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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/05/2025, n. 4216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4216 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 42206/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 28.11.2024
promossa da
(C.F.: , nato a [...] il [...], assistito Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. NUNZIATA LUISA, presso il cui studio, sito in Palma Campania (NA), Via Trieste
n. 131, ha eletto domicilio telematico, giusta procura in atti
-parte attrice-
nei confronti di
(C.F.: , nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
-parte convenuta contumace-
nata a [...] il [...]. Controparte_2
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c. in data 21.12.2024.
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA
RESPONSABILITÀ GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come precisate all'udienza del 02.04.2025):
1. Affidare la figlia minore in via esclusiva al padre, e visto quanto emerso Controparte_2 superesclusivo, disciplinando i tempi di permanenza ed il diritto di visita presso la madre;
pagina 1 di 6
2. Stabilire che gli incontri madre-figlia in modalità protetta o nella modalità che verrà prevista in sede di CTU psicologica, che si richiede già in sede presidenziale prima dell'emissione di qualsivoglia provvedimento relativo ai tempi di permanenza, al fine di valutare personalità e idoneità genitoriale della IG .ra ; Controparte_1
3. Corrispondere un assegno di mantenimento a favore della figlia di € Controparte_2
400,00 e/o nella somma che vorrà corrispondere l'On. Giudice Adito. Tale somma dovrà essere versata al IG. tramite bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese e Parte_1 verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge;
4. Stabilire che la IG.ra dovrà contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le Controparte_1 spese straordinarie della figlia sia mediche, sia di studio, sia di altra natura Controparte_2
(ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro).
5. Condannare la IG.ra al pagamento delle spese competenze ed onorari del Controparte_1 presente procedimento.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla fine del 2008 al 2010;
Dalla loro unione il 05.09.2009 a Milano è nata riconosciuta da entrambi i genitori;
CP_2
Con ricorso depositato avanti questo Tribunale in data 27.11.2024 dopo Parte_1 aver rappresentato che la figlia minore, a partire da settembre 2023, si è trasferita a vivere presso di sè
e che la madre, da quel momento, ha deciso di interrompere ogni rapporto con la figlia disinteressandosi a ogni sua esigenza personale ed economica, ha chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni della minore e al suo mantenimento;
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c.del 02.04.2025 parte attrice è comparsa e il Giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale Controparte_1 notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art. 140
c.p.c.), non si è costituita in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia. ha integrato quanto allegato in ricorso, riferendo e documentando le seguenti Parte_1 circostanze di fatto:
Quando la minore aveva poco più di un anno, la sig.ra ha cacciato di casa il compagno _1
(che è stato costretto, per questioni economiche, ad andare a vivere in caserma) e qualche mese dopo ha portato dai nonni materni, con i quali la minore ha vissuto, senza la CP_2 presenza della madre, fino ai suoi 14 anni;
Il padre ha continuato a frequentare la figlia per circa una o due volte al mese, quando veniva ospitato dai suoi genitori, che abitavano vicino all'abitazione dei nonni materni;
Verso la fine dell'estate 2023 madre e figlia si sono trasferite a Milano;
Da settembre 2023 , dopo aver manifestato espressamente la volontà di andare a vivere con CP_2 il padre, si è trasferita a vivere presso l'abitazione paterna e non ha più né visto né sentito la madre, la quale, rendendosi irreperibile, non ha più condiviso alcun aspetto rilevante della quotidianità della minore né le ha fornito alcun supporto morale o materiale, omettendo di pagina 2 di 6 prestare alcuna collaborazione all'ex compagno per quanto concerne l'espletamento delle incombenze necessarie alla gestione della minore, al contrario serbando condotte ostruzionistiche
(rifiutando, ad esempio, di parlare con i medici e di autorizzare la terapia farmacologica dagli stessi prescritta, nonché subordinando il suo consenso alla terapia psicologica al previo impegno del padre a non chiederle alcuna contribuzione economica).
Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice delegato ha invitato il procuratore di parte attrice alla discussione e il difensore ha rassegnato le conclusioni come sopra integralmente trascritte.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della figlia tenuto conto dell'assenza di urgenza, valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta dall'uomo e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione ed è stata discussa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
***
Ritenuto che:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
Con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, la madre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
La donna, infatti, da quando un anno e mezzo fa, si è trasferita a vivere con il padre, si CP_2
è resa totalmente irreperibile, disinteressandosi a ogni questione attinente alla quotidianità della figlia e non versando alcun contributo economico per il mantenimento della stessa, abdicando quindi di fatto al proprio ruolo genitoriale. La madre, inoltre, incurante delle prescrizioni mediche e delle indicazioni specialistiche in ordine alla necessità di somministrare alla ragazza una terapia farmacologica, ha negato il proprio consenso così tenendo attivamente un percorso contrario alla salute della figlia.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore, resosi irreperibile, abbia precluso l'adozione di decisioni celeri nell'interesse del figlio, pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017; Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della figlia al padre deve essere accolta, in quanto l'uomo, che si è occupato della prole con continuità e responsabilità nella latitanza materna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale.
Le condizioni sopra indicate e, in particolare, la totale irreperibilità materna e il conseguente sostanziale disinteresse materno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita della minore pagina 3 di 6 impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo al padre, come richiesto in ricorso e in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore,
(residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337-quater, 3° comma c.c.
Quanto alla frequentazione tra la figlia e la madre, tenuto conto dell'età di (quasi sedici CP_2 anni) della fragile condizione della ragazzina e dell'assenza di ogni rapporto madre/foglia da un anno e messo irreperibilità materna, deve essere rimesso all'affidatario esclusivo il compito di individuare, se e quando la donna ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con la figlia, tutelando il suo interesse e raccolti comunque i suoi desideri, anche previo confronto con i professionisti che seguono la ragazza.
Con riferimento al mantenimento della prole
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30
Cost. e art. 315-bis ss. c.c.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
Inoltre, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori:
Il padre lavora nell'ambito dell'aereonautica militare e percepisce una retribuzione mensile di circa 1.700/1.800 euro (cfr. 730/2022, che registra un reddito complessivo di € 34.872; 730/2023 che registra un reddito complessivo di € 33.326; 730/2024 che registra un reddito complessivo di €
32.507), vive unitamente alla figlia ed alla nuova compagna;
percepisce altresì il 50% dell'AUU pari a circa 25 euro mensili.
La madre, giovane donna di 39 anni, da quanto riferito dall'ex compagno, svolge l'attività di promoter, modella e hostess in eventi di lusso (cfr. pag. 2 del ricorso) ed è titolare di un negozio a pagina 4 di 6 e di un'autovettura (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 02.04.2025); in ogni caso, tenuto CP_3 conto dell'età della stessa e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, deve ritenersi che goda di piena capacità lavorativa;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie, è il padre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica della minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di una ragazza di 15 anni, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo materno dovuto per il mantenimento della prole in 350,00 euro al mese, importo da versarsi in via anticipata al padre entro il giorno 30 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. La madre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida del Tribunale di Milano.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di novembre 2024 (il ricorso è stato depositato il 27.11.2024), posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio.
L'AUU dovrà essere percepito per intero dal padre, affidatario esclusivo.
Con riferimento alle spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento pendente tra Parte_1
e , letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss.
[...] Controparte_1
c.c., 473-bis e ss. c.p.c., 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, così provvede:
1) nata a Milano il [...], in [...] esclusiva al padre, presso il quale rimarrà Parte_2 collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione sita in Milano, via Bonfadini n.
98, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337-quater, comma 3, c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere della madre di vigilanza;
2) Dispone che la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione venga Parte_3 rimessa all'affidatario esclusivo, ferma la tutela dell'interesse della minore e nel rispetto dei suoi pagina 5 di 6 tempi e della sua volontà, tenuto conto dell'età della stessa, anche previo confronto con i professionisti che seguono la ragazza;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di novembre 2024, nel mantenimento della figlia minore versando al padre, entro il giorno 30 di ogni mese, l'importo mensile di 350,00 euro, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione novembre 2025);
4) Pone a carico della madre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, nelle spese extra assegno relative alla minore, che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Dispone che l'AUU venga percepito interamente dal padre, affidatario esclusivo;
6) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 9 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 28.11.2024
promossa da
(C.F.: , nato a [...] il [...], assistito Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. NUNZIATA LUISA, presso il cui studio, sito in Palma Campania (NA), Via Trieste
n. 131, ha eletto domicilio telematico, giusta procura in atti
-parte attrice-
nei confronti di
(C.F.: , nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
-parte convenuta contumace-
nata a [...] il [...]. Controparte_2
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c. in data 21.12.2024.
