Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice dott.ssa Maria Paduano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 519/2024 R.G. promossa da:
(C.F. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ROSANNA CATALANO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], contumace;
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Data della decisione: 24.1.2025
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
IN VIA PRINCIPALE:
- porre a carico del signor l'obbligo di versare mensilmente alla signora , Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 300,00 oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di adeguamento al costo della vita;
- infine, porre a carico del signor l'obbligo di versare mensilmente alla signora Controparte_1
, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 150,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di adeguamento al costo della vita;
in ogni caso, rigettata ogni contraria istanza e con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 23.1.2023 la ricorrente dichiarava: “Rinuncio quindi alle domande economiche e chiedo che la causa sia rimessa immediatamente al collegio per la decisione sul divorzio”. Il procuratore della ricorrente pertanto domandava l'immediata rimessione della causa al collegio per la decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e ontraevano matrimonio in PALERMO Parte_1 Controparte_1 il 05/10/1991.
2. Dal matrimonio nascevano i figli e , oggi indipendenti con eccezione di Per_2 Per_1 Per_3
(nata il [...]), affetta da disturbo ossessivo compulsivo della personalità con Per_1 disturbo depressivo ricorrente.
3. In data 17.07.2014 i coniugi comparivano innanzi al Presidente del Tribunale a seguito di ricorso per la separazione giudiziale, separazione che veniva pronunciata con sentenza n. 819/2017 emessa dal Tribunale di Monza in data 2.03.2017.
4. Con ricorso depositato il 16/02/2024 chiedeva la pronuncia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la determinazione in € 300 del contributo mensile che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento dalla figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie e a un assegno divorzile dell'importo di € 150 Per_1 mensili per il proprio mantenimento.
5. All'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 23.01.2025, il resistente non compariva nonostante la regolare notifica, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; la ricorrente dichiarava di rinunciare alle domande economiche e insisteva per l'immediata rimessione della causa al collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
Preliminarmente, sussistono le condizioni di legge per procedere alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, dovendosi ritenere provato che e Parte_1 vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Controparte_1
Tribunale di Como (17.07.2014) a seguito di ricorso per la separazione giudiziale, separazione che prosegue tuttora: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere.
La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, pronunciata con sentenza n. 819/2017 emessa dal
Tribunale di Monza in data 2.03.2017, e pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto.
Quanto alle questioni di natura economica, il Tribunale prende atto della rinuncia espressa dalla ricorrente in udienza in relazione al riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore.
Con riferimento agli obblighi di mantenimento per la figlia , rileva il Collegio che la ragazza risulta Per_1 asseritamente affetta da disabilità caratterizzata da particolare gravità, tale da esserle riconosciuta un'invalidità totale. Orbene, la fattispecie di handicap grave ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 3 comma
3, assimilerebbe la condizione di invalidità della figlia della coppia a quella di un minore, rendendo pertanto dovuto un contributo di mantenimento da parte del padre;
ed invero, come affermare la Suprema
Corte, l'art. 337 septies c.c. (nonché l'art. 473 bis.9 c.p.c.), nell'attribuire la facoltà al giudice di disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico, specifica che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori (comma 2), solo se sussiste il presupposto di cui alla legge 104/1992
(Cass. 29 luglio 2021 n. 21819).
Il Collegio ritiene pertanto necessario che la causa sia rimessa sul ruolo istruttorio -come da separata ordinanza- al fine di acquisire maggiori informazioni circa le condizioni cliniche della figlia , la Per_1 pensione dalla stessa percepita, nonché la situazione economico-reddituale del resistente, in vista della decisione sul punto.
La regolamentazione delle spese processuali deve infine essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 519/2024, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], in
[...] Controparte_1 PALERMO il 5.10.1991, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PALERMO, anno
1991, Numero 261, Parte II, Serie A;
2) MANDA al Cancelliere affinché trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di PALERMO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
4) SPESE di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione I civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Como il
24.1.2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao