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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/05/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3208/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 3208-2023 promossa da:
– rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Sabato;
Parte_1
contro
e – rappresentati e difesi dall'avv. Michele Elio Franco e Michele Pelillo;
Controparte_1 CP_2
Oggetto: Appalto
Conclusioni: come rassegnate in atti e qui da intendersi richiamate.
LA CAUSA
LE DOMANDE DELL'ATTRICE
La con citazione regolarmente notificata, affermava che con i convenuti Parte_1 CP_1
e , in data 27/02/2022, stipulava un contratto di appalto avente ad oggetto la
[...] CP_2 esecuzione da parte sua di lavori di manutenzione straordinaria nell'unità immobiliare sita in Taranto
pagina 1 di 12 alla via Marche 64, di loro proprietà, in dettaglio come dal preventivo di spesa elaborato dalla C.E.I.T. di in data 16/09/2021 denominato “Preventivo n. 6-09/21”, espressamente richiamato ed Persona_1
allegato al contratto di appalto.
Il costo complessivo dei suddetti lavori era concordato in € 56.840,00 oltre IVA, ma con le agevolazioni fiscali, previste dal DL 34/2020, veniva ridotto sino alla concorrenza della somma di €
28.400,00 oltre IVA;
agevolazioni che venivano previste anche per la fornitura del materiale di rifinitura, giusta preventivo n. 37 del 21/02/2022 rilasciato dalla Società “Dioguardi Commercial
S.r.l.”, per un costo complessivo di € 16.761,27 che veniva così ridotto sino alla concorrenza della somma di € 9.218,70 oltre, Iva.
Anche ai sensi dell'art. 7 del contratto d'appalto, la committente si obbligava a “delegare l'appaltatore
o a rivolgersi ad un C.A.F. o ad un consulente fiscale per l'istruttoria all'Agenzia delle Entrate della cessione del credito fiscale”.
Dalle prime fatture si poteva evincere come il committente aveva optato, in luogo della cessione del credito, precisava l'attrice, per lo sconto in fattura (il committente pagava la somma di € 6.000,00 oltre iva in luogo di € 12.000,00 per la fattura n. 4 e stessa somma con stessa riduzione al 50% per la fattura n. 5); e la difesa istante ne ricordava il meccanismo: con lo sconto in fattura la ditta che realizza i lavori anticipa al committente la spesa detraibile e può successivamente cedere il suo credito a banche
o altri istituti finanziari.
Venivano poi emesse le ulteriori fatture n. 10/2022, 16/2022, 17/2022, e 22/2022 (all. n. 6) per i lavori
(per complessivi € 21.000,00 oltre IVA, in luogo di € di 42.000,00 oltre IVA), nonché la n. 11/2022
(all. n. 7) a saldo dell'originario preventivo di Dioguardi Commercial s.r.l. delle spese per la fornitura dei materiali di rifinitura (€ 3.540,57 somma comprensiva di IVA, in luogo di € 7.081,14), e successivamente le n. 20/2022 e 21/2022 (all. n. 8) per materiali di rifinitura dovuti a seguito dei lavori integrativi per complessivi € 6.050,00, senza sconto in fattura.
Senonché, lamentava l'attrice, soprattutto per non aver la parte committente comunicato in via telematica alla Agenzia delle Entrate la sua rinuncia al bonus fiscale in favore dello sconto in fattura, sospendeva prima i lavori e nel contempo sollecitava a farlo entro i dieci giorni successivi con racc. a/r del 05/09/22, ricevuta in data 28/09/22 (all. n. 9); con la stessa veniva inoltre diffidata a sottoscrivere
l'obbligo al pagamento del corrispettivo dei lavori integrativi. In mancanza sarebbe seguita la risoluzione del contratto.
pagina 2 di 12 Seguiva lettera del 30/09/2022 con la quale la signora affermava di aver conferito, in Controparte_1
data 28/02/2022, delega al Geom. Direttore dei Lavori in oggetto, per intraprendere le Persona_1
attività di cessione del credito, e che non aveva alcuna difficoltà a riconoscere il corrispettivo dovuto per i lavori integrativi.
Non considerava però la committente, argomentava la difesa istante, che la predetta delega concerneva la sola presentazione ed il ritiro di atti presso gli Uffici Tecnici Comunali e/o al Catasto e/o vari altri
Uffici.
Seguiva quindi la manifestazione da parte dell'attrice della volontà di risolvere il contratto con raccomandata a/r dell'11/10/2022.
Ricordava ancora la difesa attrice la regolamentazione del beneficio fiscale in parola: l'opzione della cessione o dello sconto andava esercitata necessariamente tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate e che occorreva trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, un'apposita comunicazione con cui veniva notificata la rinuncia al bonus fiscale in luogo della sua cessione o dello sconto applicato in fattura.
L'attrice, nel chiedere che fosse pronunziata ex art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto di appalto, chiedeva la condanna delle controparti in solido al pagamento delle seguenti somme: complessivi €
56.120,57, cui però andava detratto il valore dei lavori non eseguiti per euro € 15.665,00, per un residuo dovuto di euro 40.455,57, oltre € 11.554,43 a titolo di risarcimento dei danni sofferti, per un totale dovuto di euro 52.000,00.
LA DIFESA CONVENUTA
Le committenti ricordavano in primo luogo il presupposto normativo per ottenere la cessione del credito o lo sconto in fattura: al termine dei lavori, il contribuente deve attendere alle asseverazioni previste dall'art. 119, comma 13, lettere a) e b) (cfr. art. 119, comma 13 bis, primo e secondo capoverso, del D.L. n. 34/2020 – “L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione….”) e, pertanto, di richiedere:
a) il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta (cfr. art. 119, comma 11, D. L. n. 34/2020 – “ Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente (cessionario – n.d.r.) richiede il visto di
pagina 3 di 12 conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo.”); il visto di conformità deve essere rilasciato (cfr. art. 35 del decreto legislativo n. 241/1997) dai soggetti (indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf.
(cfr. art. 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997).
b) l'attestazione della congruità delle spese sostenute, da parte dei tecnici abilitati. L'attestazione deve certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori da eseguire (descritti sui documenti di spesa o, se presenti, nei capitolati); essa deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono e al loro insieme.
Come dire, opinava la difesa convenuta, che in mancanza di ultimazione dei lavori, dovuta a colpa dell'appaltatrice, mai si sarebbe data la fruizione del beneficio fiscale, posto che non ricorrevano neanche i presupposti per poter recedere dal contratto e meno che mai per risolverlo poi unilateralmente, come impropriamente faceva l'appaltatrice con la ricordata missiva.
Non solo ma, osservava la difesa convenuta, l'attrice finiva con il percepire somme superiori al corrispettivo pattuito nel contratto di appalto, pari ad euro 40.657,10 comprensivi di Iva, a fronte di opere eseguite pari appena al 45% dei lavori concordati, come si evince dalle perizie allegate;
inoltre, le committenti erano pure costrette a rivolgersi ad altre maestranze per portare a termine i lavori appaltati e rimasti ineseguiti.
