Decreto cautelare 14 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 6 novembre 2024
Decreto cautelare 30 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 15 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 19 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 23 giugno 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/02/2026, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02523/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10207/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10207 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Innocenzo Calabrese, Ignazio Sposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto del 06.09.2024, atto Prot. n. 0053685, relativamente alla procedura concorsuale, per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con cui il Ministero dell’Istruzione e del merito ha proceduto ad approvare la graduatoria finale di merito relativa alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 548 docenti per la classe di concorso A022 Italiano, Storia, Geografia;
- della graduatoria dei vincitori del concorso de quo, nonché di tutti gli ulteriori allegati oggetto di approvazione e che costituiscono parte integrante, nonché successive rettifiche intervenute, nella parte in cui non includono l'odierna ricorrente, a causa della mancata attribuzione del giusto punteggio, nonché l'annullamento di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche noto o conosciuto dai ricorrenti e di data ignota e per quanto occorra ove e se lesivo degli interessi della ricorrente il DM 205/2033 ed allegati A e B concernente disposizioni per il concorso per titoli ed esami docenti scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno;
nonché, occorrendo,
- per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28\12\2024:
1. Decreto 0069623 del 05.11.2024 (aggiornamento della Graduatoria integrata dalla posizione 549 alla posizione 578 a seguito di rinunce alle operazioni di reclutamento) relativamente alla procedura concorsuale, per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 con cui il Ministero dell'Istruzione e del merito ha proceduto ad integrare la graduatoria finale di merito relativa alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 548 docenti per la classe di concorso A022 Italiano, Storia, Geografia;
2. Graduatoria dei vincitori del concorso de quo, nonché di tutti gli ulteriori allegati oggetto di approvazione e che costituiscono parte integrante, nonché successive rettifiche intervenute, nella parte in cui non includono l'odierno ricorrente, a causa della mancata attribuzione del giusto punteggio;
3. ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche non noto o conosciuto dai ricorrenti e di data ignota e per quanto occorra ove e se lesivo degli interessi della ricorrente, il DM 205/2033 ed allegati A e B concernente disposizioni per il concorso per titoli ed esami docenti scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno;
4. per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente;
5. per la richiesta di pubblicazione nella graduatoria definitiva dei candidati non vincitori ma risultati idonei.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa RA LO BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 2 ottobre 2024 e depositato in data 7 ottobre 2024, parte ricorrente ha impugnato, unitamente al bando, il Decreto prot. n. 0053685 del 6 settembre 2024 di approvazione della graduatoria finale di merito per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia”, relativamente alla procedura concorsuale, per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetta ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, chiedendo la rettifica del punteggio conseguito e il corretto inserimento nella predetta graduatoria.
1.1 La ricorrente espone di avere conseguito punti 78,00 alla prova scritta, punti 86,00 per la prova orale e punti 3,75 per la valutazione dei titoli, per un totale di 167,75, che la collocherebbe alla posizione n. 542 della graduatoria definitiva, anche considerando la riserva del 30% prevista dal bando concorsuale.
2. Con decreto presidenziale n. 4631 del 14 ottobre 2024 è stata respinta la domanda di misura cautelare monocratica e sono stati chiesti chiarimenti all’Amministrazione.
3. In data 4 novembre 2024 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto di stile.
4. Con ordinanza n. 19603 adottata all’esito della camera di consiglio del 5 novembre 2024, considerato che il ricorso è risultato avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal RR sottoposto al rito ex art. 12 bis , D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022, il Collegio ha disposto la conversione del rito contestualmente autorizzando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notifica per pubblici proclami.
4.1 Con la medesima ordinanza, rilevato che l’Amministrazione non aveva eseguito l’incombente istruttorio disposto con decreto presidenziale, il Collegio ha reiterato l’ordine di produzione dei chiarimenti richiesti, preannunciando che il mancato adempimento avrebbe potuto essere valutato ai sensi dell’art. 64, c.p.a.
