TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1507 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2020, promosso da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
DIFENSORE: Avv. RICCARDO RAGUSA
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
DIFENSORE: Avv. LORENZA COLOTTO
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
e contro
(C.F. ) CP_3 C.F._4
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
(C.F. ) CP_4 C.F._5
DIFENSORE: Avv. JACOPO MARIA FERRI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F. ) CP_5 C.F._6
DIFENSORE: Avv. LUCIA FRANCIA
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
AV SC
1 PARTE CONVENUTA
CONTUMACE
e contro
C.F. – P.IVA ) Controparte_6 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. MARIA ANGELA FANETTA, Avv. ROBERTO LAZZINI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
e contro
C.F. ) Controparte_7 P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. GIAN MICHELE UGGE'
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
* * * * * * * * * * * *
Oggetto: testamento olografo;
interpretazione volontà testatore;
art. 588 c.c..
* * * * * * * * * * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 26/11/2024, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, assunta riserva in data 27.11.2024 all'esito di tale udienza, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 06.12.2024 (accettata in data 07.12.2025 dalla Cancelleria) con cui ha assegnato alle parti i termini di 40 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in data 07/12/2024, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica.
In data 12/02/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il
Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
2 Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * *
Ciò posto, il Giudice,
RILEVA QUANTO SEGUE
parte attrice, allegava di essere stata convivente Parte_1 more uxorio del sig. dall'anno 2014 fino al momento del decesso, Persona_1
avvenuto il 25/07/2019. In data 07/10/2019, presso il Notaio con studio in Aulla, Per_2
veniva pubblicato il testamento olografo redatto dal sig. . Nel testamento il de cuius CP_4 aveva lasciato all'attrice la piena proprietà degli immobili ivi analiticamente specificati, oltre l'autovettura, parimenti ivi dettagliatamente individuata. Nel medesimo testamento il de cuius aveva lasciato la proprietà di un immobile sito a Bagnolo in Piano (RE) alla sig.ra
. Il sig. aveva stipulato quattro polizze vita, indicando quale Parte_2 CP_4 beneficiario l'odierna attrice (che dichiara in atto di citazione di averle tutte già incassate).
Il sig. risultava essere altresì titolare di conti correnti bancari, titoli di risparmio e CP_4
fondi di investimento non menzionati nel testamento. La RA , parente in CP_4
linea collaterale (zia paterna) del de cuius, inviava raccomandata agli istituti di credito, affermando la propria qualità di erede e diffidandoli dal rilasciare a terzi informazioni sui rapporti intrattenuti con . Di fronte alla richiesta della sig.ra di Persona_1 Pt_1
rilascio dei cespiti, gli istituti di credito informavano entrambe le parti ( Parte_1
e ) che, stante l'incertezza del testamento, i cespiti (diversi dalle polizze
[...] CP_4
vita sopra citate) non sarebbero stati rilasciati fino alla definizione (stragiudiziale o giudiziale) della controversia.
Parte attrice depositava istanza di mediazione alla quale , Parte_2
considerandosi mera legataria, dichiarava di non voler partecipare, non intendendo
3 avanzare ulteriori pretese. L'incontro aveva esito negativo per l'assenza di una delle parti convocate.
Tutto ciò premesso, citava i parenti sino al 6° grado del de Parte_1
cuius e le banche depositarie dei cespiti mobiliari, sostenendo sostanzialmente la seguente prospettazione giuridica: dal tenore letterale del testamento e dalle circostanze ad esso estrinseche emergerebbe che il sig. avrebbe voluto istituire, attraverso CP_4
l'institutio ex re certa di cui all'art. 588 comma 2 c.c., la RA quale erede Pt_1
universale; conseguentemente, non potrebbe farsi luogo a successione legittima, ai sensi dell'art. 457 comma 2 c.p.c.
concludeva chiedendo letteralmente: Parte_1
«- accertare, riconoscere e dichiarare in capo all'attrice , la Parte_3
qualità di erede universale del defunto e ciò in forza di testamento Persona_1
olografo prodotto in atti e pubblicato in data 7 ottobre 2019;
- dichiarare, di conseguenza, l'attrice esclusiva proprietaria di tutto il patrimonio del de cuius, mobiliare ed immobiliare, con l'eccezione del descritto immobile sito in
Bagnolo In Piano (RE);
- ordinare agli indicati istituti di credito, e Controparte_7 Controparte_6
nonché ad eventuali altri soggetti depositari, di rilasciare all'attrice
[...]
tutti i cespiti, denaro, fondi di investimento, polizze vita e valori mobiliari di qualunque genere, depositati presso i medesimi ed intestati al predetto de cuius;
condannare le controparti, in caso di opposizione alle domande proposte, al pagamento di spese e competenze del presente giudizio nonché di quelle della procedura di mediazione ex D. Lgs. n. 28/2010»
Tali conclusioni sono state identicamente riprodotte e reiterate anche all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni.
Parte convenuta, , si costituiva in giudizio allegando di essere la parente più CP_4 prossima, in linea collaterale di terzo grado, quale sorella del padre del de cuius dunque “zia” del de cuius e pertanto unica erede legittima. Inoltre, allegava e deduceva in fatto quanto sintetizzabile come segue: nel testamento olografo de quo il testatore “disponeva a titolo particolare (dicitura espressamente utilizzata nel predetto verbale di pubblicazione) la suddivisione di tutti i suoi beni immobili e mobili registrati tra le SInore e ”; “Nulla Parte_1 Parte_2 invece veniva disposto in merito a tutte le sostanze mobiliari, compreso il denaro esistente nell'asse ereditario, le quali, essendo la RA il parente più prossimo, in linea CP_4 collaterale di terzo grado, quale zia, sorella del padre del de cuius- erano e sono, da considerarsi alla stessa devolute quale unico erede legittimo del signor , essendosi per tali Persona_1
4 sostanze aperta la successione ex lege”; “con ciò, l'odierna convenuta, formalizzava la sua qualità di erede legittimo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa innanzi al funzionario incaricato del Comune di Pontremoli in data 15/11/2019 (Doc. Numero 2).”; “Successivamente, sempre nella sua qualità, ella provvedeva a richiedere agli istituti bancari Banca BPM e Banca
MPS le attestazioni dei rapporti in essere in capo al defunto, intimando i medesimi istituti affinché le rendessero al più presto e diffidandoli dal fornire a terzi legatari testamentari informazioni non dovute od ancor peggio dall'attivare procedure liquidatorie non in linea con le norme di Legge in materia di successione legittima (lettera del 16.11.2019, doc. n. 3). A seguito di conseguenti corrispondenze, in particolare del (note del 03.12.2019 e del 24.01.2020, docc. nn. 4 e CP_7
5), la RA depositava presso gli istituti il richiesto atto di notorietà redatto innanzi a CP_4
Notaio il giorno 21.12.2019 (doc. n. 6) e tornava ad insistere affinché si procedesse alla liquidazione dei cespiti (doc. n. 7 del 05.02.2020). A questo punto gli istituti di credito interpellati evidenziavano attraverso lettera del 28.02.2020 (doc. n. 8) la necessità a carico delle parti legittimate di provvedere alla produzione dell'attestazione della presentazione della Dichiarazione di Successione, ribadendo comunque che in caso di controversa interpretazione delle disposizioni testamentarie essi avrebbero atteso un accordo stragiudiziale ovvero una pronuncia giudiziale in merito.
Cont Tale posizione veniva confermata dagli atteggiamenti passivi tenuti da ed MPS anche a seguito della consegna, effettuata dalla RA , di Dichiarazione di successione e di CP_4 pagamento della relativa imposta (doc. n. 9) e di ulteriore ed ultimativa diffida (doc. n. 10).
Neppure i successivi contatti tra i legali delle parti ed il tentativo di mediazione sortivano effetti utili
a definire la controversia, tanto che essa sfociava nel presente giudizio”.
Tanto premesso, parte convenuta offriva, ancora in fatto, una ricostruzione sintetizzabile come segue: “Le attribuzioni testamentarie del SI. sono, nelle piene evidenze letterali, Persona_1 logiche e sostanziali, concesse a titolo particolare (legati). La circostanza è stata, come già accennato, così interpretata anche nel verbale di pubblicazione notarile. Per tutto quanto non contemplato nel testamento e, quindi, per tutte le sostanze mobiliari, compreso il denaro esistente nell'asse ereditario, non può che essersi aperta la successione legittima. In effetti, il de cuius non lascia margini di dubbio nella sua disposizione testamentaria, scrivendo di suo pugno che “… tutti
i miei (suoi) beni vengano così suddivisi …” e facendo seguire a tale volontà un preciso e dettagliato elenco dei propri beni immobili e mobili registrati, indicandone precisamente la suddivisione (termine utilizzato anch'esso per circoscrivere l'ambito dei beni specifici che intendeva attribuire) tra i legatari che avrebbero dovuto beneficiarne ( e Parte_1
). Parte_2
Senza equivoci di sorta.
5 Allo stesso modo, con altrettanta precisione egli sceglie di non disporre nulla, attraverso il testamento olografo, in merito ai propri cespiti mobiliari diversi.
Ciò avviene – ed è essenziale sottolinearlo - sia in riferimento alle quattro polizze vita stipulate dal Cont de cuius, sia in riferimento ai depositi bancari attivi presso ed MPS. Con questo esprimendo, anche per tali beni, la propria tacita e chiarissima volontà che le prime siano trasferite nel patrimonio della beneficiaria nominata nelle medesime polizze (la RA ed i Parte_1 secondi siano attribuiti alla propria erede legittima (la RA ). CP_4
Senza equivoci di sorta.
La linearità del comportamento e delle decisioni del SI. è, del resto, confermata CP_4 pienamente da alcune circostanze richiamate anche da controparte.
Il fatto che le quattro polizze vita prevedessero in precedenza quali beneficiari gli eredi legittimi e successivamente siano state oggetto di variazione a vantaggio della RA
dimostra chiaramente e conferma in toto la specifica volontà del de cuius di Parte_1
“limitare” ad esse (oltre che a quanto poi destinato attraverso i legati testamentari) i confini delle attribuzioni conferitele. Allo stesso modo, la limpidezza di queste definite intenzioni viene ulteriormente rafforzata proprio dalla scelta del SI. di sottoscrivere nella prima metà CP_4 del 2019 (pochi mesi dunque prima di venire a mancare) una procura speciale all'attrice per consentire la gestione dei rapporti bancari presso il a beneficio dello stesso . CP_7 CP_4
Egli, infatti, le affida l'esecuzione delle pratiche necessarie per il proprio vivere quotidiano e per
l'operatività dei propri rapporti giuridici in essere, ma non manifesta e non dispone affatto che ella possa considerarsi contitolare o titolare esclusiva di tali risorse. Il SI. avrebbe CP_4 diversamente ben potuto, anche in quella fase, se avesse voluto, trasferire somme/titoli, donarli, oppure persino rendere la RA contitolare di tali rapporti di credito, nelle dovute Parte_1 forme. Non a caso, nulla di tutto questo è avvenuto e nulla in merito a tali cespiti è stato disposto in testamento per precisa volontà del de cuius”.
Tanto premesso in punto di fatto, parte convenuta offriva una prospettazione giuridica sintetizzabile come segue:
“Nel caso che ci occupa ricorre plasticamente la coesistenza tra la successione legittima e quella testamentaria.
Il de cuius infatti non ha disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio ed in particolare, non ha istituito uno o più eredi, ma ha attribuito specifici e determinati legati.
E' presente dunque il presupposto che determina la sussistenza della successione legittima: la mancanza, in questo caso in parte, della delazione testamentaria o meglio l'esistenza di un
6 testamento contenente solo disposizioni a titolo particolare (Cass. Civ. n. 6215/2020, Cass. Civ. n.
5239/2017, Cass. Civ. n. 23393/2017, Cass. Civ. n. 12158/2015, Cass. Civ. n. 24163/2013, Cass.
Civ. n. 2968/1997, Cass. Civ. n. 6190/84, Cass. Civ. n. 543/70, Cass. Civ. n. 398/65).
Con ciò essendo valida la considerazione affermata anche in dottrina e giurisprudenza che, se le quote istitutive, aritmeticamente determinate dal testatore o determinate ex post in base alla valutazione dei beni, non ricostituiscono l'unità, si avrà il normale concorso della successione legittima con la successione testamentaria ex art. 457 c.c., comma 2 (Cass. Civ. n. 17868/2019).
La giurisprudenza, infatti, ha anche declinato i vari indici di riconoscimento dell'intenzione del disponente escludendo, ai fini della sussistenza della istituzione di erede ex re certa, la rilevanza decisiva del dato quantitativo per cui è ben possibile per il de cuius disporre una serie di assegnazioni di beni determinati facenti parte del suo patrimonio che costituiscono dei veri e propri legati (CdA dell'Aquila del 04.08.2020).
La giurisprudenza di merito ha del resto anche avuto modo di puntualizzare come in caso di dubbio, l'attribuzione testamentaria concernente beni determinati va qualificata come
legato, con la conseguenza che il rapporto intercorrente tra il legato e l'institutio ex re certa è di regola-eccezione: quando, cioè, si sia in presenza di un lascito avente oggetto determinato, la regola generale è che si tratti di un legato;
viceversa, l'eccezione è che si tratti di una istituzione di erede (Trib. Savona, n. 758/2019, Trib. Genova, 19.05.2016).
Le disposizioni testamentarie, nel caso in specie, configurano chiaramente, in conclusione - nella congiunta valutazione dell'elemento letterale, di quello logico e dei fatti ad essi connessi - l'effettiva volontà del de cuius di assegnare beni determinati quali legati definiti, singoli ed individuati. Tant'è che egli 'SUDDIVIDE' i legati stessi tra la RA e la RA , così da Pt_1 Parte_2 circoscrivere le proprie volontà verso di loro esclusivamente ai beni espressamente individuati e loro specificamente ed analiticamente attribuiti, anche con ciò escludendo per entrambe qualunque ipotesi di qualificazione di erede a titolo universale”.
Su tali premesse, parte convenuta, chiedeva di “rigettare tutte le domande CP_4 avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi e con le conseguenze
esposte in narrativa.
In ogni caso vinte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad accessori come per
Legge. Con più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare nel rispetto dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c..”.
Parti convenute, e , unici parenti entro il sesto CP_5 Controparte_1
grado costituiti, oltre a , dichiaravano di non opporsi alle domande proposte CP_4
7 dall'attrice e chiedevano di non essere condannati alla rifusione delle spese processuali e delle spese stragiudiziali di mediazione. All'udienza di precisazione delle conclusioni, chiedeva la pronuncia a proprio favore della vittoria di spese processuali. CP_5
Parti convenute, Controparte_6 Controparte_7
si costituivano rilevando il loro ruolo di depositarie dei beni mobili e di non poter in alcun modo interloquire in relazione alle pretese dedotte in giudizio. Di conseguenza, si rimettevano alla decisione del Giudice, chiedendo di accertare e dichiarare il soggetto e/o i soggetti legittimati a riscuotere le somme e gli strumenti finanziari giacenti nei rapporti bancari in essere e di indicare le relative modalità. Il tutto con vittoria di spese di lite.
OSSERVA
Pregiudiziale puntualizzazione in rito.
Prima di esaminare il merito del giudizio, appare opportuno premettere che la presente sentenza, pur avendo ad oggetto una successione mortis causa testamentaria, appartiene con assoluta certezza alla competenza funzionale (non del Collegio ma) del Giudice Monocratico, per le ragioni di fatto e di diritto di seguito specificamente esposte.
In astratto, l'art. 50 bis c.p.c. prevede testualmente quanto segue: “Il tribunale giudica in composizione collegiale: (…) 6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima” (enfasi aggiunta).
La disposizione normativa sopra letteralmente citata ha ricevuto da parte della
Corte Nomofilattica una interpretazione ed una applicazione ben precise.
Secondo l'insegnamento della Cassazione, la domanda, volta a fare accertare che una parte è o meno erede in base al testamento, non costituisce impugnazione dello stesso, implicandone anzi la validità (Cassazione civile sez.
VI, 15/12/2020, n.28671).
Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, risulta con piena evidenza che la presente fattispecie concre ta non è in alcun modo sussumibile sotto la fattispecie astratta prevista dall'art. 50 bis n. 6 c.p.c..
Per nessuna delle domande formulate nel presente processo è appropriata la qualificazione in termini di “impugnazione” di testamento o di “riduzione per lesione di legittima”.
8 Infatti, nessuna delle parti ha posto in discussione l'autenticità o la validità del testamento olografo (doc. 1, parte attrice) né ha in alcun modo dedotto una lesione di legittima, non essendo peraltro emersa dagli atti l'esistenza di alcun soggetto qualificabile in termini di “legittimario” ed essendo anzi pacifico tra le parti che il testatore, al momento dell'apertura della successione, non era legato da vincolo matrimoniale e non aveva figli o ascendenti superstiti.
L'oggetto della controversia è costituito unicamente dall'interpretazione della volontà del testatore, al fine di verificare la portata delle disposizioni di ultima volontà e dunque se le medesime diano luogo ad una successione mortis causa a titolo universale (in forza di una cosiddetta institutio ex re certa) oppure a titolo particolare (legato).
A conferma di ciò, ossia della certezza che alcuna delle parti abbia mai inteso
“impugnare” il testamento de quo oppure agire per “riduzione per lesione di legittima”, valga e basti la citazione letterale di quanto precisato nel verbale di pubblicazione del testamento olografo in questione ove le signore Parte_1
e hanno dichiarato, alla presenza del Notaio e
[...] Parte_2 di due testimoni, quanto segue: “Le comparenti dichiarano di prestare, come prestano, piena adesione ed acquiescenza a detto testamento, rinunciando ad ogni eccezione o riserva” (Doc. 1, parte attrice).
Per questi motivi
la causa non ricade in alcun modo e per alcuna ragione nell'ambito della competenza funzionale del Tribunale in composizione collegiale, di cui all'art. 50 bis n. 6 c.p.c. ratione temporis applicabile, che richiede quali presupposti della competenza collegiale “cause di impugnazione dei testamenti o di riduzione per lesione di legittima” nessuna di tali fattispecie essendo configurabile in concreto nel presente giudizio.
Per contro la pronuncia della presente sentenza rientra pienamente nella competenza funzionale del Giudice Monocratico.
* * *
9 Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Appare opportuno muovere dalla delineazione di un essenziale quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 588 c.c., rubricato “Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare”, ha il seguente tenore testuale:
“1. Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità d i erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
2. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio”.
Le disposizioni normative sopra testualmente riportate sono state interpretate ed applicate nella giurisprudenza di legittimità e di merito come risulta dai seguenti precedenti in termini:
“L'"institutio ex re certa", quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell'art. 457, comma 2, c.c. ogni qual volta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma 2 dell'art. 588 c.c., non ricostituiscono l'unità. Invero il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell'istituito "ex re certa", va inteso nel senso che l'acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti”. [Cass., Sez. 2 -
, Sentenza n. 17868 del 03/07/2019 (Rv. 654464 - 02)];
“In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni. L'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato” (Cassazione civile sez. II - 25/10/2013, n. 24163);
“In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'articolo 588 del Cc,
l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale
10 ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato” (Cassazione civile sez. VI, 14/10/2020,
n.22144, Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, n.6125).
“La interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa, è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'articolo 1362 del Cc, va individuata con riferimento - in primis
- ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale del documento. Ove dal testo dell'atto non emergano con certezza
l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione , il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita. Svolta una tale verifica, il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale solo quando sia evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che i termini siano stati adoperati in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius”
(Cassazione civile sez. II, 09/01/2024, n.797, Cassazione civile sez. II, 11/01/2024,
n.1149).
“Considerato che:
- ai fini della soluzione della controversia relativa alla disposizione in favore dell'attore, contenuta nel testamento 19.9.1993 della defunta F.A.. occorre valutare se si sia in presenza di un legato ovvero di una institutio ex certa re;
- come è noto, in entrambe le ipotesi il testatore fa riferimento a un determinato bene o complesso di beni, tuttavia considerandoli comunque come quota dell'intero asse ereditario nel caso di istituzione ereditaria, mentre come beni determinati e singoli da non considerare quote ideali del
proprio patrimonio, nel caso di legato;
11 - ai fini della distinzione tra i due istituti, deve evidenziarsi che l'interpretazione letterale e la lettura congiunta del primo e del secondo comma dell'art. 588 c.c., impongono di ritenere che il lascito di un bene determinato configuri normalmente un legato. Recita infatti il secondo comma che
"l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio". L'utilizzo dell'espressione "non esclude" e l'affermata esigenza di un ulteriore elemento caratterizzante la fattispecie, rappresentato "dall'intenzione del testatore" evidenzia come in presenza di un lascito di un bene determinato, di regola si dovrà ritenere il ricorrere di un mero legato, mentre solo in chiave eccezionale e derogatoria potrà configurarsi una successione a titolo universale. In definitiva, l'istituzione di erede ex certa re può ritenersi ricorrere unicamente allorquando la dichiarazione testamentaria, nel suo complesso, induca un ragionevole dubbio che, nonostante l'indicazione di cespiti determinati, il testatore abbia voluto chiamare il destinatario di essi ad una successione a titolo universale (sul punto si veda, tra le molte, da ultimo
Cass. n. 24163/13); (…)
- accerta e dichiara che la disposizione in favore dell'attore ontenuta nel testamento Pt_4
Per olografo 19.9.1993 (pubblicato dal notaio l 20.6.1995) di ha natura di legato” CP_8
(Trib. Genova, sentenza del 19.05.2016, n. 1809, stralcio della motivazione integrale).
In sostanza, dal sintetico quadro normativo come interpretato ed applicato dalla più accorta giurisprudenza di legittimità e di merito, emerge quanto segue:
- il “lascito” di un bene determinato configura normalmente un legato;
- anche il “lascito” di più beni determinati configura normalmente un legato, non assumendo di per sé sola alcuna rilevanza giuridica dirimente la quantità
o il numero o il valore economico dei beni costituenti oggetto della disposizione testamentaria;
- per contro, la fattispecie della institutio ex re certa va considerata quale ipotesi avente valenza eccezionale e derogatoria alla regola generale per cui il lascito di uno o più beni determinati configura normalmente un legato;
- la distinzione tra le due fattispecie (lascito di beni determinati che configura un legato e lascito di beni determinati che configura una istituzione di erede cosiddetta ex re certa) risposa essenzialmente sulla interpretazione e sulla ricostruzione di quale possa essere stata la più probabile volontà del testatore secondo il criterio del “più probabile che non” ossia il criterio probabilistico di ragionevolezza del “cinquanta per cento plus unum”, applicabile non solo allo
12 stretto ambito del rapporto di causalità (in cui è stato espressamente e costantemente statuito dalla Corte di Cassazione) ma ad ogni accertamento ed ad ogni valutazione che l'Autorità giudiziaria sia chiamata a compiere in sede civile;
- qualora dall'interpretazione testuale del testamento non emergano incertezze, non sorge il presupposto affinché il giudice possa esercitare, nell'interpretazione del testamento, la facoltà discrezionale di “fare ricorso ad elementi estrinseci, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita” ritenuta opportuna dalla Cassazione nell'ottica di una “piu penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore” in ragione della natura di atto unilaterale recettizio del testamento, posto che, per contro, la volontà del testatore “alla stregua dell'articolo 1362 del Cc, va individuata con riferimento - in primis - ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale del documento”.
L'interpretazione del testamento olografo di . Persona_1
Si riportano qui di seguito le clausole essenziali, giuridicamente più rilevanti, del testamento olografo de quo (Doc. 1, parte attrice):
“Io sottoscritto , (…) con questo testamento olografo, dispongo che Persona_1
tutti i miei beni vengano così suddivisi dopo la mia morte.
E precisamente lascio alla SI.ra (…) la mia casa di Parte_1
Vignola e due stabili ad uso deposito, precisamente distinti al Catasto Fabbricati del
Comune di Pontremoli (…). (segue indicazione analitica di ogni singolo bene con specificazione dei dati catastali di ciascun bene)
Inoltre lascio tutti i terreni qui elencati sempre alla stessa Parte_1
e precisamente: (…)(segue indicazione analitica di ogni singolo bene con specificazione dei dati catastali di ciascun bene)
Desidero lasciare invece la casa di abitazione e il garage siti nel Comune di
Bagnolo In Piano in Provincia di Reggio Emila alla SI.ra (…). Parte_2
Queste sono le mie ultime volontà e desidero che vengano rispettate – Lascio inoltre la vettura Alfa Romeo TA RG (…) alla suddetta ” (è indicato il Pt_1
numero di targa del suddetto autoveicolo).
Come è stato efficacemente evidenziato da parte convenuta , la CP_4
mera interpretazione letterale e sistematica della scheda testamentaria è
13 manifestamente adeguata, nella fattispecie concreta, a far emergere con certezza
“l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione” (per adoperare la terminologia della Cassazione sopra citata) cosicché non appare in alcun modo sussistere il presupposto che renda possibile per il giudice l'esercizio della facoltà discrezionale di esercitare quella sorta di interpretazione per così dire
“extratestuale” che, infatti, è ipotizzata dalla Cassazione solo per il caso in cui l'interpretazione testuale non risulti dirimente per far emergere la volontà del testatore (“Ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione”: Cass. cit.)
Il testamento olografo de quo nulla dispone su tutte le sostanze mobiliari, compreso il denaro, esistenti nell'asse ereditario, mentre dispone esclusivamente sui singoli beni in esso dettagliatamente contemplati.
A ciascuna disposizione testamentaria segue immediatamente nel testamento olografo una precisissima individuazione di ogni singolo bene lasciato a ciascuna delle due signore ( e ). Parte_1 Parte_2
Tali concetti giuridici sono chiaramente espressi da parte convenuta
[...]
con una terminologia e con locuzioni che, per la loro condivisibilità ed CP_4
appropriatezza, giova riportare alla lettera:
“Le disposizioni testamentarie, nel caso in specie, configurano chiaramente, in conclusione - nella congiunta valutazione dell'elemento letterale, di quello logico e dei fatti ad essi connessi - l'effettiva volontà del de cuius di assegnare beni determinati quali legati definiti, singoli ed individuati. Tant'è che egli 'SUDDIVIDE' i legati stessi tra la RA
e la RA , così da circoscrivere le proprie volontà verso di loro Pt_1 Parte_2
esclusivamente ai beni espressamente individuati e loro specificamente ed analiticamente attribuiti, anche con ciò escludendo per entrambe qualunque ipotesi di qualificazione di erede a titolo universale”
In altre parole, l'interpretazione testuale (letterale e sistematica) della scheda testamentaria è già ampiamente sufficiente a chiarire con ragionevole certezza che la volontà del testatore è stata semplicemente quella di lasciare alcuni legati alle signore e , suddividendoli tra le medesime. Parte_1 Parte_2
Non sussiste dunque alcuna incertezza interpretativa tale da poter dare la stura all'interpretazione extratestuale, fermo restando che, come sopra anticipato nella ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, un eventuale “dubbio interpretativo”, qualora ricorresse (ma è bene precisare che qui non ricorre), dovrebbe essere risolto a favore della qualifica zione della disposizione
14 testamentaria in termini di “legato” ossia di “disposizione a titolo particolare mortis causa” che costituisce la regola, anziché in termini di “disposizione a titolo universale o istituzione di erede ex re certa” che al contrario è considerata un'eccezione, dunque da interpretarsi restrittivamente.
Non sussiste dunque alcuna incertezza interpretativa su lla attribuzione alle signore e della mera qualifica giuridica di “legatarie”. Parte_1 Parte_2
L'art. 457 c.c., rubricato “Delazione dell'eredità”, dispone testualmente quanto segue:
“1. L'eredità si devolve per legge o per testamento.
2. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”.
Nella presente fattispecie, la circostanza che il testamento olografo de quo contempli sono alcuni dei beni relitti e contenga eslusicamente disposizioni che, come sopra si ritiene di aver chiarito, meritano tutte qualificazione in termini di legato, evidenzia che, per i beni in ordine ai quali il testatore non ha disposto, ricorre il presupposto costituito dalla “mancanza, in parte, della successione testamentaria”.
Conseguentemente, per tutti i beni di qualsivoglia natura giuridica non contemplati nel testamento non può che ritenersi aperta, a norma dell'art. 457 comma secondo c.c., la successione legittima a favore del più prossimo tra i partenti che nella specie
è pacificamente identificabile nella RA . CP_4
Tali conclusioni risultano conformi al condivisibile principio di diritto espresso nella seguente massima in termini:
“La disposizione testamentaria avente ad oggetto beni determinati può anche costituire una disposizione a titolo universale ai sensi dell'art. 588, comma 2, c.c.
Tale istituzione, tuttavia, attribuisce solo il bene che forma oggetto della disposizione, mentre i beni non assegnati vanno attribuiti esclusivamente agli eredi legittimi. Di talché i beni consapevolmente esclusi dal testatore sono attribuiti al chiamato ex lege” (Cassazione civile sez. VI, 09/04/2021, n.9487).
Tale principio giuridico costituisce ulteriore conferma della manifesta infondatezza della domanda attrice.
Infatti – fermo restando che il testamento de quo contiene esclusivamente legati – dal principio giuridico sopra richiamato deriva che, anche nella fattispecie astratta di un testamento che contenesse una institutio ex re certa (art. 588.2 c.c.) avente ad oggetto (non la totalità ma solo) alcuni dei beni relitti e pertanto una
15 istituzione di erede avente ad oggetto (non l'universalità ma) una mera quota dei beni (calcolabile rapportando il valore dei beni oggetto della disposizione testamentaria al valore totale dell'asse) si aprirebbe comunque la successione legittima sulla quota residua.
Pertanto, essendo pacifico e palese che il testamento in questione ha disposto solo di alcuni beni relitti, la successione legittima si sarebbe comunque aperta, ciò contribuendo ad evidenziare la manifesta infondatezza della domanda giudiziale attrice.
Le domande giudiziali formulate da parte attrice risultano, alla luce di tutti i motivi sopra evidenziati, manifestamente infondate. Pertanto le stesse non possono non essere rigettate.
Giova sottolineare che parte convenuta non si è limitata a CP_4
chiedere il rigetto delle domande attrici ma ha sottolineato anche la necessità di trarre dalla infondatezza delle domande attrici tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano, tra le quali non possono non annoverarsi l'accertamento della natura di legato delle disposizioni testamentarie e l'accertamento della conseguente apertura della successione legittima sui beni diversi da quelli contemplati nel testamento.
Non possono infine trascurarsi le domande delle Banche di indicare il soggetto legittimato in relazione ai valori mobiliari presso le medesime depositati.
Conseguentemente, non appare possibile limitarsi ad una pronuncia di rigetto delle domande attrici ma appare necessario e non difforme dal principio sancito dall'art. 112 c.p.c., pronunciare i capi di accertamento e dichiarativi che ne conseguono.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M.
Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n.
77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del
13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, in relazione ai “giudizi di cognizione davanti al tribunale” scaglione di valore indeterminabile complessità media, nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
16 Con riferimento ai due istituti di credito, occorre considerare che gli stessi, pur essendosi rimessi a giustizia sul merito della lite, hanno chiesto la pronuncia della vittoria di spese processuali a loro favore.
In proposito non appare possibile ignorare che il principio di causalità costituisce criterio regolatore delle spese processuali. Pertanto le spese devono essere poste a carico della parte che vi ha dato causa. Ora è chiaro che, se parte attrice non avesse citato in giudizio le due Banche, non avrebbe dato causa ad alcuna spesa processuale a loro carico.
Conseguentemente, parte attrice non può non essere condannata a rifondere le spese processuali a ciascuna delle due Banche costituite in giudizio.
Nella liquidazione, precisata in dispositivo, fermi restando i criteri di cui sopra (per quanto riguarda la natura del processo, il valore della causa e il numero delle fasi), appare congruo applicare i massimi coefficienti di riduzione in considerazione della semplicità dell'attività processuale svolta dai due istituti di credito.
Con riferimento alle altre parti processuali costituite, si osserva che CP_1
e , ciascuna nella propria comparsa di costituzione e di risposta,
[...] CP_5 nulla hanno opposto all'accoglimento della domanda attrice limitandosi a chiedere di non essere condannate alla rifusione delle spese processuali e di mediazione. nella CP_5
comparsa conclusionale, ha chiesto la vittoria di spese processuali.
In ogni caso la pronuncia sulle spese processuali deve essere adottata d'ufficio.
In proposito non appare possibile ignorare che il principio di causalità costituisce criterio regolatore delle spese processuali.
Pertanto le spese devono essere poste a carico della parte che vi ha dato causa.
Ora è chiaro che, se parte attrice non avesse citato in giudizio anche tali parti, non avrebbe dato causa ad alcuna spesa processuale a loro carico.
Conseguentemente, parte attrice non può non essere condannata a rifondere le spese processuali a ciascuna delle due parti convenute costituite in giudizio sopra indicate.
Nella liquidazione, precisata in dispositivo, fermi restando i criteri di cui sopra (per quanto riguarda la natura del processo, il valore della causa e il numero delle fasi), appare congruo applicare i massimi coefficienti di riduzione in considerazione della semplicità dell'attività processuale svolta dai due istituti di credito.
***
17
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA tutte le domande giudiziali formulate da parte attrice, Parte_1
; conseguentemente,
[...]
2. ACCERTA e, per l'effetto, DICHIARA che le disposizioni in favore di Parte_1
(come quelle in favore di ) contenute nel
[...] Parte_2 testamento olografo redatto e sottoscritto in data 05/07/2019 da Persona_1
(pubblicato in data 07/10/2019 dal Notaio con studio in Aulla, Rep. n. Persona_4
19.435, Racc. n. 10.190) hanno natura di legati; quale ulteriore conseguenza,
3. ACCERTA e, per l'effetto, DICHIARA che in relazione ai beni ed ai diritti di ogni natura esistenti nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione di
, diversi da quelli oggetto del testamento di cui al punto n. 2, si è Persona_1 aperta, a norma dell'art. 457 comma secondo c.c., la successione legittima ossia ex lege a favore di , quale parente più prossimo del de cuius; CP_4
4. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA, parte attrice, Parte_1
a rifondere a parte convenuta, , le spese
[...] CP_4 processuali che liquida in Euro 10.860,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
5. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA, parte attrice, Parte_1
a rifondere a parte convenuta,
[...] Controparte_6 le spese processuali che liquida in Euro 5.431,00, a titolo di
[...] compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
6. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA, parte attrice, Parte_1
a rifondere a parte convenuta, le spese
[...] Controparte_7 processuali che liquida in Euro 5.431,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta,
e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
7. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA, parte attrice, Parte_1
a rifondere a parte convenuta, , le spese
[...] Controparte_1 processuali che liquida in Euro 5.431,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta,
e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
8. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA, parte attrice, Parte_1
a rifondere a parte convenuta, le spese
[...] CP_5 processuali che liquida in Euro 5.431,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta,
e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
Così deciso in Massa, in data 23.03.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1507 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2020, promosso da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
DIFENSORE: Avv. RICCARDO RAGUSA
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
DIFENSORE: Avv. LORENZA COLOTTO
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
e contro
(C.F. ) CP_3 C.F._4
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
(C.F. ) CP_4 C.F._5
DIFENSORE: Avv. JACOPO MARIA FERRI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F. ) CP_5 C.F._6
DIFENSORE: Avv. LUCIA FRANCIA
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
AV SC
1 PARTE CONVENUTA
CONTUMACE
e contro
C.F. – P.IVA ) Controparte_6 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. MARIA ANGELA FANETTA, Avv. ROBERTO LAZZINI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
e contro
C.F. ) Controparte_7 P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. GIAN MICHELE UGGE'
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
* * * * * * * * * * * *
Oggetto: testamento olografo;
interpretazione volontà testatore;
art. 588 c.c..
* * * * * * * * * * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 26/11/2024, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, assunta riserva in data 27.11.2024 all'esito di tale udienza, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 06.12.2024 (accettata in data 07.12.2025 dalla Cancelleria) con cui ha assegnato alle parti i termini di 40 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in data 07/12/2024, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica.
In data 12/02/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il
Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
2 Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * *
Ciò posto, il Giudice,
RILEVA QUANTO SEGUE
parte attrice, allegava di essere stata convivente Parte_1 more uxorio del sig. dall'anno 2014 fino al momento del decesso, Persona_1
avvenuto il 25/07/2019. In data 07/10/2019, presso il Notaio con studio in Aulla, Per_2
veniva pubblicato il testamento olografo redatto dal sig. . Nel testamento il de cuius CP_4 aveva lasciato all'attrice la piena proprietà degli immobili ivi analiticamente specificati, oltre l'autovettura, parimenti ivi dettagliatamente individuata. Nel medesimo testamento il de cuius aveva lasciato la proprietà di un immobile sito a Bagnolo in Piano (RE) alla sig.ra
. Il sig. aveva stipulato quattro polizze vita, indicando quale Parte_2 CP_4 beneficiario l'odierna attrice (che dichiara in atto di citazione di averle tutte già incassate).
Il sig. risultava essere altresì titolare di conti correnti bancari, titoli di risparmio e CP_4
fondi di investimento non menzionati nel testamento. La RA , parente in CP_4
linea collaterale (zia paterna) del de cuius, inviava raccomandata agli istituti di credito, affermando la propria qualità di erede e diffidandoli dal rilasciare a terzi informazioni sui rapporti intrattenuti con . Di fronte alla richiesta della sig.ra di Persona_1 Pt_1
rilascio dei cespiti, gli istituti di credito informavano entrambe le parti ( Parte_1
e ) che, stante l'incertezza del testamento, i cespiti (diversi dalle polizze
[...] CP_4
vita sopra citate) non sarebbero stati rilasciati fino alla definizione (stragiudiziale o giudiziale) della controversia.
Parte attrice depositava istanza di mediazione alla quale , Parte_2
considerandosi mera legataria, dichiarava di non voler partecipare, non intendendo
3 avanzare ulteriori pretese. L'incontro aveva esito negativo per l'assenza di una delle parti convocate.
Tutto ciò premesso, citava i parenti sino al 6° grado del de Parte_1
cuius e le banche depositarie dei cespiti mobiliari, sostenendo sostanzialmente la seguente prospettazione giuridica: dal tenore letterale del testamento e dalle circostanze ad esso estrinseche emergerebbe che il sig. avrebbe voluto istituire, attraverso CP_4
l'institutio ex re certa di cui all'art. 588 comma 2 c.c., la RA quale erede Pt_1
universale; conseguentemente, non potrebbe farsi luogo a successione legittima, ai sensi dell'art. 457 comma 2 c.p.c.
concludeva chiedendo letteralmente: Parte_1
«- accertare, riconoscere e dichiarare in capo all'attrice , la Parte_3
qualità di erede universale del defunto e ciò in forza di testamento Persona_1
olografo prodotto in atti e pubblicato in data 7 ottobre 2019;
- dichiarare, di conseguenza, l'attrice esclusiva proprietaria di tutto il patrimonio del de cuius, mobiliare ed immobiliare, con l'eccezione del descritto immobile sito in
Bagnolo In Piano (RE);
- ordinare agli indicati istituti di credito, e Controparte_7 Controparte_6
nonché ad eventuali altri soggetti depositari, di rilasciare all'attrice
[...]
tutti i cespiti, denaro, fondi di investimento, polizze vita e valori mobiliari di qualunque genere, depositati presso i medesimi ed intestati al predetto de cuius;
condannare le controparti, in caso di opposizione alle domande proposte, al pagamento di spese e competenze del presente giudizio nonché di quelle della procedura di mediazione ex D. Lgs. n. 28/2010»
Tali conclusioni sono state identicamente riprodotte e reiterate anche all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni.
Parte convenuta, , si costituiva in giudizio allegando di essere la parente più CP_4 prossima, in linea collaterale di terzo grado, quale sorella del padre del de cuius dunque “zia” del de cuius e pertanto unica erede legittima. Inoltre, allegava e deduceva in fatto quanto sintetizzabile come segue: nel testamento olografo de quo il testatore “disponeva a titolo particolare (dicitura espressamente utilizzata nel predetto verbale di pubblicazione) la suddivisione di tutti i suoi beni immobili e mobili registrati tra le SInore e ”; “Nulla Parte_1 Parte_2 invece veniva disposto in merito a tutte le sostanze mobiliari, compreso il denaro esistente nell'asse ereditario, le quali, essendo la RA il parente più prossimo, in linea CP_4 collaterale di terzo grado, quale zia, sorella del padre del de cuius- erano e sono, da considerarsi alla stessa devolute quale unico erede legittimo del signor , essendosi per tali Persona_1
4 sostanze aperta la successione ex lege”; “con ciò, l'odierna convenuta, formalizzava la sua qualità di erede legittimo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa innanzi al funzionario incaricato del Comune di Pontremoli in data 15/11/2019 (Doc. Numero 2).”; “Successivamente, sempre nella sua qualità, ella provvedeva a richiedere agli istituti bancari Banca BPM e Banca
MPS le attestazioni dei rapporti in essere in capo al defunto, intimando i medesimi istituti affinché le rendessero al più presto e diffidandoli dal fornire a terzi legatari testamentari informazioni non dovute od ancor peggio dall'attivare procedure liquidatorie non in linea con le norme di Legge in materia di successione legittima (lettera del 16.11.2019, doc. n. 3). A seguito di conseguenti corrispondenze, in particolare del (note del 03.12.2019 e del 24.01.2020, docc. nn. 4 e CP_7
5), la RA depositava presso gli istituti il richiesto atto di notorietà redatto innanzi a CP_4
Notaio il giorno 21.12.2019 (doc. n. 6) e tornava ad insistere affinché si procedesse alla liquidazione dei cespiti (doc. n. 7 del 05.02.2020). A questo punto gli istituti di credito interpellati evidenziavano attraverso lettera del 28.02.2020 (doc. n. 8) la necessità a carico delle parti legittimate di provvedere alla produzione dell'attestazione della presentazione della Dichiarazione di Successione, ribadendo comunque che in caso di controversa interpretazione delle disposizioni testamentarie essi avrebbero atteso un accordo stragiudiziale ovvero una pronuncia giudiziale in merito.
Cont Tale posizione veniva confermata dagli atteggiamenti passivi tenuti da ed MPS anche a seguito della consegna, effettuata dalla RA , di Dichiarazione di successione e di CP_4 pagamento della relativa imposta (doc. n. 9) e di ulteriore ed ultimativa diffida (doc. n. 10).
Neppure i successivi contatti tra i legali delle parti ed il tentativo di mediazione sortivano effetti utili
a definire la controversia, tanto che essa sfociava nel presente giudizio”.
Tanto premesso, parte convenuta offriva, ancora in fatto, una ricostruzione sintetizzabile come segue: “Le attribuzioni testamentarie del SI. sono, nelle piene evidenze letterali, Persona_1 logiche e sostanziali, concesse a titolo particolare (legati). La circostanza è stata, come già accennato, così interpretata anche nel verbale di pubblicazione notarile. Per tutto quanto non contemplato nel testamento e, quindi, per tutte le sostanze mobiliari, compreso il denaro esistente nell'asse ereditario, non può che essersi aperta la successione legittima. In effetti, il de cuius non lascia margini di dubbio nella sua disposizione testamentaria, scrivendo di suo pugno che “… tutti
i miei (suoi) beni vengano così suddivisi …” e facendo seguire a tale volontà un preciso e dettagliato elenco dei propri beni immobili e mobili registrati, indicandone precisamente la suddivisione (termine utilizzato anch'esso per circoscrivere l'ambito dei beni specifici che intendeva attribuire) tra i legatari che avrebbero dovuto beneficiarne ( e Parte_1
). Parte_2
Senza equivoci di sorta.
5 Allo stesso modo, con altrettanta precisione egli sceglie di non disporre nulla, attraverso il testamento olografo, in merito ai propri cespiti mobiliari diversi.
Ciò avviene – ed è essenziale sottolinearlo - sia in riferimento alle quattro polizze vita stipulate dal Cont de cuius, sia in riferimento ai depositi bancari attivi presso ed MPS. Con questo esprimendo, anche per tali beni, la propria tacita e chiarissima volontà che le prime siano trasferite nel patrimonio della beneficiaria nominata nelle medesime polizze (la RA ed i Parte_1 secondi siano attribuiti alla propria erede legittima (la RA ). CP_4
Senza equivoci di sorta.
La linearità del comportamento e delle decisioni del SI. è, del resto, confermata CP_4 pienamente da alcune circostanze richiamate anche da controparte.
Il fatto che le quattro polizze vita prevedessero in precedenza quali beneficiari gli eredi legittimi e successivamente siano state oggetto di variazione a vantaggio della RA
dimostra chiaramente e conferma in toto la specifica volontà del de cuius di Parte_1
“limitare” ad esse (oltre che a quanto poi destinato attraverso i legati testamentari) i confini delle attribuzioni conferitele. Allo stesso modo, la limpidezza di queste definite intenzioni viene ulteriormente rafforzata proprio dalla scelta del SI. di sottoscrivere nella prima metà CP_4 del 2019 (pochi mesi dunque prima di venire a mancare) una procura speciale all'attrice per consentire la gestione dei rapporti bancari presso il a beneficio dello stesso . CP_7 CP_4
Egli, infatti, le affida l'esecuzione delle pratiche necessarie per il proprio vivere quotidiano e per
l'operatività dei propri rapporti giuridici in essere, ma non manifesta e non dispone affatto che ella possa considerarsi contitolare o titolare esclusiva di tali risorse. Il SI. avrebbe CP_4 diversamente ben potuto, anche in quella fase, se avesse voluto, trasferire somme/titoli, donarli, oppure persino rendere la RA contitolare di tali rapporti di credito, nelle dovute Parte_1 forme. Non a caso, nulla di tutto questo è avvenuto e nulla in merito a tali cespiti è stato disposto in testamento per precisa volontà del de cuius”.
Tanto premesso in punto di fatto, parte convenuta offriva una prospettazione giuridica sintetizzabile come segue:
“Nel caso che ci occupa ricorre plasticamente la coesistenza tra la successione legittima e quella testamentaria.
Il de cuius infatti non ha disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio ed in particolare, non ha istituito uno o più eredi, ma ha attribuito specifici e determinati legati.
E' presente dunque il presupposto che determina la sussistenza della successione legittima: la mancanza, in questo caso in parte, della delazione testamentaria o meglio l'esistenza di un
6 testamento contenente solo disposizioni a titolo particolare (Cass. Civ. n. 6215/2020, Cass. Civ. n.
5239/2017, Cass. Civ. n. 23393/2017, Cass. Civ. n. 12158/2015, Cass. Civ. n. 24163/2013, Cass.
Civ. n. 2968/1997, Cass. Civ. n. 6190/84, Cass. Civ. n. 543/70, Cass. Civ. n. 398/65).
Con ciò essendo valida la considerazione affermata anche in dottrina e giurisprudenza che, se le quote istitutive, aritmeticamente determinate dal testatore o determinate ex post in base alla valutazione dei beni, non ricostituiscono l'unità, si avrà il normale concorso della successione legittima con la successione testamentaria ex art. 457 c.c., comma 2 (Cass. Civ. n. 17868/2019).
La giurisprudenza, infatti, ha anche declinato i vari indici di riconoscimento dell'intenzione del disponente escludendo, ai fini della sussistenza della istituzione di erede ex re certa, la rilevanza decisiva del dato quantitativo per cui è ben possibile per il de cuius disporre una serie di assegnazioni di beni determinati facenti parte del suo patrimonio che costituiscono dei veri e propri legati (CdA dell'Aquila del 04.08.2020).
La giurisprudenza di merito ha del resto anche avuto modo di puntualizzare come in caso di dubbio, l'attribuzione testamentaria concernente beni determinati va qualificata come
legato, con la conseguenza che il rapporto intercorrente tra il legato e l'institutio ex re certa è di regola-eccezione: quando, cioè, si sia in presenza di un lascito avente oggetto determinato, la regola generale è che si tratti di un legato;
viceversa, l'eccezione è che si tratti di una istituzione di erede (Trib. Savona, n. 758/2019, Trib. Genova, 19.05.2016).
Le disposizioni testamentarie, nel caso in specie, configurano chiaramente, in conclusione - nella congiunta valutazione dell'elemento letterale, di quello logico e dei fatti ad essi connessi - l'effettiva volontà del de cuius di assegnare beni determinati quali legati definiti, singoli ed individuati. Tant'è che egli 'SUDDIVIDE' i legati stessi tra la RA e la RA , così da Pt_1 Parte_2 circoscrivere le proprie volontà verso di loro esclusivamente ai beni espressamente individuati e loro specificamente ed analiticamente attribuiti, anche con ciò escludendo per entrambe qualunque ipotesi di qualificazione di erede a titolo universale”.
Su tali premesse, parte convenuta, chiedeva di “rigettare tutte le domande CP_4 avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi e con le conseguenze
esposte in narrativa.
In ogni caso vinte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad accessori come per
Legge. Con più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare nel rispetto dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c..”.
Parti convenute, e , unici parenti entro il sesto CP_5 Controparte_1
grado costituiti, oltre a , dichiaravano di non opporsi alle domande proposte CP_4
7 dall'attrice e chiedevano di non essere condannati alla rifusione delle spese processuali e delle spese stragiudiziali di mediazione. All'udienza di precisazione delle conclusioni, chiedeva la pronuncia a proprio favore della vittoria di spese processuali. CP_5
Parti convenute, Controparte_6 Controparte_7
si costituivano rilevando il loro ruolo di depositarie dei beni mobili e di non poter in alcun modo interloquire in relazione alle pretese dedotte in giudizio. Di conseguenza, si rimettevano alla decisione del Giudice, chiedendo di accertare e dichiarare il soggetto e/o i soggetti legittimati a riscuotere le somme e gli strumenti finanziari giacenti nei rapporti bancari in essere e di indicare le relative modalità. Il tutto con vittoria di spese di lite.
OSSERVA
Pregiudiziale puntualizzazione in rito.
Prima di esaminare il merito del giudizio, appare opportuno premettere che la presente sentenza, pur avendo ad oggetto una successione mortis causa testamentaria, appartiene con assoluta certezza alla competenza funzionale (non del Collegio ma) del Giudice Monocratico, per le ragioni di fatto e di diritto di seguito specificamente esposte.
In astratto, l'art. 50 bis c.p.c. prevede testualmente quanto segue: “Il tribunale giudica in composizione collegiale: (…) 6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima” (enfasi aggiunta).
La disposizione normativa sopra letteralmente citata ha ricevuto da parte della
Corte Nomofilattica una interpretazione ed una applicazione ben precise.
Secondo l'insegnamento della Cassazione, la domanda, volta a fare accertare che una parte è o meno erede in base al testamento, non costituisce impugnazione dello stesso, implicandone anzi la validità (Cassazione civile sez.
VI, 15/12/2020, n.28671).
Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, risulta con piena evidenza che la presente fattispecie concre ta non è in alcun modo sussumibile sotto la fattispecie astratta prevista dall'art. 50 bis n. 6 c.p.c..
Per nessuna delle domande formulate nel presente processo è appropriata la qualificazione in termini di “impugnazione” di testamento o di “riduzione per lesione di legittima”.
8 Infatti, nessuna delle parti ha posto in discussione l'autenticità o la validità del testamento olografo (doc. 1, parte attrice) né ha in alcun modo dedotto una lesione di legittima, non essendo peraltro emersa dagli atti l'esistenza di alcun soggetto qualificabile in termini di “legittimario” ed essendo anzi pacifico tra le parti che il testatore, al momento dell'apertura della successione, non era legato da vincolo matrimoniale e non aveva figli o ascendenti superstiti.
L'oggetto della controversia è costituito unicamente dall'interpretazione della volontà del testatore, al fine di verificare la portata delle disposizioni di ultima volontà e dunque se le medesime diano luogo ad una successione mortis causa a titolo universale (in forza di una cosiddetta institutio ex re certa) oppure a titolo particolare (legato).
A conferma di ciò, ossia della certezza che alcuna delle parti abbia mai inteso
“impugnare” il testamento de quo oppure agire per “riduzione per lesione di legittima”, valga e basti la citazione letterale di quanto precisato nel verbale di pubblicazione del testamento olografo in questione ove le signore Parte_1
e hanno dichiarato, alla presenza del Notaio e
[...] Parte_2 di due testimoni, quanto segue: “Le comparenti dichiarano di prestare, come prestano, piena adesione ed acquiescenza a detto testamento, rinunciando ad ogni eccezione o riserva” (Doc. 1, parte attrice).
Per questi motivi
la causa non ricade in alcun modo e per alcuna ragione nell'ambito della competenza funzionale del Tribunale in composizione collegiale, di cui all'art. 50 bis n. 6 c.p.c. ratione temporis applicabile, che richiede quali presupposti della competenza collegiale “cause di impugnazione dei testamenti o di riduzione per lesione di legittima” nessuna di tali fattispecie essendo configurabile in concreto nel presente giudizio.
Per contro la pronuncia della presente sentenza rientra pienamente nella competenza funzionale del Giudice Monocratico.
* * *
9 Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Appare opportuno muovere dalla delineazione di un essenziale quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 588 c.c., rubricato “Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare”, ha il seguente tenore testuale:
“1. Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità d i erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
2. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio”.
Le disposizioni normative sopra testualmente riportate sono state interpretate ed applicate nella giurisprudenza di legittimità e di merito come risulta dai seguenti precedenti in termini:
“L'"institutio ex re certa", quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell'art. 457, comma 2, c.c. ogni qual volta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma 2 dell'art. 588 c.c., non ricostituiscono l'unità. Invero il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell'istituito "ex re certa", va inteso nel senso che l'acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti”. [Cass., Sez. 2 -
, Sentenza n. 17868 del 03/07/2019 (Rv. 654464 - 02)];
“In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni. L'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato” (Cassazione civile sez. II - 25/10/2013, n. 24163);
“In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'articolo 588 del Cc,
l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale
10 ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato” (Cassazione civile sez. VI, 14/10/2020,
n.22144, Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, n.6125).
“La interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa, è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'articolo 1362 del Cc, va individuata con riferimento - in primis
- ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale del documento. Ove dal testo dell'atto non emergano con certezza
l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione , il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita. Svolta una tale verifica, il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale solo quando sia evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che i termini siano stati adoperati in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius”
(Cassazione civile sez. II, 09/01/2024, n.797, Cassazione civile sez. II, 11/01/2024,
n.1149).
“Considerato che:
- ai fini della soluzione della controversia relativa alla disposizione in favore dell'attore, contenuta nel testamento 19.9.1993 della defunta F.A.. occorre valutare se si sia in presenza di un legato ovvero di una institutio ex certa re;
- come è noto, in entrambe le ipotesi il testatore fa riferimento a un determinato bene o complesso di beni, tuttavia considerandoli comunque come quota dell'intero asse ereditario nel caso di istituzione ereditaria, mentre come beni determinati e singoli da non considerare quote ideali del
proprio patrimonio, nel caso di legato;
11 - ai fini della distinzione tra i due istituti, deve evidenziarsi che l'interpretazione letterale e la lettura congiunta del primo e del secondo comma dell'art. 588 c.c., impongono di ritenere che il lascito di un bene determinato configuri normalmente un legato. Recita infatti il secondo comma che
"l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio". L'utilizzo dell'espressione "non esclude" e l'affermata esigenza di un ulteriore elemento caratterizzante la fattispecie, rappresentato "dall'intenzione del testatore" evidenzia come in presenza di un lascito di un bene determinato, di regola si dovrà ritenere il ricorrere di un mero legato, mentre solo in chiave eccezionale e derogatoria potrà configurarsi una successione a titolo universale. In definitiva, l'istituzione di erede ex certa re può ritenersi ricorrere unicamente allorquando la dichiarazione testamentaria, nel suo complesso, induca un ragionevole dubbio che, nonostante l'indicazione di cespiti determinati, il testatore abbia voluto chiamare il destinatario di essi ad una successione a titolo universale (sul punto si veda, tra le molte, da ultimo
Cass. n. 24163/13); (…)
- accerta e dichiara che la disposizione in favore dell'attore ontenuta nel testamento Pt_4
Per olografo 19.9.1993 (pubblicato dal notaio l 20.6.1995) di ha natura di legato” CP_8
(Trib. Genova, sentenza del 19.05.2016, n. 1809, stralcio della motivazione integrale).
In sostanza, dal sintetico quadro normativo come interpretato ed applicato dalla più accorta giurisprudenza di legittimità e di merito, emerge quanto segue:
- il “lascito” di un bene determinato configura normalmente un legato;
- anche il “lascito” di più beni determinati configura normalmente un legato, non assumendo di per sé sola alcuna rilevanza giuridica dirimente la quantità
o il numero o il valore economico dei beni costituenti oggetto della disposizione testamentaria;
- per contro, la fattispecie della institutio ex re certa va considerata quale ipotesi avente valenza eccezionale e derogatoria alla regola generale per cui il lascito di uno o più beni determinati configura normalmente un legato;
- la distinzione tra le due fattispecie (lascito di beni determinati che configura un legato e lascito di beni determinati che configura una istituzione di erede cosiddetta ex re certa) risposa essenzialmente sulla interpretazione e sulla ricostruzione di quale possa essere stata la più probabile volontà del testatore secondo il criterio del “più probabile che non” ossia il criterio probabilistico di ragionevolezza del “cinquanta per cento plus unum”, applicabile non solo allo
12 stretto ambito del rapporto di causalità (in cui è stato espressamente e costantemente statuito dalla Corte di Cassazione) ma ad ogni accertamento ed ad ogni valutazione che l'Autorità giudiziaria sia chiamata a compiere in sede civile;
- qualora dall'interpretazione testuale del testamento non emergano incertezze, non sorge il presupposto affinché il giudice possa esercitare, nell'interpretazione del testamento, la facoltà discrezionale di “fare ricorso ad elementi estrinseci, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita” ritenuta opportuna dalla Cassazione nell'ottica di una “piu penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore” in ragione della natura di atto unilaterale recettizio del testamento, posto che, per contro, la volontà del testatore “alla stregua dell'articolo 1362 del Cc, va individuata con riferimento - in primis - ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale del documento”.
L'interpretazione del testamento olografo di . Persona_1
Si riportano qui di seguito le clausole essenziali, giuridicamente più rilevanti, del testamento olografo de quo (Doc. 1, parte attrice):
“Io sottoscritto , (…) con questo testamento olografo, dispongo che Persona_1
tutti i miei beni vengano così suddivisi dopo la mia morte.
E precisamente lascio alla SI.ra (…) la mia casa di Parte_1
Vignola e due stabili ad uso deposito, precisamente distinti al Catasto Fabbricati del
Comune di Pontremoli (…). (segue indicazione analitica di ogni singolo bene con specificazione dei dati catastali di ciascun bene)
Inoltre lascio tutti i terreni qui elencati sempre alla stessa Parte_1
e precisamente: (…)(segue indicazione analitica di ogni singolo bene con specificazione dei dati catastali di ciascun bene)
Desidero lasciare invece la casa di abitazione e il garage siti nel Comune di
Bagnolo In Piano in Provincia di Reggio Emila alla SI.ra (…). Parte_2
Queste sono le mie ultime volontà e desidero che vengano rispettate – Lascio inoltre la vettura Alfa Romeo TA RG (…) alla suddetta ” (è indicato il Pt_1
numero di targa del suddetto autoveicolo).
Come è stato efficacemente evidenziato da parte convenuta , la CP_4
mera interpretazione letterale e sistematica della scheda testamentaria è
13 manifestamente adeguata, nella fattispecie concreta, a far emergere con certezza
“l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione” (per adoperare la terminologia della Cassazione sopra citata) cosicché non appare in alcun modo sussistere il presupposto che renda possibile per il giudice l'esercizio della facoltà discrezionale di esercitare quella sorta di interpretazione per così dire
“extratestuale” che, infatti, è ipotizzata dalla Cassazione solo per il caso in cui l'interpretazione testuale non risulti dirimente per far emergere la volontà del testatore (“Ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione”: Cass. cit.)
Il testamento olografo de quo nulla dispone su tutte le sostanze mobiliari, compreso il denaro, esistenti nell'asse ereditario, mentre dispone esclusivamente sui singoli beni in esso dettagliatamente contemplati.