Senza contare che non era affatto vero che la avesse mai invitato le committenti a Parte_1
collaborare per conseguire il bonus edilizio del c.d. sconto in fattura, essendosi essa stessa fatta carico di adoperarsi nell'espletamento delle pratiche amministrative richieste per la fruizione del beneficio fiscale: non a caso, proprio la clausola recata dall'art. 7 del contratto di appalto impone testualmente alle committenti di “…delegare l'appaltatore o a rivolgersi ad un CAF o a un consulente fiscale per
l'istruttoria all'Agenzia delle Entrate…”.
Mai venivano sollecitate le committenti dalla società a porre in essere una siffatta delega;
e che non si dovessero occupare loro di questa pratica si poteva arguire anche dal rilievo che la prima committente era pensionata novantenne e l'altra una dipendente pubblica, quindi del tutto prive delle necessarie nozioni tecnico-giuridiche afferenti i bonus edilizi;
a differenza della appaltatrice.
pagina 4 di 12 D'altro canto, che fosse ben contemplato in contratto l'agevolazione dello sconto in fattura non poteva essere revocato in dubbio: anche i primi bonifici recavano come causale “sconto in fattura” e non certo
“cessione del credito”.
Quantificava poi le opere realizzate nella misura del 45% dei lavori previsti in contratto: il corrispettivo dell'appalto è stato convenuto in complessivi euro 40.657,10, di cui euro 28.400,00, oltre iva, per l'esecuzione delle fasi lavorative e euro 8.561,00 oltre iva, per la fornitura di materiali;
invece le opere eseguite a regola d'arte, suscettibili di essere accettate dai committenti, ascendono a complessivi euro
18.295,70 iva compresa;
pertanto la finiva con il percepire indebitamente euro Parte_1
27.594,88.
Concludevano, quindi, per il rigetto della domanda ed, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, chiedevano che fosse dichiarato risolto il contratto di appalto inter partes del 27 febbraio 2022 per grave inadempimento imputabile alla con la conseguente sua Parte_1
condanna al pagamento in loro favore della complessiva somma di euro 45.097,38, della quale euro
27.594,88 per ripetizione di somme indebitamente percepite ed euro 17.502,50 per risarcimento del danno.
PROCESSO
L'istruttoria s'incentrava sulla Ctu;
così infatti veniva motivata la sua ammissione con ordinanza del
13-12-2023:
La domanda proposta dall'attrice è volta ad ottenere la risoluzione giudiziale per asserito grave inadempimento in cui sarebbero incorse le committenti: eloquente il punto 16 dell'atto di citazione.
A fondamento della domanda veniva addotta, soprattutto, l'omessa cura da parte delle committenti dell'evocata pratica fiscale: rinunzia al bonus fiscale in favore dello sconto in fattura.
Tanto a prescindere dal recesso o risoluzione esercitata in via extragiudiziale dalla parte appaltatrice.
A questa domanda si contrapponeva una domanda riconvenzionale di risoluzione spiegata dalle committenti per colpa della appaltatrice.
Il giudice allora sarà chiamato a valutare a quale delle due parti del contratto debba imputarsi il grave inadempimento, ammesso che la mancata attivazione della pratica fiscale giustificasse il recesso dal contratto anziché fondare una pretesa di pagamento dell'intero prezzo pattuito per l'appalto e le opere extra.
In ogni caso, poiché il contratto aveva parziale esecuzione, occorre anche quantificare il valore delle opere realizzate.
pagina 5 di 12 Come dire che l'ausilio di una CTU piuttosto che le poco probanti prove testimoniali addotte potrebbe riuscire dirimente;
magari in vista di una possibile conciliazione: riconoscimento del valore delle opere realizzate meno il credito da maggior costo sopportato dalle committenti, e comprovato da documenti, per il completamento dei lavori contrattuali non portati a termine.
P.T.M.
Rigetta, allo stato, le prove orali articolate dalle parti.
Ammette CTU e nomina allo scopo l'ing. . Persona_2
Formula i seguenti quesiti:
Accerti lo stato dei luoghi;
Fornisca chiarimenti tecnici utili in tema di pratica fiscale del c.d. sconto in fattura in luogo del godimento del bonus fiscale;
Se con riferimento al caso in esame, alla luce dei documenti prodotti, sia in grado di individuare – sul piano di una valutazione tecnica e non giuridica, e di quel che avviene nella prassi in casi consimili - la ragione del suo mancato ottenimento;
e cosa sarebbe stato necessario fare per ottenerlo;
Quantifichi il valore delle opere previste in contratto realizzate, avendo riguardo al corrispettivo pattuito;
Quantifichi il valore delle opere extracontrattuali realizzate dall'attrice sulla base dei prezzi di mercato locale;
Quantifichi il costo sopportato dalle committenti per completare i lavori programmati e non portati a termine, quale desumibile dai documenti prodotti;
quindi, la differenza tra quanto avrebbero pagato se il contratto avesse avuto completa esecuzione e quanto finivano con il pagare facendo ultimare i lavori da altri.
Rigettata la richiesta di rinnovo di Ctu, veniva fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 12-03-2025 ex art. 189, nella quale il giudice si riservava per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL CORRISPETTIVO STABILITO IN CONTRATTO E LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE
DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE IVI CONTEMPLATA
Come risulta evidente dalla lettera del contratto di appalto l'agevolazione fiscale concordata dalle parti veniva individuata nello sconto in fattura del 50%:
pagina 6 di 12 All'art.4: Sistema del contratto – Prezzi A corpo : Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta,
l'esecuzione dei lavori di cui all'offerta in premessa, con le seguenti quantificazioni economiche: €
28.400,00 oltre iva mediante cessione del credito ex D.L.34/2020 per lavori con agevolazione del 50%;
€ 9.218,70 oltre iva mediante cessione del credito ex D.L. 34/2020 per i materiali (rif. Preventivo
Dioguardi) con agevolazione del 50%.
Per di più il corrispettivo veniva ribadito nel preventivo richiamato dal contratto di appalto;
così sul punto il Ctu:
Al contratto è allegato il citato preventivo di spesa per un prezzo complessivo di € 56.840,00 sbarrato e riscritto al 50% per € 28.420,00 oltre iva con le specifiche note: “Con cessione del credito L. 77/20 del
50%” e “Sconto scaturito salvo buon fine, mediante impegno da parte del beneficiario di avviso diretto all'AdE o di cessione credenziali accesso AdE con Spid”.
Nello stesso contratto era inoltre previsto come attivarsi per il conseguimento dell'agevolazione fiscale: all'art.7.3: Oneri e obblighi a carico del Committente: Il Committente si obbliga a delegare
l'Appaltatore o a rivolgersi al CAF o a ad un consulente fiscale per l'istruttoria presso l'A d E della cessione del credito fiscale.
