TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/02/2026, n. 2523
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Decreto cautelare 14 ottobre 2024
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Ordinanza collegiale 6 novembre 2024
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Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata attribuzione del giusto punteggio e conseguente esclusione dalla graduatoria

    La Corte ha ritenuto che il punteggio sia stato correttamente calcolato in base alle dichiarazioni della ricorrente e alla normativa applicabile. In particolare, la ricorrente ha dichiarato di avvalersi del punteggio di 3,75 per i titoli, come alternativo a quello scaturente dalla lex specialis.

  • Rigettato
    Mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei non vincitori

    Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la normativa concorsuale (art. 9, D.D. n. 2575/2023 e art. 59, comma 10, lett. d), D.L. n. 73/2021) prevede la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, non quella degli idonei non vincitori. L'idoneità è dimostrabile tramite l'area personale e l'accesso agli atti è garantito.

  • Rigettato
    Violazione della percentuale destinata ai riservisti

    L'Amministrazione ha dimostrato che il punteggio utile per rientrare nei vincitori, senza beneficiare di alcuna riserva, era pari a 210,75, rendendo evidente l'esclusione della ricorrente (con punteggio di 167,75) indipendentemente dalle riserve. Inoltre, il numero di candidati riservisti rientrati nei vincitori (219) era inferiore alla soglia massima del 50% dei posti messi a concorso.

  • Rigettato
    Violazione del principio di legalità e del giusto procedimento, eccesso di potere per travisamento, carenza dei presupposti, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà manifesta

    Il Collegio ha ritenuto che l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione sia ricostruibile e che i criteri di valutazione dei titoli siano stati predeterminati e applicati correttamente.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per presupposti erronei, violazione dei principi dell'affidamento e omessa predeterminazione dei criteri di valutazione

    Il Collegio ha ritenuto che i criteri di valutazione dei titoli siano stati regolarmente predeterminati e applicati.

  • Rigettato
    Violazione art.3 l.7/8/90 n.241 - difetto di motivazione

    Il Collegio non ritiene sussistere il difetto di motivazione lamentato, risultando oggettivamente possibile ricostruire l'iter logico giuridico che l'Amministrazione ha seguito per l'attribuzione del punteggio alla ricorrente e per la configurazione della graduatoria.

  • Rigettato
    Mancata attribuzione del giusto punteggio e conseguente esclusione dalla graduatoria

    Si richiama quanto già statuito in relazione al ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei non vincitori

    Si richiama quanto già statuito in relazione al ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Violazione della percentuale destinata ai riservisti

    Si richiama quanto già statuito in relazione al ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per presupposti erronei, violazione dei principi dell'affidamento e omessa predeterminazione dei criteri di valutazione

    Si richiama quanto già statuito in relazione al ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis - difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento. Violazione e falsa applicazione dell’ art. 5 comma 1 del dpr 9 maggio 1994 n. 487 - violazione delle legge n 68 del 12 marzo 1999

    L'Amministrazione ha dedotto che la ricorrente, nell'istanza di partecipazione, ha dichiarato il titolo di accesso e ha indicato inequivocabilmente di volersi avvalere del punteggio di 3,75 per i titoli, come alternativo a quello scaturente dalla regola indicata nella lex specialis.

  • Rigettato
    Richiesta di pubblicazione graduatoria idonei

    Il Collegio ha ritenuto che la normativa concorsuale prevede la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, non quella degli idonei non vincitori.

  • Rigettato
    Risarcimento del danno

    Poiché il ricorso è stato rigettato nel merito, anche la domanda risarcitoria, sia in forma specifica che per equivalente, è stata respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/02/2026, n. 2523
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2523
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo