titolare, a pagare alla ricorrente, con riferimento al periodo dal 17.03.2022 al 10.07.2023, ovvero al periodo meglio visto, per i titoli tutti di cui sub 20) della suesposta narrativa, la complessiva somma di €.11.667,43 ovvero quella maggiore o minore meglio vista in corso di causa, previa occorrendo CTU contabile, riservata la nomina di CTP;
2) previo accertamento e declaratoria dell'invalidità e/o inefficacia e, comunque, dell'illegittimità del licenziamento in causa, conseguentemente: -dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del titolare, a reintegrare, ex art. 2 D.Lgs 23/2015, la ricorrente nel posto di lavoro, salva la facoltà di opzione ex art. 2 comma 3 D.Lgs. 23/2015, nonché a risarcirle il danno con pagamento di un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr (pari ad euro 1.511,46, ovvero alla somma maggiore o minore emergenda in corso di causa), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, con versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo medesimo;
in via di subordine, salvo gravame: in denegata ipotesi di sussistenza di licenziamento scritto, accertata l'insussistenza degli estremi della giusta causa o del giustificato motivo, dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento medesimo, per l'effetto dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta, suo titolare, a pagare alla ricorrente ex art. 9 del D.Lgs 23/2015, un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr (pari ad euro 1.511,46 ovvero alla somma maggiore o minore meglio vista), ovvero a pagarle la minore o maggiore indennità meglio vista, comunque non inferiore a 3 mensilità ovvero, in subordine, salvo gravame, ad una mensilità in riferimento all'art. 4 stesso decreto.
In ogni caso, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge, dal dovuto al saldo.
Vinte le spese di lite. Sentenza immediatamente esecutiva.”
Parte convenuta, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio.
Le domande attore sono fondate per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la convenuta e le mansioni svolte dalla ricorrente di parrucchiera, rientranti nel primo livello del CCNL Acconciatura ed Estetica (applicabile al rapporto: doc.8), per 5 giorni a settimana, risultano provate dalle concordi, tra loro complementari ed attendibili dichiarazioni dei testi escussi ( , ), nonché dalla documentazione in atti (C2 Testimone_1 Tes_2 Persona_1 storico, doc.1).
In ordine alla durata del rapporto di lavoro, non può ritenersi raggiunta la prova del dedotto svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della convenuta prima della data del 15/7/2022, risultante dal C2 storico. I testimoni escussi nulla hanno saputo riferire sulla data di inizio dell'attività lavorativa della ricorrente e le annotazioni degli orari di lavoro in atti (doc.7), essendo state redatte dalla stessa ricorrente. non hanno alcuna valenza probatoria.
Quanto all'orario osservato, dalle risultanze dell'istruttoria orale svolta non è desumibile la prova di svolgimento di lavoro supplementare o straordinario.
Può presumersi che il rapporto si è svolto secondo il modulo ordinario del tempo pieno (40 ore settimanali), non essendovi la prova in atti del contratto a tempo parziale menzionato nel C2 storico.
Non può riconoscersi la richiesta indennità sostitutiva ferie e permessi non goduti essendo emerso dall'istruttoria che la ricorrente ha continuativamente e sempre lavorato senza averne usufruito.
Ai fini della prova vale anche il comportamento della convenuta, che rimanendo contumace, non ha provato come sarebbe stato suo onere, a fronte del dedotto inadempimento datoriale dell'obbligazione retributiva, la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi delle pretese attoree. Sicchè, non essendosi neppure presentata a rendere il libero interrogatorio, nulla opponendo alle richieste attoree, il credito così come correttamente riquantificato -sulla base delle tabelle retributive- risulta provato e parte convenuta deve pertanto esser condannata a corrispondere alla ricorrente, per i titoli residuati di cui sopra, l'importo complessivo di euro 17.193,46, di cui euro 1.726,10 per TFR, oltre accessori di legge dal dovuto al saldo.
Quanto all'impugnativa del licenziamento orale del 10/7/2023, la domanda è fondata, avendo la ricorrente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante della cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa e volontà datoriale.
Dalla testimonianza della teste (“Un giorno, quando la ricorrente era Persona_1 ricoverata nell'ospedale di Sampierdarena, ero andata a farle visita;
ricordo che la ricorrente discuteva a telefono con una persona;
la sig.ra si lamentava del Pt_1 fatto che era stata sempre disponibile nei suoi confronti, piangeva e diceva che non poteva liquidarla così. Ricordo che la ricorrente era ricoverata e aveva un dispositivo interno;
presentava un rialzo interno, non ricordo se al braccio o al petto;
credo che fosse per praticare la chemioterapia. Io le ho consigliato di chiudere la discussione perché era molto agitata non stava bene. La ricorrente successivamente non è più andata a lavorare nel negozio, anche perché stava molto male;
è stato un calvario e si è ripresa solo pochi mesi fa. La ricorrente non ha più lavorato da allora e viene aiutata dalle amiche, compresa la sottoscritta) e dalla acquisita documentazione -di riscontro all'attendibilità e credibilità della teste relativa all'effettività del ricovero Tes_1 ospedaliero della ricorrente a quella data, emerge infatti che la ricorrente è stato comunicato dalla convenuta, per telefono, mentre si trovava ricoverata all'ospedale e che da allora non ha più lavorato“.
Al rapporto è applicabile, ratione temporis, la disciplina limitativa dei licenziamenti di cui al D.lgs. 23/2015.
Ai sensi dell'art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 23/2015 deve dichiararsi pertanto l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente alla ricorrente, con diritto della stessa alla tutela reintegratoria piena prevista al secondo comma 2 del citato art. 2.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa, dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato dalla convenuta alla ricorrente in data 10/7/2023; condanna parte convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal licenziamento alla effettiva reintegra, oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali;
condanna altresì la convenuta a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive, l'importo di euro 17.193,46, di cui euro 1.726,10 per TFR, oltre accessori di legge dal dovuto al saldo;
condanna parte convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 6.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Genova, 29/7/2025
Il Giudice
Margherita Bossi
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nrg. 731/2024 promossa da
, difesa dall'avv. Nadia Giambirtone, come da mandato in atti Parte_1
Ricorrente contro
Controparte_1
Convenuto- contumace
Conclusioni
Come da verbale udienza odierna
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c, la signora ha convenuto in giudizio l'ex Parte_1 datrice di lavoro, , quale titolare dell'omonima impresa individuale Controparte_1
“ ”, rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“previo accertamento della sussistenza inter partes del rapporto di lavoro subordinato in causa sin dal 17.03.2022, ovvero con la decorrenza meglio vista antecedente alla regolarizzazione del rapporto, nonché previa declaratoria dell'invalidità e/o inefficacia e/o inesistenza e, comunque, dell'illegittimità del termine apposto al contratto di cui al rapporto falsamente risultante avviato in data 15.07.2022 e di fatto proseguito sino al 10.7.2023, ovvero sino alla data meglio vista, nonché, per l'effetto, accertata e dichiarata la conversione e/o trasformazione del contratto di lavoro a termine inter partes in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero la sussistenza dello stesso alle dipendenze della convenuta ab origine con effetto dal 17.03.2022, ovvero con la decorrenza meglio vista: 1) dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta, in persona del titolare, a pagare alla ricorrente, con riferimento al periodo dal 17.03.2022 al 10.07.2023, ovvero al periodo meglio visto, per i titoli tutti di cui sub 20) della suesposta narrativa, la complessiva somma di €.11.667,43 ovvero quella maggiore o minore meglio vista in corso di causa, previa occorrendo CTU contabile, riservata la nomina di CTP;
2) previo accertamento e declaratoria dell'invalidità e/o inefficacia e, comunque, dell'illegittimità del licenziamento in causa, conseguentemente: -dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del titolare, a reintegrare, ex art. 2 D.Lgs 23/2015, la ricorrente nel posto di lavoro, salva la facoltà di opzione ex art. 2 comma 3 D.Lgs. 23/2015, nonché a risarcirle il danno con pagamento di un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr (pari ad euro 1.511,46, ovvero alla somma maggiore o minore emergenda in corso di causa), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, con versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo medesimo;
in via di subordine, salvo gravame: in denegata ipotesi di sussistenza di licenziamento scritto, accertata l'insussistenza degli estremi della giusta causa o del giustificato motivo, dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento medesimo, per l'effetto dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta, suo titolare, a pagare alla ricorrente ex art. 9 del D.Lgs 23/2015, un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr (pari ad euro 1.511,46 ovvero alla somma maggiore o minore meglio vista), ovvero a pagarle la minore o maggiore indennità meglio vista, comunque non inferiore a 3 mensilità ovvero, in subordine, salvo gravame, ad una mensilità in riferimento all'art. 4 stesso decreto.
In ogni caso, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge, dal dovuto al saldo.