E' presente anche un documento per lavori integrativi;
così sul punto il Ctu:
Segue in data 29.08.2022 un Contratto d'appalto per lavori integrativi, con elenco puntuale e relativi prezzi di lavorazioni aggiuntive resesi necessarie in corso d'opera, eseguite dall'Appaltatore e/o richieste dalle Committenti. Tale documento, non firmato dalle parti, ma che sarà formalmente riconosciuto dalle Committenti in una raccomandata del 20.09.2022, fa riferimento alla cessione di credito del 50% e contiene una nota che ribadisce “la sensibilizzazione delle Committenti a ricorrere al CAF o a Consulente fiscale per la cessione ai sensi del D.L. Antifrodi N° 157/2021”.
Da quel che però emerge dal contratto e dalla sua esecuzione parziale, l'agevolazione fiscale vincolante era quella dello sconto in fattura e non della cessione del credito del 50% in favore delle committenti.
Nel primo caso il beneficiario dell'agevolazione e creditore nei confronti del Fisco è appunto l'impresa o la ditta fornitrice dei materiali;
nel secondo è invece la committente.
Gli adempimenti per ottenere il beneficio fiscale nel primo caso sono giocoforza a cura della impresa o venditrice;
nel secondo della committente o acquirente dei materiali.
E questo è un dato di partenza non sconfessabile che permetterà di individuare meglio se e quale dei due reciprochi inadempimenti qui denunziati sia da considerare colposo e foriero della risoluzione.
pagina 7 di 12 L'IMPROVVISO “RECESSO” ESERCITATO DALL'APPALTATRICE – LA COLPEVOLE UNILATERALE
DECISIONE DI ABBANDONARE IL CANTIERE – IL RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE EX ART.
1453 C.C.
L'appalto aveva iniziale regolare esecuzione: tanto le fatture quanto i bonifici presupponevano pacificamente lo sconto in fattura come contemplato dalla lettera del contratto di appalto.
E' chiaro poi che lo sconto in fattura implica più che la cessione la titolarità del credito fiscale in favore della appaltatrice, che quindi lo gestisce da sé; altra cosa è il caso in cui l'agevolazione fiscale si identifichi nella cessione del credito appannaggio della committente. Nel primo caso il vantaggio per quest'ultimo è immediato e si traduce nel pagamento del 50% del corrispettivo;
mentre l'altro 50% è appannaggio come credito fiscale da parte della impresa che svolge i servizio o vende i beni;
nel secondo caso il pagamento del corrispettivo è interessato corrisposto, fatta salva la cessione del credito o la detrazione fiscale nei dieci anni da parte della parte committente.
Non solo prima della stipula del contratto di appalto ma anche nella sua esecuzione parziale il comportamento delle parti presupponeva giocoforza lo sconto in fattura: eloquente l'indicazione dello sconto in fattura e la causale dei corrispondenti bonifici.
In data 05.09.2022 però comunicava con la ricordata raccomandata la volontà di Parte_1 sospendere i lavori a causa della lamentata mancanza degli adempimenti per l'attivazione del bonus fiscale alla base del contratto.
In data 30.09.2022 la sig.ra riscontra la suddetta raccomandata di Controparte_1 Parte_1 assicurando il “non disconoscimento” delle lavorazioni integrative richieste e ribadendo di aver già conferito in data 28.02.2022 delega al geom. delega, sebbene il suo oggetto faccia Persona_1
riferimento alla sola redazione e trasmissione della pratica edilizia.
Al di là della questione se il geometra fosse stato delegato o meno per la cura della Persona_1
pratica fiscale, certo è che il recesso dal contratto di appalto esercitato con la missiva del 5-09-2022 sorprende davvero, come sottolineato dalle committenti nella prima missiva di risposta, posto che nessun sollecito alle committenti su di un qualche necessario adempimento fiscale lo precedeva e né veniva contestato che nel frattempo si era prodotta una scadenza irrimediabile;
né invero è stata acclarata che si fosse verificata allora. Ammesso e non concesso, poi, che un qualche adempimento ulteriore in capo alle committenti – o acquirenti delle merci - sia configurabile in caso di sconto in fattura;
nel qual caso infatti, come sopra si chiariva, occorre che le committenti paghino con bonifico pagina 8 di 12 dedicato l'importo in fattura e basta. E fatte salvi gli adempimenti successivi cui può provvedere la beneficiaria del vantaggio fiscale.
Per di più se si legge nella sua interezza la lettera di recesso ci si accorge che oltre a contestare alla committente di non aver attivato la pratica dell'agevolazione fiscale, a detta della stessa appaltatrice era emerso anche il seguente inconveniente: “ …sia perché attualmente la monetizzazione dei crediti sono in completo stallo, creando pertanto le condizioni di assoggettamento da parte della stessa committenza del riconoscimento diretto delle restanti somme di danaro dovute…e purtroppo a noi mancanti, arrecandoci così forti disagi e criticità economiche”.
Come dire che l'appaltatrice non volendo più confidare nella riuscita della pratica dello sconto in fattura, voleva ottenere il compenso dovuto nella sua interezza subito e non più attendere che il 50% del compenso le fosse liquidato nei tempi burocratici più lunghi o portato in compensazione.
Se poi si considera che una delle committenti è pensionata novantenne e l'altra dipendente pubblica, e invece dall'altra parte del rapporto abbiano una impresa che ogni giorno ha a che fare con queste pratiche di agevolazioni fiscali, si giustifica e comprende il sincero stupore che il drastico ripensamento dell'appaltatrice può aver ingenerato in loro. Peraltro, anche il direttore dei lavori – quello della delega edilizia, oltre che direttore dei lavori – faceva parte della stessa famiglia della impresa appaltatrice: era il padre del legale rappresentante della società attrice.
Può allora ritenersi davvero, che data anche la eloquente cronologia degli eventi quale sopra descritta, le due committenti, al di là del contenuto testuale della delega in termini di sola pratica edilizia, dovessero fare, a giusta ragione, affidamento sulla cura della pratica fiscale da parte della parte non solo qualificata ma anche obbligata per contratto allo sconto in fattura, oltre che titolare del credito fiscale.
E poi comunque male faceva l'appaltatrice ad optare per una improvvisa diffida ad adempiere, anziché seguire la strada che la lettera del contratto le imponeva: avrebbe dovuto rinegoziarlo proponendo il mutamento dell'agevolazione fiscale: da sconto in fattura a cessione del credito;
significativo circa il comportamento non corretto tenuto dall'appaltatrice la circostanza che fosse stato dato un termine capestro, posto che era anche inferiore a quello di quindici giorni previsto per la diffida ad adempiere dall'art. 1454 c.c. Di qui la scelta della difesa attrice di non avvalersene in giudizio chiedendo la dichiarazione di avvenuta risoluzione di diritto del contratto, ma optando per la pronunzia costitutiva della risoluzione ex art. 1453 c.c..