5. Con atto per motivi aggiunti notificato in data 23 dicembre 2024 e depositato in data 28 dicembre 2024 parte ricorrente ha impugnato altresì i provvedimenti di rettifica e integrazione della graduatoria definitiva, chiedendo l’accertamento che il punteggio spettante è di punti 176,5 e non di 167,75, nonché, in via subordinata, la pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei non vincitori.
6. Con decreto presidenziale n. 6020 del 30 dicembre 2024 è stata rigettata la domanda ex art. 56 c.p.a.
7. Con ordinanza n. 655 adottata all’esito della camera di consiglio del 13 gennaio 2025 il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio in ordine ai motivi aggiunti e ha reiterato la richiesta di chiarimenti all’Amministrazione.
8. Con ordinanza n. 1094 adottata all’esito della camera di consiglio del 18 febbraio 2025, valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. la mancata produzione da parte dell’Amministrazione resistente dei chiarimenti più volte richiesti e ritenuta la rilevanza del periculum in mora addotto dalla ricorrente, la Sezione ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ad opera dell’Amministrazione, della posizione della ricorrente.
8.1 Con nota depositata in data 11 giugno 2025, la ricorrente ha rappresentato che l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla sopra citata ordinanza cautelare.
9. Con ordinanza n. 12244 adottata all’esito dell’udienza pubblica del 17 giugno 2025, il Collegio ha adottato la seguente ordinanza istruttoria: “Ritenuto assolutamente necessario ai fini del decidere acquisire i chiarimenti scritti sui fatti di causa richiesti all’Amministrazione resistente e dalla stessa non depositati, i quali dovranno vertere in particolare:- sulle ragioni dell’esclusione dalla graduatoria finale della ricorrente a fronte del punteggio complessivo dalla stessa ottenuto, - sui criteri adottati dalla Commissione per la valutazione dei titoli e sulle modalità di computo del punteggio attribuito alla ricorrente con riferimento ai titoli dalla stessa posseduti e dichiarati in domanda, - sulle modalità di computo della percentuale destinata ai riservisti; Ritenuto, altresì, necessario ordinare all’Amministrazione il deposito dell’elenco definitivo di tutti i concorrenti risultati idonei con specificazione delle riserve; Ritenuto quindi di disporre gli incombenti istruttori di cui sopra con assegnazione all’Amministrazione resistente del termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere e con l’avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.”.
9.1 In data 6 ottobre 2025, l’Amministrazione ha depositato i chiarimenti e i documenti richiesti, tra i quali anche l’elenco degli idonei.
10. All’udienza pubblica del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
11. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ I) Violazione art.3 l.7/8/90 n.241-difetto di motivazione ”: l’Amministrazione avrebbe omesso di indicare l’iter logico giuridico seguito per l’adozione del provvedimento finale di approvazione della graduatoria.
- “ II) Eccesso di potere rilevabile per travisamento, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà manifesta –violazione del principio di legalità e del giusto procedimento – violazione del principio di eguaglianza e non discriminazione e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3, 35 e 97 cost.). Violazione delle disposizioni contenute nel decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 del M.I.U.R Violazione delle disposizioni contenute nel dpr del 16 giugno 2023, n. 82 Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis - difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento. violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 1 del dpr 9 maggio 1994 n. 487 ”: l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria sarebbe illegittima in quanto l’istante avrebbe conseguito un punteggio analogo o superiore ad altri candidati che invece sono stati inclusi e la graduatoria medesima sarebbe illegittima in quanto non recante il nominativo dei candidati idonei non vincitori. Oltre a ciò, il Ministero avrebbe violato la percentuale destinata ai riservisti.
- “ III) Eccesso di potere per presupposti erronei violazione dei principi dell'affidamento e per omessa predeterminazione dei criteri di valutazione – violazione del principio di imparzialità’ ”, in quanto non sarebbero stati predeterminati i criteri di valutazione dei titoli.
