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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/08/2025, n. 11923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11923 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37331/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.37331/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Achille Rainone, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Losso, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.09.2024 , premesso che Parte_1 dalla relazione intrapresa con era nato il figlio (Roma, Controparte_1 Per_1
26.07.2023), riconosciuto da entrambi i genitori, adiva l'intestato Tribunale al fine
1 di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore.
, nel costituirsi in giudizio, dichiarava di aver raggiunto un Controparte_1 accordo con la ricorrente. All'udienza del 26.06.2025, tenutasi con modalità cartolare, le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte: “1). La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, Per_1 all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dagli stessi genitori. ; 2). Il minore resterà collocato prevalentemente con la madre, signora presso l'abitazione sita in Roma, Via Vito G. Galati, 101, dei Parte_1 genitori materni con diritto e facoltà dei padre, signor di vedere Controparte_1 il figlio almeno una volta alla settimana il mercoledì pomeriggio con orario dalle ore 18.00 alle ore 20,00, sempre in presenza delli madre sig.ra , più Parte_1 una delle familiari del nella persona della madre o sorella dello stesso, a CP_1 partire dal primo mercoledì successivo all'udienza fissata. Se la frequenza, in presenza della madre, avverrà in modo continuativo e regolare per la durata di un anno, in modo da instaurare un rapporto affettivo con il figlio minore dal Per_1 mese di agosto 2026 il padre sig. . vedrà e terrà con sé il figlio Controparte_1 minore tutti i mercoledì dalle 18,00 alle 20,00 fino all'inizio della scuola. Per_1
Successivamente gli orari verranno modificati in correlazione alle necessità del minore secondo gli orari scolastici. A partire da settembre e 2026 i1 padre Per_1 sig. terrà con sé il figlio minore tutti i mercoledì dalle 17,00 Controparte_1 Per_1 alle 19.00 e per due fine settimana al mese nonché di sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 o di domenica allo stesso orario, salvo diversi accordi fra i genitori. 4
Da dicembre 2026, in ordine alle festività ricorrenti (a titolo esemplificativo
Natale, Capodanno, Pasqua, Festa della Liberazione, Primo Maggio ecc..) i sigg.ri e concordano che il minore sarà collocato Parte_1 Controparte_1 Per_1 alternativamente con la madre e con il padre, in particolare durante le festività natalizie e di fine anno, alternando negli anni le giornate del 24 e 25 dicembre, nonché del 3l dicembre e 1 gennaio. Mentre il resto delle festività natalizie verrà suddiviso tra i genitori in base ad accordi successivi, salvo difficoltà di ambientamento del minore durante le visite al padre. Durante le festività pasquali il minore trascorrerà alternativamente con i genitori il giorno di Pasqua ed il
2 Lunedì dell'Angelo, sempre alternandoli negli anni. Inoltre, dal 2027 il bambino trascorrerà le vacanze estive con il padre per un periodo complessivo di 7 giorni anche non consecutivi, salvo diverse preventive intese concordemente accettate dai ricorrenti e sempre nel prioritario interesse del minore.
5. Il Sig. Controparte_1 dovrà corrispondere entro il 5 di ogni mese la somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili a titolo di mantenimento per il figlio minore a far data dalla nascita, Per_1 nonché il 50% delle spese mediche scolastiche e sportive così come indicato e dettagliato nel protocollo del Tribunale di Roma, mediante pagamento a mezzo bonifico bancario presso Unicredit, sita in 00155 Roma, Via E. D'Onofrio - IBAN
IT 14 S 02008052 64000420799204. Detta somma sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita;
dal momento che a tutt' oggi il sig. non ha corrisposto alcun mantenimento, la somma arretrata di € 6.000,00 CP_1 sarà corrisposta dal sig. alla sig.ra nel seguente modo: - € 3.000,00 CP_1 Pt_1 alla firma del presente atto - € 3.000,00 mediante sottoscrizione di buono fruttifero postale intestato al minore e alla madre che sarà conservato dalla madre.
6. Sono comunque da ritenere spese incluse nel mantenimento ordinario quelle per il vitto, abbigliamento, contributo per le spese dell'abitazione, mentre non sono incluse spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali).
7. Sono da ritenersi spese straordinarie c.d. “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione, i libri scolastici, le spese sanitarie urgenti, l'acquisto di farmaci prescritti, oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie, effettuate tramite i SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
8). Sono invece da ritenersi spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, tra quelle di istruzione: le iscrizioni e rette di scuole private e le iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola e dopo-scuola, tra quelle di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente
3 senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, tra le spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
tra quelle medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
9). Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
10). Tutte le predette spese di natura straordinaria, documentate, saranno a carico di entrambe le parti in ragione del
50%. 11). Entrambi i genitori dovranno sempre richiedere all'altro l'autorizzazione scritta nel caso in cui vogliano portare il bambino all'estero; 12).
Entrambi i genitori si impegnano ad informare tempestivamente l'altro del cambio di residenza o domicilio del figlio, del luogo nel quale si trovano anche temporaneamente e di tutti i trattamenti sanitari non urgenti che reputano necessari per il minore;
13). I genitori si impegnano, inoltre, a far frequentare al proprio figlio i rispettivi nonni e familiari”.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di affidamento e mantenimento formulate dalle parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
37331/2024:
- dispone in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento del minore Per_1 in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
4 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.37331/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Achille Rainone, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Losso, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.09.2024 , premesso che Parte_1 dalla relazione intrapresa con era nato il figlio (Roma, Controparte_1 Per_1
26.07.2023), riconosciuto da entrambi i genitori, adiva l'intestato Tribunale al fine
1 di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore.