L'inadempimento colpevole della committente non risulta quindi provato.
pagina 9 di 12 L'INADEMPIMENTO DELLA APPALTATRICE E L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE IN
RICONVENZIONALE
Se allora nessun rimprovero può essere mosso alla committente, posto che l'appaltatrice non poteva unilateralmente modificare a suo vantaggio la lettera del contratto, ossia passare dallo sconto in fattura alla cessione del credito del 50% del corrispettivo pagato in favore della parte committente, deve seguire anche l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione spiegata dalle convenute.
Non si comprende poi perché dato l'indubbio vantaggio che lo sconto in fattura del 50% rappresentava per le committenti, queste ultime non si sarebbero dovuto prendere la briga di nominare un commercialista o apporre una qualche firma per far andare avanti la pratica dell'agevolazione fiscale.
Si consideri poi che, che anche alla stregua di quanto affermato dal Ctu, c'era ancora tempo per non perdere il beneficio fiscale: Nel caso in esame il contribuente, avente diritto al beneficio fiscale, avrebbe dovuto comunicare all'Agenzia delle Entrate la scelta dell'opzione di sconto in fattura/detrazione entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, che danno diritto alla detrazione (termine che comunque per il 2022 è slittato al 29/04/2023, avendo anche la possibilità di avvalersi della remissione in bonis, possibilità ora inibita, inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia il 30/11/2023.
L'appaltatrice, quindi, risultava gravemente inadempiente per aver abbandonato il cantiere per un motivo pretestuoso o comunque non giustificato;
quindi va accolta la domanda di risoluzione spiegata dalle convenute.
LA QUANTIFICAZIONE DEI RECIPROCI CREDITI
Il Ctu determinava la quota dei lavori eseguiti nella misura del 65% dell'importo contrattuale, a differenza di quanto valutato nella perizia redatta per (73%) o di quanto dichiarato, Parte_1
senza specifici conteggi, in quella redatta per le Committenti ( 45%): euro 36.845,00; quindi lavori non eseguiti e/o non completati pari al 35% dell'importo contrattuale, ossia euro 19.955,00.
L'importo dei lavori extra accertati pari ad euro 11.400,00
Importo dei lavori eseguiti con altra ditta a completamento o correzione di quelli oggetto del contratto dedotto in giudizio: euro 16.428,28.
Il definitiva il Ctu così concludeva:
In regime di bonus fiscale ( sconto in fattura) validato, le Committenti avrebbero speso, per la completa e regolare esecuzione di opere da contratto, opere integrative, materiali con e senza sconto, la somma di € ( 28.400,00 + 5.700,00 + 9.218,70 + 5.500,00) = € 48.818,70 oltre le rispettive I.V.A.
pagina 10 di 12 Di fatto, per i lavori da contratto e il completamento e correzione effettuati da terzi, le Committenti hanno speso la complessiva somma di € ( 41.718,70 + 16.428,28) = € 58.146,98 oltre le rispettive
I.V.A.
In assenza di bonus fiscale ( sconto in fattura), non attivato nel caso che interessa, le Committenti avrebbero speso, per la completa e corretta esecuzione di opere da contratto, opere integrative e materiali, la somma di € ( 56.800,00 + 11.400,00 + 18.437,40 + 5.500,00) = € 92.137,40 oltre le rispettive I.V.A. con facoltà di ricorrere alla detrazione fiscale del 50% in dieci rate annuali.
Pertanto la differenza tra il completo soddisfacimento delle opere contrattuali ed extra contrattuali, compresi i materiali concordati e l'esecuzione parziale con completamento da parte di altra Ditta incaricata dalle Committenti stesse, sarebbe stata: € 58.146,98 - € 48.818,70 = € 9.328,28 oltre I.V.A. spesi in più dalle Committenti.
Considerato però che il rapporto contrattuale non si è, se non contabilmente, svolto con le modalità dello sconto in fattura validato dall'A d E., la situazione contabile (a meno dell'accertamento delle responsabilità, in caso di soddisfacimento integrale dei contratti in essere), presumerebbe la detrazione della quota parte dei costi finanziari per “anticipazione somme per sconto in fattura” ( v.
Tab. a pag.16), previsti dall'Appaltatore e pari a € 1.988,00 non più applicabili sul resto dei lavori a farsi in regime di semplice detrazione, sarebbe la seguente: € 92.137,40 - € 48.818,70 - € 1.988,00 = € 41.330,70 oltre I.V.A. incassati in meno dall'Appaltatore.
Si precisa che la restante quota parte di € 3.692,00 attribuita ai lavori eseguiti, è da intendersi giustificata dall'avvenuto pagamento con la modalità “sconto in fattura”.
Da quanto sopra esaminato e considerato, per quanto anche notiziato dalle parti negli incontri e nelle rispettive documentazioni, si deduce che l'appalto è stato caratterizzato da: un decorso non lineare, con incertezza nei reciproci comportamenti e nelle decisioni, spesso controverse,
_ inconsapevoli incomprensioni relative alle modalità di accesso al bonus fiscale, di cui viene contestata la dubbia determinazione iniziale, ma comunque accettata e indubbiamente alla base della reciproca evidente convenienza economica, tacita accettazione, non contestata, di un D.LL.
(controllore) in presunto conflitto di interesse con l'Appaltatore ( controllato), anomala unilaterale sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore, subordinata all'approvazione del bonus fiscale, anomala ripresa degli stessi lavori con altra Ditta incaricata dalle Committenti.
Fin qui la Ctu.
pagina 11 di 12 Dovendosi ritenere responsabile l'attrice della mancata esecuzione del contratto di appalto e fornitura di materiali, che prevendeva lo sconto in fattura del 50%, le convenute hanno anche il diritto ad ottenere il risarcimento del danno, che così veniva quantificato dal Ctu: Pertanto la differenza tra il completo soddisfacimento delle opere contrattuali ed extra contrattuali, compresi i materiali concordati e l'esecuzione parziale con completamento da parte di altra Ditta incaricata dalle
Committenti stesse, sarebbe stata: € 58.146,98 - € 48.818,70 = € 9.328,28 oltre I.V.A. spesi in più dalle Committenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della attrice e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sulle domande proposte dalla con citazione regolarmente notificata, Parte_1
nei confronti delle signore e , nonché sulle riconvenzionali spiegate da Controparte_1 CP_2
queste ultime nei confronti della prima, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
Rigetta le domande proposte dall'attrice ed in accoglimento delle riconvenzionali spiegate dalle convenute, pronunzia la risoluzione del contratto di appalto dedotto in giudizio per inadempimento della condanna quest'ultima al pagamento in favore delle convenute, in solido, Parte_1
della somma di euro € 9.328,28 oltre I.V.A., oltre interessi legali dal 21-09-2023;
Condanna l'attrice al pagamento delle spese di giudizio sopportate dalle convenute, che si liquidano, in loro favore in solido, in euro 5.100,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, oltre il contributo unificato e marca;
costo della Ctu a carico della sola attrice.