12. L’atto per motivi aggiunti è stato affidato anch’esso al secondo e al terzo dei motivi di cui al ricorso introduttivo oltre che al seguente ulteriore profilo di censura (rubricato come primo):
- “ I) Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis - difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dei principi generali 5 in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento. Violazione e falsa applicazione dell’ art. 5 comma 1 del dpr 9 maggio 1994 n. 487 - violazione delle legge n 68 del 12 marzo 1999 ”: sulla base di quanto previsto dall’Allegato C del bando di concorso, alla ricorrente sarebbero spettati per la valutazione dei titoli punti 12,50 e non punti 3,75, così come invece erroneamente attribuiti dalla Commissione, con la conseguenza che il punteggio complessivo da attribuire all’istante sarebbe stato di punti 176,5 e non di punti 167,75.
13. L’Amministrazione resistente ha eccepito l’infondatezza del ricorso e dell’atto per motivi aggiunti.
14. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali il Collegio ritiene il ricorso infondato per le ragioni che seguono.
14.1 Con riferimento ai motivi di doglianza (in particolare, il secondo) volti a censurare la graduatoria sotto il profilo della mancata pubblicazione dell’elenco degli idonei non vincitori, il Collegio si richiama alla ormai consolidata giurisprudenza della Sezione in virtù della quale l’operato degli Uffici Scolastici Regionali risulta conforme alla disciplina concorsuale (art. 9, D.D. n. 2575/2023) a sua volta aderente alla disposizione di legge istitutiva del concorso (art. 59, comma 10, lett. d), D.L. n. 73/2021) che prevedeva che dovesse essere stilata e successivamente pubblicata la sola graduatoria dei vincitori del concorso e non quella degli idonei che, pur avendo raggiunto una posizione utile, non potevano aspirare all’assunzione (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, ord. n. 157/2025).
La disciplina infatti prevede la “ formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali ” (art. 59, comma 10, lett. d), D.L. n. 73/2021).
L’idoneità alla procedura appare in ogni caso ricollegabile ipso facto al superamento del punteggio minimo previsto dalla lex specialis , il cui esito è conoscibile e dimostrabile da quanto attestato nell’area personale della procedura.
A fronte del chiaro disposto normativo, nessun rimprovero può essere mosso agli Uffici Scolastici di non aver provveduto a pubblicare una graduatoria comprensiva dell’elenco degli idonei non vincitori, essendo la stessa non prevista dalla lex specialis.
Peraltro, quanto sopra appare ragionevole, in quanto coerente con la ratio della procedura in discorso, rientrante tra le procedure del RR e caratterizzata da esigenze di celerità e speditezza.
Rileva nello specifico la cadenza annuale del concorso, impegno previsto dal RR e recepito nella norma di legge in questione, che giustifica – nella logica di accelerazione sopra evidenziata – la pubblicazione di una graduatoria dei soli vincitori, con efficacia temporalmente circoscritta.
Le modalità semplificate e derogatorie previste dall’art. 59 del citato decreto legge trovano adeguata giustificazione nelle esigenze di buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa, senza che sia evidenziata una lesione irragionevole a contrapposti interessi di analogo rango, rientrando nell’ambito delle prerogative dello Stato individuare le modalità di reclutamento dei propri impiegati più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione.
Conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr, ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , sent. n. 15647/2024, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2737 del 1 aprile 2025) è legittimo e non viola alcuna fonte normativa costituzionale o sovranazionale, escludere con norma di rango primario che debbano essere pubblicate graduatorie comprensive degli idonei, specificamente in caso di situazioni eccezionali che nella presente fattispecie possono essere agevolmente ravvisate nella peculiarità dei procedimenti RR (strumento di ausilio finanziario che ha previsto programmi di assunzione specificamente negoziati con la Commissione UE).