A ciascuna disposizione testamentaria segue immediatamente nel testamento olografo una precisissima individuazione di ogni singolo bene lasciato a ciascuna delle due signore ( e ). Parte_1 Parte_2
Tali concetti giuridici sono chiaramente espressi da parte convenuta
[...]
con una terminologia e con locuzioni che, per la loro condivisibilità ed CP_4
appropriatezza, giova riportare alla lettera:
“Le disposizioni testamentarie, nel caso in specie, configurano chiaramente, in conclusione - nella congiunta valutazione dell'elemento letterale, di quello logico e dei fatti ad essi connessi - l'effettiva volontà del de cuius di assegnare beni determinati quali legati definiti, singoli ed individuati. Tant'è che egli 'SUDDIVIDE' i legati stessi tra la RA
e la RA , così da circoscrivere le proprie volontà verso di loro Pt_1 Parte_2
esclusivamente ai beni espressamente individuati e loro specificamente ed analiticamente attribuiti, anche con ciò escludendo per entrambe qualunque ipotesi di qualificazione di erede a titolo universale”
In altre parole, l'interpretazione testuale (letterale e sistematica) della scheda testamentaria è già ampiamente sufficiente a chiarire con ragionevole certezza che la volontà del testatore è stata semplicemente quella di lasciare alcuni legati alle signore e , suddividendoli tra le medesime. Parte_1 Parte_2
Non sussiste dunque alcuna incertezza interpretativa tale da poter dare la stura all'interpretazione extratestuale, fermo restando che, come sopra anticipato nella ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, un eventuale “dubbio interpretativo”, qualora ricorresse (ma è bene precisare che qui non ricorre), dovrebbe essere risolto a favore della qualifica zione della disposizione
14 testamentaria in termini di “legato” ossia di “disposizione a titolo particolare mortis causa” che costituisce la regola, anziché in termini di “disposizione a titolo universale o istituzione di erede ex re certa” che al contrario è considerata un'eccezione, dunque da interpretarsi restrittivamente.
Non sussiste dunque alcuna incertezza interpretativa su lla attribuzione alle signore e della mera qualifica giuridica di “legatarie”. Parte_1 Parte_2
L'art. 457 c.c., rubricato “Delazione dell'eredità”, dispone testualmente quanto segue:
“1. L'eredità si devolve per legge o per testamento.
2. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”.
Nella presente fattispecie, la circostanza che il testamento olografo de quo contempli sono alcuni dei beni relitti e contenga eslusicamente disposizioni che, come sopra si ritiene di aver chiarito, meritano tutte qualificazione in termini di legato, evidenzia che, per i beni in ordine ai quali il testatore non ha disposto, ricorre il presupposto costituito dalla “mancanza, in parte, della successione testamentaria”.
Conseguentemente, per tutti i beni di qualsivoglia natura giuridica non contemplati nel testamento non può che ritenersi aperta, a norma dell'art. 457 comma secondo c.c., la successione legittima a favore del più prossimo tra i partenti che nella specie
è pacificamente identificabile nella RA . CP_4
Tali conclusioni risultano conformi al condivisibile principio di diritto espresso nella seguente massima in termini:
“La disposizione testamentaria avente ad oggetto beni determinati può anche costituire una disposizione a titolo universale ai sensi dell'art. 588, comma 2, c.c.
Tale istituzione, tuttavia, attribuisce solo il bene che forma oggetto della disposizione, mentre i beni non assegnati vanno attribuiti esclusivamente agli eredi legittimi. Di talché i beni consapevolmente esclusi dal testatore sono attribuiti al chiamato ex lege” (Cassazione civile sez. VI, 09/04/2021, n.9487).
Tale principio giuridico costituisce ulteriore conferma della manifesta infondatezza della domanda attrice.
Infatti – fermo restando che il testamento de quo contiene esclusivamente legati – dal principio giuridico sopra richiamato deriva che, anche nella fattispecie astratta di un testamento che contenesse una institutio ex re certa (art. 588.2 c.c.) avente ad oggetto (non la totalità ma solo) alcuni dei beni relitti e pertanto una
15 istituzione di erede avente ad oggetto (non l'universalità ma) una mera quota dei beni (calcolabile rapportando il valore dei beni oggetto della disposizione testamentaria al valore totale dell'asse) si aprirebbe comunque la successione legittima sulla quota residua.
Pertanto, essendo pacifico e palese che il testamento in questione ha disposto solo di alcuni beni relitti, la successione legittima si sarebbe comunque aperta, ciò contribuendo ad evidenziare la manifesta infondatezza della domanda giudiziale attrice.
Le domande giudiziali formulate da parte attrice risultano, alla luce di tutti i motivi sopra evidenziati, manifestamente infondate. Pertanto le stesse non possono non essere rigettate.
Giova sottolineare che parte convenuta non si è limitata a CP_4
chiedere il rigetto delle domande attrici ma ha sottolineato anche la necessità di trarre dalla infondatezza delle domande attrici tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano, tra le quali non possono non annoverarsi l'accertamento della natura di legato delle disposizioni testamentarie e l'accertamento della conseguente apertura della successione legittima sui beni diversi da quelli contemplati nel testamento.
Non possono infine trascurarsi le domande delle Banche di indicare il soggetto legittimato in relazione ai valori mobiliari presso le medesime depositati.
Conseguentemente, non appare possibile limitarsi ad una pronuncia di rigetto delle domande attrici ma appare necessario e non difforme dal principio sancito dall'art. 112 c.p.c., pronunciare i capi di accertamento e dichiarativi che ne conseguono.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M.
Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n.
77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del
13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, in relazione ai “giudizi di cognizione davanti al tribunale” scaglione di valore indeterminabile complessità media, nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
16 Con riferimento ai due istituti di credito, occorre considerare che gli stessi, pur essendosi rimessi a giustizia sul merito della lite, hanno chiesto la pronuncia della vittoria di spese processuali a loro favore.
In proposito non appare possibile ignorare che il principio di causalità costituisce criterio regolatore delle spese processuali. Pertanto le spese devono essere poste a carico della parte che vi ha dato causa. Ora è chiaro che, se parte attrice non avesse citato in giudizio le due Banche, non avrebbe dato causa ad alcuna spesa processuale a loro carico.
Conseguentemente, parte attrice non può non essere condannata a rifondere le spese processuali a ciascuna delle due Banche costituite in giudizio.
Nella liquidazione, precisata in dispositivo, fermi restando i criteri di cui sopra (per quanto riguarda la natura del processo, il valore della causa e il numero delle fasi), appare congruo applicare i massimi coefficienti di riduzione in considerazione della semplicità dell'attività processuale svolta dai due istituti di credito.
Con riferimento alle altre parti processuali costituite, si osserva che CP_1
e , ciascuna nella propria comparsa di costituzione e di risposta,
[...] CP_5 nulla hanno opposto all'accoglimento della domanda attrice limitandosi a chiedere di non essere condannate alla rifusione delle spese processuali e di mediazione. nella CP_5
comparsa conclusionale, ha chiesto la vittoria di spese processuali.
In ogni caso la pronuncia sulle spese processuali deve essere adottata d'ufficio.
In proposito non appare possibile ignorare che il principio di causalità costituisce criterio regolatore delle spese processuali.
Pertanto le spese devono essere poste a carico della parte che vi ha dato causa.
Ora è chiaro che, se parte attrice non avesse citato in giudizio anche tali parti, non avrebbe dato causa ad alcuna spesa processuale a loro carico.
Conseguentemente, parte attrice non può non essere condannata a rifondere le spese processuali a ciascuna delle due parti convenute costituite in giudizio sopra indicate.
Nella liquidazione, precisata in dispositivo, fermi restando i criteri di cui sopra (per quanto riguarda la natura del processo, il valore della causa e il numero delle fasi), appare congruo applicare i massimi coefficienti di riduzione in considerazione della semplicità dell'attività processuale svolta dai due istituti di credito.
***
17
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA tutte le domande giudiziali formulate da parte attrice, Parte_1
; conseguentemente,
[...]
2. ACCERTA e, per l'effetto, DICHIARA che le disposizioni in favore di Parte_1
(come quelle in favore di ) contenute nel
[...] Parte_2 testamento olografo redatto e sottoscritto in data 05/07/2019 da Persona_1
(pubblicato in data 07/10/2019 dal Notaio con studio in Aulla, Rep. n. Persona_4
19.435, Racc. n. 10.190) hanno natura di legati; quale ulteriore conseguenza,
3. ACCERTA e, per l'effetto, DICHIARA che in relazione ai beni ed ai diritti di ogni natura esistenti nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione di
, diversi da quelli oggetto del testamento di cui al punto n. 2, si è Persona_1 aperta, a norma dell'art. 457 comma secondo c.c., la successione legittima ossia ex lege a favore di , quale parente più prossimo del de cuius; CP_4
4. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA, parte attrice, Parte_1
a rifondere a parte convenuta, , le spese
[...] CP_4 processuali che liquida in Euro 10.860,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
5. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA, parte attrice, Parte_1
a rifondere a parte convenuta,
[...] Controparte_6 le spese processuali che liquida in Euro 5.431,00, a titolo di
[...] compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
6. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA, parte attrice, Parte_1
a rifondere a parte convenuta, le spese
[...] Controparte_7 processuali che liquida in Euro 5.431,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta,
e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
7. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA, parte attrice, Parte_1
a rifondere a parte convenuta, , le spese
[...] Controparte_1 processuali che liquida in Euro 5.431,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta,
e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
8. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA, parte attrice, Parte_1
a rifondere a parte convenuta, le spese
[...] CP_5 processuali che liquida in Euro 5.431,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta,
e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
Così deciso in Massa, in data 23.03.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
18