TARANTO, 13-05-2025
Il Giudice – dott. Claudio Casarano
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 3208-2023 promossa da:
– rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Sabato;
Parte_1
contro
e – rappresentati e difesi dall'avv. Michele Elio Franco e Michele Pelillo;
Controparte_1 CP_2
Oggetto: Appalto
Conclusioni: come rassegnate in atti e qui da intendersi richiamate.
LA CAUSA
LE DOMANDE DELL'ATTRICE
La con citazione regolarmente notificata, affermava che con i convenuti Parte_1 CP_1
e , in data 27/02/2022, stipulava un contratto di appalto avente ad oggetto la
[...] CP_2 esecuzione da parte sua di lavori di manutenzione straordinaria nell'unità immobiliare sita in Taranto
pagina 1 di 12 alla via Marche 64, di loro proprietà, in dettaglio come dal preventivo di spesa elaborato dalla C.E.I.T. di in data 16/09/2021 denominato “Preventivo n. 6-09/21”, espressamente richiamato ed Persona_1
allegato al contratto di appalto.
Il costo complessivo dei suddetti lavori era concordato in € 56.840,00 oltre IVA, ma con le agevolazioni fiscali, previste dal DL 34/2020, veniva ridotto sino alla concorrenza della somma di €
28.400,00 oltre IVA;
agevolazioni che venivano previste anche per la fornitura del materiale di rifinitura, giusta preventivo n. 37 del 21/02/2022 rilasciato dalla Società “Dioguardi Commercial
S.r.l.”, per un costo complessivo di € 16.761,27 che veniva così ridotto sino alla concorrenza della somma di € 9.218,70 oltre, Iva.
Anche ai sensi dell'art. 7 del contratto d'appalto, la committente si obbligava a “delegare l'appaltatore
o a rivolgersi ad un C.A.F. o ad un consulente fiscale per l'istruttoria all'Agenzia delle Entrate della cessione del credito fiscale”.
Dalle prime fatture si poteva evincere come il committente aveva optato, in luogo della cessione del credito, precisava l'attrice, per lo sconto in fattura (il committente pagava la somma di € 6.000,00 oltre iva in luogo di € 12.000,00 per la fattura n. 4 e stessa somma con stessa riduzione al 50% per la fattura n. 5); e la difesa istante ne ricordava il meccanismo: con lo sconto in fattura la ditta che realizza i lavori anticipa al committente la spesa detraibile e può successivamente cedere il suo credito a banche
o altri istituti finanziari.
Venivano poi emesse le ulteriori fatture n. 10/2022, 16/2022, 17/2022, e 22/2022 (all. n. 6) per i lavori
(per complessivi € 21.000,00 oltre IVA, in luogo di € di 42.000,00 oltre IVA), nonché la n. 11/2022
(all. n. 7) a saldo dell'originario preventivo di Dioguardi Commercial s.r.l. delle spese per la fornitura dei materiali di rifinitura (€ 3.540,57 somma comprensiva di IVA, in luogo di € 7.081,14), e successivamente le n. 20/2022 e 21/2022 (all. n. 8) per materiali di rifinitura dovuti a seguito dei lavori integrativi per complessivi € 6.050,00, senza sconto in fattura.
Senonché, lamentava l'attrice, soprattutto per non aver la parte committente comunicato in via telematica alla Agenzia delle Entrate la sua rinuncia al bonus fiscale in favore dello sconto in fattura, sospendeva prima i lavori e nel contempo sollecitava a farlo entro i dieci giorni successivi con racc. a/r del 05/09/22, ricevuta in data 28/09/22 (all. n. 9); con la stessa veniva inoltre diffidata a sottoscrivere
l'obbligo al pagamento del corrispettivo dei lavori integrativi. In mancanza sarebbe seguita la risoluzione del contratto.
pagina 2 di 12 Seguiva lettera del 30/09/2022 con la quale la signora affermava di aver conferito, in Controparte_1
data 28/02/2022, delega al Geom. Direttore dei Lavori in oggetto, per intraprendere le Persona_1
attività di cessione del credito, e che non aveva alcuna difficoltà a riconoscere il corrispettivo dovuto per i lavori integrativi.
Non considerava però la committente, argomentava la difesa istante, che la predetta delega concerneva la sola presentazione ed il ritiro di atti presso gli Uffici Tecnici Comunali e/o al Catasto e/o vari altri
Uffici.
Seguiva quindi la manifestazione da parte dell'attrice della volontà di risolvere il contratto con raccomandata a/r dell'11/10/2022.
Ricordava ancora la difesa attrice la regolamentazione del beneficio fiscale in parola: l'opzione della cessione o dello sconto andava esercitata necessariamente tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate e che occorreva trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, un'apposita comunicazione con cui veniva notificata la rinuncia al bonus fiscale in luogo della sua cessione o dello sconto applicato in fattura.
L'attrice, nel chiedere che fosse pronunziata ex art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto di appalto, chiedeva la condanna delle controparti in solido al pagamento delle seguenti somme: complessivi €
56.120,57, cui però andava detratto il valore dei lavori non eseguiti per euro € 15.665,00, per un residuo dovuto di euro 40.455,57, oltre € 11.554,43 a titolo di risarcimento dei danni sofferti, per un totale dovuto di euro 52.000,00.
LA DIFESA CONVENUTA
Le committenti ricordavano in primo luogo il presupposto normativo per ottenere la cessione del credito o lo sconto in fattura: al termine dei lavori, il contribuente deve attendere alle asseverazioni previste dall'art. 119, comma 13, lettere a) e b) (cfr. art. 119, comma 13 bis, primo e secondo capoverso, del D.L. n. 34/2020 – “L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione….”) e, pertanto, di richiedere:
a) il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta (cfr. art. 119, comma 11, D. L. n. 34/2020 – “ Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente (cessionario – n.d.r.) richiede il visto di
pagina 3 di 12 conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo.”); il visto di conformità deve essere rilasciato (cfr. art. 35 del decreto legislativo n. 241/1997) dai soggetti (indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf.
(cfr. art. 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997).
b) l'attestazione della congruità delle spese sostenute, da parte dei tecnici abilitati. L'attestazione deve certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori da eseguire (descritti sui documenti di spesa o, se presenti, nei capitolati); essa deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono e al loro insieme.
Come dire, opinava la difesa convenuta, che in mancanza di ultimazione dei lavori, dovuta a colpa dell'appaltatrice, mai si sarebbe data la fruizione del beneficio fiscale, posto che non ricorrevano neanche i presupposti per poter recedere dal contratto e meno che mai per risolverlo poi unilateralmente, come impropriamente faceva l'appaltatrice con la ricordata missiva.
Non solo ma, osservava la difesa convenuta, l'attrice finiva con il percepire somme superiori al corrispettivo pattuito nel contratto di appalto, pari ad euro 40.657,10 comprensivi di Iva, a fronte di opere eseguite pari appena al 45% dei lavori concordati, come si evince dalle perizie allegate;
inoltre, le committenti erano pure costrette a rivolgersi ad altre maestranze per portare a termine i lavori appaltati e rimasti ineseguiti.
Senza contare che non era affatto vero che la avesse mai invitato le committenti a Parte_1
collaborare per conseguire il bonus edilizio del c.d. sconto in fattura, essendosi essa stessa fatta carico di adoperarsi nell'espletamento delle pratiche amministrative richieste per la fruizione del beneficio fiscale: non a caso, proprio la clausola recata dall'art. 7 del contratto di appalto impone testualmente alle committenti di “…delegare l'appaltatore o a rivolgersi ad un CAF o a un consulente fiscale per
l'istruttoria all'Agenzia delle Entrate…”.
Mai venivano sollecitate le committenti dalla società a porre in essere una siffatta delega;
e che non si dovessero occupare loro di questa pratica si poteva arguire anche dal rilievo che la prima committente era pensionata novantenne e l'altra una dipendente pubblica, quindi del tutto prive delle necessarie nozioni tecnico-giuridiche afferenti i bonus edilizi;
a differenza della appaltatrice.
pagina 4 di 12 D'altro canto, che fosse ben contemplato in contratto l'agevolazione dello sconto in fattura non poteva essere revocato in dubbio: anche i primi bonifici recavano come causale “sconto in fattura” e non certo
“cessione del credito”.
Quantificava poi le opere realizzate nella misura del 45% dei lavori previsti in contratto: il corrispettivo dell'appalto è stato convenuto in complessivi euro 40.657,10, di cui euro 28.400,00, oltre iva, per l'esecuzione delle fasi lavorative e euro 8.561,00 oltre iva, per la fornitura di materiali;
invece le opere eseguite a regola d'arte, suscettibili di essere accettate dai committenti, ascendono a complessivi euro
18.295,70 iva compresa;
pertanto la finiva con il percepire indebitamente euro Parte_1
27.594,88.
Concludevano, quindi, per il rigetto della domanda ed, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, chiedevano che fosse dichiarato risolto il contratto di appalto inter partes del 27 febbraio 2022 per grave inadempimento imputabile alla con la conseguente sua Parte_1
condanna al pagamento in loro favore della complessiva somma di euro 45.097,38, della quale euro
27.594,88 per ripetizione di somme indebitamente percepite ed euro 17.502,50 per risarcimento del danno.
PROCESSO
L'istruttoria s'incentrava sulla Ctu;
così infatti veniva motivata la sua ammissione con ordinanza del
13-12-2023:
La domanda proposta dall'attrice è volta ad ottenere la risoluzione giudiziale per asserito grave inadempimento in cui sarebbero incorse le committenti: eloquente il punto 16 dell'atto di citazione.
A fondamento della domanda veniva addotta, soprattutto, l'omessa cura da parte delle committenti dell'evocata pratica fiscale: rinunzia al bonus fiscale in favore dello sconto in fattura.
Tanto a prescindere dal recesso o risoluzione esercitata in via extragiudiziale dalla parte appaltatrice.
A questa domanda si contrapponeva una domanda riconvenzionale di risoluzione spiegata dalle committenti per colpa della appaltatrice.
Il giudice allora sarà chiamato a valutare a quale delle due parti del contratto debba imputarsi il grave inadempimento, ammesso che la mancata attivazione della pratica fiscale giustificasse il recesso dal contratto anziché fondare una pretesa di pagamento dell'intero prezzo pattuito per l'appalto e le opere extra.
In ogni caso, poiché il contratto aveva parziale esecuzione, occorre anche quantificare il valore delle opere realizzate.
pagina 5 di 12 Come dire che l'ausilio di una CTU piuttosto che le poco probanti prove testimoniali addotte potrebbe riuscire dirimente;
magari in vista di una possibile conciliazione: riconoscimento del valore delle opere realizzate meno il credito da maggior costo sopportato dalle committenti, e comprovato da documenti, per il completamento dei lavori contrattuali non portati a termine.
P.T.M.
Rigetta, allo stato, le prove orali articolate dalle parti.
Ammette CTU e nomina allo scopo l'ing. . Persona_2
Formula i seguenti quesiti:
Accerti lo stato dei luoghi;
Fornisca chiarimenti tecnici utili in tema di pratica fiscale del c.d. sconto in fattura in luogo del godimento del bonus fiscale;
Se con riferimento al caso in esame, alla luce dei documenti prodotti, sia in grado di individuare – sul piano di una valutazione tecnica e non giuridica, e di quel che avviene nella prassi in casi consimili - la ragione del suo mancato ottenimento;
e cosa sarebbe stato necessario fare per ottenerlo;
Quantifichi il valore delle opere previste in contratto realizzate, avendo riguardo al corrispettivo pattuito;
Quantifichi il valore delle opere extracontrattuali realizzate dall'attrice sulla base dei prezzi di mercato locale;
Quantifichi il costo sopportato dalle committenti per completare i lavori programmati e non portati a termine, quale desumibile dai documenti prodotti;
quindi, la differenza tra quanto avrebbero pagato se il contratto avesse avuto completa esecuzione e quanto finivano con il pagare facendo ultimare i lavori da altri.
Rigettata la richiesta di rinnovo di Ctu, veniva fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 12-03-2025 ex art. 189, nella quale il giudice si riservava per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL CORRISPETTIVO STABILITO IN CONTRATTO E LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE
DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE IVI CONTEMPLATA
Come risulta evidente dalla lettera del contratto di appalto l'agevolazione fiscale concordata dalle parti veniva individuata nello sconto in fattura del 50%:
pagina 6 di 12 All'art.4: Sistema del contratto – Prezzi A corpo : Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta,
l'esecuzione dei lavori di cui all'offerta in premessa, con le seguenti quantificazioni economiche: €
28.400,00 oltre iva mediante cessione del credito ex D.L.34/2020 per lavori con agevolazione del 50%;
€ 9.218,70 oltre iva mediante cessione del credito ex D.L. 34/2020 per i materiali (rif. Preventivo
Dioguardi) con agevolazione del 50%.
Per di più il corrispettivo veniva ribadito nel preventivo richiamato dal contratto di appalto;
così sul punto il Ctu:
Al contratto è allegato il citato preventivo di spesa per un prezzo complessivo di € 56.840,00 sbarrato e riscritto al 50% per € 28.420,00 oltre iva con le specifiche note: “Con cessione del credito L. 77/20 del
50%” e “Sconto scaturito salvo buon fine, mediante impegno da parte del beneficiario di avviso diretto all'AdE o di cessione credenziali accesso AdE con Spid”.
Nello stesso contratto era inoltre previsto come attivarsi per il conseguimento dell'agevolazione fiscale: all'art.7.3: Oneri e obblighi a carico del Committente: Il Committente si obbliga a delegare
l'Appaltatore o a rivolgersi al CAF o a ad un consulente fiscale per l'istruttoria presso l'A d E della cessione del credito fiscale.