A tale riguardo, è stato chiarito che la previsione legislativa di non obbligatoria pubblicazione di una graduatoria degli idonei, o che comprenda vincitori ed idonei, risulta essere ragionevole, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a seguito di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori ovvero di altre sopravvenienze, senza che venga meno il principio enunciato dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14.
Va precisato però “ che i partecipanti alla procedura, pur non potendo pretendere la pubblicazione di una graduatoria di idonei in contrasto con una previsione legislativa, possono esercitare il loro diritto di accesso per verificare il loro punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce. Comunque, in alternativa alla puntuale e tempestiva risposta alle richieste di accesso agli atti, l’Amministrazione è libera di mettere a disposizione degli interessati la graduatoria degli idonei ” (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , sent. n. 8358/2025).
La posizione di un soggetto idoneo ad una procedura concorsuale è di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase, in ragione dell’ampia discrezionalità che la Pubblica Amministrazione conserva in merito alla decisione di procedere o meno allo scorrimento della graduatoria (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 3139/2020).
La disciplina concorsuale al momento riconosce la possibilità di una “integrazione della graduatoria” (art. 59, comma 10, D.L. n. 73/2021), a seguito di eventuali rinunce intervenute con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo.
Tale facoltà non è impedita in fatto dalla mancata pubblicazione di un elenco degli idonei.
14.2 Con riferimento alla ritenuta errata applicazione delle riserve, di cui, in particolare, al secondo motivo di gravame, la doglianza non supera la prova di resistenza nella misura in cui, come dedotto dall’Amministrazione resistente, “ Dalla graduatoria di merito pubblicata – … – si evince che il punteggio utile per rientrare nei vincitori, per MERITO, senza beneficiare di alcuna riserva, è pari a 210,75. Appare evidente - al contrario di quanto asserito nel ricorso – il motivo per il quale la candidata RI (non riservista e con un punteggio totale pari a 167,75 punti) non sia rientrata tra i vincitori ”.
14.2.1 In ogni caso, il limite legale della quota di riserva non risulta essere stato violato dall’Amministrazione, in quanto, come dalla stessa dedotto, contrariamente a quanto asserito in ricorso, non risultano “ vincitori della procedura concorsuale de qua 342 candidati riservisti (corrispondenti ad una percentuale pari al 62,41% dei posti messi a concorso), bensì 219 (di cui 156 “riservisti categorie N, M, A, R e S” + 63 “triennalisti tout court”) pari al 40 % (nettamente inferiore alla soglia massima del 50% dei posti messi a concorso) ”.
14.2.2 Più in generale, il Collegio ricorda che, per consolidata giurisprudenza della Sezione:
- “ Conformemente a quanto già statuito da questa Sezione (sent. n. 14824 del 28.7.2025 e ordd. nn. 5437, 5423, 3917, 2779, 1945/2025) e rilevato da una parte della giurisprudenza, cui il Collegio ritiene di aderire, “[i]l concorrente, interno all’amministrazione, risultato vincitore per merito, non deve essere computato nella quota di riserva prevista dal bando di concorso a favore dei candidati interni (Consiglio di Stato, VI, 16.5.2001, n.2759).” (Cons. St., VI, n. 3971/2005; v. anche TAR Lazio, III, n. 1980/2010). Ciò in quanto, in presenza di una riserva preferenziale a favore di soggetti appartenenti a determinate categorie di partecipanti per una certa percentuale, “non è sufficiente che i ruoli siano ricoperti, in tale percentuale, da tali soggetti, ma che costoro possano diventare pubblici dipendenti avvalendosi effettivamente del trattamento di favore loro riservato. Pertanto, ai fini del calcolo dei posti da ricoprire in base alle dette riserve, non devono essere computati coloro che, pur appartenendo a dette categorie (nella specie, di cui alla L.482/1968), siano stati nominati pubblici dipendenti per solo merito” (Cons. St., V, 10.3.1998, n.270 e Cons. St., VI, n. 3971/2005). … Nello stesso senso depongono: - l’art. 15, comma 3, d.P.R. n. 487/1994, per cui le graduatorie sono redatte “tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini” (disposizione