Vinte le spese di lite. Sentenza immediatamente esecutiva.”
Parte convenuta, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio.
Le domande attore sono fondate per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la convenuta e le mansioni svolte dalla ricorrente di parrucchiera, rientranti nel primo livello del CCNL Acconciatura ed Estetica (applicabile al rapporto: doc.8), per 5 giorni a settimana, risultano provate dalle concordi, tra loro complementari ed attendibili dichiarazioni dei testi escussi ( , ), nonché dalla documentazione in atti (C2 Testimone_1 Tes_2 Persona_1 storico, doc.1).
In ordine alla durata del rapporto di lavoro, non può ritenersi raggiunta la prova del dedotto svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della convenuta prima della data del 15/7/2022, risultante dal C2 storico. I testimoni escussi nulla hanno saputo riferire sulla data di inizio dell'attività lavorativa della ricorrente e le annotazioni degli orari di lavoro in atti (doc.7), essendo state redatte dalla stessa ricorrente. non hanno alcuna valenza probatoria.
Quanto all'orario osservato, dalle risultanze dell'istruttoria orale svolta non è desumibile la prova di svolgimento di lavoro supplementare o straordinario.
Può presumersi che il rapporto si è svolto secondo il modulo ordinario del tempo pieno (40 ore settimanali), non essendovi la prova in atti del contratto a tempo parziale menzionato nel C2 storico.
Non può riconoscersi la richiesta indennità sostitutiva ferie e permessi non goduti essendo emerso dall'istruttoria che la ricorrente ha continuativamente e sempre lavorato senza averne usufruito.
Ai fini della prova vale anche il comportamento della convenuta, che rimanendo contumace, non ha provato come sarebbe stato suo onere, a fronte del dedotto inadempimento datoriale dell'obbligazione retributiva, la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi delle pretese attoree. Sicchè, non essendosi neppure presentata a rendere il libero interrogatorio, nulla opponendo alle richieste attoree, il credito così come correttamente riquantificato -sulla base delle tabelle retributive- risulta provato e parte convenuta deve pertanto esser condannata a corrispondere alla ricorrente, per i titoli residuati di cui sopra, l'importo complessivo di euro 17.193,46, di cui euro 1.726,10 per TFR, oltre accessori di legge dal dovuto al saldo.
Quanto all'impugnativa del licenziamento orale del 10/7/2023, la domanda è fondata, avendo la ricorrente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante della cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa e volontà datoriale.
Dalla testimonianza della teste (“Un giorno, quando la ricorrente era Persona_1 ricoverata nell'ospedale di Sampierdarena, ero andata a farle visita;
ricordo che la ricorrente discuteva a telefono con una persona;
la sig.ra si lamentava del Pt_1 fatto che era stata sempre disponibile nei suoi confronti, piangeva e diceva che non poteva liquidarla così. Ricordo che la ricorrente era ricoverata e aveva un dispositivo interno;
presentava un rialzo interno, non ricordo se al braccio o al petto;
credo che fosse per praticare la chemioterapia. Io le ho consigliato di chiudere la discussione perché era molto agitata non stava bene. La ricorrente successivamente non è più andata a lavorare nel negozio, anche perché stava molto male;
è stato un calvario e si è ripresa solo pochi mesi fa. La ricorrente non ha più lavorato da allora e viene aiutata dalle amiche, compresa la sottoscritta) e dalla acquisita documentazione -di riscontro all'attendibilità e credibilità della teste relativa all'effettività del ricovero Tes_1 ospedaliero della ricorrente a quella data, emerge infatti che la ricorrente è stato comunicato dalla convenuta, per telefono, mentre si trovava ricoverata all'ospedale e che da allora non ha più lavorato“.
Al rapporto è applicabile, ratione temporis, la disciplina limitativa dei licenziamenti di cui al D.lgs. 23/2015.
Ai sensi dell'art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 23/2015 deve dichiararsi pertanto l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente alla ricorrente, con diritto della stessa alla tutela reintegratoria piena prevista al secondo comma 2 del citato art. 2.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa, dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato dalla convenuta alla ricorrente in data 10/7/2023; condanna parte convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal licenziamento alla effettiva reintegra, oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali;
condanna altresì la convenuta a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive, l'importo di euro 17.193,46, di cui euro 1.726,10 per TFR, oltre accessori di legge dal dovuto al saldo;
condanna parte convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 6.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Genova, 29/7/2025
Il Giudice
Margherita Bossi