E' presente anche un documento per lavori integrativi;
così sul punto il Ctu:
Segue in data 29.08.2022 un Contratto d'appalto per lavori integrativi, con elenco puntuale e relativi prezzi di lavorazioni aggiuntive resesi necessarie in corso d'opera, eseguite dall'Appaltatore e/o richieste dalle Committenti. Tale documento, non firmato dalle parti, ma che sarà formalmente riconosciuto dalle Committenti in una raccomandata del 20.09.2022, fa riferimento alla cessione di credito del 50% e contiene una nota che ribadisce “la sensibilizzazione delle Committenti a ricorrere al CAF o a Consulente fiscale per la cessione ai sensi del D.L. Antifrodi N° 157/2021”.
Da quel che però emerge dal contratto e dalla sua esecuzione parziale, l'agevolazione fiscale vincolante era quella dello sconto in fattura e non della cessione del credito del 50% in favore delle committenti.
Nel primo caso il beneficiario dell'agevolazione e creditore nei confronti del Fisco è appunto l'impresa o la ditta fornitrice dei materiali;
nel secondo è invece la committente.
Gli adempimenti per ottenere il beneficio fiscale nel primo caso sono giocoforza a cura della impresa o venditrice;
nel secondo della committente o acquirente dei materiali.
E questo è un dato di partenza non sconfessabile che permetterà di individuare meglio se e quale dei due reciprochi inadempimenti qui denunziati sia da considerare colposo e foriero della risoluzione.
pagina 7 di 12 L'IMPROVVISO “RECESSO” ESERCITATO DALL'APPALTATRICE – LA COLPEVOLE UNILATERALE
DECISIONE DI ABBANDONARE IL CANTIERE – IL RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE EX ART.
1453 C.C.
L'appalto aveva iniziale regolare esecuzione: tanto le fatture quanto i bonifici presupponevano pacificamente lo sconto in fattura come contemplato dalla lettera del contratto di appalto.
E' chiaro poi che lo sconto in fattura implica più che la cessione la titolarità del credito fiscale in favore della appaltatrice, che quindi lo gestisce da sé; altra cosa è il caso in cui l'agevolazione fiscale si identifichi nella cessione del credito appannaggio della committente. Nel primo caso il vantaggio per quest'ultimo è immediato e si traduce nel pagamento del 50% del corrispettivo;
mentre l'altro 50% è appannaggio come credito fiscale da parte della impresa che svolge i servizio o vende i beni;
nel secondo caso il pagamento del corrispettivo è interessato corrisposto, fatta salva la cessione del credito o la detrazione fiscale nei dieci anni da parte della parte committente.
Non solo prima della stipula del contratto di appalto ma anche nella sua esecuzione parziale il comportamento delle parti presupponeva giocoforza lo sconto in fattura: eloquente l'indicazione dello sconto in fattura e la causale dei corrispondenti bonifici.
In data 05.09.2022 però comunicava con la ricordata raccomandata la volontà di Parte_1 sospendere i lavori a causa della lamentata mancanza degli adempimenti per l'attivazione del bonus fiscale alla base del contratto.
In data 30.09.2022 la sig.ra riscontra la suddetta raccomandata di Controparte_1 Parte_1 assicurando il “non disconoscimento” delle lavorazioni integrative richieste e ribadendo di aver già conferito in data 28.02.2022 delega al geom. delega, sebbene il suo oggetto faccia Persona_1
riferimento alla sola redazione e trasmissione della pratica edilizia.
Al di là della questione se il geometra fosse stato delegato o meno per la cura della Persona_1
pratica fiscale, certo è che il recesso dal contratto di appalto esercitato con la missiva del 5-09-2022 sorprende davvero, come sottolineato dalle committenti nella prima missiva di risposta, posto che nessun sollecito alle committenti su di un qualche necessario adempimento fiscale lo precedeva e né veniva contestato che nel frattempo si era prodotta una scadenza irrimediabile;
né invero è stata acclarata che si fosse verificata allora. Ammesso e non concesso, poi, che un qualche adempimento ulteriore in capo alle committenti – o acquirenti delle merci - sia configurabile in caso di sconto in fattura;
nel qual caso infatti, come sopra si chiariva, occorre che le committenti paghino con bonifico pagina 8 di 12 dedicato l'importo in fattura e basta. E fatte salvi gli adempimenti successivi cui può provvedere la beneficiaria del vantaggio fiscale.
Per di più se si legge nella sua interezza la lettera di recesso ci si accorge che oltre a contestare alla committente di non aver attivato la pratica dell'agevolazione fiscale, a detta della stessa appaltatrice era emerso anche il seguente inconveniente: “ …sia perché attualmente la monetizzazione dei crediti sono in completo stallo, creando pertanto le condizioni di assoggettamento da parte della stessa committenza del riconoscimento diretto delle restanti somme di danaro dovute…e purtroppo a noi mancanti, arrecandoci così forti disagi e criticità economiche”.
Come dire che l'appaltatrice non volendo più confidare nella riuscita della pratica dello sconto in fattura, voleva ottenere il compenso dovuto nella sua interezza subito e non più attendere che il 50% del compenso le fosse liquidato nei tempi burocratici più lunghi o portato in compensazione.
Se poi si considera che una delle committenti è pensionata novantenne e l'altra dipendente pubblica, e invece dall'altra parte del rapporto abbiano una impresa che ogni giorno ha a che fare con queste pratiche di agevolazioni fiscali, si giustifica e comprende il sincero stupore che il drastico ripensamento dell'appaltatrice può aver ingenerato in loro. Peraltro, anche il direttore dei lavori – quello della delega edilizia, oltre che direttore dei lavori – faceva parte della stessa famiglia della impresa appaltatrice: era il padre del legale rappresentante della società attrice.
Può allora ritenersi davvero, che data anche la eloquente cronologia degli eventi quale sopra descritta, le due committenti, al di là del contenuto testuale della delega in termini di sola pratica edilizia, dovessero fare, a giusta ragione, affidamento sulla cura della pratica fiscale da parte della parte non solo qualificata ma anche obbligata per contratto allo sconto in fattura, oltre che titolare del credito fiscale.
E poi comunque male faceva l'appaltatrice ad optare per una improvvisa diffida ad adempiere, anziché seguire la strada che la lettera del contratto le imponeva: avrebbe dovuto rinegoziarlo proponendo il mutamento dell'agevolazione fiscale: da sconto in fattura a cessione del credito;
significativo circa il comportamento non corretto tenuto dall'appaltatrice la circostanza che fosse stato dato un termine capestro, posto che era anche inferiore a quello di quindici giorni previsto per la diffida ad adempiere dall'art. 1454 c.c. Di qui la scelta della difesa attrice di non avvalersene in giudizio chiedendo la dichiarazione di avvenuta risoluzione di diritto del contratto, ma optando per la pronunzia costitutiva della risoluzione ex art. 1453 c.c..
L'inadempimento colpevole della committente non risulta quindi provato.
pagina 9 di 12 L'INADEMPIMENTO DELLA APPALTATRICE E L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE IN
RICONVENZIONALE
Se allora nessun rimprovero può essere mosso alla committente, posto che l'appaltatrice non poteva unilateralmente modificare a suo vantaggio la lettera del contratto, ossia passare dallo sconto in fattura alla cessione del credito del 50% del corrispettivo pagato in favore della parte committente, deve seguire anche l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione spiegata dalle convenute.
Non si comprende poi perché dato l'indubbio vantaggio che lo sconto in fattura del 50% rappresentava per le committenti, queste ultime non si sarebbero dovuto prendere la briga di nominare un commercialista o apporre una qualche firma per far andare avanti la pratica dell'agevolazione fiscale.
Si consideri poi che, che anche alla stregua di quanto affermato dal Ctu, c'era ancora tempo per non perdere il beneficio fiscale: Nel caso in esame il contribuente, avente diritto al beneficio fiscale, avrebbe dovuto comunicare all'Agenzia delle Entrate la scelta dell'opzione di sconto in fattura/detrazione entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, che danno diritto alla detrazione (termine che comunque per il 2022 è slittato al 29/04/2023, avendo anche la possibilità di avvalersi della remissione in bonis, possibilità ora inibita, inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia il 30/11/2023.
L'appaltatrice, quindi, risultava gravemente inadempiente per aver abbandonato il cantiere per un motivo pretestuoso o comunque non giustificato;
quindi va accolta la domanda di risoluzione spiegata dalle convenute.
LA QUANTIFICAZIONE DEI RECIPROCI CREDITI
Il Ctu determinava la quota dei lavori eseguiti nella misura del 65% dell'importo contrattuale, a differenza di quanto valutato nella perizia redatta per (73%) o di quanto dichiarato, Parte_1
senza specifici conteggi, in quella redatta per le Committenti ( 45%): euro 36.845,00; quindi lavori non eseguiti e/o non completati pari al 35% dell'importo contrattuale, ossia euro 19.955,00.
L'importo dei lavori extra accertati pari ad euro 11.400,00
Importo dei lavori eseguiti con altra ditta a completamento o correzione di quelli oggetto del contratto dedotto in giudizio: euro 16.428,28.
Il definitiva il Ctu così concludeva:
In regime di bonus fiscale ( sconto in fattura) validato, le Committenti avrebbero speso, per la completa e regolare esecuzione di opere da contratto, opere integrative, materiali con e senza sconto, la somma di € ( 28.400,00 + 5.700,00 + 9.218,70 + 5.500,00) = € 48.818,70 oltre le rispettive I.V.A.
pagina 10 di 12 Di fatto, per i lavori da contratto e il completamento e correzione effettuati da terzi, le Committenti hanno speso la complessiva somma di € ( 41.718,70 + 16.428,28) = € 58.146,98 oltre le rispettive
I.V.A.
In assenza di bonus fiscale ( sconto in fattura), non attivato nel caso che interessa, le Committenti avrebbero speso, per la completa e corretta esecuzione di opere da contratto, opere integrative e materiali, la somma di € ( 56.800,00 + 11.400,00 + 18.437,40 + 5.500,00) = € 92.137,40 oltre le rispettive I.V.A. con facoltà di ricorrere alla detrazione fiscale del 50% in dieci rate annuali.
Pertanto la differenza tra il completo soddisfacimento delle opere contrattuali ed extra contrattuali, compresi i materiali concordati e l'esecuzione parziale con completamento da parte di altra Ditta incaricata dalle Committenti stesse, sarebbe stata: € 58.146,98 - € 48.818,70 = € 9.328,28 oltre I.V.A. spesi in più dalle Committenti.
Considerato però che il rapporto contrattuale non si è, se non contabilmente, svolto con le modalità dello sconto in fattura validato dall'A d E., la situazione contabile (a meno dell'accertamento delle responsabilità, in caso di soddisfacimento integrale dei contratti in essere), presumerebbe la detrazione della quota parte dei costi finanziari per “anticipazione somme per sconto in fattura” ( v.
Tab. a pag.16), previsti dall'Appaltatore e pari a € 1.988,00 non più applicabili sul resto dei lavori a farsi in regime di semplice detrazione, sarebbe la seguente: € 92.137,40 - € 48.818,70 - € 1.988,00 = € 41.330,70 oltre I.V.A. incassati in meno dall'Appaltatore.
Si precisa che la restante quota parte di € 3.692,00 attribuita ai lavori eseguiti, è da intendersi giustificata dall'avvenuto pagamento con la modalità “sconto in fattura”.
Da quanto sopra esaminato e considerato, per quanto anche notiziato dalle parti negli incontri e nelle rispettive documentazioni, si deduce che l'appalto è stato caratterizzato da: un decorso non lineare, con incertezza nei reciproci comportamenti e nelle decisioni, spesso controverse,
_ inconsapevoli incomprensioni relative alle modalità di accesso al bonus fiscale, di cui viene contestata la dubbia determinazione iniziale, ma comunque accettata e indubbiamente alla base della reciproca evidente convenienza economica, tacita accettazione, non contestata, di un D.LL.
(controllore) in presunto conflitto di interesse con l'Appaltatore ( controllato), anomala unilaterale sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore, subordinata all'approvazione del bonus fiscale, anomala ripresa degli stessi lavori con altra Ditta incaricata dalle Committenti.
Fin qui la Ctu.
pagina 11 di 12 Dovendosi ritenere responsabile l'attrice della mancata esecuzione del contratto di appalto e fornitura di materiali, che prevendeva lo sconto in fattura del 50%, le convenute hanno anche il diritto ad ottenere il risarcimento del danno, che così veniva quantificato dal Ctu: Pertanto la differenza tra il completo soddisfacimento delle opere contrattuali ed extra contrattuali, compresi i materiali concordati e l'esecuzione parziale con completamento da parte di altra Ditta incaricata dalle
Committenti stesse, sarebbe stata: € 58.146,98 - € 48.818,70 = € 9.328,28 oltre I.V.A. spesi in più dalle Committenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della attrice e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sulle domande proposte dalla con citazione regolarmente notificata, Parte_1
nei confronti delle signore e , nonché sulle riconvenzionali spiegate da Controparte_1 CP_2
queste ultime nei confronti della prima, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
Rigetta le domande proposte dall'attrice ed in accoglimento delle riconvenzionali spiegate dalle convenute, pronunzia la risoluzione del contratto di appalto dedotto in giudizio per inadempimento della condanna quest'ultima al pagamento in favore delle convenute, in solido, Parte_1
della somma di euro € 9.328,28 oltre I.V.A., oltre interessi legali dal 21-09-2023;
Condanna l'attrice al pagamento delle spese di giudizio sopportate dalle convenute, che si liquidano, in loro favore in solido, in euro 5.100,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, oltre il contributo unificato e marca;
costo della Ctu a carico della sola attrice.
TARANTO, 13-05-2025
Il Giudice – dott. Claudio Casarano
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