, nel costituirsi in giudizio, dichiarava di aver raggiunto un Controparte_1 accordo con la ricorrente. All'udienza del 26.06.2025, tenutasi con modalità cartolare, le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte: “1). La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, Per_1 all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dagli stessi genitori. ; 2). Il minore resterà collocato prevalentemente con la madre, signora presso l'abitazione sita in Roma, Via Vito G. Galati, 101, dei Parte_1 genitori materni con diritto e facoltà dei padre, signor di vedere Controparte_1 il figlio almeno una volta alla settimana il mercoledì pomeriggio con orario dalle ore 18.00 alle ore 20,00, sempre in presenza delli madre sig.ra , più Parte_1 una delle familiari del nella persona della madre o sorella dello stesso, a CP_1 partire dal primo mercoledì successivo all'udienza fissata. Se la frequenza, in presenza della madre, avverrà in modo continuativo e regolare per la durata di un anno, in modo da instaurare un rapporto affettivo con il figlio minore dal Per_1 mese di agosto 2026 il padre sig. . vedrà e terrà con sé il figlio Controparte_1 minore tutti i mercoledì dalle 18,00 alle 20,00 fino all'inizio della scuola. Per_1
Successivamente gli orari verranno modificati in correlazione alle necessità del minore secondo gli orari scolastici. A partire da settembre e 2026 i1 padre Per_1 sig. terrà con sé il figlio minore tutti i mercoledì dalle 17,00 Controparte_1 Per_1 alle 19.00 e per due fine settimana al mese nonché di sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 o di domenica allo stesso orario, salvo diversi accordi fra i genitori. 4
Da dicembre 2026, in ordine alle festività ricorrenti (a titolo esemplificativo
Natale, Capodanno, Pasqua, Festa della Liberazione, Primo Maggio ecc..) i sigg.ri e concordano che il minore sarà collocato Parte_1 Controparte_1 Per_1 alternativamente con la madre e con il padre, in particolare durante le festività natalizie e di fine anno, alternando negli anni le giornate del 24 e 25 dicembre, nonché del 3l dicembre e 1 gennaio. Mentre il resto delle festività natalizie verrà suddiviso tra i genitori in base ad accordi successivi, salvo difficoltà di ambientamento del minore durante le visite al padre. Durante le festività pasquali il minore trascorrerà alternativamente con i genitori il giorno di Pasqua ed il
2 Lunedì dell'Angelo, sempre alternandoli negli anni. Inoltre, dal 2027 il bambino trascorrerà le vacanze estive con il padre per un periodo complessivo di 7 giorni anche non consecutivi, salvo diverse preventive intese concordemente accettate dai ricorrenti e sempre nel prioritario interesse del minore.
5. Il Sig. Controparte_1 dovrà corrispondere entro il 5 di ogni mese la somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili a titolo di mantenimento per il figlio minore a far data dalla nascita, Per_1 nonché il 50% delle spese mediche scolastiche e sportive così come indicato e dettagliato nel protocollo del Tribunale di Roma, mediante pagamento a mezzo bonifico bancario presso Unicredit, sita in 00155 Roma, Via E. D'Onofrio - IBAN
IT 14 S 02008052 64000420799204. Detta somma sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita;
dal momento che a tutt' oggi il sig. non ha corrisposto alcun mantenimento, la somma arretrata di € 6.000,00 CP_1 sarà corrisposta dal sig. alla sig.ra nel seguente modo: - € 3.000,00 CP_1 Pt_1 alla firma del presente atto - € 3.000,00 mediante sottoscrizione di buono fruttifero postale intestato al minore e alla madre che sarà conservato dalla madre.
6. Sono comunque da ritenere spese incluse nel mantenimento ordinario quelle per il vitto, abbigliamento, contributo per le spese dell'abitazione, mentre non sono incluse spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali).
7. Sono da ritenersi spese straordinarie c.d. “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione, i libri scolastici, le spese sanitarie urgenti, l'acquisto di farmaci prescritti, oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie, effettuate tramite i SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
8). Sono invece da ritenersi spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, tra quelle di istruzione: le iscrizioni e rette di scuole private e le iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola e dopo-scuola, tra quelle di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente
3 senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, tra le spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
tra quelle medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
9). Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
10). Tutte le predette spese di natura straordinaria, documentate, saranno a carico di entrambe le parti in ragione del
50%. 11). Entrambi i genitori dovranno sempre richiedere all'altro l'autorizzazione scritta nel caso in cui vogliano portare il bambino all'estero; 12).
Entrambi i genitori si impegnano ad informare tempestivamente l'altro del cambio di residenza o domicilio del figlio, del luogo nel quale si trovano anche temporaneamente e di tutti i trattamenti sanitari non urgenti che reputano necessari per il minore;
13). I genitori si impegnano, inoltre, a far frequentare al proprio figlio i rispettivi nonni e familiari”.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di affidamento e mantenimento formulate dalle parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
37331/2024:
- dispone in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento del minore Per_1 in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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