CASS
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2025, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da CE DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa il 7 marzo 2024 dalla Corte di appello di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore IC che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avv. Vincenzo Sparano che ha invocato l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bolzano, parzialmente riformando la sentenza resa il 16 gennaio 2023 dal Tribunale di Bolzano, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di truffa aggravata in danno di UI BE perché estinto per intervenuta prescrizione e ha confermato la responsabilità del predetto per il reato di truffa aggravata continuata ai danni di EG WI e di HO GR, rideterminando la p inflitta. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2619 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 22/10/2024 Si addebita all'imputato di avere indotto le persone offese a consegnargli in più occasioni ingenti somme di denaro, asserendo falsamente che erano necessarie per instaurare un contenzioso giudiziario, in realtà mai intrapreso, e per corrispondere le spese necessarie per ottenere un risarcimento mai liquidato e per estinguere un finanziamento contratto dal EG, senza invece provvedere al riguardo. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 violazione di legge in ragione della tardività della querela proposta dalle persone offese, che era stata eccepita in appello e che la Corte ha respinto osservando che il reato aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità è divenuto perseguibile a querela in seguito alla novella del 2022 e con la norma transitoria il legislatore ha rimesso in termini le persone offese di reati non più perseguibili d'ufficio, sicchè la querela, seppure tardivamente proposta all'epoca, deve ritenersi valida ed efficace. Il ricorrente non condivide detta motivazione e reitera l'eccezione; inoltre censura la sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui domanda l'esclusione, poiché la Corte ha dichiarato non luogo a procedere in ordine al reato di FF contetstao al capo A della rubrica e il danno cagionato dal residuo reato di cui al capo B è di circa 23.000 euro non è stata fornita alcuna motivazione sul punto;
2.2 Violazione di legge sulla applicabilità del principio del favor rei nell'ottica della ragionevole previsione di condanna inserita con la riforma Cartabia in quanto una questione come quella sollevata con l'impugnazione avrebbe dovuto portare ad una pronunzia di proscioglimento, in ragione dell'assenza di una ragionevole previsione di condanna. 2.3 Violazione di legge perché la Corte non ha informato l'imputato della possibilità di accedere alle pene sostitutive e non ha indicato eventuali condizioni ostative a tale accesso. Il decreto legislativo 150/2020 ha imposto al giudice l'obbligo di dare avviso alle parti della possibilità di accedere alle pene sostitutive, raccogliendo l'eventuale consenso dell'imputato; in caso contrario, il giudice deve dare atto a verbale della sussistenza delle condizioni ostative. Nel caso di specie il collegio ha omesso gli avvisi imposti dalla normativa, tralasciando di fissare un'udienza per dare conto dell'eventuale diniego e non ha reso sul punto alcuna motivazione. 1.11 ricorso è inammissibile poiché, pur deducendo formalmente violazioni di legge e vizi della motivazione, in parte reitera le censure già formulate con il gravame e in parte deduce motivi di censura che non erano stati formulati con l'appello e non possono essere rilevati da questa Corte di legittimità, in assenza di rituale devoluzione. In particolare, la sentenza impugnata ha reso motivazione corretta nel respingere l'eccezione di tardività della querela, osservando come la fattispecie contestata all'imputato di truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante entità , già perseguibile d'ufficio, è divenuta a querela per effetto della riforma entrata in vigore il 30 dicembre 2022; tuttavia la norma transitoria ha previsto un termine per la proposizione della querela, con l'effetto di rimettere in termini e sanare le querele tardivamente presentate. 2 Roma 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore E' stato infatti precisato che in tema di condizioni di procedibilità, la volontà punitiva tardivamente manifestata dalla persona offesa in relazione a reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), equivale a presentazione della querela, non rilevando la sua tardività, in quanto trattasi di irregolarità afferente a un momento procedimentale anteriore, in cui essa non era richiesta a fini di procedibilità. (Sez. 2 , n. 50672 del 10/11/2023, Ongaro, Rv. 285691 - 01) Il ricorso, peraltro, si limita a reiterare la censura già dedotta in appello, così incorrendo anche nel vizio di genericità. La censura diretta ad escludere la sussistenza della riconosciuta aggravante non è consentita poiché non era stata dedotta con i motivi di appello. 1.2 La seconda censura è aspecifica e in contrasto con il dettato dell'art. 581 cod.proc.pen., in quanto invoca una generica rivalutazione del giudizio di responsabilità senza allegare le specifiche ragioni per cui ritiene violato il criterio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio". 1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché con l'appello depositato a giugno 2023 la difesa non aveva invocato l'applicazione di misura sostitutiva;