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA
RESPONSABILITÀ GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come precisate all'udienza del 02.04.2025):
1. Affidare la figlia minore in via esclusiva al padre, e visto quanto emerso Controparte_2 superesclusivo, disciplinando i tempi di permanenza ed il diritto di visita presso la madre;
pagina 1 di 6
2. Stabilire che gli incontri madre-figlia in modalità protetta o nella modalità che verrà prevista in sede di CTU psicologica, che si richiede già in sede presidenziale prima dell'emissione di qualsivoglia provvedimento relativo ai tempi di permanenza, al fine di valutare personalità e idoneità genitoriale della IG .ra ; Controparte_1
3. Corrispondere un assegno di mantenimento a favore della figlia di € Controparte_2
400,00 e/o nella somma che vorrà corrispondere l'On. Giudice Adito. Tale somma dovrà essere versata al IG. tramite bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese e Parte_1 verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge;
4. Stabilire che la IG.ra dovrà contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le Controparte_1 spese straordinarie della figlia sia mediche, sia di studio, sia di altra natura Controparte_2
(ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro).
5. Condannare la IG.ra al pagamento delle spese competenze ed onorari del Controparte_1 presente procedimento.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla fine del 2008 al 2010;
Dalla loro unione il 05.09.2009 a Milano è nata riconosciuta da entrambi i genitori;
CP_2
Con ricorso depositato avanti questo Tribunale in data 27.11.2024 dopo Parte_1 aver rappresentato che la figlia minore, a partire da settembre 2023, si è trasferita a vivere presso di sè
e che la madre, da quel momento, ha deciso di interrompere ogni rapporto con la figlia disinteressandosi a ogni sua esigenza personale ed economica, ha chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni della minore e al suo mantenimento;
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c.del 02.04.2025 parte attrice è comparsa e il Giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale Controparte_1 notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art. 140
c.p.c.), non si è costituita in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia. ha integrato quanto allegato in ricorso, riferendo e documentando le seguenti Parte_1 circostanze di fatto:
Quando la minore aveva poco più di un anno, la sig.ra ha cacciato di casa il compagno _1
(che è stato costretto, per questioni economiche, ad andare a vivere in caserma) e qualche mese dopo ha portato dai nonni materni, con i quali la minore ha vissuto, senza la CP_2 presenza della madre, fino ai suoi 14 anni;
Il padre ha continuato a frequentare la figlia per circa una o due volte al mese, quando veniva ospitato dai suoi genitori, che abitavano vicino all'abitazione dei nonni materni;
Verso la fine dell'estate 2023 madre e figlia si sono trasferite a Milano;
Da settembre 2023 , dopo aver manifestato espressamente la volontà di andare a vivere con CP_2 il padre, si è trasferita a vivere presso l'abitazione paterna e non ha più né visto né sentito la madre, la quale, rendendosi irreperibile, non ha più condiviso alcun aspetto rilevante della quotidianità della minore né le ha fornito alcun supporto morale o materiale, omettendo di pagina 2 di 6 prestare alcuna collaborazione all'ex compagno per quanto concerne l'espletamento delle incombenze necessarie alla gestione della minore, al contrario serbando condotte ostruzionistiche
(rifiutando, ad esempio, di parlare con i medici e di autorizzare la terapia farmacologica dagli stessi prescritta, nonché subordinando il suo consenso alla terapia psicologica al previo impegno del padre a non chiederle alcuna contribuzione economica).
Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice delegato ha invitato il procuratore di parte attrice alla discussione e il difensore ha rassegnato le conclusioni come sopra integralmente trascritte.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della figlia tenuto conto dell'assenza di urgenza, valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta dall'uomo e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione ed è stata discussa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
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Ritenuto che:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
Con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, la madre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
La donna, infatti, da quando un anno e mezzo fa, si è trasferita a vivere con il padre, si CP_2
è resa totalmente irreperibile, disinteressandosi a ogni questione attinente alla quotidianità della figlia e non versando alcun contributo economico per il mantenimento della stessa, abdicando quindi di fatto al proprio ruolo genitoriale. La madre, inoltre, incurante delle prescrizioni mediche e delle indicazioni specialistiche in ordine alla necessità di somministrare alla ragazza una terapia farmacologica, ha negato il proprio consenso così tenendo attivamente un percorso contrario alla salute della figlia.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore, resosi irreperibile, abbia precluso l'adozione di decisioni celeri nell'interesse del figlio, pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017; Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della figlia al padre deve essere accolta, in quanto l'uomo, che si è occupato della prole con continuità e responsabilità nella latitanza materna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale.
Le condizioni sopra indicate e, in particolare, la totale irreperibilità materna e il conseguente sostanziale disinteresse materno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita della minore pagina 3 di 6 impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo al padre, come richiesto in ricorso e in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore,
(residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337-quater, 3° comma c.c.
Quanto alla frequentazione tra la figlia e la madre, tenuto conto dell'età di (quasi sedici CP_2 anni) della fragile condizione della ragazzina e dell'assenza di ogni rapporto madre/foglia da un anno e messo irreperibilità materna, deve essere rimesso all'affidatario esclusivo il compito di individuare, se e quando la donna ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con la figlia, tutelando il suo interesse e raccolti comunque i suoi desideri, anche previo confronto con i professionisti che seguono la ragazza.
Con riferimento al mantenimento della prole
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30
Cost. e art. 315-bis ss. c.c.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
Inoltre, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori:
Il padre lavora nell'ambito dell'aereonautica militare e percepisce una retribuzione mensile di circa 1.700/1.800 euro (cfr. 730/2022, che registra un reddito complessivo di € 34.872; 730/2023 che registra un reddito complessivo di € 33.326; 730/2024 che registra un reddito complessivo di €
32.507), vive unitamente alla figlia ed alla nuova compagna;
percepisce altresì il 50% dell'AUU pari a circa 25 euro mensili.
La madre, giovane donna di 39 anni, da quanto riferito dall'ex compagno, svolge l'attività di promoter, modella e hostess in eventi di lusso (cfr. pag. 2 del ricorso) ed è titolare di un negozio a pagina 4 di 6 e di un'autovettura (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 02.04.2025); in ogni caso, tenuto CP_3 conto dell'età della stessa e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, deve ritenersi che goda di piena capacità lavorativa;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie, è il padre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica della minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di una ragazza di 15 anni, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo materno dovuto per il mantenimento della prole in 350,00 euro al mese, importo da versarsi in via anticipata al padre entro il giorno 30 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. La madre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida del Tribunale di Milano.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di novembre 2024 (il ricorso è stato depositato il 27.11.2024), posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio.
L'AUU dovrà essere percepito per intero dal padre, affidatario esclusivo.
Con riferimento alle spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento pendente tra Parte_1
e , letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss.
[...] Controparte_1
c.c., 473-bis e ss. c.p.c., 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, così provvede:
1) nata a Milano il [...], in [...] esclusiva al padre, presso il quale rimarrà Parte_2 collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione sita in Milano, via Bonfadini n.
98, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337-quater, comma 3, c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere della madre di vigilanza;
2) Dispone che la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione venga Parte_3 rimessa all'affidatario esclusivo, ferma la tutela dell'interesse della minore e nel rispetto dei suoi pagina 5 di 6 tempi e della sua volontà, tenuto conto dell'età della stessa, anche previo confronto con i professionisti che seguono la ragazza;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di novembre 2024, nel mantenimento della figlia minore versando al padre, entro il giorno 30 di ogni mese, l'importo mensile di 350,00 euro, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione novembre 2025);
4) Pone a carico della madre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, nelle spese extra assegno relative alla minore, che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Dispone che l'AUU venga percepito interamente dal padre, affidatario esclusivo;
6) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 9 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
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