recepita nel bando di concorso dall’art. 9 D.D. n. 2575/2023 per cui “La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all’articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale”); - la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione pubblica, del 24 giugno 2019, n. 1 (in GURI n.213 dell’11.9.2019) che, con riferimento ad altra categoria di riservatari prevista dalla legge, indica che “Non si computano nella riserva dei posti prevista nel concorso gli appartenenti alle categorie delle persone con disabilità vincitori del concorso ” ( ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez, III bis , 27 novembre 2025, n. 21450);
- “ Nel caso che ci occupa, dunque – … – sia la norma di cui al citato art. 59, co. 10-bis, d.l. n. 73/2021, sia il bando di concorso, prevedono esplicitamente una “riserva di posti” da intendere come “posti da destinare alle riserve” (cfr. art. 3 del D.D. n. 2575/2023) che sono puntualmente indicati, nella loro consistenza numerica e tipologia, per ciascuna classe di concorso. Ne consegue che, in tale contesto, la previsione di una riserva mira non tanto (o non solo) a soddisfare l’interesse alla presenza nell'Amministrazione di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva, ma più direttamente a qualificare l’aspirazione dei beneficiari della riserva a diventare pubblici dipendenti (superando la situazione di precarietà o gli svantaggi derivanti da altra particolare situazione soggettiva), concorrendo per una quota dei posti di concorso loro riservati. Opinando diversamente, del resto, si inciderebbe sulla stessa consistenza del diritto alla riserva loro riconosciuto dalla legge, in quanto si verrebbe a far dipendere la concreta determinazione dei posti effettivamente riservati per tali categorie di persone dagli esiti eventuali della procedura concorsuale e al conseguimento o meno di un punteggio utile per essere dichiarato vincitore da parte dei candidati in possesso del titolo di riserva. Per le esposte considerazioni, dunque, nel caso di specie la condotta dell’amministrazione – consistente nel non aver computato nell’ambito della quota di riserva, i candidati in possesso del titolo di riserva ma inseriti per merito nella graduatoria dei vincitori – appare rispettosa del limite previsto dall’art. 5 d.P.R. n. 487/1994, non avendo superato, in relazione ai candidati idonei beneficiari delle quote di riserva previste dalla legge, la misura complessiva della metà dei posti messi a concorso ” (TAR Lazio, Roma, Sez, III bis , 27 novembre 2025, n. 21450).
14.3 Infine, i criteri di valutazione dei titoli (contestati con il terzo motivo di gravame) risultano essere stati regolarmente predeterminati e applicati e il Collegio non ritiene sussistere il difetto di motivazione lamentato con il primo motivo di ricorso, risultando oggettivamente possibile ricostruire l’iter logico giuridico che l’Amministrazione ha seguito per l’attribuzione del punteggio alla ricorrente e per la configurazione della graduatoria.
14.4 Conclusivamente, il ricorso risulta infondato e non meritevole di accoglimento.
15. Anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
15.1 Con riferimento al secondo e al terzo motivo, ci si richiama a quanto sopra detto.
15.2 In ordine all’ulteriore profilo di censura (il primo), il Collegio rileva che, come dedotto dall’Amministrazione resistente nella relazione agli atti di causa, nell’istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, la ricorrente ha dichiarato unicamente il titolo di accesso, ossia la Laurea in Filosofia, conseguita in data 28 febbraio 2002 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, non indicando il voto di laurea e dichiarando inequivocabilmente di volersi avvalere del punteggio di 3,75 (alternativo a quello scaturente dalla regola indicata nella lex specialis , come indicato nell'Allegato B al D.M. n. 205/2023). Il punteggio relativo ai titoli risulta pertanto essere stato correttamente computato e assegnato.
16. Conclusivamente il ricorso originario e il successivo atto per motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
17. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA TI, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
RA LO BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LO BA | SA TI |
IL SEGRETARIO