l'imputato era assente e il difensore non era munito di procura speciale. E' stato inoltre precisato che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva. (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023 Cc. (dep. 17/01/2024) Rv. 285710 - 01). L'istanza è peraltro generica poiché neppure allega gli eventuali presupposti che rendono l'imputato meritevole di usufruire di una sanzione sostitutiva. 2. In conclusione, la sentenza impugnata risulta immune dalle censure dedotte e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il Presijente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore IC che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avv. Vincenzo Sparano che ha invocato l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bolzano, parzialmente riformando la sentenza resa il 16 gennaio 2023 dal Tribunale di Bolzano, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di truffa aggravata in danno di UI BE perché estinto per intervenuta prescrizione e ha confermato la responsabilità del predetto per il reato di truffa aggravata continuata ai danni di EG WI e di HO GR, rideterminando la p inflitta. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2619 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 22/10/2024 Si addebita all'imputato di avere indotto le persone offese a consegnargli in più occasioni ingenti somme di denaro, asserendo falsamente che erano necessarie per instaurare un contenzioso giudiziario, in realtà mai intrapreso, e per corrispondere le spese necessarie per ottenere un risarcimento mai liquidato e per estinguere un finanziamento contratto dal EG, senza invece provvedere al riguardo. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 violazione di legge in ragione della tardività della querela proposta dalle persone offese, che era stata eccepita in appello e che la Corte ha respinto osservando che il reato aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità è divenuto perseguibile a querela in seguito alla novella del 2022 e con la norma transitoria il legislatore ha rimesso in termini le persone offese di reati non più perseguibili d'ufficio, sicchè la querela, seppure tardivamente proposta all'epoca, deve ritenersi valida ed efficace. Il ricorrente non condivide detta motivazione e reitera l'eccezione; inoltre censura la sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui domanda l'esclusione, poiché la Corte ha dichiarato non luogo a procedere in ordine al reato di FF contetstao al capo A della rubrica e il danno cagionato dal residuo reato di cui al capo B è di circa 23.000 euro non è stata fornita alcuna motivazione sul punto;
2.2 Violazione di legge sulla applicabilità del principio del favor rei nell'ottica della ragionevole previsione di condanna inserita con la riforma Cartabia in quanto una questione come quella sollevata con l'impugnazione avrebbe dovuto portare ad una pronunzia di proscioglimento, in ragione dell'assenza di una ragionevole previsione di condanna. 2.3 Violazione di legge perché la Corte non ha informato l'imputato della possibilità di accedere alle pene sostitutive e non ha indicato eventuali condizioni ostative a tale accesso. Il decreto legislativo 150/2020 ha imposto al giudice l'obbligo di dare avviso alle parti della possibilità di accedere alle pene sostitutive, raccogliendo l'eventuale consenso dell'imputato; in caso contrario, il giudice deve dare atto a verbale della sussistenza delle condizioni ostative. Nel caso di specie il collegio ha omesso gli avvisi imposti dalla normativa, tralasciando di fissare un'udienza per dare conto dell'eventuale diniego e non ha reso sul punto alcuna motivazione. 1.11 ricorso è inammissibile poiché, pur deducendo formalmente violazioni di legge e vizi della motivazione, in parte reitera le censure già formulate con il gravame e in parte deduce motivi di censura che non erano stati formulati con l'appello e non possono essere rilevati da questa Corte di legittimità, in assenza di rituale devoluzione. In particolare, la sentenza impugnata ha reso motivazione corretta nel respingere l'eccezione di tardività della querela, osservando come la fattispecie contestata all'imputato di truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante entità , già perseguibile d'ufficio, è divenuta a querela per effetto della riforma entrata in vigore il 30 dicembre 2022; tuttavia la norma transitoria ha previsto un termine per la proposizione della querela, con l'effetto di rimettere in termini e sanare le querele tardivamente presentate. 2 Roma 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore E' stato infatti precisato che in tema di condizioni di procedibilità, la volontà punitiva tardivamente manifestata dalla persona offesa in relazione a reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), equivale a presentazione della querela, non rilevando la sua tardività, in quanto trattasi di irregolarità afferente a un momento procedimentale anteriore, in cui essa non era richiesta a fini di procedibilità. (Sez. 2 , n. 50672 del 10/11/2023, Ongaro, Rv. 285691 - 01) Il ricorso, peraltro, si limita a reiterare la censura già dedotta in appello, così incorrendo anche nel vizio di genericità. La censura diretta ad escludere la sussistenza della riconosciuta aggravante non è consentita poiché non era stata dedotta con i motivi di appello. 1.2 La seconda censura è aspecifica e in contrasto con il dettato dell'art. 581 cod.proc.pen., in quanto invoca una generica rivalutazione del giudizio di responsabilità senza allegare le specifiche ragioni per cui ritiene violato il criterio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio". 1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché con l'appello depositato a giugno 2023 la difesa non aveva invocato l'applicazione di misura sostitutiva;
l'imputato era assente e il difensore non era munito di procura speciale. E' stato inoltre precisato che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva. (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023 Cc. (dep. 17/01/2024) Rv. 285710 - 01). L'istanza è peraltro generica poiché neppure allega gli eventuali presupposti che rendono l'imputato meritevole di usufruire di una sanzione sostitutiva. 2. In conclusione, la sentenza impugnata risulta immune dalle censure dedotte e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il Presijente